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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/12/2024, n. 3145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 3145 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 509/2021 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata
Sezione II
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, Il sezione civile nella persona del Giudice
dott.ssa Luisa Zicari, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. N.509 R.G.C. dell'anno 2021, avente ad oggetto: pagamento somme relative a contratto d'appalto
TRA
,in persona del titolare " Parte 1 Parte 1
[...] , rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Di Massa, giusta procura in calce all'atto introduttivo con la quale elettivamente domicilia in Gragnano (NA) alla via Roma n.28,
ATTORE
E
Controparte_1 in persona del l.r.p.t.,, rappresentata e difesa dall'Avv.
Antonio Panico giusta mandato in calce alla memoria di costituzione di nuovo Avvocato, ed elett.te dom.ta in Giugliano in Campania alla via G. Gigante n.1
CONVENUTA
E
Controparte_2 in persona del CP_3 p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Marrama, giusta procura in calce alla citazione notificata, con il quale elettivamente domicilia in
Napoli alla p.za Nicola A more n. 6
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato il 28/01/2021 alla società appaltatrice “CP_1 CP 1
e in pari data al committente Controparte_2 la subappaltatrice" Parte 1 di
[...]
chiedeva accertarsi e dichiarare il diritto della attrice al pagamento di euro "Parte 1
24.305,33 portato dalle fatture n.5 di euro 17.645,33 del 20.01.2020 e n.55 di euro 6.660,00 del
19.10.2020.
L'attrice affermava che detta somma le era dovuta quale compenso per la installazione del-
l'impianto idrico termico realizzato in esecuzione del subappalto affidatole dalla soc. "Italia Costru- zioni SRL", alla quale il Comune di CP 2 aveva a sua volta appaltato i lavori di adeguamento e messa a norma del locale campo sportivo "San Michele".
Chiedeva quindi condannarsi i convenuti, “ciascuno per il proprio titolo di legge" al pagamento della detta somma, oltre interessi moratori dalla scadenza di ogni singola fattura e fino al soddisfo.
Chiedeva inoltre in via subordinata di condannare i convenuti, in solido tra loro al paga- mento degli interessi al tasso legale, dalla scadenza di ogni singola fattura e fino al soddisfo;
o al pagamento della somma che il Giudicante riterrà di dover liquidare in via equitativa;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre spese generali, C.P.A. in favore del procuratore antistatario. 66 Controparte_1Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la società chiedendo in via preliminare disporsi ai sensi dell'art. 274 c.p.c., la riunione del presente procedi- mento al giudizio R.G.n. 61/2021, pendente innanzi alla II Sez. Civ. di questo Tribunale tra la socie- tà attrice ed il essendo le controversie connesse tra loro per soggetto ed ogget- Controparte_2
to.
Chiedeva inoltre nel merito, accertare e dichiarare, che l'impresa subappaltante aveva eseguito unicamente le prestazioni oggetto della fattura n.5 del 20.01.2020; oltre alla carenza di legittimazione passiva della " ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 66
Controparte_1
50/2016 e per l'effetto condannare il Controparte_2 quale unico obbligato ex lege, al pagamento dell'importo di Euro 17.645,33 in favore dell'impresa subappaltatrice con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio. Si costituiva in giudizio altresì il Controparte_2 chiedendo, in via preliminare, dichia- rarsi l'incompetenza dell'adito Tribunale in favore del Tribunale di Napoli, individuato tra le parti in via pattizia, l'improcedibilità della domanda per omessa mediazione innanzi alla Camera di Com- mercio di Napoli e il mancato esperimento della Negoziazione Assistita obbligatoria.
Veniva chiesto inoltre di riunire l'attuale giudizio al processo numero di R.G.61/21 pendente innanzi a codesto Tribunale, poichè connessi per soggetto ed oggetto.
L'amministrazione convenuta chiedeva nel merito, rigettare la domanda avversaria perché inammissibile, improcedibile ed infondata ed, in via gradata, in caso di accoglimento anche parziale dell'avversa domanda, porne ogni conseguenza in capo all'appaltatore" Controparte 1
Alla udienza del 09/09/2021, riservata la decisione su ogni provvedimento in ordine alla riu- nione e in accoglimento dell'eccezione sul mancato esperimento della Negoziazione Assistita obbli- gatoria, la causa veniva rinviata all'udienza del 17/03/2022 per consentirne l'esperimento.
All'udienza del 17/03/2023 a seguito delle richieste contenute nelle note depositate, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, e la causa rinviata all'udienza del 28/03/2023 per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Nel corso di detta udienza la parte attrice chiedeva di ammettere le proprie richieste istruttorie ed emettere l'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. sulla somma non contestata. La convenuta
Controparte_1 opponendosi alla ammissione dei mezzi di prova ed alla istanza 186 bis cpc, 66
"
chiedeva, come anche il CP 2 CP_2 il rinvio per conclusioni.
Rigettate le richieste di emissione di ordinanza ex art. 186 bis e di riunione dei procedimenti poichè pur sussistendo connessione parzialmente soggettiva la durata del presente giudizio sarebbe stata pregiudicata dalle necessità istruttorie del giudizio R.G. n.61/2021, veniva, infine, fissata per l'espletamento dell'interrogatorio formale e per l'escussione dei testi, l'udienza del 21/09/2023.
Nel corso di tale udienza, in sostituzione del precedente procuratore, si costituiva per la con- venuta Controparte_1 l'avv. Antonio Panico e veniva ascoltato il teste 66
Testimone 1 con
rinvio per prosieguo prova al 06/02/2024.
[... Controparte_4 e la All'udienza del 06/2/2024 venivano resi l'interrogatorio formale di
Terminata l'istruttoria il giudice si riservava per la decisione Controparte_5 sulle richieste concordi di precisazione delle conclusioni, e su quella, in via subordinata, dell'avv.
Panico di formulazione di una proposta transattiva ex art 185 bis cpc.
Sciogliendo la riserva del 06/02/2024 il giudice formulava una proposta transattiva con la
Controparte_1 si impegnava a versare alla dittaquale la66 66 Parte 1
' € 17.645,33, con interessi al tasso legale dalla accettazione della proposta al saldo e spese
[...]
di lite per € 5.077,00 per compensi professionali ed € 265,00 per spese, oltre spese generali al 15%, IVA e C.A., da distrarsi al difensore anticipatario Avv. Cristina Di Massa con compensazione delle spese di lite tra il e le altri parti in causa. Controparte_2
Veniva quindi fissata l'udienza del 04/04/2024, per conoscere la volontà delle parti in merito alla proposta transattiva. In tale udienza il Controparte_2 aderendo alla proposta transattiva del giudizio chiedeva, in via subordinata ed in caso di opposizione, la fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni. La convenuta chiedeva l'integrale 66
Controparte 1
compensazione spese del giudizio, ritenendo tale modifica vincolante per l'accettazione della proposta ex art. 185 bis c.p.c. e in via subordinata il rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Il giudice, ritenendo opportuna la comparizione personale delle parti, fissava a tal uopo l'u- dienza del 28/05/2024 che, rinviata su istanza dell'avv. Panico per un suo concomitante impegno professionale, veniva tenuta il 11/06/2024.
Controparte_2Nel corso di detta udienza sia parte attrice , sia il convenuto manifestavano la volontà di accettare la proposta conciliativa elaborata dal Giudicante. Il difensore della " pur aderendo sostanzialmente a detta proposta rilevava la necessità "
Controparte_1 di una rimodulazione delle spese di lite in considerazione della soccombenza parziale chiedendone la riduzione del 20%. L'avv. Di Massa accettata la decurtazione delle sue spese legali del 20% chiedeva un rinvio di 7 giorni per la sottoscrizione della proposta conciliativa. La causa veniva quindi rinviata al 18/06/2024 per la comparizione personale delle parti.
Controparte_6 nella qualità di legale Nel corso di tale udienza non compariva il
,
rappresentante della soc. Controparte 1 ma solo il difensore il quale dichiarava di accettare la proposta conciliativa ma insisteva per la rateizzazione dei pagamenti con le seguenti modalità a favore della società Parte 1 : € 4.500,00" entro il 30/06/2024; € 13.145,00 mediante 4 rate mensili ciascuna di € 3.286,25 con scadenze il 31/7/24; il 31/08/24, il 30/09/24 ed il
31/10/24; e il pagamento della somma di € 4.000,00 entro il 30/06/2024 a favore dell'avv. Cristina di Massa salvo verifica all'esito della nota spese che sarà depositata dal difensore di controparte.
Su tal proposta l'avv. Di Massa per spirito conciliativo accettava il rateizzo proposto dalla società convenuta, purché le spese legali venissero rideterminate nella somma complessiva di €
5.069,68 comprensiva di spese generali, spese non imponibili e cassa, e il pagamento delle spese di lite e della prima rata venisse effettuato prima del 30/6/24 in modo che il giudizio potesse essere rinviato al 2/07/2024 al fine di verificare la volontà transattiva della società Controparte_1 66
e procedere alla sottoscrizione del verbale di conciliazione. A tale proposta aderiva il Parte 2
[...] ed il Giudice rinviava al 2/07/2024.
All'esito di tale udienza il Giudice, dato il mancato pagamento della prima rata del piano di rateizzo da parte della convenuta considerata l'assenza del suo difensore e di unControparte 1 suo delegato, viste le concomitanti richieste di parte attrice e dell'Amministrazione convenuta di rinvio per la precisazione delle conclusioni, differiva la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10/09/2024; in seguito al deposito delle note depositate dai difensori delle parti ed esaminate le rispettive richieste, riservava la causa in decisione, con la concessione dei termini 190 ma ridotti per le conclusionali (20+20) cpc a decorrere dal 1/10/2024.
2. In Rito.
2.1 Sull'eccezione di incompetenza.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione formulata dalle parti convenute in merito all'incompetenza dell'adito Tribunale, fondata sulla clausola contrattuale che individuerebbe a dire delle predette il
Tribunale di Napoli quale "foro esclusivo".
Orbene la clausola, concordata dalle parti all'art. 11 del contratto di subappalto, recita: “in tutti i casi di controversia derivante dal presente contratto le parti si impegnano ad esperire previamente il tentativo di conciliazione presso la camera di commercio di Napoli. Il foro competente è quello di
Napoli". L'espressione utilizzata dai contraenti, “in tutti i casi di controversia”, non è idonea ad identificare un foro esclusivo, essendo diretta ad individuare soltanto l'ambito oggettivo di applicabilità del foro convenzionale. Le parti contraenti prevedendo che “in tutti i casi di controversia" la competenza spetti al Foro di Napoli, non hanno espresso una volontà di esclusività del foro, ma l'hanno solo estesa ad ogni tipo di controversia dovesse insorgere tra loro.
Per raggiungere la piena efficacia la clausola contrattuale con cui le parti concordano un diverso foro di competenza, deve essere espressa e non equivoca, per cui l'indicazione generica “in tutti i casi di controversia" non è idonea ad identificare il foro esclusivo di competenza, ed in tal caso, sarà competente anche il foro territoriale ordinario (cfr. Cassazione civile, sez. VI-3, ordinanza
25/01/2018 n 1838; Cass. n. 21362 del 6/10/2020).
2.2. Sulla improcedibilità per il mancato esperimento della negoziazione assistita.
E' stato concessa alle parti il termine per la negoziazione assistita e l'esito è stato negativo.
2.3. Sulla eccezione di nullità dell'atto di citazione.
va chiarito che la nullità prevista dall'art. 163 n. 4 c.p.c., in combinato disposto con l'art 164 c.p.c., può essere pronunciata solo nel caso in cui risulti assolutamente indeterminata l'esposizione dei fatti oggetto della domanda, al punto tale che, in primo luogo, il convenuto sia posto nell'impossibilità di approntare puntuali e adeguate difese, e, in secondo luogo, il giudice nell'impossibilità di individuare il thema decidendum. Secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la valutazione circa l'indeterminatezza delle ragioni a sostegno della spiegata domanda va effettuata mediante criteri di ordine generale: è, infatti, necessario tener conto che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati. La nullità dell'atto potrà essere dichiarata solo se l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015).
Applicando tali coordinate al caso di specie, deve escludersi la nullità dell'atto di citazione, essendo sufficientemente delineati nel corpo dello stesso la causa petendi ed il petitum della domanda attorea.
3. Nel Merito.
Parte attrice ha chiesto il pagamento delle prestazioni rese per effetto del contratto di sub appalto e nello specifico il pagamento di euro 24.305,33 portato dalle fatture n.5 di euro 17.645,33 del
20.01.2020 e n.55 di euro 6.660,00 del 19.10.2020, sulla base del sub appalto nei confronti di [...]
CP 1 ed in ragione dell'art. 105 dlgs 50/16 nei confronti del Comune di CP_2
La domanda di pagamento è stata formulata nei confronti delle convenute in ragione dei rispettivi titoli e dunque in ragione del contratto di sub appalto nei confronti dell' Controparte_1 ed in ragione dell'articolo 105, comma 13, del codice dei contratti pubblici nei confronti del Comune di
CP 2 (secondo l'articolo 105, comma 13 del d.lgs 50/16 «La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori,
l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente»).
Dall'istruttoria svolta risulta accertata la parziale realizzazione delle opere subappaltate da parte della soc. Parte 1 ", non essendo stati consegnati i sette pannelli 66 Parte 1 di solari oggetto dalla fattura n. 55 del 19/10/2020 per il valore di € 6.660,00, per cui il credito vantato dalla attrice risulta essere di € 17.645,33 come da fattura n.5 del 20/01/2020.
3.1. Sulla domanda ex art. 105, comma 13, del codice dei contratti pubblici nei confronti del
Controparte_2
Orbene parte attrice a fronte delle contestazioni del Controparte_2 non solo non ha dato
CP 7 ma non ha prova della natura di microimpresa (espressamente contestata dall'Ente و
provato nemmeno di aver trasmesso alla P.A. copia del DURC o indicato il c/c dedicato, in assenza del quale non possibile disporre alcun pagamento.
In ogni caso si deve rilevare che il Controparte_2 ha dato prova di aver provveduto al pagamento delle lavorazioni svolte nei confronti di Controparte_1 come si evince dal pagamento dei due SAL depositati in atti (cfr. produzione Controparte_2
Infatti, la stazione appaltante procede al pagamento del corrispettivo in favore dell'appaltatore soltanto all'esito del completamento dell'iter procedurale di verifica dell'avanzamento dei lavori oggetto dell'appalto, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 113-bis, del codice dei contratti pubblici, e pertanto nessuna somma ulteriore può essere corrisposta.
3.2. Sulla domanda nei confronti di Controparte_1
Accertato, all'esito dell'istruttoria di cui si è detto sopra, l'inadempimento della società appaltatrice
Controparte 1 nei termini sopra esposti la predetta deve essere condannata in virtù del contratto di sub appalto al pagamento di euro 17.645,33 per le lavorazioni effettuate e computate nella fattura n.5 del 20.01.2020 in favore del titolare della impresa di Parte 1 66
Parte 1
[...] "oltre interessi moratori a decorrere dalla scadenza della predetta fattura, come richiesto.
4. Sulle spese.
4.1. Le spese tra parte attrice e il Controparte_2 devono essere compensate in ragione della condotta tenuta dalle predette sia prima dell'instaurazione del giudizio, che nel corso del giudizio stesso.
Controparte 14.2 Le spese tra parte attrice e la società appaltatrice seguono la soccombenza e si liquidano, in assenza di nota spese depositata, sulla base della somma accolta in ragione dei parametri di cui ai DM 55/14 e 147/22 secondo i massimi e con distrazione in favore dell'Avv. Cristina Massa dichiaratasi antistataria. Deve darsi atto che Controparte 1 non ha accolto la proposta conciliativa formulata in corso di causa, e che la domanda è stata accolta in misura non superiore.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda della soc. 66 Parte_1 di
Parte 1 , nei confronti della soc. 66 Controparte_2 così Controparte 1 e provvede:
1-rigetta la domanda attorea proposta nei condanna del Controparte_2 66
2-accoglie per quanto di ragione la domanda attorea proposta nei confronti della soc. [...]
Controparte 1 e per l'effetto condanna in persona del 1.r.p.t. al 66 "
Controparte_1 pagamento in favore di quale titolare della ditta di Parte_1 Parte 1
di euro 17.645,33 oltre interessi moratori come indicato in parte motiva;
Parte_1
,
3-compensa le spese fra parte attrice ed il Controparte_2 in persona del 1.r.p.t. al pagamento in favore di
4- condanna Controparte 1
,
quale titolare della ditta66 Parte 1 delle spese di Parte 1
lite che liquida in € 7.617,00 per compensi professionali oltre spese vive, e spese generali al 15%, iva e cpa se dovute, da distrarsi in favore dell'Avv. Cristina Massa.
Così deciso in Torre Annunziata, il 7 dicembre 2024 IL GIUDICE
Tribunale di Torre Annunziata
Sezione II
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, Il sezione civile nella persona del Giudice
dott.ssa Luisa Zicari, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. N.509 R.G.C. dell'anno 2021, avente ad oggetto: pagamento somme relative a contratto d'appalto
TRA
,in persona del titolare " Parte 1 Parte 1
[...] , rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Di Massa, giusta procura in calce all'atto introduttivo con la quale elettivamente domicilia in Gragnano (NA) alla via Roma n.28,
ATTORE
E
Controparte_1 in persona del l.r.p.t.,, rappresentata e difesa dall'Avv.
Antonio Panico giusta mandato in calce alla memoria di costituzione di nuovo Avvocato, ed elett.te dom.ta in Giugliano in Campania alla via G. Gigante n.1
CONVENUTA
E
Controparte_2 in persona del CP_3 p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Marrama, giusta procura in calce alla citazione notificata, con il quale elettivamente domicilia in
Napoli alla p.za Nicola A more n. 6
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato il 28/01/2021 alla società appaltatrice “CP_1 CP 1
e in pari data al committente Controparte_2 la subappaltatrice" Parte 1 di
[...]
chiedeva accertarsi e dichiarare il diritto della attrice al pagamento di euro "Parte 1
24.305,33 portato dalle fatture n.5 di euro 17.645,33 del 20.01.2020 e n.55 di euro 6.660,00 del
19.10.2020.
L'attrice affermava che detta somma le era dovuta quale compenso per la installazione del-
l'impianto idrico termico realizzato in esecuzione del subappalto affidatole dalla soc. "Italia Costru- zioni SRL", alla quale il Comune di CP 2 aveva a sua volta appaltato i lavori di adeguamento e messa a norma del locale campo sportivo "San Michele".
Chiedeva quindi condannarsi i convenuti, “ciascuno per il proprio titolo di legge" al pagamento della detta somma, oltre interessi moratori dalla scadenza di ogni singola fattura e fino al soddisfo.
Chiedeva inoltre in via subordinata di condannare i convenuti, in solido tra loro al paga- mento degli interessi al tasso legale, dalla scadenza di ogni singola fattura e fino al soddisfo;
o al pagamento della somma che il Giudicante riterrà di dover liquidare in via equitativa;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre spese generali, C.P.A. in favore del procuratore antistatario. 66 Controparte_1Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la società chiedendo in via preliminare disporsi ai sensi dell'art. 274 c.p.c., la riunione del presente procedi- mento al giudizio R.G.n. 61/2021, pendente innanzi alla II Sez. Civ. di questo Tribunale tra la socie- tà attrice ed il essendo le controversie connesse tra loro per soggetto ed ogget- Controparte_2
to.
Chiedeva inoltre nel merito, accertare e dichiarare, che l'impresa subappaltante aveva eseguito unicamente le prestazioni oggetto della fattura n.5 del 20.01.2020; oltre alla carenza di legittimazione passiva della " ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 66
Controparte_1
50/2016 e per l'effetto condannare il Controparte_2 quale unico obbligato ex lege, al pagamento dell'importo di Euro 17.645,33 in favore dell'impresa subappaltatrice con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio. Si costituiva in giudizio altresì il Controparte_2 chiedendo, in via preliminare, dichia- rarsi l'incompetenza dell'adito Tribunale in favore del Tribunale di Napoli, individuato tra le parti in via pattizia, l'improcedibilità della domanda per omessa mediazione innanzi alla Camera di Com- mercio di Napoli e il mancato esperimento della Negoziazione Assistita obbligatoria.
Veniva chiesto inoltre di riunire l'attuale giudizio al processo numero di R.G.61/21 pendente innanzi a codesto Tribunale, poichè connessi per soggetto ed oggetto.
L'amministrazione convenuta chiedeva nel merito, rigettare la domanda avversaria perché inammissibile, improcedibile ed infondata ed, in via gradata, in caso di accoglimento anche parziale dell'avversa domanda, porne ogni conseguenza in capo all'appaltatore" Controparte 1
Alla udienza del 09/09/2021, riservata la decisione su ogni provvedimento in ordine alla riu- nione e in accoglimento dell'eccezione sul mancato esperimento della Negoziazione Assistita obbli- gatoria, la causa veniva rinviata all'udienza del 17/03/2022 per consentirne l'esperimento.
All'udienza del 17/03/2023 a seguito delle richieste contenute nelle note depositate, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, e la causa rinviata all'udienza del 28/03/2023 per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Nel corso di detta udienza la parte attrice chiedeva di ammettere le proprie richieste istruttorie ed emettere l'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. sulla somma non contestata. La convenuta
Controparte_1 opponendosi alla ammissione dei mezzi di prova ed alla istanza 186 bis cpc, 66
"
chiedeva, come anche il CP 2 CP_2 il rinvio per conclusioni.
Rigettate le richieste di emissione di ordinanza ex art. 186 bis e di riunione dei procedimenti poichè pur sussistendo connessione parzialmente soggettiva la durata del presente giudizio sarebbe stata pregiudicata dalle necessità istruttorie del giudizio R.G. n.61/2021, veniva, infine, fissata per l'espletamento dell'interrogatorio formale e per l'escussione dei testi, l'udienza del 21/09/2023.
Nel corso di tale udienza, in sostituzione del precedente procuratore, si costituiva per la con- venuta Controparte_1 l'avv. Antonio Panico e veniva ascoltato il teste 66
Testimone 1 con
rinvio per prosieguo prova al 06/02/2024.
[... Controparte_4 e la All'udienza del 06/2/2024 venivano resi l'interrogatorio formale di
Terminata l'istruttoria il giudice si riservava per la decisione Controparte_5 sulle richieste concordi di precisazione delle conclusioni, e su quella, in via subordinata, dell'avv.
Panico di formulazione di una proposta transattiva ex art 185 bis cpc.
Sciogliendo la riserva del 06/02/2024 il giudice formulava una proposta transattiva con la
Controparte_1 si impegnava a versare alla dittaquale la66 66 Parte 1
' € 17.645,33, con interessi al tasso legale dalla accettazione della proposta al saldo e spese
[...]
di lite per € 5.077,00 per compensi professionali ed € 265,00 per spese, oltre spese generali al 15%, IVA e C.A., da distrarsi al difensore anticipatario Avv. Cristina Di Massa con compensazione delle spese di lite tra il e le altri parti in causa. Controparte_2
Veniva quindi fissata l'udienza del 04/04/2024, per conoscere la volontà delle parti in merito alla proposta transattiva. In tale udienza il Controparte_2 aderendo alla proposta transattiva del giudizio chiedeva, in via subordinata ed in caso di opposizione, la fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni. La convenuta chiedeva l'integrale 66
Controparte 1
compensazione spese del giudizio, ritenendo tale modifica vincolante per l'accettazione della proposta ex art. 185 bis c.p.c. e in via subordinata il rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Il giudice, ritenendo opportuna la comparizione personale delle parti, fissava a tal uopo l'u- dienza del 28/05/2024 che, rinviata su istanza dell'avv. Panico per un suo concomitante impegno professionale, veniva tenuta il 11/06/2024.
Controparte_2Nel corso di detta udienza sia parte attrice , sia il convenuto manifestavano la volontà di accettare la proposta conciliativa elaborata dal Giudicante. Il difensore della " pur aderendo sostanzialmente a detta proposta rilevava la necessità "
Controparte_1 di una rimodulazione delle spese di lite in considerazione della soccombenza parziale chiedendone la riduzione del 20%. L'avv. Di Massa accettata la decurtazione delle sue spese legali del 20% chiedeva un rinvio di 7 giorni per la sottoscrizione della proposta conciliativa. La causa veniva quindi rinviata al 18/06/2024 per la comparizione personale delle parti.
Controparte_6 nella qualità di legale Nel corso di tale udienza non compariva il
,
rappresentante della soc. Controparte 1 ma solo il difensore il quale dichiarava di accettare la proposta conciliativa ma insisteva per la rateizzazione dei pagamenti con le seguenti modalità a favore della società Parte 1 : € 4.500,00" entro il 30/06/2024; € 13.145,00 mediante 4 rate mensili ciascuna di € 3.286,25 con scadenze il 31/7/24; il 31/08/24, il 30/09/24 ed il
31/10/24; e il pagamento della somma di € 4.000,00 entro il 30/06/2024 a favore dell'avv. Cristina di Massa salvo verifica all'esito della nota spese che sarà depositata dal difensore di controparte.
Su tal proposta l'avv. Di Massa per spirito conciliativo accettava il rateizzo proposto dalla società convenuta, purché le spese legali venissero rideterminate nella somma complessiva di €
5.069,68 comprensiva di spese generali, spese non imponibili e cassa, e il pagamento delle spese di lite e della prima rata venisse effettuato prima del 30/6/24 in modo che il giudizio potesse essere rinviato al 2/07/2024 al fine di verificare la volontà transattiva della società Controparte_1 66
e procedere alla sottoscrizione del verbale di conciliazione. A tale proposta aderiva il Parte 2
[...] ed il Giudice rinviava al 2/07/2024.
All'esito di tale udienza il Giudice, dato il mancato pagamento della prima rata del piano di rateizzo da parte della convenuta considerata l'assenza del suo difensore e di unControparte 1 suo delegato, viste le concomitanti richieste di parte attrice e dell'Amministrazione convenuta di rinvio per la precisazione delle conclusioni, differiva la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10/09/2024; in seguito al deposito delle note depositate dai difensori delle parti ed esaminate le rispettive richieste, riservava la causa in decisione, con la concessione dei termini 190 ma ridotti per le conclusionali (20+20) cpc a decorrere dal 1/10/2024.
2. In Rito.
2.1 Sull'eccezione di incompetenza.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione formulata dalle parti convenute in merito all'incompetenza dell'adito Tribunale, fondata sulla clausola contrattuale che individuerebbe a dire delle predette il
Tribunale di Napoli quale "foro esclusivo".
Orbene la clausola, concordata dalle parti all'art. 11 del contratto di subappalto, recita: “in tutti i casi di controversia derivante dal presente contratto le parti si impegnano ad esperire previamente il tentativo di conciliazione presso la camera di commercio di Napoli. Il foro competente è quello di
Napoli". L'espressione utilizzata dai contraenti, “in tutti i casi di controversia”, non è idonea ad identificare un foro esclusivo, essendo diretta ad individuare soltanto l'ambito oggettivo di applicabilità del foro convenzionale. Le parti contraenti prevedendo che “in tutti i casi di controversia" la competenza spetti al Foro di Napoli, non hanno espresso una volontà di esclusività del foro, ma l'hanno solo estesa ad ogni tipo di controversia dovesse insorgere tra loro.
Per raggiungere la piena efficacia la clausola contrattuale con cui le parti concordano un diverso foro di competenza, deve essere espressa e non equivoca, per cui l'indicazione generica “in tutti i casi di controversia" non è idonea ad identificare il foro esclusivo di competenza, ed in tal caso, sarà competente anche il foro territoriale ordinario (cfr. Cassazione civile, sez. VI-3, ordinanza
25/01/2018 n 1838; Cass. n. 21362 del 6/10/2020).
2.2. Sulla improcedibilità per il mancato esperimento della negoziazione assistita.
E' stato concessa alle parti il termine per la negoziazione assistita e l'esito è stato negativo.
2.3. Sulla eccezione di nullità dell'atto di citazione.
va chiarito che la nullità prevista dall'art. 163 n. 4 c.p.c., in combinato disposto con l'art 164 c.p.c., può essere pronunciata solo nel caso in cui risulti assolutamente indeterminata l'esposizione dei fatti oggetto della domanda, al punto tale che, in primo luogo, il convenuto sia posto nell'impossibilità di approntare puntuali e adeguate difese, e, in secondo luogo, il giudice nell'impossibilità di individuare il thema decidendum. Secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la valutazione circa l'indeterminatezza delle ragioni a sostegno della spiegata domanda va effettuata mediante criteri di ordine generale: è, infatti, necessario tener conto che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati. La nullità dell'atto potrà essere dichiarata solo se l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015).
Applicando tali coordinate al caso di specie, deve escludersi la nullità dell'atto di citazione, essendo sufficientemente delineati nel corpo dello stesso la causa petendi ed il petitum della domanda attorea.
3. Nel Merito.
Parte attrice ha chiesto il pagamento delle prestazioni rese per effetto del contratto di sub appalto e nello specifico il pagamento di euro 24.305,33 portato dalle fatture n.5 di euro 17.645,33 del
20.01.2020 e n.55 di euro 6.660,00 del 19.10.2020, sulla base del sub appalto nei confronti di [...]
CP 1 ed in ragione dell'art. 105 dlgs 50/16 nei confronti del Comune di CP_2
La domanda di pagamento è stata formulata nei confronti delle convenute in ragione dei rispettivi titoli e dunque in ragione del contratto di sub appalto nei confronti dell' Controparte_1 ed in ragione dell'articolo 105, comma 13, del codice dei contratti pubblici nei confronti del Comune di
CP 2 (secondo l'articolo 105, comma 13 del d.lgs 50/16 «La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori,
l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente»).
Dall'istruttoria svolta risulta accertata la parziale realizzazione delle opere subappaltate da parte della soc. Parte 1 ", non essendo stati consegnati i sette pannelli 66 Parte 1 di solari oggetto dalla fattura n. 55 del 19/10/2020 per il valore di € 6.660,00, per cui il credito vantato dalla attrice risulta essere di € 17.645,33 come da fattura n.5 del 20/01/2020.
3.1. Sulla domanda ex art. 105, comma 13, del codice dei contratti pubblici nei confronti del
Controparte_2
Orbene parte attrice a fronte delle contestazioni del Controparte_2 non solo non ha dato
CP 7 ma non ha prova della natura di microimpresa (espressamente contestata dall'Ente و
provato nemmeno di aver trasmesso alla P.A. copia del DURC o indicato il c/c dedicato, in assenza del quale non possibile disporre alcun pagamento.
In ogni caso si deve rilevare che il Controparte_2 ha dato prova di aver provveduto al pagamento delle lavorazioni svolte nei confronti di Controparte_1 come si evince dal pagamento dei due SAL depositati in atti (cfr. produzione Controparte_2
Infatti, la stazione appaltante procede al pagamento del corrispettivo in favore dell'appaltatore soltanto all'esito del completamento dell'iter procedurale di verifica dell'avanzamento dei lavori oggetto dell'appalto, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 113-bis, del codice dei contratti pubblici, e pertanto nessuna somma ulteriore può essere corrisposta.
3.2. Sulla domanda nei confronti di Controparte_1
Accertato, all'esito dell'istruttoria di cui si è detto sopra, l'inadempimento della società appaltatrice
Controparte 1 nei termini sopra esposti la predetta deve essere condannata in virtù del contratto di sub appalto al pagamento di euro 17.645,33 per le lavorazioni effettuate e computate nella fattura n.5 del 20.01.2020 in favore del titolare della impresa di Parte 1 66
Parte 1
[...] "oltre interessi moratori a decorrere dalla scadenza della predetta fattura, come richiesto.
4. Sulle spese.
4.1. Le spese tra parte attrice e il Controparte_2 devono essere compensate in ragione della condotta tenuta dalle predette sia prima dell'instaurazione del giudizio, che nel corso del giudizio stesso.
Controparte 14.2 Le spese tra parte attrice e la società appaltatrice seguono la soccombenza e si liquidano, in assenza di nota spese depositata, sulla base della somma accolta in ragione dei parametri di cui ai DM 55/14 e 147/22 secondo i massimi e con distrazione in favore dell'Avv. Cristina Massa dichiaratasi antistataria. Deve darsi atto che Controparte 1 non ha accolto la proposta conciliativa formulata in corso di causa, e che la domanda è stata accolta in misura non superiore.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda della soc. 66 Parte_1 di
Parte 1 , nei confronti della soc. 66 Controparte_2 così Controparte 1 e provvede:
1-rigetta la domanda attorea proposta nei condanna del Controparte_2 66
2-accoglie per quanto di ragione la domanda attorea proposta nei confronti della soc. [...]
Controparte 1 e per l'effetto condanna in persona del 1.r.p.t. al 66 "
Controparte_1 pagamento in favore di quale titolare della ditta di Parte_1 Parte 1
di euro 17.645,33 oltre interessi moratori come indicato in parte motiva;
Parte_1
,
3-compensa le spese fra parte attrice ed il Controparte_2 in persona del 1.r.p.t. al pagamento in favore di
4- condanna Controparte 1
,
quale titolare della ditta66 Parte 1 delle spese di Parte 1
lite che liquida in € 7.617,00 per compensi professionali oltre spese vive, e spese generali al 15%, iva e cpa se dovute, da distrarsi in favore dell'Avv. Cristina Massa.
Così deciso in Torre Annunziata, il 7 dicembre 2024 IL GIUDICE