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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 16/10/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 226/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Sezione civile composto dai magistrati: Dott. Enrico Di Dedda Presidente;
Dott.ssa Claudia Carissimi Giudice;
Dott.ssa Rossella Casillo Giudice relatore ed estensore;
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 226 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, vertente:
TRA
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Gabriella Parte_1 Ferrace;
(ricorrente)
E
(in atti generalizzato), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Controparte_1 Antonella Castrignanò;
(resistente)
NONCHÈ PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
(interventore ex lege)
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 15 maggio 2025.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha chiesto la pronuncia della separazione Parte_1 da , con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in Isernia, in data 07/07/2012 Controparte_1 (come da atto di matrimonio iscritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di Isernia dell'anno 2012, numero 14, parte 2, serie A), per il venir meno dell'affectio coniugalis. La ricorrente, in particolare, ha dedotto:
• che la coppia stabiliva di porre la residenza familiare presso l'abitazione sita in Bojano (CB), via Molise n. 85, di proprietà esclusiva di;
Controparte_1
• che dall'unione era nata, in data 25/02/2016, la piccola Per_1
• che l'unione tra le parti, da diversi anni, si era deteriorata, al punto che – dopo Parte_1 aver rappresentato più volte al coniuge la volontà di separarsi –, in data 05/10/2020 e in data 04/09/2024 aveva inviato a un formale invito (rimasto, tuttavia, privo di Controparte_1 riscontro) volto a trovare un accordo condiviso di separazione;
• che il resistente, che in passato aveva lavorato come giornalista sportivo, è, attualmente, Direttore generale della squadra di calcio “CAMPOBASSO CALCIO”, nonché socio accomandatario della
“MATESE SERVIZI S.A.S. DI RI LA & C.”, e che lo stesso percepisce uno stipendio mensile che oscilla tra € 1.700,00 ed € 2.000,00, mentre la ricorrente, impiegata dal dicembre 2024 come collaboratrice amministrativa presso l' percepisce uno stipendio mensile pari a circa CP_2
€ 1.200,00. La ricorrente ha, quindi, concluso, chiedendo di dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
- assegnazione alla stessa della casa coniugale sita in Bojano (CB);
- affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della Per_1 stessa presso la madre e con regolamentazione del diritto di visita e di frequentazione da parte del padre secondo le modalità di cui al piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo;
- previsione, a carico del resistente, dell'obbligo di versare, in favore della ricorrente, la somma mensile pari ad € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia con ripartizione delle Per_1 spese straordinarie al 50%. Si è costituito in giudizio il resistente, non opponendosi alla domanda di parte ricorrente quanto alla pronuncia della separazione e quanto all'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, ma Per_1 contestando, tuttavia:
- la richiesta di collocazione prevalente della minore presso la madre e di assegnazione, a quest'ultima, della casa coniugale:
- la regolamentazione, in ogni caso, del diritto di visita e di frequentazione della minore da parte del padre secondo le modalità indicate nel piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo;
- la richiesta di corresponsione di un assegno mensile pari ad € 450,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore. Il resistente ha, quindi, concluso, chiedendo:
- in via principale, il collocamento paritetico della figlia minore ad entrambi i genitori, con conseguente assegnazione della casa coniugale ad entrambi, a settimane alterne, e con previsione del mantenimento della minore stessa in via diretta da parte di entrambi i genitori, ciascuno per il tempo in cui la minore è collocata presso di sé;
- in via subordinata:
• il collocamento prevalente della figlia minore presso la ricorrente, con conseguente assegnazione, ad essa, della casa coniugale;
• una maggiore flessibilità nella regolamentazione del diritto di visita e di frequentazione da parte del padre rispetto alle modalità indicate dalla ricorrente;
• la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere alla ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore nella minor somma (rispetto a quella richiesta) pari ad
€ 300,00, con ripartizione delle spese straordinarie al 50%. Designato il giudice relatore, la causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione ritualmente prodotta dalle parti nonché mediante ascolto delle stesse, personalmente, e, fatte precisare le conclusioni e fatta discutere oralmente la causa all'udienza del 15 maggio 2025, la stessa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale ha espresso parere favorevole alla pronuncia della separazione.
***
Sulla separazione personale. Deve, in primo luogo, essere pronunciata la separazione personale tra le parti, atteso che, dalle allegazioni delle stesse, è risultata in maniera univoca la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza. Del resto, la constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione per tutto il tempo in cui il processo si è protratto dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Sull'affidamento della minore. Deve essere disposto l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori. Per_1 Si osserva, infatti, al riguardo, che, nel panorama legislativo in vigore a partire dalla legge n. 54/2006, l'affidamento condiviso costituisce la regola fondamentale in materia di affidamento dei figli. La riforma del 2006, infatti, ponendosi in linea di continuità con le enunciazioni della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo (che pongono in rilievo il fondamentale principio della bigenitorialità anche nella crisi della coppia), ha ridisegnato l'assetto dei provvedimenti relativi ai figli in tutti i casi di cd. dissoluzione della coppia genitoriale, stabilendo, appunto, che la regola dell'affidamento condiviso possa essere derogata solo qualora il rapporto con uno dei genitori sia addirittura contrario all'interesse della prole. Nel caso di specie, non sono emersi elementi tali da far ritenere, o anche solo presumere, la contrarietà del rapporto della minore con uno dei due genitori, con conseguente affidamento della stessa ad entrambi.
Sul collocamento della minore e sull'assegnazione della casa coniugale. Deve, invece, essere disattesa la richiesta, formulata dal resistente in via principale, di collocamento paritetico della minore ad entrambi i genitori, con turnazione settimanale di entrambi nella casa coniugale. Ritiene, infatti, il Collegio che tale modalità di collocamento non appaia opportuna, potendosi, al contrario, rivelare pregiudizievole per l'equilibrio della minore. Si osserva, al riguardo, come la giurisprudenza di legittimità abbia ormai chiarito che l'assegnazione della casa ad entrambi i genitori, con permanenza alternata di ciascuno di essi presso la stessa, può essere applicata solo se sussiste una “seria e concordata organizzazione” tra le parti (così: Cass. civ. n. 6810/2023), essendo fondamentale, dunque, che vi sia un accordo tra i genitori in merito alla gestione di questo (non agevole) sistema di collocamento, giacché, in caso contrario, tale soluzione potrebbe danneggiare ulteriormente la prole (già sottoposta al trauma della separazione), esponendola inutilmente ad ulteriori tensioni familiari. Ebbene, nel caso di specie, la stessa contrarietà mostrata dalla ricorrente rispetto a tale soluzione organizzativa esclude, in radice, che, allo stato, sussista quella “seria e concordata organizzazione” cui fa riferimento la giurisprudenza di legittimità e che, sola, consentirebbe l'opzione per tale modalità di collocamento. Ne consegue che, allo stato, deve essere disposto il collocamento prevalente di presso un solo Per_1 genitore che, nel caso di specie, il Collegio ritiene di dover individuare nella persona della ricorrente, tenuto conto:
- degli impegni lavorativi del padre (soggetto a turni variabili e a numerose trasferte per seguire la squadra di calcio che dirige);
- dell'età della minore, prossima ad entrare nella delicata fase preadolescenziale;
- dell'adesione, da parte dello stesso resistente, a tale soluzione (benché espressa solo in via subordinata). Di conseguenza, deve essere disposta l'assegnazione della casa coniugale sita in Bojano (CB) in favore della ricorrente. Si evidenzia, a tal proposito, che l'istituto dell'assegnazione della casa coniugale ha lo scopo di preservare la continuità delle abitudini domestiche dei figli nell'immobile costituente l'habitat familiare, al fine di non far gravare sui figli stessi l'ulteriore trauma consistente nello sradicamento dal luogo in cui si svolgeva la loro esistenza. È solo l'esclusiva tutela della prole e l'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini di vita, dunque, che può giustificare la compromissione della facoltà di godimento dell'altro coniuge. Nel caso in esame, l'immobile sito in Bojano (CB) costituiva l'habitat domestico della figlia della coppia al momento della separazione ed è, ancora oggi, l'immobile nel quale la stessa risulta vivere, assieme (attualmente) ad entrambi i genitori. Deve, quindi, essere disposta l'assegnazione della casa coniugale alla madre quale genitore collocatario, in via prevalente, della figlia minore, ciò al fine di consentire a quest'ultima di mantenere una continuità con l'ambiente domestico nel quale ella è cresciuta sino ad ora. Le spese e gli oneri per la casa sono posti, interamente, a carico della ricorrente, mentre al resistente è assegnato un termine di mesi tre, decorrente dalla pubblicazione della presente sentenza, per il rilascio dell'immobile.
Sulle modalità di frequentazione e visita della minore da parte del genitore non collocatario. Appare opportuno premettere, al riguardo, che il principio di bigenitorialità “non comporta l'applicazione di una proporzione matematica, in termini di parità, dei tempi di frequentazione del minore, in quanto l'esercizio del diritto deve essere armonizzato, in concreto, con le complessive esigenze di vita del figlio” (così: Cass. civ. n. 31902/2018). Nel caso di specie, è evidente come l'impegno lavorativo del resistente (soggetto, come visto, a turni di lavoro variabili e a frequenti trasferte) non consenta una frequentazione perfettamente paritetica, da parte sua, della figlia minore. Cionondimeno, la circostanza per cui il resistente sia quasi sempre lavorativamente impegnato il sabato e la domenica (dovendo seguire, anche in trasferta, le partite di calcio della squadra che dirige e dovendo, altresì, provvedere agli ulteriori adempimenti connessi agli impegni sportivi della squadra stessa) non può di certo escludere, di per sé, ogni forma di frequentazione della figlia da parte del padre in quei giorni, ben potendosi, infatti, approntare un'organizzazione che, nel rispetto del principio di bigenitorialità, tenga conto della tendenziale e parziale indisponibilità del padre nei fine settimana. Ciò premesso, ritiene, quindi, il Collegio che il diritto di visita e di frequentazione della minore da parte del genitore non collocatario debba essere regolato secondo le modalità di seguito indicate, tenuto conto non solo degli impegni lavorativi del padre, ma anche dei turni di lavoro della madre (rientro pomeridiano sino alle 18.00 nei giorni del lunedì e del mercoledì) e dell'orario scolastico della minore. In particolare, si prevede che:
- – compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e/o con gli eventuali impegni Controparte_1 extrascolastici della minore – potrà, in ciascun periodo dell'anno (salvi i soli periodi estivi e/o i giorni festivi in cui la minore è presso la madre, come di seguito precisati), vedere la minore tutti i lunedì e tutti i mercoledì, dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00;
- durante il periodo di campionato, in tutti i fine settimana in cui non sono previste trasferte, egli potrà tenere la minore presso di sé secondo le specificazioni di seguito riportate:
• laddove il campionato lo impegni lavorativamente nella sola giornata della domenica, egli potrà tenere presso di sé la minore, con facoltà di pernotto, dall'uscita da scuola del venerdì alle ore 20.00 del sabato;
• laddove il campionato lo impegni lavorativamente nella sola giornata del sabato, egli potrà tenere presso di sé la minore dalle ore 10.00 della domenica sino all'ingresso a scuola del lunedì;
• laddove il campionato non lo impegni lavorativamente in nessuna delle due giornate, né del sabato né della domenica, egli potrà tenere presso di sé la minore dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
• laddove il campionato lo impegni lavorativamente in entrambe le giornate, del sabato e della domenica, egli potrà vedere la minore il venerdì, dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00, e potrà effettuare almeno una videochiamata con la minore (senza la presenza della ricorrente), della durata di almeno venti minuti, nella giornata del sabato e/o della domenica, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 18.00 e le ore 20.00 (o in altro orario da concordare tra le parti);
- in tutte le settimane in cui sono previste trasferte il sabato o la domenica, egli potrà, del pari, vedere la minore il venerdì, dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00, e potrà effettuare almeno una videochiamata con la minore (senza la presenza della ricorrente), della durata di almeno venti minuti, nella giornata del sabato e/o della domenica, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 18.00 e le ore 20.00 (o in altro orario da concordare tra le parti);
- al di fuori del periodo di campionato, così come durante i periodi di pausa del campionato stesso, il padre potrà tenere presso di sé la minore nei seguenti periodi:
• a settimane alterne, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
• ad anni alterni con la madre (iniziando, quando al padre, dagli anni 2025/2026):
o il 24 e il 31 dicembre (mentre la madre la terrà con sé il 25 dicembre e il 1° gennaio);
o il Venerdì Santo e la domenica di Pasqua (mentre la madre la terrà con sé il Sabato Santo e il lunedì in albis);
o durante il compleanno e l'onomastico della minore;
• ogni anno, quindici giorni (anche non consecutivi) durante il periodo estivo, da concordare previamente entro la fine del mese di maggio, secondo i rispettivi impegni lavorativi dei genitori;
• ogni anno e senza alternanza, durante il giorno del proprio compleanno, del proprio onomastico e della Festa del Papà (mentre la madre la terrà con sé, ogni anno e senza alternanza, il giorno del proprio compleanno, del proprio onomastico e della Festa della Mamma).
Sul contributo economico al mantenimento della figlia minore da parte del genitore non collocatario. Quanto al mantenimento della minore, si osserva, in via generale, che, nella determinazione del contributo per il mantenimento dei figli minori da porre a carico del genitore non convivente con gli stessi, occorre avere riguardo a quanto previsto dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Nel caso di specie, e alla luce della documentazione in atti, ritiene il Collegio che debba essere posto, a carico dell'odierno resistente – tenuto conto, da un lato, dei maggiori redditi dallo stesso percepiti rispetto alla ricorrente, e, dall'altro lato, delle spese alloggiative che egli dovrà presumibilmente sostenere, stante l'assegnazione della casa coniugale, di sua proprietà, in favore della ricorrente medesima –, l'obbligo:
- di corrispondere un assegno mensile pari a complessivi € 350,00 (oltre rivalutazione annua sulla base degli indici I.S.T.A.T.), da versarsi in favore della ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contribuito al mantenimento della figlia minore Per_1
- di provvedere, in via diretta, al mantenimento della figlia nei giorni e/o nei periodi in cui la Per_1 stessa è presso di sé. Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia – così come classificate dal Protocollo Per_1 del Tribunale di Milano –, da previamente concordare, devono essere poste al 50% a carico di ciascuna parte. Quanto, infine, all'assegno unico universale erogato dall' in favore della figlia minore si CP_3 Per_1 dispone che tale sussidio sia percepito unicamente dalla ricorrente.
Spese di giudizio Le spese di lite del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92, co. 3, c.p.c., attesa la reciproca soccombenza delle stesse e, in particolare:
- della ricorrente, in ordine al quantum dell'assegno mensile richiesto per il mantenimento della figlia
Per_1
- del resistente, in ordine al collocamento paritetico della minore, con turnazione dei genitori presso la casa coniugale, nonché in ordine alla modalità di esercizio del diritto di visita e di frequentazione della minore stessa da parte del padre.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 226 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...], il [...]; Controparte_1
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Isernia per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. “d”, del D.P.R. n. 396/2000 (atto di matrimonio iscritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di Isernia dell'anno 2012, numero 14, parte 2, serie A);
• Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore, , ad entrambi i Persona_2 genitori, con collocazione prevalente della stessa presso la madre e con regolamentazione delle modalità di visita e di frequentazione della minore stessa da parte del genitore non collocatario secondo quanto previsto in parte motiva (a pag. 4);
• Assegna la casa coniugale a , che la abiterà unitamente alla figlia Parte_1 Per_1
• Pone a carico di tutte le spese e gli oneri per la casa;
Parte_1
• Assegna al resistente termine di mesi tre, decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza, per il rilascio dell'immobile in favore di;
Parte_1
• Dispone che versi, in favore di , entro il giorno 10 di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, la somma mensile complessivamente pari ad € 350,00 (rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT) a titolo di contributo al mantenimento della figlia e che lo stesso provveda, Per_1 altresì, in via diretta, al mantenimento della minore stessa nei giorni e/o nei periodi in cui la minore è presso di sé;
• Pone le spese straordinarie per la figlia classificate secondo il Protocollo vigente presso il Per_1 Tribunale di Milano e previamente concordate, a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%;
• Dispone che l'assegno unico erogato dall' sia percepito dalla ricorrente;
CP_3
• Compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite del presente giudizio;
• Rigetta ogni altra domanda. Così deciso in Campobasso, data del deposito. Il giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Rossella Casillo Dott. Enrico Di Dedda
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Sezione civile composto dai magistrati: Dott. Enrico Di Dedda Presidente;
Dott.ssa Claudia Carissimi Giudice;
Dott.ssa Rossella Casillo Giudice relatore ed estensore;
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 226 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, vertente:
TRA
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Gabriella Parte_1 Ferrace;
(ricorrente)
E
(in atti generalizzato), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Controparte_1 Antonella Castrignanò;
(resistente)
NONCHÈ PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
(interventore ex lege)
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 15 maggio 2025.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha chiesto la pronuncia della separazione Parte_1 da , con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in Isernia, in data 07/07/2012 Controparte_1 (come da atto di matrimonio iscritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di Isernia dell'anno 2012, numero 14, parte 2, serie A), per il venir meno dell'affectio coniugalis. La ricorrente, in particolare, ha dedotto:
• che la coppia stabiliva di porre la residenza familiare presso l'abitazione sita in Bojano (CB), via Molise n. 85, di proprietà esclusiva di;
Controparte_1
• che dall'unione era nata, in data 25/02/2016, la piccola Per_1
• che l'unione tra le parti, da diversi anni, si era deteriorata, al punto che – dopo Parte_1 aver rappresentato più volte al coniuge la volontà di separarsi –, in data 05/10/2020 e in data 04/09/2024 aveva inviato a un formale invito (rimasto, tuttavia, privo di Controparte_1 riscontro) volto a trovare un accordo condiviso di separazione;
• che il resistente, che in passato aveva lavorato come giornalista sportivo, è, attualmente, Direttore generale della squadra di calcio “CAMPOBASSO CALCIO”, nonché socio accomandatario della
“MATESE SERVIZI S.A.S. DI RI LA & C.”, e che lo stesso percepisce uno stipendio mensile che oscilla tra € 1.700,00 ed € 2.000,00, mentre la ricorrente, impiegata dal dicembre 2024 come collaboratrice amministrativa presso l' percepisce uno stipendio mensile pari a circa CP_2
€ 1.200,00. La ricorrente ha, quindi, concluso, chiedendo di dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
- assegnazione alla stessa della casa coniugale sita in Bojano (CB);
- affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della Per_1 stessa presso la madre e con regolamentazione del diritto di visita e di frequentazione da parte del padre secondo le modalità di cui al piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo;
- previsione, a carico del resistente, dell'obbligo di versare, in favore della ricorrente, la somma mensile pari ad € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia con ripartizione delle Per_1 spese straordinarie al 50%. Si è costituito in giudizio il resistente, non opponendosi alla domanda di parte ricorrente quanto alla pronuncia della separazione e quanto all'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, ma Per_1 contestando, tuttavia:
- la richiesta di collocazione prevalente della minore presso la madre e di assegnazione, a quest'ultima, della casa coniugale:
- la regolamentazione, in ogni caso, del diritto di visita e di frequentazione della minore da parte del padre secondo le modalità indicate nel piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo;
- la richiesta di corresponsione di un assegno mensile pari ad € 450,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore. Il resistente ha, quindi, concluso, chiedendo:
- in via principale, il collocamento paritetico della figlia minore ad entrambi i genitori, con conseguente assegnazione della casa coniugale ad entrambi, a settimane alterne, e con previsione del mantenimento della minore stessa in via diretta da parte di entrambi i genitori, ciascuno per il tempo in cui la minore è collocata presso di sé;
- in via subordinata:
• il collocamento prevalente della figlia minore presso la ricorrente, con conseguente assegnazione, ad essa, della casa coniugale;
• una maggiore flessibilità nella regolamentazione del diritto di visita e di frequentazione da parte del padre rispetto alle modalità indicate dalla ricorrente;
• la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere alla ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore nella minor somma (rispetto a quella richiesta) pari ad
€ 300,00, con ripartizione delle spese straordinarie al 50%. Designato il giudice relatore, la causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione ritualmente prodotta dalle parti nonché mediante ascolto delle stesse, personalmente, e, fatte precisare le conclusioni e fatta discutere oralmente la causa all'udienza del 15 maggio 2025, la stessa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale ha espresso parere favorevole alla pronuncia della separazione.
***
Sulla separazione personale. Deve, in primo luogo, essere pronunciata la separazione personale tra le parti, atteso che, dalle allegazioni delle stesse, è risultata in maniera univoca la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza. Del resto, la constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione per tutto il tempo in cui il processo si è protratto dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Sull'affidamento della minore. Deve essere disposto l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori. Per_1 Si osserva, infatti, al riguardo, che, nel panorama legislativo in vigore a partire dalla legge n. 54/2006, l'affidamento condiviso costituisce la regola fondamentale in materia di affidamento dei figli. La riforma del 2006, infatti, ponendosi in linea di continuità con le enunciazioni della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo (che pongono in rilievo il fondamentale principio della bigenitorialità anche nella crisi della coppia), ha ridisegnato l'assetto dei provvedimenti relativi ai figli in tutti i casi di cd. dissoluzione della coppia genitoriale, stabilendo, appunto, che la regola dell'affidamento condiviso possa essere derogata solo qualora il rapporto con uno dei genitori sia addirittura contrario all'interesse della prole. Nel caso di specie, non sono emersi elementi tali da far ritenere, o anche solo presumere, la contrarietà del rapporto della minore con uno dei due genitori, con conseguente affidamento della stessa ad entrambi.
Sul collocamento della minore e sull'assegnazione della casa coniugale. Deve, invece, essere disattesa la richiesta, formulata dal resistente in via principale, di collocamento paritetico della minore ad entrambi i genitori, con turnazione settimanale di entrambi nella casa coniugale. Ritiene, infatti, il Collegio che tale modalità di collocamento non appaia opportuna, potendosi, al contrario, rivelare pregiudizievole per l'equilibrio della minore. Si osserva, al riguardo, come la giurisprudenza di legittimità abbia ormai chiarito che l'assegnazione della casa ad entrambi i genitori, con permanenza alternata di ciascuno di essi presso la stessa, può essere applicata solo se sussiste una “seria e concordata organizzazione” tra le parti (così: Cass. civ. n. 6810/2023), essendo fondamentale, dunque, che vi sia un accordo tra i genitori in merito alla gestione di questo (non agevole) sistema di collocamento, giacché, in caso contrario, tale soluzione potrebbe danneggiare ulteriormente la prole (già sottoposta al trauma della separazione), esponendola inutilmente ad ulteriori tensioni familiari. Ebbene, nel caso di specie, la stessa contrarietà mostrata dalla ricorrente rispetto a tale soluzione organizzativa esclude, in radice, che, allo stato, sussista quella “seria e concordata organizzazione” cui fa riferimento la giurisprudenza di legittimità e che, sola, consentirebbe l'opzione per tale modalità di collocamento. Ne consegue che, allo stato, deve essere disposto il collocamento prevalente di presso un solo Per_1 genitore che, nel caso di specie, il Collegio ritiene di dover individuare nella persona della ricorrente, tenuto conto:
- degli impegni lavorativi del padre (soggetto a turni variabili e a numerose trasferte per seguire la squadra di calcio che dirige);
- dell'età della minore, prossima ad entrare nella delicata fase preadolescenziale;
- dell'adesione, da parte dello stesso resistente, a tale soluzione (benché espressa solo in via subordinata). Di conseguenza, deve essere disposta l'assegnazione della casa coniugale sita in Bojano (CB) in favore della ricorrente. Si evidenzia, a tal proposito, che l'istituto dell'assegnazione della casa coniugale ha lo scopo di preservare la continuità delle abitudini domestiche dei figli nell'immobile costituente l'habitat familiare, al fine di non far gravare sui figli stessi l'ulteriore trauma consistente nello sradicamento dal luogo in cui si svolgeva la loro esistenza. È solo l'esclusiva tutela della prole e l'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini di vita, dunque, che può giustificare la compromissione della facoltà di godimento dell'altro coniuge. Nel caso in esame, l'immobile sito in Bojano (CB) costituiva l'habitat domestico della figlia della coppia al momento della separazione ed è, ancora oggi, l'immobile nel quale la stessa risulta vivere, assieme (attualmente) ad entrambi i genitori. Deve, quindi, essere disposta l'assegnazione della casa coniugale alla madre quale genitore collocatario, in via prevalente, della figlia minore, ciò al fine di consentire a quest'ultima di mantenere una continuità con l'ambiente domestico nel quale ella è cresciuta sino ad ora. Le spese e gli oneri per la casa sono posti, interamente, a carico della ricorrente, mentre al resistente è assegnato un termine di mesi tre, decorrente dalla pubblicazione della presente sentenza, per il rilascio dell'immobile.
Sulle modalità di frequentazione e visita della minore da parte del genitore non collocatario. Appare opportuno premettere, al riguardo, che il principio di bigenitorialità “non comporta l'applicazione di una proporzione matematica, in termini di parità, dei tempi di frequentazione del minore, in quanto l'esercizio del diritto deve essere armonizzato, in concreto, con le complessive esigenze di vita del figlio” (così: Cass. civ. n. 31902/2018). Nel caso di specie, è evidente come l'impegno lavorativo del resistente (soggetto, come visto, a turni di lavoro variabili e a frequenti trasferte) non consenta una frequentazione perfettamente paritetica, da parte sua, della figlia minore. Cionondimeno, la circostanza per cui il resistente sia quasi sempre lavorativamente impegnato il sabato e la domenica (dovendo seguire, anche in trasferta, le partite di calcio della squadra che dirige e dovendo, altresì, provvedere agli ulteriori adempimenti connessi agli impegni sportivi della squadra stessa) non può di certo escludere, di per sé, ogni forma di frequentazione della figlia da parte del padre in quei giorni, ben potendosi, infatti, approntare un'organizzazione che, nel rispetto del principio di bigenitorialità, tenga conto della tendenziale e parziale indisponibilità del padre nei fine settimana. Ciò premesso, ritiene, quindi, il Collegio che il diritto di visita e di frequentazione della minore da parte del genitore non collocatario debba essere regolato secondo le modalità di seguito indicate, tenuto conto non solo degli impegni lavorativi del padre, ma anche dei turni di lavoro della madre (rientro pomeridiano sino alle 18.00 nei giorni del lunedì e del mercoledì) e dell'orario scolastico della minore. In particolare, si prevede che:
- – compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e/o con gli eventuali impegni Controparte_1 extrascolastici della minore – potrà, in ciascun periodo dell'anno (salvi i soli periodi estivi e/o i giorni festivi in cui la minore è presso la madre, come di seguito precisati), vedere la minore tutti i lunedì e tutti i mercoledì, dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00;
- durante il periodo di campionato, in tutti i fine settimana in cui non sono previste trasferte, egli potrà tenere la minore presso di sé secondo le specificazioni di seguito riportate:
• laddove il campionato lo impegni lavorativamente nella sola giornata della domenica, egli potrà tenere presso di sé la minore, con facoltà di pernotto, dall'uscita da scuola del venerdì alle ore 20.00 del sabato;
• laddove il campionato lo impegni lavorativamente nella sola giornata del sabato, egli potrà tenere presso di sé la minore dalle ore 10.00 della domenica sino all'ingresso a scuola del lunedì;
• laddove il campionato non lo impegni lavorativamente in nessuna delle due giornate, né del sabato né della domenica, egli potrà tenere presso di sé la minore dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
• laddove il campionato lo impegni lavorativamente in entrambe le giornate, del sabato e della domenica, egli potrà vedere la minore il venerdì, dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00, e potrà effettuare almeno una videochiamata con la minore (senza la presenza della ricorrente), della durata di almeno venti minuti, nella giornata del sabato e/o della domenica, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 18.00 e le ore 20.00 (o in altro orario da concordare tra le parti);
- in tutte le settimane in cui sono previste trasferte il sabato o la domenica, egli potrà, del pari, vedere la minore il venerdì, dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00, e potrà effettuare almeno una videochiamata con la minore (senza la presenza della ricorrente), della durata di almeno venti minuti, nella giornata del sabato e/o della domenica, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 18.00 e le ore 20.00 (o in altro orario da concordare tra le parti);
- al di fuori del periodo di campionato, così come durante i periodi di pausa del campionato stesso, il padre potrà tenere presso di sé la minore nei seguenti periodi:
• a settimane alterne, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
• ad anni alterni con la madre (iniziando, quando al padre, dagli anni 2025/2026):
o il 24 e il 31 dicembre (mentre la madre la terrà con sé il 25 dicembre e il 1° gennaio);
o il Venerdì Santo e la domenica di Pasqua (mentre la madre la terrà con sé il Sabato Santo e il lunedì in albis);
o durante il compleanno e l'onomastico della minore;
• ogni anno, quindici giorni (anche non consecutivi) durante il periodo estivo, da concordare previamente entro la fine del mese di maggio, secondo i rispettivi impegni lavorativi dei genitori;
• ogni anno e senza alternanza, durante il giorno del proprio compleanno, del proprio onomastico e della Festa del Papà (mentre la madre la terrà con sé, ogni anno e senza alternanza, il giorno del proprio compleanno, del proprio onomastico e della Festa della Mamma).
Sul contributo economico al mantenimento della figlia minore da parte del genitore non collocatario. Quanto al mantenimento della minore, si osserva, in via generale, che, nella determinazione del contributo per il mantenimento dei figli minori da porre a carico del genitore non convivente con gli stessi, occorre avere riguardo a quanto previsto dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Nel caso di specie, e alla luce della documentazione in atti, ritiene il Collegio che debba essere posto, a carico dell'odierno resistente – tenuto conto, da un lato, dei maggiori redditi dallo stesso percepiti rispetto alla ricorrente, e, dall'altro lato, delle spese alloggiative che egli dovrà presumibilmente sostenere, stante l'assegnazione della casa coniugale, di sua proprietà, in favore della ricorrente medesima –, l'obbligo:
- di corrispondere un assegno mensile pari a complessivi € 350,00 (oltre rivalutazione annua sulla base degli indici I.S.T.A.T.), da versarsi in favore della ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contribuito al mantenimento della figlia minore Per_1
- di provvedere, in via diretta, al mantenimento della figlia nei giorni e/o nei periodi in cui la Per_1 stessa è presso di sé. Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia – così come classificate dal Protocollo Per_1 del Tribunale di Milano –, da previamente concordare, devono essere poste al 50% a carico di ciascuna parte. Quanto, infine, all'assegno unico universale erogato dall' in favore della figlia minore si CP_3 Per_1 dispone che tale sussidio sia percepito unicamente dalla ricorrente.
Spese di giudizio Le spese di lite del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92, co. 3, c.p.c., attesa la reciproca soccombenza delle stesse e, in particolare:
- della ricorrente, in ordine al quantum dell'assegno mensile richiesto per il mantenimento della figlia
Per_1
- del resistente, in ordine al collocamento paritetico della minore, con turnazione dei genitori presso la casa coniugale, nonché in ordine alla modalità di esercizio del diritto di visita e di frequentazione della minore stessa da parte del padre.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 226 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...], il [...]; Controparte_1
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Isernia per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. “d”, del D.P.R. n. 396/2000 (atto di matrimonio iscritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di Isernia dell'anno 2012, numero 14, parte 2, serie A);
• Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore, , ad entrambi i Persona_2 genitori, con collocazione prevalente della stessa presso la madre e con regolamentazione delle modalità di visita e di frequentazione della minore stessa da parte del genitore non collocatario secondo quanto previsto in parte motiva (a pag. 4);
• Assegna la casa coniugale a , che la abiterà unitamente alla figlia Parte_1 Per_1
• Pone a carico di tutte le spese e gli oneri per la casa;
Parte_1
• Assegna al resistente termine di mesi tre, decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza, per il rilascio dell'immobile in favore di;
Parte_1
• Dispone che versi, in favore di , entro il giorno 10 di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, la somma mensile complessivamente pari ad € 350,00 (rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT) a titolo di contributo al mantenimento della figlia e che lo stesso provveda, Per_1 altresì, in via diretta, al mantenimento della minore stessa nei giorni e/o nei periodi in cui la minore è presso di sé;
• Pone le spese straordinarie per la figlia classificate secondo il Protocollo vigente presso il Per_1 Tribunale di Milano e previamente concordate, a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%;
• Dispone che l'assegno unico erogato dall' sia percepito dalla ricorrente;
CP_3
• Compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite del presente giudizio;
• Rigetta ogni altra domanda. Così deciso in Campobasso, data del deposito. Il giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Rossella Casillo Dott. Enrico Di Dedda