Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/02/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________ La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere ,
3) dott.ssa Angelina Maria Giud.Aus.Rel,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 595/2018 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 3.7.2023 e vertente
T R A
(c.f ,in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Montevergine, 13, nello studio degli avv.ti GURNARI GIOVANNI e GANGEMI FRANCESCA che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti,
APPELLANTE E
in Controparte_1 persona del Curatore dott. , elettivamente domiciliata in Reggio Controparte_2
Calabria, via Nazionale Pentimele, 189, nello studio dell'avv. DE SIMONE SACCÀ FABIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
APPELLATA OGGETTO: Promessa di pagamento - Ricognizione di debito - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.493/2018 , pubblicata il 23.3.2018 .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In primo grado la , Controparte_3 si opponeva al D.I.n.444/2016 richiesto dalla società ed emesso in Controparte_1 favore di questa per la somma di euro 34.353,50 , dovuta per la fornitura di impianti termici ed altro . L'opponente contestava la pretesa creditoria sostenendo l'avvenuta compensazione con crediti delle società riconducibili al gruppo PA ST SR di cui asseriva di fare parte. Chiedeva di chiamare in garanzia , quale legale Parte_2
La società , con citazione notificata con PEC del 12.7.2018, grava Controparte_3 la decisione rilevando che:
- è illogica e affetta da travisamento dei fatti nel punto in cui abbandona la ricostruzione fattuale fornita dalle parti per assumerne una propria, probabilmente più calzante alle tesi seguite per giungere al rigetto della chiamata in garanzia della Controparte_1 ma non per questo corrispondente alla verità da accertare in corso di causa. Le ragioni della richiesta di chiamata del terzo erano state correttamente esplicitate nell'ambito del rapporto transattivo che aveva visto partecipi la PA e la CP_1
e che, nella sostanza, doveva assorbire ogni rapporto dare/avere intercorso tra la
[...]
e la stessa apparendo quantomeno inusuale che Pt_1 CP_3 CP_1 due società che decidono di definire transattivamente un rapporto di rilevante entità lascino fuori il presunto credito che una vanterebbe nei confronti di una società appartenente al gruppo dell'altra . Per tale motivo la richiesta di chiamata del terzo in garanzia spinta nei confronti del soggetto responsabile di una condotta determinante l'insorgere di un credito inesistente è suscettibile d'essere coltivata e meritevole di approfondimento in sede istruttoria;
-nel merito, è illogica, affetta da violazione e falsa applicazione dell'art.1967 c.c. circa un punto decisivo della controversia in quanto , contrariamente all'assunto del giudice , l'appellante fornisce la prova della transazione intervenuta tra la PA e la CP_1 rispetto alla quale la attraverso le istanze istruttorie intendeva di
[...] Parte_1 dare prova delle circostanze addotte a sostegno dell'opposizione. Non può condivide la lettura dell'art.1967 c.c resa dal primo giudice che sostiene che la transazione, richiedendo la prova scritta ad probationem, non è suscettibile d'essere integrata con la prova orale atteso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come, qualora siano pacifici tra le parti la stipula di una transazione e il suo contenuto, il giudice deve tenerne conto ai fini della decisione , a nulla rilevando la mancata produzione di un atto sottoscritto dai contraenti idoneo a documentare la conclusione dell'accordo. Nel caso di specie, avendo riferito come la e PA si appartengono alla Parte_1 stessa proprietà, il giudice avrebbe dovuto illustrare per quale motivo non appare suscettibile di essere coltivata la circostanza dedotta circa l'assoluta incoerenza di due soggetti che arrivano ad un accordo transattivo per cifre importanti ed escludono un credito residuale quale quello oggetto di discussione. Peraltro, come chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 10456/2003, l'esistenza del mandato a transigere e della ratifica di transazioni aventi ad oggetto controversie relative a rapporti obbligatori , per i quali non è richiesta la forma scritta, può essere desunta da elementi presuntivi e per la ratifica da facta concludentia , quale il comportamento del dominus negotii, che dimostri l'approvazione dell'operato di chi ha agito in suo nome pur in assenza di poteri rappresentativi. Pertanto, la statuizione che nega l'ammissione della prova orale è incoerente ed illogica meritando la richiesta d'essere accolta al fine di dimostrare che il credito per cui è causa è stato oggetto di compensazione ed è quindi infondato;
- chiariti tali punti, rimane da affrontare l'ulteriore elemento induttivo in base al quale il giudice sostiene la responsabilità aggravata della dando per assodate le Parte_1 circostanze dell'esistenza delle poste attive della e che la Controparte_1 Pt_1 abbia introitato la causa a fini dilatori.
[...]
Per le ragioni già esposte tutto ciò appare infondato. Infatti , i rapporti infra gruppo , quelli economici tra le parti e l'esistenza di una transazione , dimostrano la buona fede nelle difese dell'appellante che non voleva ingannare il Tribunale sostenendo l'inesistenza delle poste oggetto di vertenza , ma riteneva di dimostrare che le stesse erano state transatte , ne discende che non esistono le ragioni di una condanna ai sensi dell'art.96 c.p.c. Del tutto incoerente sul punto è l'ulteriore affermazione del Tribunale secondo cui la deducente non avrebbe contestato le circostanze riguardanti la mancata chiamata del terzo mentre risulta dagli atti come la stessa sia stata reiterata nel corso del giudizio;
-le medesime argomentazioni valgono anche per sconfessare l'operato del primo giudice con riferimento alla mancata contestazione della debenza delle somme portate da decreto ingiuntivo. Infatti, l'attrice sulla scorta dei documenti prodotti e sull'eccezione di compensazione formulata ha manifestato la sua opposizione che non può che condurre all'accoglimento di tutte le domande formulate. Conclude chiedendo di accogliere l'appello; di riformare la sentenza e, conseguentemente, autorizzare la chiamata in garanzia di;
di Parte_2 accogliere nel merito le domande per come formulate nell'atto introduttivo del giudizio e revocare il D.I. opposto;
in via istruttoria , di ammettere la prova orale per come formulata in primo grado, con i capitoli e i testi indicati , nonché di ammettere l'interrogatorio formale sulle medesime circostanze del legale rappresentante della
. Il tutto con la vittoria di spese e competenze dei CP_1 Controparte_1 due gradi di giudizio. La , nella comparsa di Controparte_4 costituzione e risposta eccepisce l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.348 bis c.p.c. Sui motivi d'appello deduce :
-che la controparte sostiene l'erroneità del rigetto della chiamata di terzo censurandola sotto il profilo della presunta illogicità rinvenibile dall'avere il decidente negato la realtà fattuale della ricomprendibilità del credito azionato nell'alveo degli accordi transattivi estintivi intervenuti tra la PA SR e la . Realtà fattuale che sostiene CP_1 doversi dare per acquisita attraverso un semplice processo logico per cui , essendo la rientrante nel Gruppo PA , risulta inusuale che sia rimasto fuori Parte_1 dall'accordo transattivo il presunto credito di una società appartenente alla stessa PA.
Su tale punto il primo giudice specificava le ragioni del rigetto scrivendo : “rilevato che non risulta che sussistano giuste ragioni di chiamata in causa del terzo Parte_2
in quanto in nessun modo è stata chiarita la supposta comunanza della causa
[...] con lo stesso…… “. Il rigetto attiene alla mancanza di allegazioni e prova da parte dell'opponente dei concreti motivi sottesi alla paventata azione nei confronti di e della loro connessione con il procedimento di opposizione . Parte_2
A fronte delle evidenti lacune deduttive e probatorie non si vede come il decidente avrebbe potuto concedere l'invocata chiamata del terzo che, ai sensi dell'art. 106 c.p.c. può essere disposta affinchè questi risponda , in luogo del convenuto, oppure sia condannato a rispondere di quanto il convenuto sarà tenuto a prestare all'attore . In tale ambito, inoltre, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., il provvedimento del giudice è discrezionale;
conseguentemente , qualora sia stata chiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo, in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova udienza per la costituzione del terzo motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo. Sicchè, essendosi l'opponente limitato a chiedere la chiamata del terzo in manleva , senza esplicitare le ragioni di fatto e di diritto, nonché il petitum che nei suoi riguardi intendeva proporre, non si vede come il Tribunale avrebbe potuto concederla. Ma anche se si potesse ipotizzare che le ragioni che avrebbero potuto supportare siffatta chiamata fossero afferenti a presunte responsabilità dell'amministratore della per avere azionato un credito estinto con la transazione tra la e CP_1 CP_1 la PA, in un'azione di tal fatta l'opponente non solo non potrebbe vantare alcuna legittimazione attiva, rientrando nelle azioni societarie rimesse ai soci e a terzi creditori, ma non certo a terzi debitori sociali;
- che il motivo con cui l'appellante afferma la violazione e la falsa applicazione dell'art.1967 c.c. e la contraddittorietà su un punto decisivo della controversia è inammissibile e infondato in quanto la sentenza contiene le ragioni per cui l'opposizione è stata rigettata compendiabili nei seguenti punti :
1)benchè l'opponente assuma l'appartenenza al “ Gruppo PA” , non fornisce riscontro di ciò, né dei rapporti tra loro esistenti;
2) nessuna prova offre riguardo alla circostanza che sia realmente intercorsa una compensazione tra la e l'opponente capace di contrastare il contrario dato CP_1 della sua non partecipazione all'accordo del 4.12.2010; 3) nessuna contestazione muove in ordine all'esistenza, all'esecuzione o al prezzo delle prestazioni dedotte in giudizio portate dalle fatture allegate al monitorio. In sostanza e ricapitolando non fornisce prova dell'esistenza di un “Gruppo “ e dell'appartenenza allo stesso;
nessuna prova dà sull'esistenza di un credito nei confronti di PA e della volontà di quest'ultima di adempiere all'obbligazione della verso nessuna prova dà sul rapporto di debito/credito tra Parte_1 CP_1
e PA. CP_1
A fronte di ciò non si comprende come l'opponente avrebbe potuto superare con semplici presunzioni le lacune assertive e probatorie , o ancor più, provare con testimoni l'esistenza di tutti i predetti presupposti e ciò anche in ragione degli impedimenti disposti al riguardo dagli artt. 2721 e 2722 c.c.
-che,da ultimo, senza rinuncia alle precedenti argomentazioni ed eccezioni, merita osservare come il Tribunale, forse in ragione della palese infondatezza dell'opposizione, omette di decidere sulla sollevata eccezione relativa all'improponibilità ed improcedibilità della domanda di compensazione , ricadendo ogni ragione creditoria sotto l'alveo del procedimento di accertamento del passivo di cui all'art.93 e ss. l.fall., così facendo venir meno ogni procedibilità delle domande spiegate nei confronti del stante il disposto dell'art.24 L.F. CP_1
La domanda di accertamento dell'avvenuta compensazione del debito proposta come unico motivo d'opposizione avrebbe dovuto essere sottoposta al vaglio del G.D. nel procedimento di verificazione , pena la sua sostanziale ed irrimediabile improponibilità/improcedibilità . Per tale ragione la reitera e la ripropone . Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata;
in via subordinata, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado , ivi compresa l'eccezione di improcedibilità della domanda di accertamento dell'intervenuta compensazione. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Rigettate con l'ordinanza datata 3.10.2019, la richiesta di autorizzazione alla chiamata del terzo in garanzia e le altre istanze istruttorie avanzate dall'appellante, la causa subiva più rinvii d'ufficio . Da ultimo, stabilita con decreto la trattazione dell'udienza del 3.7.2023 a norma dell'art.127 ter c.p.c. , con ordinanza datata 14.7.2023 veniva posta in decisione con i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1)Con il primo motivo la sostiene l'erroneità del rigetto della Controparte_3 richiesta di chiamata di terzo in garanzia censurandola sotto il profilo dell'illogicità e del travisamento dei fatti circa la ricomprendibilità del credito azionato dalla CP_1 nel più ampio accordo transattivo intervenuto con la società PA ,
[...] ricomprendibilità ricavabile attraverso un semplice percorso logico secondo cui , essendo la società ascrivibile come entità rientrante nel “Gruppo PA” Parte_1 sarebbe inusuale che due società commerciali che si accordano per definire rapporti dare/avere per oltre 500.000,00 euro lascino fuori un credito residuo nei confronti di una società appartenente allo stesso gruppo ed avente la stessa compagine proprietaria. La censura è infondata in quanto con l'atto d'opposizione a CP_5 Parte_1 chiedeva la chiamata in garanzia di , prima legale rappresentante Parte_2 della e poi della creditrice “ affinchè Parte_3 Controparte_1 quest'ultimo manlevi la odierna opponente da ogni pretesa creditoria dell'opposta “, ma non chiariva le ragioni della comunanza della causa con e, Parte_2 dunque, le ragioni per cui poteva essere chiamato in proprio a Parte_2 manlevare l'appellante in base all'accordo transattivo intervenuto tra la Controparte_1
e la PA ST RL , entrambe società non personali ma di capitali.
[...]
Non chiarita ma solo supposta la comunanza della causa con non Parte_2 sussistevano e non sussistono giuste ragioni per la chiamata in causa del terzo . 2) Con il secondo motivo censura la decisione assumendo la manifesta illogicità e contraddittorietà della stessa su un punto decisivo della controversia, nonché per violazione e falsa applicazione dell'art.1967 c.c. La censura è infondata in quanto la società sostiene di non essere Parte_1 debitrice della società opposta perchè, facendo parte dell'assetto proprietario della società PA ed essendo stato definito con accordo transattivo ogni rapporto debito/credito esistente tra la PA e la anche il suo debito doveva Controparte_1 considerarsi logicamente ricompreso in detto accordo. Il giudice di legittimità detta da tempo i principi ( Cass. civ, n.ri 22395/06; 1627/18; 18498/20 etc. ) in base ai quali poiché la transazione richiede la prova scritta unicamente ad probationem ( salvo che riguardi uno dei rapporti di cui all'art. 1350, n.12 , c.c. ), qualora siano pacifici tra le parti la stipula di una transazione e il suo contenuto, il giudice deve tenerne conto ai fini della decisione a nulla rilevando la mancata produzione di un atto sottoscritto o non sottoscritto da tutti i contraenti purchè dal contesto dell'atto sia dato desumere la sussistenza di dazioni o concessioni reciproche, nonché che l'accettazione della transazione può essere manifestata anche dalla parte che non ha sottoscritto il contratto purchè il consenso risulti da circostanze precise, concordanti ed obbiettivamente concludenti. Nel caso in esame l'atto di transazione intervenuto tra le società PA e CP_1
è in atti e risulta sottoscritto dai rispettivi legali rappresentanti , regola unicamente
[...]
i rapporti commerciali esistenti tra le società sottoscrittrici senza alcun riferimento ad altri soggetti o ad altre società. Di conseguenza , non solo manca la prova che la società opponente, ora appellante, è di proprietà della PA, ma quel che più rileva ai fini della decisione è la mancanza di prova che la abbia portato in compensazione come propria posta Controparte_1 creditoria verso PA anche il credito vantato nei confronti dell'appellante, poi azionato con il decreto ingiuntivo opposto.
3) Al contrario è fondato il terzo motivo di gravame, relativo alla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., atteso che nel comportamento processuale della società opponente non può ritersi sussistente la volontà di eludere l'obbligo di pagamento per come ritenuto dal primo giudice e, quindi, la colpa grave richiesta dalla norma.
4) Il totale rigetto nel merito dell'appello rende superfluo l'esame dell'eccezione sollevata dalla Curatela relativa all'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità delle domande nei confronti del ai sensi dell'art.24 della Legge CP_1
Fallimentare . 5) Le spese seguono la soccombenza e, data l'assenza di complessità delle questioni trattate , si liquidano, in favore della Controparte_6
in persona del Curatore , nei minimi del IV scaglione del D.M. n.147/2022di
[...]
(valore tra 26.000,01 e 52.000,00 euro ) in complessivi euro 4.996,00 , di cui euro 1.029,00 per fase di studio, euro 709,00 per fase introduttiva ,euro 1.523,00 per fase di trattazione ed euro 1.735,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione
[...] ato con PEC il 12.7.2018 nei confronti della
[...]
in persona del Curatore dott. Controparte_1 CP_2
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
[...]
parzialmente l'appello e annulla la condanna della Parte_1 al pagamento della somma di euro 1.500,00 a titolo di responsabilità aggravata;
2) condanna la , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento delle spese processuali, in favore della
[...]
in persona del Curatore , dott. Controparte_6 Controparte_2 che liquida in complessivi euro 4.996,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge. Reggio Calabria, 10.2.2025.
La Giud.Aus.est.
(dott.ssa Angelina Maria) La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)