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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 25/05/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7957/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado in riassunzione, iscritta al n. r.g. 7957/2020, promossa da:
(p.iva , in persona del Curatore, RT P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Repetto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Genova, alla via Marcello Durazzo 1/9, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(c.f. , (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), (c.f. ) e C.F._2 Controparte_3 C.F._3 CP_4
(c.f. ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Angela Galavotti ed
[...] C.F._4 elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Concordia (MO), P.zza Roma, 32, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. dell'11-12.12.2024.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. 1.1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, la società (nel prosieguo, anche RT solo “ ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, chiedeva, in via principale, RT pronunciarsi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2932 c.c., il trasferimento, in proprio favore, degli pagina 1 di 12 immobili come meglio descritti in narrativa, con conseguente obbligo della sig.ra al Controparte_1 rilascio degli stessi nonché al pagamento degli importi di € 20.579,65 e di €. 234.628,30, oltre interessi e rivalutazione, rispettivamente dovuti a titolo di saldo delle opere extra e dei lavori extra-contrattuali eseguiti per il cantiere, sito in Concordia sulla Secchia (MO), alla via Chiaviche al netto della compensazione con il saldo prezzo da corrispondersi per l'acquisto degli immobili e il valore delle opere extra ovvero, in via subordinata, accertarsi e dichiararsi la risoluzione del contratto preliminare stipulato, per grave inadempimento della promittente venditrice e, conseguentemente, condannare parte convenuta alla restituzione dell'importo di € 265.000,00, versato a titolo di acconto prezzo nonché al pagamento dell'importo di € 175.579,65 a titolo di saldo lavori extra relativi al cantiere sito in Concordia sulla Secchia, via Chiaviche, oltre alla condanna della sig.ra in solido con i sigg.ri CP_1 Controparte_2 [...]
e al risarcimento di tutti i danni subiti per le opere extra eseguite presso CP_3 RO
l'ulteriore cantiere, sito in Concordia sulla Secchia, via Per Novi;
il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Esponeva, al riguardo, parte attrice di aver ricevuto dalla sig.ra quale proprietaria di Controparte_1 un complesso immobiliare, ad uso agricolo, sito in Concordia sulla Secchia, frazione San Giovanni, composto da plurime unità immobiliari e ampia corte, l'incarico di eseguire opere di rafforzamento e di miglioramento sismico, all'indomani degli eventi tellurici del 2012. I predetti lavori venivano quantificati in complessivi €. 380.662,20, di cui €. 376.717,75 ammessi a contributo pubblico ed € 3.944,45 posti a carico della committente. Contestualmente, la sig.ra commissionava l'effettuazione di opere extra, non ammesse a CP_1 contributo, per un valore accertato alla fine lavori, pari a €. 175.579,65 al lordo dell'lva, a fronte di un importo iniziale preventivato di €. 125.000,00 oltre iva. Oltre a commissionare i lavori di cui sopra, la sig.ra con apposito contratto preliminare, CP_1 sottoscritto in data 14.5.2016, si impegnava, altresì, a vendere alla a un prezzo pattuito pari a €. RT
420.000,00, la porzione immobiliare sita nel Comune di Concordia sulla Secchia, alla via Chiaviche 24/a (S.G.), composta da unità immobiliare, con annesso giardino di grandi dimensioni e box auto, contraddistinti al catasto fabbricati del Comune di Concordia al foglio 36, mapp. 563, sub. 1, 2 e 3. Dal 3.10.2016 al 30.11.2018, la versava, periodicamente, somme, a titolo di acconto prezzo, CP_5 per complessivi €. 265.000,00. Tuttavia, contrariamente agli accordi presi, la sig.ra non ottemperava al pagamento delle opere CP_1 extra, pari ad € 175.579,65. Parimenti, nulla veniva corrisposto dalla sig.ra e dai sig.ri per gli ulteriori lavori CP_1 CP_2 extracontrattuali, dagli stessi, commissionati con riguardo al distinto immobile ad uso abitativo, di loro proprietà, sito in Concordia sulla Secchia, Strada per Novi n. 22 e conclusi da due anni, non coperti da contributo pubblico, pari a complessivi €. 234.628,37 iva inclusa, al netto dell'acconto già versato di €. 11.089,56. Dunque, a fronte del palese inadempimento di controparte, l'odierna attrice si determinava ad agire in giudizio per far valere i propri diritti.
1.2 – Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 2.3.2021, si costituivano, nell'intestato giudizio, i sig.ri al fine di contestare le avverse domande in quanto basate su una Controparte_6 rappresentazione inveritiera dei fatti e su un uso distorto dei documenti prodotti. In particolare, i convenuti eccepivano l'assenza di opere extra commissionate e/o autorizzate con riguardo ad entrambi i cantieri di via Chiaviche e di via Novi nonché il versamento integrale di tutti i corrispettivi pagina 2 di 12 pattuiti, non coperti da contributo pubblico, ad eccezione del solo importo di €. 90.148,47, in quanto non ancora liquidato nel relativo SAL.
Inoltre, gli stessi, deducevano la contestuale pendenza, dinanzi all'intestato Tribunale, di due giudizi di opposizione (R.G. 8179/19 ed R.G. 5412/19) promossi dalla contro i decreti ingiuntivi RT provvisoriamente esecutivi, rispettivamente, ottenuti da e per gli Controparte_2 Controparte_1 esborsi, dagli stessi, sostenuti per il cantiere di via Novi a titolo di forniture di materiale e di anticipazioni nei confronti dei fornitori. Altrettanto inconferente sarebbe, poi, l'ulteriore contestazione avversaria relativa al presunto inadempimento della sig.ra al preliminare stipulato. Invero, non soltanto le somme versate dalla CP_1
a titolo di acconti, sarebbero pari a €. 235.000,00 - e non già ai €. 265.000,00 dichiarati nell'atto RT introduttivo – ma parte attrice non avrebbe neppure rispettato il termine essenziale, previsto in contratto, quanto alla stipulazione del definitivo e al versamento del saldo concordato. In definitiva, dunque, i convenuti chiedevano, in via riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi l'avvenuta risoluzione di diritto ex art. 1457 c.c. del contratto preliminare per grave inadempimento di controparte agli impegni contrattualmente assunti, con conseguente diritto della sig.ra quale promittente Controparte_1 venditrice, a trattenere gli acconti versati dalla a titolo di risarcimento danni come concordato RT dalle parti ovvero la diversa somma determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
il tutto, con vittoria di spese e compensi difensivi.
1.3 – In data 22.10.2021, si dichiarava l'interruzione del processo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 43 co. 3, del R.D. n. 267/42, ratione temporis vigente, a causa dell'apertura del fallimento della società
[...]
Pt_1
Successivamente, in data 24.2.2022, si disponeva la prosecuzione del giudizio, a seguito della presentazione, da parte del , in persona del Curatore, di apposita istanza di riassunzione. RT
Dunque, assegnati i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., ratione temporis vigente, la presente vertenza veniva istruita dal precedente Giudice, a mezzo CTU, affidata all'ing. finalizzata ad accertare Controparte_7 la consistenza delle lavorazioni eseguite da parte attrice e a quantificarne il relativo valore. All'esito di tale incombente, la causa veniva trattenuta in decisione dallo scrivente giudice, nel frattempo subentrato nella titolarità del procedimento, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., ratione temporis vigente, per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.
Preliminarmente, occorre darsi atto dell'intervenuta rinuncia, da parte del , in sede di RT precisazione delle conclusioni, delle iniziali domande formulate in via principale ai sensi dell'art 2932 c.c.. Conseguentemente, il thema decidendum è da circoscriversi, quanto al preliminare sottoscritto, alla sola domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento della promittente venditrice, con conseguente condanna di quest'ultima alla restituzione dell'importo di €. 265.000,00, oltre interessi, versato quale acconto prezzo.
2.1. Tanto premesso, preme altresì rilevarsi come oggetto del contendere non siano i lavori contrattualmente pattuiti dalle parti quanto piuttosto quelli extra contratto, asseritamente, concordati. Invero, sono fatti pacifici, oltre che documentalmente provati:
pagina 3 di 12 - l'affidamento, alla dell'incarico di procedere a lavori di rafforzamento e miglioramento RT sismico del fabbricato a destinazione agricola di via Chiaviche, di proprietà della sig.ra Controparte_1 nonché alla totale ricostruzione del fabbricato ad uso abitativo di via per Novi, di proprietà dei sigg.ri entrambi gravemente danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012; Controparte_6
- la stipulazione, a tale fine, in data 25.3.2016 di due distinti contratti di appalto (doc.ti 4 e 16 parte attrice), sottoscritti dalla sig.ra in qualità, rispettivamente, di proprietaria esclusiva e di CP_1 comproprietaria dei predetti fabbricati per un valore concordato delle opere, come da computi metrici contrattuali, pari a €. 428.984,12 (Iva inclusa) per l'immobile di via Chiaviche e a €. 703.093,51 (Iva inclusa) per l'immobile di via Novi;
- l'inserimento, a consuntivo, per l'immobile di via Chiaviche di lavorazioni aggiuntive non inizialmente previste nel computo metrico allegato al contratto, recante un valore iniziale stimato dell'intervento pari a
€. 380.739,06 (312.081,20+ Iva al 20%);
- il riconoscimento, alla sig.ra per le lavorazioni pattuite con la di contributi CP_1 RT pubblici, stanziati dalla Regione Emilia-Romagna per le popolazioni colpite dal terremoto del maggio 2012, e segnatamente, €. 425.039,68, come da ridetermina della Regione del 7.4.2017 per l'immobile di via Chiaviche (doc.ti 3-4 convenuta) ed €. 343.8943,51 per l'immobile di via Novi, come da ordinanza del 26.2.2015 (doc. 5 convenuta);
- l'esecuzione, da parte della di tutte le lavorazioni indicate in contratto, puntualmente saldate RT dalla committenza per la quota non coperta da contributo pubblico, anche con riguardo all'importo residuo di €. 90.148,47, relativo all'appalto di via Novi, corrisposto, in corso di causa (in data 7.6.2022), dopo il fallimento della RT
2.2 – Tanto chiarito, in merito alle lavorazioni extra, realizzate dalla e oggetto della presente RT analisi, deve osservarsi che, contrariamente a quanto asserito da parte convenuta, tanto la documentazione, prodotta in atti, quanto gli accertamenti peritali, compiuti in corso di causa, ne hanno corroborato l'esistenza. Il riferimento è, nello specifico, sia alla scrittura privata non datata prodotta da parte convenuta (doc. 14), disciplinante le varianti al progetto iniziale, sia alla scrittura privata del 14.5.2016 - non disconosciuta dai convenuti – prodotta da parte attrice (doc. 8), recante il riconoscimento, alla da parte della RT committente, sig.ra in forza delle modifiche apportate, di un maggior importo Controparte_1 quantificato in complessivi €. 125.000,00 da versarsi in due rate connesse allo stato avanzamento lavori e al versamento degli acconti prezzo della villetta di via Chiaviche, attigua al cantiere relativo al capannone agricolo (doc. 13 attrice). Sebbene sia pacifica la riferibilità di entrambe le scritture all'appalto di via Novi, tuttavia, non può sottacersi come le pattuizioni in esame siano da collocare nell'ambito di un'operazione negoziale ben più complessa, legata anche all'acquisto, da parte della della villetta di via Chiaviche. RT
Invero, come evidenziato da parte attrice, depongono in tale senso:
- la sostanziale coincidenza degli importi dovuti dalla parte privata (€ 359.250,18, Controparte_6 quale quota a carico della committenza, non coperta da contributo di cui al contratto di appalto dell'immobile di via per Novi del 20.03.2016 + € 125.000,00 per opere extra inizialmente previste, come da quantificazione della scrittura del 14.05.2016, e così per complessivi €. 484.250,18) e il prezzo della villetta, indicato in preliminare pari ad € 420.000,00 (doc. 13 attrice), la cui differenza sarebbe stata coperta dalla sig.ra tramite la stipulazione di apposito finanziamento bancario;
CP_1
pagina 4 di 12 - la sottoscrizione del preliminare di vendita lo stesso giorno (14.5.2016) della redazione della scrittura privata in questione. Quanto all'immobile di via Chiaviche, risulta per tabulas l'inserimento, a consuntivo, di lavorazioni aggiuntive non inizialmente previste nel computo metrico allegato al contratto, recante un valore stimato dell'intervento pari a €. 380.739,06 (312.081,20+ Iva al 20%). Salvo quanto si dirà nel prosieguo sulla valorizzazione delle opere indicate a consuntivo, in ogni caso, l'esistenza di opere extra è altresì comprovata dalla documentazione prodotta nell'ambito delle pratiche FI e MU (relazioni tecniche, computi metrici estimativi e documentazione fotografica).
2.3 - Fermo quanto sopra, gli accertamenti peritali compiuti in corso di causa – sia pure con le precisazioni che seguono – hanno ulteriormente avallato gli assunti di parte attrice quanto alle lavorazioni extra eseguite dalla e non adeguatamente contabilizzate né valorizzate nei computi metrici, RT acclusi agli atti. Preliminarmente, occorre rammentarsi che nel nostro ordinamento vige il principio “judex peritus peritorum”, in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio qualora queste ultime non siano sufficientemente convincenti ed esaustive con riferimento ai quesiti formulati (ex plurimis, Cass., 7.8.2014, n. 17757). In particolare, il CTU, partendo da un'analisi dei computi metrici estimativi redatti dalla D.L. ai fini dell'ottenimento dei contributi pubblici, è giunto a una stima delle lavorazioni aggiuntive pari a €. 5.251,00 circa per il cantiere di via Chiaviche e a €. 28.309,00 circa per il cantiere di via per Novi e, dunque, per complessivi, €. 33.560,00 circa (Iva 10% esclusa). Tali conclusioni sono state confermate dal consulente nominato anche a seguito delle integrazioni richieste, da questo Giudice, in sede di esame peritale, sulla scorta delle osservazioni formulate dal CTP di parte attrice. Tuttavia, la perizia in atti ha risposto solo in parte ai quesiti formulati, non provvedendo, da un lato, alla verifica della correttezza del computo metrico finale MU rispetto alle opere concretamente eseguite dalla – comprensive anche degli oneri accessori (segnatamente, noleggio ponteggi e gru;
oneri RT di sicurezza) - e, dall'altro lato, alla quantificazione degli oneri e dei costi relativi al ponteggio realizzato in entrambi i cantieri per il tempo di effettiva durata dei lavori. Come correttamente evidenziato da parte attrice, il CTU non ha tenuto conto della non conformità del CME a consuntivo rispetto alle prescrizioni del contratto di appalto, non valorizzando correttamente le opere extra eseguite.
Infatti, pur a fronte di valori delle opere sostanzialmente coincidenti (doc. 25 attrice;
doc. 26 convenuta), il CTU non ha considerato una serie di discrepanze, particolarmente significative. Più precisamente:
- nel CME a consuntivo, redatto a misura, mancano alcune voci presenti nel CME di contratto, che tuttavia sono state eseguite, come, peraltro, pacificamente riconosciuto anche dai convenuti che non hanno contestato alcun inadempimento della né dedotto una realizzazione delle opere commissionate RT in una consistenza minore;
- talune voci del CME di contratto pattuite a corpo sono state sottostimate in consuntivo e compensate con l'inserimento di voci nuove o di maggiori opere eseguite in corso d'opera. In particolare, si segnala, quanto al cantiere di via Chiaviche una differenza di valore pari a €. 42.030,40 e quanto al cantiere di via Novi una differenza di €. 86.659,45 per diverse voci, il cui prezzo a corpo, pattuito in contratto, è stato rivisto al ribasso in sede di consuntivo (quali, a titolo esemplificativo: noleggio gru;
spicconatura; ancoraggio per barre;
smontaggio grossa armatura;
formazione muratura;
copertura a più falde;
riparazione pagina 5 di 12 lesioni;
canali di gronda;
collari per sostegno;
intonaco civile;
pavimento in battuto;
riparazione serramenti in ferro;
tinteggiatura con idropulitura;
cicogne; ponteggi;
manto impermeabile;
scavo; trasporto rifiuti;
lucernari; intonaco;
ecc.);
- le opere extra o realizzate in misura nettamente maggiore, a loro volta, sono state sottostimate nel CME a consuntivo per rimanere all'interno dell'importo contrattuale (si veda, a titolo esemplificativo, la voce relativa ai ponteggi, indicati per 4 mesi nel CME a consuntivo a fronte di un loro effettivo utilizzo per 7 mesi come previsto in contratto e accertato dal CTU nonché montati anche in punti originariamente non previsti). Dunque, il CTU ha limitato l'analisi alle sole opere non ricomprese nel computo metrico consuntivo senza valutare se esse fossero o meno ricomprese nel CME contrattuale, a fronte del quale era stato presentato e concordato il corrispettivo e senza indagare le discrepanze esistenti tra i due documenti. Peraltro, è circostanza pacifica, oltre che documentalmente provata, che l'Ente pubblico abbia, per entrambi i cantieri, in sede di erogazione del relativo contributo, riconosciuto il maggiore valore delle opere nuove o diverse, realizzate dalla pari rispettivamente a €. 9.914,86 per il cantiere di via RT
Chiaviche e a €. 33.192,22 per il cantiere di via Novi. Pertanto, non riconoscere tali maggiori oneri significherebbe legittimare - come osservato da parte attrice
- un indebito arricchimento dei committenti a danno dell'Amministrazione pubblica. Inoltre, la previsione di appalti a corpo non esclude, in termini assoluti, il diritto dell'appaltatore a vedersi remunerare le opere e i lavori differenti rispetto a quelli individuati al momento della fissazione del prezzo, poiché, in tal caso, si determina l'effettivo superamento del rischio assunto con l'offerta a corpo, oltre l'alea normale, con diritto al compenso per gli ulteriori lavori svolti e "in tal caso l'appaltatore ha diritto ad un compenso ulteriore per i lavori aggiuntivi eseguiti su richiesta del committente o per effetto di varianti, il quale dev'essere calcolato "a misura" limitatamente alle quantità variate” (tra le tante, Cass. n. 21448/2022; Cass. n. 22268/2017; Cass. n. 9246/2012; Cass. n. 18559/2011; Cass. n. 9246/2012). In questo quadro, si inserisce, altresì, la considerazione sulla rilevanza del comportamento contrattuale delle parti e, con specifico riferimento all'osservanza del canone di buona fede oggettiva - ancorché in materia di appalti pubblici ma estensibile anche agli appalti privati - la Corte di Cassazione ha evidenziato come “il principio generale di cui all'art. 1175 c.c., secondo cui le parti sono tenute a un comportamento ispirato a buona fede, induce a ridimensionare il rischio relativo alla maggior quantità di lavoro negli appalti con prezzo "a corpo", soltanto quando il progetto dell'opera non individui compiutamente e dettagliatamente i lavori da realizzare ed il relativo costo, ovvero quando non siano correttamente rappresentati tutti gli elementi che possono influire sulla previsione di spesa dell'appaltatore, potendosi, solo in tal caso, che la maggiore onerosità dell'opera non rientri nell'alea normale del contratto” (cfr. Cass. 9.9.2011, n. 18559; Cass. n. 24165/2014). In questi termini, dunque, il costo delle lavorazioni extra risulta, per entrambi i cantieri, significativamente superiore rispetto a quello indicato in perizia, come dettagliatamente illustrato dal CTP di parte attrice. Più precisamente: (i) quanto al cantiere di via Chiaviche, il valore delle opere extra – ulteriori rispetto a quelle stimate dal CTU per €. 5.775,87, Iva inclusa - ammonta a €. 87.419,90 Iva inclusa - come peraltro riconosciuto dalla stessa DL nel rendere il computo metrico finale nell'ambito della pratica MU - e così per un valore pari a complessivi €. 93.195,77 Iva inclusa. Trattasi, nello specifico:
- della fornitura e posa di ondulina sottocoppo e sola posa manto in tegole (voci 11 e 12 delle richieste di
- doc. 9) indicate nel CME consuntivo (art. n.37-39) e contabilizzate dalla D.L. secondo il RT prezzario della Regione Emilia-Romagna per €. 14.097,99;
pagina 6 di 12 - degli infissi (voci 1 e 2 delle richieste di - doc. 9) indicati nel CME consuntivo e RT contabilizzate in complessivi €. 3.704,68 (art. n.61 e n.62) a fronte di un esborso, non contestato, sostenuto da di € 4.880,00 (doc. 42); RT
- dei ponteggi (voci 3, 4 e 5 delle richieste di - doc. 9) per € 7.559,41, e delle puntellature per RT
€ 1.433,61 (voce 6 richieste doc. 9), così per complessivi €. 8.993,02, in ragione della previsione RT del montaggio in zone non originariamente previste per lo stesso periodo di sette mesi indicato in contratto;
- delle ulteriori voci richieste dalla (doc. 9) stimate al ribasso nel consuntivo e, in parte RT riconosciute dalla stessa Amministrazione pubblica, pari a complessivi € 51.945,26 (ossia €. 42.030,40 + €. 9.914,86); (ii) quanto al cantiere di via Novi, ferma la comprovata pattuizione di opere aggiuntive per un importo “a corpo” pari di €. 120.000,00, Iva inclusa (doc. 8 attrice), il valore delle opere extra – ulteriore rispetto a quello stimato dal CTU per €. 28.309,34, oltre Iva - ammonta a €. 86.614,84, oltre Iva, e così per un valore finale pari a complessivi €. 251.416,60 Iva inclusa, come di seguito conteggiato:
- €. 33.192,22, oltre Iva per il maggior valore delle opere eseguite riconosciuto dall'Ente Pubblico;
- €. 19.964,26, oltre Iva per le maggiori forniture eseguite a seguito della realizzazione di un bagno in più e di una nuova scala (doc. 20 attrice);
- €. 24.258,36, oltre Iva, a titolo di maggiori oneri di ponteggio;
- €. 9.200,00, oltre Iva, a titolo di maggiori oneri per il noleggio della gru.
Per converso, si ritiene ricompresa nell'alea del prezzo di €. 120.000,00, originariamente concordato dalle parti, il maggiore valore delle opere eseguite dalla (per €. 137.145,22 iva inclusa), non essendo RT provato l'effettivo superamento del rischio assunto con l'offerta a corpo, oltre l'alea normale. In definitiva, il credito complessivamente accertato in favore della per le lavorazioni RT aggiuntive dalla stessa eseguite, come sopra delineate, è pari a €. 344.612,37, Iva inclusa. Come noto, il diritto dell'appaltatore al corrispettivo ha natura di debito di valuta, e, dunque, non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta. In altri termini, l'obbligo del committente di pagare all'appaltatore il prezzo dell'appalto - ossia il corrispettivo della sua prestazione -, traendo la sua origine dal contratto d'appalto, si configura come debito di valuta, senza che tale natura muti nel caso di revisione del prezzo originariamente pattuito, giacché il compenso supplementare per le maggiori spese derivanti dalla modifica del progetto in corso d'opera è dovuto all'appaltatore a titolo di corrispettivo contrattuale (cfr. Cass. civ., 8.4.1999, n. 3393). Dunque, la somma, come sopra determinata, dovrà essere maggiorata degli interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo.
2.4 – Sempre in via principale, parte attrice chiede pronunciarsi, in questa sede, la risoluzione del contratto preliminare stipulato con la sig.ra per grave inadempimento di quest'ultima agli Controparte_1 impegni contrattuali assunti. Ferma l'ammissibilità della domanda in questione - in quanto già formulata da parte attrice nell'atto introduttivo sia pure in via meramente subordinata - parte convenuta eccepisce, a propria volta, l'inadempimento della per non aver, quest'ultima, a suo dire, rispettato il termine essenziale RT previsto all'art. 8 per la stipulazione del definitivo (“Le parti reciprocamente si obbligano a stipulare il rogito entro il 31 dicembre 2017 da considerarsi termine essenziale ex art. 1457 c.c. e non prorogabile. La scelta del notaio incaricato di
pagina 7 di 12 ricevere il contratto definitivo di vendita spetta alla parte promissaria acquirente che dovrà darne comunicazione alla parte promittente venditrice almeno 30 giorni prima della scadenza della data fissata per la stipula” – doc. 13 attrice). Acclarata la comune volontà delle parti di ottenere lo scioglimento del rapporto contrattuale, occorre tuttavia stabilire quale dei due inadempimenti allegati possa dirsi prevalente;
e ciò in applicazione del principio secondo cui, nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio di comparazione in ordine al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti (tenuto conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto), si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale (Cass., Sez. III, 9 giugno 2010, n. 13840). Difatti, il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale e unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente ma esige un apprezzamento complessivo (Cass., Sez. I, 9 gennaio 2013, n. 336).
2.4.1 - Tanto premesso, valenza dirimente riveste, senza dubbio, l'indagine sulla natura essenziale del termine indicato in contratto. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'accertamento in ordine all'essenzialità del termine per l'adempimento ex art. 1457 c.c., va condotto alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e della natura e dell'oggetto del contratto, di modo che risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può essere desunta solo dall'uso di formule di stile (quale l'espressione "entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione), se non emerga, dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti, che queste hanno inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi (v. Cass. n. 5797/2005; Cass. n. 3645/2007; Cass. n. 21587/2007; Cass., 25549/2007; Cass., n. 14426/2016; Cass. n. 10353/2020). In buona sostanza, l'essenzialità del termine va valutata secondo criteri oggettivi e alla luce della natura della prestazione, degli assetti contrattuali e del concreto atteggiarsi della volontà delle parti alla data della conclusione del contratto, anche in considerazione di elementi esterni a esso. Nella specie, è pacifico, oltre che documentalmente provato che la abbia continuato a RT corrispondere acconti sul prezzo finale anche dopo lo spirare del termine essenziale pattuito (doc. 14). Parimenti incontestato è che la sig.ra abbia accettato tali pagamenti. CP_1
Dunque, i contegni assunti dalle parti lasciano presagire la rinuncia tacita ad avvalersi della risoluzione automatica conseguente alla predetta scadenza del 31 dicembre 2017. In proposito, si rileva che la previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, così rinunciando altresì alla dichiarazione di risoluzione contrattuale (cfr. Cass. civ., sez. I, ord, n. 25703 del 4.9.2023; Cass. civ., sez. 3, ord. n. 373 dell'8.2.2023; Cass. civ., sez. 6 - 2, ord. n. 10353 dell'1.6.2020; Cass. civ., sez. 2, n. 32238 del pagina 8 di 12 10.12.2019; Cass. civ., sez. 2, ord. n. 22990 del 26.9.2018; Cass. civ., sez. 2, n. 20966 del 22.8.2018; Cass. civ., sez. 2, n. 7450 del 26.3.2018; Cass., civ., sez. 2, n. 145 dell'8.1.2014; Cass. civ., sez. 2, n. 16880 del 5.7.2013; Cass. civ., sez. 2, n. 8881 del 3.7.2000; Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 1881 del 19.03.1984; Cass. Civ. Sez. 1, n. 855 dell'11.03.1976). Tale ricostruzione avalla, del resto, gli assunti di parte attrice secondo cui il versamento degli acconti per l'acquisto della villetta avrebbero dovuto procedere di pari passo con l'andamento delle lavorazioni, come peraltro previsto nella scrittura privata del 14.5.2016, sottoscritta contestualmente al preliminare di vendita. Altrettanto emblematico, è che la sig.ra abbia richiesto la risoluzione del contratto preliminare, CP_1 mediante l'invio di apposita missiva alla solamente nel giugno 2019 (doc. 17 convenuta) – e, RT dunque, a distanza di quasi un anno e mezzo dalla scadenza del presunto termine essenziale – in un contesto in cui i rapporti tra le parti erano già deteriorati a causa del mancato puntuale pagamento delle lavorazioni da parte della Committenza, come, peraltro, dalla stessa, pacificamente ammesso all'atto della costituzione nel presente giudizio almeno quanto all'importo – corrisposto in corso di causa – di €. 90.148,47 (cfr. pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta). Le considerazioni che precedono escludono, dunque, i presupposti per una risoluzione di diritto del rapporto negoziale in esame, come invocato da parte convenuta. Per converso, le circostanze, sopra rappresentate, depongono per una responsabilità della sig.ra CP_1
Invero, è comprovato che, a fronte del regolare versamento, da parte della degli acconti per RT
l'acquisto della villetta e della puntuale ultimazione, da parte di quest'ultima, delle opere commissionate, la sig.ra sia rimasta, invece, inadempiente agli impegni assunti, non provvedendo a corrispondere né CP_1 il saldo contrattuale di €. 90.148,46 né gli extra per le lavorazioni aggiuntive eseguite dalla società attrice, contravvenendo altresì alle previsioni di cui alla scrittura privata del 14.5.2016, relativamente al pagamento dell'acconto di €. 25.000,00 da versarsi all'esecuzione delle fondazioni, realizzate ben prima della scadenza del termine essenziale. In un siffatto contesto, ben si spiega la decisione della di non procedere al pagamento del RT saldo prezzo, in ragione delle maggiori somme dovute dalla controparte. In questi termini, dunque, deve convenirsi per la risoluzione del contratto in esame e, per il conseguente obbligo della sig.ra alla restituzione delle somme, medio tempore, incassate per effetto di tale CP_1 pattuizione negoziale. Infatti, la risoluzione comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. (cfr, in tale senso, Cass. civ. n. 19569 del 2021) Relativamente a tale profilo, è pacifico il versamento, da parte della dell'importo di euro RT
234.000,00 (doc. 16 convenuta - doc.ti 14 e 25 attrice), in conformità, peraltro, a quanto previsto dall'art. 13 del contratto sottoscritto in tema di penale, non operante, nella fattispecie in esame, per le ragioni sopra illustrate. Per converso, permangono dubbi sull'effettiva destinazione, a tale scopo, della residua somma di euro 30.000,00, dedotta da parte attrice, non essendovi, da un lato, la prova della causale del pagamento dell'importo di euro 20.000,00, accreditato sul c/c intestato alla sig.ra e, dall'altro lato, la Controparte_3 prova dell'effettivo accredito sul c/c intestato alla sig.ra della somma di euro 10.000,00. CP_1
2.5 – Relativamente agli ulteriori danni asseritamente subiti dalla gli stessi, non appaiono RT adeguatamente provati e documentati, specie considerando le iniziali allegazioni generiche di parte attrice, solo parzialmente integrate in sede di memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. pagina 9 di 12 In particolare, non può dirsi raggiunta la prova che le inadempienze dei convenuti abbiano effettivamente contribuito a ingenerare uno stato di insolvenza cronica della società, prodromico alla successiva dichiarazione di fallimento. Tale conclusione risulta ancor più fondata se si considera che parte attrice ha dedotto un danno conseguente al problema di liquidità e della sua capacità di onorare gli impegni con i subappaltatori, pari a euro 13.009,19 (doc.ti 30-34); importo che, da solo, difficilmente, può dirsi in grado di pregiudicare la stabilità economico-patrimoniale di una società, tenuto conto, peraltro, delle somme comunque incassate dalla per effetto dei contributi pubblici erogati e dei pagamenti, pur sempre, eseguiti dai RT convenuti prima del presente giudizio. In definitiva, dunque, la domanda formulata non può dirsi meritevole di accoglimento.
2.6 – In ultima analisi, preme rilevarsi che, in ossequio al principio della par condicio creditorum e della conseguente esclusività dell'accertamento dei crediti in sede fallimentare, qualsivoglia pretesa risarcitoria s'intenda far valere nei confronti di una società, poi dichiarata fallita, deve essere preceduta dall'insinuazione al passivo fallimentare, a pena di improcedibilità della domanda (cfr. Cass. sez. 1, n. 17035 del 5.8.2011). Invero, l'art. 72, comma 5, L. Fall. - oggi riprodotta nell'art. 172, comma 5, CCII - nel disciplinare il "raccordo" fra il giudizio anteriormente instaurato e il giudizio di accertamento del passivo, stabilisce, espressamente che "se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al capo V", cioè mediante l'insinuazione al passivo. Pertanto, di fronte al giudice delegato al fallimento approderebbero tutte le domande legate da un rapporto di pregiudizialità ovvero dipendenza rispetto ai crediti o diritti sui beni vantati nel concorso con gli altri creditori;
viceversa, resterebbero proseguibili in sede ordinaria le cause il cui epilogo non ponga problemi di opponibilità alla massa dei creditori concorsuali (limitandosi l'attore a perseguire solo utilità estranee alla partecipazione al concorso). La tesi della "trasmigrazione integrale" delle domande in sede fallimentare - ogni qual volta all'azione di risoluzione proposta originariamente in sede ordinaria si accompagni l'azione restitutoria o risarcitoria - fonda la sua ratio sui principi di specializzazione, concentrazione e speditezza sottesi al combinato disposto degli artt. 24, 52 e 93 L. Fall. e, in particolar modo, sul vulnus che verrebbe altrimenti inferto alla tutela dei diritti dei creditori concorsuali, di cui è espressione il principio del "contraddittorio incrociato", tipico del procedimento di accertamento del passivo. Del resto, le Sezioni unite, pronunciandosi su altra questione in tema di accertamento del passivo, hanno rilevato il favor dell'ordinamento per "una soluzione che privilegi la concentrazione in un unico procedimento delle diverse questioni che possono sorgere nella delibazione circa la sussistenza del credito azionato", osservando che "l'esame congiunto di ogni vicenda costitutiva di detto credito, oltre che degli eventuali fatti impeditivi e modificativi del diritto e delle possibili ragioni di inefficacia, consente infatti un esame completo ed esaustivo della posizione creditoria, per di più espletato con un medesimo rito, nel più assoluto rispetto della rilevanza concorsuale del rapporto e con soluzione spiegante effetti all'interno della stessa procedura" e concludendo che l'esame unitario "costituisce una più puntuale realizzazione del giusto processo, poiché consente una effettiva partecipazione ad esso di tutte le parti interessate ed incide in termini positivi sulla sua durata", anche perché "l'instaurazione di parentesi di cognizione esterne rispetto al modulo procedimentale concorsuale costituisce infatti uno dei fattori più significativi delle violazioni normative derivanti dall'eccessiva durata del processo (l. n. 89 del 2001)." (cfr. Cass., sez. un., n. 16508/2010).
pagina 10 di 12 Conclusivamente, va dichiarata l'inammissibilità e l'improcedibilità delle domande formulate, in via riconvenzionale, dai convenuti nel giudizio riassunto.
3.
Le spese – ivi comprese quelle della CTU espletata e già liquidate con separato decreto - seguono la soccombenza in applicazione della regola generale di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, considerati il valore della controversia (c.d. criterio del “decisum”), le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese. Parimenti sono da porsi a carico di parte convenuta soccombente le spese sostenute da parte attrice per il proprio CTP, come quantificate in atti (cfr. doc. “avviso di parcella”)
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio riassunto da nei confronti di , RT Controparte_1
, e ogni altra istanza, Controparte_2 Controparte_3 RO eccezione e domanda, disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna al pagamento in favore del Controparte_1 RT
, a titolo di corrispettivo per i lavori extra eseguiti presso il cantiere, sito in Concordia Sulla
[...]
Secchia (MO), alla via Chiaviche, dell'importo di €. 93.195,77 Iva inclusa, oltre interessi, al tasso legale, dalla domanda al saldo;
2. condanna , , e Controparte_1 Controparte_2 RO
, in solido tra loro, al pagamento, in favore del Controparte_3 [...]
a titolo di corrispettivo per i lavori extra eseguiti presso il cantiere, sito in Concordia RT
Sulla Secchia (MO), Strada Per Novi n. 22, dell'importo di €. 251.416,60, oltre interessi, al tasso legale, dalla domanda al saldo;
3. dichiara ai sensi dell'art. 1453 c.c. la risoluzione del contratto preliminare di vendita stipulato dalle parti in data 14.5.2016, per grave inadempimento della sig.ra e, per l'effetto, condanna, Controparte_1 quest'ultima, ai sensi dell'art. 1458 c.c. alla restituzione, in favore del RT
, delle somme incassate a titolo di acconto sul prezzo di vendita, pari a €. 235.000,00;
[...]
4. rigetta la domanda risarcitoria formulata da;
RT
5. dichiara l'improcedibilità delle domande riconvenzionali formulate dai convenuti;
6. condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 29.100,00, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge;
7. condanna, infine, i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di
€. 4.599,29 per onorari del CTP.
Pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte convenuta e la pagina 11 di 12 condanna a rimborsare a parte attrice quanto, a tale titolo, dalla stessa, già eventualmente sostenuto in via di anticipazione.
Dichiara la presente sentenza esecutiva ex lege.
Modena, 25 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Lucchi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado in riassunzione, iscritta al n. r.g. 7957/2020, promossa da:
(p.iva , in persona del Curatore, RT P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Repetto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Genova, alla via Marcello Durazzo 1/9, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(c.f. , (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), (c.f. ) e C.F._2 Controparte_3 C.F._3 CP_4
(c.f. ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Angela Galavotti ed
[...] C.F._4 elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Concordia (MO), P.zza Roma, 32, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. dell'11-12.12.2024.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. 1.1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, la società (nel prosieguo, anche RT solo “ ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, chiedeva, in via principale, RT pronunciarsi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2932 c.c., il trasferimento, in proprio favore, degli pagina 1 di 12 immobili come meglio descritti in narrativa, con conseguente obbligo della sig.ra al Controparte_1 rilascio degli stessi nonché al pagamento degli importi di € 20.579,65 e di €. 234.628,30, oltre interessi e rivalutazione, rispettivamente dovuti a titolo di saldo delle opere extra e dei lavori extra-contrattuali eseguiti per il cantiere, sito in Concordia sulla Secchia (MO), alla via Chiaviche al netto della compensazione con il saldo prezzo da corrispondersi per l'acquisto degli immobili e il valore delle opere extra ovvero, in via subordinata, accertarsi e dichiararsi la risoluzione del contratto preliminare stipulato, per grave inadempimento della promittente venditrice e, conseguentemente, condannare parte convenuta alla restituzione dell'importo di € 265.000,00, versato a titolo di acconto prezzo nonché al pagamento dell'importo di € 175.579,65 a titolo di saldo lavori extra relativi al cantiere sito in Concordia sulla Secchia, via Chiaviche, oltre alla condanna della sig.ra in solido con i sigg.ri CP_1 Controparte_2 [...]
e al risarcimento di tutti i danni subiti per le opere extra eseguite presso CP_3 RO
l'ulteriore cantiere, sito in Concordia sulla Secchia, via Per Novi;
il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Esponeva, al riguardo, parte attrice di aver ricevuto dalla sig.ra quale proprietaria di Controparte_1 un complesso immobiliare, ad uso agricolo, sito in Concordia sulla Secchia, frazione San Giovanni, composto da plurime unità immobiliari e ampia corte, l'incarico di eseguire opere di rafforzamento e di miglioramento sismico, all'indomani degli eventi tellurici del 2012. I predetti lavori venivano quantificati in complessivi €. 380.662,20, di cui €. 376.717,75 ammessi a contributo pubblico ed € 3.944,45 posti a carico della committente. Contestualmente, la sig.ra commissionava l'effettuazione di opere extra, non ammesse a CP_1 contributo, per un valore accertato alla fine lavori, pari a €. 175.579,65 al lordo dell'lva, a fronte di un importo iniziale preventivato di €. 125.000,00 oltre iva. Oltre a commissionare i lavori di cui sopra, la sig.ra con apposito contratto preliminare, CP_1 sottoscritto in data 14.5.2016, si impegnava, altresì, a vendere alla a un prezzo pattuito pari a €. RT
420.000,00, la porzione immobiliare sita nel Comune di Concordia sulla Secchia, alla via Chiaviche 24/a (S.G.), composta da unità immobiliare, con annesso giardino di grandi dimensioni e box auto, contraddistinti al catasto fabbricati del Comune di Concordia al foglio 36, mapp. 563, sub. 1, 2 e 3. Dal 3.10.2016 al 30.11.2018, la versava, periodicamente, somme, a titolo di acconto prezzo, CP_5 per complessivi €. 265.000,00. Tuttavia, contrariamente agli accordi presi, la sig.ra non ottemperava al pagamento delle opere CP_1 extra, pari ad € 175.579,65. Parimenti, nulla veniva corrisposto dalla sig.ra e dai sig.ri per gli ulteriori lavori CP_1 CP_2 extracontrattuali, dagli stessi, commissionati con riguardo al distinto immobile ad uso abitativo, di loro proprietà, sito in Concordia sulla Secchia, Strada per Novi n. 22 e conclusi da due anni, non coperti da contributo pubblico, pari a complessivi €. 234.628,37 iva inclusa, al netto dell'acconto già versato di €. 11.089,56. Dunque, a fronte del palese inadempimento di controparte, l'odierna attrice si determinava ad agire in giudizio per far valere i propri diritti.
1.2 – Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 2.3.2021, si costituivano, nell'intestato giudizio, i sig.ri al fine di contestare le avverse domande in quanto basate su una Controparte_6 rappresentazione inveritiera dei fatti e su un uso distorto dei documenti prodotti. In particolare, i convenuti eccepivano l'assenza di opere extra commissionate e/o autorizzate con riguardo ad entrambi i cantieri di via Chiaviche e di via Novi nonché il versamento integrale di tutti i corrispettivi pagina 2 di 12 pattuiti, non coperti da contributo pubblico, ad eccezione del solo importo di €. 90.148,47, in quanto non ancora liquidato nel relativo SAL.
Inoltre, gli stessi, deducevano la contestuale pendenza, dinanzi all'intestato Tribunale, di due giudizi di opposizione (R.G. 8179/19 ed R.G. 5412/19) promossi dalla contro i decreti ingiuntivi RT provvisoriamente esecutivi, rispettivamente, ottenuti da e per gli Controparte_2 Controparte_1 esborsi, dagli stessi, sostenuti per il cantiere di via Novi a titolo di forniture di materiale e di anticipazioni nei confronti dei fornitori. Altrettanto inconferente sarebbe, poi, l'ulteriore contestazione avversaria relativa al presunto inadempimento della sig.ra al preliminare stipulato. Invero, non soltanto le somme versate dalla CP_1
a titolo di acconti, sarebbero pari a €. 235.000,00 - e non già ai €. 265.000,00 dichiarati nell'atto RT introduttivo – ma parte attrice non avrebbe neppure rispettato il termine essenziale, previsto in contratto, quanto alla stipulazione del definitivo e al versamento del saldo concordato. In definitiva, dunque, i convenuti chiedevano, in via riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi l'avvenuta risoluzione di diritto ex art. 1457 c.c. del contratto preliminare per grave inadempimento di controparte agli impegni contrattualmente assunti, con conseguente diritto della sig.ra quale promittente Controparte_1 venditrice, a trattenere gli acconti versati dalla a titolo di risarcimento danni come concordato RT dalle parti ovvero la diversa somma determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
il tutto, con vittoria di spese e compensi difensivi.
1.3 – In data 22.10.2021, si dichiarava l'interruzione del processo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 43 co. 3, del R.D. n. 267/42, ratione temporis vigente, a causa dell'apertura del fallimento della società
[...]
Pt_1
Successivamente, in data 24.2.2022, si disponeva la prosecuzione del giudizio, a seguito della presentazione, da parte del , in persona del Curatore, di apposita istanza di riassunzione. RT
Dunque, assegnati i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., ratione temporis vigente, la presente vertenza veniva istruita dal precedente Giudice, a mezzo CTU, affidata all'ing. finalizzata ad accertare Controparte_7 la consistenza delle lavorazioni eseguite da parte attrice e a quantificarne il relativo valore. All'esito di tale incombente, la causa veniva trattenuta in decisione dallo scrivente giudice, nel frattempo subentrato nella titolarità del procedimento, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., ratione temporis vigente, per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.
Preliminarmente, occorre darsi atto dell'intervenuta rinuncia, da parte del , in sede di RT precisazione delle conclusioni, delle iniziali domande formulate in via principale ai sensi dell'art 2932 c.c.. Conseguentemente, il thema decidendum è da circoscriversi, quanto al preliminare sottoscritto, alla sola domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento della promittente venditrice, con conseguente condanna di quest'ultima alla restituzione dell'importo di €. 265.000,00, oltre interessi, versato quale acconto prezzo.
2.1. Tanto premesso, preme altresì rilevarsi come oggetto del contendere non siano i lavori contrattualmente pattuiti dalle parti quanto piuttosto quelli extra contratto, asseritamente, concordati. Invero, sono fatti pacifici, oltre che documentalmente provati:
pagina 3 di 12 - l'affidamento, alla dell'incarico di procedere a lavori di rafforzamento e miglioramento RT sismico del fabbricato a destinazione agricola di via Chiaviche, di proprietà della sig.ra Controparte_1 nonché alla totale ricostruzione del fabbricato ad uso abitativo di via per Novi, di proprietà dei sigg.ri entrambi gravemente danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012; Controparte_6
- la stipulazione, a tale fine, in data 25.3.2016 di due distinti contratti di appalto (doc.ti 4 e 16 parte attrice), sottoscritti dalla sig.ra in qualità, rispettivamente, di proprietaria esclusiva e di CP_1 comproprietaria dei predetti fabbricati per un valore concordato delle opere, come da computi metrici contrattuali, pari a €. 428.984,12 (Iva inclusa) per l'immobile di via Chiaviche e a €. 703.093,51 (Iva inclusa) per l'immobile di via Novi;
- l'inserimento, a consuntivo, per l'immobile di via Chiaviche di lavorazioni aggiuntive non inizialmente previste nel computo metrico allegato al contratto, recante un valore iniziale stimato dell'intervento pari a
€. 380.739,06 (312.081,20+ Iva al 20%);
- il riconoscimento, alla sig.ra per le lavorazioni pattuite con la di contributi CP_1 RT pubblici, stanziati dalla Regione Emilia-Romagna per le popolazioni colpite dal terremoto del maggio 2012, e segnatamente, €. 425.039,68, come da ridetermina della Regione del 7.4.2017 per l'immobile di via Chiaviche (doc.ti 3-4 convenuta) ed €. 343.8943,51 per l'immobile di via Novi, come da ordinanza del 26.2.2015 (doc. 5 convenuta);
- l'esecuzione, da parte della di tutte le lavorazioni indicate in contratto, puntualmente saldate RT dalla committenza per la quota non coperta da contributo pubblico, anche con riguardo all'importo residuo di €. 90.148,47, relativo all'appalto di via Novi, corrisposto, in corso di causa (in data 7.6.2022), dopo il fallimento della RT
2.2 – Tanto chiarito, in merito alle lavorazioni extra, realizzate dalla e oggetto della presente RT analisi, deve osservarsi che, contrariamente a quanto asserito da parte convenuta, tanto la documentazione, prodotta in atti, quanto gli accertamenti peritali, compiuti in corso di causa, ne hanno corroborato l'esistenza. Il riferimento è, nello specifico, sia alla scrittura privata non datata prodotta da parte convenuta (doc. 14), disciplinante le varianti al progetto iniziale, sia alla scrittura privata del 14.5.2016 - non disconosciuta dai convenuti – prodotta da parte attrice (doc. 8), recante il riconoscimento, alla da parte della RT committente, sig.ra in forza delle modifiche apportate, di un maggior importo Controparte_1 quantificato in complessivi €. 125.000,00 da versarsi in due rate connesse allo stato avanzamento lavori e al versamento degli acconti prezzo della villetta di via Chiaviche, attigua al cantiere relativo al capannone agricolo (doc. 13 attrice). Sebbene sia pacifica la riferibilità di entrambe le scritture all'appalto di via Novi, tuttavia, non può sottacersi come le pattuizioni in esame siano da collocare nell'ambito di un'operazione negoziale ben più complessa, legata anche all'acquisto, da parte della della villetta di via Chiaviche. RT
Invero, come evidenziato da parte attrice, depongono in tale senso:
- la sostanziale coincidenza degli importi dovuti dalla parte privata (€ 359.250,18, Controparte_6 quale quota a carico della committenza, non coperta da contributo di cui al contratto di appalto dell'immobile di via per Novi del 20.03.2016 + € 125.000,00 per opere extra inizialmente previste, come da quantificazione della scrittura del 14.05.2016, e così per complessivi €. 484.250,18) e il prezzo della villetta, indicato in preliminare pari ad € 420.000,00 (doc. 13 attrice), la cui differenza sarebbe stata coperta dalla sig.ra tramite la stipulazione di apposito finanziamento bancario;
CP_1
pagina 4 di 12 - la sottoscrizione del preliminare di vendita lo stesso giorno (14.5.2016) della redazione della scrittura privata in questione. Quanto all'immobile di via Chiaviche, risulta per tabulas l'inserimento, a consuntivo, di lavorazioni aggiuntive non inizialmente previste nel computo metrico allegato al contratto, recante un valore stimato dell'intervento pari a €. 380.739,06 (312.081,20+ Iva al 20%). Salvo quanto si dirà nel prosieguo sulla valorizzazione delle opere indicate a consuntivo, in ogni caso, l'esistenza di opere extra è altresì comprovata dalla documentazione prodotta nell'ambito delle pratiche FI e MU (relazioni tecniche, computi metrici estimativi e documentazione fotografica).
2.3 - Fermo quanto sopra, gli accertamenti peritali compiuti in corso di causa – sia pure con le precisazioni che seguono – hanno ulteriormente avallato gli assunti di parte attrice quanto alle lavorazioni extra eseguite dalla e non adeguatamente contabilizzate né valorizzate nei computi metrici, RT acclusi agli atti. Preliminarmente, occorre rammentarsi che nel nostro ordinamento vige il principio “judex peritus peritorum”, in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio qualora queste ultime non siano sufficientemente convincenti ed esaustive con riferimento ai quesiti formulati (ex plurimis, Cass., 7.8.2014, n. 17757). In particolare, il CTU, partendo da un'analisi dei computi metrici estimativi redatti dalla D.L. ai fini dell'ottenimento dei contributi pubblici, è giunto a una stima delle lavorazioni aggiuntive pari a €. 5.251,00 circa per il cantiere di via Chiaviche e a €. 28.309,00 circa per il cantiere di via per Novi e, dunque, per complessivi, €. 33.560,00 circa (Iva 10% esclusa). Tali conclusioni sono state confermate dal consulente nominato anche a seguito delle integrazioni richieste, da questo Giudice, in sede di esame peritale, sulla scorta delle osservazioni formulate dal CTP di parte attrice. Tuttavia, la perizia in atti ha risposto solo in parte ai quesiti formulati, non provvedendo, da un lato, alla verifica della correttezza del computo metrico finale MU rispetto alle opere concretamente eseguite dalla – comprensive anche degli oneri accessori (segnatamente, noleggio ponteggi e gru;
oneri RT di sicurezza) - e, dall'altro lato, alla quantificazione degli oneri e dei costi relativi al ponteggio realizzato in entrambi i cantieri per il tempo di effettiva durata dei lavori. Come correttamente evidenziato da parte attrice, il CTU non ha tenuto conto della non conformità del CME a consuntivo rispetto alle prescrizioni del contratto di appalto, non valorizzando correttamente le opere extra eseguite.
Infatti, pur a fronte di valori delle opere sostanzialmente coincidenti (doc. 25 attrice;
doc. 26 convenuta), il CTU non ha considerato una serie di discrepanze, particolarmente significative. Più precisamente:
- nel CME a consuntivo, redatto a misura, mancano alcune voci presenti nel CME di contratto, che tuttavia sono state eseguite, come, peraltro, pacificamente riconosciuto anche dai convenuti che non hanno contestato alcun inadempimento della né dedotto una realizzazione delle opere commissionate RT in una consistenza minore;
- talune voci del CME di contratto pattuite a corpo sono state sottostimate in consuntivo e compensate con l'inserimento di voci nuove o di maggiori opere eseguite in corso d'opera. In particolare, si segnala, quanto al cantiere di via Chiaviche una differenza di valore pari a €. 42.030,40 e quanto al cantiere di via Novi una differenza di €. 86.659,45 per diverse voci, il cui prezzo a corpo, pattuito in contratto, è stato rivisto al ribasso in sede di consuntivo (quali, a titolo esemplificativo: noleggio gru;
spicconatura; ancoraggio per barre;
smontaggio grossa armatura;
formazione muratura;
copertura a più falde;
riparazione pagina 5 di 12 lesioni;
canali di gronda;
collari per sostegno;
intonaco civile;
pavimento in battuto;
riparazione serramenti in ferro;
tinteggiatura con idropulitura;
cicogne; ponteggi;
manto impermeabile;
scavo; trasporto rifiuti;
lucernari; intonaco;
ecc.);
- le opere extra o realizzate in misura nettamente maggiore, a loro volta, sono state sottostimate nel CME a consuntivo per rimanere all'interno dell'importo contrattuale (si veda, a titolo esemplificativo, la voce relativa ai ponteggi, indicati per 4 mesi nel CME a consuntivo a fronte di un loro effettivo utilizzo per 7 mesi come previsto in contratto e accertato dal CTU nonché montati anche in punti originariamente non previsti). Dunque, il CTU ha limitato l'analisi alle sole opere non ricomprese nel computo metrico consuntivo senza valutare se esse fossero o meno ricomprese nel CME contrattuale, a fronte del quale era stato presentato e concordato il corrispettivo e senza indagare le discrepanze esistenti tra i due documenti. Peraltro, è circostanza pacifica, oltre che documentalmente provata, che l'Ente pubblico abbia, per entrambi i cantieri, in sede di erogazione del relativo contributo, riconosciuto il maggiore valore delle opere nuove o diverse, realizzate dalla pari rispettivamente a €. 9.914,86 per il cantiere di via RT
Chiaviche e a €. 33.192,22 per il cantiere di via Novi. Pertanto, non riconoscere tali maggiori oneri significherebbe legittimare - come osservato da parte attrice
- un indebito arricchimento dei committenti a danno dell'Amministrazione pubblica. Inoltre, la previsione di appalti a corpo non esclude, in termini assoluti, il diritto dell'appaltatore a vedersi remunerare le opere e i lavori differenti rispetto a quelli individuati al momento della fissazione del prezzo, poiché, in tal caso, si determina l'effettivo superamento del rischio assunto con l'offerta a corpo, oltre l'alea normale, con diritto al compenso per gli ulteriori lavori svolti e "in tal caso l'appaltatore ha diritto ad un compenso ulteriore per i lavori aggiuntivi eseguiti su richiesta del committente o per effetto di varianti, il quale dev'essere calcolato "a misura" limitatamente alle quantità variate” (tra le tante, Cass. n. 21448/2022; Cass. n. 22268/2017; Cass. n. 9246/2012; Cass. n. 18559/2011; Cass. n. 9246/2012). In questo quadro, si inserisce, altresì, la considerazione sulla rilevanza del comportamento contrattuale delle parti e, con specifico riferimento all'osservanza del canone di buona fede oggettiva - ancorché in materia di appalti pubblici ma estensibile anche agli appalti privati - la Corte di Cassazione ha evidenziato come “il principio generale di cui all'art. 1175 c.c., secondo cui le parti sono tenute a un comportamento ispirato a buona fede, induce a ridimensionare il rischio relativo alla maggior quantità di lavoro negli appalti con prezzo "a corpo", soltanto quando il progetto dell'opera non individui compiutamente e dettagliatamente i lavori da realizzare ed il relativo costo, ovvero quando non siano correttamente rappresentati tutti gli elementi che possono influire sulla previsione di spesa dell'appaltatore, potendosi, solo in tal caso, che la maggiore onerosità dell'opera non rientri nell'alea normale del contratto” (cfr. Cass. 9.9.2011, n. 18559; Cass. n. 24165/2014). In questi termini, dunque, il costo delle lavorazioni extra risulta, per entrambi i cantieri, significativamente superiore rispetto a quello indicato in perizia, come dettagliatamente illustrato dal CTP di parte attrice. Più precisamente: (i) quanto al cantiere di via Chiaviche, il valore delle opere extra – ulteriori rispetto a quelle stimate dal CTU per €. 5.775,87, Iva inclusa - ammonta a €. 87.419,90 Iva inclusa - come peraltro riconosciuto dalla stessa DL nel rendere il computo metrico finale nell'ambito della pratica MU - e così per un valore pari a complessivi €. 93.195,77 Iva inclusa. Trattasi, nello specifico:
- della fornitura e posa di ondulina sottocoppo e sola posa manto in tegole (voci 11 e 12 delle richieste di
- doc. 9) indicate nel CME consuntivo (art. n.37-39) e contabilizzate dalla D.L. secondo il RT prezzario della Regione Emilia-Romagna per €. 14.097,99;
pagina 6 di 12 - degli infissi (voci 1 e 2 delle richieste di - doc. 9) indicati nel CME consuntivo e RT contabilizzate in complessivi €. 3.704,68 (art. n.61 e n.62) a fronte di un esborso, non contestato, sostenuto da di € 4.880,00 (doc. 42); RT
- dei ponteggi (voci 3, 4 e 5 delle richieste di - doc. 9) per € 7.559,41, e delle puntellature per RT
€ 1.433,61 (voce 6 richieste doc. 9), così per complessivi €. 8.993,02, in ragione della previsione RT del montaggio in zone non originariamente previste per lo stesso periodo di sette mesi indicato in contratto;
- delle ulteriori voci richieste dalla (doc. 9) stimate al ribasso nel consuntivo e, in parte RT riconosciute dalla stessa Amministrazione pubblica, pari a complessivi € 51.945,26 (ossia €. 42.030,40 + €. 9.914,86); (ii) quanto al cantiere di via Novi, ferma la comprovata pattuizione di opere aggiuntive per un importo “a corpo” pari di €. 120.000,00, Iva inclusa (doc. 8 attrice), il valore delle opere extra – ulteriore rispetto a quello stimato dal CTU per €. 28.309,34, oltre Iva - ammonta a €. 86.614,84, oltre Iva, e così per un valore finale pari a complessivi €. 251.416,60 Iva inclusa, come di seguito conteggiato:
- €. 33.192,22, oltre Iva per il maggior valore delle opere eseguite riconosciuto dall'Ente Pubblico;
- €. 19.964,26, oltre Iva per le maggiori forniture eseguite a seguito della realizzazione di un bagno in più e di una nuova scala (doc. 20 attrice);
- €. 24.258,36, oltre Iva, a titolo di maggiori oneri di ponteggio;
- €. 9.200,00, oltre Iva, a titolo di maggiori oneri per il noleggio della gru.
Per converso, si ritiene ricompresa nell'alea del prezzo di €. 120.000,00, originariamente concordato dalle parti, il maggiore valore delle opere eseguite dalla (per €. 137.145,22 iva inclusa), non essendo RT provato l'effettivo superamento del rischio assunto con l'offerta a corpo, oltre l'alea normale. In definitiva, il credito complessivamente accertato in favore della per le lavorazioni RT aggiuntive dalla stessa eseguite, come sopra delineate, è pari a €. 344.612,37, Iva inclusa. Come noto, il diritto dell'appaltatore al corrispettivo ha natura di debito di valuta, e, dunque, non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta. In altri termini, l'obbligo del committente di pagare all'appaltatore il prezzo dell'appalto - ossia il corrispettivo della sua prestazione -, traendo la sua origine dal contratto d'appalto, si configura come debito di valuta, senza che tale natura muti nel caso di revisione del prezzo originariamente pattuito, giacché il compenso supplementare per le maggiori spese derivanti dalla modifica del progetto in corso d'opera è dovuto all'appaltatore a titolo di corrispettivo contrattuale (cfr. Cass. civ., 8.4.1999, n. 3393). Dunque, la somma, come sopra determinata, dovrà essere maggiorata degli interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo.
2.4 – Sempre in via principale, parte attrice chiede pronunciarsi, in questa sede, la risoluzione del contratto preliminare stipulato con la sig.ra per grave inadempimento di quest'ultima agli Controparte_1 impegni contrattuali assunti. Ferma l'ammissibilità della domanda in questione - in quanto già formulata da parte attrice nell'atto introduttivo sia pure in via meramente subordinata - parte convenuta eccepisce, a propria volta, l'inadempimento della per non aver, quest'ultima, a suo dire, rispettato il termine essenziale RT previsto all'art. 8 per la stipulazione del definitivo (“Le parti reciprocamente si obbligano a stipulare il rogito entro il 31 dicembre 2017 da considerarsi termine essenziale ex art. 1457 c.c. e non prorogabile. La scelta del notaio incaricato di
pagina 7 di 12 ricevere il contratto definitivo di vendita spetta alla parte promissaria acquirente che dovrà darne comunicazione alla parte promittente venditrice almeno 30 giorni prima della scadenza della data fissata per la stipula” – doc. 13 attrice). Acclarata la comune volontà delle parti di ottenere lo scioglimento del rapporto contrattuale, occorre tuttavia stabilire quale dei due inadempimenti allegati possa dirsi prevalente;
e ciò in applicazione del principio secondo cui, nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio di comparazione in ordine al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti (tenuto conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto), si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale (Cass., Sez. III, 9 giugno 2010, n. 13840). Difatti, il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale e unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente ma esige un apprezzamento complessivo (Cass., Sez. I, 9 gennaio 2013, n. 336).
2.4.1 - Tanto premesso, valenza dirimente riveste, senza dubbio, l'indagine sulla natura essenziale del termine indicato in contratto. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'accertamento in ordine all'essenzialità del termine per l'adempimento ex art. 1457 c.c., va condotto alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e della natura e dell'oggetto del contratto, di modo che risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può essere desunta solo dall'uso di formule di stile (quale l'espressione "entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione), se non emerga, dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti, che queste hanno inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi (v. Cass. n. 5797/2005; Cass. n. 3645/2007; Cass. n. 21587/2007; Cass., 25549/2007; Cass., n. 14426/2016; Cass. n. 10353/2020). In buona sostanza, l'essenzialità del termine va valutata secondo criteri oggettivi e alla luce della natura della prestazione, degli assetti contrattuali e del concreto atteggiarsi della volontà delle parti alla data della conclusione del contratto, anche in considerazione di elementi esterni a esso. Nella specie, è pacifico, oltre che documentalmente provato che la abbia continuato a RT corrispondere acconti sul prezzo finale anche dopo lo spirare del termine essenziale pattuito (doc. 14). Parimenti incontestato è che la sig.ra abbia accettato tali pagamenti. CP_1
Dunque, i contegni assunti dalle parti lasciano presagire la rinuncia tacita ad avvalersi della risoluzione automatica conseguente alla predetta scadenza del 31 dicembre 2017. In proposito, si rileva che la previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, così rinunciando altresì alla dichiarazione di risoluzione contrattuale (cfr. Cass. civ., sez. I, ord, n. 25703 del 4.9.2023; Cass. civ., sez. 3, ord. n. 373 dell'8.2.2023; Cass. civ., sez. 6 - 2, ord. n. 10353 dell'1.6.2020; Cass. civ., sez. 2, n. 32238 del pagina 8 di 12 10.12.2019; Cass. civ., sez. 2, ord. n. 22990 del 26.9.2018; Cass. civ., sez. 2, n. 20966 del 22.8.2018; Cass. civ., sez. 2, n. 7450 del 26.3.2018; Cass., civ., sez. 2, n. 145 dell'8.1.2014; Cass. civ., sez. 2, n. 16880 del 5.7.2013; Cass. civ., sez. 2, n. 8881 del 3.7.2000; Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 1881 del 19.03.1984; Cass. Civ. Sez. 1, n. 855 dell'11.03.1976). Tale ricostruzione avalla, del resto, gli assunti di parte attrice secondo cui il versamento degli acconti per l'acquisto della villetta avrebbero dovuto procedere di pari passo con l'andamento delle lavorazioni, come peraltro previsto nella scrittura privata del 14.5.2016, sottoscritta contestualmente al preliminare di vendita. Altrettanto emblematico, è che la sig.ra abbia richiesto la risoluzione del contratto preliminare, CP_1 mediante l'invio di apposita missiva alla solamente nel giugno 2019 (doc. 17 convenuta) – e, RT dunque, a distanza di quasi un anno e mezzo dalla scadenza del presunto termine essenziale – in un contesto in cui i rapporti tra le parti erano già deteriorati a causa del mancato puntuale pagamento delle lavorazioni da parte della Committenza, come, peraltro, dalla stessa, pacificamente ammesso all'atto della costituzione nel presente giudizio almeno quanto all'importo – corrisposto in corso di causa – di €. 90.148,47 (cfr. pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta). Le considerazioni che precedono escludono, dunque, i presupposti per una risoluzione di diritto del rapporto negoziale in esame, come invocato da parte convenuta. Per converso, le circostanze, sopra rappresentate, depongono per una responsabilità della sig.ra CP_1
Invero, è comprovato che, a fronte del regolare versamento, da parte della degli acconti per RT
l'acquisto della villetta e della puntuale ultimazione, da parte di quest'ultima, delle opere commissionate, la sig.ra sia rimasta, invece, inadempiente agli impegni assunti, non provvedendo a corrispondere né CP_1 il saldo contrattuale di €. 90.148,46 né gli extra per le lavorazioni aggiuntive eseguite dalla società attrice, contravvenendo altresì alle previsioni di cui alla scrittura privata del 14.5.2016, relativamente al pagamento dell'acconto di €. 25.000,00 da versarsi all'esecuzione delle fondazioni, realizzate ben prima della scadenza del termine essenziale. In un siffatto contesto, ben si spiega la decisione della di non procedere al pagamento del RT saldo prezzo, in ragione delle maggiori somme dovute dalla controparte. In questi termini, dunque, deve convenirsi per la risoluzione del contratto in esame e, per il conseguente obbligo della sig.ra alla restituzione delle somme, medio tempore, incassate per effetto di tale CP_1 pattuizione negoziale. Infatti, la risoluzione comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. (cfr, in tale senso, Cass. civ. n. 19569 del 2021) Relativamente a tale profilo, è pacifico il versamento, da parte della dell'importo di euro RT
234.000,00 (doc. 16 convenuta - doc.ti 14 e 25 attrice), in conformità, peraltro, a quanto previsto dall'art. 13 del contratto sottoscritto in tema di penale, non operante, nella fattispecie in esame, per le ragioni sopra illustrate. Per converso, permangono dubbi sull'effettiva destinazione, a tale scopo, della residua somma di euro 30.000,00, dedotta da parte attrice, non essendovi, da un lato, la prova della causale del pagamento dell'importo di euro 20.000,00, accreditato sul c/c intestato alla sig.ra e, dall'altro lato, la Controparte_3 prova dell'effettivo accredito sul c/c intestato alla sig.ra della somma di euro 10.000,00. CP_1
2.5 – Relativamente agli ulteriori danni asseritamente subiti dalla gli stessi, non appaiono RT adeguatamente provati e documentati, specie considerando le iniziali allegazioni generiche di parte attrice, solo parzialmente integrate in sede di memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. pagina 9 di 12 In particolare, non può dirsi raggiunta la prova che le inadempienze dei convenuti abbiano effettivamente contribuito a ingenerare uno stato di insolvenza cronica della società, prodromico alla successiva dichiarazione di fallimento. Tale conclusione risulta ancor più fondata se si considera che parte attrice ha dedotto un danno conseguente al problema di liquidità e della sua capacità di onorare gli impegni con i subappaltatori, pari a euro 13.009,19 (doc.ti 30-34); importo che, da solo, difficilmente, può dirsi in grado di pregiudicare la stabilità economico-patrimoniale di una società, tenuto conto, peraltro, delle somme comunque incassate dalla per effetto dei contributi pubblici erogati e dei pagamenti, pur sempre, eseguiti dai RT convenuti prima del presente giudizio. In definitiva, dunque, la domanda formulata non può dirsi meritevole di accoglimento.
2.6 – In ultima analisi, preme rilevarsi che, in ossequio al principio della par condicio creditorum e della conseguente esclusività dell'accertamento dei crediti in sede fallimentare, qualsivoglia pretesa risarcitoria s'intenda far valere nei confronti di una società, poi dichiarata fallita, deve essere preceduta dall'insinuazione al passivo fallimentare, a pena di improcedibilità della domanda (cfr. Cass. sez. 1, n. 17035 del 5.8.2011). Invero, l'art. 72, comma 5, L. Fall. - oggi riprodotta nell'art. 172, comma 5, CCII - nel disciplinare il "raccordo" fra il giudizio anteriormente instaurato e il giudizio di accertamento del passivo, stabilisce, espressamente che "se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al capo V", cioè mediante l'insinuazione al passivo. Pertanto, di fronte al giudice delegato al fallimento approderebbero tutte le domande legate da un rapporto di pregiudizialità ovvero dipendenza rispetto ai crediti o diritti sui beni vantati nel concorso con gli altri creditori;
viceversa, resterebbero proseguibili in sede ordinaria le cause il cui epilogo non ponga problemi di opponibilità alla massa dei creditori concorsuali (limitandosi l'attore a perseguire solo utilità estranee alla partecipazione al concorso). La tesi della "trasmigrazione integrale" delle domande in sede fallimentare - ogni qual volta all'azione di risoluzione proposta originariamente in sede ordinaria si accompagni l'azione restitutoria o risarcitoria - fonda la sua ratio sui principi di specializzazione, concentrazione e speditezza sottesi al combinato disposto degli artt. 24, 52 e 93 L. Fall. e, in particolar modo, sul vulnus che verrebbe altrimenti inferto alla tutela dei diritti dei creditori concorsuali, di cui è espressione il principio del "contraddittorio incrociato", tipico del procedimento di accertamento del passivo. Del resto, le Sezioni unite, pronunciandosi su altra questione in tema di accertamento del passivo, hanno rilevato il favor dell'ordinamento per "una soluzione che privilegi la concentrazione in un unico procedimento delle diverse questioni che possono sorgere nella delibazione circa la sussistenza del credito azionato", osservando che "l'esame congiunto di ogni vicenda costitutiva di detto credito, oltre che degli eventuali fatti impeditivi e modificativi del diritto e delle possibili ragioni di inefficacia, consente infatti un esame completo ed esaustivo della posizione creditoria, per di più espletato con un medesimo rito, nel più assoluto rispetto della rilevanza concorsuale del rapporto e con soluzione spiegante effetti all'interno della stessa procedura" e concludendo che l'esame unitario "costituisce una più puntuale realizzazione del giusto processo, poiché consente una effettiva partecipazione ad esso di tutte le parti interessate ed incide in termini positivi sulla sua durata", anche perché "l'instaurazione di parentesi di cognizione esterne rispetto al modulo procedimentale concorsuale costituisce infatti uno dei fattori più significativi delle violazioni normative derivanti dall'eccessiva durata del processo (l. n. 89 del 2001)." (cfr. Cass., sez. un., n. 16508/2010).
pagina 10 di 12 Conclusivamente, va dichiarata l'inammissibilità e l'improcedibilità delle domande formulate, in via riconvenzionale, dai convenuti nel giudizio riassunto.
3.
Le spese – ivi comprese quelle della CTU espletata e già liquidate con separato decreto - seguono la soccombenza in applicazione della regola generale di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, considerati il valore della controversia (c.d. criterio del “decisum”), le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese. Parimenti sono da porsi a carico di parte convenuta soccombente le spese sostenute da parte attrice per il proprio CTP, come quantificate in atti (cfr. doc. “avviso di parcella”)
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio riassunto da nei confronti di , RT Controparte_1
, e ogni altra istanza, Controparte_2 Controparte_3 RO eccezione e domanda, disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna al pagamento in favore del Controparte_1 RT
, a titolo di corrispettivo per i lavori extra eseguiti presso il cantiere, sito in Concordia Sulla
[...]
Secchia (MO), alla via Chiaviche, dell'importo di €. 93.195,77 Iva inclusa, oltre interessi, al tasso legale, dalla domanda al saldo;
2. condanna , , e Controparte_1 Controparte_2 RO
, in solido tra loro, al pagamento, in favore del Controparte_3 [...]
a titolo di corrispettivo per i lavori extra eseguiti presso il cantiere, sito in Concordia RT
Sulla Secchia (MO), Strada Per Novi n. 22, dell'importo di €. 251.416,60, oltre interessi, al tasso legale, dalla domanda al saldo;
3. dichiara ai sensi dell'art. 1453 c.c. la risoluzione del contratto preliminare di vendita stipulato dalle parti in data 14.5.2016, per grave inadempimento della sig.ra e, per l'effetto, condanna, Controparte_1 quest'ultima, ai sensi dell'art. 1458 c.c. alla restituzione, in favore del RT
, delle somme incassate a titolo di acconto sul prezzo di vendita, pari a €. 235.000,00;
[...]
4. rigetta la domanda risarcitoria formulata da;
RT
5. dichiara l'improcedibilità delle domande riconvenzionali formulate dai convenuti;
6. condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 29.100,00, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge;
7. condanna, infine, i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di
€. 4.599,29 per onorari del CTP.
Pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte convenuta e la pagina 11 di 12 condanna a rimborsare a parte attrice quanto, a tale titolo, dalla stessa, già eventualmente sostenuto in via di anticipazione.
Dichiara la presente sentenza esecutiva ex lege.
Modena, 25 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Lucchi
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