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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/07/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1749/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed estensore
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.v. 1749/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CERCHIARI ELISA, con Parte_1 C.F._1
domicilio eletto presso il difensore e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CERCHIARI ELISA, _1 C.F._2
con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 30/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di scegliere ciascuno ove stabilire la propria residenza, in ragione delle reciproche esigenze personali e professionali,
dandone comunicazione all'altro. All'uopo, i coniugi, dovranno comunicarsi preventivamente,
con anticipo di almeno 15 giorni, i cambi di residenza e/o domicilio ivi compresi la data del trasloco, il nuovo indirizzo, nonché eventuali diversi e/o ulteriori recapiti telefonici, salvo diversi accordi tra le parti.
2. Il domicilio coniugale, costituito dall'immobile sito in Magreta di Formigine (Mo), via
Giovanni Zilibotti n.4, viene assegnato unitamente al mobilio che lo arreda, alla signor
[...]
in quanto genitore collocatario dei figli. Il signo ha già provveduto a prelevare _1 Pt_1
i propri beni personali e, previo consenso della moglie, ha già lasciato la casa coniugale stabilendosi presso altro immobile in San Cesario sul Panario, Via Guglielmo Marconi n.32,
ove ha trasferito la propria residenza.
3. Il figlio minor di anni 16, viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i Per_1
quali eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sullo stesso, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che lo riguardano e relative alla sua istruzione, educazione, salute ed alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. Ciascun genitore si impegna ad educare il figlio nel rispetto e nell'affetto per l'altro, ciascuno promuovendo nello stesso buoni e significativi rapporti con l'altro genitore. Ciascun genitore terrà informato l'altro di ogni aspetto relativo alla vita del figlio, ivi compresi l'andamento scolastico, gli incontri con gli insegnanti, le iniziative della scuola, la sua salute e la sua vita sociale. In ogni caso i genitori gestiranno il rapporto co nel pieno e primario rispetto dello stesso, tenendo in dovuta Per_1 considerazione le sue istanze, i suoi desideri ed interessi, in spirito di collaborazione e responsabilità, al fine di favorire una crescita armonica del figlio, ove le figure genitoriali siano entrambe adeguatamente valutate.
Il figlio rimarrà collocato presso la madre e manterrà la propria residenza presso la casa coniugale sita in Magreta di Formigine (MO), via Giovanni Zilibotti n.4.
Poiché il figlio ha sedici anni, le frequentazioni padre / figlio verranno direttamente Per_1
concordate tra il signor e ciò nel rispetto degli impegni, dei desideri e delle Pt_1 Per_1
istanze del figlio.
4. Considerando che avrà domicilio prevalente presso la madre, il signor Per_1 Pt_1
corrisponderà a quest'ultima, entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo mensile di € 300,00
(euro trecento) a titolo di contributo al mantenimento del figliolo minore, tramite bonifico bancario alle coordinate che la signor omunicherà al marito. L'importo suddetto dovrà _1
essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a partire dal secondo anno. L'obbligo di corresponsione del contributo al mantenimento per il figli come sopra quantificato, persisterà sino a quando il figlio Per_1
diverrà maggiorenne ed economicamente indipendente.
5. Considerando che la figlia anche se maggiorenne, non è ancora economicamente Per_2
indipendente, in quanto frequentante il primo anno del Corso di Laurea in Scienze della
Comunicazione, presso l'Università di Reggio Emilia, e rimarrà collocata presso la madre,
mantenendo la propria residenza presso la casa coniugale sita in Magreta di Formigine (MO),
via Giovanni Zilibotti n.4, il signor si impegna ed obbliga a corrispondere alla SI Pt_1
entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo mensile di € 300,00 (euro trecento) a titolo di _1
contributo al mantenimento d tramite bonifico bancario alle coordinate che la SI Per_2
omunicherà al marito. L'importo suddetto dovrà essere rivalutato annualmente secondo _1
gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a partire dal secondo anno. L'obbligo di corresponsione del contributo al mantenimento per la figli come sopra Per_2
quantificato, persisterà sino a quando la stessa diverrà economicamente indipendente.
6. Quanto alle spese straordinarie, le stesse saranno a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, e devono intendersi straordinarie le spese individuate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Modena ed in particolare:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione, è dovuto entro la fine del mese successivo all'esibizione.
7. Per espresso accordo tra le parti i figli saranno fiscalmente a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, così come le detrazioni verranno usufruite dal padre e dalla madre nella misura del 50% ciascuno.
8. Per espresso accordo tra le parti l'assegno unico per i figli (anche con qualsiasi altra denominazione dovesse sopraggiungere) verrà richiesto e integralmente percepito dalla SI
per entrambi i figli: il signor si impegna, previa richiesta, a fornire alla SI _1 Pt_1
tutta la documentazione necessaria per la presentazione della domanda per l'assegno _1
unico e a sottoscrivere i moduli che si rendessero necessari per consentire la percezione di detto sostegno economico.
9. Al fine di conservare l'equilibrio consacrato con i presenti accordi, e a scioglimento della comunione legale derivante dal rapporto di coniugio, le parti espressamente concordano e convengono quanto segue:
* il conto corrente cointestato acceso presso il Banco Desio, Agenzia di Modena, IBAN IT12
O034 4012 9000 0000 0392 700, verrà chiuso, con suddivisione in ragione del 50% ciascuno,
delle giacenze ivi presenti a quella data sul conto, dedotte le spese;
* al signo resteranno assegnate in proprietà esclusiva le somme giacenti sul conto Parte_1
corrente bancario acceso presso la Banca di Imola, Agenzia di San Giovanni in Persiceto (Bo),
IBAN IT88 P050 8037 060C C034 0673 262, che rimarrà allo stesso in via esclusiva intestato;
* al signor resterà assegnato in proprietà esclusiva il dossier titoli n. Parte_1
034/006/0002860 aperto presso la Banca di Imola, Agenzia di San Giovanni in Persiceto (Bo),
che rimarrà allo stesso intestato;
* il portafoglio investimenti (Gestito: Fondi e Sicav e Amministrato titoli: Titoli), in essere presso la Banca Generali Private, Agenzia di Modena, cointestato ad entrambi e ben noto agli stessi, verrà smobilizzato e la provvista attiva così suddivisa: nella misura del 55% alla SI
e nella misura del 45% al signo , dedotte le spese. _1 Parte_1
* il conto corrente acceso presso la Banca Generali Private, Agenzia di Modena, IBAN IT 87
Y 03075 02200 CC8500495412 verrà chiuso e la totale giacenza attiva presente sul conto così
suddivisa: nella misura del 55% alla SI e nella misura del 45% al signor _1
, dedotte le spese. Parte_1
* la posizione previdenziale aperta presso la Banca Generale Private, Agenzia di Modena,
intestata al signo , verrà smobilizzata e la provvista attiva riveniente così suddivisa: Parte_1
nella misura del 55% alla signor e nella misura del 45% al signo , _1 Parte_1
dedotte le spese.
* i prodotti assicurativi di cui al portafoglio investimenti, in essere presso la Banca Generale
Private, Agenzia di Modena, intestati al signo , e noti alle parti, verranno riscattati Parte_1
ed il capitale attivo, così suddiviso: nella misura del 55% alla SI e nella _1
misura del 45% al signo , dedotte le spese;
Parte_1
* alla SI resterà assegnata in proprietà esclusiva, l'autovettura Toyota Aygo targata _1
FV298VT, che rimarrà alla stessa intestata;
* alla SI resterà assegnata in proprietà esclusiva 1/2 dell'autovettura Ford _1
Puma targata GE172PG solo formalmente in comproprietà della SI, ma utilizzata dalla figli , comproprietaria della stessa;
Persona_3
* le quote sociali di partecipazione nella società La Pizza Leggera S.r.l, con sede legale in Cento
(Fe), Via Europa n.4, P.Iva e Codice fiscal , società di cui il signo P.IVA_1 Parte_1
è unico socio, nonché amministratore unico, resteranno allo stesso assegnate in proprietà
esclusiva. La signor inuncia pertanto a qualsivoglia diritto, pretesa e/o rivalsa, in merito _1
alle suddette quote sociali. Considerato quanto sopra, il signo si impegna ed obbliga, sin da ora a tenere indenne e Pt_1
manlevata la signor da ogni e qualsiasi responsabilità e da qualsivoglia azione, _1
pretesa e/ o richiesta, che dovesse essere da chiunque azionata, in relazione a dette quote.
Le assegnazioni e i trasferimenti di cui al presente articolo sono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione non contenziosa dei descritti rapporti giuridici ed economici relativi al presente procedimento di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
10. Nell'ambito della definizione dei reciproci rapporti patrimoniali volti alla definizione della crisi famigliare:
a) il signor si impegna e si obbliga a corrispondere alla SI , Parte_1 _1
l'importo di € 4.200,00 ( Euro quattromiladuecento), entro e non oltre 5 giorni dalla sentenza di omologa della separazione. Detta dazione di denaro tiene conto della sistemazione dei rapporti patrimoniali fra le parti anche a seguito delle pregresse esposizioni e deve intendersi effettuata a titolo oneroso fra le parti stesse a conguaglio di precedenti effettuati esborsi ed in un'ottica transattiva di definizione delle pregresse reciproche partite dare/avere.
b) i signori e rimarranno comproprietari dell'immobile costituente il domicilio Pt_1 _1
coniugale sino a quando i figli non diventeranno economicamente indipendenti, ovvero avranno cessato di coabitare con la madre, dopodiché valuteranno se acquistare l'uno la quota dell'altro ovvero se cedere l'immobile a terzi al miglior prezzo di mercato.
A tal proposito, le parti specificano e pattuiscono quanto segue:
1) nel caso in cui uno di essi si determini ad acquistare la quota di proprietà dell'altro,
quest'ultimo sarà da intendersi preferito rispetto a terzi per l'acquisto dell'immobile. Il prezzo della cessione della quota dei coniugi sarà da intendersi così determinato: 55% del valore venale dell'immobile, in capo alla SI e 45% del valore venale dell'immobile, in _1
capo al signo;
Parte_1 2) nel caso di vendita dell'immobile a terzi, il ricavato sarà da intendersi così suddiviso: nella misura del 55% alla SI e nella misura del 45% al signor , _1 Parte_1
dedotte le spese.
I signori e provvederanno al pagamento, in ragione del 50% ciascuno, dei ratei Pt_1 _1
del mutuo contratto per l'acquisto del suddetto immobile ed ammontanti a circa € 745,00
mensili, sino all'estinzione dello stesso (luglio 2037).
In relazione a quanto sopra, le parti dichiarano espressamente di voler tenere aperto il conto corrente cointestato, acceso presso il Banco BPM, Filiale di Magreta di Formigine (Mo), IBAN
IT 53 U 05034 66781 0000000 11459, al fine di farvi confluire i denari necessari per pagare i ratei di mutuo. Conto corrente che provvederanno ad estinguere al venir meno della suindicata finalità.
Con la definizione degli accordi di cui al presente verbale, i coniugi si danno reciprocamente atto di avere provveduto a regolare ogni rapporto economico e patrimoniale e dichiarano pertanto di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione, salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni qui assunte e/o richiamate, ancora in corso di esecuzione.
11. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e che pertanto nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento od altro.
12. I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio e del passaporto per sé e per il figlio minore.
13. Le spese vive ed i compensi legali relativi al presente procedimento di separazione sono da dividersi tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno.
14. Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
15. I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi s'intende sin da ora rinunciata e rimossa.
16. Per tutto quanto non previsto e per tutto quanto dovesse sopravvenire, i coniugi si impegnano a prestarsi la più leale collaborazione.
17. I coniugi sin da ora chiedono che il Tribunale, in Camera di Consiglio, omologhi il presente verbale.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 _1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
30/03/1974 e nata a [...] il [...]. _1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FORMIGINE (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2003, atto n.31, Parte II serie A).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 09/07/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed estensore
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.v. 1749/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CERCHIARI ELISA, con Parte_1 C.F._1
domicilio eletto presso il difensore e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CERCHIARI ELISA, _1 C.F._2
con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 30/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di scegliere ciascuno ove stabilire la propria residenza, in ragione delle reciproche esigenze personali e professionali,
dandone comunicazione all'altro. All'uopo, i coniugi, dovranno comunicarsi preventivamente,
con anticipo di almeno 15 giorni, i cambi di residenza e/o domicilio ivi compresi la data del trasloco, il nuovo indirizzo, nonché eventuali diversi e/o ulteriori recapiti telefonici, salvo diversi accordi tra le parti.
2. Il domicilio coniugale, costituito dall'immobile sito in Magreta di Formigine (Mo), via
Giovanni Zilibotti n.4, viene assegnato unitamente al mobilio che lo arreda, alla signor
[...]
in quanto genitore collocatario dei figli. Il signo ha già provveduto a prelevare _1 Pt_1
i propri beni personali e, previo consenso della moglie, ha già lasciato la casa coniugale stabilendosi presso altro immobile in San Cesario sul Panario, Via Guglielmo Marconi n.32,
ove ha trasferito la propria residenza.
3. Il figlio minor di anni 16, viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i Per_1
quali eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sullo stesso, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che lo riguardano e relative alla sua istruzione, educazione, salute ed alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. Ciascun genitore si impegna ad educare il figlio nel rispetto e nell'affetto per l'altro, ciascuno promuovendo nello stesso buoni e significativi rapporti con l'altro genitore. Ciascun genitore terrà informato l'altro di ogni aspetto relativo alla vita del figlio, ivi compresi l'andamento scolastico, gli incontri con gli insegnanti, le iniziative della scuola, la sua salute e la sua vita sociale. In ogni caso i genitori gestiranno il rapporto co nel pieno e primario rispetto dello stesso, tenendo in dovuta Per_1 considerazione le sue istanze, i suoi desideri ed interessi, in spirito di collaborazione e responsabilità, al fine di favorire una crescita armonica del figlio, ove le figure genitoriali siano entrambe adeguatamente valutate.
Il figlio rimarrà collocato presso la madre e manterrà la propria residenza presso la casa coniugale sita in Magreta di Formigine (MO), via Giovanni Zilibotti n.4.
Poiché il figlio ha sedici anni, le frequentazioni padre / figlio verranno direttamente Per_1
concordate tra il signor e ciò nel rispetto degli impegni, dei desideri e delle Pt_1 Per_1
istanze del figlio.
4. Considerando che avrà domicilio prevalente presso la madre, il signor Per_1 Pt_1
corrisponderà a quest'ultima, entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo mensile di € 300,00
(euro trecento) a titolo di contributo al mantenimento del figliolo minore, tramite bonifico bancario alle coordinate che la signor omunicherà al marito. L'importo suddetto dovrà _1
essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a partire dal secondo anno. L'obbligo di corresponsione del contributo al mantenimento per il figli come sopra quantificato, persisterà sino a quando il figlio Per_1
diverrà maggiorenne ed economicamente indipendente.
5. Considerando che la figlia anche se maggiorenne, non è ancora economicamente Per_2
indipendente, in quanto frequentante il primo anno del Corso di Laurea in Scienze della
Comunicazione, presso l'Università di Reggio Emilia, e rimarrà collocata presso la madre,
mantenendo la propria residenza presso la casa coniugale sita in Magreta di Formigine (MO),
via Giovanni Zilibotti n.4, il signor si impegna ed obbliga a corrispondere alla SI Pt_1
entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo mensile di € 300,00 (euro trecento) a titolo di _1
contributo al mantenimento d tramite bonifico bancario alle coordinate che la SI Per_2
omunicherà al marito. L'importo suddetto dovrà essere rivalutato annualmente secondo _1
gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a partire dal secondo anno. L'obbligo di corresponsione del contributo al mantenimento per la figli come sopra Per_2
quantificato, persisterà sino a quando la stessa diverrà economicamente indipendente.
6. Quanto alle spese straordinarie, le stesse saranno a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, e devono intendersi straordinarie le spese individuate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Modena ed in particolare:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione, è dovuto entro la fine del mese successivo all'esibizione.
7. Per espresso accordo tra le parti i figli saranno fiscalmente a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, così come le detrazioni verranno usufruite dal padre e dalla madre nella misura del 50% ciascuno.
8. Per espresso accordo tra le parti l'assegno unico per i figli (anche con qualsiasi altra denominazione dovesse sopraggiungere) verrà richiesto e integralmente percepito dalla SI
per entrambi i figli: il signor si impegna, previa richiesta, a fornire alla SI _1 Pt_1
tutta la documentazione necessaria per la presentazione della domanda per l'assegno _1
unico e a sottoscrivere i moduli che si rendessero necessari per consentire la percezione di detto sostegno economico.
9. Al fine di conservare l'equilibrio consacrato con i presenti accordi, e a scioglimento della comunione legale derivante dal rapporto di coniugio, le parti espressamente concordano e convengono quanto segue:
* il conto corrente cointestato acceso presso il Banco Desio, Agenzia di Modena, IBAN IT12
O034 4012 9000 0000 0392 700, verrà chiuso, con suddivisione in ragione del 50% ciascuno,
delle giacenze ivi presenti a quella data sul conto, dedotte le spese;
* al signo resteranno assegnate in proprietà esclusiva le somme giacenti sul conto Parte_1
corrente bancario acceso presso la Banca di Imola, Agenzia di San Giovanni in Persiceto (Bo),
IBAN IT88 P050 8037 060C C034 0673 262, che rimarrà allo stesso in via esclusiva intestato;
* al signor resterà assegnato in proprietà esclusiva il dossier titoli n. Parte_1
034/006/0002860 aperto presso la Banca di Imola, Agenzia di San Giovanni in Persiceto (Bo),
che rimarrà allo stesso intestato;
* il portafoglio investimenti (Gestito: Fondi e Sicav e Amministrato titoli: Titoli), in essere presso la Banca Generali Private, Agenzia di Modena, cointestato ad entrambi e ben noto agli stessi, verrà smobilizzato e la provvista attiva così suddivisa: nella misura del 55% alla SI
e nella misura del 45% al signo , dedotte le spese. _1 Parte_1
* il conto corrente acceso presso la Banca Generali Private, Agenzia di Modena, IBAN IT 87
Y 03075 02200 CC8500495412 verrà chiuso e la totale giacenza attiva presente sul conto così
suddivisa: nella misura del 55% alla SI e nella misura del 45% al signor _1
, dedotte le spese. Parte_1
* la posizione previdenziale aperta presso la Banca Generale Private, Agenzia di Modena,
intestata al signo , verrà smobilizzata e la provvista attiva riveniente così suddivisa: Parte_1
nella misura del 55% alla signor e nella misura del 45% al signo , _1 Parte_1
dedotte le spese.
* i prodotti assicurativi di cui al portafoglio investimenti, in essere presso la Banca Generale
Private, Agenzia di Modena, intestati al signo , e noti alle parti, verranno riscattati Parte_1
ed il capitale attivo, così suddiviso: nella misura del 55% alla SI e nella _1
misura del 45% al signo , dedotte le spese;
Parte_1
* alla SI resterà assegnata in proprietà esclusiva, l'autovettura Toyota Aygo targata _1
FV298VT, che rimarrà alla stessa intestata;
* alla SI resterà assegnata in proprietà esclusiva 1/2 dell'autovettura Ford _1
Puma targata GE172PG solo formalmente in comproprietà della SI, ma utilizzata dalla figli , comproprietaria della stessa;
Persona_3
* le quote sociali di partecipazione nella società La Pizza Leggera S.r.l, con sede legale in Cento
(Fe), Via Europa n.4, P.Iva e Codice fiscal , società di cui il signo P.IVA_1 Parte_1
è unico socio, nonché amministratore unico, resteranno allo stesso assegnate in proprietà
esclusiva. La signor inuncia pertanto a qualsivoglia diritto, pretesa e/o rivalsa, in merito _1
alle suddette quote sociali. Considerato quanto sopra, il signo si impegna ed obbliga, sin da ora a tenere indenne e Pt_1
manlevata la signor da ogni e qualsiasi responsabilità e da qualsivoglia azione, _1
pretesa e/ o richiesta, che dovesse essere da chiunque azionata, in relazione a dette quote.
Le assegnazioni e i trasferimenti di cui al presente articolo sono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione non contenziosa dei descritti rapporti giuridici ed economici relativi al presente procedimento di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
10. Nell'ambito della definizione dei reciproci rapporti patrimoniali volti alla definizione della crisi famigliare:
a) il signor si impegna e si obbliga a corrispondere alla SI , Parte_1 _1
l'importo di € 4.200,00 ( Euro quattromiladuecento), entro e non oltre 5 giorni dalla sentenza di omologa della separazione. Detta dazione di denaro tiene conto della sistemazione dei rapporti patrimoniali fra le parti anche a seguito delle pregresse esposizioni e deve intendersi effettuata a titolo oneroso fra le parti stesse a conguaglio di precedenti effettuati esborsi ed in un'ottica transattiva di definizione delle pregresse reciproche partite dare/avere.
b) i signori e rimarranno comproprietari dell'immobile costituente il domicilio Pt_1 _1
coniugale sino a quando i figli non diventeranno economicamente indipendenti, ovvero avranno cessato di coabitare con la madre, dopodiché valuteranno se acquistare l'uno la quota dell'altro ovvero se cedere l'immobile a terzi al miglior prezzo di mercato.
A tal proposito, le parti specificano e pattuiscono quanto segue:
1) nel caso in cui uno di essi si determini ad acquistare la quota di proprietà dell'altro,
quest'ultimo sarà da intendersi preferito rispetto a terzi per l'acquisto dell'immobile. Il prezzo della cessione della quota dei coniugi sarà da intendersi così determinato: 55% del valore venale dell'immobile, in capo alla SI e 45% del valore venale dell'immobile, in _1
capo al signo;
Parte_1 2) nel caso di vendita dell'immobile a terzi, il ricavato sarà da intendersi così suddiviso: nella misura del 55% alla SI e nella misura del 45% al signor , _1 Parte_1
dedotte le spese.
I signori e provvederanno al pagamento, in ragione del 50% ciascuno, dei ratei Pt_1 _1
del mutuo contratto per l'acquisto del suddetto immobile ed ammontanti a circa € 745,00
mensili, sino all'estinzione dello stesso (luglio 2037).
In relazione a quanto sopra, le parti dichiarano espressamente di voler tenere aperto il conto corrente cointestato, acceso presso il Banco BPM, Filiale di Magreta di Formigine (Mo), IBAN
IT 53 U 05034 66781 0000000 11459, al fine di farvi confluire i denari necessari per pagare i ratei di mutuo. Conto corrente che provvederanno ad estinguere al venir meno della suindicata finalità.
Con la definizione degli accordi di cui al presente verbale, i coniugi si danno reciprocamente atto di avere provveduto a regolare ogni rapporto economico e patrimoniale e dichiarano pertanto di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione, salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni qui assunte e/o richiamate, ancora in corso di esecuzione.
11. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e che pertanto nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento od altro.
12. I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio e del passaporto per sé e per il figlio minore.
13. Le spese vive ed i compensi legali relativi al presente procedimento di separazione sono da dividersi tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno.
14. Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
15. I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi s'intende sin da ora rinunciata e rimossa.
16. Per tutto quanto non previsto e per tutto quanto dovesse sopravvenire, i coniugi si impegnano a prestarsi la più leale collaborazione.
17. I coniugi sin da ora chiedono che il Tribunale, in Camera di Consiglio, omologhi il presente verbale.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 _1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
30/03/1974 e nata a [...] il [...]. _1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FORMIGINE (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2003, atto n.31, Parte II serie A).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 09/07/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale