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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 17/03/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano nella persona del Giudice Monocratico Onorario, avv. Carla
Di Stefano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 961/2021 di R.G. promossa da
- (c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Walter Cipolloni, in virtù di giusta procura in atti
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
- (p.iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, e per essa la mandataria (p.iva Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi, in virtù di giusta procura P.IVA_2
in atti
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri atti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.07.2021, il sig. Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 216/2021
[...] dell'11.05.2021 emesso dal Tribunale di Avezzano (n. r.g. 555/2021), con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € Controparte_1
20.838,84 quale saldo debitore derivante dal mancato pagamento dei ratei mensili di cui a n. 3 contratti di finanziamento, oltre interessi e spese di procedura.
Sosteneva, preliminarmente l'opponente, l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di legittimazione attiva in capo alla società ingiungente. Nel merito, sosteneva la non debenza delle somme ingiunte per inesigibilità del credito in ragione del mancato invio della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine. Altresì, sosteneva la mancanza di prova del credito ingiunto, la nullità della clausola relativa agli interessi corrispettivi e di mora per usurarietà e/o indeterminatezza ex art. 117
TUB, nonché la mancata predisposizione e consegna dei piani di ammortamento in suo favore.
L'opponente chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione
e per quanto esposto in narrativa:
a) In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della
per mancanza di prova della cessione del credito e per l'effetto Controparte_1
revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito:
b) Accertare e dichiarare l'inesigibilità del credito ingiunto per non essere l'opponente decaduto dal beneficio del termine con riferimento al contratto di finanziamento e per
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto e/o comunque dichiarare non dovuti gli interessi di mora;
c) Accertare e dichiarare la mancanza di prova del credito ingiunto sia nell'an che nel quantum per tutti i motivi di cui in narrativa e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
d) Accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di finanziamento stante
l'invalidità delle clausole sulla determinazione degli interessi e/o, in subordine, per
l'usurarietà degli stessi per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto dichiarare non dovute le somme ingiunte in quanto mancanti del requisito della certezza e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto.
e) In via subordinata e previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, rideterminare
l'esatto ammontare dell'eventuale credito e degli interessi dovuti all'opposta dal sig.
[...]
per tutti i motivi di cui in narrativa anche all'esito di CTU contabile. Pt_1
f) Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Si costituiva regolarmente in giudizio , a mezzo della Controparte_1
mandataria , sostanzialmente contestando in toto le domande Controparte_2 spiegate dall'opponente chiedendone l'integrale rigetto. Insisteva quindi per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, l'opposta, previa ricostruzione dei rapporti finanziari da cui traeva origine la pretesa creditoria (nella specie: linea di credito mediante utilizzo di carta ad uso revolving in data 11/09/2018, prestito finalizzato in data 27/11/2018 e prestito
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 961/2021 - pagina 2 di 8
personale in data 07/01/2019, tutti sottoscritti con la OM Banca SPA), riferiva di essere divenuta titolare dei crediti per i quali veniva richiesta ed ottenuta l'ingiunzione di pagamento, perché alla stessa ceduti dalla OM Banca SPA mediante una cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB.
L'opposta chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
1. Concedere la provvisoria esecutività del DI opposto ex art. 648 cpc, in quanto
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito:
2. Rigettare ogni domanda di parte opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto
e in ogni caso accertare che è creditrice nei confronti di parte Controparte_1 opponente della somma di € 20.838,84 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso indicato nel ricorso pe rDI (comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento;
3. Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio, del giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre accessori di legge (Va e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, fissata d'ufficio al 12/10/2022 a seguito di alcuni meri rinvii, il G.I. dell'epoca, dott.ssa Caterina Lauro, si limitava alla sola assegnazione della trattazione della causa in favore dell'odierno giudicante, rinviando pertanto all'udienza del 04/11/2022.
Alla predetta udienza, compariva il solo opponente, che in particolare insisteva per il difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta. Deduceva di non aver mai ricevuto le note di cui ai doc. 13) e 14) del fascicolo monitorio e che comunque non erano state prodotte le ricevute delle raccomandate a.r.; che la somma ingiunta non corrispondeva con quella indicata dalla presunta cedente OM Banca SPA;
che il presunto contratto di cessione non era altro che una proposta non accettata priva dell'allegato A, ovvero della lista dei crediti ceduti;
che l'elenco prodotto da controparte Doc. 7 non era riferibile al Doc. 12 del fascicolo monitorio comunque espressamente contestato perché inconferente e in ogni caso non attestante l'accettazione e la conclusione del contratto di cessione.
Il G.O.P., all'esito della camera di consiglio, rilevato che il giudizio introdotto imponeva il preventivo esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio come
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 961/2021 - pagina 3 di 8
condizione di procedibilità della domanda giudiziale ex D.Lgs n. 28/2010 e ss.mm.ii., assegnava ex officio iudicis a parte opposta termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione, rinviando per la verifica alla successiva udienza del
07/07/2023.
All'udienza del 07/07/2023, parte opponente, deduceva l'invalidità del procedimento di mediazione instaurato dall'opposta, perché sostanzialmente incardinato presso un organismo territorialmente incompetente.
L'opposta, invece, insisteva sulla ritualità del procedimento di mediazione perché incardinato presso un organismo convenzionato avente sede anche in Avezzano.
A fronte di dette deduzioni, il G.O.P. rinviava la causa all'udienza del 10/11/2023, assegnando termine sino a dieci giorni prima per il deposito di note autorizzate, cui le parti provvedevano.
Con dette note, l'opponente insisteva per l'improcedibilità del giudizio riferendo in particolare che:
“In data 4/11/2022 codesto giudice assegnava giorni 15 per la presentazione della domanda di Mediazione (doc. 1);
- In data 21/11/2022, giungeva alla Pec del sottoscritto procuratore la convocazione al primo incontro da remoto da parte dell'organismo di mediazione INMEDIO srl il quale, non avendo una sede in Avezzano, precisava, senza produrla, di avere una convenzione ex art 7 comma 2 DM 180/2010 con Concormedia srl, a dir loro, con sede in Avezzano, Via Francia, 35 (doc.2);
- Con nota del 28/11/2022, il sottoscritto difensore, avendone facoltà, non prestava consenso all'incontro da remoto, ed evidenziava che all'indirizzo di Via Francia, 35, non c'era la sede di Concormedia srl bensì lo studio legale dell'avv. Del Fiacco Erika
(doc. 3 e 3-bis);
- pertanto la sede di Concormedia srl, così come risultante dal “Registro degli organismi di mediazione” presso il Ministero della giustizia al n. 137, era inesistente e fittizia (doc. 4);
- Con PEC del 5/12/2022, l'Avv. Guidetti, responsabile dell'organismo di mediazione
INMEDIO, confermando in tal modo la bontà dell'eccezioni del sottoscritto, fissava l
'incontro in Avezzano, via Marconi, 58 (presso lo studio del commercialista dott.
), presso una sede rimediata estemporaneamente e all'ultimo momento (doc. 5); CP_3
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 961/2021 - pagina 4 di 8
- Con pec del 6/12/2022, il sottoscritto difensore ribadiva che la sede di Concormedia srl, sita in Avezzano, Via Francia, 35 era fittizia e pertanto la mediazione invalida (doc.
6);
- Che indifferenti alle lamentele del sottoscritto procedevano ugualmente all'incontro di mediazione, a cui il non partecipava per illegittimità nella procedura (doc. Pt_1
7);
- Un'altra illegittimità risulta dal fatto che le convocazioni agli incontri del 9/12/2022 e del 22/12/2022 sono pervenute alle parti dall'avv. Giovanni Guidetti, dichiaratosi responsabile della società (recitus: Organismo di mediazione), INMEDIO srl”.
L'opposta, invece, reiterava la validità del procedimento di mediazione perché a dire della stessa correttamente instaurato, in virtù della convenzione stipulata con
Concormedia srl ai sensi dell'art. 7 comma 2, punto c), del D.M. n. 189/2010 secondo cui “L'organismo può prevedere nel regolamento: […] c) la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia […]”
Sicché, all'udienza del 10/11/2023, il G.
0.P, parimenti all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 05/04/2024, successivamente rinviata d'ufficio al 15/11/2024, con invito alle parti di definire la controversia in via transattiva.
Alla successiva udienza del 15/11/2024, la causa veniva trattenuta in decisione, disponendo, con decorrenza dal 01/12/2024, il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190 c.p.c..
Tanto premesso, deve essere dichiarata l'improcedibilità del giudizio per mancata presentazione della domanda di mediazione (obbligatoria) presso un organismo territorialmente competente.
L'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2013, come modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, stabilisce che “La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa
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controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza”.
Il successivo art. 5, comma 1 bis, invece, stabilisce: “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo
128bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del il Controparte_4
monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140
e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
e successive modificazioni”.
In tema, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che per quanto concerne le materie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del novellato art. 5 del
D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. –come quella in esame – l'onere di promuovere la procedura di mediazione, una volta instaurato il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, risulta a carico della parte opposta, pena l'improcedibilità dell'azione giudiziaria, con revoca del decreto opposto (cfr. Cass. Sez. Un. sent. n. 19596/2020).
Del pari è stato chiarito che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è soddisfatta se la procedura di mediazione viene avviata entro l'udienza di rinvio (c.d.
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udienza di verifica) fissata dal giudice dopo il rilievo d'ufficio o l'eccezione di parte del suo mancato avvio.
Inoltre, secondo un condivisibile e maggioritario orientamento di parte della giurisprudenza, cui questo giudice non intende discostarsi, la domanda di mediazione presentata unilateralmente e quindi senza il preventivo accordo delle parti dinanzi ad un organismo che non ha competenza territoriale, non produce alcun effetto (cfr. Trib.
Foggia n. 1831/2021). La competenza territoriale, infatti, risulta derogabile solo previo accordo delle parti (cfr. Cass. Civ. n. 17480/2015; Trib. Foggia n. 1831/2021; Trib.
Ragusa, n. 496/2020; Trib. Mantova n. 1049/2015), con la conseguenza che la presentazione unilaterale dell'istanza di mediazione presso un organismo territorialmente incompetente comporta l'improcedibilità delle domande in giudizio
(cfr. Trib. Termini Imerese n. 458/2022; Trib. Napoli Nord n. 3889/2022).
Nel caso in esame, è emerso che parte opposta, ha prodotto, pur se entro l'udienza di rinvio del 15/11/2024, la domanda di mediazione inoltrata presso l'organismo
INMEDIO SRL e per esso presso CONCORMEDIA SRL, al pari del verbale negativo.
Purtuttavia, è emerso, come tempestivamente eccepito dall'opponente, ma comunque perché documentalmente provato, che entrambi detti organismi non hanno effettivamente sede in Avezzano, tantomeno in Via Francia n. 35 e/o in Via Marconi n.
58.
Nella specie, parte opponente ha prodotto:
- convocazione per incontro di mediazione trasmessa in data 21/11/2022 dalla InMedio srl;
- nota pec di contestazione del 28/11/2022 a firma del difensore di parte opponente, a mezzo della quale veniva contestata sostanzialmente l'inesistenza di qualsivoglia sede dell'organismo in Avezzano;
- nuova convocazione per incontro di mediazione trasmessa in data 05/12/2022 dalla
InMedio srl;
- nota pec di contestazione del 06/11/2022 a firma del difensore di parte opponente, a mezzo della quale veniva reiterata la contestazione di cui alla precedente nota pec del
28/11/2022;
- documentazione attestante la sostanziale fittizietà della sede di Avezzano dell'organismo di mediazione;
- documentazione attestante l'iscrizione all'Albo degli Avvocati di Avezzano dell'avv.
Erika Del Fiacco, con studio corrente in Avezzano, Via Francia n. 35.
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Ad ogni modo nessuna convenzione ai sensi dell'art 7, comma 2, del D.M. n. 180/2010
è stata prodotta dall'opposta.
Del tutto inconferente è risultata poi la sentenza n. 9102/2023 della Corte di Cassazione indicata dall'opposta a conforto di un eventuale concessione di un nuovo termine per procedere alla corretta attivazione della procedura di mediazione, posto che la stessa riguarda unicamente la questione della perentorietà o meno del termine di 15 giorni concesso dal giudice per l'avvio della mediazione.
In conclusione, il procedimento di mediazione obbligatorio instaurato presso un organismo territorialmente incompetente comporta l'applicazione dell'art.
5-bis del D.
Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii., che stabilisce l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per ingiunzione.
Sicché non essendo stata presentata la domanda di mediazione presso un organismo di
Avezzano - quale luogo del giudice territorialmente competente per la presente controversia - entro il termine di quindici disposti dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma
2, D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. e neppure successivamente entro l'udienza di rinvio, ne discende l'improcedibilità del giudizio, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'accoglimento della questione preliminare, esonera questo giudice dal dover esaminare ogni ulteriore questione sollevata dalle parti, anche nel merito.
Stante la particolarità e la novità delle questioni trattate, si ritiene che le spese di lite devono essere integralmente compensate ex art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per ingiunzione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 216/2021;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
Avezzano 11 marzo 2025
Il Giudice Onorario
avv. Carla Di Stefano
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 961/2021 - pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano nella persona del Giudice Monocratico Onorario, avv. Carla
Di Stefano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 961/2021 di R.G. promossa da
- (c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Walter Cipolloni, in virtù di giusta procura in atti
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
- (p.iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, e per essa la mandataria (p.iva Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi, in virtù di giusta procura P.IVA_2
in atti
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri atti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.07.2021, il sig. Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 216/2021
[...] dell'11.05.2021 emesso dal Tribunale di Avezzano (n. r.g. 555/2021), con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € Controparte_1
20.838,84 quale saldo debitore derivante dal mancato pagamento dei ratei mensili di cui a n. 3 contratti di finanziamento, oltre interessi e spese di procedura.
Sosteneva, preliminarmente l'opponente, l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di legittimazione attiva in capo alla società ingiungente. Nel merito, sosteneva la non debenza delle somme ingiunte per inesigibilità del credito in ragione del mancato invio della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine. Altresì, sosteneva la mancanza di prova del credito ingiunto, la nullità della clausola relativa agli interessi corrispettivi e di mora per usurarietà e/o indeterminatezza ex art. 117
TUB, nonché la mancata predisposizione e consegna dei piani di ammortamento in suo favore.
L'opponente chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione
e per quanto esposto in narrativa:
a) In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della
per mancanza di prova della cessione del credito e per l'effetto Controparte_1
revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito:
b) Accertare e dichiarare l'inesigibilità del credito ingiunto per non essere l'opponente decaduto dal beneficio del termine con riferimento al contratto di finanziamento e per
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto e/o comunque dichiarare non dovuti gli interessi di mora;
c) Accertare e dichiarare la mancanza di prova del credito ingiunto sia nell'an che nel quantum per tutti i motivi di cui in narrativa e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
d) Accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di finanziamento stante
l'invalidità delle clausole sulla determinazione degli interessi e/o, in subordine, per
l'usurarietà degli stessi per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto dichiarare non dovute le somme ingiunte in quanto mancanti del requisito della certezza e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto.
e) In via subordinata e previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, rideterminare
l'esatto ammontare dell'eventuale credito e degli interessi dovuti all'opposta dal sig.
[...]
per tutti i motivi di cui in narrativa anche all'esito di CTU contabile. Pt_1
f) Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Si costituiva regolarmente in giudizio , a mezzo della Controparte_1
mandataria , sostanzialmente contestando in toto le domande Controparte_2 spiegate dall'opponente chiedendone l'integrale rigetto. Insisteva quindi per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, l'opposta, previa ricostruzione dei rapporti finanziari da cui traeva origine la pretesa creditoria (nella specie: linea di credito mediante utilizzo di carta ad uso revolving in data 11/09/2018, prestito finalizzato in data 27/11/2018 e prestito
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 961/2021 - pagina 2 di 8
personale in data 07/01/2019, tutti sottoscritti con la OM Banca SPA), riferiva di essere divenuta titolare dei crediti per i quali veniva richiesta ed ottenuta l'ingiunzione di pagamento, perché alla stessa ceduti dalla OM Banca SPA mediante una cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB.
L'opposta chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
1. Concedere la provvisoria esecutività del DI opposto ex art. 648 cpc, in quanto
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito:
2. Rigettare ogni domanda di parte opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto
e in ogni caso accertare che è creditrice nei confronti di parte Controparte_1 opponente della somma di € 20.838,84 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso indicato nel ricorso pe rDI (comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento;
3. Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio, del giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre accessori di legge (Va e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, fissata d'ufficio al 12/10/2022 a seguito di alcuni meri rinvii, il G.I. dell'epoca, dott.ssa Caterina Lauro, si limitava alla sola assegnazione della trattazione della causa in favore dell'odierno giudicante, rinviando pertanto all'udienza del 04/11/2022.
Alla predetta udienza, compariva il solo opponente, che in particolare insisteva per il difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta. Deduceva di non aver mai ricevuto le note di cui ai doc. 13) e 14) del fascicolo monitorio e che comunque non erano state prodotte le ricevute delle raccomandate a.r.; che la somma ingiunta non corrispondeva con quella indicata dalla presunta cedente OM Banca SPA;
che il presunto contratto di cessione non era altro che una proposta non accettata priva dell'allegato A, ovvero della lista dei crediti ceduti;
che l'elenco prodotto da controparte Doc. 7 non era riferibile al Doc. 12 del fascicolo monitorio comunque espressamente contestato perché inconferente e in ogni caso non attestante l'accettazione e la conclusione del contratto di cessione.
Il G.O.P., all'esito della camera di consiglio, rilevato che il giudizio introdotto imponeva il preventivo esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio come
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 961/2021 - pagina 3 di 8
condizione di procedibilità della domanda giudiziale ex D.Lgs n. 28/2010 e ss.mm.ii., assegnava ex officio iudicis a parte opposta termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione, rinviando per la verifica alla successiva udienza del
07/07/2023.
All'udienza del 07/07/2023, parte opponente, deduceva l'invalidità del procedimento di mediazione instaurato dall'opposta, perché sostanzialmente incardinato presso un organismo territorialmente incompetente.
L'opposta, invece, insisteva sulla ritualità del procedimento di mediazione perché incardinato presso un organismo convenzionato avente sede anche in Avezzano.
A fronte di dette deduzioni, il G.O.P. rinviava la causa all'udienza del 10/11/2023, assegnando termine sino a dieci giorni prima per il deposito di note autorizzate, cui le parti provvedevano.
Con dette note, l'opponente insisteva per l'improcedibilità del giudizio riferendo in particolare che:
“In data 4/11/2022 codesto giudice assegnava giorni 15 per la presentazione della domanda di Mediazione (doc. 1);
- In data 21/11/2022, giungeva alla Pec del sottoscritto procuratore la convocazione al primo incontro da remoto da parte dell'organismo di mediazione INMEDIO srl il quale, non avendo una sede in Avezzano, precisava, senza produrla, di avere una convenzione ex art 7 comma 2 DM 180/2010 con Concormedia srl, a dir loro, con sede in Avezzano, Via Francia, 35 (doc.2);
- Con nota del 28/11/2022, il sottoscritto difensore, avendone facoltà, non prestava consenso all'incontro da remoto, ed evidenziava che all'indirizzo di Via Francia, 35, non c'era la sede di Concormedia srl bensì lo studio legale dell'avv. Del Fiacco Erika
(doc. 3 e 3-bis);
- pertanto la sede di Concormedia srl, così come risultante dal “Registro degli organismi di mediazione” presso il Ministero della giustizia al n. 137, era inesistente e fittizia (doc. 4);
- Con PEC del 5/12/2022, l'Avv. Guidetti, responsabile dell'organismo di mediazione
INMEDIO, confermando in tal modo la bontà dell'eccezioni del sottoscritto, fissava l
'incontro in Avezzano, via Marconi, 58 (presso lo studio del commercialista dott.
), presso una sede rimediata estemporaneamente e all'ultimo momento (doc. 5); CP_3
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- Con pec del 6/12/2022, il sottoscritto difensore ribadiva che la sede di Concormedia srl, sita in Avezzano, Via Francia, 35 era fittizia e pertanto la mediazione invalida (doc.
6);
- Che indifferenti alle lamentele del sottoscritto procedevano ugualmente all'incontro di mediazione, a cui il non partecipava per illegittimità nella procedura (doc. Pt_1
7);
- Un'altra illegittimità risulta dal fatto che le convocazioni agli incontri del 9/12/2022 e del 22/12/2022 sono pervenute alle parti dall'avv. Giovanni Guidetti, dichiaratosi responsabile della società (recitus: Organismo di mediazione), INMEDIO srl”.
L'opposta, invece, reiterava la validità del procedimento di mediazione perché a dire della stessa correttamente instaurato, in virtù della convenzione stipulata con
Concormedia srl ai sensi dell'art. 7 comma 2, punto c), del D.M. n. 189/2010 secondo cui “L'organismo può prevedere nel regolamento: […] c) la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia […]”
Sicché, all'udienza del 10/11/2023, il G.
0.P, parimenti all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 05/04/2024, successivamente rinviata d'ufficio al 15/11/2024, con invito alle parti di definire la controversia in via transattiva.
Alla successiva udienza del 15/11/2024, la causa veniva trattenuta in decisione, disponendo, con decorrenza dal 01/12/2024, il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190 c.p.c..
Tanto premesso, deve essere dichiarata l'improcedibilità del giudizio per mancata presentazione della domanda di mediazione (obbligatoria) presso un organismo territorialmente competente.
L'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2013, come modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, stabilisce che “La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa
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controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza”.
Il successivo art. 5, comma 1 bis, invece, stabilisce: “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo
128bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del il Controparte_4
monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140
e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
e successive modificazioni”.
In tema, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che per quanto concerne le materie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del novellato art. 5 del
D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. –come quella in esame – l'onere di promuovere la procedura di mediazione, una volta instaurato il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, risulta a carico della parte opposta, pena l'improcedibilità dell'azione giudiziaria, con revoca del decreto opposto (cfr. Cass. Sez. Un. sent. n. 19596/2020).
Del pari è stato chiarito che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è soddisfatta se la procedura di mediazione viene avviata entro l'udienza di rinvio (c.d.
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udienza di verifica) fissata dal giudice dopo il rilievo d'ufficio o l'eccezione di parte del suo mancato avvio.
Inoltre, secondo un condivisibile e maggioritario orientamento di parte della giurisprudenza, cui questo giudice non intende discostarsi, la domanda di mediazione presentata unilateralmente e quindi senza il preventivo accordo delle parti dinanzi ad un organismo che non ha competenza territoriale, non produce alcun effetto (cfr. Trib.
Foggia n. 1831/2021). La competenza territoriale, infatti, risulta derogabile solo previo accordo delle parti (cfr. Cass. Civ. n. 17480/2015; Trib. Foggia n. 1831/2021; Trib.
Ragusa, n. 496/2020; Trib. Mantova n. 1049/2015), con la conseguenza che la presentazione unilaterale dell'istanza di mediazione presso un organismo territorialmente incompetente comporta l'improcedibilità delle domande in giudizio
(cfr. Trib. Termini Imerese n. 458/2022; Trib. Napoli Nord n. 3889/2022).
Nel caso in esame, è emerso che parte opposta, ha prodotto, pur se entro l'udienza di rinvio del 15/11/2024, la domanda di mediazione inoltrata presso l'organismo
INMEDIO SRL e per esso presso CONCORMEDIA SRL, al pari del verbale negativo.
Purtuttavia, è emerso, come tempestivamente eccepito dall'opponente, ma comunque perché documentalmente provato, che entrambi detti organismi non hanno effettivamente sede in Avezzano, tantomeno in Via Francia n. 35 e/o in Via Marconi n.
58.
Nella specie, parte opponente ha prodotto:
- convocazione per incontro di mediazione trasmessa in data 21/11/2022 dalla InMedio srl;
- nota pec di contestazione del 28/11/2022 a firma del difensore di parte opponente, a mezzo della quale veniva contestata sostanzialmente l'inesistenza di qualsivoglia sede dell'organismo in Avezzano;
- nuova convocazione per incontro di mediazione trasmessa in data 05/12/2022 dalla
InMedio srl;
- nota pec di contestazione del 06/11/2022 a firma del difensore di parte opponente, a mezzo della quale veniva reiterata la contestazione di cui alla precedente nota pec del
28/11/2022;
- documentazione attestante la sostanziale fittizietà della sede di Avezzano dell'organismo di mediazione;
- documentazione attestante l'iscrizione all'Albo degli Avvocati di Avezzano dell'avv.
Erika Del Fiacco, con studio corrente in Avezzano, Via Francia n. 35.
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Ad ogni modo nessuna convenzione ai sensi dell'art 7, comma 2, del D.M. n. 180/2010
è stata prodotta dall'opposta.
Del tutto inconferente è risultata poi la sentenza n. 9102/2023 della Corte di Cassazione indicata dall'opposta a conforto di un eventuale concessione di un nuovo termine per procedere alla corretta attivazione della procedura di mediazione, posto che la stessa riguarda unicamente la questione della perentorietà o meno del termine di 15 giorni concesso dal giudice per l'avvio della mediazione.
In conclusione, il procedimento di mediazione obbligatorio instaurato presso un organismo territorialmente incompetente comporta l'applicazione dell'art.
5-bis del D.
Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii., che stabilisce l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per ingiunzione.
Sicché non essendo stata presentata la domanda di mediazione presso un organismo di
Avezzano - quale luogo del giudice territorialmente competente per la presente controversia - entro il termine di quindici disposti dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma
2, D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. e neppure successivamente entro l'udienza di rinvio, ne discende l'improcedibilità del giudizio, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'accoglimento della questione preliminare, esonera questo giudice dal dover esaminare ogni ulteriore questione sollevata dalle parti, anche nel merito.
Stante la particolarità e la novità delle questioni trattate, si ritiene che le spese di lite devono essere integralmente compensate ex art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per ingiunzione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 216/2021;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
Avezzano 11 marzo 2025
Il Giudice Onorario
avv. Carla Di Stefano
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