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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1940/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Artuto Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 10.03.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1940/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
generalizzata come in atti Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Irollo
APPELLANTE
- in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore
APPELLATO
OGGETTO: Spese di lite. Violazione dei minimi inderogabili della Tariffa
Professionale. Sussistenza.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Parte appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord
n.612/2024, pubblicata il 13/2/2024, in atti, che – dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l' nelle more del giudizio di primo CP_1
grado, provveduto a pagare al ricorrente i ratei maturati e non riscossi dell'indennità di accompagnamento, già riconosciuto con decreto di omologa
– condannava l' al pagamento delle spese di lite liquidandole in CP_1
complessivi euro 850,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Lamenta l'appellante l'erroneo governo delle spese di lite.
In particolare, deduce la violazione del DM 55/2014 in considerazione dell'applicabilità, in base al valore della controversia, dello scaglione di riferimento, con liquidazione delle spese di lite al di sotto dei valori minimi aventi carattere inderogabile. Si duole pertanto dell'importo che il Giudice del grado aveva liquidato senza aver fornito, peraltro, alcuna motivazione della variazione in senso diminutivo dei valori di liquidazione stabiliti dal legislatore. Conclude chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna dell' convenuto al pagamento, a titolo di spese del primo CP_1
grado, dell'importo corrispondente ai minimi tabellari, con vittoria di spese del presente grado di giudizio, con attribuzione.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito l' appellato che ha CP_1
concluso per il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza, vinte le spese.
All'odierna udienza, sostituita con la trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter cpc, acquisite le note dei procuratori costituiti, la Corte, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo in atti.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riguardo all'unico motivo di appello valgono le seguenti argomentazioni che portano al suo accoglimento nei termini che seguono.
Il gravame investe la liquidazione delle spese di lite sicché il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini.
L'appellante chiede la rideterminazione delle spese in misura rispettosa della tariffa forense, ex DM 55/ 2014, avuto riguardo ai valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, e decisionale della controversia in concreto svolte nonché al valore della controversia.
Nel merito, è pacifico ed incontroverso che alla presente fattispecie vada applicato il D.M. 55/2014 e DM 147/2022 e ciò alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui (cfr. Cass. n.
17405 del 2012) il giudice nel liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta (Cass. n. 23318 del 18/ 12/2012;
e negli stessi termini Cass. n. 2748 del 11/ 02/ 2016, n. 6306 del 31/ 03/
2016).
Occorre evidenziare che il Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4, nel testo applicabile ratione temporis a seguito delle modifiche di cui al DM
n.147/2022, prevede al comma 1, che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono
3 essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.”
Il raffronto tra il testo modificato e quello originario (a seguito delle modifiche del DM n. 37 del 2018) evidenzia come a seguito della novella l'aumento e la diminuzione dei compensi, prima prevista, rispettivamente, solo " di regola fino all'80 per cento” e “fino al 50 per cento" oggi è contemplata con una diversa indicazione lessicale che depone nel senso che l'aumento e la riduzione del 50 % costituisca un limite oltre il quale il giudice non ha la possibilità di spingersi, rafforzando in tal modo il vincolo di inderogabilità dei minimi tariffari.
È appena il caso di aggiungere che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato, nell'opera professionale effettivamente prestata sulla base del criterio del “disputatum” (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo conto però che il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione, in base al criterio del “decisum”, salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel qual caso il giudice, richiesto dalla parte interessata, terrà conto del meno “disputatum”, ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa (Cass. S.U. n. 19014 del 2007; Cass. n. 536 del 2011; Cass.
n. 12227 del 2015, cfr. Cass. n. 3148 del 2016, Cass.14 luglio 2020, n. 14939).
Venendo al caso in esame, acclarato che lo scaglione da applicare è quello per le cause di valore compreso "tra euro 5.201,00 ed euro 26.00,00", applicati i parametri stabiliti per tale scaglione ed operando la riduzione del 50%, stante la non complessità delle questioni esaminate, vanno individuati in euro 465,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva, euro 832,00 per la
4 fase di trattazione, ed euro 1.011,00 per la fase decisionale, per un totale di euro 2697,00. Importo quest'ultimo ulteriormente ridotto nella misura del
30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (ex art.4, comma 4 D.M. cit) euro 1887,90.
Dunque, la liquidazione operata dal primo giudice nell'importo di euro 850,00 va riformata in quanto risulta porsi immotivatamente al di sotto dei minimi imposti dal D.M. n. 55 del 2014.
In parziale accoglimento dell'appello, l' va condannato, per il giudizio di CP_1
primo grado, alla refusione delle spese di lite nella misura di euro 1887,90 oltre rimborso spese generali, iva e cpa, con attribuzione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Le spese del grado, calcolate al minimo, con l'ulteriore riduzione ex art.4, c.4 cit. seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata che conferma nel resto, condanna l' alla refusione delle spese del primo grado CP_1
che liquida in complessivi euro 1887,90 oltre rimborso spese generali al 15%,
Iva e c.p.a come per legge, con attribuzione in favore del Difensore dichiaratosi antistatario condanna l' alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in CP_1
favore dell'appellante che liquida in complessivi euro 232,40 oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e c.p.a come per legge, con attribuzione in favore del Difensore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Napoli 10.03.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Sebastiano Napolitano dr. Raffaella Genovese
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Artuto Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 10.03.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1940/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
generalizzata come in atti Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Irollo
APPELLANTE
- in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore
APPELLATO
OGGETTO: Spese di lite. Violazione dei minimi inderogabili della Tariffa
Professionale. Sussistenza.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Parte appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord
n.612/2024, pubblicata il 13/2/2024, in atti, che – dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l' nelle more del giudizio di primo CP_1
grado, provveduto a pagare al ricorrente i ratei maturati e non riscossi dell'indennità di accompagnamento, già riconosciuto con decreto di omologa
– condannava l' al pagamento delle spese di lite liquidandole in CP_1
complessivi euro 850,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Lamenta l'appellante l'erroneo governo delle spese di lite.
In particolare, deduce la violazione del DM 55/2014 in considerazione dell'applicabilità, in base al valore della controversia, dello scaglione di riferimento, con liquidazione delle spese di lite al di sotto dei valori minimi aventi carattere inderogabile. Si duole pertanto dell'importo che il Giudice del grado aveva liquidato senza aver fornito, peraltro, alcuna motivazione della variazione in senso diminutivo dei valori di liquidazione stabiliti dal legislatore. Conclude chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna dell' convenuto al pagamento, a titolo di spese del primo CP_1
grado, dell'importo corrispondente ai minimi tabellari, con vittoria di spese del presente grado di giudizio, con attribuzione.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito l' appellato che ha CP_1
concluso per il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza, vinte le spese.
All'odierna udienza, sostituita con la trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter cpc, acquisite le note dei procuratori costituiti, la Corte, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo in atti.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riguardo all'unico motivo di appello valgono le seguenti argomentazioni che portano al suo accoglimento nei termini che seguono.
Il gravame investe la liquidazione delle spese di lite sicché il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini.
L'appellante chiede la rideterminazione delle spese in misura rispettosa della tariffa forense, ex DM 55/ 2014, avuto riguardo ai valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, e decisionale della controversia in concreto svolte nonché al valore della controversia.
Nel merito, è pacifico ed incontroverso che alla presente fattispecie vada applicato il D.M. 55/2014 e DM 147/2022 e ciò alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui (cfr. Cass. n.
17405 del 2012) il giudice nel liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta (Cass. n. 23318 del 18/ 12/2012;
e negli stessi termini Cass. n. 2748 del 11/ 02/ 2016, n. 6306 del 31/ 03/
2016).
Occorre evidenziare che il Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4, nel testo applicabile ratione temporis a seguito delle modifiche di cui al DM
n.147/2022, prevede al comma 1, che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono
3 essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.”
Il raffronto tra il testo modificato e quello originario (a seguito delle modifiche del DM n. 37 del 2018) evidenzia come a seguito della novella l'aumento e la diminuzione dei compensi, prima prevista, rispettivamente, solo " di regola fino all'80 per cento” e “fino al 50 per cento" oggi è contemplata con una diversa indicazione lessicale che depone nel senso che l'aumento e la riduzione del 50 % costituisca un limite oltre il quale il giudice non ha la possibilità di spingersi, rafforzando in tal modo il vincolo di inderogabilità dei minimi tariffari.
È appena il caso di aggiungere che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato, nell'opera professionale effettivamente prestata sulla base del criterio del “disputatum” (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo conto però che il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione, in base al criterio del “decisum”, salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel qual caso il giudice, richiesto dalla parte interessata, terrà conto del meno “disputatum”, ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa (Cass. S.U. n. 19014 del 2007; Cass. n. 536 del 2011; Cass.
n. 12227 del 2015, cfr. Cass. n. 3148 del 2016, Cass.14 luglio 2020, n. 14939).
Venendo al caso in esame, acclarato che lo scaglione da applicare è quello per le cause di valore compreso "tra euro 5.201,00 ed euro 26.00,00", applicati i parametri stabiliti per tale scaglione ed operando la riduzione del 50%, stante la non complessità delle questioni esaminate, vanno individuati in euro 465,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva, euro 832,00 per la
4 fase di trattazione, ed euro 1.011,00 per la fase decisionale, per un totale di euro 2697,00. Importo quest'ultimo ulteriormente ridotto nella misura del
30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (ex art.4, comma 4 D.M. cit) euro 1887,90.
Dunque, la liquidazione operata dal primo giudice nell'importo di euro 850,00 va riformata in quanto risulta porsi immotivatamente al di sotto dei minimi imposti dal D.M. n. 55 del 2014.
In parziale accoglimento dell'appello, l' va condannato, per il giudizio di CP_1
primo grado, alla refusione delle spese di lite nella misura di euro 1887,90 oltre rimborso spese generali, iva e cpa, con attribuzione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Le spese del grado, calcolate al minimo, con l'ulteriore riduzione ex art.4, c.4 cit. seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata che conferma nel resto, condanna l' alla refusione delle spese del primo grado CP_1
che liquida in complessivi euro 1887,90 oltre rimborso spese generali al 15%,
Iva e c.p.a come per legge, con attribuzione in favore del Difensore dichiaratosi antistatario condanna l' alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in CP_1
favore dell'appellante che liquida in complessivi euro 232,40 oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e c.p.a come per legge, con attribuzione in favore del Difensore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Napoli 10.03.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Sebastiano Napolitano dr. Raffaella Genovese
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