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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 03/04/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di OL, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa ER Laino Giudice, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 179 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 28.12.2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed elettivamente domiciliato in Guardia Parte_1
SE (Cs) alla via Liguria n. 6 presso lo studio dell'avv. Umile Cistaro, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria di costituzione in giudizio di nuovo difensore depositata in data 1.10.2023; attore
E
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Controparte_1
OL (Cs) alla via Antonio Gramsci n. 3 presso lo studio dell'avv. Francesco Giglio, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva depositata in data
21.04.2022; convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti stante la sostituzione ai sensi di tale norma dell'udienza fissata in data 9.12.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
con ricorso iscritto a ruolo in data 5.02.2022, ha proposto domanda di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in Controparte_1
1 in data 27.08.1988 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 28, CP_2 parte II, serie A, anno 1988), in costanza del quale sono nate due figlie, ER il 31.12.1989 e il 19.04.1995. A fondamento della domanda ha dedotto che è impossibile Persona_1 ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, essendo decorso un considerevole lasso di tempo di ininterrotta separazione dalla pronuncia della sentenza n. 833/2012 emessa il
6.12.2012, passata in giudicato, con cui il Tribunale di OL, definendo il giudizio iscritto al
R.G. n. 59/2012, ha recepito le condizioni di separazione concordate tra le parti in corso di causa;
egli ha rispettato le condizioni, corrispondendo, sia pure con grandi difficoltà (stante la precarietà e stagionalità del suo lavoro), il mantenimento previsto in favore delle due figlie, pari alla somma mensile complessiva di euro 600,00 (ovvero di euro 300,00 per ciascuna), nonché ha sempre sostenuto le medesime figlie, consentendo loro di completare gli studi universitari, inserirsi nel mondo del lavoro e divenire economicamente indipendenti;
Controparte_1 lavora da anni ed è economicamente indipendente;
pur avendo manifestato alla moglie la volontà di addivenire alla pronuncia in via consensuale della cessazione degli effetti civili del matrimonio con lei contratto, non ha ottenuto alcun riscontro. Quindi, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 della legge n. 898/1970, ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con con una sentenza non definitiva da Controparte_1 emettere nelle more del giudizio;
revocare l'obbligo, posto a suo carico in sede di separazione, di provvedere al mantenimento delle due figlie mediante il versamento, in favore della madre, della somma mensile complessiva di euro 600,00, nonché di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie per esse occorrenti;
disporre il suo esonero per il futuro dall'obbligo di provvedere al mantenimento per le due figlie;
nonché, in subordine, stabilire, comunque, un assegno minimo per tale mantenimento in considerazione della sua precarietà lavorativa e conseguente esigua redditività, nonché della formazione scolastica e universitaria delle due figlie e dell'indipendenza economica da esse raggiunta e/o facilmente raggiungibile;
con vittoria delle spese di lite. si è costituita in giudizio con memoria difensiva depositata il 21.04.2022. La Controparte_1 stessa, pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex adverso proposta, ha, per il resto, contestato quanto dedotto e richiesto da In Parte_1 particolare, ha rilevato l'assenza dei presupposti per la revoca dell'assegno di mantenimento posto, in sede di separazione personale dei coniugi, a carico del padre in favore delle due figlie, non avendo queste ultime raggiunto una propria indipendenza economica;
infatti, la primogenita
ER ha lavorato soltanto per qualche mese tra il 2019 e il 2020 presso la cooperativa sociale
Raggio di Sole onlus a OL, percependo una retribuzione paragonabile ad un rimborso spese, invece è stata occupata solo per il mese di maggio 2021 a Bologna;
inoltre, Persona_1 quest'ultima è affetta da una grave patologia oculare, che richiede continui trattamenti medico- specialistici ed è in attesa del trapianto della cornea;
lo stato di disoccupazione delle figlie non è
2 dipeso da una loro scelta, essendosi sempre adoperate nella ricerca di una stabile occupazione;
anche in costanza di matrimonio, ha sempre manifestato disinteresse nei Parte_1 confronti della famiglia e, in seguito alla separazione dei coniugi, ha corrisposto solo il mantenimento mensile previsto in favore delle due figlie, non contribuendo, come previsto, alle spese straordinarie per esse occorrenti nella misura del 50%; tanto ha determinato uno stato di sofferenza psicologica nelle figlie tale da dover ricorrere al sostegno di uno specialista psicologo;
le dichiarazioni dei redditi del coniuge (da cui risulta un reddito da lui percepito alquanto esiguo) si palesano inverosimili rispetto al lavoro da lui svolto e al tenore di vita goduto, avendo lo stesso prestato la propria attività lavorativa, come “Chef Capo Cucina”, presso importanti centri di ristorazione in Italia e all'estero per tutto l'anno ininterrottamente, con probabili guadagni mensili di notevole importo;
a causa di continue aggressioni verbali rivoltele dai parenti di ha lasciato l'abitazione coniugale, a lei assegnata in Parte_1 sede di separazione dei coniugi per potervi abitare con le figlie, ed è stata costretta a prendere in locazione un appartamento in , per il quale versa un canone di locazione mensile pari CP_2 alla somma di euro 350,00; dal novembre 2020, è stata assunta dall' con la Controparte_3 qualifica di operatrice tecnico centralinista e, comunque, a seguito di tale assunzione, è dovuta ricorrere alla cessione del quinto dello stipendio (per una somma mensile di euro 150,00) al fine di far fronte ai debiti contratti per consentire alle figlie di completare gli studi universitari.
Pertanto, ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio contratto con in data 27.08.1988 e rigettare le avverse richieste, Parte_1 disponendo, in via provvisoria e urgente, che il padre continuasse a versare, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di mantenimento per le figlie ER e la somma Persona_1 mensile complessiva di euro 600,00 o quella diversa, maggiore o minore, ritenuta dovuta, con rivalutazione monetaria annua nella misura del 75% degli indici Istat, oltre a partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle medesime figlie, da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo del 7.11.2017 adottato presso il
Tribunale di OL;
in subordine, che, in ogni caso, corrispondesse, entro il Parte_1 giorno cinque di ogni mese, un mantenimento per la figlia pari alla somma Persona_1 mensile di euro 400,00 o a quella diversa, maggiore o minore, ritenuta dovuta, da rivalutare annualmente nella misura del 75% degli indici Istat;
nonché, in via ulteriormente gradata, nel caso di revoca del contributo paterno al mantenimento delle figlie, che Parte_1 prestasse gli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c.; con vittoria delle spese e competenze di lite.
Incardinata la fase presidenziale, con ordinanza del 4.05.2022, dopo aver sentito i coniugi all'udienza del 27.04.2022, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 4, comma 8, della legge n. 898/1970. In particolare, rilevata la sopravvenuta indipendenza economica di ER e l'operosità di nel rendersi autonoma dopo Persona_1 aver completato il percorso universitario, anche accontentandosi di impieghi non confacenti alle
3 proprie aspirazioni, è stata disposta l'esclusione dell'obbligo di di versare il Parte_1 mantenimento in favore della primogenita ER, prevedendo, invece, l'obbligo dello stesso di continuare a contribuire al mantenimento della secondogenita mediante il Persona_1 versamento della somma mensile di euro 300,00, con rivalutazione monetaria secondo gli indici
Istat, nonché è stato disposto che entrambi i genitori partecipassero alle spese straordinarie occorrenti per nella misura del 50% ciascuno (da individuare secondo le linee Persona_1 guida recepite nel Protocollo contenente “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del
Tribunale).
Gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto.
Instaurata la fase di merito, con memoria integrativa ex art. 709 c.p.c. depositata il 24.05.2022,
l'attore, nel riportarsi a quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio, ha insistito nella revoca del mantenimento previsto in favore della figlia maggiorenne poiché Persona_1 regolarmente inserita nel mondo del lavoro e, quindi, divenuta economicamente indipendente
(come la primogenita ER), nonché ha rilevato l'insussistenza dei presupposti per porre a suo carico l'obbligo di prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c.. Quindi, ha chiesto di pronunciare ex art. 4, comma 12, della legge n. 898/1970, con una sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, disponendo, al contempo, la prosecuzione del giudizio per la definizione dei rapporti patrimoniali nei confronti delle figlie;
nonché di revocare l'obbligo di mantenimento della figlia posto a suo carico con Persona_1
l'ordinanza presidenziale depositata il 4.05.2022. Altresì, con comparsa depositata il
29.11.2022, la convenuta ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e prevedere l'obbligo di di versare, a titolo di mantenimento della Parte_1 figlia sino al raggiungimento da parte della stessa di una stabile indipendenza Persona_1 economica, la somma mensile di euro 300,00 o quella diversa, maggiore o minore, ritenuta congrua a seguito dell'istruttoria, oltre rivalutazione annuale nella misura del 75% degli indici
Istat, nonché di stabilire la partecipazione dello stesso attore alle spese straordinarie occorrenti per detta figlia nella misura del 50% o, comunque, in subordine, di riconoscere l'obbligo di di prestare gli alimenti ex art. 433 c.c.. Parte_1
In corso di causa, con la sentenza non definitiva n. 39/2023 del 17.01.2023, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Espletata l'istruttoria (nel corso della quale sono stati escussi i testi indicati dalla convenuta), la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.12.2024, poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., cui le parti hanno debitamente provveduto. In particolare, l'attore ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti, invece la convenuta ha chiesto di prevedere l'obbligo di di continuare a Parte_1
4 versare, a titolo di mantenimento della figlia sino al raggiungimento da parte Persona_1 della stessa di una stabile indipendenza economica, la somma mensile di euro 300,00 o quella diversa, maggiore o minore, ritenuta dovuta, oltre rivalutazione monetaria annuale nella misura del 75% degli indici Istat, nonché di prevedere l'obbligo dell'attore di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della medesima figlia o, in subordine, in caso di revoca del mantenimento in questione, di disporre l'obbligo di Pt_1 di prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c. Quindi, con ordinanza del 28.12.2024,
[...] il Giudice relatore ha trattenuto la causa in decisione, con trasmissione degli atti al Collegio e concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Essendo già stata dichiarata, con la sentenza non definitiva n. 39/2023 del 17.01.2023, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, occorre pronunciarsi sulle altre questioni oggetto del contendere riguardanti, in sostanza, il solo contributo paterno al mantenimento della figlia maggiorenne Persona_1
Con riguardo, infatti, alla richiesta di mantenimento del padre per la primogenita ER (nata il [...]) formulata da nella memoria con cui si è costituita in giudizio, Controparte_1 va rilevato che la stessa (già disattesa in modo condivisile con l'ordinanza del 4.05.2022 emessa all'esito della fase presidenziale) deve ritenersi rinunciata alla luce sia di quanto dedotto dalla medesima convenuta nella comparsa integrativa depositata il 29.11.2022 e nei successivi atti difensivi (compresa la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), sia della sua mancata specifica reiterazione nelle note di precisazione delle conclusioni (oltre che nei successivi scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c.).
Per quanto concerne, invece, il contributo di al mantenimento della Parte_1 secondogenita (nata il [...]), esaminati gli atti di causa, si ritiene che esso Persona_1
(già previsto con la sopraindicata ordinanza presidenziale) possa essere riconosciuto nei limiti di seguito indicati.
Come noto, l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli, pur non venendo automaticamente meno al raggiungimento della maggiore età, non può protrarsi sine die, trovando il suo limite, logico e naturale, allorquando i figli siano stati messi in condizione di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle normali esigenze di vita o abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne, o comunque abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sé stessi, ovvero abbiano raggiunto la piena autonomia cessando la convivenza con la famiglia d'origine con la costituzione di un proprio nucleo familiare (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. II del 7.07.2004 n. 12477). Altresì, in sede giurisprudenziale è stato chiarito che “Tra le evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur
5 non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale. Ai fini dell'accoglimento della domanda, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro” (cfr. Cass. civ. sez. I del 14.08.2020 n. 17183, nonché in senso conforme, ex multis, Cass. civ. sez. I dell'11.03.2022 n. 8049, secondo cui “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato (dal figlio, ove agisca il medesimo in giudizio, o dal genitore interessato) che il medesimo si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”). Dunque, il figlio maggiorenne, che non abbia trovato un'occupazione lavorativa stabile o che lo remuneri in modo adeguato, ha diritto a continuare a godere del mantenimento da parte dei genitori dei genitori se lo stesso (o il genitore interessato, vale a dire quello con lui convivente) dimostri di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo dal punto di vista economico, impegnandosi per trovare un'occupazione lavorativa in base alle reali opportunità offerte dal mercato del lavoro. Inoltre, seppur è vero che, in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di un contratto di lavoro a tempo determinato, costituisce un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito e, quindi, della raggiunta autosufficienza economica, che, altresì, esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. VI del 22.07.2019 n. 19696), nondimeno, deve considerarsi che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento di una piena autosufficienza economica, potendo la stessa essere esclusa sia dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione (in questi termini Cass. civ. sez. I del 15.12.2021 n. 40282). Occorre, dunque, verificare in concreto se
6 l'occupazione lavorativa del figlio maggiorenne lo abbia effettivamente portato all'indipendenza economica, tenendo in considerazione sia le caratteristiche dell'attività lavorativa svolta, sia le aspirazioni, attitudini ed effettive capacità dello stesso figlio (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. I del 12.07.2022 n. 22076).
Dunque, posto quanto sopra, dal compendio probatorio in atti (documentale e non) si evince che
(allo stato disoccupata e affetta da una patologia oculare, come da Parte_2 certificato medico del 19.04.2022 depositato in atti), terminato il percorso di studi universitario nel mese di ottobre/novembre 2020 (avendo conseguito, prima, la laurea triennale presso l'università della Calabria in lingue, letteratura e culture moderne e, poi, quella specialistica presso l'università di Torino in comunicazione internazionale per il turismo), si è, comunque, attivamente impegnata (come evidenziato anche nell'ordinanza presidenziale del 4.05.2022) per la ricerca di un'occupazione lavorativa in base alle reali opportunità offerte dal mercato del lavoro, anche ridimensionando le proprie aspirazioni (risulta, infatti, che è stata Persona_1 impiegata per il mese di maggio 2021, o poco più, in un istituto scolastico nella città di
Bologna). Tanto, comunque, senza raggiungere una piena autosufficienza economica (come, peraltro, riconosciuto anche dall'attore all'udienza presidenziale del 27.04.2022). Invero, il fatto che si sia concretamente ed effettivamente impegnata nella ricerca di un lavoro Persona_1 che le consentisse di rendersi economicamente indipendente trova riscontro non solo nella documentazione depositata in atti (attestante l'invio di plurimi curricula), ma anche nelle deposizioni testimoniali acquisite in corso di causa. Infatti, le testi e Testimone_1 Tes_2
(rispettivamente sentite alle udienze del 16.10.2023 e 20.05.2024) hanno affermato che
[...]
terminato con profitto il percorso universitario (e anche prima al fine di Parte_2 sostenere le spese occorrenti per il completamento del percorso di studi), si è adoperata nella ricerca di un'occupazione lavorativa (così continuando a fare all'epoca di escussione delle medesime testi), nonché ha svolto brevi ed occasionali lavori.
Ebbene, le risultanze istruttorie consentono di ritenere provati i presupposti affinché
[...]
sebbene maggiorenne, possa continuare a godere del mantenimento da parte dei Parte_2 genitori (e, per quanto di interesse, di quello indiretto da parte del padre), non avendo ancora raggiunto (senza colpevole inerzia o altre circostanze a lei imputabili) una piena autosufficienza economica.
Tuttavia, ai fini della quantificazione del mantenimento spettante alla figlia maggiorenne
[...]
deve tenersi conto delle circostanze del caso concreto. In particolare, per quanto Per_1 concerne la condizione economico-patrimoniale delle parti, dalla documentazione ritualmente depositata si evince che proprietario di un appartamento, svolge, con Parte_1 contratti stagionali, la professione di cuoco e negli anni di imposta 2019 e 2020 ha dichiarato redditi complessivi lordi pari alle rispettive somme di euro 8.939,00 e 9.470,00.
[...]
, invece, non proprietaria di beni immobili, dal novembre 2020 è stata assunta CP_1
7 dall' con la qualifica di operatrice tecnico centralinista e percepisce una Controparte_3 retribuzione mensile netta di euro 1.200,00 circa (invece, in ordine alla spesa mensile di euro
350,00 asseritamente sostenuta per la locazione dell'immobile ove vive con la prole – compresa la primogenita ER di 35 anni di età – non vi è prova del rinnovo, all'ultima scadenza del
31.05.2024, del relativo contratto, prodotto unitamente alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c.). Occorre, poi, in ogni caso, considerare che allo stato, ha 29 anni di età, Persona_1 mentre, all'epoca della separazione personale dei coniugi, con cui è stato previsto (ratificando l'accordo da essi raggiunto del 19.09.2012, come indicato nella sentenza n. 833/2012 depositata in atti) che il padre contribuisse al suo mantenimento con il versamento della somma mensile di euro 300,00, era ancora minorenne. Ebbene, considerando la condizione economica delle parti come evincibile dagli atti di causa (non ravvisandosi elementi degni di nota per ritenere non attendibili i dati risultanti dalle dichiarazioni reddituali prodotte dall'attore) e l'età attuale di si ritiene congruo stabilire il mantenimento della stessa da parte del padre nella Persona_1 misura mensile di euro 200,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Inoltre, entrambi i genitori dovranno partecipare alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della medesima figlia nella misura del 50% ciascuno (spese, per la precisione, da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo contenente “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del
Tribunale di OL).
Il riconoscimento di un contributo paterno al mantenimento della figlia maggiorenne
[...] esime dalla delibazione dell'ulteriore domanda con cui ha chiesto, Per_1 Controparte_1 solo in via subordinata (ovvero in caso di revoca di detto mantenimento), la condanna di alla prestazione degli alimenti ex art. 433 c.c. in favore della medesima figlia. Parte_1
La parziale fondatezza delle domande proposte dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio di primo grado iscritto al R.G. n. 179/2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- non riconosce l'obbligo di di provvedere al mantenimento della figlia Parte_1 maggiorenne Testimone_1
- dispone che versi, entro il giorno cinque di ogni mese (in contanti o con Parte_1 vaglia postale, assegno o bonifico), a a titolo di mantenimento della figlia Controparte_1
maggiorenne e non economicamente autosufficiente, la somma mensile Parte_2 di euro 200,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
8 - dispone che entrambi i genitori partecipino nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia maggiorenne e non Persona_1 economicamente autosufficiente, da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo contenente “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del Tribunale di OL;
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in OL il 31.03.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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