Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/05/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3473/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa Margherita Sitongia -, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra con l'assistenza e difesa dell'avv. Federico Sirimarco;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1 dell'avv. Mirella Arlotta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.10.2021 la ricorrente ha convenuto in giudizio l' , CP_2
avendo lavorato come bracciante agricola alle dipendenze:
- nel 2010, della “Ditta Agridea società cooperativa arl” dal 13.04.2010 al 31.12.2010 per n. 102 giornate lavorative, con attività svolta in San Sosti (Cs) e della “Ditta individuale Feraudo Adelaide” dal 06.11.2010 al 31.12.2010 per n. 38 giornate lavorative, con attività svolta in Terranova da Sibari (Cs) alla Contrada Sanso;
- nel 2011, della “Ditta Agridea società cooperativa arl” dal 26.05.2011 al 29.10.2011 per le giornate lavorative concordate con attività svolta in Castrovillari (Cs) alla
Contrada Familongo e della “Ditta Pettoruto società cooperativa” dal 17.08.2011 al
31.12.2011 per n. 102 giornate lavorative, con attività svolta in Roggiano AV
(Cs);
- nel 2012, della “Ditta Pettoruto società cooperativa” dal 11.05.2012 al 01.08.2012 per n. 51 giornate lavorative, con attività svolta in Altomonte (Cs);
- nel 2013, della “Ditta Pettoruto società cooperativa” dal 23.05.2013 al 14.06.2013 per le giornate lavorative concordate, con attività svolta in AL (Cs) e della “Ditta
Fiorenzo group srl” dal 04.09.2013 al 31.12.2013 per le giornate lavorative concordate, con attività svolta in AL (Cs);
1
- nel 2015, della “Ditta Fiorenzo group srl” dal 20.05.2015 al 31.12.2015 per le giornate lavorative concordate, con attività svolta in AL (Cs) e della “Ditta cooperativa agricola piccoli produttori” dal 13.11.2015 al 31.12.2015 per le giornate lavorative concordate, con attività svolta in NO LA (Cs) alla Contrada
Bruscate; ha dedotto di avere appreso in data 12.9.2020 - a seguito del rigetto delle domande di disoccupazione presentate per gli anni 2013, 2014 e 2015 - dell'intervenuta cancellazione parziale o totale delle giornate inerenti le annualità incidenti sul riconoscimento delle prefate prestazioni, per come specificato in ricorso.
Pertanto, ha agito in giudizio contro l' per la declaratoria del suo diritto alle prestazioni CP_2 previdenziali e la condanna dell' alla reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli CP_1
per gli anni indicati, previo accertamento dei rapporti di lavoro subordinati.
Costituitasi la parte resistente , ha avanzato eccezioni preliminari. Nel merito, ha chiesto CP_2
il rigetto della domanda promossa, per omessa prova dello status di bracciante agricolo vantato dalla parte ricorrente e per l'accertata irregolarità dei dedotti rapporti in agricoltura, secondo quanto evincibile dai verbali ispettivi prodotti.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
2. Secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, "In tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970, conv., con modif., dalla L. n. 83 del 1980, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della L. n. 533 del 1973, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 c.c., salvo il limite del giudicato interno." Nel caso in esame rileva il principio di diritto espresso da Cass. n. 9622/2015 e successive conformi tra cui Cass.
n. 17653/20.
L'Istituto previdenziale non ha fornito prova della data in cui sarebbero stati pubblicati gli elenchi sul sito istituzionale. Atteso che tale riscontro non è stato fornito, può comunque
2 prendersi in considerazione, come dies a quo della decadenza, il successivo momento in cui
CP_ l'assicurato, avendo chiesto il pagamento di una prestazione, si senta opporre dall' un diniego basato sulla carenza del numero di giornate accreditate rispetto a quelle denunciate.
Poiché l'art. 22 fa decorrere il termine di 120 gg. alternativamente dalla notifica o dal momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza del provvedimento, è quindi da tale momento che occorre accertare l'osservanza del termine di decadenza di 120 giorni previsto dal D.L. n. 7 del
1970 per la proposizione dell'azione giudiziale, il quale, come è noto, decorre dalla data di definitività che, ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. n. 375 del 1993, si concreta solo quando siano decorsi i termini per la proposizione del ricorso amministrativo contro la cancellazione (30 giorni) e quelli per la formazione del silenzio-rigetto (ulteriori 90 giorni), nonché quelli per l'impugnazione amministrativa (30 giorni) e per la formazione del silenzio rigetto contro la stessa (90 giorni).
Nel caso di specie è evidentemente maturata la indicata decadenza: parte ricorrente è venuta a conoscenza del diniego delle prestazioni in data 12.9.2020; non è stata proposta alcuna impugnativa;
il ricorso giudiziale è stato depositato il 25.10.2021.
La decadenza rispetto al diritto alla iscrizione negli elenchi preclude l'accesso alle prestazioni previdenziali. Pertanto, non può essere riconosciuto il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dall'art. 22 legge citata, che ha natura di decadenza sostanziale (ex plurimis: Cassazione civ. sez. lav., 12/05/2015, n.9622, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092).
Il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli subordinati non può essere accertato in via meramente incidentale, in quanto una simile soluzione avrebbe effetti elusivi del termine decadenziale di cui all'art. 22 cit. In concreto l'esame della sussistenza dei caratteri del lavoro subordinato (e delle risultanze istruttorie) rimane precluso, per priorità logica e giuridica, dalla decisione in rito sulla decadenza.
3. Spese compensate a fronte dell'autodichiarazione reddituale.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 21.5.2025
La Giudice del Lavoro
3 Margherita Sitongia
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
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