Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano Sezione II civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori
Dott. Laura De Simone Presidente
Dott. Vincenza Agnese Giudice Relatore
Dott. Rosa Grippo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale
R.G. 203-1/2025 Pre-Liquidazione
promosso su ricorso depositato in data 13.2.025 e in data 21.2.2025
DA
NESTLE' ITALIANA S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA NE.IT. S.P.A. [C.F. 02401440157], con l'avv. LAURA PAVANELLO
IMMOBILIARE GALLERIE COMMERCIALI S.P.A. [C.F. 12828080155], con l'avv.
MARIO COZZA
Con l'intervento di:
101 CAFFE' S.R.L. . (Piva 07444950963), con l'avv. Daniele Lastrinetti
NEI CONFRONTI DI
EXTRASTORE S.R.L. [C.F. 11541720154], con sede legale in PIAZZA VELASCA 5
MILANO con l'avv. Marco Mascheroni
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
SEZIONE II CIVILE
rilevato in fatto che:
le parti ricorrenti in epigrafe hanno chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa EXTRASTORE S.R.L.;
fissata udienza, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione;
la resistente si è costituita chiedendo in via preliminare il differimento dell'udienza di giorni trenta al fine di consentire all'amministratore di reperire la documentazione e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso;
all'udienza fissata in atti dell'1.4.2025 comparivano i ricorrenti e la parte intervenuta che si opponevano al rinvio, insistendo per l'apertura della liquidazione giudiziale. Nessuno compariva per la resistente. osserva quanto segue.
Va innanzitutto disattesa la istanza di rinvio contenuta nella memoria di costituzione. Va sul punto rilevato che la documentazione in atti risulta sufficiente al fine di pervenire alla decisione dei ricorsi.
Sussiste la giurisdizione e competenza di questo Tribunale in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia, dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in
MILANO, e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
La resistente è impresa che esercita attività di natura commerciale come risulta dalla visura camerale in atti.
Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 CCII, occorre preliminarmente ricordare che grava sul soggetto la cui liquidazione sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art 2, comma I, lett. d) CCII.
Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto da EXTRASTORE S.R.L., ed anzi si deve constatare che vi sono elementi probatori in senso contrario all'esenzione di parte resistente dalla liquidazione giudiziale, in quanto dalla documentazione disponibile in atti
(bilancio al 31.12.2023):
1) risulta un attivo patrimoniale annuo di € 2.498.782 già nel solo anno 2023;
Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCI. dal momento che le parti ricorrenti vantano crediti per un importo superiore ad € 30.000 e che risultano dagli atti altri debiti verso terzi (AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE) per circa €
2.000.000.
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Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato che l'art. 2, comma 1, lett. b) definisce l'insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura della liquidazione giudiziale;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimento di debiti anche di modesto importo.
È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile:
1) Dalla ingente esposizione debitoria nei confronti di Agenzia delle Entrate-
Riscossione;
2) Dai decreti ingiuntivi definitivi (cfr. decreto prodotto da IMMOBILIARE GALLERIE
COMMERCIALI S.P.A.)
3) Dai protesti levati verso la debitrice e dalla pendenza di procedure esecutive.
Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di EXTRASTORE S.R.L. [C.F.
11541720154], con sede legale in PIAZZA VELASCA 5 MILANO, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3, comma 1, Reg (UE) 848/2015;
2) NOMINA Giudice Delegato la dr. Vincenza Agnese;
3) NOMINA Curatore, dr. MULIARI GIANLUCA in possesso dei requisiti ex art. 358 CCII;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori
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corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5) FISSA per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del
16.7.2025 ore 10:00 , innanzi al Giudice Delegato dr. Vincenza Agnese,
avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
8) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.
122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
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10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11) ORDINA ai sensi dell'art. 49, comma 4, la comunicazione e la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 45 codice della crisi.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data
03/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Vincenza Agnese Dott. Laura De Simone
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