Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/04/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4297/2019 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola PRIMA SEZIONE CIVILE Verbale di udienza
Il giorno 10.4.25, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordina- rio di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intestazione. Sono presenti: l'Avv. Domenico Giordano, per parte appellante l'Avv. Filomena Russo per parte appellata CP_1
l'Avv. Giuseppe De Liguor o Giuseppina parte appellata I difensori delle parti concludono riportandosi ai propri atti di cui chiedono l'integrale accoglimento.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riporta- no ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate. Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposi- zione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente ver- bale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in per- sona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi del combi- nato disposto degli artt. 350 bis e dell'art. 281 sexies c.p.c., ovvero con reda- zione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la pre- sente la seguente
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TRA
(c.f.: , parte eletti- Parte_1 C.F._1
vamente domiciliata in VIALE PLINIO N. 41 SAN GIUSEPPE VESU-
VIANO (NA) presso lo studio dell'Avv. DOMENICO OR (c.f.:
) dal quale è rappresento e difeso in virtù di procura C.F._2
in atti.
- APPELLANTE
E
(c.f.: ), parte elettivamente domiciliata in VIA CP_1 P.IVA_1
PAPA GIOVANNI PAOLO II N. 2 SAN PAOLO BELSITO (NA) presso lo studio dell'Avv. FILOMENA RUSSO, (c.f.: ) dalla C.F._3
quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- APPELLATA
NONCHÉ
OR SE (c.f.: ), elettivamente C.F._4
domiciliata in VIA SAN GIOVANNI N. 1 OTTAVIANO (NA) presso lo studio dell'Avv. GIUSEPPE DE LIGUORI (c.f..: C.F._5
dal quale è rappresenta e difesa in virtù di procura in atti.
- APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1182/2019 del Giudice di Pace di
Nola.
CONCLUSIONI: come da note da verbale. DECISA all'udienza odierna ai sensi del comb. Disp degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. all'esito della camera
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di consiglio e contestuale deposito della relativa motiva-zione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
1. Premessa
Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova preliminarmente osservare che, il pre- sente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 cod. proc. civ. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità contenendo tutti i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma in- nanzi richiamata e, segnatamente, indica analiticamente 1) le parti che si inten- dono appellate e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fat- to compiuto dal giudicante;
2) le circostanze da cui deriva la violazione della legge.
In via preliminare, inoltre, va precisato che, secondo il principio tantum devolu- tum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di ap- pello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato in- terno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
2. Esame del caso concreto.
L'attrice, oggi appellante, assumeva che in data 15.12.2015, alle ore 18:30 circa, in Ottaviano in Via Alveo Rosario, il motociclo Piaggio Liberty Tg. X7KY9S, di sua proprietà, veniva attinto dal veicolo Fiat Tg. DX238LH che nel ripartire da una sosta invadeva la sua corsia facendolo rovinare a terra. Assumeva, inol- tre, che la causa, stante la difformità tra la dinamica da essa prospettata e quel-
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la della convenuta responsabile civile, oggi appellata, era stata istruita in primo grado prima mediante CTU comparativa e successivamente mediante escus- sione testimoniale. Pertanto, l'appellante, censurando le argomentazioni del giudice di prime cure in merito alla valutazione della CTU espletata che aveva condotto lo stesso a rigettare la domanda, chiedeva la riforma della suddetta statuizione, con conseguente accoglimento della domanda.
Resistevano entrambe le appellate, chiedendo il rigetto dell'appello proposto perché inammissibile e, comunque, destituito di fondamento sia in fatto che in diritto con conferma della pronuncia resa in primo grado, con condanna al doppio grado delle spese di giudizio.
Nel merito, sebbene con le precisazioni di seguito riportate, deve confermarsi la statuizione di primo grado di rigetto della domanda attorea, con conseguen- te rigetto dell'appello.
In via di premessa teorica occorre precisare che secondo il consolidato orien- tamento della Suprema Corte, l'attendibilità del teste “afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della di- chiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di parti- colare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inatten- dibilità” (Cass. Civ. Sez. II, Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019). Ciò in quan- to “In sede di assunzione della prova testimoniale, il giudice del merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un sog-
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getto attivo partecipe dell'escussione, al quale l'ordinamento attribuisce il pote- re-dovere, non solo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone, ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisio- ne” (Cass. Civ. Sez. III, ordinanza 28 agosto 2020, n. 17981). Ne consegue che ben può il giudice, sulla base del proprio libero convincimento ex art. 116
c.p.c., attribuire un diverso “peso probatorio” ad alcune testimonianze rispetto ad altre e rispetto ad altri mezzi istruttori, dandone adeguata motivazione.
Orbene, applicando questi principi al caso di specie, si evidenzia che, l'unico teste escusso ha reso dichiarazioni generiche e lacunose non idonee a suffraga- re la domanda attorea, intrinsecamente poco convincenti e sfornite di riscon- tro estrinseco, tali da gettare serie ombre sull'effettivo verificarsi del sinistro.
Sotto tale ultimo aspetto, infatti, la testimonianza non trova riscontro con quanto dedotto dall'attore nella messa in mora, nel CID e nella denuncia di si- nistro;
il teste, infatti, riferiva come punto d'impatto della Fiat Panda la parte anteriore sinistra, laddove nei documenti sopra richiamati veniva indicato co- me punto di impatto la fiancata sinistra (Cfr. doc n. 2,3,6 produzione di parte appellante di primo grado).
Pur a voler diversamente argomentare, del resto, non risulta in alcun modo provato il quantum debeatur.
A tal proposito si osserva che l'odierno appellato non ha fornito la prova dell'ammontare del danno patito, rivelandosi a tal fine del tutto insufficiente il preventivo di spesa allegato, per altro privo dell'indicazione del veicolo da ri- parare e di una quietanza di pagamento, in applicazione del costante principio giurisprudenziale in forza del quale la fattura “non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da
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un'accettazione (Cfr. Cass., 20/7/2015, n. 15176; Cass., 19/7/2011, n. 15832)
e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla” (cfr. Cass. 27 settembre
2017 - 12 febbraio 2018, n.3293). Anche la giurisprudenza di merito, di recen- te, ha ribadito che “in tema di risarcimento dei danni derivanti da scontro tra veicoli, la fattura commerciale emessa dal soggetto incaricato della riparazione della cosa danneggiata, come il relativo preventivo di spesa, in quanto docu- mento redatto da un terzo e in assenza di contraddittorio, non può costituire prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuri- dica del danneggiato, ma può assumere eventualmente valenza probatoria a condizione che sia accompagnata dalla prova del relativo pagamento o sia confermata in giudizio dal suo autore” (Tribunale Potenza sez. I, 11/03/2022,
n.281).
Né tale mancanza può essere colmata mediante CTU, la quale “costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico- scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle par- ti;
la stessa, tuttavia può eccezionalmente costituire fonte oggettiva di prova, per accertare quei fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di un perito. Ne con- segue che, qualora la consulenza d'ufficio sia richiesta per acquisire documen- tazione che la parte avrebbe potuto produrre, l'ammissione da parte del giudi- ce comporterebbe lo snaturamento della funzione assegnata dal codice a tale istituto e la violazione del giusto processo, presidiato dall'art. 111 Cost., sotto il profilo della posizione paritaria delle parti e della ragionevole durata” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 8989 del 19/04/2011). Ancora di recente il Supremo consesso ha ribadito che “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istrutto-
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rio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazio- ne di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di speci- fiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può es- sere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assu- me, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a suppli- re alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di com- piere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass., civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30218 del 15/12/2017).
In conclusione, da tutto quanto finora osservato non può che discendere il ri- getto del gravame proposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositi- vo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014 e successive modifiche ed integrazioni in relazione al valore della controversia, nonché alle fasi effetti- vamente espletate ed all'attività concretamente esercitata dal difensore costi- tuito, rapportata anche al tenore delle difese svolte, e tenuto conto della sem- plicità delle questioni trattate.
Occorre, inoltre, dare atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012, applicabile alle impugnazioni proposte a far data dal 1/1/2013, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione mono- cratica, ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando
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sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_1
Giordano Giuseppina, così provvede:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'appellata sentenza gravata;
- Condanna l'appellante, a rifondere le spese di giudizio, che si liquidano
€.2.548,00, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, IVA e CPA nel- le aliquote previste, se dovute come per legge in favore di ciascuna delle appel- late costituite per compensi e con distrazione in favore del solo Avv. Giusep- pe De Liguori, dichiaratosene antistatario;
- dà atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma 17 della L.
n.228/2012, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione pro- posta.
È verbale Il Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro
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