Sentenza 8 aprile 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/04/2004, n. 6944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6944 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - rel. Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL RI GA - AL RI EL - D'OR AR AL RI - AL RI OL - AL RI ES elettivamente domiciliati in Roma, via Cavour 211, presso l'avv. Giovanfrancesco Capecchi con l'avv. Gennaro Iollo del Foro di Napoli, che li rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
ES del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, in persona del Presidente;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 754 del 16.03.01. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.01.04 dal Relatore Consigliere Dott. Luigi Macioce;
Udito l'avv. G. Iollo che ha chiesto accogliersi il ricorso. Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 19.10.2001 EL e GA AL RI e AR D'OR AL RI (anche n.q. di esercenti la potestà sui minori OL ed SA AL RI) convennero il Ministero della Protezione Civile - Dip. Prot. civile innanzi al BU di Napoli e, sull'assunto di essere proprietari di un parco attrezzato con villini e servizi sito in Pozzuoli in via Monteruscello, accanto al quale il Ministero aveva realizzato un raccordo viario a carattere autostradale che aveva stravolto la zona (inducendo rumori intollerabili, allontanando l'accesso agli esercizi commerciali, cagionando immissioni di acque e determinando un complessivo degrado), ne chiesero la condanna alla realizzazione di specifici interventi e comunque al pagamento della indennità di cui all'art. 46 della L. 2350/1865, con accessori di legge.
Costituitasi la ES del C.d.M. - Dip. P.C., l'adito BU, disposta ed acquisita CTU, con sentenza 18.3.1997 accoglieva parzialmente le domande e condannava il convenuto al pagamento dell'indennità per complessive lire 527 milioni oltre interessi dal 5.3.97 al saldo. La sentenza era impugnata dalla ES del Consiglio dei Ministri e, costituitisi i convenuti (tra i quali OL e SA AL RI, divenuti maggiorenni), l'adita Corte di Napoli con sentenza 16.03.2001 riduceva l'ammontare dell'indennità nella minor somma di lire 214.261.594 oltre interessi da 1.12.95 al saldo. Affermava la Corte di Appello in motivazione, per quel che rileva in questa sede, e condividendo le censure mosse dall'appellante ES alla sentenza di primo grado:
- che era stato posto a carico dell'Amministrazione il danno derivante dallo sviluppo urbanistico del territorio;
- che tale decisione era errata, posto che, come affermato in premessa, non è risarcibile un danno generico "di zona" che non si risolva in una limitazione - specifica e concreta, oltre la normalità - indotta dall'opera pubblica su fondo limitrofo legittimamente espropriato;
- che era pertanto errato ritenere danno risarcibile il pregiudizio al carattere del fondo (residenza di campagna inserita nell'ambiente agreste), tal pregiudizio essendo ricollegabile alla modifica dell'assetto urbanistico del territorio e non certo alla realizzazione della nuova strada;
- che, quindi, doveva escludersi la indennizzabilità del pregiudizio da perdita di bucolicità dell'ambiente ed invece riconoscersi la diminuzione di valore pari al complessivo 3% di svalutazione degli immobili (diminuzione correlata all'inquinamento acustico ed ai danni estetici della struttura apprestata per eliminarlo). Per la cassazione di tale sentenza gli AL RI hanno proposto ricorso notificandolo il 23.11.2001 al Presidente del C.d.M. presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato e, in adempimento dell'ordine di rinnovazione dato dal Collegio il 23.10.2003, rinotificando il 29 successivo presso l'Avvocatura Generale dello Stato. L'intimata ES non ha svolto difese di sorta. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso - non condivisibili essendo le censure che con due connessi motivi vengono in esso articolate - deve essere rigettato. Si dolgono gli AL RI, denunziando violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione, del fatto che la Corte d'Appello,
equivocando sulle premesse della sentenza di condanna adottata dal BU (che, condividendo le conclusioni peritali, aveva in realtà ricollegato il danno ai soli effetti derivanti dall'ampliamento della strada) e più di tutto attribuendo all'appello della Avvocatura una portata (diretta a censurare l'estensione del ristoro ex art. 46 cit. ai danni correlati allo sviluppo urbanistico) che esso non aveva, era pervenuta a falcidiare il ristoro economico riconosciuto in prime cure, attraverso lo sviluppo di argomentazioni carenti e sostanzialmente apparenti. Va premesso che, nel caso sottoposto, appare affatto improprio il richiamo che i ricorrenti fanno al disposto dell'art. 112 c.p.c., posto che la violazione di tal norma sarebbe ipotizzatile se la Corte di Napoli avesse posto d'ufficio il tema della inindennizzabilità del danno correlato allo sviluppo urbanistico e cioè conoscendone senza l'esistenza di uno specifico motivo di gravame contenuto nell'appello della ES (il che è quanto dire, erroneamente supponendone l'esistenza).
Ma se, come emerge ex actis nel caso in esame, l'esistenza della censura è affermata dalla Corte di merito all'esito di una lettura ed interpretazione degli atti processuali, non è il vizio di ultrapetizione che potrebbe affliggere le statuizioni della Corte ma, al più, il vizio di una parziale, illogica o contraddittoria interpretazione degli atti (tale da aver indotto il giudice del merito a travisare il contenuto della sentenza impugnata e le stesse doglianze della Amministrazione).
E tal vizio, solo esso, e nei suoi esatti termini, si sarebbe dovuto dai ricorrenti denunziare.
Nel caso sottoposto la Corte d'Appello si è mossa dalla esatta delimitazione dell'ambito risarcitorio di cui all'art. 46 L. 2359/1865, individuato, alla stregua della giurisprudenza di questa
Corte, nella legittima esecuzione di opera pubblica inducente - sui proprietari dei non espropriati fondi limitrofi - un danno a carattere permanente, in termini di specifica limitazione qualitativamente e quantitativamente maggiore di quella normalmente indotta dalle opere stesse, un danno che, ove non eliso specificamente da opere e manufatti, deve essere valutato e risarcito alla stregua della effettiva diminuzione di valore patito dall'immobile stesso (cfr. Cass. 10163/03, da ultimo, e, in generale, Cass. 9926/01 - 4790/01 - 15305/00). Fatte tali premesse, la Corte ha anche, con corretta e puntuale motivazione, affermato che la diminuzione di valore rilevante per siffatto ristoro non è quella (non direttamente correlata alla esecuzione dell'opera pubblica) dipendente dalla generale modificazione del profilo urbanistico della zona al cui interno si colloca l'opera pubblica (la strada) realizzata a confine, bensì è quella - e quella soltanto - che la strada abbia direttamente indotto in termini di flessione del valore, flessione cagionata (pregiudizio estetico) dalle opere installate per ridurre le immissioni (rumori e fumi) provenienti dalla strada stessa.
Ha anche osservato la Corte che di tali evidenti premesse la stessa domanda degli attori aveva mostrato piena consapevolezza (pagg. 9 e 10).
Quindi l'impugnata sentenza ha preso in esame l'appello della ES (p. 2 pag. 11) ricavandone la certa opinione per la quale veniva censurata in primis la scelta del BU di attribuire, immotivatamente ed indebitamente, un risarcimento del danno (pari al complessivo 10% in termini di decremento del valore degli immobili) correlato alla lesione di uno "scenario bucolico" d'altri tempi. E la stessa sentenza, prendendo in esame anche l'appello incidentale degli AL RI (diretto alla fissazione al 20% del quantum di ristoro attribuibile), ha poi affermato, con attenta motivazione, la fondatezza della censura principale, essendo impensabile porre a carico dell'Amministrazione la diminuzione di valore da sviluppo urbanistico (pag. 13), e sol potendo riconoscersi (pagg. 14-15-16) il ristoro del danno (decremento del valore) da pregiudizio estetico indotto dalle collocate barriere antirumore e dalle immissioni dei fumi.
Orbene l'odierno ricorso fonda la censura di pretesa ultrapetizione su di una propria sintesi dei motivi di appello che tralascia del tutto di menzionare quanto al punto 1 pagg.
2-3 dell'atto proposto dall'Avvocatura Distrettuale (il BU assume che la zona secondo il P.R.G. è agricola e da tale assunto ricava che lo "scenario bucolico", che non può non destare una sensazione di ritorno al passato per chi è abituato a vivere nei caotici centri cittadini, è stato pregiudicato dall'ampliamento della strada operato dall'Amministrazione...) e che la Corte di merito ha correttamente interpretato come censura.
E lo stesso ricorso critica la chiara ed attenta interpretazione data dalla Corte napoletana alle statuizioni del BU (pedissequamente rinvianti alla CTU), là dove ha ricavato le anzidetto errate attribuzioni di ristoro, non denunziando specifiche illogicità, ma solo affermando l'erroneità dell'interpretazione (dovendo ad avviso dei ricorrenti le predette statuizioni e le stesse conclusioni peritali necessariamente leggersi in termini di riconoscimento di un decremento di valore, stimato tra il 10 ed il 35%, che sarebbe correlato al pregiudizio estetico...delle barriere antirumore collocate).
E poiché le menzionate censure sono - come appare all'evidenza - ben prima che inconsistenti, del tutto valutative, e cioè prive della necessaria puntuale deduzione di illogicità ed omissione nella lettura degli atti effettuata dalla sentenza impugnata, ne consegue la loro indiscutibile reiezione.
Non è luogo a provvedere sulle spese, non avendo l'intimata ES espletato difese.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2004