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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 36 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2022 e vertente tra
(Avvocatura Distrettuale dello Stato Parte_1
di Catanzaro);
appellante
e
(avv. Simona Monte); Controparte_1
appellata
FATTO E DIRITTO
1. Il propone appello avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Castrovillari che, in accoglimento del ricorso proposto dalla signora , ha dichiarato l'insussistenza Controparte_1
dell'indebito pagamento in favore del defunto coniuge della medesima, di cui l'odierno appellante aveva chiesto la ripetizione. Assume, in particolare, che
[sarebbe] esattamente contrario a quello enunciato dal giudice del lavoro di
Castrovillari>>. Ovverosia che graverebbe sull'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, come più
volte affermato dalla Cassazione con riferimento agli indebiti previdenziali.
Chiede, dunque, la riforma della sentenza impugnata, con conseguente rigetto del ricorso ex adverso proposto ed ogni conseguenza quanto alle spese di lite di entrambi i gradi.
2. Nella resistenza di parte appellata, la causa è decisa all'odierna udienza con contestuale lettura del dispositivo.
3. L'appello è infondato e non merita accoglimento.
4. Con il ricorso introduttivo del giudizio, la signora ha reagito, CP_1
chiedendo che ne fosse accertata l'infondatezza, del
per accertamento credito erariale>> notificatole dal convenuto e con il Parte_1
quale si chiedeva la restituzione della somma di €.2.555,86, che il proprio defunto marito avrebbe indebitamente percepito
per il periodo dal 02.10.1996 al 22.09.2009>>.
L'adito Tribunale, come detto, ha accolto il ricorso per la carenza di adeguate allegazioni del convenuto sull'esatta origine e natura dell'indebito Parte_1
di cui chiedeva la restituzione, avendo ritenuto che
del credito implica una inversione dell'onere della prova in ordine alla sussistenza del
diritto di cui si domanda l'adempimento; non è, pertanto, il ricorrente debitore a dover
dimostrare l'insussistenza del credito vantato dall'Amministrazione nei suoi
confronti, ma è quest'ultima a dover allegare e provare la causa petendi del diritto di
credito al quale corrisponde l'obbligazione di cui si pretende l'adempimento>>.
5. L'appellante contesta tale criterio di ripartizione dei rispettivi oneri di allegazione e prova richiamando la giurisprudenza di legittimità formatasi nella materia dell'indebito previdenziale, ma la censura è infondata perché, a ben vedere, la giurisprudenza di legittimità maggioritaria in tema di azioni di accertamento negativo -quale quella proposta dalla signora in una CP_2
direzione del tutto opposta a quella ritenuta dall'appellante.
Afferma ad esempio, Cass. 9706/2024 che
dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla
natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda
di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le
conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto.>>.
O ancora:
<<in tema di riparto dell della prova ai sensi cod. civ.>
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma
titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio
di accertamento negativo>> (Cass. 16917/2012);
<<in tema di riparto dell della prova ai sensi cod. civ.>
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma
titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio
di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito
contributivo dell' preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata Pt_2
dall' con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste Pt_3
efficacia probatoria>> (Cass. 22862/2010);
<<in tema di riparto dell della prova ai sensi cod. civ.>
un editore nei confronti dell'istituto previdenziale er il recupero dei contributi CP_3
versati rispetto ad alcuni dipendenti, attualmente inquadrati come giornalisti ma,
nella fase iniziale del rapporto di lavoro, inquadrati con mansioni di grafico, comporta
una inversione processuale delle posizioni, con la conseguenza che l'editore assume il
ruolo sostanziale di convenuto e l'istituto previdenziale quello di attore, la cui pretesa
è costituita dalla richiesta - con attribuzione del relativo onere della prova sui
presupposti sostanziali della domanda - di ottenere il riconoscimento retroattivo della
qualifica di giornalista in capo ai dipendenti>> (Cass.19354/2010); 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in importo conforme alle vigenti tariffe.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Castrovillari del 9\11\2021, così provvede:
1) Rigetta il ricorso in appello;
2) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in
€.1.800,00, oltre accessori. Con distrazione.
Catanzaro, 16\1\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 36 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2022 e vertente tra
(Avvocatura Distrettuale dello Stato Parte_1
di Catanzaro);
appellante
e
(avv. Simona Monte); Controparte_1
appellata
FATTO E DIRITTO
1. Il propone appello avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Castrovillari che, in accoglimento del ricorso proposto dalla signora , ha dichiarato l'insussistenza Controparte_1
dell'indebito pagamento in favore del defunto coniuge della medesima, di cui l'odierno appellante aveva chiesto la ripetizione. Assume, in particolare, che
[sarebbe] esattamente contrario a quello enunciato dal giudice del lavoro di
Castrovillari>>. Ovverosia che graverebbe sull'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, come più
volte affermato dalla Cassazione con riferimento agli indebiti previdenziali.
Chiede, dunque, la riforma della sentenza impugnata, con conseguente rigetto del ricorso ex adverso proposto ed ogni conseguenza quanto alle spese di lite di entrambi i gradi.
2. Nella resistenza di parte appellata, la causa è decisa all'odierna udienza con contestuale lettura del dispositivo.
3. L'appello è infondato e non merita accoglimento.
4. Con il ricorso introduttivo del giudizio, la signora ha reagito, CP_1
chiedendo che ne fosse accertata l'infondatezza, del
per accertamento credito erariale>> notificatole dal convenuto e con il Parte_1
quale si chiedeva la restituzione della somma di €.2.555,86, che il proprio defunto marito avrebbe indebitamente percepito
per il periodo dal 02.10.1996 al 22.09.2009>>.
L'adito Tribunale, come detto, ha accolto il ricorso per la carenza di adeguate allegazioni del convenuto sull'esatta origine e natura dell'indebito Parte_1
di cui chiedeva la restituzione, avendo ritenuto che
del credito implica una inversione dell'onere della prova in ordine alla sussistenza del
diritto di cui si domanda l'adempimento; non è, pertanto, il ricorrente debitore a dover
dimostrare l'insussistenza del credito vantato dall'Amministrazione nei suoi
confronti, ma è quest'ultima a dover allegare e provare la causa petendi del diritto di
credito al quale corrisponde l'obbligazione di cui si pretende l'adempimento>>.
5. L'appellante contesta tale criterio di ripartizione dei rispettivi oneri di allegazione e prova richiamando la giurisprudenza di legittimità formatasi nella materia dell'indebito previdenziale, ma la censura è infondata perché, a ben vedere, la giurisprudenza di legittimità maggioritaria in tema di azioni di accertamento negativo -quale quella proposta dalla signora in una CP_2
direzione del tutto opposta a quella ritenuta dall'appellante.
Afferma ad esempio, Cass. 9706/2024 che
dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla
natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda
di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le
conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto.>>.
O ancora:
<<in tema di riparto dell della prova ai sensi cod. civ.>
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma
titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio
di accertamento negativo>> (Cass. 16917/2012);
<<in tema di riparto dell della prova ai sensi cod. civ.>
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma
titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio
di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito
contributivo dell' preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata Pt_2
dall' con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste Pt_3
efficacia probatoria>> (Cass. 22862/2010);
<<in tema di riparto dell della prova ai sensi cod. civ.>
un editore nei confronti dell'istituto previdenziale er il recupero dei contributi CP_3
versati rispetto ad alcuni dipendenti, attualmente inquadrati come giornalisti ma,
nella fase iniziale del rapporto di lavoro, inquadrati con mansioni di grafico, comporta
una inversione processuale delle posizioni, con la conseguenza che l'editore assume il
ruolo sostanziale di convenuto e l'istituto previdenziale quello di attore, la cui pretesa
è costituita dalla richiesta - con attribuzione del relativo onere della prova sui
presupposti sostanziali della domanda - di ottenere il riconoscimento retroattivo della
qualifica di giornalista in capo ai dipendenti>> (Cass.19354/2010); 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in importo conforme alle vigenti tariffe.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Castrovillari del 9\11\2021, così provvede:
1) Rigetta il ricorso in appello;
2) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in
€.1.800,00, oltre accessori. Con distrazione.
Catanzaro, 16\1\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni