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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 2337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2337 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte, composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel. dott.ssa Isabella Parolari Consigliere
all'udienza del 1.7.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello n. 242/2025 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. EM RR e dall'Avv. Giuseppe Parte_1
AN, presso il cui studio elettivamente domicilia in Velletri, Piazza Cairoli n. 37
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
[...]
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, n. 144/2025 pubblicata il 28.1.2025.
Conclusioni delle parti: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1 esponeva: - di aver subito un infortunio sul lavoro il 29 febbraio 2016; - che, a seguito di denuncia,
l' aveva riconosciuto l'infortunio e, conseguentemente, una inabilità permanente pari al 24%; - CP_1
1 di aver presentato in data 9 settembre 2022 domanda di aggravamento, all'esito della quale l' CP_1 gli aveva riconosciuto un maggior grado di invalidità, pari al 27%; - di aver presentato ricorso amministrativo avverso tale valutazione, procedimento conclusosi con il rigetto della domanda;
di aver diritto di ottenere il riconoscimento di un più alto grado di invalidità derivato dall'infortunio occorsogli, nella percentuale pari al 45%. Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale adito di “A) accertare e dichiarare che dall'infortunio del 29/02/2016, avvenuto a causa ed in occasione di lavoro, sono derivati in capo al ricorrente postumi quantificabili nella misura del 45% sul totale, o comunque nella misura ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data della domanda di revisione
o da quella eventualmente provata;
B) conseguentemente condannare l' , in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, al riconoscimento e alla liquidazione di una rendita per la menomazione fisica ex art 13
L. 38/2000 pari al 45% del totale o alla percentuale di danno biologico complessivo che emergerà in corso di causa, oltre accessori di legge a far tempo dalla data del riconoscimento sino all'effettivo saldo;
C) condannare l' , in persona del legale rappresentante pro- tempore, al pagamento CP_1 delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione all'avv. EM RR ed all'avv.
Giuseppe AN, che si dichiarano antistatari”.
L' si costituiva contestando la valutazione del danno sostenuta dal ricorrente e CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 144/2025 del 28 gennaio 2025, il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, alla luce dell'esperita consulenza tecnica, così statuiva: «disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, in parziale accoglimento del ricorso, accerta che è affetto Parte_1 da inabilità al lavoro derivata dall'infortunio subito il 29 febbraio 2016, con un grado che deve essere riconosciuto nella misura complessiva del 32%, e, per l'effetto, condanna al CP_1 pagamento in suo favore della rendita dovuta per il detto riconoscimento, detratto quanto già percepito per il medesimo titolo, oltre interessi;
compensa per la metà i compensi di lite tra le parti e condanna al pagamento, in CP_1 favore di della restante parte, liquidata in € 1.350,00, oltre Iva e Cpa come per Parte_1 legge, da liquidarsi in favore dei procuratori costituiti;
pone definitivamente a carico di le CP_1 spese per la consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto».
Con particolare riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, il Tribunale riteneva: «il riconoscimento di un grado di inabilità inferiore a quello oggetto di domanda comporta la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, mentre l'accoglimento della domanda impone la condanna di in favore di della restante parte, liquidata in CP_1 Parte_1
2 dispositivo sulla base del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n.
147, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari».
Avverso tale sentenza proponeva appello , limitatamente alla statuizione Parte_1 concernente la regolamentazione delle spese di lite, per i seguenti motivi:
1) “violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per contraddittorietà della decisione in relazione alla statuizione sulle spese”: lamentava l'inosservanza del criterio di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., non sussistendo nel caso di specie le gravi ragioni che possono giustificare la compensazione secondo i criteri sanciti dalla Corte Costituzionale. In particolare, ad avviso dell'appellante, il comportamento omissivo tenuto dall' , che non aveva dato alcun seguito
CP_1 all'opposizione proposta in sede amministrativa, aveva determinato la necessità di adire il Tribunale per giungere al riconoscimento del diritto azionato. Inoltre, all'esito del giudizio, l' era
CP_1 risultato pienamente soccombente in quanto il ricorrente aveva ottenuto la condanna dell'
CP_1 alla rideterminazione della rendita per la inabilità complessiva derivata dall'infortunio: in particolare il CTU aveva considerato erronea la valutazione operata dall' , riconoscendo la
CP_1 percentuale del 32%, sin dalla data della domanda di revisione. Nel caso di specie, non sussistevano elementi idonei a giustificare la compensazione delle spese, non versandosi in ipotesi di soccombenza reciproca e riguardando la causa questioni di diritto assolutamente pacifiche che non presentavano alcun carattere di novità;
2) “erronea applicazione D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 37 del
08/03/2018”: rilevava, altresì, l'appellante che il Tribunale, nel fare riferimento alle Tabelle di cui al D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 37 del 08/03/2018, aveva erroneamente applicato “alla controversia i valori minimi della Tabella n. 3 in luogo della Tabella n. 4” (da intendersi come 3° scaglione tariffario, da euro 5.200,01 a euro 26.000,00, anziché 4° scaglione, da euro 26.000,01 a euro 52.000,00). Precisava che, nella specie, il valore della controversia era
“indeterminabile” oppure, avuto riguardo all'art. 13, comma 2, c.p.c., sarebbe stato pari a euro
135.040,00. Ricondotto il valore della causa al “valore indeterminabile complessità bassa”, i compensi minimi erano i seguenti: € 851,00 per studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 1.347,00 per fase istruttoria ed € 1.838,00 per fase decisionale.
Concludeva, dunque, chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, di “1) accertare e dichiarare il diritto dell'appellante a vedersi corrisposte le spese di lite, ponendo le stesse ad esclusivo carico della parte soccombente in primo grado;
2) conseguentemente condannare l' al pagamento della somma di euro € di € 4.638,00 (851,00 + 602,00 + CP_1
1.347,00 + 1.838,00) per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge per il giudizio di primo grado, da distrarsi in favore dell'avv.
3 EM RR ed avv. Giuseppe AN, dichiaratisi antistatari, o della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia in base al Tabellario del Testo Unico sulle Spese di giustizia” oltre alle spese e ai compensi del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
L'Istituto appellato non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso in appello e del pedissequo decreto, sicché ne va dichiarata la contumacia. All'odierna udienza del 1° luglio 2025, sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. L'appello - che riguarda, sia pure sotto diversi profili, esclusivamente la regolamentazione delle spese di lite - è fondato.
2.1. Il primo motivo di appello, con cui il lamenta l'erroneità della decisione Pt_1 impugnata in ordine alla compensazione delle spese di lite, merita accoglimento.
Infatti, la circostanza addotta dal Tribunale – ovvero l'accoglimento solo parziale della domanda e il riconoscimento di un grado di inabilità inferiore a quello oggetto di domanda – non integra, di per sé, una causa di compensazione, sia pure parziale, delle spese di lite.
In proposito è stato autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022, che “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,
c.p.c.”. Tale orientamento è stato, di recente, confermato da Sez. 2 - , Sentenza n. 13827 del
17/05/2024.
Nella specie, ha formulato un'unica domanda, volta ad ottenere Parte_1
l'accertamento dell'entità dei postumi subiti a seguito dell'infortunio del 29.2.2016 (“quantificabili nella misura del 45% sul totale, o comunque nella misura ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data della domanda di revisione o da quella eventualmente provata”) e la conseguente condanna dell' a corrispondere la rendita “per la menomazione fisica ex art 13 L. 38/2000 CP_1 pari al 45% del totale o alla percentuale di danno biologico complessivo che emergerà in corso di causa”.
All'esito del giudizio, in cui è stato riconosciuto un danno biologico del 32% e, pertanto, una percentuale di danno superiore a quella accertata in via amministrativa, l' è l'unico CP_1
4 soggetto soccombente, non potendosi ritenere una soccombenza reciproca alla luce degli insegnamenti delle S.U. come innanzi richiamati. Né, nella specie, ai fini di una compensazione anche parziale delle spese, sussistono gli ulteriori presupposti (assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza, o altre “gravi ed eccezionali ragioni”) che, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018, giustificano la compensazione delle spese processuali.
Le spese del primo grado di giudizio devono, dunque, essere poste interamente a carico dell' . CP_1
2.2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante si duole del fatto che il Tribunale ha liquidato le spese di lite considerando uno scaglione tariffario errato, ritenendo che il valore della controversia fosse compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00; lamenta che, applicando lo scaglione ritenuto corretto (“valore indeterminabile basso”), i compensi minimi sarebbero stati superiori all'importo liquidato dal primo giudice.
La censura è fondata.
Il valore della causa, nel caso di specie, è rappresentato dal “decisum” (art. 5, comma 1, terzo periodo, del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014), ovvero dalla differenza tra la rendita già percepita e quella spettante in ragione del riconoscimento, in sede giudiziale, di un maggior grado di danno biologico. Trattandosi di “riparametrazione” di una prestazione già riconosciuta, avente carattere periodico e durata non preventivabile, appare corretta l'individuazione operata dall'appellante del valore della causa nello scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00 (“cd. valore indeterminabile basso”).
Tenuto conto dello scaglione di riferimento, della natura previdenziale della causa, delle attività difensive in concreto svolte (e, quindi, anche della fase istruttoria, essendo stata espletata innanzi al Tribunale una c.t.u. medico legale), gli importi minimi liquidabili sono i seguenti: euro
851,00 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva, euro 1.347,00 per la fase istruttoria ed euro 1.838,00 per la fase decisionale, per un importo complessivo di euro 4.638,00.
Ne segue che, effettivamente, avuto riguardo ai parametri di riferimento, la liquidazione delle spese operata dal primo giudice è inferiore ai minimi previsti dalle tabelle vigenti, minimi, come noto, inderogabili a seguito delle modifiche introdotte dal D.M. n. 37/2018 (cfr., ex multis,
Sez. 2 - , Ordinanza n. 29184 del 20/10/2023).
Tanto chiarito, avuto riguardo alle conclusioni rassegnate dall'appellante (che ha contenuto la richiesta dei compensi nei loro valori minimi), la sentenza di primo grado – per il resto ferma – va riformata in ordine alla condanna alle spese, dovendosi condannare l' a rifondere a CP_1
le spese del primo grado di giudizio, liquidate in euro 4.638,00 (in luogo della Parte_1
5 minor somma determinata dal Tribunale), con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dell'odierno appellante, antistatari.
3. Avuto riguardo all'accoglimento del gravame, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., anche le spese di lite del presente grado devono essere poste a carico dell' . CP_1
Quanto al valore della controversia, è noto che qualora il giudizio prosegua in un grado d'impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Cass. Sezioni Unite, n. 19014 del
3.7/11.9.2007, conf., ad esempio, da Sez. 6-1, n. 6345 del 05.03.2020 e Sez. 2, Ordinanza n. 35007 del 2023).
Pertanto, il valore della causa è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al Tribunale, come liquidate dal primo giudice, e quelle per le quali si pronuncia sentenza di condanna nel presente giudizio, sicché lo scaglione di riferimento è quello da euro 1.100,01 e euro
5.200,00.
Le spese del grado si liquidano, dunque, come da dispositivo (tenuto conto delle attività in concreto espletate e dell'assenza di attività istruttoria: 10206 del 16/04/2021), con distrazione in favore dei procuratori di , antistatari. Parte_1
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, condanna l' a rifondere a CP_1
le spese di lite del primo grado del giudizio, liquidate in euro 4.638,00 (in luogo Parte_1 della minor somma determinata dal Tribunale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellante, antistatari;
- condanna l' a rifondere a le spese di lite del presente grado del giudizio, CP_1 Parte_1 liquidate in euro 1.000,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellante, antistatari.
Il Consigliere estensore La Presidente
dott.ssa Gabriella Piantadosi dott.ssa Maria Antonia Garzia
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