Sentenza 21 giugno 2016
Massime • 1
In tema di controversie relative al riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile, nell'ipotesi di malattie coesistenti, il danno globale non si computa addizionando le percentuali di invalidità risultanti dalla tabella approvata con decreto del Ministero della sanità 5 febbraio 1992 , ma va valutato nella sua incidenza reale sulla validità complessiva del soggetto, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 509 del 1988, nè la previsione nella stessa disposizione della tecnica valutativa "a scalare" per i danni coesistenti deroga al suddetto principio generale, sicché, dopo aver ottenuto il danno globale con la tecnica valutativa "a scalare", è necessario valutare come esso incida in concreto sulla validità complessiva del soggetto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, valutata la difficoltà del soggetto ad indossare da solo abiti e calzature, gli aveva riconosciuto la pensione di inabilità benché il grado di invalidità determinato dal ctu fosse del 90 per cento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/06/2016, n. 12837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12837 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2016 |
Testo completo
I T T I R I D : T N E S E S E AULA 'B' T 12 8 37 . 16 N E S N O D A R Oggetto T REPUBBLICA ITALIANA IS G E R E T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N E S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. N. 4787/2011 Cron. 12837 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Ud. 06/04/2016Dott. GIOVANNI MAMMONE PU Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO Dott. ADRIANA DORONZO Consigliere - Rel. Consigliere - Dott. ROBERTO RIVERSO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4787-2011 proposto da: kur I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI, ANTONELLA CLEMENTINA PULLI, PATTERI, 2016 giusta delega in atti;
1392 ricorrente contro [...], domiciliato in SOLE SERAFINO C.F. ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ANNA FISCO OLDRINI, ALESSIO OLDRINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 380/2010 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/05/2010 R.G.N. 437/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;
udito l'Avvocato RICCI MAURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il rigetto. чт 04787/2011 Svolgimento del processo Con la sentenza n.380/2010, depositata il 24.5.2010, la Corte d'Appello di Milano accoglieva l'appello svolto da LE AF contro la sentenza del Tribunale di Varese con cui era stata respinta la sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento. Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, la Corte accertava il diritto di LE AF ad ottenere le menzionate prestazioni assistenziali a decorrere dal 1° ottobre 2007 e condannava l'INPS alla loro erogazione, oltre interessi e spese del doppio grado. A sostegno della decisione il giudice d'Appello affermava, in disaccordo con le conclusioni cui era pervenuto il CTU in primo grado, che, dalla stessa relazione peritale e dalla documentazione medica acquisita in giudizio, emergesse che la situazione sanitaria del LE era tale da determinare una invalidità assoluta che gli precludeva la possibilità del compimento di atti quotidiani della vita, da intendersi come insieme delle azioni elementari tese al soddisfacimento del minimo di esigenze medie di vita senza il costante aiuto di terzi. Ciò in quanto il ctu aveva evidenziato l'impossibilità dell'appellante di compiere da solo atti come indossare calze e calzature;
nella certificazione del 13 settembre 2007 rilasciata da struttura ospedaliera si evidenziava che il sig. LE "necessità di aiuto per vestirsi e svestirsi"; inoltre, in data 12 settembre 2007, la stessa struttura sanitaria aveva somministrato tests al paziente dai quali era risultata una autonomia significativamente ridotta quanto a trasferimenti e locomozione. Quanto alla pensione di invalidità, la Corte osservava in base agli stessi accertamenti ed atteso il carattere degenerativo delle patologie, che le malattie da cui era affetto il LE fossero tali da determinare una totale invalidità, con particolare riferimento alle affezioni alla colonna vertebrale che incidevano sulla permanente impossibilità a volgere una attività lavorativa;
considerato anche che una qualsiasi attività lavorativa comporta, per un verso, la necessità di uscire dalla abitazione vestendo abiti e calzature e, per altro verso, la possibilità di movimento che le limitazioni funzionali del sig. LE non consentono. Avverso detta sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione affidando le proprie censure a cinque motivi. Resiste LE AF con controricorso. L'INPS ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo per il giudizio (art.360 co. 1 n. 5 c.p.c.) per avere la Corte deciso, senza neppure procedere ei alla rinnovazione della ctu, in modo totalmente difforme dalla perizia che aveva esplicitamente e chiaramente negato sia la pensione di invalidità Ul che l'indennità di accompagnamento. Con il secondo motivo l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.1 I. n. 18/1980 nel testo modificato dall'art.
1. della legge n. 508/1988 (art.360 co. 1 n. 3 c.p.c.) in quanto la Corte per il solo fatto che LE AF dovesse essere aiutato dalla moglie per togliersi e 04787/2011 rimettersi scarpe e calzature ha sostenuto che gli spettasse il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, pur essendo detta condizione episodica e tale da non integrare una impossibilità che richiedesse la necessità di una costante assistenza, in rapporto a tutte e non soltanto ad alcune delle possibili esplicazioni di vivere quotidiano. Con il terzo motivo l'INPS deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della 1.118/1971 e della tabella approvata con D.M. 5.2.1992, (in relazione all' art.360 co. 1 n. 3 c.p.c.) in quanto il grado di invalidità era stato determinato dal ctu nel 90% complessivo facendo applicazione delle percentuali risultanti dalla tabella indicata. 2.- I primi tre motivi di ricorso in quanto volti a contestare le conclusioni prese dalla Corte sulle condizioni sanitarie del LE risultano connessi e possono essere decisi unitariamente. Essi sono infondati. Anzitutto perché non si riscontra alcun vizio di motivazione nella sentenza che è pervenuta alla conclusione censurata attraverso un motivato riesame critico delle risultanze della causa (relazione peritale e certificazioni mediche) inerenti la condizione sanitaria di LE AF, sia ai fini dell'indennità di accompagnamento sia ai fini della pensione di invalidità. Riesame che rappresenta la tipica espressione dei poteri di valutazione spettanti al giudice di merito e che pertanto, quando esercitati senza incorrere in vizi di motivazione o in altre violazioni di legge, si sottraggono ad alcuna censura da parte di questa Corte. In particolare nessuna violazione di legge può sussistere per avere la Corte disatteso in modo logico e motivato le conclusioni del ctu alla luce di una nuova e complessiva valutazione di tutti gli atti istruttori inerenti la situazione sanitaria del LE. D'altra parte, neppure sarebbe possibile accogliere le censure dell'INPS le quali prospettano, più che una violazione di legge o un vizio di motivazione, una differente opzione di merito alla quale si chiede a questa Corte di aderire a preferenza rispetto a quella recepita dal giudice a ciò abilitato nella sentenza impugnata. 3.- Nemmeno esiste la violazione dell'art.1 I. n. 18/1980 addebitata dall'INPS alla sentenza d'appello la quale non ha riconosciuto l'indennità di accompagnamento in relazione alla sola impossibilità di indossare scarpe e calzature, ma sulla scorta del più articolato e complessivo quadro invalidante sussistente nel paziente. All'uopo rilevando che se il ctu aveva evidenziato l'impossibilità dell'appellante di compiere da solo atti come indossare calze e calzature;
nella certificazione del 13 settembre 2007 rilasciata da struttura ospedaliera si evidenziasse pure che il sig. LE necessita di aiuto per vestirsi e svestirsi"; mentre in data 12 settembre 2007 la medesima struttura sanitaria aveva somministrato test al paziente dai quali era risultata una autonomia significativamente ridotta quanto a trasferimenti e locomozione. In materia, occorre poi considerare che secondo la giurisprudenza di i questa Corte (Cass. sent. n. 88 del 04/01/2005, n. 13362 del e 11/09/2003) le condizioni sanitarie presupposto dell'indennità di l L accompagnamento previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 consistono alternativamente nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure nella incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza. La situazione di non autosufficienza che è alla base del riconoscimento del 04787/2011 diritto in esame è caratterizzata, pertanto, dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere autonomamente: in tale ultimo caso, è la cadenza quotidiana che l'atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione stessa del diritto. Ne consegue che, nell'ambito degli atti che il soggetto non è in grado di compiere autonomamente, anche una pluralità di atti, se privi di cadenza quotidiana, non determina la non autosufficienza prevista dalla norma per la concessione del beneficio di cui si tratta, mentre anche un solo atto, che abbia cadenza quotidiana, determina detta non autosufficienza. 3.1- Per quanto concerne la pensione di inabilità, la Corte territoriale ha pure accertato la sussistenza in capo al LE di una totale invalidità a svolgere una attività lavorativa, atteso che una qualsiasi attività lavorativa comporta, per un verso, la necessità di uscire dalla abitazione vestendo abiti e calzature e, per altro verso, la possibilità di movimento che le limitazioni funzionali del sig. LE non consentono. Ora, se è vero che l'invalidità deve essere determinata applicando le tabelle di cui al D.M. 5.2.1992, è anche vero che in applicazione dell'art. 4 del d.lgs. 509/1988 è necessario che il giudice compia l'accertamento nella sua incidenza reale sulla validità complessiva del soggetto (come questa Corte non ha mancato di evidenziare con la sentenza n. 7465 del 12/04/2005, pres. Mattone). Perciò con riferimento alle controversie relative al riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile, nell'ipotesi di malattie coesistenti, il danno globale non si computa semplicemente addizionando le percentuali di invalidità risultanti dalla tabella approvata con decreto del Ministero della sanità 5 febbraio 1992, ma operando una valutazione della sua incidenza reale sulla validità complessiva del soggetto, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 509 del 1988, nè la previsione nella stessa disposizione della tecnica valutativa "a scalare" per i danni coesistenti deroga al suddetto principio generale;
conseguentemente, dopo aver ottenuto il danno globale con la tecnica valutativa "a scalare", è necessario valutare come esso incida in concreto sulla validità complessiva del soggetto.
4. Il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 414 e 437 c.p.c. e art.12 1.118 del 30 marzo 1971 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto provato il requisito reddituale, necessario per il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile ex art. 12 1.188/1971, sulla base della documentazione prodotta tardivamente dall'interessato in appello. Si tratta di un motivo che difetta di autosufficienza posto che non è richiamato specificamente ed integralmente né il tipo di documentazione di cui si tratta, né il momento e l'atto processuale nell'ambito del quale sarebbe avvenuta la produzione tardiva. Ciò anche al fine di comprovare е l'omessa produzione in primo grado (di cui non parla alcuna sentenza) e е la reale tardiva produzione del documento in appello, su cui il ricorso si г limita dunque ad una mera affermazione.
5. Il quinto motivo deduce l'omessa ed insufficiente motivazione su un punto controverso decisivo per il giudizio (in relazione all' art.360 co. 1 n. 5 c.p.c.) in quanto il giudice d'appello non ha spiegato su quali elementi di prova ha fondato il suo giudizio positivo in merito 04787/2011 all'esistenza del requisito reddituale limitandosi a dire che fosse documentalmente provato. Si tratta di un motivo parimenti inammissibile posto che ai fini della decisività della questione andava dimostrato almeno quando l'Inps avesse contestato nel merito la rilevanza dei documenti da cui il giudice ha tratto l'esistenza del requisito reddituale. In ogni caso, nemmeno è impedito al giudice del merito, tanto più in mancanza di contestazione delle parti, ritenere dimostrato un fatto essenziale ai fini della decisione facendo rinvio per relationem alla documentazione depositata nel giudizio.
6. Le considerazioni sin qui svolte impongono dunque di rigettare il ricorso e di condannare l'Istituto ricorrente, rimasto soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 2600 di cui € 2500 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed agli accessori di legge. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 6.4.2016 Il consigliere estensore Dott. Roberto Rive Il Presidente 01 CASSA Dott. Giovanni Mammone Авиошики C r i s RIO Vengu CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione AVORO DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2 1 GIU 2016 pet Covanni Rusicfrancatle ✓ FUNZIONARIO CIUDIZIAR