Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/06/2016, n. 12837
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Sentenza 21 giugno 2016

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In tema di controversie relative al riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile, nell'ipotesi di malattie coesistenti, il danno globale non si computa addizionando le percentuali di invalidità risultanti dalla tabella approvata con decreto del Ministero della sanità 5 febbraio 1992 , ma va valutato nella sua incidenza reale sulla validità complessiva del soggetto, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 509 del 1988, nè la previsione nella stessa disposizione della tecnica valutativa "a scalare" per i danni coesistenti deroga al suddetto principio generale, sicché, dopo aver ottenuto il danno globale con la tecnica valutativa "a scalare", è necessario valutare come esso incida in concreto sulla validità complessiva del soggetto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, valutata la difficoltà del soggetto ad indossare da solo abiti e calzature, gli aveva riconosciuto la pensione di inabilità benché il grado di invalidità determinato dal ctu fosse del 90 per cento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/06/2016, n. 12837
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12837
    Data del deposito : 21 giugno 2016

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