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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 07/05/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. nr. 636/2025
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 636/2025 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 07/02/2025 da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. BUSOLIN CHIARA
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Con l'avv. CORASANITI MARIAROSA
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 6.5.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per le parti: come da verbale di udienza
Per il Pubblico Ministero: “visto”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
− Con il ricorso riportato in epigrafe, agiva nei confronti di Parte_1 CP_1
, con cui allegava di aver contratto matrimonio l'11.10.2014.
[...]
Per_ Dalla relazione nasceva il 2.9.2015 la figlia .
1 Le parti si separavano con sentenza dell'8.3.2024 dell'intestato Tribunale pronunciata a seguito di ricorso congiunto, sentenza di cui il ricorrente chiedeva la parziale modifica.
Allegava:
- che con la sentenza di separazione, in considerazione delle sue condizioni di salute all'epoca, veniva prevista la sua possibilità di vedere la minore solo presso la residenza della madre, una sera durante la settimana oltre a un giorno nel weekend;
- che, sempre in base alla sentenza, era stata prevista la possibilità di ampliamento delle modalità e dei tempi di permanenza della minore – anche presso di sé, a weekend alternati con pernotto e con pernotto anche nel giorno infrasettimanale – previa certificazione dei sanitari del miglioramento delle sue condizioni di salute;
- che la madre della minore nell'ottobre 2024, previa consegna da parte sua di valutazione alcologica che indicava assenza di elementi valutativi indicativi di abuso cronico e dipendenza di alcol, acconsentiva a far trascorrere alla minore più tempo con lui secondo le modalità più ampie previste in sentenza;
- che dal gennaio 2025 la resistente a seguito di discussione con la sua nuova compagna, si opponeva agli incontri padre-figlia, impedendogli di vedere la minore;
- di aver affrontato, dopo la sentenza di separazione un periodo di disoccupazione, trovando di nuovo lavoro solo nel febbraio 2025 e di non essere in grado di far fronte agli obblighi economici statuiti dalla sentenza.
Chiedeva, quindi, l'aumento dei tempi di visita di cui alla sentenza di separazione e la diminuzione del proprio contributo per la minore a € 250,00 per il mantenimento ordinario oltre al 50 % delle spese straordinarie individuate e regolamentate come da Protocollo del Tribunale di Treviso oltre che - sempre a modifica della sentenza di separazione – la percezione dell'Au al 50 % tra le parti.
− Si costituiva il 4.4.2025 contestando quanto ex adverso dedotto e allegando: Controparte_1
- essere perdurata ininterrottamente la separazione dalla sentenza di divorzio ed essere quindi propria intenzione presentare apposito ricorso per chiedere lo scioglimento del matrimonio;
- perdurare la condizione di dipendenza dall'alcol della controparte e non esserci quindi le condizioni per modificare le condizioni di cui alla separazione;
- di non aver mai ostacolato il diritto di visita del padre;
- non esserle mai stata consegnata dal ricorrente alcuna valutazione alcologica;
- di aver permesso già pochi mesi dopo la separazione visite più ampie tra padre e minore, comprensive di pernotto, considerato che il ricorrente in quel momento stava riuscendo a mantenere il lavoro e aveva in essere nuova stabile relazione affettiva e riscontrando, quindi, un maggior senso di responsabilità del ricorrente rispetto al passato;
2 - che successivamente - fermi alcuni aspetti problematici nella gestione della minore da parte del padre da sé rilevati già a fine estate 2024 - l'insegnante della minore la informava che il 31.10.2024 il ricorrente e la compagna si presentavano ad accompagnare la minore a scuola in stato di alterazione;
- esserci elementi per ritenere ancora in essere l'abuso di alcol da parte del ricorrente, salvi mirati periodi di astinenza dello stesso prima degli esami programmati;
- di aver deciso, a seguito delle problematiche riscontrate, di tornare alle modalità di visita padre- minore di cui alla sentenza di separazione;
- che da quel momento il padre ometteva di esercitare il suo diritto di visita anche per i tempi minimi previsti in sentenza, lamentando l'impossibilità di far presenziare la sua compagna;
- che il ricorrente, inoltre, durante le visite iniziava a denigrarla in presenza della minore;
- che, inoltre, il ricorrente ometteva da luglio 2024 di versare il mantenimento della minore, versando poi da novembre 2024 a gennaio 2025 solo il contributo per la mensa;
- che dal febbraio 2025 il ricorrente ometteva qualsiasi contributo, trattenendo da gennaio 2025 – in violazione delle pattuizioni di cui alla sentenza di separazione – anche il 50 % dell'Assegno
Unico;
- non sussistere i presupposti per la modifica delle condizioni di separazione.
Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande avversarie e, in via riconvenzionale, l'affido super esclusivo a sé della minore.
− Dopo lo scambio delle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. le parti comparivano personalmente all'udienza del 6.5.2025 e venivano sentite dal Giudice che ne tentava la conciliazione e all'esito, preso atto del raggiungimento tra le stesse di un accordo provvisorio – essendo pendente da inizio aprile il giudizio di divorzio - tratteneva la causa in decisione.
***
− Il Collegio, visto l'accordo delle parti, il preminente interesse della minore e il parere favorevole del
Pubblico Ministero, ritiene di accogliere le condizioni condivise tra le parti, con spese del presente procedimento interamente compensate.
***
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 636/2025 R.G., a parziale modifica della sent. n. 35/2024 emessa l'8.3.2024 dall'intestato Tribunale, provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che di seguito si riportano integralmente:
“Su proposta del Giudice, tenuto conto del fatto che risulta pendente giudizio di divorzio e quindi del limitato lasso temporale regolamentato nel presente procedimento, le parti chiedono concordemente pronuncia di sentenza alle seguenti condizioni che determinano, in parziale modifica di quelle di cui alla sentenza di separazione, solo in via provvisoria e in attesa degli 3 accertamenti che saranno fatti nel procedimento di divorzio già pendente, salva e impregiudicata ogni richiesta delle parti e valutazione del Giudice in quella sede:
- “conferma delle condizioni di affido, collocamento e visita di cui alla sentenza di separazione, con sospensione della possibilità di aumento dei tempi previsti, fino agli approfondimenti istruttori che saranno effettuati in sede di divorzio;
- con decorrenza da febbraio 2025, il contributo al mantenimento ordinario della minore viene rideterminato in € 250,00 mensili oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Treviso;
- conferma della percezione dell'AU al 100 % a favore di quale collocataria prevalente della Controparte_1 minore;
- impegno del ricorrente a procedere immediatamente alla compilazione della modulistica necessaria per permettere la percezione diretta del 100 % dell'Assegno unico da parte della madre e a presentare i documenti necessari per l'ISEE;
- spese di lite compensate”.
Così deciso in Treviso nella Camera di Consiglio del 06/05/2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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