Articolo 19 della Legge 3 febbraio 1963, n. 529
Articolo 18Articolo 20
Versione
11 maggio 1963
Art. 19.
Le spese ordinarie e straordinarie
del bilancio dell'Amministrazione
predetta, accertate nell'esercizio
finanziario 1952-53, per la competenza
propria dell'esercizio medesimo, sono
stabilite in.......................... L. 1.942.697.755,50

delle quali furono pagate............. L. 552.887.348
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e rimasero da pagare.................. L 1.389.810.407,50
Entrata in vigore il 11 maggio 1963