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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/04/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7800/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7800/2019 promossa da:
(C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Zechender ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Capua (CE) alla Via Monte dei Pegni n. 9;
PARTE OPPONENTE
Contro
–rappresentata e difesa dall'Avv. Arturo Controparte_1
Testa e con lo stesso elett.te dom.to presso il suo studio in Napoli, Via S. Lucia
n. 15;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ingiunzione di pagamento ex art. 32 del d. lgs.
n. 150/11;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il con atto di opposizione ad Parte_1
ingiunzione fiscale, inizialmente instaurato innanzi alla Commissione
Tributaria e in seguito a declaratoria di difetto di giurisdizione, innanzi a questo
Tribunale, si è opposto all'atto prot. N. 0054752 dell'8.11.2018 emesso per il pagamento di € 277.842,03 a titolo di TARSU/TIA quota di competenza provinciale (anni 2010, 2011 e 2012), deducendo: a) mancanza nell'atto impugnato dei requisiti dell'ingiunzione fiscale;
b) omessa notifica dell'atto presupposto, costituito dall'avviso di accertamento;
c) inesigibilità della somma per mancato incasso da parte del d) mancata specificazione delle Pt_1
modalità con cui è stato calcolato il quantum ingiunto;
e) intervenuta decadenza e/o prescrizione delle pretese azionate.
La si è ritualmente costituita in giudizio opponendosi Controparte_1
alle avverse pretese.
La causa, dopo alcuni rinvii giustificati dal carico di ruolo, perviene alla scrivente in data 16.9.2024 e viene assegnata in decisione all'udienza del
10.10.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
Sulla giurisdizione.
In via preliminare si osserva che con sentenza del 2350/2019 la
Commissione tributaria provinciale di dichiarava, seppur parzialmente, CP_1
il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla domanda in oggetto che veniva dunque ritualmente riassunta innanzi a questo Tribunale.
In via altrettanto preliminare va osservato che in questo stesso precedente la pronunciandosi invece sull'eccezione della mancanza dei CP_2
presupposti impositivi del tributo per gli anni dal 2010 al 2012 per l'asserita assenza di una norma primaria che legittimi la pretesa, ha già avuto modo di osservare che l'approvazione della l. 14/2012 ha prorogato di fatto il regime previsto dal d.l. 195/2009 per gli anni dal 2010 al 2012 e che in punto di fatto è provato per tabulas che il abbia regolarmente riscosso dai propri Pt_1
cittadini per le indicate tre annualità la TARSU e non risulta che abbia restituito quanto riscosso ai contribuenti, anzi risulta che abbia versato alla CP_1
una parte della quota alla stessa spettante, tanto che l'ingiunzione
[...]
opposta in questa sede non ha ad oggetto gli interi importi dovuti alla provincia per gli anni dal 2010 al 2012 ma solo una parte.
Per tutte le altre doglianze viene confermata la giurisdizione di questo
Tribunale e ciò in quanto la presente controversia non ha per oggetto la contestazione di un atto impositivo dell'amministrazione finanziaria, per la quale sarebbe effettivamente competente il giudice tributario, ma si controverte di un diritto di credito dell'amministrazione convenuta, rappresentato dalla quota di spettanza provinciale della . Parte_2
Al giudice tributario è affidata la tutela del contribuente solamente nei giudizi che hanno come petitum sostanziale l'annullamento dell'atto impositivo
(Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 21 marzo 2006 n. 6224). Nel caso di specie, invece, la pretesa della si fonda su un rapporto tributario non CP_1 contestato in questa sede, che ha esaurito i propri effetti con l'integrale versamento dell'imposta da parte dei contribuenti.
Infatti, nel caso al vaglio non può riconoscersi natura tributaria al rapporto intercorrente tra il e la , atteso che il destinatario della pretesa Pt_1 CP_1
che la provincia impone per fronteggiare gli oneri inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti è da rintracciarsi nel “contribuente” e, non già, nell'ente comunale, il quale, per converso, è esclusivamente gravato da un obbligo di riversamento delle somme percepite dagli amministrati (si v. sent. Trib. SMCV n. 456/2023; sent. Trib. SMCV, n. 2300/2023).
Non sussiste nemmeno la giurisdizione del giudice amministrativo. Va infatti detto che nella fattispecie non è in contestazione l'esercizio di un'attività provvedimentale a carattere autoritativo e non è dato ravvisare alcun potere discrezionale idoneo a degradare il diritto soggettivo a mero interesse legittimo, trattandosi di diritti / obblighi che traggono il proprio fondamento normativo dal descritto quadro legislativo, senza che alle Amministrazioni coinvolte residui alcun potere di completamento ed attuazione del precetto normativo. Neppure viene in contestazione l'atto generale con cui l'Amministrazione determina in via autoritativa i criteri in base ai quali viene stabilita la tariffa dovuta da ogni singolo utente, circostanza che potrebbe fondare in astratto la giurisdizione del g.a.. (cfr. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. I, 07/05/2015, n.2538; Trib. SMCV sent. n. 2300/2023).
Sulla decadenza/prescrizione.
Infondata è poi l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente;
e ciò per due ordini di motivi. In primo luogo, si osserva che il decorso della prescrizione è stato interrotto, innanzitutto, dalla proposizione da parte della di un giudizio innanzi al Tar Campania Napoli (R.G.. Controparte_1 3238/13) finalizzato all'accertamento del suo diritto alla liquidazione della quota spettante relativamente agli importi riscossi ai sensi dell'art.11 del D.L. n.
195/2009 (convertito con L. n. 26/2010) con riferimento al ruolo Parte_2
per l'esercizio finanziario 2010 (detto giudizio è stato definito con sentenza n.
2540/15 del 7 maggio 2015 con la quale il G.A. declinava la giurisdizione in favore del G.O.).E' pacifico che, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c. la promozione dell'azione giudiziaria ha avuto un effetto interruttivo di carattere permanente della prescrizione che ha, quindi, iniziato un nuovo decorso solo a partire dall'anno 2015, a seguito della pronuncia del Tar. La prescrizione delle pretese della , in relazione agli esercizi finanziari 2010, 2011 e 2012, CP_1
è, inoltre, stata interrotta dagli atti di invito e diffida al pagamento inviati al con note prot. 77387 del 13 luglio 2014 e Parte_1
prot. 13735 del 19 febbraio 2016.In secondo luogo, va comunque evidenziato che nel caso di specie non si applica il termine di prescrizione dettato dalla legge per la tassa di cui si discute che viene indicato dalla parte oggi attrice in anni cinque;
si applica invece il termine ordinario di prescrizione che è quello decennale poiché non si discute di un tributo ma di un ordinario diritto di credito vantato dalla provincia, diritto di credito per cui non è previsto un termine più breve di prescrizione (si v. Trib. SMCV. N. 2300/2023). Ne consegue che alla data di notifica dell'ingiunzione opposta, avvenuta nel 2018, la pretesa non era prescritta.
Nel merito.
Andando al merito della domanda al fine di delineare i termini delle questioni trattate nel presente giudizio, si rende opportuno ripercorrere brevemente la ripartizione di competenze tra Province e Comuni, così come tracciata dalla normativa emergenziale sul ciclo dei rifiuti nel periodo dal 2010 al 2012.
L'art. 8 della legge regionale n. 4/2007 ha attribuito alle Province
l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione dei rifiuti, nonché le funzioni organizzative concernenti la programmazione,
l'organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti e l'adozione del piano d'ambito. Nel quadro di tale fenomeno di provincializzazione del ciclo dei rifiuti, il
D. L. n. 195/2009, convertito con modifiche dalla legge n. 26/2010, ha attribuito in via transitoria ai Comuni, fino al 31 dicembre 2012, le sole attività di raccolta, spazzamento, trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata.
In particolare, l'art. 11 comma 5 bis dispone che, per gli anni 2010, 2011
e 2012, nella in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale, la
“Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani “(TARSU) e la “Tariffa Igiene
Ambientale ” (TIA), devono essere calcolate dai Comuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle Province, che forniscono ai singoli Comuni ricadenti nel proprio territorio le indicazioni degli oneri relativi alle attività di proprie competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, ed uno elaborato dai Comuni, per i costi di propria spettanza.
Il successivo art. 5 ter dispone poi che i soggetti incaricati a qualunque titolo della riscossione emettono, nei confronti dei contribuenti, un unico titolo di pagamento, riportante le causali degli importi dovuti alla provincia e al comune e provvedono, entro venti giorni dall'incasso, a trasferire gli importi su due distinti conti, di cui uno intestato all'amministrazione provinciale e un altro a quella comunale.
Non è contestato nel presente giudizio che le somme di cui la ha CP_1 ingiunto il pagamento sarebbero relative a somme non riscosse dal La Pt_1
provincia ritiene cioè che il comune debba vessare la quota dovuta alla provincia sul totale delle tonnellate di rifiuti conferiti nell'impianto provinciale e non solo sul riscosso dai contribuenti. Invero, le disposizioni legislative sopra richiamate, pongono a carico dei comuni solo l'obbligo di determinazione degli importi dovuti dai contribuenti, a copertura integrale dei costi della Provincia e del stesso, nonché di trasmissione di un apposito elenco, comprensivo di Pt_1 entrambe le causali. Non è neppure in contestazione che il abbia Pt_1
adempiuto ai predetti oneri ed abbia provveduto altresì a trasmettere i ruoli al concessionario per la riscossione. Quest'ultimo, poi, è tenuto a versare alla provincia gli importi di relativa spettanza, solo in seguito all'incasso delle somme da parte dei contribuenti.
Dal sistema delineato dai commi 5 bis e 5 ter dell'art. 11 della legge n.
26/2010, non è possibile, pertanto, evincere la sussistenza di un obbligo del concessionario, e men che mai del di riversare all'ente provinciale importi (per qualsiasi motivo) non incassati.
Infine, non si ritiene che possano gravare sull'amministrazione comunale le somme eventualmente non riscosse, in assenza di puntuale allegazione e prova su profili di responsabilità del e/o del concessionario in ordine Pt_1
alla mancata esazione.
Depone in tale senso il tenore letterale delle succitate disposizioni normative sopra richiamate. Esse, invero, stabiliscono che i soggetti a qualunque titolo incaricati della riscossione, entro e non oltre venti giorni dall'incasso, provvedono a trasferire gli importi su due distinti conti, specificatamente dedicati, di cui uno intestato all'amministrazione comunale ed un altro a quella provinciale, ovvero alla società provinciale. Il riferimento all'incasso lascia desumere che le somme sono riversate alla a seguito CP_1
dell'incasso, appunto, delle stesse. Inoltre, è la stessa legge 26 febbraio 2010 n.
26 che opera, in modo chiaro, un riparto delle competenze in materia di raccolta dei rifiuti, per cui, in sostanza, la Provincia ha semplicemente svolto una competenza che la legge le attribuiva e, non già come la stessa intenderebbe sostenere, un servizio in favore del Pt_1
Peraltro, anche a voler ragionare diversamente, aderendo alla prospettazione fornita dalla convenuta, deve comunque rilevarsi che gli importi indicati nell'ingiunzione fiscale non hanno trovato alcun riscontro probatorio.
Sul punto, occorre ricordare che “la P.A., convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Né vale obiettare che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, in quanto ciò non implica affatto che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie (cfr. Cass.
Civ. Sez. 1, n. 9989/2016).
Ora, nel caso di specie, la si è limitata ad allegare le determine CP_1
contenenti l'indicazione degli oneri di propria spettanza, nonché le note di sollecito ai vari Comuni del territorio riguardanti l'adempimento dell'obbligo di riversare la quota Tarsu, ma non ha fornito alcuna prova documentale attestante il preciso quantitativo di rifiuti conferiti negli anni di riferimento.
Alla luce di quanto esposto, appare evidente che la non ha CP_1
assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, non avendo fornito prova certa sufficiente dell'an e del quantum della pretesa azionata con l'ingiunzione di pagamento opposta in tale sede.
Per tutti questi motivi complessivamente considerati l'opposizione è fondata e come tale va accolta con conseguente annullamento dell'ordinanza di pagamento opposta.
Le ragioni dell'accoglimento assorbono l'esame degli ulteriori motivi, riguardanti per lo più la regolarità formale dell'ingiunzione.
Le spese.
Le spese di lite si pongono a carico della parte soccombente e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell'attività difensiva in concreto espletata e delle questioni trattate, ai valori minimi di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ingiunzione di pagamento opposta.
- Condanna la al pagamento delle spese di lite Controparte_1
in favore del che si liquidano in € 11.229,00 Parte_3
per compensi ed € 1.214,00 per esborsi, il tutto oltre spese gen. (15%) Iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Santa Maria Capua Vetere, 31/03/2025
Il Giudice
dott. ssa Ambra Alvano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7800/2019 promossa da:
(C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Zechender ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Capua (CE) alla Via Monte dei Pegni n. 9;
PARTE OPPONENTE
Contro
–rappresentata e difesa dall'Avv. Arturo Controparte_1
Testa e con lo stesso elett.te dom.to presso il suo studio in Napoli, Via S. Lucia
n. 15;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ingiunzione di pagamento ex art. 32 del d. lgs.
n. 150/11;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il con atto di opposizione ad Parte_1
ingiunzione fiscale, inizialmente instaurato innanzi alla Commissione
Tributaria e in seguito a declaratoria di difetto di giurisdizione, innanzi a questo
Tribunale, si è opposto all'atto prot. N. 0054752 dell'8.11.2018 emesso per il pagamento di € 277.842,03 a titolo di TARSU/TIA quota di competenza provinciale (anni 2010, 2011 e 2012), deducendo: a) mancanza nell'atto impugnato dei requisiti dell'ingiunzione fiscale;
b) omessa notifica dell'atto presupposto, costituito dall'avviso di accertamento;
c) inesigibilità della somma per mancato incasso da parte del d) mancata specificazione delle Pt_1
modalità con cui è stato calcolato il quantum ingiunto;
e) intervenuta decadenza e/o prescrizione delle pretese azionate.
La si è ritualmente costituita in giudizio opponendosi Controparte_1
alle avverse pretese.
La causa, dopo alcuni rinvii giustificati dal carico di ruolo, perviene alla scrivente in data 16.9.2024 e viene assegnata in decisione all'udienza del
10.10.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
Sulla giurisdizione.
In via preliminare si osserva che con sentenza del 2350/2019 la
Commissione tributaria provinciale di dichiarava, seppur parzialmente, CP_1
il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla domanda in oggetto che veniva dunque ritualmente riassunta innanzi a questo Tribunale.
In via altrettanto preliminare va osservato che in questo stesso precedente la pronunciandosi invece sull'eccezione della mancanza dei CP_2
presupposti impositivi del tributo per gli anni dal 2010 al 2012 per l'asserita assenza di una norma primaria che legittimi la pretesa, ha già avuto modo di osservare che l'approvazione della l. 14/2012 ha prorogato di fatto il regime previsto dal d.l. 195/2009 per gli anni dal 2010 al 2012 e che in punto di fatto è provato per tabulas che il abbia regolarmente riscosso dai propri Pt_1
cittadini per le indicate tre annualità la TARSU e non risulta che abbia restituito quanto riscosso ai contribuenti, anzi risulta che abbia versato alla CP_1
una parte della quota alla stessa spettante, tanto che l'ingiunzione
[...]
opposta in questa sede non ha ad oggetto gli interi importi dovuti alla provincia per gli anni dal 2010 al 2012 ma solo una parte.
Per tutte le altre doglianze viene confermata la giurisdizione di questo
Tribunale e ciò in quanto la presente controversia non ha per oggetto la contestazione di un atto impositivo dell'amministrazione finanziaria, per la quale sarebbe effettivamente competente il giudice tributario, ma si controverte di un diritto di credito dell'amministrazione convenuta, rappresentato dalla quota di spettanza provinciale della . Parte_2
Al giudice tributario è affidata la tutela del contribuente solamente nei giudizi che hanno come petitum sostanziale l'annullamento dell'atto impositivo
(Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 21 marzo 2006 n. 6224). Nel caso di specie, invece, la pretesa della si fonda su un rapporto tributario non CP_1 contestato in questa sede, che ha esaurito i propri effetti con l'integrale versamento dell'imposta da parte dei contribuenti.
Infatti, nel caso al vaglio non può riconoscersi natura tributaria al rapporto intercorrente tra il e la , atteso che il destinatario della pretesa Pt_1 CP_1
che la provincia impone per fronteggiare gli oneri inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti è da rintracciarsi nel “contribuente” e, non già, nell'ente comunale, il quale, per converso, è esclusivamente gravato da un obbligo di riversamento delle somme percepite dagli amministrati (si v. sent. Trib. SMCV n. 456/2023; sent. Trib. SMCV, n. 2300/2023).
Non sussiste nemmeno la giurisdizione del giudice amministrativo. Va infatti detto che nella fattispecie non è in contestazione l'esercizio di un'attività provvedimentale a carattere autoritativo e non è dato ravvisare alcun potere discrezionale idoneo a degradare il diritto soggettivo a mero interesse legittimo, trattandosi di diritti / obblighi che traggono il proprio fondamento normativo dal descritto quadro legislativo, senza che alle Amministrazioni coinvolte residui alcun potere di completamento ed attuazione del precetto normativo. Neppure viene in contestazione l'atto generale con cui l'Amministrazione determina in via autoritativa i criteri in base ai quali viene stabilita la tariffa dovuta da ogni singolo utente, circostanza che potrebbe fondare in astratto la giurisdizione del g.a.. (cfr. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. I, 07/05/2015, n.2538; Trib. SMCV sent. n. 2300/2023).
Sulla decadenza/prescrizione.
Infondata è poi l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente;
e ciò per due ordini di motivi. In primo luogo, si osserva che il decorso della prescrizione è stato interrotto, innanzitutto, dalla proposizione da parte della di un giudizio innanzi al Tar Campania Napoli (R.G.. Controparte_1 3238/13) finalizzato all'accertamento del suo diritto alla liquidazione della quota spettante relativamente agli importi riscossi ai sensi dell'art.11 del D.L. n.
195/2009 (convertito con L. n. 26/2010) con riferimento al ruolo Parte_2
per l'esercizio finanziario 2010 (detto giudizio è stato definito con sentenza n.
2540/15 del 7 maggio 2015 con la quale il G.A. declinava la giurisdizione in favore del G.O.).E' pacifico che, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c. la promozione dell'azione giudiziaria ha avuto un effetto interruttivo di carattere permanente della prescrizione che ha, quindi, iniziato un nuovo decorso solo a partire dall'anno 2015, a seguito della pronuncia del Tar. La prescrizione delle pretese della , in relazione agli esercizi finanziari 2010, 2011 e 2012, CP_1
è, inoltre, stata interrotta dagli atti di invito e diffida al pagamento inviati al con note prot. 77387 del 13 luglio 2014 e Parte_1
prot. 13735 del 19 febbraio 2016.In secondo luogo, va comunque evidenziato che nel caso di specie non si applica il termine di prescrizione dettato dalla legge per la tassa di cui si discute che viene indicato dalla parte oggi attrice in anni cinque;
si applica invece il termine ordinario di prescrizione che è quello decennale poiché non si discute di un tributo ma di un ordinario diritto di credito vantato dalla provincia, diritto di credito per cui non è previsto un termine più breve di prescrizione (si v. Trib. SMCV. N. 2300/2023). Ne consegue che alla data di notifica dell'ingiunzione opposta, avvenuta nel 2018, la pretesa non era prescritta.
Nel merito.
Andando al merito della domanda al fine di delineare i termini delle questioni trattate nel presente giudizio, si rende opportuno ripercorrere brevemente la ripartizione di competenze tra Province e Comuni, così come tracciata dalla normativa emergenziale sul ciclo dei rifiuti nel periodo dal 2010 al 2012.
L'art. 8 della legge regionale n. 4/2007 ha attribuito alle Province
l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione dei rifiuti, nonché le funzioni organizzative concernenti la programmazione,
l'organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti e l'adozione del piano d'ambito. Nel quadro di tale fenomeno di provincializzazione del ciclo dei rifiuti, il
D. L. n. 195/2009, convertito con modifiche dalla legge n. 26/2010, ha attribuito in via transitoria ai Comuni, fino al 31 dicembre 2012, le sole attività di raccolta, spazzamento, trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata.
In particolare, l'art. 11 comma 5 bis dispone che, per gli anni 2010, 2011
e 2012, nella in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale, la
“Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani “(TARSU) e la “Tariffa Igiene
Ambientale ” (TIA), devono essere calcolate dai Comuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle Province, che forniscono ai singoli Comuni ricadenti nel proprio territorio le indicazioni degli oneri relativi alle attività di proprie competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, ed uno elaborato dai Comuni, per i costi di propria spettanza.
Il successivo art. 5 ter dispone poi che i soggetti incaricati a qualunque titolo della riscossione emettono, nei confronti dei contribuenti, un unico titolo di pagamento, riportante le causali degli importi dovuti alla provincia e al comune e provvedono, entro venti giorni dall'incasso, a trasferire gli importi su due distinti conti, di cui uno intestato all'amministrazione provinciale e un altro a quella comunale.
Non è contestato nel presente giudizio che le somme di cui la ha CP_1 ingiunto il pagamento sarebbero relative a somme non riscosse dal La Pt_1
provincia ritiene cioè che il comune debba vessare la quota dovuta alla provincia sul totale delle tonnellate di rifiuti conferiti nell'impianto provinciale e non solo sul riscosso dai contribuenti. Invero, le disposizioni legislative sopra richiamate, pongono a carico dei comuni solo l'obbligo di determinazione degli importi dovuti dai contribuenti, a copertura integrale dei costi della Provincia e del stesso, nonché di trasmissione di un apposito elenco, comprensivo di Pt_1 entrambe le causali. Non è neppure in contestazione che il abbia Pt_1
adempiuto ai predetti oneri ed abbia provveduto altresì a trasmettere i ruoli al concessionario per la riscossione. Quest'ultimo, poi, è tenuto a versare alla provincia gli importi di relativa spettanza, solo in seguito all'incasso delle somme da parte dei contribuenti.
Dal sistema delineato dai commi 5 bis e 5 ter dell'art. 11 della legge n.
26/2010, non è possibile, pertanto, evincere la sussistenza di un obbligo del concessionario, e men che mai del di riversare all'ente provinciale importi (per qualsiasi motivo) non incassati.
Infine, non si ritiene che possano gravare sull'amministrazione comunale le somme eventualmente non riscosse, in assenza di puntuale allegazione e prova su profili di responsabilità del e/o del concessionario in ordine Pt_1
alla mancata esazione.
Depone in tale senso il tenore letterale delle succitate disposizioni normative sopra richiamate. Esse, invero, stabiliscono che i soggetti a qualunque titolo incaricati della riscossione, entro e non oltre venti giorni dall'incasso, provvedono a trasferire gli importi su due distinti conti, specificatamente dedicati, di cui uno intestato all'amministrazione comunale ed un altro a quella provinciale, ovvero alla società provinciale. Il riferimento all'incasso lascia desumere che le somme sono riversate alla a seguito CP_1
dell'incasso, appunto, delle stesse. Inoltre, è la stessa legge 26 febbraio 2010 n.
26 che opera, in modo chiaro, un riparto delle competenze in materia di raccolta dei rifiuti, per cui, in sostanza, la Provincia ha semplicemente svolto una competenza che la legge le attribuiva e, non già come la stessa intenderebbe sostenere, un servizio in favore del Pt_1
Peraltro, anche a voler ragionare diversamente, aderendo alla prospettazione fornita dalla convenuta, deve comunque rilevarsi che gli importi indicati nell'ingiunzione fiscale non hanno trovato alcun riscontro probatorio.
Sul punto, occorre ricordare che “la P.A., convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Né vale obiettare che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, in quanto ciò non implica affatto che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie (cfr. Cass.
Civ. Sez. 1, n. 9989/2016).
Ora, nel caso di specie, la si è limitata ad allegare le determine CP_1
contenenti l'indicazione degli oneri di propria spettanza, nonché le note di sollecito ai vari Comuni del territorio riguardanti l'adempimento dell'obbligo di riversare la quota Tarsu, ma non ha fornito alcuna prova documentale attestante il preciso quantitativo di rifiuti conferiti negli anni di riferimento.
Alla luce di quanto esposto, appare evidente che la non ha CP_1
assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, non avendo fornito prova certa sufficiente dell'an e del quantum della pretesa azionata con l'ingiunzione di pagamento opposta in tale sede.
Per tutti questi motivi complessivamente considerati l'opposizione è fondata e come tale va accolta con conseguente annullamento dell'ordinanza di pagamento opposta.
Le ragioni dell'accoglimento assorbono l'esame degli ulteriori motivi, riguardanti per lo più la regolarità formale dell'ingiunzione.
Le spese.
Le spese di lite si pongono a carico della parte soccombente e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell'attività difensiva in concreto espletata e delle questioni trattate, ai valori minimi di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ingiunzione di pagamento opposta.
- Condanna la al pagamento delle spese di lite Controparte_1
in favore del che si liquidano in € 11.229,00 Parte_3
per compensi ed € 1.214,00 per esborsi, il tutto oltre spese gen. (15%) Iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Santa Maria Capua Vetere, 31/03/2025
Il Giudice
dott. ssa Ambra Alvano