Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/04/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. Reg. Sent
N. Reg. Cron
N. 12485/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del giorno 10.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.12485/2023 R.G.A.C., promossa da elett.te dom.ta presso lo studio dell' avv Solidoro Sirio Parte_1 che la rappresenta e difende come da mandato in atti
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– ricorrente - contro
, CP_1 Controparte_2 rappresentati e difesi ex art 417 bis c.p.c. dal funzionario dott.ssa Rosa
Tanzarella
-resistente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.11.2023 la parte ricorrente in epigrafe ha adito il giudice del lavoro affinchè dichiarasse che parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all' insegnamento costituito dal diploma di laurea unitamente ai 24 CFU o unitamente al servizio svolto per almeno tre anni presso la classe di concorso A46 anche ai fini dell' inserimento nelle graduatorie provinciali di prima fascia per le supplenze.
Con memoria di costituzione tempestivamente depositata il CP_3 convenuto evidenziava l' infondatezza della pretesa di parte ricorrente e insisteva per il rigetto del ricorso.
All' odierna udienza la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Parte ricorrente fonda la propria pretesa muovendo dalle previsioni normative di cui agli artt. 5 e 17 del d.lgs. n. 59/2017 che consentono la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente tanto agli abilitati quanto ai titolari di laurea e, rispettivamente, 24 CFU o almeno tre anni di servizio in scuole statali.
Sulla base di tale previsione chiede che la “specifica abilitazione” debba essere necessariamente considerata come equivalente al possesso del diploma di laurea e di 24 CFU/tre anni di servizio.
Tale assunto non può essere condiviso per le seguenti ragioni.
In primo luogo, nonostante il legislatore abbia previsto la possibilità di partecipare ai concorsi banditi per l'insegnamento anche per i titolari di laurea magistrale e di 24 CFU/tre anni di servizio (cfr. artt. 5 e 17
d.lgs. n. 59/2017 in attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 181, della legge n. 107/2015, e artt. 1 e segg. d.l. 126/19 e d.m. 510/20), tale riconoscimento non pone un'equiparazione tra abilitazione e CFU/tre anni di servizio valevole anche per altre ipotesi, quale l'inserimento nelle GPS di prima fascia.
Le due fattispecie regolano infatti due ipotesi diverse, considerando che l'accesso alle GPS di prima fascia consente di svolgere attività di docenza per lunghi periodi, senza ulteriori selezioni, mentre la partecipazione a concorso dà luogo a tale possibilità solo a seguito del superamento delle prove.
Non può certo sostenersi che il legislatore, che ha esteso la platea dei possibili partecipanti al concorso per il reclutamento dei docenti, abbia voluto disporre tale estensione anche per la formazione della prima fascia delle GPS, che consente direttamente l'attribuzione di supplenze anche annuali e incarichi di maggiore responsabilità e con preferenza rispetto alla seconda fascia per cui l'abilitazione non è richiesta.
Dunque, in assenza di ulteriori previsioni normative, deve intendersi come necessario il requisito della specifica abilitazione al fine di accedere alle graduatorie provinciali per le supplenze di prima fascia.
Un ulteriore elemento da cui dedurre che il legislatore consideri ancora l'abilitazione all'insegnamento requisito distinto e ulteriore rispetto a quello del possesso della laurea e dei 24 CFU/ tre anni di servizio può ricavarsi proprio dalla disciplina dei concorsi tracciata dallo stesso art. 5 del d.lgs. n. 59/2017, in particolare da quanto previsto al comma 4-ter (introdotto dalla legge n. 145/2018) per cui “il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”. Tale disposizione, utile esclusivamente per chi partecipa al concorso senza la “specifica abilitazione”, conferma che quest'ultima sia un requisito ulteriore e distinto rispetto al titolo di partecipazione al concorso, e che appunto possa essere conseguito mediante l'idoneità alle prove. La previsione risulterebbe evidentemente priva di senso nel caso in cui, volendo accedere all'interpretazione sostenuta dal ricorrente, l'abilitazione fosse ormai completamente equiparata al possesso di laurea e 24 CFU/tre anni di servizio.
Ad ulteriore riprova della mancata “equiparazione” tra abilitazione e possesso di laurea e 24 CFU/tre anni di servizio può leggersi anche la norma contenuta nella stessa legge delega n. 107/2015, all'art. 1, comma
79, che consente ai dirigenti scolastici di “utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso”.
Il testo della norma pone espressamente una “gerarchia” tra i titolari di abilitazione, che devono essere preferiti, e i soggetti in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento, che rappresenta il minimo requisito per essere chiamati in assenza di abilitazione.
Se dunque i titolari di laurea e CFU/tre anni di servizio possono esercitare in generale le attività di docenza - se iscritti nella seconda fascia o chiamati in base alla disposizione sopra citata - è chiaro che l'ordinamento impone una preferenza per i soggetti abilitati, considerati maggiormente qualificati professionalmente, e dunque appare pienamente legittimo limitare l'iscrizione alla prima fascia esclusivamente ai soggetti muniti di abilitazione specifica. La stessa logica è applicabile anche a quanto previsto per i corsi di specializzazione (TFA) per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, considerando che l'art. 13 del D.M. 249/2010 che consente la partecipazione ai TFA sostegno ai docenti abilitati e il Decreto del Controparte_4
n. 92/2019 che, rinviando all'art. 5 del d.lgs. 59/2017, di fatto amplia tale partecipazione ai titolari di laurea e 24 CFU/tre anni di servizio - si limitano ad equiparare i docenti abilitati e quelli in possesso del solo titolo di studio esclusivamente ai fini dell'accesso ad un percorso di specializzazione con successive prove selettive, circostanza che non può essere assimilata al conseguimento dell' abilitazione.
Tanto premesso e venendo ad esaminare il caso di specie, occorre precisare che l'attuale ricorrente non risulta aver conseguito uno dei percorsi ordinari o speciali previsti dalla normativa di settore, né risulta aver superato il concorso pubblico;
quindi, non è in possesso del titolo abilitante all' insegnamento.
Attesa la particolarità della fattispecie le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese processuali
Lecce, 10.4.2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa