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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/06/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1664/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa
PR Picalarga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1664/2020 promossa da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. rappresentati e difesi dall'avv.to
[...] C.F._2
BI RI CA e dall'avv.to RENATO CA;
ATTORI contro
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'avv.to EL GO RI e dall'avv.to BRUNO RI
VITTORIA;
CONVENUTO
e contro
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._4 [...]
(C.F ) rappresentate e difese dall'avv.to CP_3 C.F._5
EL GO RI e dall'avv.to BRUNO RI VITTORIA;
CONVENUTE
OGGETTO: azione surrogatoria
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 18.11.24
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 12 marzo 2020 e Parte_1 Parte_2 adivano il Tribunale chiedendo di “1. autorizzare gli attori, ex art. 524 c.c., all'accettazione dell'eredità della IG.ra in luogo del rinunziante Persona_1 allo scopo di soddisfare il loro credito, pari a complessivi € Controparte_1
83.340,67, e nei limiti del medesimo, dichiarando detta rinuncia invalida ed inefficace rispetto agli attori medesimi e/o revocandola;
2. previa declaratoria del diritto dei IGg.ri e di agire ex art. 2900 c.c., Parte_1 Parte_2 per tal via surrogandosi nei diritti del proprio debitore a. Controparte_1 dichiarare nullo o comunque inefficace il testamento olografo della IG.ra
, pubblicato per atto Notaio Rep. n. 1377 Racc. n. 806, Persona_1 Per_2 registrato in pari data alla Serie 1T, N 0 01150 Ufficio DPRM UT Frascati, nella parte in cui risulta lesa la quota di riserva spettante al legittimario
[...]
b. per l'effetto disporre la reintegrazione della quota legittima spettante CP_1 al predetto nella misura pari ad ¼ dell'intero asse ereditario facente CP_1 capo alla de cuius, IG.ra , mediante riduzione delle disposizioni Persona_1 contenute nel citato testamento;
c. valutato detto asse in complessivi € 370.000,00, assegnare la quota di ¼ del medesimo al legittimario pretermesso,
1 , con conseguente condanna delle eredi testamentarie Controparte_1 CP_3
e alla restituzione di detta quota al ,
[...] Controparte_2 Controparte_1 previo pagamento delle ragioni di credito vantate dagli attori nella misura di € 83.340,67, oltre interessi successivi dal dì di maturazione e fino al soddisfo. 3.
Condannare i convenuti, in solido tra loro o ciascuno per quanto di ragione, alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori”. Premettevano, in punto di fatto, di aver maturato nei confronti di CP_1
il definitivo credito di € 64.408,67 per sorte ed € 18.932,08 oltre oneri per
[...] spese- portato dagli elencati titoli giudiziali e fondato sul riconosciuto diritto di regresso dei medesimi nei confronti del cofideiussore-, che , Controparte_1 nella pendenza delle descritte liti giudiziarie, per atto a rogito Notaio Rep. Per_3
103963 Racc. n. 26229, in data 27.12.2012, cedeva alla moglie, IG.ra
[...]
una serie di immobili di sua proprietà, per tal via privandosi di beni Per_1 idonei a garantire il soddisfacimento dei diritti di credito, che in data 1.04.2019 decedeva in Rocca di Papa la IG.a ed il successivo 16 aprile il marito, Per_1 odierno convenuto, rinunciava all'eredità di costei, che il 13 settembre 2019 veniva pubblicato dal Notaio per atto Rep. n. 1377 Racc. n. 806, il Per_2 testamento olografo mediante il quale la de cuius istituiva eredi universali le figlie e pretermettendo il marito, legittimario ex art. 542, II CP_2 Controparte_3 comma, c.c., che l'asse ereditario della IG.ra , al momento del decesso, Per_1 risultava costituito dai seguenti immobili:
1. appartamento sito in Rocca di Papa, via Roma n. 18, contrassegnato con l'int. 1, distinto al Foglio 10, mappale 198, sub. 512; 2. locale garage, sito in Rocca di Papa, via Roma n. 24, distinto al
Foglio 10, mappale 198, sub. 10 e 511 graffato;
3. locale magazzino sito in
Montecompatri, loc. Caiano, Via Tuscolana snc, sito al piano terra, n. 2 distinto al NCEU, Foglio 30, mappale 78, sub. 509 (gia sub. 4 nell'atto di cessione) Categoria catastale C1 di consistenza 100 mq;
4. Diritti indivisi pari a 1/3 su terreno sito in Montecompatri distinto al Catasto Terreni, al Foglio 30, mappale
79, 80, 53, 54, 55, 56, 57, 187, 208, 209, 210 e 211; 5. Diritti indivisi pari a 1/3 su terreno sito in Montecompatri distinto al Catasto Terreni, al Foglio 30, mappale
53, 54, 55, 56, 57, 187, 208, 209, 210 e 211; che detti beni, allo stato intestati alle di lei figlie, e in ragione del 50% cadauna, hanno un CP_3 Controparte_2 valore complessivo stimabile in € 370.000,00 circa secondo l'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate. In punto di diritto affermavano che l'atto di rinuncia all'eredità del CP_1
, come pure il testamento della di lui moglie (entrambi all'evidenza
[...] preordinati alla sottrazione delle garanzie patrimoniali del credito degli istanti) debbono ritenersi negozi invalidi ed inefficaci nei confronti di questi ultimi, apparendo essi legittimati, previa rimozione degli effetti della rinuncia ex art. 524 c.c., all'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., volta ad ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota legittima, ricorrendo il presupposto dell'impugnazione della rinunzia da parte dei creditori ex art. 524 c.c. All'udienza del 17.5.21 il giudice autorizzava il rinnovo della notifica della citazione nel rispetto dei termini di legge.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22.11.21 contestava Controparte_1 quanto ex adverso richiesto, faceva rilevare che gli odierni attori divenivano creditori del solo in momento successivo alla costituzione del Controparte_1 fondo patrimoniale e della successiva alienazione operata a seguito della omologa della sentenza di separazione dei coniugi , che due sentenze Persona_4 avevano acclarato l'inesistenza della volontà di voler sottrarre tali beni ai creditori di , inesistenti come figure giuridiche al momento delle Controparte_1
2 disposizioni di cui sopra e che, pertanto, al momento della compravendita dei beni, ovvero nell'anno 2012, il sig. non era debitore degli Controparte_1 odierni attori, la compravendita, inoltre, era voluta e prevista come mantenimento nell'instaurato ed omologato giudizio di separazione. Concludeva nel senso di
“rigettare in toto a tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, non provate, in accoglimento di tutte le accezioni in premessa: ordinare alle parti la cancellazione della stessa e condannare gli attori al pagamento delle spese di procedura con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”. Con comparsa di costituzione e risposta del 23.11.21 e Controparte_2 contestavano integralmente l'atto introduttivo sia in ragione Controparte_3 dell'an che del relativo quantum ed eccependo preliminarmente la tardività nella riassunzione e la tardività nella formazione del fascicolo di ufficio. Chiedevano la riduzione della trascrizione della domanda giudiziale con riserva di azioni per il ristoro dei danni subiti e subendi, deducevano che la scheda testamentaria non era affetta da nullità e comunque la de cuius aveva disposto in piena autonomia e facoltà dei propri beni escludendo in quanto non più coniuge Controparte_1 stante l'omologa del giudizio di separazione. Rassegnavano le seguenti conclusioni” In via di urgenza, dichiarare la nullità del presente giudizio per violazione dei disposti di cui all'art. 164 e 168 cpc In via subordinata, e sempre di urgenza, disporre la riduzione della trascrizione della domanda giudiziaria, previo ordine di deposito agli attori della nota di trascrizione, limitandola ai seguenti beni: Locale magazzino sito in Montecompatri, Loc. Caiano, Via Tuscolana snc, sito al piano Terra, numero 2, distinto al foglio NCEU, foglio 30, mappale 78, sub
509, categoria catastale C1, di consistenza 100 mq;
diritti indivisi pari ad 1/3 su terreno sito in Montecompatri, distinto al Catasto Terreni, al foglio 30, mappale
79,80,53,54,55,56,57,187,208,209,210,211; diritti indivisi pari ad 1/3 su terreno sito in Montecompatri, distinto al Catasto Terreni, al foglio 30, mappale 53,54,55,56,57,187,208,209,210,211. nel merito: rigettare in toto a tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, non provate, in accoglimento di tutte le accezioni in premessa: ordinare alle parti la cancellazione della stessa e condannare gli attori al pagamento delle spese di procedura con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”. Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c, con ordinanza del 5.12.22 veniva disposta ctu al fine di procedere alla stima del valore di mercato, al tempo dell'apertura della successione, degli immobili facenti parti dell'asse ereditario di depositato l'elaborato peritale in data 28 luglio 2023, con Persona_1 ordinanza del 16 dicembre 2024 il giudice tratteneva la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Le domande spiegate degli attori non meritano di essere accolte per i motivi di seguito indicati. L'azione ex art. 524 c.c. che consente ai creditori di impugnare la rinuncia all'eredità fatta dal debitore, è infondata e non può pertanto trovare accoglimento. Infatti , in quanto successibile del defunto totalmente Controparte_1 pretermesso dalla sua successione, non è sussumibile fra i chiamati all'eredità. La rinuncia all'eredità presuppone una delazione che difetta rispetto al legittimario totalmente pretermesso. Infatti, nel caso del legittimario totalmente pretermesso, questi non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del "de cuius" (Cass.
9.12.1995 n. 12632; Cass.
3.12.1996 n. 10775), ma acquista tale qualità solo all'esito della sentenza che accoglie la sua domanda di riduzione, rimuovendo l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie (Cass. 12.1.1999 n. 251;
3 Cass.
7.10.2005 n. 19527; Cass. 15.6.2006 n. 13804; Cass. Sez. 2, Sentenza n.
20562 del 2008). Il legittimario totalmente pretermesso quindi non ha acquisito la sua quota di riserva per non essere stato chiamato all'eredità e non per l'eventuale rinuncia a quest'ultima. In altri termini, in assenza del positivo esperimento dell'azione di riduzione, la rinuncia da parte del legittimario pretermesso è priva di effetto, non essendovi alcuna quota ereditaria che resti non acquisita a seguito della rinuncia stessa, atteso che nell'ipotesi di legittimario pretermesso non sussiste delazione dell'eredità in suo favore.
Gli attori, creditori di in forza dei titoli in atti, hanno esercitato Controparte_1 anche azione surrogatoria per sostituirsi al proprio debitore, erede legittimario pretermesso, nell'esercizio dell'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di riserva così da acquisire al suo patrimonio la quota dei beni immobili relitti da destinare poi al soddisfacimento dei crediti insoluti. Sul punto si deve osservare che “ È ammissibile l'esercizio in via diretta dell'azione surrogatoria - prevista dall'art. 2900 c.c. - nella proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi che siano rimasti del tutto inerti, realizzandosi un'interferenza di natura eccezionale - ma legittima - nella sfera giuridica del debitore;
infatti, l'azione surrogatoria non è altro che lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore che ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad alimentare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 16623 del 20/06/2019).
L'ammissibilità di tale surrogatoria è tuttavia condizionata dalla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2900 c.c. e, in particolare, da quello dell'inerzia del debitore nel coltivare i diritti e le azioni a lui spettanti verso i terzi. Deve pertanto essere esclusa qualora il legittimario abbia rinunciato alla sua quota di legittima, ponendo in essere atti esecutivi delle disposizioni lesive incompatibili con la volontà di farne valere l'inefficacia (cfr. Trib. Trani 21.9.2021; Trib. Teramo 3.4.2020; Trib. Cagliari 14.2.2002; Trib. Parma 27.4.1974). Nella specie, emerge ex actis che non si è limitato a mantenere un atteggiamento Controparte_1 inerte rispetto alla delazione ereditaria e alla possibilità di perseguire la quota di legittima, avendo espressamente e formalmente rinunciato a far valere i suoi diritti di legittimaria. All'inerzia del debitore, richiesta dall'art. 2900 c.c., non può parificarsi un suo comportamento attivo pur pregiudizievole che integra comunque un atto di amministrazione del proprio patrimonio e che può costituire, ove ne ricorrano gli estremi, oggetto di azione revocatoria ex art. 2091 c.c. ( sul punto si veda anche Trib.Torino n.1635/2019). Anche a voler seguire un'interpretazione estensiva dell'art. 2900 c.c., ritenendosi sufficiente la mera trascuratezza anziché l'inerzia, e tenuto conto dell'ordinanza interlocutoria n .23 del 2 gennaio 2025 con cui la seconda sezione civile della
Corte di Cassazione ha disposto la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di particolare importanza, si ritiene che nel caso di specie non si assista a tali ipotesi, avendo il debitore, titolare dell'azione, posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto.
Il creditore non può sindacare le modalità con cui il debitore, al quale solo compete la gestione del suo patrimonio, abbia ritenuto di esercitare i suoi diritti
4 nell'ambito del rapporto, né contestare le scelte e l'idoneità delle manifestazioni di volontà da lui poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento, soccorrendo all'uopo altri strumenti di tutela a garanzia delle pretese del creditore, quali, ove ne ricorrano i requisiti, l'azione revocatoria ordinaria ovvero l'opposizione di terzo (così Cass. 28.11.2022 n. 34940; Cass.12.4.2012 n. 58).
Le domande devono pertanto essere integralmente respinte.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. 147/2022) tenuto conto del valore indeterminabile della controversia
(scaglione 26.000-52.000 euro così individuato vista l'oggetto della controversia)
e dei valori minimi previsti per ciascuna fase stante la ridotta attività processuale svolta. Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico di parte attrice.
p.q.m.
Il Tribunale di Velletri, prima sezione civile, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa PR Picalarga, definitivamente pronunciando nel processo in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
Rigetta le domande di parte attrice, ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, condanna gli attori in solido al pagamento, in favore di delle Controparte_1 spese di lite che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge , da liquidarsi in favore dell'avv. Maria Vittoria Bruno, difensore dichiaratosi antistatario;
condanna gli attori in solido al pagamento, in favore di e Controparte_2
delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro Controparte_3
3.809,00 per compensi oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dell'avv. Maria Vittoria Bruno, difensore dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di ctu.
Velletri, 23 giugno 2025
Il giudice
Dott.ssa PR Picalarga
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa
PR Picalarga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1664/2020 promossa da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. rappresentati e difesi dall'avv.to
[...] C.F._2
BI RI CA e dall'avv.to RENATO CA;
ATTORI contro
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'avv.to EL GO RI e dall'avv.to BRUNO RI
VITTORIA;
CONVENUTO
e contro
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._4 [...]
(C.F ) rappresentate e difese dall'avv.to CP_3 C.F._5
EL GO RI e dall'avv.to BRUNO RI VITTORIA;
CONVENUTE
OGGETTO: azione surrogatoria
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 18.11.24
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 12 marzo 2020 e Parte_1 Parte_2 adivano il Tribunale chiedendo di “1. autorizzare gli attori, ex art. 524 c.c., all'accettazione dell'eredità della IG.ra in luogo del rinunziante Persona_1 allo scopo di soddisfare il loro credito, pari a complessivi € Controparte_1
83.340,67, e nei limiti del medesimo, dichiarando detta rinuncia invalida ed inefficace rispetto agli attori medesimi e/o revocandola;
2. previa declaratoria del diritto dei IGg.ri e di agire ex art. 2900 c.c., Parte_1 Parte_2 per tal via surrogandosi nei diritti del proprio debitore a. Controparte_1 dichiarare nullo o comunque inefficace il testamento olografo della IG.ra
, pubblicato per atto Notaio Rep. n. 1377 Racc. n. 806, Persona_1 Per_2 registrato in pari data alla Serie 1T, N 0 01150 Ufficio DPRM UT Frascati, nella parte in cui risulta lesa la quota di riserva spettante al legittimario
[...]
b. per l'effetto disporre la reintegrazione della quota legittima spettante CP_1 al predetto nella misura pari ad ¼ dell'intero asse ereditario facente CP_1 capo alla de cuius, IG.ra , mediante riduzione delle disposizioni Persona_1 contenute nel citato testamento;
c. valutato detto asse in complessivi € 370.000,00, assegnare la quota di ¼ del medesimo al legittimario pretermesso,
1 , con conseguente condanna delle eredi testamentarie Controparte_1 CP_3
e alla restituzione di detta quota al ,
[...] Controparte_2 Controparte_1 previo pagamento delle ragioni di credito vantate dagli attori nella misura di € 83.340,67, oltre interessi successivi dal dì di maturazione e fino al soddisfo. 3.
Condannare i convenuti, in solido tra loro o ciascuno per quanto di ragione, alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori”. Premettevano, in punto di fatto, di aver maturato nei confronti di CP_1
il definitivo credito di € 64.408,67 per sorte ed € 18.932,08 oltre oneri per
[...] spese- portato dagli elencati titoli giudiziali e fondato sul riconosciuto diritto di regresso dei medesimi nei confronti del cofideiussore-, che , Controparte_1 nella pendenza delle descritte liti giudiziarie, per atto a rogito Notaio Rep. Per_3
103963 Racc. n. 26229, in data 27.12.2012, cedeva alla moglie, IG.ra
[...]
una serie di immobili di sua proprietà, per tal via privandosi di beni Per_1 idonei a garantire il soddisfacimento dei diritti di credito, che in data 1.04.2019 decedeva in Rocca di Papa la IG.a ed il successivo 16 aprile il marito, Per_1 odierno convenuto, rinunciava all'eredità di costei, che il 13 settembre 2019 veniva pubblicato dal Notaio per atto Rep. n. 1377 Racc. n. 806, il Per_2 testamento olografo mediante il quale la de cuius istituiva eredi universali le figlie e pretermettendo il marito, legittimario ex art. 542, II CP_2 Controparte_3 comma, c.c., che l'asse ereditario della IG.ra , al momento del decesso, Per_1 risultava costituito dai seguenti immobili:
1. appartamento sito in Rocca di Papa, via Roma n. 18, contrassegnato con l'int. 1, distinto al Foglio 10, mappale 198, sub. 512; 2. locale garage, sito in Rocca di Papa, via Roma n. 24, distinto al
Foglio 10, mappale 198, sub. 10 e 511 graffato;
3. locale magazzino sito in
Montecompatri, loc. Caiano, Via Tuscolana snc, sito al piano terra, n. 2 distinto al NCEU, Foglio 30, mappale 78, sub. 509 (gia sub. 4 nell'atto di cessione) Categoria catastale C1 di consistenza 100 mq;
4. Diritti indivisi pari a 1/3 su terreno sito in Montecompatri distinto al Catasto Terreni, al Foglio 30, mappale
79, 80, 53, 54, 55, 56, 57, 187, 208, 209, 210 e 211; 5. Diritti indivisi pari a 1/3 su terreno sito in Montecompatri distinto al Catasto Terreni, al Foglio 30, mappale
53, 54, 55, 56, 57, 187, 208, 209, 210 e 211; che detti beni, allo stato intestati alle di lei figlie, e in ragione del 50% cadauna, hanno un CP_3 Controparte_2 valore complessivo stimabile in € 370.000,00 circa secondo l'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate. In punto di diritto affermavano che l'atto di rinuncia all'eredità del CP_1
, come pure il testamento della di lui moglie (entrambi all'evidenza
[...] preordinati alla sottrazione delle garanzie patrimoniali del credito degli istanti) debbono ritenersi negozi invalidi ed inefficaci nei confronti di questi ultimi, apparendo essi legittimati, previa rimozione degli effetti della rinuncia ex art. 524 c.c., all'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., volta ad ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota legittima, ricorrendo il presupposto dell'impugnazione della rinunzia da parte dei creditori ex art. 524 c.c. All'udienza del 17.5.21 il giudice autorizzava il rinnovo della notifica della citazione nel rispetto dei termini di legge.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22.11.21 contestava Controparte_1 quanto ex adverso richiesto, faceva rilevare che gli odierni attori divenivano creditori del solo in momento successivo alla costituzione del Controparte_1 fondo patrimoniale e della successiva alienazione operata a seguito della omologa della sentenza di separazione dei coniugi , che due sentenze Persona_4 avevano acclarato l'inesistenza della volontà di voler sottrarre tali beni ai creditori di , inesistenti come figure giuridiche al momento delle Controparte_1
2 disposizioni di cui sopra e che, pertanto, al momento della compravendita dei beni, ovvero nell'anno 2012, il sig. non era debitore degli Controparte_1 odierni attori, la compravendita, inoltre, era voluta e prevista come mantenimento nell'instaurato ed omologato giudizio di separazione. Concludeva nel senso di
“rigettare in toto a tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, non provate, in accoglimento di tutte le accezioni in premessa: ordinare alle parti la cancellazione della stessa e condannare gli attori al pagamento delle spese di procedura con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”. Con comparsa di costituzione e risposta del 23.11.21 e Controparte_2 contestavano integralmente l'atto introduttivo sia in ragione Controparte_3 dell'an che del relativo quantum ed eccependo preliminarmente la tardività nella riassunzione e la tardività nella formazione del fascicolo di ufficio. Chiedevano la riduzione della trascrizione della domanda giudiziale con riserva di azioni per il ristoro dei danni subiti e subendi, deducevano che la scheda testamentaria non era affetta da nullità e comunque la de cuius aveva disposto in piena autonomia e facoltà dei propri beni escludendo in quanto non più coniuge Controparte_1 stante l'omologa del giudizio di separazione. Rassegnavano le seguenti conclusioni” In via di urgenza, dichiarare la nullità del presente giudizio per violazione dei disposti di cui all'art. 164 e 168 cpc In via subordinata, e sempre di urgenza, disporre la riduzione della trascrizione della domanda giudiziaria, previo ordine di deposito agli attori della nota di trascrizione, limitandola ai seguenti beni: Locale magazzino sito in Montecompatri, Loc. Caiano, Via Tuscolana snc, sito al piano Terra, numero 2, distinto al foglio NCEU, foglio 30, mappale 78, sub
509, categoria catastale C1, di consistenza 100 mq;
diritti indivisi pari ad 1/3 su terreno sito in Montecompatri, distinto al Catasto Terreni, al foglio 30, mappale
79,80,53,54,55,56,57,187,208,209,210,211; diritti indivisi pari ad 1/3 su terreno sito in Montecompatri, distinto al Catasto Terreni, al foglio 30, mappale 53,54,55,56,57,187,208,209,210,211. nel merito: rigettare in toto a tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, non provate, in accoglimento di tutte le accezioni in premessa: ordinare alle parti la cancellazione della stessa e condannare gli attori al pagamento delle spese di procedura con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”. Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c, con ordinanza del 5.12.22 veniva disposta ctu al fine di procedere alla stima del valore di mercato, al tempo dell'apertura della successione, degli immobili facenti parti dell'asse ereditario di depositato l'elaborato peritale in data 28 luglio 2023, con Persona_1 ordinanza del 16 dicembre 2024 il giudice tratteneva la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Le domande spiegate degli attori non meritano di essere accolte per i motivi di seguito indicati. L'azione ex art. 524 c.c. che consente ai creditori di impugnare la rinuncia all'eredità fatta dal debitore, è infondata e non può pertanto trovare accoglimento. Infatti , in quanto successibile del defunto totalmente Controparte_1 pretermesso dalla sua successione, non è sussumibile fra i chiamati all'eredità. La rinuncia all'eredità presuppone una delazione che difetta rispetto al legittimario totalmente pretermesso. Infatti, nel caso del legittimario totalmente pretermesso, questi non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del "de cuius" (Cass.
9.12.1995 n. 12632; Cass.
3.12.1996 n. 10775), ma acquista tale qualità solo all'esito della sentenza che accoglie la sua domanda di riduzione, rimuovendo l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie (Cass. 12.1.1999 n. 251;
3 Cass.
7.10.2005 n. 19527; Cass. 15.6.2006 n. 13804; Cass. Sez. 2, Sentenza n.
20562 del 2008). Il legittimario totalmente pretermesso quindi non ha acquisito la sua quota di riserva per non essere stato chiamato all'eredità e non per l'eventuale rinuncia a quest'ultima. In altri termini, in assenza del positivo esperimento dell'azione di riduzione, la rinuncia da parte del legittimario pretermesso è priva di effetto, non essendovi alcuna quota ereditaria che resti non acquisita a seguito della rinuncia stessa, atteso che nell'ipotesi di legittimario pretermesso non sussiste delazione dell'eredità in suo favore.
Gli attori, creditori di in forza dei titoli in atti, hanno esercitato Controparte_1 anche azione surrogatoria per sostituirsi al proprio debitore, erede legittimario pretermesso, nell'esercizio dell'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di riserva così da acquisire al suo patrimonio la quota dei beni immobili relitti da destinare poi al soddisfacimento dei crediti insoluti. Sul punto si deve osservare che “ È ammissibile l'esercizio in via diretta dell'azione surrogatoria - prevista dall'art. 2900 c.c. - nella proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi che siano rimasti del tutto inerti, realizzandosi un'interferenza di natura eccezionale - ma legittima - nella sfera giuridica del debitore;
infatti, l'azione surrogatoria non è altro che lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore che ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad alimentare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 16623 del 20/06/2019).
L'ammissibilità di tale surrogatoria è tuttavia condizionata dalla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2900 c.c. e, in particolare, da quello dell'inerzia del debitore nel coltivare i diritti e le azioni a lui spettanti verso i terzi. Deve pertanto essere esclusa qualora il legittimario abbia rinunciato alla sua quota di legittima, ponendo in essere atti esecutivi delle disposizioni lesive incompatibili con la volontà di farne valere l'inefficacia (cfr. Trib. Trani 21.9.2021; Trib. Teramo 3.4.2020; Trib. Cagliari 14.2.2002; Trib. Parma 27.4.1974). Nella specie, emerge ex actis che non si è limitato a mantenere un atteggiamento Controparte_1 inerte rispetto alla delazione ereditaria e alla possibilità di perseguire la quota di legittima, avendo espressamente e formalmente rinunciato a far valere i suoi diritti di legittimaria. All'inerzia del debitore, richiesta dall'art. 2900 c.c., non può parificarsi un suo comportamento attivo pur pregiudizievole che integra comunque un atto di amministrazione del proprio patrimonio e che può costituire, ove ne ricorrano gli estremi, oggetto di azione revocatoria ex art. 2091 c.c. ( sul punto si veda anche Trib.Torino n.1635/2019). Anche a voler seguire un'interpretazione estensiva dell'art. 2900 c.c., ritenendosi sufficiente la mera trascuratezza anziché l'inerzia, e tenuto conto dell'ordinanza interlocutoria n .23 del 2 gennaio 2025 con cui la seconda sezione civile della
Corte di Cassazione ha disposto la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di particolare importanza, si ritiene che nel caso di specie non si assista a tali ipotesi, avendo il debitore, titolare dell'azione, posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto.
Il creditore non può sindacare le modalità con cui il debitore, al quale solo compete la gestione del suo patrimonio, abbia ritenuto di esercitare i suoi diritti
4 nell'ambito del rapporto, né contestare le scelte e l'idoneità delle manifestazioni di volontà da lui poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento, soccorrendo all'uopo altri strumenti di tutela a garanzia delle pretese del creditore, quali, ove ne ricorrano i requisiti, l'azione revocatoria ordinaria ovvero l'opposizione di terzo (così Cass. 28.11.2022 n. 34940; Cass.12.4.2012 n. 58).
Le domande devono pertanto essere integralmente respinte.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. 147/2022) tenuto conto del valore indeterminabile della controversia
(scaglione 26.000-52.000 euro così individuato vista l'oggetto della controversia)
e dei valori minimi previsti per ciascuna fase stante la ridotta attività processuale svolta. Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico di parte attrice.
p.q.m.
Il Tribunale di Velletri, prima sezione civile, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa PR Picalarga, definitivamente pronunciando nel processo in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
Rigetta le domande di parte attrice, ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, condanna gli attori in solido al pagamento, in favore di delle Controparte_1 spese di lite che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge , da liquidarsi in favore dell'avv. Maria Vittoria Bruno, difensore dichiaratosi antistatario;
condanna gli attori in solido al pagamento, in favore di e Controparte_2
delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro Controparte_3
3.809,00 per compensi oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dell'avv. Maria Vittoria Bruno, difensore dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di ctu.
Velletri, 23 giugno 2025
Il giudice
Dott.ssa PR Picalarga
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