Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01081/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00537/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 537 del 2023, proposto da
CE EV, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Sartini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia di Ancona, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del provvedimento DDG n. 1875 del 18.09.2023 pubblicato sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in data 18.09.2023 contenente la cancellazione dei candidati dalle graduatorie/elenchi aggiuntivi relativi alle procedure concorsuali indette con DD.DD.GG, nn. 105, 106 e 107 del 2016, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5154/2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, dell’Ufficio Scolastico Regionale Marche e dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia di Ancona;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa IM De IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- in data 24 novembre 2025, il difensore di parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dalla ricorrente e dal difensore medesimo, con richiesta di compensazione delle spese processuali;
- detta rinuncia è stata notificata all’Avvocatura dello Stato in pari data, che nulla ha opposto al riguardo;
Rilevato che la rinuncia è stata ritualmente proposta ai sensi dell’art. 84, commi 1 e 3, cod. proc. amm.;
Ritenuto, pertanto, che al Collegio non resti che prenderne atto e dichiarare l’estinzione del giudizio;
Ritenuto, altresì, che sussistano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali, sussistendo specifica richiesta della ricorrente in tal senso, sulla quale non sono state registrate opposizioni di sorta;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo dichiara estinto per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata MM NI, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
IM De IA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IM De IA | Renata MM NI |
IL SEGRETARIO