Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 18/03/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano
Tribunale di La Spezia
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati
Dott. ssa Diana Brusacà Presidente
Dott. Gabriele Giovanni Gaggioli Giudice
Dott. ssa Maria Grazia Barbuto Giudice Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unico portante R.G. 17/2025 P.U.
PROMOSSO IN PROPRIO DA
(C.F. , con domicilio telematico eletto presso Parte_1 CodiceFiscale_1
l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. SBARDELLA SINISCALCHI TOMMASO, come da procura alle liti allegata al ricorso;
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio di
, depositato dalla debitrice sovraindebitata in data 14.2.2025, ai sensi dell'art. Parte_2
269 CCII;
Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2 CCII redatta del Gestore della crisi, Avv. F. Caduchi;
Ritenuto di dover accogliere il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata depositata dalla ricorrente;
Udita la relazione del Giudice Delegato;
Rilevato che:
Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, CCII la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto la debitrice ha la residenza nel Comune di Bolano (SP) e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove;
Sussiste la legittimazione della ricorrente, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 CCII, in quanto la ricorrente non risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione giudiziale ovvero di
Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, CCII, espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (Relazione dell'O.C.C., pag. 11 ss.) ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente (Relazione dell'O.C.C., pag. 7 ss.);
Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e
Concordato minore);
Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) CCII (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative”) desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente;
La parte ricorrente mette a disposizione tutto il proprio patrimonio, ad oggi costituito- oltre che dalle liquidità presenti sui conti correnti (carta KDUE) e dall'autovettura Hyundai Atos Prime targata DF096FT - dalla finanza esterna messa a disposizione da il quale ha Persona_1 rilasciato in favore dell'OCC apposito assegno circolare per il valore di Euro 5.000,00 impegnandosi a versare il restante importo di Euro 15.000,00 entro il termine di trenta giorni dall'apertura della procedura, da destinare alla soddisfazione dei creditori. La ricorrente è infatti attualmente in cerca di impiego, sicché non può procedersi ai sensi dell'art. 268 co. 4 CCII ad autorizzare in via preventiva, allo stato attuale, la sovraindebitata a trattenere alcuna quota dello stipendio che solo potenzialmente potrà ricevere in futuro (Cfr. par.
3.3. della domanda);
Deve in ogni caso precisarsi quanto previsto dall'art. 275 co.3 CCII e cioè che è il GD che, al termine dell'esecuzione del programma di liquidazione, a liquidare i compensi del liquidatore, tenuto conto della diligenza prestata e ad autorizzarne il pagamento, con il decreto di chiusura di cui al successivo art. 276 CCII e che il compenso dell'OCC, successivamente nominato quale liquidatore, deve considerarsi unico, con conseguente inammissibilità della domanda di ammissione al passivo da parte dello stesso OCC;
Deve ulteriormente precisarsi che la sussistenza dei presupposti per concedere l'esdebitazione alla ricorrente dovrà essere verificata all'esito del decorso di tre anni dall'apertura della procedura e al ricorrere dei presupposti di cui agli artt. 280 e 282 co. 2 CCII;
Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità della ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, essenzialmente derivanti dall'esposizione debitoria maturata nei confronti dell'Erario per debiti maturati nel corso dell'attività imprenditoriale in precedenza svolta;
Considerato opportuno confermare la nomina del liquidatore nella persona dell'avv. F. Caduchi;
Rilevato che il liquidatore dovrà compiere tutti gli incombenti a suo carico previsti dal presente provvedimento nonché dagli artt. 272 ss. CCII (formazione dell'inventario, formazione del passivo, predisposizione del programma di liquidazione, esecuzione del programma di liquidazione approvato dal Giudice, distribuzione parziale o finale del ricavato della liquidazione ai creditori al netto degli acconti o del compenso finale del liquidatore che saranno liquidati dal Tribunale, rendiconto finale), depositando altresì relazione semestrale sull'attività svolta comprensiva della
Pagina n. 2 descrizione della situazione patrimoniale del debitore nel semestre (entrate ed uscite) e con segnalazione delle sopravvenienze di attivo idonee a giustificare la modifica del programma di liquidazione, in ogni caso allegando tutta la documentazione inerente gli incombenti svolti
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII;
DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di Parte_1
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 14;
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Maria Grazia Barbuto;
NOMINA Liquidatore l'avv. F. Caduchi;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato termine fino al 5.6.2025, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
AUTORIZZA la debitrice a trattenere l'autovettura Hyundai Atos Prime targata DF096FT;
DISPONE che il liquidatore esegua gli incombenti previsti dalla presente sentenza nonché dagli artt. 272 ss. CCI, depositando relazione semestrale sull'attività svolta, comprensiva della descrizione della situazione patrimoniale del debitore nel semestre (entrate ed uscite) e con segnalazione delle sopravvenienze di attivo idonee a giustificare la modifica del programma di liquidazione, in ogni caso allegando tutta la documentazione inerente gli incombenti svolti;
DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;
DISPONE l'inserimento della presente sentenza sul sito internet del Tribunale e la sua pubblicazione presso il Registro delle imprese, a cura del Liquidatore;
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e al debitore, nonché al PM.
Sentenza ope legis esecutiva.
Così deciso in La Spezia, nella Camera di consiglio del 7.3.2025
Il Giudice Relatore ed Estensore La Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Barbuto Dott.ssa Diana Brusacà
Pagina n. 3