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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 07/04/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella Di Todaro - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 461 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020,
TRA
(C.F.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale dell' di Taranto in Via Golfo di Taranto 7/D, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pt_1
Riccardo Salvo e Antonio Andriulli, giusta procura generale alle liti, in atti
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._1
Taranto alla via Mazzini n. 52, presso lo studio degli avv. Marcello Carano e Luca
Maraglino, dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti,
- APPELLATA –
OGGETTO: riliquidazione pensione
All'udienza del 26.3.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 2300/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, accoglieva, per quanto di ragione, la domanda proposta da nei Controparte_1 confronti dell' - volta ad ottenere il ricalcolo della pensione di vecchiaia VO Pt_1
13008415, in godimento dall'1.4.2011, con inclusione, nel computo, della contribuzione figurativa per i periodi di malattia e/o infortunio, con conseguente pagamento delle differenze sui ratei rideterminati. Per l'effetto, dichiarava il diritto della ricorrente a vedersi riliquidare dall' la pensione in €. 737,00, quale rateo all'origine, e condannava l Pt_1 Pt_1
al pagamento delle relative differenze maturate nei limiti della prescrizione decennale per un importo di €. 2.511,93 sino al gennaio 2020, oltre accessori ex art. 16, comma 6, legge n. 412/1991. Condannava l al pagamento delle spese di giudizio. Pt_1
Avverso tale decisione proponeva appello l' lamentandone la erroneità e chiedendone Pt_1
la riforma.
Resisteva concludendo per la conferma con rigetto dell'avverso gravame. Controparte_1
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo Giudice, preliminarmente disattendendo l'eccezione di decadenza di cui all'art. 47
ultimo comma del d.p.r. n. 639/1970, come modificato dall'art 38, comma 1 lett. d) D.L.
98/2011 conv. in L. 111/2011, ha rideterminato il rateo mensile in €. 737,00 considerata la contribuzione figurativa per i periodi di malattia agricola rientranti negli anni 2000/2010,
mediante la sommatoria della retribuzione settimanale fino al 31.12.1992 (quota A) e dall'1.1.1993 in poi (quota B) nei limiti della prescrizione decennale decorrente dalla domanda amministrativa.
Si duole l' di tale decisione ribadendo l'eccezione di inammissibilità dell'azione Pt_1
giudiziale per intervenuta decadenza triennale della prestazione richiesta, ai sensi dell'art
47 DPR 639/70, come modificato dall'art 38, comma 1 lett.d) n. 1 D.L. 98/2011 conv. in
L. 111/2011, che ha esteso il termine decadenziale anche alle domande di riliquidazione di prestazioni già in godimento con efficacia dal 6.7.2011, con conseguente decadenza assoluta dal diritto ad ottenere un diverso computo della contribuzione per malattia. A
2 parere dell tale norma dovrebbe applicarsi anche alle prestazioni liquidate in epoca Pt_1
antecedente all'entrata in vigore della legge.
L'appello è fondato per quanto di ragione.
Va premesso che oggetto del presente giudizio è la riliquidazione di trattamento pensionistico già riconosciuto dall' in modo parziale. Pt_1
Osserva la Corte che è pacifico che la disciplina del 2011 (art 38 cit.) ha esteso la decadenza triennale di cui all'art 47 DPR 639/70 (per proporre l'azione giudiziaria), valida in materia di pensioni, anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in godimento, con decorrenza dalla liquidazione del trattamento pensionistico.
Si è posto in giurisprudenza il problema di stabilire l'applicabilità o meno della novella legislativa alle pensioni liquidate prima dell'entrata in vigore della legge, per le quali solo con stessa legge è stato introdotto un termine decadenziale prima inesistente (poiché nel vecchio testo la decadenza era limitata alle richieste di pensione avanzate per la prima volta).
Secondo un primo orientamento, seguito anche da questa Corte d'appello ed appoggiato da numerose sentenze di legittimità, l'ultima delle quali resa dalla sezione Lavoro della Corte
di Cassazione n. 16257 del 29/7/2020, “La decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del
1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l. n. 111 del 2011, non si applica alle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche, aventi ad oggetto l'adeguamento di prestazioni già riconosciute, ma in misura inferiore a quella dovuta, liquidate prima del 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina” (Cass. con. 16549/2016, conforme Cass. 4671/2019 e Cass. n.
16257/2020).
Trattasi, infatti, di disposizione innovativa che ha introdotto una nuova ipotesi di decadenza, riferita non più solo alla richiesta di prestazione previdenziale, ma anche alle richieste di adeguamento e riliquidazione della prestazione già in godimento e non può
pertanto operare per le prestazioni già percepite nella vigenza della vecchia disciplina.
3 Secondo un altro orientamento, in ossequio ad altre pronunce della Suprema Corte, occorre conciliare l'interpretazione della nuova legge con il disposto dell'art 252 disp att c.c.,
tuttora vigente, per cui qualora il fatto individuato come termine iniziale si sia verificato precedentemente all'entrata in vigore della norma introduttiva della decadenza dovrebbe ritenersi il termine triennale di decadenza operante anche nella specie a decorrere dal 6
luglio 2011 ed interamente decorso alla data della proposizione dell'azione (Cass.,sez. L.,
ordinanza 3580/2019).
In relazione a tale contrasto in seno alla stessa Corte di Cassazione, è intervenuta una importante pronuncia resa in pubblica udienza della sezione Lavoro sezione ordinaria, a cui la questione era stata rimessa dalla sesta sezione lavoro, con ordinanza interlocutoria n.
17618/2019. Ed infatti, la Suprema Corte, con sentenza del 4 dicembre 2020, n. 28416, ha assunto una chiara posizione a favore del secondo degli orientamenti esposti, discostandosi dal suo precedente di pochi mesi prima (del luglio 2020). Essa ha richiamato i principi esposti dalla Cassazione a sezioni Unite nel 2015 n. 15352, a proposito dell'applicabilità
della decadenza introdotta dal legislatore del 1997 con la legge n. 238 in materia di indennizzi in conseguenza di epatiti post trasfusionali. Come è noto la citata pronuncia delle S.U. è intervenuta nella materia delle emotrasfusioni ed ha stabilito, con l'art. 1,
comma 9 L. n. 238/1997, che i soggetti interessati a ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1,
Parte comma 1, presentino alla competente le relative domande, indirizzate al Ministro della
Sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali o di 10 anni nei casi di pensioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La norma che ha introdotto il nuovo termine di decadenza è stata interpretata dalle S.U. nel senso che il detto termine decorre dalla entrata in vigore della legge per le ipotesi di epatiti post trasfusionali contratte (e accertate) anteriormente alla sua emanazione.
4 Sul punto la Suprema Corte ha sostenuto: “In particolare le Sezioni unite hanno esaminato,
al pari della fattispecie sottoposta all'esame di questa Corte, un problema di diritto transitorio attinente alla determinazione dell'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza su una situazione ancora pendente. Con la citata pronuncia, premesso che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il "bilanciamento di due contrapposte esigenze” e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e,
dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014).
Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare,
che ha per oggetto non già una situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale - bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte costituzionale" (Cass. 4.12.2020, n. 28416).
In sostanza la realizzazione di tale bilanciamento viene individuata con riferimento alla soluzione adottata dal legislatore con l'art. 252 disp. att. cod. civ., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale così come affermato già dalla Corte
Costituzionale con la sentenza 3.2.1994 n. 20 e ribadito da numerose sentenze della Corte
5 di Cassazione (cfr. Cass. S.U. 7 marzo 2008 n. 6173, ed anche Cass. n. 5811 del 2010; n.
6705 del 2010; n. 25746 del 2009).
La Corte di Cassazione ha concluso per l'applicabilità del regime decadenziale introdotto dalla legge del 2011 anche alle prestazioni liquidate in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, ma calcolando la decorrenza del termine triennale dalla data di entrata in vigore della legge stessa, piuttosto che dalla prima liquidazione (in senso conforme,
anche Cass. Sez. Lav. sentenza n. 28416 del 14/12/2020 e Sez. L - Sentenza n. 22820 del
12/08/2021). Si è soffermata poi anche brevemente sull'altra questione insorta tra coloro che propugnavano la seconda tesi esaminata, ossia se la proposizione della domanda amministrativa dopo l'entrata in vigore della legge possa interrompere il decorso del termine di decadenza. Essa ha concluso ritenendo che “Stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria” Tale ultima soluzione è stata ribadita anche recentemente da Cass.
Sez. L -, Sentenza n. 22820 del 12/08/2021.
Dunque, la proposizione della domanda amministrativa dopo l'entrata in vigore della legge non interrompe il decorso del termine decadenziale né lo fa ricominciare alla stregua di un atto interruttivo della prescrizione .
Per questa ragione, allora, posto che la ricorrente ha presentato domanda giudiziaria solo il
27.1.2020 in relazione ad una pensione percepita dal 2011, fermo il diritto alla ricostituzione dall'originaria decorrenza, come accertato in primo grado, deve essere dichiarata d'ufficio la decadenza dal diritto a percepire le differenze sui ratei arretrati maturate fino al 27.1.2017.
Occorre precisare, all'uopo, che secondo questa Corte la decadenza non è, per così dire, tombale ma mobile. Anche la Suprema Corte sul punto ha sostenuto che “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già
riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale” (Cass. Sez.
6 L., Sentenza n. 17430 del 17/06/2021). Essa ha, infatti, valorizzato il dato letterale e testuale (l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.91, n. 103, convertito in L. 1.6.1991, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi), richiamando tutti i precedenti giurisprudenziali in ordine alla natura del termine decadenziale in genere, riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez. L., n. 13104 dell'8.9.2003; Cass. Sez. L., n. 152 del 9.1.1999;
Cass. Sez. L., n. 2364 del 7.2.2004), nonché i lavori preparatori e la relazione che accompagna l'emanazione dell'articolo 38, laddove si afferma che, a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile, in ragione della loro autonoma cadenza temporale;
ha, infine, richiamato i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità del principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte Costituzionale 26.2 2010, n. 71; 22.7.1999, n. 345; 15.7.1985,
n. 203).
Deve dunque essere dichiarato il diritto dell'appellata a percepire le differenze sui ratei maturati nel triennio antecedente alla domanda giudiziaria, con l'importo del rateo come accertato in primo grado, oltre rivalutazione e interessi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6,
legge 412/1991.
La complessità delle questioni affrontate, il contrasto giurisprudenziale sull'argomento e il ridimensionamento del diritto in appello, giustificano la compensazione integrale delle spese del giudizio di questo grado.
P.Q.M.
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarata la decadenza del diritto alla percezione delle differenze
7 sui ratei arretrati di pensione maturati fino al 26.1.2017, condanna l a corrispondere Pt_1
in favore di le relative differenze sui ratei di pensione maturati a decorrere Controparte_1
datale data (triennio antecedente al deposito del ricorso giudiziario), con rateo all'origine nella misura di €. 737,00, oltre rivalutazione e interessi nei limiti di cui all'art 16 co.6, L
412/91;
2) Conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di questo grado di giudizio.
Taranto, 26.3.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE dott. Annamaria LASTELLA
8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella Di Todaro - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 461 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020,
TRA
(C.F.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale dell' di Taranto in Via Golfo di Taranto 7/D, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pt_1
Riccardo Salvo e Antonio Andriulli, giusta procura generale alle liti, in atti
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._1
Taranto alla via Mazzini n. 52, presso lo studio degli avv. Marcello Carano e Luca
Maraglino, dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti,
- APPELLATA –
OGGETTO: riliquidazione pensione
All'udienza del 26.3.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 2300/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, accoglieva, per quanto di ragione, la domanda proposta da nei Controparte_1 confronti dell' - volta ad ottenere il ricalcolo della pensione di vecchiaia VO Pt_1
13008415, in godimento dall'1.4.2011, con inclusione, nel computo, della contribuzione figurativa per i periodi di malattia e/o infortunio, con conseguente pagamento delle differenze sui ratei rideterminati. Per l'effetto, dichiarava il diritto della ricorrente a vedersi riliquidare dall' la pensione in €. 737,00, quale rateo all'origine, e condannava l Pt_1 Pt_1
al pagamento delle relative differenze maturate nei limiti della prescrizione decennale per un importo di €. 2.511,93 sino al gennaio 2020, oltre accessori ex art. 16, comma 6, legge n. 412/1991. Condannava l al pagamento delle spese di giudizio. Pt_1
Avverso tale decisione proponeva appello l' lamentandone la erroneità e chiedendone Pt_1
la riforma.
Resisteva concludendo per la conferma con rigetto dell'avverso gravame. Controparte_1
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo Giudice, preliminarmente disattendendo l'eccezione di decadenza di cui all'art. 47
ultimo comma del d.p.r. n. 639/1970, come modificato dall'art 38, comma 1 lett. d) D.L.
98/2011 conv. in L. 111/2011, ha rideterminato il rateo mensile in €. 737,00 considerata la contribuzione figurativa per i periodi di malattia agricola rientranti negli anni 2000/2010,
mediante la sommatoria della retribuzione settimanale fino al 31.12.1992 (quota A) e dall'1.1.1993 in poi (quota B) nei limiti della prescrizione decennale decorrente dalla domanda amministrativa.
Si duole l' di tale decisione ribadendo l'eccezione di inammissibilità dell'azione Pt_1
giudiziale per intervenuta decadenza triennale della prestazione richiesta, ai sensi dell'art
47 DPR 639/70, come modificato dall'art 38, comma 1 lett.d) n. 1 D.L. 98/2011 conv. in
L. 111/2011, che ha esteso il termine decadenziale anche alle domande di riliquidazione di prestazioni già in godimento con efficacia dal 6.7.2011, con conseguente decadenza assoluta dal diritto ad ottenere un diverso computo della contribuzione per malattia. A
2 parere dell tale norma dovrebbe applicarsi anche alle prestazioni liquidate in epoca Pt_1
antecedente all'entrata in vigore della legge.
L'appello è fondato per quanto di ragione.
Va premesso che oggetto del presente giudizio è la riliquidazione di trattamento pensionistico già riconosciuto dall' in modo parziale. Pt_1
Osserva la Corte che è pacifico che la disciplina del 2011 (art 38 cit.) ha esteso la decadenza triennale di cui all'art 47 DPR 639/70 (per proporre l'azione giudiziaria), valida in materia di pensioni, anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in godimento, con decorrenza dalla liquidazione del trattamento pensionistico.
Si è posto in giurisprudenza il problema di stabilire l'applicabilità o meno della novella legislativa alle pensioni liquidate prima dell'entrata in vigore della legge, per le quali solo con stessa legge è stato introdotto un termine decadenziale prima inesistente (poiché nel vecchio testo la decadenza era limitata alle richieste di pensione avanzate per la prima volta).
Secondo un primo orientamento, seguito anche da questa Corte d'appello ed appoggiato da numerose sentenze di legittimità, l'ultima delle quali resa dalla sezione Lavoro della Corte
di Cassazione n. 16257 del 29/7/2020, “La decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del
1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l. n. 111 del 2011, non si applica alle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche, aventi ad oggetto l'adeguamento di prestazioni già riconosciute, ma in misura inferiore a quella dovuta, liquidate prima del 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina” (Cass. con. 16549/2016, conforme Cass. 4671/2019 e Cass. n.
16257/2020).
Trattasi, infatti, di disposizione innovativa che ha introdotto una nuova ipotesi di decadenza, riferita non più solo alla richiesta di prestazione previdenziale, ma anche alle richieste di adeguamento e riliquidazione della prestazione già in godimento e non può
pertanto operare per le prestazioni già percepite nella vigenza della vecchia disciplina.
3 Secondo un altro orientamento, in ossequio ad altre pronunce della Suprema Corte, occorre conciliare l'interpretazione della nuova legge con il disposto dell'art 252 disp att c.c.,
tuttora vigente, per cui qualora il fatto individuato come termine iniziale si sia verificato precedentemente all'entrata in vigore della norma introduttiva della decadenza dovrebbe ritenersi il termine triennale di decadenza operante anche nella specie a decorrere dal 6
luglio 2011 ed interamente decorso alla data della proposizione dell'azione (Cass.,sez. L.,
ordinanza 3580/2019).
In relazione a tale contrasto in seno alla stessa Corte di Cassazione, è intervenuta una importante pronuncia resa in pubblica udienza della sezione Lavoro sezione ordinaria, a cui la questione era stata rimessa dalla sesta sezione lavoro, con ordinanza interlocutoria n.
17618/2019. Ed infatti, la Suprema Corte, con sentenza del 4 dicembre 2020, n. 28416, ha assunto una chiara posizione a favore del secondo degli orientamenti esposti, discostandosi dal suo precedente di pochi mesi prima (del luglio 2020). Essa ha richiamato i principi esposti dalla Cassazione a sezioni Unite nel 2015 n. 15352, a proposito dell'applicabilità
della decadenza introdotta dal legislatore del 1997 con la legge n. 238 in materia di indennizzi in conseguenza di epatiti post trasfusionali. Come è noto la citata pronuncia delle S.U. è intervenuta nella materia delle emotrasfusioni ed ha stabilito, con l'art. 1,
comma 9 L. n. 238/1997, che i soggetti interessati a ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1,
Parte comma 1, presentino alla competente le relative domande, indirizzate al Ministro della
Sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali o di 10 anni nei casi di pensioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La norma che ha introdotto il nuovo termine di decadenza è stata interpretata dalle S.U. nel senso che il detto termine decorre dalla entrata in vigore della legge per le ipotesi di epatiti post trasfusionali contratte (e accertate) anteriormente alla sua emanazione.
4 Sul punto la Suprema Corte ha sostenuto: “In particolare le Sezioni unite hanno esaminato,
al pari della fattispecie sottoposta all'esame di questa Corte, un problema di diritto transitorio attinente alla determinazione dell'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza su una situazione ancora pendente. Con la citata pronuncia, premesso che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il "bilanciamento di due contrapposte esigenze” e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e,
dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014).
Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare,
che ha per oggetto non già una situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale - bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte costituzionale" (Cass. 4.12.2020, n. 28416).
In sostanza la realizzazione di tale bilanciamento viene individuata con riferimento alla soluzione adottata dal legislatore con l'art. 252 disp. att. cod. civ., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale così come affermato già dalla Corte
Costituzionale con la sentenza 3.2.1994 n. 20 e ribadito da numerose sentenze della Corte
5 di Cassazione (cfr. Cass. S.U. 7 marzo 2008 n. 6173, ed anche Cass. n. 5811 del 2010; n.
6705 del 2010; n. 25746 del 2009).
La Corte di Cassazione ha concluso per l'applicabilità del regime decadenziale introdotto dalla legge del 2011 anche alle prestazioni liquidate in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, ma calcolando la decorrenza del termine triennale dalla data di entrata in vigore della legge stessa, piuttosto che dalla prima liquidazione (in senso conforme,
anche Cass. Sez. Lav. sentenza n. 28416 del 14/12/2020 e Sez. L - Sentenza n. 22820 del
12/08/2021). Si è soffermata poi anche brevemente sull'altra questione insorta tra coloro che propugnavano la seconda tesi esaminata, ossia se la proposizione della domanda amministrativa dopo l'entrata in vigore della legge possa interrompere il decorso del termine di decadenza. Essa ha concluso ritenendo che “Stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria” Tale ultima soluzione è stata ribadita anche recentemente da Cass.
Sez. L -, Sentenza n. 22820 del 12/08/2021.
Dunque, la proposizione della domanda amministrativa dopo l'entrata in vigore della legge non interrompe il decorso del termine decadenziale né lo fa ricominciare alla stregua di un atto interruttivo della prescrizione .
Per questa ragione, allora, posto che la ricorrente ha presentato domanda giudiziaria solo il
27.1.2020 in relazione ad una pensione percepita dal 2011, fermo il diritto alla ricostituzione dall'originaria decorrenza, come accertato in primo grado, deve essere dichiarata d'ufficio la decadenza dal diritto a percepire le differenze sui ratei arretrati maturate fino al 27.1.2017.
Occorre precisare, all'uopo, che secondo questa Corte la decadenza non è, per così dire, tombale ma mobile. Anche la Suprema Corte sul punto ha sostenuto che “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già
riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale” (Cass. Sez.
6 L., Sentenza n. 17430 del 17/06/2021). Essa ha, infatti, valorizzato il dato letterale e testuale (l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.91, n. 103, convertito in L. 1.6.1991, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi), richiamando tutti i precedenti giurisprudenziali in ordine alla natura del termine decadenziale in genere, riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez. L., n. 13104 dell'8.9.2003; Cass. Sez. L., n. 152 del 9.1.1999;
Cass. Sez. L., n. 2364 del 7.2.2004), nonché i lavori preparatori e la relazione che accompagna l'emanazione dell'articolo 38, laddove si afferma che, a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile, in ragione della loro autonoma cadenza temporale;
ha, infine, richiamato i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità del principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte Costituzionale 26.2 2010, n. 71; 22.7.1999, n. 345; 15.7.1985,
n. 203).
Deve dunque essere dichiarato il diritto dell'appellata a percepire le differenze sui ratei maturati nel triennio antecedente alla domanda giudiziaria, con l'importo del rateo come accertato in primo grado, oltre rivalutazione e interessi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6,
legge 412/1991.
La complessità delle questioni affrontate, il contrasto giurisprudenziale sull'argomento e il ridimensionamento del diritto in appello, giustificano la compensazione integrale delle spese del giudizio di questo grado.
P.Q.M.
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarata la decadenza del diritto alla percezione delle differenze
7 sui ratei arretrati di pensione maturati fino al 26.1.2017, condanna l a corrispondere Pt_1
in favore di le relative differenze sui ratei di pensione maturati a decorrere Controparte_1
datale data (triennio antecedente al deposito del ricorso giudiziario), con rateo all'origine nella misura di €. 737,00, oltre rivalutazione e interessi nei limiti di cui all'art 16 co.6, L
412/91;
2) Conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di questo grado di giudizio.
Taranto, 26.3.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE dott. Annamaria LASTELLA
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