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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/10/2025, n. 1775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1775 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1057/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1057/2023 promossa da:
e la Parte_1 P.IVA_1 [...] di Reggio Emilia, con il patrocinio dell'avv. Antonella Parte_2 MICELE APPELLANTE Contro
in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Reggio Emilia Controparte_1 Piazza Prampolini n. 1 (c.f ) rappresentato e difeso dall'Avv. Berenice Stridi P.IVA_2 ( ) e domiciliato presso l'avvocatura comunale in Reggio Emilia Piazza C.F._1 Prampolini.
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
c.f. , c.f. CP_2 C.F._2 Controparte_3 C.F._3 c.f. e c.f. Parte_3 C.F._4 Controparte_4
, con il patrocinio dell'avv. Simona MAGNANI, C.F._5
APPELLATE
Avverso la sentenza n. 599 del 19 maggio 2023 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue:
pagina 1 di 12 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria azione ed eccezione disattesa, previe le declaratorie del caso, riformare la sentenza Tribunale di Reggio Emilia Sezione Seconda Civile Giudice Unico Dott. Stefania Calò n. 599 del 19 maggio 2023, notificata in data 24 maggio 2023 e, per l'effetto
Nel merito: accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Gestione Liquidatoria dell'Unità Sanitaria Locale n. 9 di Reggio Emilia alla Sig.ra alla Sig.ra alla Sig.ra CP_2 Controparte_3 [...] ed alla Sig.ra Parte_3 Controparte_4
Nel merito ed in via subordinata: rideterminare l'ammontare dell'importo attribuito a titolo risarcitorio alla Sig.ra ed alla Sig.ra Parte_3 Controparte_4
Nel merito: condannare la Sig.ra la Sig.ra la Sig.ra e la Sig.ra CP_2 Controparte_3 Parte_3 [...] a restituire alla e dalla Gestione Liquidatoria dell' di Reggio CP_4 Parte_1 Parte_2 Emilia gli importi tutti ricevuti o, in via subordinata, i maggiori importi ricevuti in forza della sentenza Tribunale di Reggio Emilia Sezione Seconda Civile Giudice Unico Dott. Stefania Calò n. 599 del 19 maggio 2023, maggiorati degli interessi legali maturati dalla data di percepimento sino a quella di restituzione Nel merito: ai sensi dell'art. 346 c.p.c., nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità della Parte_1 e della Gestione Liquidatoria dell'Unità Sanitaria Locale n. 9 di Reggio Emilia e di condanna delle medesime in
[...] via solidale con il accertare e dichiarare il rispettivo grado di responsabilità ai fini Controparte_1 dell'esercizio dell'azione di regresso e condannare il a rifondere pro quota gli importi che la Controparte_1 e la Gestione Liquidatoria dell'Unità Sanitaria Locale n. 9 di Reggio Emilia fossero chiamate a Pt_1 Parte_1 corrispondere alla Sig.ra alla Sig.ra alla Sig.ra ed alla Sig.ra CP_2 Controparte_3 Parte_3 [...]
CP_4
Nel merito: respingere il primo motivo di appello incidentale proposto dal in quanto Controparte_1 infondato in fatto ed in diritto;
In via istruttoria: anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., previa revoca dell'ordinanza 31 gennaio 2024, ai sensi dell'art. 213 c.p.c. disporre l'acquisizione di informazioni presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, anche tramite la consultazione del Registro Nazionale Mesoteliomi, volte ad appurare se siano stati registrati casi di mesotelioma pleurico tra i lavoratori addetti ai Reparti presso i quali il Sig. ebbe a svolgere la sua Parte_4 attività professionale ed adibiti alle medesime mansioni alle quali il Sig. era adibito, CP_3
In via istruttoria: respingere le istanze istruttorie articolate dalla Sig.ra dalla Sig.ra CP_2 Controparte_3 dalla Sig.ra e dalla Sig.ra nella seconda memoria ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c. e Parte_3 Controparte_4 riproposte nel presente grado di giudizio.
Il appellato e appellante incidentale ha concluso come segue: CP_1 Voglia l'Illma Corte d'Appello adita: nel merito respingere l'appello nei termini di cui sopra in quanto infondato in fatto e diritto;
in via incidentale nei confronti delle sig.re e Parte_3 Controparte_4
in riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia Sezione Seconda Civile Giudice Unico dott. Stefania Calò n. 599 del 19 maggio 2023 notificata in data 24 maggio 2023: In rito in via preliminare
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del per il riconoscimento dei danni Controparte_1 e, per l'effetto, disporre il rigetto delle avverse domande;
accertare e dichiarare la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, e per l'effetto, sospendere il giudizio in corso con remissione degli atti alla Corte Costituzionale: Nel merito
rigettare le domande svolte da parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e diritto, e comunque, indebite ed eccessive nel quantum;
in via subordinata
ridurre in ogni caso e per quanto di ragione, l'ammontare del risarcimento del danno oggetto della domanda;
nell'ipotesi di responsabilità solidale per i fatti di causa tra il la e Controparte_1 Parte_1 l' accertare e dichiarare il rispettivo grado di responsabilità ai fini Controparte_5 dell'esercizio dell'azione di regresso e condannare la e l Parte_1 Controparte_5 a rifondere al gli importi che quest'ultimo fosse eventualmente chiamato a
[...] Controparte_1 risarcire alla parte ricorrente;
In via istruttoria incidentale e in subordine;
ai sensi dell'art. 210 e/o 213 cpc disporre l'esibizione e/o l'acquisizione di informazioni presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, anche tramite la consultazione del Registro Nazionale Mesoteliomi, volte ad appurare se siano stati registrati casi di mesotelioma pleurico tra i lavoratori addetti ai Reparti presso i quali il sig. CP_3 ebbe a svolgere la sua attività professionale ed adibiti alle medesime mansioni alle quali era adibito anche lo CP_3 pagina 2 di 12 ai sensi dell'art. 213 cpc disporre l'acquisizione di informazioni presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro in ordine sia all'ammontare dei ratei versati al sig. dal 2008, sia a quello della Parte_4 rendita INAIL capitalizzata con riferimento alla durata della vita media di una persona di sesso maschile. Con richiesta di restituzione delle somme medio tempore corrisposte dal in esecuzione della Controparte_1 sentenza n. 599/2023 di primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Le appellate hanno concluso come segue: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna: IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 599/2023 notificata il 24 maggio 2023, spiegato dal nella comparsa di risposta depositata in data Controparte_1 30/10/2023 nei confronti di e in quanto tardivo, non trattandosi di contro impugnazione Parte_3 Controparte_4 rivolta contro l'appellante principale -coobbligato solidale del né di Parte_1 Controparte_1 impugnazione meramente adesiva rivolta contro la parte investita dall'impugnazione principale, né di impugnazione necessitata dall'appello principale della Parte_1
- dichiarare in ogni caso l'inammissibilità dei motivi di appello incidentale del da n. 1) a n. 9) per Controparte_1 mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 nn. 1 e 3 c.p.c.;
- respingere le istanze istruttorie avanzate da e Gestione Liquidatoria di Reggio Emilia a Controparte_6 CP_7 pag. 35 dell'atto di appello e dal a pag. 34 della memoria di costituzione con appello incidentale, Controparte_1 in quanto inammissibili e irrilevanti, confermando l'ordinanza della Corte d'Appello di Bologna,
- respingere gli appelli proposti in via principale da e da Gestione Liquidatoria dell'Unità Controparte_6 Sanitaria Locale n. 9 di Reggio Emilia e, nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuto ammissibile, in via incidentale dal in quanto infondati in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Controparte_1 Reggio Emilia, Sezione Seconda Civile, Giudice Dott.ssa Stefania Calò, n. 599 del 19 maggio 2023, notificata il 24 maggio 2023. IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA
- qualora la Corte lo ritenesse necessario per l'accoglimento delle conclusioni di cui sopra: - ammettere le prove per testi di cui ai capitoli da 1 a 42 della seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. per le attrici in primo grado odierne appellate, da intendersi integralmente ritrascritte, con i testi ivi indicati. Con vittoria di spese e compensi di lite del presente grado di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. le sig.re e CP_2 Controparte_3 Parte_3 [...]
nell'ordine, vedova, figlia e nipoti del sig. adivano il Giudice del CP_4 Parte_4 Lavoro presso il Tribunale di Reggio Emilia al fine di sentire condannare in via solidale, parziale o alternativa il la e il Commissario Liquidatore Controparte_1 Parte_1 dell' di Reggio Emilia al risarcimento dei danni subiti iure proprio in Parte_2 conseguenza del decesso del sig. causato da mesotelioma pleurico. Parte_4
Tale patologia, secondo quanto sostenuto dalle attrici, si sarebbe determinata a seguito dell'esposizione da parte del sig. a fibre di amianto presenti negli edifici ove lo stesso in veste di Parte_4 elettricista svolse attività lavorativa dall'anno 1967 all'anno 1989 e, ove, sino all'anno 1980, vennero ospitati gli Istituti Ospedalieri Neuropsichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia.
La e la Gestione Liquidatoria dell'Unità Sanitaria Locale n. 9 di Reggio Controparte_6 Emilia si costituivano in giudizio chiedendo il mutamento del rito ex art. 427 c.p.c. e nel merito il rigetto delle domande nonché, subordinatamente, la quantificazione del danno nella misura ritenuta equa nonché, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, l'accertamento del rispettivo grado di responsabilità ai fini dell'azione di regresso nei confronti del Controparte_1
Si costituiva in giudizio il eccependo la incompetenza funzionale del Giudice del Controparte_8 Lavoro e nel merito la propria carenza di legittimazione passiva, e domandando in via principale il rigetto delle domande attoree e subordinatamente, in caso di condanna, la riduzione dell'ammontare del risarcimento del danno richiesto dalla ricorrenti e nell'ipotesi di responsabilità solidale per i fatti di causa tra il la e l' Controparte_1 Parte_1 Controparte_5
pagina 3 di 12 di Reggio Emilia, l'accertamento del rispettivo grado di responsabilità ai fini dell'esercizio dell'azione di regresso.
La causa veniva riassegnata al Tribunale ordinario, quindi con ordinanza del 4 dicembre 2020 il Tribunale disponeva il mutamento del rito e assegnava i termini dell'art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa fu istruita con l'assunzione delle deposizioni testimoniali richieste dalle attrici
Con sentenza n. 599 del 19 maggio 2023, notificata in data 24 maggio 2023, il Tribunale di Reggio Emilia ha accolto la domanda condannando in solido tra loro la Regione la Gestione CP_6 Liquidatoria dell'Unità Sanitaria Locale n. 9 di Reggio Emilia e il a Controparte_1 corrispondere il complessivo importo di euro 750.395,00 oltre interessi legali e a rifondere le spese legali.
Avverso tale sentenza la e la Controparte_6 Parte_2
di Reggio Emilia hanno proposto l'odierno appello fondandolo su tre motivi.
[...]
Si sono costituite tutte le parti attoree che hanno partecipato al primo grado di giudizio contestando la fondatezza dei motivi di impugnazione e, in riferimento all'appello incidentale proposto dal
[...]
lamentandone l'inammissibilità per tardività (assumendo non avesse carattere CP_1 incidentale) o comunque l'inammissibilità dei motivi da n.1) a n.9) per mancanza dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c.; il costituendosi in giudizio ha proposto appello Controparte_1 incidentale adducendo la propria carenza di legittimazione passiva e ulteriori otto motivi di appello.
1)
Preliminarmente si esamina l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale proposto dal avanzata dalle appellanti principali. Controparte_1
L'eccezione deduce il carattere non incidentale dell'impugnazione tardiva proposta con comparsa di risposta depositata in data 30 ottobre 2023 da parte del CP_1
Si tratterebbe, sostengono in proposito le odierne appellate, di appello che non presenta natura né di contro impugnazione rivolta contro l'appellante principale né di impugnazione meramente adesiva rivolta contro la parte investita dall'appello principale né tantomeno di impugnazione necessitata dall'appello principale proposto dalla . Parte_5
Tali conclusioni non risultano condivisibili.
L'orientamento giurisprudenziale prevalente (ribadito dalle SS.UU. n. 8486/2024) chiarisce come l'impugnazione incidentale tardiva sia ammissibile quando proposta dal coobbligato solidale in conseguenza della impugnazione proposta dal coobbligato principale il quale, mettendo in discussione l'assetto di interessi definito dalla sentenza alla quale il primo aveva prestato acquiescenza, determina l'insorgenza dell'interesse all'impugnazione in capo a quest'ultimo.
Ciò non solo quando si tratti di contro impugnazione rivolta contro l'impugnazione principale ma anche quando presenti natura adesiva rispetto a quest'ultima.
Ebbene, deve ritenersi che ciò è quanto si è verificato nel caso di specie.
Il giudice di primo grado ha condannato in solido la e la Gestione Controparte_6 Liquidatoria con il Controparte_1
L'appello intentato da parte delle prime, laddove accolto, determinerebbe un aggravamento della responsabilità dell'appellante incidentale che eventualmente si verrebbe a trovare, a seconda del contenuto della sentenza di secondo grado, in una posizione di soccombenza totale o di soccombenza più grave.
pagina 4 di 12 Pertanto, si ritiene che 'impugnazione avanzata dalla e dalla Gestione Liquidatoria Pt_1
“giustifichi” la tardività dell'appello proposto dal rendendolo ammissibile Controparte_1 alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza sopra richiamati.
In secondo luogo, le appellate, senza peraltro motivare sul punto, ritengono che in ogni caso i motivi dell'appello incidentale da n.1) a n. 9) sarebbero inammissibili in quanto non rispetterebbero i requisiti prescritti dall'art. 342 n. 1) e 3) del c.p.c.
Anche tale censura è da respingere: la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come il requisito della specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c. debba ritenersi rispettato ogniqualvolta il tenore dell'atto di appello consenta comunque di ben individuare le ragioni del gravame e le statuizioni impugnata (Cass. n. 5114/2022). Dalla lettura dei motivi di appello incidentale proposti dal che di seguito CP_1 saranno esaminati, si evincono chiaramente i punti della sentenza di primo grado censurati. L'appello incidentale è dunque ammissibile e va esaminato nel merito.
2)
Sul piano logico va esaminato preliminarmente il secondo motivo dell'appello principale: solo una volta acclarata l'esposizione ad amianto da parte dello nel periodo 1980 -1989, contestata con CP_3 il secondo motivo, si potrà infatti verificare se la stessa abbia svolto una qualche efficienza eziologica nella verificazione dell'evento come invece messo in discussione con il primo motivo di censura.
Tale motivo di appello ha dunque ad oggetto la sentenza di primo grado nella parte in cui ritiene provata l'esposizione del sig. alle fibre di amianto nell'arco temporale 1980–1989 (periodo al CP_3 quale viene riferita la responsabilità datoriale dell'Amministrazione regionale).
L'appellante assume che, dalle dichiarazioni rese dallo stesso nel giudizio da lui intentato CP_3 nonché dalle testimonianze rese nel presente giudizio, emergerebbe come a partire dal '80 vi sia stato da parte del lavoratore un mutamento di mansioni tale da ridurre drasticamente l'esposizione alle fibre di amianto. Le critiche svolte sul punto dalla appellata non appaiono fondate.
Al contrario, si ritiene che dalle risultanze testimoniali raccolte nel giudizio avviato dallo CP_3 emerga come quest'ultimo nel periodo anzidetto non cessò affatto di svolgere le lavorazioni fino ad allora espletate implicanti il contatto con le fibre di amianto.
Con riferimento in particolare all'attività di assemblaggio dei fornelli elettrici si riporta testualmente quanto riferito dal teste (coordinatore dei lavori di manutenzione presso l'Ospedale psichiatrico Tes_1 Cont San Lazzaro di RE): “ posso dire che quando entrò l' (nel 1980 circa) dovevamo fare manutenzione anche sull'esterno, anche se permanevano le attività sui padiglioni interni, che sono stati dismessi molto tempo dopo;
in ogni caso l'attività sul era prevalente rispetto alle Persona_1 altre strutture;
non ricordo quando è stato chiuso il San Lazzaro, in ogni caso ciò non è avvenuto dal mattino alla sera, ma gradatamente, i malati sono stati collocati in strutture esterne, e dovevamo seguire anche queste;
posso dire che fino al 1989, anno in cui è andato in pensione il ricorrente, i padiglioni erano ancora tutti pressoché aperti, ad esempio al era entrato il servizio Per_2 infantile/infettivo, in altri servizi dell'AUSL.” ; “Posso dire che questi fornelli venivano da noi anche assemblati ed anzi proprio costruiti in alcuna parti, e ciò è andato avanti per molti anni, direi per sempre , in quanto quelli che si comparavano già fatti erano molto costosi e , se si rompevano, non si potevano aggiustare;
dunque preferivamo i nostri manufatti. I fornelli erano costituiti da una disco di materiale refrattario, un foglio di amianto, e un disco di metallo, assemblati insieme;
i disco di amianto andava tagliato di misura, ci arrivavano fogli di dimensione di circa 1m x 1m e altezza 3 mm., che provvedevamo a tagliare con una lama, e poi veniva adattato al fornello, mediante una mola, questo perché i fornelli avevano tutti dimensioni diverse, e dunque non era possibile fare dei pezzi 'standard', ognuno dei pezzi andava adattato;
per la maggioranza era a fare questo lavoro, CP_3 se non era in servizio lo facevano gli altri…” pagina 5 di 12 Anche per quanto concerne la manutenzione delle caldaie il teste conferma che tale attività si Tes_2 protrasse fino al 1989, anno a decorrere dal quale l' Sanitaria cessò di utilizzare tali Pt_2 Pt_2 caldaie, allacciandosi al teleriscaldamento.
Di fatto, dal complesso degli elementi raccolti, emerge che la esposizione ad amianto fu straordinariamente massiccia, nel periodo di installazione delle caldaie, degli impianti elettrici e delle molte decine di fornelli, e che anche in seguito rimase notevole, per la manutenzione di tutti gli apparati, che comunque comportava periodicamente operazioni di taglio e perforazione di lastre di amianto, e il maneggio e la sostituzione di ganasce e cordoni di amianto.
Si osserva, poi, che le dichiarazioni dello stesso richiamate dalla Regione CP_3 CP_6 risulterebbero dalla esposizione dell'atto introduttivo della causa di lavoro, che tuttavia non risulta depositato in atti. Ad ogni modo, a prescindere dal tenore testuale del ricorso originario, si ritiene di condividere le conclusioni a cui è giunta la Corte di Appello di Bologna – Sez. Lavoro nella sentenza n. 123 del 2022 secondo la quale la circostanza per cui il rischio possa (eventualmente) essersi ridotto non è idonea di per sé ad escludere la responsabilità del datore di lavoro per omissione delle cautele antinfortunistiche anche in considerazione del fatto che negli anni '80 tali misure erano esigibili ancora con maggiore rigore data l'evoluzione normativa in tale materia.
3)
Con il primo motivo di appello (che si esamina come detto secondariamente) è dedotta la erroneità della decisione del giudice nella parte in cui accerta positivamente il nesso di causalità tra l'esposizione del sig. alle fibre di amianto, nel periodo 1980- 1989, e l'insorgenza/accelerazione del CP_3 processo di sviluppo del mesotelioma pleurico che ne ebbe a cagionare la morte.
Sul punto, in senso critico, si sostiene che il Tribunale nel caso di specie abbia accolto apoditticamente la tesi della c.d. effetto acceleratore e della dose-dipendenza dell'esposizione ad amianto: tesi, secondo l'appellante, ancora controversa nella comunità scientifica e a fortiori in ambito giurisprudenziale.
La censura va respinta per le ragioni di seguito esposte.
Vero è che la tesi del c.d. effetto acceleratore nella sua astrattezza non è unanimemente accettata dalla comunità scientifica. Tuttavia ciò non vale di certo a precluderne la possibilità di applicazione da parte del giudice di merito laddove egli la ritenga plausibile rispetto alla dinamica dei fatti come realizzatasi nella fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio.
La motivazione, sia pur stringata sul punto, lascia chiaramente intendere il ragionamento compiuto dal Tribunale di Reggio Emilia: secondo il criterio processualcivilistico del più probabile che non può ritenersi provato che le esposizioni ad amianto avvenute nell'arco temporale 1980-1989 (senza soluzione di continuità rispetto al periodo pregresso) abbiano esplicato comunque una propria efficienza eziologica, quantomeno in termini concausali, nella produzione dell'evento lesivo come concretamente configuratosi.
Volendo integrare sul punto la sentenza impugnata si può sostenere che anche ipotizzando che l'innesco della patologia sia avvenuto durante il periodo 1967–1979 le inalazioni avvenute nel periodo successivo possono ad ogni modo ritenersi rilevanti nello sviluppo eziologico del tumore.
Già in alcuni suoi precedenti la Corte di cassazione ha ritenuto che il mesotelioma sia malattia dose correlata (rispetto alla quale cioè incidono sia le dosi iniziali che quelle successive) con la conseguenza che l'adozione di misure protettive da parte del datore di lavoro nel corso del tempo ha certamente la capacità di allungare il periodo di latenza e dunque di posticipare l'insorgenza della patologia e quindi la morte del lavoratore (Cass. 18503/2016).
pagina 6 di 12 La circostanza per cui il giudice di prime cure si sia discostato quanto meno in parte dalle conclusioni del c.t.u. non è idonea di per sé a minare la correttezza di tale argomentazione sia perché il giudice non è vincolato al parere espresso dal perito neppure sotto il profilo strettamente scientifico, e nel caso di specie anche le valutazioni più tecniche del dott. non appaiono del tutto lineari, laddove Per_3 ammette (vedi pag.9) che “una maggiore esposizione all'amianto, sul piano epidemiologico, anticipa il tumore pur non significando che ne acceleri la comparsa”, sia perché il c.t.u. esclude che vi siano i presupposti per l'accertamento medico-legale del nesso di causalità, ritenendo mancante la prova concreta della esposizione, ritenendo inadeguate sul punto le prove testimoniali, il cui apprezzamento è invece rimesso al giudice.
Va pure considerato che il Ctu non disconosce la potenziale efficienza lesiva dell'amianto e ritiene soddisfatti nella fattispecie i criteri cronologico e di continuità fenomenica, e topografico tra l'eventuale esposizione all'amianto nel periodo oggetto di indagine peritale e lo sviluppo del mesotelioma pleurico.
4)
Il terzo motivo di appello della e della Gestione Liquidatoria coincide con il nono motivo di Pt_1 appello incidentale proposto dal Controparte_1 Pertanto, se procede all'esame congiunto.
Le parti adducono l'erronea quantificazione, per eccesso, da parte del Tribunale del danno da lesione del rapporto parentale riconosciuto in favore delle sig.re e il giudice di Parte_3 Controparte_4 primo grado, in particolare, avrebbe erroneamente determinato la pretesa risarcitoria sulla base di un valore punto di euro 1.682,50 anziché quello previsto dalle Tabelle di Milano 2022 di euro 1.461,20 con riferimento alle ipotesi di perdita del nipote.
Gli appelli sul punto sono da accogliere: è infatti indubbio che il giudice, (pur dopo avere rilevato che la perdita del nonno per un nipote va considerata sul piano esistenziale meno dolorosa della perdita del nipote per il nonno) ha poi in concreto superato i valori riconoscibili sulla base della tabella corretta al momento della sua decisione che prevedeva un valore punto di euro 1.461,20 perché l'importo finale riconosciuto risulta maggiorato rispetto a questa.
Dunque il valore deve essere ridotto in conformità ai motivi e quindi fino all'importo di euro 94.978,00, determinati alla data della decisione, per ciascuna delle nipoti del sig. CP_3
5)
Nell'esaminare gli ulteriori motivi di appello incidentale addotti dal non si Controparte_1 può che logicamente iniziare dal primo di essi il quale verte sull'asserita carenza di legittimazione processuale passiva dell'ente comunale.
A tale conclusione l'appellante incidentale giunge muovendo da un'interpretazione dell'art. 66 della legge 833/1978 divergente rispetto a quella fornita dal giudice di primo grado: sostiene che lo spirito della norma nonché la sua natura sostanzialmente transitoria inducono a ritenere che essa non fosse volta ad imputare ai Comuni in maniera permanente la titolarità delle obbligazioni facenti capo ai dissolti Istituti ospedalieri.
Di conseguenza, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, la titolarità passiva dell'obbligazione risarcitoria dedotta in giudizio, e dunque la legittimazione processuale passiva nel presente processo, andrebbe riconosciuta unicamente in capo alla Regione e alla CP_6 Gestione Liquidatoria dell'Unità Sanitaria Locale n. 9.
pagina 7 di 12 Peraltro, nella diversa ipotesi in cui si dovesse confermare in appello l'opzione ermeneutica fornita dal Tribunale di Reggio Emilia, l'appellante incidentale propone la questione di legittimità costituzionale del citato articolo 66 per violazione degli artt. 5 e 117 Cost.
Si tratta di censure che non colgono nel segno.
Dal tenore letterale dell'art. 66, comma 2, e dallo scopo con tale norma perseguito dal legislatore storico si evince chiaramente come quest'ultimo volle imputare ai Comuni la titolarità passiva delle obbligazioni facenti capo agli enti ospedalieri: ciò al fine di non gravare le nascenti Unità Sanitarie Locali chiamate ad erogare le prestazioni sanitarie.
Si tratta, pertanto, di norma di ampio respiro e dunque non certamente transitoria con quale si è determinata una successione ex lege dei Comuni nei rapporti facenti capo agli Istituti ospedalieri.
Né rileva in senso contrario la circostanza per cui nel caso di specie verrebbe in gioco un rapporto di lavoro dipendente mentre la norma in commento fa riferimento all'attività di assistenza sanitaria. Deve, infatti, condividersi quanto sostenuto sul punto da questa Corte di Appello–Sez. Lavoro nella sent. n. 123/2022 che ha evidenziato come il rapporto lavoristico fosse pur sempre strumentale allo svolgimento delle prestazioni sanitarie erogate dall'ente ospedaliero.
Anche l'eccezione di costituzionalità sollevata dal avente ad oggetto la norma suindicata si CP_1 ritiene manifestamente infondata dal momento che per la infondatezza si è già pronunciata la Corte di cassazione (Sent. n. 5545 del 2012, tra le altre;
vedi anche Cass.24990 del 2020).
6)
I motivi dal secondo all'ottavo dell'appello incidentale possono essere esaminati in un medesimo contesto argomentativo attenendo in definitiva alla prova del nesso causale che il giudice di primo grado ha ritenuto sussistere tra esposizione ad amianto da parte dello nel periodo lavorativo CP_3 1967-1989 e insorgenza del mesotelioma pleurico.
Sembra corretto muovere dall'analisi della quarta delle doglianze in questione: con la stessa, infatti, si contesta la decisione del giudice nella parte in cui egli avrebbe ritenuto accertata l'inalazione di asbesto nel periodo in cui il lavoratore svolse le sue mansioni presso l'Ospedale Neuropsichiatrico mentre, al contrario, avrebbe del tutto trascurato la possibilità che lo stesso abbia potuto avere contatti con tale sostanza già nell'esperienza lavorativa precedente. È evidente come questo profilo sia pregiudiziale rispetto all'accertamento del processo eziologico eventualmente intercorrente tra inalazione dell'amianto avvenuta presso l'Ente ospedaliero e verificazione della patologia in questione.
Le argomentazioni dell'appellante incidentale tuttavia non sono condivisibili.
Anzitutto la circostanza per cui lo sia stato esposto a fibre di amianto nel periodo in cui fu CP_3 impiegato presso l'ente ospedaliero San Lazzaro risulta ampiamente dimostrata. Le deposizioni testimoniali sono plurime, precise e convergenti e forniscono la prova del contatto che nel corso degli anni il lavoratore ebbe con la sostanza cancerogena. Si tratta di un punto, dunque, difficilmente contestabile e per il quale si rimanda interamente alla decisione del Tribunale di Reggio Emilia che deve ritenersi ampiamente motivata in ordine a questo profilo (pagg. da 4 a 10).
Nello stesso senso deve concludersi per quanto attiene alla seconda critica prospettata dal Il CP_1 Tribunale ha infatti compiutamente chiarito le ragioni per cui ha ritenuto indimostrato che le attività lavorative pregresse dello abbiano assunto rilevanza causale nell'insorgenza della malattia. Si CP_3 tratta di circostanza fattuale che pur essendo allegata dal non è stata provata in giudizio dallo CP_1 stesso. Per contro le risultanze emerse, specie nella causa intentata dal sig. convincono del CP_3 fatto che nel periodo antecedente al 1967 egli non venne a contatto con polveri di amianto, come già
pagina 8 di 12 chiarito nella sentenza di primo grado la quale, a sua volta, richiama la sent. n. 42 del 2019 emessa dal giudice del lavoro a fronte del ricorso proposto dallo (pagg. 11 e 12). CP_3
Ne consegue il rigetto anche del quinto motivo di appello incidentale, con cui il lamenta che il CP_1 Tribunale abbia omesso di considerare le cartelle cliniche prodotte in giudizio, e le confessioni stragiudiziali dello ivi contenute, circa le attività lavorative a contatto con l'amianto svolte già CP_3 prima del 1967, nonché le ulteriori dichiarazioni ammissive di periodi di lavoro svolti presso l' CP_9 di Taranto e di Bagnoli, rese nel corso delle operazioni peritali.
Che lo abbia svolto le sue mansioni negli stabilimenti non rileva, poiché queste CP_3 CP_9 esperienze lavorative per quanto consta non comportarono l'esposizione a fibre di amianto, e comunque non è provato il contrario.
Quanto al riferimento alle presunte confessioni rese dallo nelle cartelle cliniche, esso è CP_3 fuorviante: la cartella clinica n. 194 contiene solo l'annotazione del medico che il paziente ha lavorato presso gli stabilimenti e la mera ipotesi (significativo il ricorso a tre punti interrogativi) che CP_9 abbia avuto contatti con l'amianto. Nella cartella clinica n. 210 si legge che lo diversamente CP_3 da quanto sostenuto dal Comune, dichiarò di non essere a conoscenza se nelle attività lavorative in questione fosse venuto a contatto con fibre di amianto. È evidente, in conclusione, che le cartelle cliniche in questione non possono assumere alcuna valenza probatoria al fine di corroborare la tesi dell'appellante incidentale.
Chiarito questo profilo è possibile esaminare anche gli ulteriori motivi di gravame sopra richiamati.
Ritenuta provata l'esposizione dello alle fibre di amianto durante il periodo di lavoro presso CP_3 l'ospedale San Lazzaro va respinto il secondo motivo di appello del con cui si lamenta che il CP_1 giudice di primo grado, nell'accertare l'elemento causale, avrebbe erroneamente applicato il criterio del c.d. effetto acceleratore, non utilizzabile perché ancora oggetto di dibattito in ambito scientifico, come ammette la stessa difesa dell'appellante principale. Si tratta di censura non corretta dal momento che ciò che emerge dalla parte motiva della sentenza impugnata è come il Tribunale abbia ritenuto mancante la prova che lo avesse svolto attività implicanti il contatto con amianto prima del CP_3 1967, e quindi comprovata la diretta responsabilità del per il mesotelioma insorto, in ragione CP_1 della esposizione causata nel periodo successivo. Solo in subordine il giudice ha evidenziato come un eventuale fattore concorrente di rischio, per aver in ipotesi svolto precedenti mansioni a contatto con l'asbesto, avrebbe comunque condotto alle stesse conclusioni stante l'efficienza concausale di questa circostanza.
Sempre in questo quadro, con il terzo motivo di appello il lamenta l'illegittimità della sentenza CP_1 impugnata nella parte in cui il giudice avrebbe ritenuto accertato il nesso causale discostandosi dalle diverse conclusioni a cui sarebbe giunto il c.t.u. con la perizia resa nel giudizio 724 del 2017; Per_3 tutto ciò senza fornire adeguata motivazione sulle ragioni per cui tale perizia fosse da considerarsi inattendibile. Anche tale doglianza risulta infondata: come già detto, costituisce orientamento giurisprudenziale pacifico quello secondo cui il giudice può porsi in contrasto con i risultati del consulente tecnico purché nel far ciò ne indichi compiutamente le ragioni. Nel caso di specie il Tribunale, che sul punto ha fatto proprie le motivazioni già espresse da questa Corte di Appello nella sent. n. 123/2022, ha sufficientemente esplicitato i motivi per cui ha considerato non corretta la relazione peritale. Vero è che il Tribunale si è soffermato principalmente sulla parte della perizia relativa alla presunta efficienza eziologica svolta dal tabagismo e dalla asserita attività lavorative pregresse che, a parere del consulente, determinerebbero un quadro di incertezza causale rendendo non dimostrabile il collegamento tra la contrazione del mesotelioma da parte dello e l'attività CP_3 lavorativa svolta nell'Ospedale Neuropsichiatrico. Tuttavia dal ragionamento complessivo operato dal giudice si evince chiaramente come egli ha ritenuto non corretta la perizia poggiando la stessa su presupposti errati e adoperando principi causalistici non congruenti sul piano giuridico: il consulente, pagina 9 di 12 infatti, giunge alla conclusione secondo cui il decorso causale nel caso di specie sia indimostrabile muovendo, da un lato, dall'affermazione per cui l'esposizione ad amianto nel periodo 1967 -1989 non sia certa e, dall'altro, dalla presenza di ulteriori possibili fattori scatenanti del mesotelioma contratto dallo (segnatamente precedenti esposizioni e abitudine al fumo). CP_3
Quanto al primo aspetto si è già evidenziato come le testimonianze abbiano adeguatamente dimostrato come nei locali frequentati dallo fosse certamente presente amianto. Il grado di prova CP_3 raggiunto non è di certo valutazione spettante al perito. Ma vi è di più. Una lettura attenta della perizia redatta dal Dott. conduce a conclusioni differenti rispetto a quelle prospettate dal Per_3 [...]
Il consulente, infatti, a pagina 14 della perizia chiarisce come qualora si ritenesse CP_1 provata l'esposizione dello all'amianto nel periodo 1967– 1989 (circostanza che questa Corte CP_3 di appello ritiene processualmente accertata) allora la ricorrenza del nesso causale tra tale esposizione e il mesotelioma contratto dal lavoratore, sul piano medico–legale, sarebbe altamente probabile. In definitiva si può ritenere che le osservazioni del dott. collocate nel quadro probatorio emerso nel Per_3 presente procedimento confermino la responsabilità del CP_1
In ordine al secondo profilo, riguardante la presenza di altri possibili fattori di rischio, si ribadisce che le precedenti esposizioni non sono state processualmente dimostrate e, quanto al fumo, tale abitudine costituisce, secondo la scienza, un mero fattore acceleratore rispetto al mesotelioma, che è riconducibile principalmente all'inalazione di amianto;
quindi il fumo, svolgendo tuttalpiù un apporto concausale, non è idoneo a recidere il nesso causale accertato da parte del giudice di primo grado.
Ne consegue la infondatezza anche dell'ottavo motivo di appello, con il quale si adduce l'illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 1227 c.c. Il giudice di primo grado, infatti, avrebbe omesso di considerare l'abitudine al fumo dello così come il mancato utilizzo delle mascherine CP_3 protettive, non solo come fattore causale idoneo ad escludere il nesso ma financo come elemento volto a ridurre la responsabilità del per effetto del concorso colposo del danneggiato nella CP_1 causazione dell'evento di danno. Va infatti condivisa la posizione espressa dal giudice di prime cure: il fatto che lo f\osse un assiduo fumatore non è circostanza idonea a ridurre la responsabilità CP_3 risarcitoria del atteso che il tabagismo svolge un ruolo minimale (peraltro di segno CP_1 acceleratorio) nella causazione del mesotelioma. Parimenti, il fatto che i lavoratori, e dunque anche lo non utilizzassero le mascherine non assume rilievo alla luce del consolidato orientamento CP_3 giurisprudenziale che ritiene che eventuali comportamenti negligenti e imprudenti dei lavoratori non determinino un'attenuazione delle violazioni antiinfortunistiche da parte del datore di lavoro (Cass.civ.sez.lav. 18/11/2021 n. 35364).
Per queste ragioni anche il sesto motivo di appello incidentale non può essere accolto. Con lo stesso si censura la decisione impugnata in quanto la stessa sarebbe viziata in virtù del fatto che il giudice di primo grado abbia omesso di accogliere la richiesta istruttoria avanzata da parte dei convenuti ai sensi dell'art. 213 c.p.c. senza peraltro che la sentenza abbia motivato sulle ragioni per cui la prova in questione fosse non rilevante nel caso in esame;
in particolare veniva richiesta l'acquisizione presso l'Inail di informazioni volte ad appurare se vi fossero stati altri casi di mesotelioma pleurico tra coloro che svolsero attività lavorativa presso l'Ospedale Neuropsichiatrico San Lazzaro. Ora, ad avviso della Corte la mancata emissione dell'ordine di esibizione non è scelta censurabile: la stessa Corte, avanti alla quale la istanza istruttoria è stata reiterata, l'ha respinta, per superfluità: infatti tenuto conto delle plurime risultanze testimoniali raccolte, (che tra l'altro convergevano nell'indicare lo come l'operatore più esposto, tra gli elettricisti, già specialmente esposti), è evidente la CP_3 irrilevanza delle informazioni oggetto della richiesta: la assenza di altri casi di mesotelioma tra gli addetti dell'ente ospedaliero non varrebbe ad escludere il giudizio di causalità che il primo giudice ha compiuto rispetto alla posizione dello che questa Corte condivide con la presente decisione. CP_3
pagina 10 di 12 Infine, è infondato anche il settimo motivo di appello incidentale, con il quale il deduce la CP_1 erroneità della decisione per aver ritenuto accertata la violazione delle norme antinfortunistiche da parte del datore di lavoro in difetto dei necessari elementi.
Le testimonianze raccolte in giudizio sono esaustive e concordi nel chiarire come i presidi messi a disposizione dalla parte datrice fossero del tutto inadeguati rispetto al rischio di inalazione delle fibre di amianto. In particolare, i testi hanno riferito che i lavoratori erano provvisti unicamente di mascherine di carta che oltre ad essere fastidiose non coprivano interamente il naso lasciando aperte delle fessure attraverso le quali le polveri passavano. Anche le operazioni di smaltimento dell'asbesto erano inidonee a neutralizzare il rischio poiché gli scarti delle lavorazioni ed i rifiuti venivano buttati nel pattume generico che stazionava nel laboratorio finché non fosse saturo. Né si può sostenere, come fatto dal Comune, che all'epoca non fossero esigibili misure protettive diverse da quelle poste in essere dal datore di lavoro. Sul punto la Corte di cassazione (Cass. n. 18503/2016) ha precisato come l'espressione “tutte le misure” utilizzata dall'art. 2087 c.c. lasci intendere che, al fine di poter valutare l'adempimento di tale dovere in capo alla parte datoriale, occorre servirsi del criterio della “massima sicurezza tecnologica possibile” alla stregua del quale il l'imprenditore deve attivarsi per prevenire il rischio lavorativo con una diligenza particolarmente qualificata che trascenda, se necessario, anche le specifiche precauzioni previste dalla normativa vigente nel singolo momento storico. Soprattutto va tenuto conto che all'epoca dei fatti era vigente il DPR n. 303 del 19.03.1965 in materia di igiene del lavoro che già prevedeva l'obbligo per il datore di lavoro di areazione dei luoghi di lavoro (art. 9) e di pulizia dei locali (art. 15). Ancora prima il DPR. 547/1955 all'art. 387 disponeva che i lavoratori dovessero essere dotati di mascherine protettive ("I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale".). Decisivo poi in questo contesto è l'art. 21 del DPR 303/1956 che, proprio con riferimento alla “difesa contro le polveri”, stabilisce all'art. 21 gli obblighi del datore di lavoro (“nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro…).
È provata, dunque, pienamente, la violazione dell'obbligo di cui all'art. 2087 c.c. che ha causalmente comportato la verificazione dell'evento lesivo in capo al sig. e dunque di riflesso l'insorgenza CP_3 del danno parentale in capo alle eredi parti del presente procedimento.
7)
Dovendosi confermare la condanna delle odierne appellanti va esaminata la richiesta di determinare il rispettivo grado di responsabilità nella causazione dell'illecito, ciò al fine dell'esperimento delle relative azioni di regresso.
In proposito, considerato che il mesotelioma è insorto ed è stato diagnosticato nel 2008, di gran lunga dopo la cessazione dei rapporti di lavoro con entrambe le parti, che la scansione di detti rapporti è pagina 11 di 12 avvenuta senza soluzione di continuità assumendo pertanto gli stessi una dimensione unitaria, che dagli atti è emerso come il tempo di latenza della patologia (28/41 anni) sia compatibile con l'esposizione avvenuta in entrambi i periodi lavorativi, non è possibile stabilire il quantum di responsabilità da riconoscere in capo a ciascuna delle danneggianti operando pertanto la presunzione legale di cui all'art. 2055, 3° comma, c.c..
Le spese del giudizio vanno poste a carico delle due parti soccombente;
il e la in CP_1 Pt_1 solido tra loro, sono quindi condannate a rifondere le spese alle attrici in primo grado, qui appellate, come da dispositivo.
Quanto alla liquidazione, si osserva che nella individuazione dello scaglione di valore della causa le domande proposte, come avviene nella fattispecie, da più attori contro un solo convenuto (litisconsorzio facoltativo attivo), non si sommano tra loro (vedi, estesamente ed in dettaglio sul punto la ordinanza 10367 del 2024 della cassazione, ove amplissimi richiami); mentre rileva ai fini del compenso la difesa di più soggetti.
Perciò, determinato lo scaglione di valore in ragione della somma maggiore, quella riconosciuta alla moglie dello ed applicando sul compenso astrattamente dovuto dapprima la riduzione del 30 CP_3
% per la identità di questioni in fatto e in diritto tra le posizioni dei vari assistiti, poi l'aumento del 30
% per ciascuno dei soggetti difesi, la liquidazione si opera come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza impugnata riduce l'importo della condanna da 750.395,00 euro a 721.626,00 euro;
- conferma nel resto la sentenza;
- condanna la Gestione Liquidatoria di Reggio Emilia e il Controparte_6 CP_7
in solido tra loro, a rifondere alle appellate Controparte_1 CP_2 CP_3
e le spese del grado che liquida in complessivi euro
[...] Parte_3 Controparte_4 18.000.00 a titolo di compensi, oltre esborsi documentati ed accessori di legge (iva, cpa e spese generali)
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 14 ottobre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1057/2023 promossa da:
e la Parte_1 P.IVA_1 [...] di Reggio Emilia, con il patrocinio dell'avv. Antonella Parte_2 MICELE APPELLANTE Contro
in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Reggio Emilia Controparte_1 Piazza Prampolini n. 1 (c.f ) rappresentato e difeso dall'Avv. Berenice Stridi P.IVA_2 ( ) e domiciliato presso l'avvocatura comunale in Reggio Emilia Piazza C.F._1 Prampolini.
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
c.f. , c.f. CP_2 C.F._2 Controparte_3 C.F._3 c.f. e c.f. Parte_3 C.F._4 Controparte_4
, con il patrocinio dell'avv. Simona MAGNANI, C.F._5
APPELLATE
Avverso la sentenza n. 599 del 19 maggio 2023 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue:
pagina 1 di 12 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria azione ed eccezione disattesa, previe le declaratorie del caso, riformare la sentenza Tribunale di Reggio Emilia Sezione Seconda Civile Giudice Unico Dott. Stefania Calò n. 599 del 19 maggio 2023, notificata in data 24 maggio 2023 e, per l'effetto
Nel merito: accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Gestione Liquidatoria dell'Unità Sanitaria Locale n. 9 di Reggio Emilia alla Sig.ra alla Sig.ra alla Sig.ra CP_2 Controparte_3 [...] ed alla Sig.ra Parte_3 Controparte_4
Nel merito ed in via subordinata: rideterminare l'ammontare dell'importo attribuito a titolo risarcitorio alla Sig.ra ed alla Sig.ra Parte_3 Controparte_4
Nel merito: condannare la Sig.ra la Sig.ra la Sig.ra e la Sig.ra CP_2 Controparte_3 Parte_3 [...] a restituire alla e dalla Gestione Liquidatoria dell' di Reggio CP_4 Parte_1 Parte_2 Emilia gli importi tutti ricevuti o, in via subordinata, i maggiori importi ricevuti in forza della sentenza Tribunale di Reggio Emilia Sezione Seconda Civile Giudice Unico Dott. Stefania Calò n. 599 del 19 maggio 2023, maggiorati degli interessi legali maturati dalla data di percepimento sino a quella di restituzione Nel merito: ai sensi dell'art. 346 c.p.c., nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità della Parte_1 e della Gestione Liquidatoria dell'Unità Sanitaria Locale n. 9 di Reggio Emilia e di condanna delle medesime in
[...] via solidale con il accertare e dichiarare il rispettivo grado di responsabilità ai fini Controparte_1 dell'esercizio dell'azione di regresso e condannare il a rifondere pro quota gli importi che la Controparte_1 e la Gestione Liquidatoria dell'Unità Sanitaria Locale n. 9 di Reggio Emilia fossero chiamate a Pt_1 Parte_1 corrispondere alla Sig.ra alla Sig.ra alla Sig.ra ed alla Sig.ra CP_2 Controparte_3 Parte_3 [...]
CP_4
Nel merito: respingere il primo motivo di appello incidentale proposto dal in quanto Controparte_1 infondato in fatto ed in diritto;
In via istruttoria: anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., previa revoca dell'ordinanza 31 gennaio 2024, ai sensi dell'art. 213 c.p.c. disporre l'acquisizione di informazioni presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, anche tramite la consultazione del Registro Nazionale Mesoteliomi, volte ad appurare se siano stati registrati casi di mesotelioma pleurico tra i lavoratori addetti ai Reparti presso i quali il Sig. ebbe a svolgere la sua Parte_4 attività professionale ed adibiti alle medesime mansioni alle quali il Sig. era adibito, CP_3
In via istruttoria: respingere le istanze istruttorie articolate dalla Sig.ra dalla Sig.ra CP_2 Controparte_3 dalla Sig.ra e dalla Sig.ra nella seconda memoria ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c. e Parte_3 Controparte_4 riproposte nel presente grado di giudizio.
Il appellato e appellante incidentale ha concluso come segue: CP_1 Voglia l'Illma Corte d'Appello adita: nel merito respingere l'appello nei termini di cui sopra in quanto infondato in fatto e diritto;
in via incidentale nei confronti delle sig.re e Parte_3 Controparte_4
in riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia Sezione Seconda Civile Giudice Unico dott. Stefania Calò n. 599 del 19 maggio 2023 notificata in data 24 maggio 2023: In rito in via preliminare
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del per il riconoscimento dei danni Controparte_1 e, per l'effetto, disporre il rigetto delle avverse domande;
accertare e dichiarare la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, e per l'effetto, sospendere il giudizio in corso con remissione degli atti alla Corte Costituzionale: Nel merito
rigettare le domande svolte da parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e diritto, e comunque, indebite ed eccessive nel quantum;
in via subordinata
ridurre in ogni caso e per quanto di ragione, l'ammontare del risarcimento del danno oggetto della domanda;
nell'ipotesi di responsabilità solidale per i fatti di causa tra il la e Controparte_1 Parte_1 l' accertare e dichiarare il rispettivo grado di responsabilità ai fini Controparte_5 dell'esercizio dell'azione di regresso e condannare la e l Parte_1 Controparte_5 a rifondere al gli importi che quest'ultimo fosse eventualmente chiamato a
[...] Controparte_1 risarcire alla parte ricorrente;
In via istruttoria incidentale e in subordine;
ai sensi dell'art. 210 e/o 213 cpc disporre l'esibizione e/o l'acquisizione di informazioni presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, anche tramite la consultazione del Registro Nazionale Mesoteliomi, volte ad appurare se siano stati registrati casi di mesotelioma pleurico tra i lavoratori addetti ai Reparti presso i quali il sig. CP_3 ebbe a svolgere la sua attività professionale ed adibiti alle medesime mansioni alle quali era adibito anche lo CP_3 pagina 2 di 12 ai sensi dell'art. 213 cpc disporre l'acquisizione di informazioni presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro in ordine sia all'ammontare dei ratei versati al sig. dal 2008, sia a quello della Parte_4 rendita INAIL capitalizzata con riferimento alla durata della vita media di una persona di sesso maschile. Con richiesta di restituzione delle somme medio tempore corrisposte dal in esecuzione della Controparte_1 sentenza n. 599/2023 di primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Le appellate hanno concluso come segue: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna: IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 599/2023 notificata il 24 maggio 2023, spiegato dal nella comparsa di risposta depositata in data Controparte_1 30/10/2023 nei confronti di e in quanto tardivo, non trattandosi di contro impugnazione Parte_3 Controparte_4 rivolta contro l'appellante principale -coobbligato solidale del né di Parte_1 Controparte_1 impugnazione meramente adesiva rivolta contro la parte investita dall'impugnazione principale, né di impugnazione necessitata dall'appello principale della Parte_1
- dichiarare in ogni caso l'inammissibilità dei motivi di appello incidentale del da n. 1) a n. 9) per Controparte_1 mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 nn. 1 e 3 c.p.c.;
- respingere le istanze istruttorie avanzate da e Gestione Liquidatoria di Reggio Emilia a Controparte_6 CP_7 pag. 35 dell'atto di appello e dal a pag. 34 della memoria di costituzione con appello incidentale, Controparte_1 in quanto inammissibili e irrilevanti, confermando l'ordinanza della Corte d'Appello di Bologna,
- respingere gli appelli proposti in via principale da e da Gestione Liquidatoria dell'Unità Controparte_6 Sanitaria Locale n. 9 di Reggio Emilia e, nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuto ammissibile, in via incidentale dal in quanto infondati in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Controparte_1 Reggio Emilia, Sezione Seconda Civile, Giudice Dott.ssa Stefania Calò, n. 599 del 19 maggio 2023, notificata il 24 maggio 2023. IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA
- qualora la Corte lo ritenesse necessario per l'accoglimento delle conclusioni di cui sopra: - ammettere le prove per testi di cui ai capitoli da 1 a 42 della seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. per le attrici in primo grado odierne appellate, da intendersi integralmente ritrascritte, con i testi ivi indicati. Con vittoria di spese e compensi di lite del presente grado di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. le sig.re e CP_2 Controparte_3 Parte_3 [...]
nell'ordine, vedova, figlia e nipoti del sig. adivano il Giudice del CP_4 Parte_4 Lavoro presso il Tribunale di Reggio Emilia al fine di sentire condannare in via solidale, parziale o alternativa il la e il Commissario Liquidatore Controparte_1 Parte_1 dell' di Reggio Emilia al risarcimento dei danni subiti iure proprio in Parte_2 conseguenza del decesso del sig. causato da mesotelioma pleurico. Parte_4
Tale patologia, secondo quanto sostenuto dalle attrici, si sarebbe determinata a seguito dell'esposizione da parte del sig. a fibre di amianto presenti negli edifici ove lo stesso in veste di Parte_4 elettricista svolse attività lavorativa dall'anno 1967 all'anno 1989 e, ove, sino all'anno 1980, vennero ospitati gli Istituti Ospedalieri Neuropsichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia.
La e la Gestione Liquidatoria dell'Unità Sanitaria Locale n. 9 di Reggio Controparte_6 Emilia si costituivano in giudizio chiedendo il mutamento del rito ex art. 427 c.p.c. e nel merito il rigetto delle domande nonché, subordinatamente, la quantificazione del danno nella misura ritenuta equa nonché, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, l'accertamento del rispettivo grado di responsabilità ai fini dell'azione di regresso nei confronti del Controparte_1
Si costituiva in giudizio il eccependo la incompetenza funzionale del Giudice del Controparte_8 Lavoro e nel merito la propria carenza di legittimazione passiva, e domandando in via principale il rigetto delle domande attoree e subordinatamente, in caso di condanna, la riduzione dell'ammontare del risarcimento del danno richiesto dalla ricorrenti e nell'ipotesi di responsabilità solidale per i fatti di causa tra il la e l' Controparte_1 Parte_1 Controparte_5
pagina 3 di 12 di Reggio Emilia, l'accertamento del rispettivo grado di responsabilità ai fini dell'esercizio dell'azione di regresso.
La causa veniva riassegnata al Tribunale ordinario, quindi con ordinanza del 4 dicembre 2020 il Tribunale disponeva il mutamento del rito e assegnava i termini dell'art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa fu istruita con l'assunzione delle deposizioni testimoniali richieste dalle attrici
Con sentenza n. 599 del 19 maggio 2023, notificata in data 24 maggio 2023, il Tribunale di Reggio Emilia ha accolto la domanda condannando in solido tra loro la Regione la Gestione CP_6 Liquidatoria dell'Unità Sanitaria Locale n. 9 di Reggio Emilia e il a Controparte_1 corrispondere il complessivo importo di euro 750.395,00 oltre interessi legali e a rifondere le spese legali.
Avverso tale sentenza la e la Controparte_6 Parte_2
di Reggio Emilia hanno proposto l'odierno appello fondandolo su tre motivi.
[...]
Si sono costituite tutte le parti attoree che hanno partecipato al primo grado di giudizio contestando la fondatezza dei motivi di impugnazione e, in riferimento all'appello incidentale proposto dal
[...]
lamentandone l'inammissibilità per tardività (assumendo non avesse carattere CP_1 incidentale) o comunque l'inammissibilità dei motivi da n.1) a n.9) per mancanza dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c.; il costituendosi in giudizio ha proposto appello Controparte_1 incidentale adducendo la propria carenza di legittimazione passiva e ulteriori otto motivi di appello.
1)
Preliminarmente si esamina l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale proposto dal avanzata dalle appellanti principali. Controparte_1
L'eccezione deduce il carattere non incidentale dell'impugnazione tardiva proposta con comparsa di risposta depositata in data 30 ottobre 2023 da parte del CP_1
Si tratterebbe, sostengono in proposito le odierne appellate, di appello che non presenta natura né di contro impugnazione rivolta contro l'appellante principale né di impugnazione meramente adesiva rivolta contro la parte investita dall'appello principale né tantomeno di impugnazione necessitata dall'appello principale proposto dalla . Parte_5
Tali conclusioni non risultano condivisibili.
L'orientamento giurisprudenziale prevalente (ribadito dalle SS.UU. n. 8486/2024) chiarisce come l'impugnazione incidentale tardiva sia ammissibile quando proposta dal coobbligato solidale in conseguenza della impugnazione proposta dal coobbligato principale il quale, mettendo in discussione l'assetto di interessi definito dalla sentenza alla quale il primo aveva prestato acquiescenza, determina l'insorgenza dell'interesse all'impugnazione in capo a quest'ultimo.
Ciò non solo quando si tratti di contro impugnazione rivolta contro l'impugnazione principale ma anche quando presenti natura adesiva rispetto a quest'ultima.
Ebbene, deve ritenersi che ciò è quanto si è verificato nel caso di specie.
Il giudice di primo grado ha condannato in solido la e la Gestione Controparte_6 Liquidatoria con il Controparte_1
L'appello intentato da parte delle prime, laddove accolto, determinerebbe un aggravamento della responsabilità dell'appellante incidentale che eventualmente si verrebbe a trovare, a seconda del contenuto della sentenza di secondo grado, in una posizione di soccombenza totale o di soccombenza più grave.
pagina 4 di 12 Pertanto, si ritiene che 'impugnazione avanzata dalla e dalla Gestione Liquidatoria Pt_1
“giustifichi” la tardività dell'appello proposto dal rendendolo ammissibile Controparte_1 alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza sopra richiamati.
In secondo luogo, le appellate, senza peraltro motivare sul punto, ritengono che in ogni caso i motivi dell'appello incidentale da n.1) a n. 9) sarebbero inammissibili in quanto non rispetterebbero i requisiti prescritti dall'art. 342 n. 1) e 3) del c.p.c.
Anche tale censura è da respingere: la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come il requisito della specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c. debba ritenersi rispettato ogniqualvolta il tenore dell'atto di appello consenta comunque di ben individuare le ragioni del gravame e le statuizioni impugnata (Cass. n. 5114/2022). Dalla lettura dei motivi di appello incidentale proposti dal che di seguito CP_1 saranno esaminati, si evincono chiaramente i punti della sentenza di primo grado censurati. L'appello incidentale è dunque ammissibile e va esaminato nel merito.
2)
Sul piano logico va esaminato preliminarmente il secondo motivo dell'appello principale: solo una volta acclarata l'esposizione ad amianto da parte dello nel periodo 1980 -1989, contestata con CP_3 il secondo motivo, si potrà infatti verificare se la stessa abbia svolto una qualche efficienza eziologica nella verificazione dell'evento come invece messo in discussione con il primo motivo di censura.
Tale motivo di appello ha dunque ad oggetto la sentenza di primo grado nella parte in cui ritiene provata l'esposizione del sig. alle fibre di amianto nell'arco temporale 1980–1989 (periodo al CP_3 quale viene riferita la responsabilità datoriale dell'Amministrazione regionale).
L'appellante assume che, dalle dichiarazioni rese dallo stesso nel giudizio da lui intentato CP_3 nonché dalle testimonianze rese nel presente giudizio, emergerebbe come a partire dal '80 vi sia stato da parte del lavoratore un mutamento di mansioni tale da ridurre drasticamente l'esposizione alle fibre di amianto. Le critiche svolte sul punto dalla appellata non appaiono fondate.
Al contrario, si ritiene che dalle risultanze testimoniali raccolte nel giudizio avviato dallo CP_3 emerga come quest'ultimo nel periodo anzidetto non cessò affatto di svolgere le lavorazioni fino ad allora espletate implicanti il contatto con le fibre di amianto.
Con riferimento in particolare all'attività di assemblaggio dei fornelli elettrici si riporta testualmente quanto riferito dal teste (coordinatore dei lavori di manutenzione presso l'Ospedale psichiatrico Tes_1 Cont San Lazzaro di RE): “ posso dire che quando entrò l' (nel 1980 circa) dovevamo fare manutenzione anche sull'esterno, anche se permanevano le attività sui padiglioni interni, che sono stati dismessi molto tempo dopo;
in ogni caso l'attività sul era prevalente rispetto alle Persona_1 altre strutture;
non ricordo quando è stato chiuso il San Lazzaro, in ogni caso ciò non è avvenuto dal mattino alla sera, ma gradatamente, i malati sono stati collocati in strutture esterne, e dovevamo seguire anche queste;
posso dire che fino al 1989, anno in cui è andato in pensione il ricorrente, i padiglioni erano ancora tutti pressoché aperti, ad esempio al era entrato il servizio Per_2 infantile/infettivo, in altri servizi dell'AUSL.” ; “Posso dire che questi fornelli venivano da noi anche assemblati ed anzi proprio costruiti in alcuna parti, e ciò è andato avanti per molti anni, direi per sempre , in quanto quelli che si comparavano già fatti erano molto costosi e , se si rompevano, non si potevano aggiustare;
dunque preferivamo i nostri manufatti. I fornelli erano costituiti da una disco di materiale refrattario, un foglio di amianto, e un disco di metallo, assemblati insieme;
i disco di amianto andava tagliato di misura, ci arrivavano fogli di dimensione di circa 1m x 1m e altezza 3 mm., che provvedevamo a tagliare con una lama, e poi veniva adattato al fornello, mediante una mola, questo perché i fornelli avevano tutti dimensioni diverse, e dunque non era possibile fare dei pezzi 'standard', ognuno dei pezzi andava adattato;
per la maggioranza era a fare questo lavoro, CP_3 se non era in servizio lo facevano gli altri…” pagina 5 di 12 Anche per quanto concerne la manutenzione delle caldaie il teste conferma che tale attività si Tes_2 protrasse fino al 1989, anno a decorrere dal quale l' Sanitaria cessò di utilizzare tali Pt_2 Pt_2 caldaie, allacciandosi al teleriscaldamento.
Di fatto, dal complesso degli elementi raccolti, emerge che la esposizione ad amianto fu straordinariamente massiccia, nel periodo di installazione delle caldaie, degli impianti elettrici e delle molte decine di fornelli, e che anche in seguito rimase notevole, per la manutenzione di tutti gli apparati, che comunque comportava periodicamente operazioni di taglio e perforazione di lastre di amianto, e il maneggio e la sostituzione di ganasce e cordoni di amianto.
Si osserva, poi, che le dichiarazioni dello stesso richiamate dalla Regione CP_3 CP_6 risulterebbero dalla esposizione dell'atto introduttivo della causa di lavoro, che tuttavia non risulta depositato in atti. Ad ogni modo, a prescindere dal tenore testuale del ricorso originario, si ritiene di condividere le conclusioni a cui è giunta la Corte di Appello di Bologna – Sez. Lavoro nella sentenza n. 123 del 2022 secondo la quale la circostanza per cui il rischio possa (eventualmente) essersi ridotto non è idonea di per sé ad escludere la responsabilità del datore di lavoro per omissione delle cautele antinfortunistiche anche in considerazione del fatto che negli anni '80 tali misure erano esigibili ancora con maggiore rigore data l'evoluzione normativa in tale materia.
3)
Con il primo motivo di appello (che si esamina come detto secondariamente) è dedotta la erroneità della decisione del giudice nella parte in cui accerta positivamente il nesso di causalità tra l'esposizione del sig. alle fibre di amianto, nel periodo 1980- 1989, e l'insorgenza/accelerazione del CP_3 processo di sviluppo del mesotelioma pleurico che ne ebbe a cagionare la morte.
Sul punto, in senso critico, si sostiene che il Tribunale nel caso di specie abbia accolto apoditticamente la tesi della c.d. effetto acceleratore e della dose-dipendenza dell'esposizione ad amianto: tesi, secondo l'appellante, ancora controversa nella comunità scientifica e a fortiori in ambito giurisprudenziale.
La censura va respinta per le ragioni di seguito esposte.
Vero è che la tesi del c.d. effetto acceleratore nella sua astrattezza non è unanimemente accettata dalla comunità scientifica. Tuttavia ciò non vale di certo a precluderne la possibilità di applicazione da parte del giudice di merito laddove egli la ritenga plausibile rispetto alla dinamica dei fatti come realizzatasi nella fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio.
La motivazione, sia pur stringata sul punto, lascia chiaramente intendere il ragionamento compiuto dal Tribunale di Reggio Emilia: secondo il criterio processualcivilistico del più probabile che non può ritenersi provato che le esposizioni ad amianto avvenute nell'arco temporale 1980-1989 (senza soluzione di continuità rispetto al periodo pregresso) abbiano esplicato comunque una propria efficienza eziologica, quantomeno in termini concausali, nella produzione dell'evento lesivo come concretamente configuratosi.
Volendo integrare sul punto la sentenza impugnata si può sostenere che anche ipotizzando che l'innesco della patologia sia avvenuto durante il periodo 1967–1979 le inalazioni avvenute nel periodo successivo possono ad ogni modo ritenersi rilevanti nello sviluppo eziologico del tumore.
Già in alcuni suoi precedenti la Corte di cassazione ha ritenuto che il mesotelioma sia malattia dose correlata (rispetto alla quale cioè incidono sia le dosi iniziali che quelle successive) con la conseguenza che l'adozione di misure protettive da parte del datore di lavoro nel corso del tempo ha certamente la capacità di allungare il periodo di latenza e dunque di posticipare l'insorgenza della patologia e quindi la morte del lavoratore (Cass. 18503/2016).
pagina 6 di 12 La circostanza per cui il giudice di prime cure si sia discostato quanto meno in parte dalle conclusioni del c.t.u. non è idonea di per sé a minare la correttezza di tale argomentazione sia perché il giudice non è vincolato al parere espresso dal perito neppure sotto il profilo strettamente scientifico, e nel caso di specie anche le valutazioni più tecniche del dott. non appaiono del tutto lineari, laddove Per_3 ammette (vedi pag.9) che “una maggiore esposizione all'amianto, sul piano epidemiologico, anticipa il tumore pur non significando che ne acceleri la comparsa”, sia perché il c.t.u. esclude che vi siano i presupposti per l'accertamento medico-legale del nesso di causalità, ritenendo mancante la prova concreta della esposizione, ritenendo inadeguate sul punto le prove testimoniali, il cui apprezzamento è invece rimesso al giudice.
Va pure considerato che il Ctu non disconosce la potenziale efficienza lesiva dell'amianto e ritiene soddisfatti nella fattispecie i criteri cronologico e di continuità fenomenica, e topografico tra l'eventuale esposizione all'amianto nel periodo oggetto di indagine peritale e lo sviluppo del mesotelioma pleurico.
4)
Il terzo motivo di appello della e della Gestione Liquidatoria coincide con il nono motivo di Pt_1 appello incidentale proposto dal Controparte_1 Pertanto, se procede all'esame congiunto.
Le parti adducono l'erronea quantificazione, per eccesso, da parte del Tribunale del danno da lesione del rapporto parentale riconosciuto in favore delle sig.re e il giudice di Parte_3 Controparte_4 primo grado, in particolare, avrebbe erroneamente determinato la pretesa risarcitoria sulla base di un valore punto di euro 1.682,50 anziché quello previsto dalle Tabelle di Milano 2022 di euro 1.461,20 con riferimento alle ipotesi di perdita del nipote.
Gli appelli sul punto sono da accogliere: è infatti indubbio che il giudice, (pur dopo avere rilevato che la perdita del nonno per un nipote va considerata sul piano esistenziale meno dolorosa della perdita del nipote per il nonno) ha poi in concreto superato i valori riconoscibili sulla base della tabella corretta al momento della sua decisione che prevedeva un valore punto di euro 1.461,20 perché l'importo finale riconosciuto risulta maggiorato rispetto a questa.
Dunque il valore deve essere ridotto in conformità ai motivi e quindi fino all'importo di euro 94.978,00, determinati alla data della decisione, per ciascuna delle nipoti del sig. CP_3
5)
Nell'esaminare gli ulteriori motivi di appello incidentale addotti dal non si Controparte_1 può che logicamente iniziare dal primo di essi il quale verte sull'asserita carenza di legittimazione processuale passiva dell'ente comunale.
A tale conclusione l'appellante incidentale giunge muovendo da un'interpretazione dell'art. 66 della legge 833/1978 divergente rispetto a quella fornita dal giudice di primo grado: sostiene che lo spirito della norma nonché la sua natura sostanzialmente transitoria inducono a ritenere che essa non fosse volta ad imputare ai Comuni in maniera permanente la titolarità delle obbligazioni facenti capo ai dissolti Istituti ospedalieri.
Di conseguenza, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, la titolarità passiva dell'obbligazione risarcitoria dedotta in giudizio, e dunque la legittimazione processuale passiva nel presente processo, andrebbe riconosciuta unicamente in capo alla Regione e alla CP_6 Gestione Liquidatoria dell'Unità Sanitaria Locale n. 9.
pagina 7 di 12 Peraltro, nella diversa ipotesi in cui si dovesse confermare in appello l'opzione ermeneutica fornita dal Tribunale di Reggio Emilia, l'appellante incidentale propone la questione di legittimità costituzionale del citato articolo 66 per violazione degli artt. 5 e 117 Cost.
Si tratta di censure che non colgono nel segno.
Dal tenore letterale dell'art. 66, comma 2, e dallo scopo con tale norma perseguito dal legislatore storico si evince chiaramente come quest'ultimo volle imputare ai Comuni la titolarità passiva delle obbligazioni facenti capo agli enti ospedalieri: ciò al fine di non gravare le nascenti Unità Sanitarie Locali chiamate ad erogare le prestazioni sanitarie.
Si tratta, pertanto, di norma di ampio respiro e dunque non certamente transitoria con quale si è determinata una successione ex lege dei Comuni nei rapporti facenti capo agli Istituti ospedalieri.
Né rileva in senso contrario la circostanza per cui nel caso di specie verrebbe in gioco un rapporto di lavoro dipendente mentre la norma in commento fa riferimento all'attività di assistenza sanitaria. Deve, infatti, condividersi quanto sostenuto sul punto da questa Corte di Appello–Sez. Lavoro nella sent. n. 123/2022 che ha evidenziato come il rapporto lavoristico fosse pur sempre strumentale allo svolgimento delle prestazioni sanitarie erogate dall'ente ospedaliero.
Anche l'eccezione di costituzionalità sollevata dal avente ad oggetto la norma suindicata si CP_1 ritiene manifestamente infondata dal momento che per la infondatezza si è già pronunciata la Corte di cassazione (Sent. n. 5545 del 2012, tra le altre;
vedi anche Cass.24990 del 2020).
6)
I motivi dal secondo all'ottavo dell'appello incidentale possono essere esaminati in un medesimo contesto argomentativo attenendo in definitiva alla prova del nesso causale che il giudice di primo grado ha ritenuto sussistere tra esposizione ad amianto da parte dello nel periodo lavorativo CP_3 1967-1989 e insorgenza del mesotelioma pleurico.
Sembra corretto muovere dall'analisi della quarta delle doglianze in questione: con la stessa, infatti, si contesta la decisione del giudice nella parte in cui egli avrebbe ritenuto accertata l'inalazione di asbesto nel periodo in cui il lavoratore svolse le sue mansioni presso l'Ospedale Neuropsichiatrico mentre, al contrario, avrebbe del tutto trascurato la possibilità che lo stesso abbia potuto avere contatti con tale sostanza già nell'esperienza lavorativa precedente. È evidente come questo profilo sia pregiudiziale rispetto all'accertamento del processo eziologico eventualmente intercorrente tra inalazione dell'amianto avvenuta presso l'Ente ospedaliero e verificazione della patologia in questione.
Le argomentazioni dell'appellante incidentale tuttavia non sono condivisibili.
Anzitutto la circostanza per cui lo sia stato esposto a fibre di amianto nel periodo in cui fu CP_3 impiegato presso l'ente ospedaliero San Lazzaro risulta ampiamente dimostrata. Le deposizioni testimoniali sono plurime, precise e convergenti e forniscono la prova del contatto che nel corso degli anni il lavoratore ebbe con la sostanza cancerogena. Si tratta di un punto, dunque, difficilmente contestabile e per il quale si rimanda interamente alla decisione del Tribunale di Reggio Emilia che deve ritenersi ampiamente motivata in ordine a questo profilo (pagg. da 4 a 10).
Nello stesso senso deve concludersi per quanto attiene alla seconda critica prospettata dal Il CP_1 Tribunale ha infatti compiutamente chiarito le ragioni per cui ha ritenuto indimostrato che le attività lavorative pregresse dello abbiano assunto rilevanza causale nell'insorgenza della malattia. Si CP_3 tratta di circostanza fattuale che pur essendo allegata dal non è stata provata in giudizio dallo CP_1 stesso. Per contro le risultanze emerse, specie nella causa intentata dal sig. convincono del CP_3 fatto che nel periodo antecedente al 1967 egli non venne a contatto con polveri di amianto, come già
pagina 8 di 12 chiarito nella sentenza di primo grado la quale, a sua volta, richiama la sent. n. 42 del 2019 emessa dal giudice del lavoro a fronte del ricorso proposto dallo (pagg. 11 e 12). CP_3
Ne consegue il rigetto anche del quinto motivo di appello incidentale, con cui il lamenta che il CP_1 Tribunale abbia omesso di considerare le cartelle cliniche prodotte in giudizio, e le confessioni stragiudiziali dello ivi contenute, circa le attività lavorative a contatto con l'amianto svolte già CP_3 prima del 1967, nonché le ulteriori dichiarazioni ammissive di periodi di lavoro svolti presso l' CP_9 di Taranto e di Bagnoli, rese nel corso delle operazioni peritali.
Che lo abbia svolto le sue mansioni negli stabilimenti non rileva, poiché queste CP_3 CP_9 esperienze lavorative per quanto consta non comportarono l'esposizione a fibre di amianto, e comunque non è provato il contrario.
Quanto al riferimento alle presunte confessioni rese dallo nelle cartelle cliniche, esso è CP_3 fuorviante: la cartella clinica n. 194 contiene solo l'annotazione del medico che il paziente ha lavorato presso gli stabilimenti e la mera ipotesi (significativo il ricorso a tre punti interrogativi) che CP_9 abbia avuto contatti con l'amianto. Nella cartella clinica n. 210 si legge che lo diversamente CP_3 da quanto sostenuto dal Comune, dichiarò di non essere a conoscenza se nelle attività lavorative in questione fosse venuto a contatto con fibre di amianto. È evidente, in conclusione, che le cartelle cliniche in questione non possono assumere alcuna valenza probatoria al fine di corroborare la tesi dell'appellante incidentale.
Chiarito questo profilo è possibile esaminare anche gli ulteriori motivi di gravame sopra richiamati.
Ritenuta provata l'esposizione dello alle fibre di amianto durante il periodo di lavoro presso CP_3 l'ospedale San Lazzaro va respinto il secondo motivo di appello del con cui si lamenta che il CP_1 giudice di primo grado, nell'accertare l'elemento causale, avrebbe erroneamente applicato il criterio del c.d. effetto acceleratore, non utilizzabile perché ancora oggetto di dibattito in ambito scientifico, come ammette la stessa difesa dell'appellante principale. Si tratta di censura non corretta dal momento che ciò che emerge dalla parte motiva della sentenza impugnata è come il Tribunale abbia ritenuto mancante la prova che lo avesse svolto attività implicanti il contatto con amianto prima del CP_3 1967, e quindi comprovata la diretta responsabilità del per il mesotelioma insorto, in ragione CP_1 della esposizione causata nel periodo successivo. Solo in subordine il giudice ha evidenziato come un eventuale fattore concorrente di rischio, per aver in ipotesi svolto precedenti mansioni a contatto con l'asbesto, avrebbe comunque condotto alle stesse conclusioni stante l'efficienza concausale di questa circostanza.
Sempre in questo quadro, con il terzo motivo di appello il lamenta l'illegittimità della sentenza CP_1 impugnata nella parte in cui il giudice avrebbe ritenuto accertato il nesso causale discostandosi dalle diverse conclusioni a cui sarebbe giunto il c.t.u. con la perizia resa nel giudizio 724 del 2017; Per_3 tutto ciò senza fornire adeguata motivazione sulle ragioni per cui tale perizia fosse da considerarsi inattendibile. Anche tale doglianza risulta infondata: come già detto, costituisce orientamento giurisprudenziale pacifico quello secondo cui il giudice può porsi in contrasto con i risultati del consulente tecnico purché nel far ciò ne indichi compiutamente le ragioni. Nel caso di specie il Tribunale, che sul punto ha fatto proprie le motivazioni già espresse da questa Corte di Appello nella sent. n. 123/2022, ha sufficientemente esplicitato i motivi per cui ha considerato non corretta la relazione peritale. Vero è che il Tribunale si è soffermato principalmente sulla parte della perizia relativa alla presunta efficienza eziologica svolta dal tabagismo e dalla asserita attività lavorative pregresse che, a parere del consulente, determinerebbero un quadro di incertezza causale rendendo non dimostrabile il collegamento tra la contrazione del mesotelioma da parte dello e l'attività CP_3 lavorativa svolta nell'Ospedale Neuropsichiatrico. Tuttavia dal ragionamento complessivo operato dal giudice si evince chiaramente come egli ha ritenuto non corretta la perizia poggiando la stessa su presupposti errati e adoperando principi causalistici non congruenti sul piano giuridico: il consulente, pagina 9 di 12 infatti, giunge alla conclusione secondo cui il decorso causale nel caso di specie sia indimostrabile muovendo, da un lato, dall'affermazione per cui l'esposizione ad amianto nel periodo 1967 -1989 non sia certa e, dall'altro, dalla presenza di ulteriori possibili fattori scatenanti del mesotelioma contratto dallo (segnatamente precedenti esposizioni e abitudine al fumo). CP_3
Quanto al primo aspetto si è già evidenziato come le testimonianze abbiano adeguatamente dimostrato come nei locali frequentati dallo fosse certamente presente amianto. Il grado di prova CP_3 raggiunto non è di certo valutazione spettante al perito. Ma vi è di più. Una lettura attenta della perizia redatta dal Dott. conduce a conclusioni differenti rispetto a quelle prospettate dal Per_3 [...]
Il consulente, infatti, a pagina 14 della perizia chiarisce come qualora si ritenesse CP_1 provata l'esposizione dello all'amianto nel periodo 1967– 1989 (circostanza che questa Corte CP_3 di appello ritiene processualmente accertata) allora la ricorrenza del nesso causale tra tale esposizione e il mesotelioma contratto dal lavoratore, sul piano medico–legale, sarebbe altamente probabile. In definitiva si può ritenere che le osservazioni del dott. collocate nel quadro probatorio emerso nel Per_3 presente procedimento confermino la responsabilità del CP_1
In ordine al secondo profilo, riguardante la presenza di altri possibili fattori di rischio, si ribadisce che le precedenti esposizioni non sono state processualmente dimostrate e, quanto al fumo, tale abitudine costituisce, secondo la scienza, un mero fattore acceleratore rispetto al mesotelioma, che è riconducibile principalmente all'inalazione di amianto;
quindi il fumo, svolgendo tuttalpiù un apporto concausale, non è idoneo a recidere il nesso causale accertato da parte del giudice di primo grado.
Ne consegue la infondatezza anche dell'ottavo motivo di appello, con il quale si adduce l'illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 1227 c.c. Il giudice di primo grado, infatti, avrebbe omesso di considerare l'abitudine al fumo dello così come il mancato utilizzo delle mascherine CP_3 protettive, non solo come fattore causale idoneo ad escludere il nesso ma financo come elemento volto a ridurre la responsabilità del per effetto del concorso colposo del danneggiato nella CP_1 causazione dell'evento di danno. Va infatti condivisa la posizione espressa dal giudice di prime cure: il fatto che lo f\osse un assiduo fumatore non è circostanza idonea a ridurre la responsabilità CP_3 risarcitoria del atteso che il tabagismo svolge un ruolo minimale (peraltro di segno CP_1 acceleratorio) nella causazione del mesotelioma. Parimenti, il fatto che i lavoratori, e dunque anche lo non utilizzassero le mascherine non assume rilievo alla luce del consolidato orientamento CP_3 giurisprudenziale che ritiene che eventuali comportamenti negligenti e imprudenti dei lavoratori non determinino un'attenuazione delle violazioni antiinfortunistiche da parte del datore di lavoro (Cass.civ.sez.lav. 18/11/2021 n. 35364).
Per queste ragioni anche il sesto motivo di appello incidentale non può essere accolto. Con lo stesso si censura la decisione impugnata in quanto la stessa sarebbe viziata in virtù del fatto che il giudice di primo grado abbia omesso di accogliere la richiesta istruttoria avanzata da parte dei convenuti ai sensi dell'art. 213 c.p.c. senza peraltro che la sentenza abbia motivato sulle ragioni per cui la prova in questione fosse non rilevante nel caso in esame;
in particolare veniva richiesta l'acquisizione presso l'Inail di informazioni volte ad appurare se vi fossero stati altri casi di mesotelioma pleurico tra coloro che svolsero attività lavorativa presso l'Ospedale Neuropsichiatrico San Lazzaro. Ora, ad avviso della Corte la mancata emissione dell'ordine di esibizione non è scelta censurabile: la stessa Corte, avanti alla quale la istanza istruttoria è stata reiterata, l'ha respinta, per superfluità: infatti tenuto conto delle plurime risultanze testimoniali raccolte, (che tra l'altro convergevano nell'indicare lo come l'operatore più esposto, tra gli elettricisti, già specialmente esposti), è evidente la CP_3 irrilevanza delle informazioni oggetto della richiesta: la assenza di altri casi di mesotelioma tra gli addetti dell'ente ospedaliero non varrebbe ad escludere il giudizio di causalità che il primo giudice ha compiuto rispetto alla posizione dello che questa Corte condivide con la presente decisione. CP_3
pagina 10 di 12 Infine, è infondato anche il settimo motivo di appello incidentale, con il quale il deduce la CP_1 erroneità della decisione per aver ritenuto accertata la violazione delle norme antinfortunistiche da parte del datore di lavoro in difetto dei necessari elementi.
Le testimonianze raccolte in giudizio sono esaustive e concordi nel chiarire come i presidi messi a disposizione dalla parte datrice fossero del tutto inadeguati rispetto al rischio di inalazione delle fibre di amianto. In particolare, i testi hanno riferito che i lavoratori erano provvisti unicamente di mascherine di carta che oltre ad essere fastidiose non coprivano interamente il naso lasciando aperte delle fessure attraverso le quali le polveri passavano. Anche le operazioni di smaltimento dell'asbesto erano inidonee a neutralizzare il rischio poiché gli scarti delle lavorazioni ed i rifiuti venivano buttati nel pattume generico che stazionava nel laboratorio finché non fosse saturo. Né si può sostenere, come fatto dal Comune, che all'epoca non fossero esigibili misure protettive diverse da quelle poste in essere dal datore di lavoro. Sul punto la Corte di cassazione (Cass. n. 18503/2016) ha precisato come l'espressione “tutte le misure” utilizzata dall'art. 2087 c.c. lasci intendere che, al fine di poter valutare l'adempimento di tale dovere in capo alla parte datoriale, occorre servirsi del criterio della “massima sicurezza tecnologica possibile” alla stregua del quale il l'imprenditore deve attivarsi per prevenire il rischio lavorativo con una diligenza particolarmente qualificata che trascenda, se necessario, anche le specifiche precauzioni previste dalla normativa vigente nel singolo momento storico. Soprattutto va tenuto conto che all'epoca dei fatti era vigente il DPR n. 303 del 19.03.1965 in materia di igiene del lavoro che già prevedeva l'obbligo per il datore di lavoro di areazione dei luoghi di lavoro (art. 9) e di pulizia dei locali (art. 15). Ancora prima il DPR. 547/1955 all'art. 387 disponeva che i lavoratori dovessero essere dotati di mascherine protettive ("I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale".). Decisivo poi in questo contesto è l'art. 21 del DPR 303/1956 che, proprio con riferimento alla “difesa contro le polveri”, stabilisce all'art. 21 gli obblighi del datore di lavoro (“nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro…).
È provata, dunque, pienamente, la violazione dell'obbligo di cui all'art. 2087 c.c. che ha causalmente comportato la verificazione dell'evento lesivo in capo al sig. e dunque di riflesso l'insorgenza CP_3 del danno parentale in capo alle eredi parti del presente procedimento.
7)
Dovendosi confermare la condanna delle odierne appellanti va esaminata la richiesta di determinare il rispettivo grado di responsabilità nella causazione dell'illecito, ciò al fine dell'esperimento delle relative azioni di regresso.
In proposito, considerato che il mesotelioma è insorto ed è stato diagnosticato nel 2008, di gran lunga dopo la cessazione dei rapporti di lavoro con entrambe le parti, che la scansione di detti rapporti è pagina 11 di 12 avvenuta senza soluzione di continuità assumendo pertanto gli stessi una dimensione unitaria, che dagli atti è emerso come il tempo di latenza della patologia (28/41 anni) sia compatibile con l'esposizione avvenuta in entrambi i periodi lavorativi, non è possibile stabilire il quantum di responsabilità da riconoscere in capo a ciascuna delle danneggianti operando pertanto la presunzione legale di cui all'art. 2055, 3° comma, c.c..
Le spese del giudizio vanno poste a carico delle due parti soccombente;
il e la in CP_1 Pt_1 solido tra loro, sono quindi condannate a rifondere le spese alle attrici in primo grado, qui appellate, come da dispositivo.
Quanto alla liquidazione, si osserva che nella individuazione dello scaglione di valore della causa le domande proposte, come avviene nella fattispecie, da più attori contro un solo convenuto (litisconsorzio facoltativo attivo), non si sommano tra loro (vedi, estesamente ed in dettaglio sul punto la ordinanza 10367 del 2024 della cassazione, ove amplissimi richiami); mentre rileva ai fini del compenso la difesa di più soggetti.
Perciò, determinato lo scaglione di valore in ragione della somma maggiore, quella riconosciuta alla moglie dello ed applicando sul compenso astrattamente dovuto dapprima la riduzione del 30 CP_3
% per la identità di questioni in fatto e in diritto tra le posizioni dei vari assistiti, poi l'aumento del 30
% per ciascuno dei soggetti difesi, la liquidazione si opera come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza impugnata riduce l'importo della condanna da 750.395,00 euro a 721.626,00 euro;
- conferma nel resto la sentenza;
- condanna la Gestione Liquidatoria di Reggio Emilia e il Controparte_6 CP_7
in solido tra loro, a rifondere alle appellate Controparte_1 CP_2 CP_3
e le spese del grado che liquida in complessivi euro
[...] Parte_3 Controparte_4 18.000.00 a titolo di compensi, oltre esborsi documentati ed accessori di legge (iva, cpa e spese generali)
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 14 ottobre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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