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Sentenza 8 gennaio 2024
Sentenza 8 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/01/2024, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2024 |
Testo completo
R.g. 2662/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice
3) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2662/2023 del registro generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto "separazione consensuale", vertente
TRA
(c.f.: ), rappr.to e difeso dall'avv. Fabio D'Alessio, Parte_1 C.F._1
dom.to come in atti;
ricorrente
E
(c.f.: ), rappr.ta e difesa dall'avv. Fabio Controparte_1 C.F._2
D'Alessio, dom.ta come in atti;
ricorrente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 21.12.2023; in data 27.12.2023 è pervenuto il visto del p.m. in sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.08.2023 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in San Martino V. C. (AV) in data 01.08.1999 e che dal rapporto non sono nati figli, deducevano che la vita matrimoniale si era rivelata intollerabile per insanabile incompatibilità caratteriale tale da renderne impossibile la prosecuzione.
I ricorrenti concordavano tutte le condizioni della separazione, riportate nel ricorso introduttivo che sottoscrivevano personalmente e chiedevano la omologa.
L'accordo raggiunto dai coniugi ed integralmente riportato nel ricorso va ritenuto conforme alla legge, cosicché può essere omologata la separazione.
Trattandosi di ricorso depositato in data 17.08.2023, successivamente all'entrata in vigore del d. lgs. 149/2022, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 5 c.p.c. l'omologa va disposta con sentenza.
PQM
Omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del procedimento.
Dispone che, a cura della cancelleria, sia data comunicazione al P.M ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 740 c.p.c. e siano effettuati gli altri adempimenti di legge.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 2.1.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice
3) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2662/2023 del registro generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto "separazione consensuale", vertente
TRA
(c.f.: ), rappr.to e difeso dall'avv. Fabio D'Alessio, Parte_1 C.F._1
dom.to come in atti;
ricorrente
E
(c.f.: ), rappr.ta e difesa dall'avv. Fabio Controparte_1 C.F._2
D'Alessio, dom.ta come in atti;
ricorrente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 21.12.2023; in data 27.12.2023 è pervenuto il visto del p.m. in sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.08.2023 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in San Martino V. C. (AV) in data 01.08.1999 e che dal rapporto non sono nati figli, deducevano che la vita matrimoniale si era rivelata intollerabile per insanabile incompatibilità caratteriale tale da renderne impossibile la prosecuzione.
I ricorrenti concordavano tutte le condizioni della separazione, riportate nel ricorso introduttivo che sottoscrivevano personalmente e chiedevano la omologa.
L'accordo raggiunto dai coniugi ed integralmente riportato nel ricorso va ritenuto conforme alla legge, cosicché può essere omologata la separazione.
Trattandosi di ricorso depositato in data 17.08.2023, successivamente all'entrata in vigore del d. lgs. 149/2022, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 5 c.p.c. l'omologa va disposta con sentenza.
PQM
Omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del procedimento.
Dispone che, a cura della cancelleria, sia data comunicazione al P.M ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 740 c.p.c. e siano effettuati gli altri adempimenti di legge.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 2.1.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano