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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 31/07/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 618/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Gaetano CAMPO Consigliere
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 3 agosto 2022 da
(c.f.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Jenny Lopresti, giusto mandato allegato al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_1
-appellante-
Contro
(c.f.: Controparte_1 P.IVA_1
e Controparte_2
(c.f.:
[...] ), in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, P.IVA_2
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, presso cui è domiciliato in Piazza San Marco, n. 63, Venezia, con indirizzo
PEC: Email_2
-appellati-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 340/22 del Tribunale di Treviso – sezione Lavoro
In punto: obbligo vaccinale – illegittimità provvedimento di sospensione dal servizio – differenze retributive.
Causa trattata all'udienza del 26 giugno 2025.
Conclusioni per parte appellante: “In via preliminare: Si chiede che venga concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva ovvero dell'esecuzione dell'impugnata sentenza, ex artt. 431 e 283, c.p.c., vista la sussistenza del fumus boni iuris e dell'evidente stato di difficoltà del ricorrente.
In via pregiudiziale: dichiarare non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dedotte in relazione all'art. 1,
comma 6 D.L. 6/8/2021, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge
24/9/2021, n.133 che inserisce, nel D.L. 22/4/2021, n.52, convertito, con modificazioni dalla L.17/6/2021, n. 87 l'art. 9 ter e conseguentemente rimettere con ordinanza la pronuncia sulle questioni di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale.
In via principale di merito: in riforma integrale della sentenza impugnata n. 340/22, pubblicata il 06/07/22 e notificata in data 27.07.2022, del
Tribunale di Treviso, Giudice del Lavoro dott. Filippo Giordan: A) pag. 2/26 dichiarare la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di reintegrazione del professor formulata in ricorso ex Parte_1
art. 414, c.p.c., stante che lo stesso ha ripreso servizio in data 04.05.2022 in forza dell'entrata in vigore il giorno 25.03.2022 dell'art. 8, comma 3,
“Obbligo vaccinale”, sub art. 4 ter 2, comma 3, del D.L. n. 24 del
24.03.2022, convertito in legge n. 52 del 19 maggio 2022; B) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di sospensione del Sig.
[...]
, adottato dalla Dirigente scolastica dell' di e, Parte_1 CP_2 CP_2
per l'effetto, condannare il in persona del Ministro pro tempore, CP_3
al pagamento delle somme a lui dovute a titolo di stipendio e contributi dal'12/10/2021 sino all'effettiva reintegra nel posto di lavoro ovvero a titolo di assegno alimentare nella misura del 50% delle retribuzioni allo stesso dovute dal giorno 18/10/2021 alla data di reintegra nel posto di lavoro, oltre interessi legali e/o rivalutazione dalla data del dovuto al saldo;
In via subordinata: accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di sospensione del Sig. adottato dalla Dirigente Parte_1
scolastica dell'Ist. Comprensivo di , per contrasto Controparte_2
dell'art. 1, comma 6 D.L. 6/8/2021, n.111, convertito con modificazioni dalla legge 24/9/2021, n.133 che inserisce nel D.L. 22/4/2021, n. 52, convertito, con modificazioni dalla L.17/6/2021, n.87 l'art. 9 ter, per contrasto con il regolamento europeo 953/2021 e, per l'effetto, condannare il in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle CP_3
somme a lui dovute a titolo di stipendio e contributi dal giorno 18/10/2021 sino alla data di effettiva reintegra nel posto di lavoro ovvero a titolo di assegno alimentare nella misura del 50% delle retribuzioni allo stesso pag. 3/26 dovute dal giorno 18/10/2021 alla data di reintegra nel posto di lavoro, oltre interessi legali e/o rivalutazione dalla data del dovuto al saldo;
Con vittoria di anticipazioni ed onorari, oltre 15% di spese generali,
C.p.a. ed I.v.a. come per legge di entrambe i gradi del presente procedimento.
In via istruttoria:”
Conclusioni per parti appellate: “Voglia la Corte d'Appello adita, nel merito, rigettare l'appello perché infondato. Spese di primo e secondo grado rifuse.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 3 agosto 2022 Parte_1
ha impugnato la sentenza n.340/22 del giudice del lavoro del Tribunale di
Treviso con la quale ha rigettato la domanda tesa alla declaratoria dell'illegittima sospensione dal servizio e dalla retribuzione disposta nei suoi confronti per violazione dell' obbligo vaccinale “Covid”.
Con memoria depositata il 22 novembre 2023 si è costituita la il
[...]
unitamente all' Controparte_1 [...]
e all' chiedendo Controparte_2 Controparte_2
di respingere l'impugnazione.
La causa, disposto un duplice rinvio per ragioni organizzative, il secondo anche in elazione all'opportuna trattazione congiunta con cause aventi la medesima tematica, è stata discussa all'odierna udienza e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione pag. 4/26 1) Il giudice trevigiano ha rigettato la domanda con la quale il dipendente del Ministero contestava la legittimità del provvedimento del 18/10/2021 con cui la dirigente scolastica aveva disposto la sospensione del rapporto di lavoro con conseguente privazione della retribuzione e di altro compenso o emolumento a seguito dell'assenza ingiustificata nei giorni 28 settembre e
1,14,15,18 ottobre 2021, avendo omesso di esibire la certificazione
COVID-19, di cui all'art.
9-ter c. 1 del D.L. 52/2021 (convertito dalla L.
87/2021), inserito dall'art. 1 c. 6 del D.L. 111/2021. Oltre ad eccepire la carenza di competenza in capo al dirigente scolastico, lamentava l'abuso di potere per aver impedito al ricorrente di entrare nell'Istituto scolastico anche prima del quinto giorno di c.d. assenza ingiustificata, la contrarietà e l'irragionevolezza dell'obbligo di green pass e del sotteso obbligo vaccinale rispetto a norme costituzionali e comunitarie.
Affermata la giurisdizione del giudice ordinario ha respinto la questione di incompetenza del soggetto deliberante dovendosi escludere, da un lato che si trattasse di un provvedimento disciplinare, dall'altro, alla luce del richiamo all'art. 9 ter comma 4 d.l. n. 52/2021, dell'espressa previsione che individua i dirigenti scolastici, o altro personale dell'istituzione scolastica da questi a tal fine delegato, nonché i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia e delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis nonché delle scuole paritarie e non paritarie e delle università, i soggetti tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 1-bis.
Ha pure ritenuto infondato il rilievo di illegittimità dell'allontanamento del docente nei giorni antecedenti al quinto senza esibizione di green pass. Ha richiamato sulla questione l'art.
9-ter già citato, a norma che rendeva
“inequivocabile la necessità del possesso e dell'esibizione del green pass pag. 5/26 per poter svolgere l'attività scolastica in presenza”; la norma proseguiva prevedendo che chiunque accedesse alle strutture delle istituzioni scolastiche (dunque anche soggetti diversi dal personale docente) dovesse possedere ed esibire il green pass. Da ciò legittima preclusione dell'accesso alla sede di lavoro.
Nel caso di specie il controllo era avvenuto personalmente ad opera della dirigente scolastica, come documenta una sua conforme dichiarazione.
Ha puntualizzato che il provvedimento di sospensione in parola non sanzionava il mancato adempimento di un obbligo vaccinale, “ all'epoca dei fatti neppure era in vigore per il personale scolastico”, potendo essere rilasciato il green pass anche documentando l'esito negativo mediante un semplice tampone nasale antigenico funzionale al rilevamento del virus
SarsCov2. Di trattava di uno strumento di controllo minimamente invasivo, poco costoso che non esponeva il soggetto ad un pericolo abnorme o intollerabile per la salute né tantomeno una limitazione della libertà contrastante con i precetti costituzionali.
Ha richiamato sul tema quanto argomentato dal giudice amministrativo, sia pur in sede cautelare (Cons. Stato sez. III, 11/11/2021, n.6097) e pronuncia di merito (Trib. Mantova, sez. lav., 17/02/2022, n. 30).
Anche volendo accedere alla tesi del ricorrente circa la natura coercitiva di tale metodologia finalizzata ad imporre indirettamente la vaccinazione,
“larga parte delle questioni di diritto (anche sotto il profilo costituzionale) sollevate da parte ricorrente per contestare l'obbligatorietà del vaccino anti covid e i conseguenti effetti dell'inadempimento sono state puntualmente affrontate dal Consiglio di Stato nell'articolata pronuncia
20/10/2021, n.7045 (sia pur riferita all'obbligo vaccinale per il personale pag. 6/26 sanitario)”. Ha richiamati, quindi, i fondamentali passaggi argomentativi di tale ultima pronuncia. Come pure ha richiamato altro arresto del giudice amministrativo (Cons. Stato sez. III, 28/01/2022, n.416) riferito, nello specifico, al personale scolastico.
Infine, ha rilevato che l'obbligo vaccinale in parola non sottoponeva l'obbligato a rischi abnormi e intollerabili per la propria salute, essendo previsto l'esonero in presenza di condizioni di salute ostative che, nel caso di specie, il ricorrente aveva dimostrato essere sussistenti. Ha concluso il proprio ragionamento osservando “che eventuali rischi di eventi avversi per coloro che si sottopongano alla vaccinazione vanno in ogni caso bilanciati con i benefici per l'intera collettività conseguenti alla vaccinazione stessa”, soprattutto in termini di riduzione della pericolosità della malattia, come si ricava dai dati messi a disposizione dalla comunità scientifica e ricavabili anche dal portale dell'Istituto Superiore di Sanità.
2) L'appello è articolato sulla base dei seguenti motivi.
Col primo motivo lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per non aver il giudice di prime cure verificato se sussisteva o meno il fondamento giuridico di rango primario della delibera del 31.01.2020 che deliberava lo stato di emergenza costituente la base per l'imposizione del green pass sia mediante documentazione del tampone negativo, sia mediante assolvimento dell'obbligo vaccinale, con il conseguente venir meno del presupposto giustificativo della deroga ai diritti fondamentali tra cui il diritto alla retribuzione e al lavoro. Richiama in tale prospettiva, in particolare, un precedente di merito (Trib. Pisa Sentenza n.1842 del 2022): lo stato emergenziale Sars Covid 2 è stato disposto con delibera del pag. 7/26 31.01.2020 in forza del combinato disposto dell'art. 7, comma 1, lettera c, e dell'art. 24, comma 1, del D.Lvo. 2 gennaio 2018 n. 1 (c.d. Codice della
Protezione Civile). La predetta normativa prevede che il governo possa deliberare lo stato di emergenza di rilievo nazionale connesso con eventi calamitosi di origine naturale (terremoti, maremoti, alluvioni) o derivanti dall'attività dell'uomo (incendi) con il preciso obiettivo di fronteggiare situazioni che richiedono intervento immediato e che vanno affrontate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti limiti di tempo ai sensi dell'art. 24. Assume in forza del richiamo giurisprudenziale che l'emergenza da pandemia Sars Covid 2 non rientra in queste ipotesi e non rientra nei rischi igienico sanitari, che sono di competenza delle Regioni e che attengono rischi chimico biologici.
Col secondo motivo deduce l'erroneità della sentenza per non aver ritenuto che il potesse procedere alla disapplicazione Controparte_1
dell'art. 1, comma 6 d.l. 6/8/2021, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 24/9/2021, n. 133, che inserisce nel d.l. 22/4/2021, n. 52, convertito, con modificazioni dalla l. 17/6/2021, n. 87, l'art. 9 ter, in conflitto con la normativa europea ai sensi dell'art. 11 e art. 117, comma 1 cost..
Richiama l'art. 36 del Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 e la risoluzione n. 2361, vieta ogni forma diretta o indiretta di discriminazione di persone che non sono vaccinate o perché non hanno avuto modo di farlo oppure perché hanno liberamente scelto di non vaccinarsi.
Col terzo motivo lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per non aver ravvisato il giudice il fondamento dei dubbi di legittimità costituzionale pag. 8/26 dell'art. 1, comma 6 d.l. 6/8/2021, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 24/9/2021, n. 133, che inserisce nel d.l. 22/4/2021, n. 52, convertito, con modificazioni dalla l. 17/6/2021, n. 87, l'art. 9 ter, alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n. 307 del 1990, n. 258 del 1994 e n. 5 del 2018. A tale fine richiama intervento dottrinale. In funzione di tale deduzione, insiste per l'esibizione da parte del Ministero della Salute di tutti verbali del CTS e/o dei provvedimenti sottostanti alla proroga della validità del green pass ed in particolare quelli di febbraio, marzo e aprile
2020 e 2021. Evidenza che alcuni dei suddetti verbale sono stati secretati
“impedendo di fatto la procedura di accesso agli atti e rendendo impossibile la tutela giurisdizionale.”.
Col quarto motivo reputa errata la sentenza per non avere riconosciuto il giudice il diritto a percepire un assegno alimentare in quanto la normativa che imponeva il green pass base o rafforzato può essere considerata emanata in violazione dell'art. 36, cost., e dell'art. 7, co. 4, l. 300/1970.
Col quinto motivo reputa errata la sentenza per aver il giudice di prime cure omesso di valutare l'entrata in vigore dell'art. 8, comma 3, sub art. 4ter 2, comma 3, del d.l. n. 24 del 24.03.2022, convertito in legge n.52 del 19 maggio 2022, in vigore dal 25.03.2022 (g.u. n. 70 del 24.03.2022) che impone al dirigente scolastico di reintegrare il docente inadempiente in attività scolastiche non a contatto con gli alunni e di ritenere che la revoca della sospensione disposta dal legislatore avesse efficacia retroattiva ovvero fosse motivo ulteriore per individuare un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa che imponeva il green pass base o rafforzato.
pag. 9/26 Col sesto motivo giudica erronea la sentenza per mancata compensazione delle spese legali ex art. 92, comma 2, c.p.c., per assoluta novita' della questione trattata.
3) L'appello non merita accoglimento.
Quanto al primo motivo l'appellante sostiene che sarebbe illegittima la deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri in data 31.01.2020 e, per l'effetto, anche le successive norme che hanno imposto prima l'obbligo di green pass e poi l'obbligo vaccinale dovrebbero ritenersi illegittime per mancanza del presupposto giustificativo della deroga a diritti fondamentali quali quello al lavoro e alla retribuzione.
Il motivo poggia su erronei presupposti. Le disposizioni normative che in questa sede vengono in rilievo (in primis l'art. 4 d.l. n. 44/2021) sono state introdotte con decreto legge, poi convertito dalle Camere, la cui legittimità va valutata in relazione alla Carta costituzionale e non può dipendere da un atto amministrativo quale la deliberazione dello stato di emergenza.
Tale deliberazione è del tutto coerente con le previsioni di legge che la giustificano. L'art. 24, co. 1 d.l.vo n. 1/2018 stabilisce che “Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal
Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, […], delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale”. Tali requisiti sono riportati all'art. 7, co. 1, lett. c) del d.lgs. n.
1/2018 laddove si fa riferimento a “emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività
pag. 10/26 dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24”.
La diffusione su scala mondiale della pandemia da Covid 19, la conseguente dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del
30 gennaio 2020 (richiamata nel preambolo della deliberazione) e le conseguenze anche esiziali derivanti dalla diffusione del contagio, giustificano al ricorrenza dei requisiti dell'evento calamitoso di origine naturale indicati nell'art. 7, co. 1, lett. c).
Il secondo motivo d'appello è pure infondato.
Non è pertinente, invero, il richiamo alla normativa nazionale con quella comunitaria e, in particolare, con il regolamento UE 953 del 2021 che introduce un certificato verde digitale a tutela della libera circolazione dei cittadini dell'Unione durante la pandemia da COVID 19 e riguarda una misura diversa da quella decisa dal legislatore statale, finalizzata com'è la prima a facilitare la circolazione tra gli Stati superando eventuali misure restrittive transfrontaliere introdotte dalle legislazioni emergenze emergenziali nazionali.
Più in generale va chiarito che la materia degli obblighi vaccinali non costituisce oggetto della disciplina dell'Unione, sicché rispetto ad essa ciascuno Stato mantiene integre le rispettive potestà regolatrice. Non si pone, pertanto, in modo radicale questione di disapplicazione del diritto interno a mente dell'articolo 5 del TUE ( “l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei pag. 11/26 trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri”). Valga in questa prospettiva il richiamo alla giurisprudenza di legittimità in base alla quale “Ai fini dell'applicabilità dei diritti fondamentali dell'Unione europea, una norma nazionale, per rientrare nella nozione di "attuazione del diritto dell'unione", ai sensi dell'articolo 51, § 1, della Carta di Nizza, deve avere un collegamento di una certa consistenza con il diritto europeo che vada al di là dell'affinità tra le materie prese in considerazione o dell'influenza esercitata da una materia sull'altra, occorrendo verificare se essa risponda allo scopo di attuare una disposizione del diritto dell'Unione, quale sia il suo carattere, e se persegua obiettivi diversi da quelli contemplati dal diritto unionale, quand'anche sia in grado di incidere indirettamente su quest'ultimo, nonché se esista una normativa unionale che disciplini specificamente la materia o che possa incidere sulla stessa”
(Cass. n. 23272 del 27/09/2018).
Ai sensi degli artt. 3 e 4 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione
Europea la materia della salute non rientra tra le competenze esclusive né concorrenti dell'Unione Europea. In materia di sanità pubblica l'Unione interviene, nell'ambito delle azioni di sostegno di cui all'articolo 6, unicamente come misure “intese a sostenere, coordinare, completare l'azione degli Stati membri” e sotto il profilo della competenza concorrente disciplinata dall'articolo 5 solamente nei casi in cui l'intervento dell'Unione rappresenta un valore aggiunto rispetto all'azione degli Stati membri.
Anche in ragione di tale presupposto in diritto, del tutto trascurato dal motivo d'appello, la Corte di Giustizia UE, proprio nel pronunciarsi sul rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Padova (richiamato pag. 12/26 dall'appellante, in cui il giudice del rinvio ha chiesto se il regolamento
2021/953, in combinato disposto con i principi di proporzionalità e di non discriminazione, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che impone un obbligo vaccinale contro la COVID-19 agli esercenti le professioni sanitarie laddove, da un lato, consente a una categoria di professionisti che ne sono esentati per ragioni mediche di continuare ad esercitare le loro attività rispettando i presidi di sicurezza previsti da tale normativa, senza tuttavia dare ai professionisti che non intendono assumere il vaccino la stessa possibilità, e, dall'altro, essa può parimenti applicarsi ai cittadini di altri Stati membri che esercitano un'attività lavorativa in Italia) ha dichiarato irricevibile la questione ed ha affermato: “per quanto riguarda i principi di proporzionalità e di non discriminazione menzionati dal giudice del rinvio, occorre rilevare che risulta dai considerando da 12 a 14 e dall'articolo 1 del regolamento
2021/953 che, benché detto regolamento intenda attuare tali principi, ciò avviene allo scopo di agevolare l'esercizio del diritto alla libera circolazione da parte dei titolari dello stesso diritto istituendo un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19. 51
Pertanto, tale regolamento non mira segnatamente, in applicazione di detti principi, a definire criteri che consentano di valutare la fondatezza delle misure sanitarie adottate dagli Stati membri per far fronte alla pandemia di
COVID-19 qualora esse siano tali da limitare la libera circolazione, come l'obbligo vaccinale previsto all'articolo 4 del decreto legge n. 44/2021 di cui al procedimento principale, né ad agevolarne o incoraggiarne l'adozione, dato che il considerando 36 del medesimo regolamento precisa pag. 13/26 che quest'ultimo «non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati” (Corte Giustizia UE sez. II,
13/07/2023, n.765 in C-765/21).
Esito conforme ai precedenti motivi ha il terzo.
Il motivo va disatteso sia perché inammissibile sia perché infondato. Al riguardo va richiamato arresto di questa Corte (sentenza n.540 del 2025) ai sensi dell'art.118 disp att. c.p.c.:“3 – Il quinto motivo d'appello è infondato e presenta anche profili di inammissibilità. Gli appellanti sostengono la falsità di tutti i dati divulgati dall'Istituto superiore di sanità a conforto dell'asserita diffusione della pandemia, con la conseguenza che sarebbero falsi, a cascata, i dati del numero più elevato di ricoveri dei non vaccinati negli ospedali e nelle terapie intensive, per poi giungere all'affermazione – invero contraria al dato empirico in ordine al carattere globale e diffusivo dell'emergenza sanitaria a livello globale – che non si sarebbe verificata alcuna pandemia da covid19. In buona sostanza, le modalità di effettuazione dei test antigenici sarebbero state inidonee a fornire una chiara e veritiera rappresentazione del numero dei soggetti positivi al Sars-
Cov2 e l'Istituto superiore di sanità avrebbe erroneamente fatto rientrare tra i casi confermati di Covid19 anche le mere positività al virus rilevate da test antigenici o molecolari, in assenza di riscontri sulla presenza di sintomi, la cui sussistenza sarebbe necessaria per poter parlare di un caso Contro confermato di Covid19 in base alle più recenti linee guida dell e dell'ECDC. Sulla base di tali presupposti, gli appellanti sostengono che i provvedimenti di sospensione sarebbero illegittimi perché violerebbero il diritto di uguaglianza e di proporzionalità, oltre che i principi espressi dalla Corte costituzionale (il richiamo è alla sentenza n. 5/2018) inerenti pag. 14/26 alla sostenibilità dell'obbligo vaccinale “selettivo”. 3.1 – Come anticipato, il motivo risulta inammissibile perché in esso si formulano delle doglianze non prospettate nel ricorso introduttivo di primo grado. Solamente nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza di discussione (in primo grado) sono stati introdotti questi argomenti (concernenti l'asserita Par falsità dei dati epidemiologici pubblicati dall' ) dando ingresso tardivamente ad un ulteriore motivo di doglianza, rispetto ai contestati provvedimenti di sospensione, non prospettato nel ricorso introduttivo. 3.2
– Ad ogni modo, il motivo è anche infondato. Il dato di partenza, Contro ineludibile e ricordato anche da Corte cost. n. 15/2023, è che l' con la dichiarazione del 30 gennaio 2020, ha valutato l'epidemia da COVID-
19 come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, con la dichiarazione dell'11 marzo 2020, ha valutato la situazione sanitaria come «pandemia». L'OMS, la Commissione europea ed altri organismi internazionali si sono, quindi, impegnati da subito per il coordinamento della ricerca scientifica e la successiva somministrazione del vaccino. Proprio per effetto dell'intervento pubblico e del sostegno dato alla ricerca scientifica, sono stati approntati dei vaccini in tempi particolarmente rapidi. Una volta che questi sono divenuti disponibili, si è quindi proceduto alla predisposizione di uno specifico piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da
SARS-CoV-2 (decreti del Ministro della salute 2 gennaio e 12 marzo 2021, adottati ai sensi dell'art. 1, comma 457, della legge n. 178 del 2020) e, solo nell'aprile del 2021, è stato introdotto l'obbligo vaccinale qui in discussione. La pandemia, quindi, si è verificata e la vaccinazione è stata pag. 15/26 indicata come la misura più efficace per limitarne gli effetti nefasti. Come ricordato dalla Consulta “Il fatto che il legislatore abbia operato le proprie scelte sulla base di valutazioni e di dati di natura medico- scientifica, tuttavia, non vale a sottrarre quelle scelte al sindacato di questa Corte, ma comporta che lo stesso dovrà avere ad oggetto l'accertamento della non irragionevolezza e della proporzionalità della disciplina rispetto al dato scientifico posto a disposizione”. L'articolata pronuncia prosegue poi affermando: “Contrariamente all'assunto del Par giudice rimettente, gli stessi dati esposti nei rapporti dell' menzionati nell'ordinanza di rimessione, lungi dall'evidenziare la inutilità dei vaccini, dimostrano come, soprattutto nella fase iniziale della campagna di vaccinazione, l'efficacia del vaccino – intesa quale riduzione percentuale del rischio rispetto ai non vaccinati – sia stata altamente significativa tanto nel prevenire l'infezione da SARS-CoV-2, quanto nell'evitare casi di malattia severa;
e come tale efficacia sia aumentata in rapporto al completamento del ciclo vaccinale. «[I]n presenza di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque (sentenza n. 127 del 2022)», la decisione del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale in esame (nei limiti soggettivi e temporali di cui si è detto) non può, dunque, reputarsi irragionevole, in quanto è sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che tale vaccinazione era destinata ad affrontare. La scelta si è rivelata, altresì, ragionevolmente correlata al fine perseguito di ridurre la circolazione del virus attraverso la somministrazione dei vaccini […] Come osservato Par dall' , «anche se l'efficacia vaccinale non è pari al 100 per cento (come pag. 16/26 del resto per tutti gli altri vaccini), l'elevata circolazione del virus SARS
CoV-2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile mediante la somministrazione dei vaccini» (sul punto, e più in generale sui dati medico-scientifici a disposizione del legislatore, si veda anche la sentenza n. 14 del 2023, punti 10 e seguenti). In base a tali considerazioni,
l'imposizione di un obbligo vaccinale selettivo, come condizione di idoneità per l'espletamento di attività che espongono gli operatori ad un potenziale rischio di contagio, e dunque a tutela della salute dei terzi e della collettività, si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico”. Sotto altro profilo, come correttamente e condivisibilmente affermato da Corte App. Milano, sez. lav., 10.12.2024, n.
1146 (proprio rigettando il motivo d'appello avanzato dalla stessa difesa degli odierni appellanti in un giudizio omologo), “tanto meno le asserite criticità nella raccolta dei dati inficiano le evidenze scientifiche in punto di efficacia e sicurezza dei vaccini, accertata dalle autorità sanitarie Contro nazionali e internazionali (tra cui EMA, …, AIFA e …) all'esito di sperimentazioni, di studi validati dalla comunità scientifica e dell'iter di autorizzazione all'immissione in commercio. Non si vede, pertanto, come le lamentate criticità possano riverberarsi sulla normativa inerente agli obblighi vaccinali, minandone ragionevolezza e legittimità. Come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 14/2023, ciò che occorre vagliare al riguardo è se “il legislatore – utilizzando il dato medico-scientifico posto a disposizione dalle autorità di settore – si sia mantenuto in un'area di “attendibilità scientifica” e se abbia assunto una decisione non irragionevole nonché idonea e non sproporzionata rispetto alla finalità perseguita”. I dati scientifici forniti dalle autorità di settore –
pag. 17/26 precisa la Consulta - non possono “essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a “esperti” del settore” ed è proprio sui dati forniti dalle autorità di settore “che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a “esperti” non è dato vedere con quali criteri scelti”. La Corte costituzionale ha, infatti, esaminato le evidenze scientifiche sulle quali si è basata la scelta legislativa contestata dagli appellanti e le ha valutate tali da giustificare, alla luce del parametro della ragionevolezza, la scelta legislativa indicando, anzi, il dovere, per il legislatore, in un contesto sanitario emergenziale, di basare le proprie scelte sui dati emergenti da fonti ufficiali non essendovi, specie nel momento apicale dell'emergenza, serie alternative. Sul punto giova, altresì richiamare, in quanto pienamente condivisibile e coerente con le argomentazioni sinora svolte, la motivazione espressa da Corte App. Bari,
n. 713/2025 sempre in replica alla stessa doglianza espressa dalla difesa degli odierni appellanti in altro omologo contenzioso: “Le criticità denunciate sembrano suggerire, in sintesi, una sostanziale inaffidabilità dei dati relativi alla diffusione del virus e della malattia Covid-19, anche perché raccolti da soggetti privati e recepiti acriticamente dagli organismi sanitari pubblici senza il preventivo vaglio di un'autorità indipendente;
esse, tuttavia, non individuano, né dimostrano, elementi specifici e puntuali idonei a falsificare tali dati. Tanto meno le asserite criticità nella raccolta dei dati inficiano le evidenze scientifiche in punto di efficacia e sicurezza dei vaccini, accertata dalle autorità sanitarie nazionali e internazionali
Contro
Par (tra cui EMA, , AIFA e Ministero della Salute) all'esito di sperimentazioni, di studi validati dalla comunità scientifica e dell'iter di pag. 18/26 autorizzazione all'immissione in commercio. Non si vede, pertanto, come le lamentate criticità possano riverberarsi sulla normativa inerente agli obblighi vaccinali, minandone ragionevolezza, proporzionalità e legittimità. Come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
14/2023, ciò che occorre vagliare al riguardo è se <>. I dati scientifici forniti dalle autorità di settore – precisa la Consulta - non possono essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a
“esperti” del settore” ed è proprio sui dati forniti dalle autorità di settore”.
Sotto un diverso versante va osservato che nessun vaccino elimina mai del tutto né la possibilità di contrarre il virus, né la possibilità di sviluppare la malattia e perciò tale condizione non può ragionevolmente ergersi quale presupposto per la legittimità dell'obbligo vaccinale.
In questo senso si esprime anche la pronuncia della Corte costituzionale n.
15/2023: “La stessa circostanza, evidenziata dal rimettente, che il
Ministero della salute abbia dichiarato «tassativamente falsa l'affermazione secondo cui se ho fatto il vaccino
contro
SARS-CoV-2 e anche il richiamo con la terza dose non posso ammalarmi di Covid-19 e non posso trasmettere l'infezione agli altri», non vale ad inficiare la scelta operata dal legislatore di prescrivere, per le diverse categorie degli operatori sanitari, l'obbligo vaccinale, ma solo a rendere consapevoli i soggetti vaccinati della inevitabile impossibilità di restare del tutto immuni dalla malattia e, ancora prima, dal contagio. Invero, l'affermazione che un vaccino sia efficace solo se esso produca una immunizzazione pari al 100 per cento delle somministrazioni, da un lato, non può ritenersi sorretta da un'adeguata dimostrazione scientifica;
dall'altro, non esclude affatto che, in una situazione caratterizzata da una rapidissima circolazione del virus, i pag. 19/26 vaccini fossero idonei a determinare una significativa riduzione di quella circolazione, con ricadute tanto più apprezzabili in ambienti o in luoghi destinati ad ospitare persone fragili o, comunque, bisognose di assistenza”.
Nella stessa pronuncia la Consulta ha poi precisato: “11.1.–
Contrariamente all'assunto del giudice rimettente, gli stessi dati esposti nei Par rapporti dell' menzionati nell'ordinanza di rimessione, lungi dall'evidenziare la inutilità dei vaccini, dimostrano come, soprattutto nella fase iniziale della campagna di vaccinazione, l'efficacia del vaccino – intesa quale riduzione percentuale del rischio rispetto ai non vaccinati – sia stata altamente significativa tanto nel prevenire l'infezione da SARS-
CoV-2, quanto nell'evitare casi di malattia severa;
e come tale efficacia sia aumentata in rapporto al completamento del ciclo vaccinale. «[I]n presenza di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque (sentenza n. 127 del 2022)», la decisione del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale in esame (nei limiti soggettivi e temporali di cui si è detto) non può, dunque, reputarsi irragionevole, in quanto è sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che tale vaccinazione era destinata ad affrontare. La scelta si è rivelata, altresì, ragionevolmente correlata al fine perseguito di ridurre la circolazione del virus attraverso la somministrazione dei vaccini.”.
Con riguardo alla conseguente sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per chi – per sua libera scelta – si sia sottratto all'obbligo vaccinale, la
Corte Costituzionale nella sentenza n. 15/2023 ha avuto modo di osservare
(pur se con riferimento agli esercenti professioni sanitarie, ma con considerazione estensibile al caso in esame): “la situazione di temporanea pag. 20/26 impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all'obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto. Parimenti, poiché il datore di lavoro può eccepire l'inosservanza dell'obbligo di sicurezza da parte del lavoratore e pertanto rifiutarsi di ricevere la sua prestazione fino a quando questi non provveda a vaccinarsi, neppure egli è stato costretto dal legislatore ad adeguare la propria organizzazione per assegnare al dipendente mansioni che non comportassero il rischio di contagio da
SARS-CoV-2; ciò tanto più comprensibilmente nel contesto di quegli specifici comparti normativamente selezionati per la particolare incidenza del fine di tutela della salute pubblica e del mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione dei rispettivi servizi, svolti a contatto con soggetti in situazione di fragilità. Per effetto del d.l. n. 172 del
2021, come convertito, che ha fatto venir meno il dovere datoriale di repêchage a mansioni disponibili non comportanti un rischio di contagio
(se non per i soggetti esentati dalla vaccinazione per motivi di salute), il pag. 21/26 datore di lavoro che rifiuta la prestazione del lavoratore non versa, pertanto, in mora credendi, essendo, piuttosto, tale rifiuto implicato dalla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa. 13.6.– Il bilanciamento dei principi sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost., realizzato dal legislatore nella individuazione dei tempi e dei modi della vaccinazione, risulta perciò esercitato negli artt. 4, comma 7, e 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, in modo non irragionevole”.
Nessuna ingiustificata disparità di trattamento risulta enucleabile, quindi, indipendentemente dal richiamo ai principi eurounitari.
Va respinto anche il quarto motivo d'appello con cui si prospetta l'incostituzionalità della disciplina emergenziale per non aver previsto la corresponsione dell'assegno alimentare, previsto per le ipotesi di sospensioni nell'ambito di procedimenti disciplinari (ipotesi qui non ricorrenti atteso che la sospensione per l'inadempienza dell'obbligo vaccinale non ha riflessi disciplinari). Non si può parlare di una irragionevole disparità di trattamento perché nelle ipotesi di sospensione disciplinare si impone ed è ragionevole una garanzia alimentare tenuto conto che il procedimento disciplinare ben potrebbe concludersi anche con l'archiviazione e la sospensione è comunque indipendente dalla volontà del lavoratore che la subisce.
Nel caso di specie, al contrario, è il volontario inadempimento all'obbligo vaccinale che ha determinato, come effetto previsto dalla legge, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per l'assenza di un requisito essenziale per l'esercizio della professione. Tale argomento trova avallo anche nella sentenza n. 15/2023 della Consulta: “La disciplina dell'assegno pag. 22/26 alimentare invocata nelle ordinanze di rimessione, quale fattispecie cui raffrontare le norme censurate per verificarne la ragionevolezza, configura la sospensione come misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e piuttosto disposta cautelarmente nell'interesse pubblico (ordinanze n. 541
e n. 258 del 1988), destinata ad essere travolta dall'esaurimento dei paralleli procedimenti, il che rende improponibile la comparazione. Invero, la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata. Se, quindi, in tali casi, il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile”.
Tali conclusioni - ha chiarito la Consulta - non vengono intaccate pur aderendo alla tesi della natura assistenziale, e non retributiva, dell'assegno alimentare, in quanto comunque non può considerarsi soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro, in chiave solidaristica, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti connessi al rapporto di lavoro, in favore del lavoratore che non abbia inteso pag. 23/26 vaccinarsi e che sia per ciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa (Corte cost. n. 188/2024).
Neppure il quinto motivo è fondato
A tale riguardo va rammentato che solo col d.l. n. 24/2022 è stato previsto fino al 15 giugno 2022 l'obbligatorietà della vaccinazione per il personale scolastico e indicando la vaccinazione quale requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati.
Quindi, solo con l'entrata in vigore di tale legislazione non è più prevista la sospensione obbligatoria dal servizio per il personale scolastico inadempiente all'obbligo vaccinale.
Si deve escludere – in base ad una piana interpretazione del dato normativo
– che l'art. 4 ter introdotto dal d.l. n. 24/2022 abbia efficacia retroattiva atteso che la norma ha disposto solo per l'avvenire, cioè per il periodo a partire dalla sua entrata in vigore. Il D.L. n. 24/2022, infatti, si inserisce nell'ambito dei provvedimenti di volta in volta adottati, nel corso dell'emergenza pandemica, al fine di meglio fronteggiare l'evolversi dell'emergenza stessa, ed è stato emesso, come peraltro indicato nelle sue
“Premesse”, proprio in considerazione dell'“evolversi della situazione epidemiologica”, dell'“esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria”, delle persistenti “esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da COVID-19” e della “necessità di aggiornamento e revisione delle modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-
2 nel sistema educativo, scolastico e formativo”.
pag. 24/26 Sul punto si è espressa di recente anche la Suprema Corte affermando: “È poi vero che il co. 1 del menzionato art.
4-ter2 fissava l'obbligo vaccinale per il personale scolastico dal 15.12.2021 al 15.6.2022, ma ciò non significa che si sia intervenuti con efficacia retroattiva sull'assetto dei rapporti riguardanti il personale scolastico. Fino all'intervenire del D.L. n.
24 del 2022, infatti, l'art.
4-ter del D.L. n. 44 del 2021, stabiliva l'obbligo di vaccinazione per il personale scolastico, dal 15.12.2021, senza prevedere, salvo che il personale c.d. esentato, alcun repêchage in mansioni di supporto. È del resto evidente che la normativa emergenziale disciplinava di tempo in tempo le misure ritenute adeguate ad affrontare l'epidemia e dunque non vi è ragione, anche al di là del normale effetto solo per il futuro delle nuove norme (art. 11 delle c.d. preleggi), perché essa disponesse con portata retroattiva, alterando l'assetto dei rapporti quale regolato dalla disciplina preesistente” (Cass. sez. lav., 05/12/2024, n.
31216).
Infine, non vi sono ragioni di accogliere il sesto motivo relativo alle spese tenuto conto del consolidarsi degli orientamenti giurisprudenziali, in buona parte già formatisi nel corso del giudizio di primo grado, ovvero inerenti a questioni relative ad interpretazione della disciplina prive di un chiaro addentellato argomentativo (così per il secondo e quinto motivo che hanno legittimato la decisione del primo giudice).
4) Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano, secondo il valore di cause dichiarato, nel minimo attesa la serialità del contenzioso e tenuto conto della sostanziale sovrapponibilità dele posizione degli appellati, liquidate in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 2023.
pag. 25/26
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore dell'appellato liquidate in €.3.966,00.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 26 giugno 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 26/26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Gaetano CAMPO Consigliere
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 3 agosto 2022 da
(c.f.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Jenny Lopresti, giusto mandato allegato al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_1
-appellante-
Contro
(c.f.: Controparte_1 P.IVA_1
e Controparte_2
(c.f.:
[...] ), in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, P.IVA_2
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, presso cui è domiciliato in Piazza San Marco, n. 63, Venezia, con indirizzo
PEC: Email_2
-appellati-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 340/22 del Tribunale di Treviso – sezione Lavoro
In punto: obbligo vaccinale – illegittimità provvedimento di sospensione dal servizio – differenze retributive.
Causa trattata all'udienza del 26 giugno 2025.
Conclusioni per parte appellante: “In via preliminare: Si chiede che venga concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva ovvero dell'esecuzione dell'impugnata sentenza, ex artt. 431 e 283, c.p.c., vista la sussistenza del fumus boni iuris e dell'evidente stato di difficoltà del ricorrente.
In via pregiudiziale: dichiarare non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dedotte in relazione all'art. 1,
comma 6 D.L. 6/8/2021, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge
24/9/2021, n.133 che inserisce, nel D.L. 22/4/2021, n.52, convertito, con modificazioni dalla L.17/6/2021, n. 87 l'art. 9 ter e conseguentemente rimettere con ordinanza la pronuncia sulle questioni di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale.
In via principale di merito: in riforma integrale della sentenza impugnata n. 340/22, pubblicata il 06/07/22 e notificata in data 27.07.2022, del
Tribunale di Treviso, Giudice del Lavoro dott. Filippo Giordan: A) pag. 2/26 dichiarare la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di reintegrazione del professor formulata in ricorso ex Parte_1
art. 414, c.p.c., stante che lo stesso ha ripreso servizio in data 04.05.2022 in forza dell'entrata in vigore il giorno 25.03.2022 dell'art. 8, comma 3,
“Obbligo vaccinale”, sub art. 4 ter 2, comma 3, del D.L. n. 24 del
24.03.2022, convertito in legge n. 52 del 19 maggio 2022; B) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di sospensione del Sig.
[...]
, adottato dalla Dirigente scolastica dell' di e, Parte_1 CP_2 CP_2
per l'effetto, condannare il in persona del Ministro pro tempore, CP_3
al pagamento delle somme a lui dovute a titolo di stipendio e contributi dal'12/10/2021 sino all'effettiva reintegra nel posto di lavoro ovvero a titolo di assegno alimentare nella misura del 50% delle retribuzioni allo stesso dovute dal giorno 18/10/2021 alla data di reintegra nel posto di lavoro, oltre interessi legali e/o rivalutazione dalla data del dovuto al saldo;
In via subordinata: accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di sospensione del Sig. adottato dalla Dirigente Parte_1
scolastica dell'Ist. Comprensivo di , per contrasto Controparte_2
dell'art. 1, comma 6 D.L. 6/8/2021, n.111, convertito con modificazioni dalla legge 24/9/2021, n.133 che inserisce nel D.L. 22/4/2021, n. 52, convertito, con modificazioni dalla L.17/6/2021, n.87 l'art. 9 ter, per contrasto con il regolamento europeo 953/2021 e, per l'effetto, condannare il in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle CP_3
somme a lui dovute a titolo di stipendio e contributi dal giorno 18/10/2021 sino alla data di effettiva reintegra nel posto di lavoro ovvero a titolo di assegno alimentare nella misura del 50% delle retribuzioni allo stesso pag. 3/26 dovute dal giorno 18/10/2021 alla data di reintegra nel posto di lavoro, oltre interessi legali e/o rivalutazione dalla data del dovuto al saldo;
Con vittoria di anticipazioni ed onorari, oltre 15% di spese generali,
C.p.a. ed I.v.a. come per legge di entrambe i gradi del presente procedimento.
In via istruttoria:”
Conclusioni per parti appellate: “Voglia la Corte d'Appello adita, nel merito, rigettare l'appello perché infondato. Spese di primo e secondo grado rifuse.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 3 agosto 2022 Parte_1
ha impugnato la sentenza n.340/22 del giudice del lavoro del Tribunale di
Treviso con la quale ha rigettato la domanda tesa alla declaratoria dell'illegittima sospensione dal servizio e dalla retribuzione disposta nei suoi confronti per violazione dell' obbligo vaccinale “Covid”.
Con memoria depositata il 22 novembre 2023 si è costituita la il
[...]
unitamente all' Controparte_1 [...]
e all' chiedendo Controparte_2 Controparte_2
di respingere l'impugnazione.
La causa, disposto un duplice rinvio per ragioni organizzative, il secondo anche in elazione all'opportuna trattazione congiunta con cause aventi la medesima tematica, è stata discussa all'odierna udienza e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione pag. 4/26 1) Il giudice trevigiano ha rigettato la domanda con la quale il dipendente del Ministero contestava la legittimità del provvedimento del 18/10/2021 con cui la dirigente scolastica aveva disposto la sospensione del rapporto di lavoro con conseguente privazione della retribuzione e di altro compenso o emolumento a seguito dell'assenza ingiustificata nei giorni 28 settembre e
1,14,15,18 ottobre 2021, avendo omesso di esibire la certificazione
COVID-19, di cui all'art.
9-ter c. 1 del D.L. 52/2021 (convertito dalla L.
87/2021), inserito dall'art. 1 c. 6 del D.L. 111/2021. Oltre ad eccepire la carenza di competenza in capo al dirigente scolastico, lamentava l'abuso di potere per aver impedito al ricorrente di entrare nell'Istituto scolastico anche prima del quinto giorno di c.d. assenza ingiustificata, la contrarietà e l'irragionevolezza dell'obbligo di green pass e del sotteso obbligo vaccinale rispetto a norme costituzionali e comunitarie.
Affermata la giurisdizione del giudice ordinario ha respinto la questione di incompetenza del soggetto deliberante dovendosi escludere, da un lato che si trattasse di un provvedimento disciplinare, dall'altro, alla luce del richiamo all'art. 9 ter comma 4 d.l. n. 52/2021, dell'espressa previsione che individua i dirigenti scolastici, o altro personale dell'istituzione scolastica da questi a tal fine delegato, nonché i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia e delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis nonché delle scuole paritarie e non paritarie e delle università, i soggetti tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 1-bis.
Ha pure ritenuto infondato il rilievo di illegittimità dell'allontanamento del docente nei giorni antecedenti al quinto senza esibizione di green pass. Ha richiamato sulla questione l'art.
9-ter già citato, a norma che rendeva
“inequivocabile la necessità del possesso e dell'esibizione del green pass pag. 5/26 per poter svolgere l'attività scolastica in presenza”; la norma proseguiva prevedendo che chiunque accedesse alle strutture delle istituzioni scolastiche (dunque anche soggetti diversi dal personale docente) dovesse possedere ed esibire il green pass. Da ciò legittima preclusione dell'accesso alla sede di lavoro.
Nel caso di specie il controllo era avvenuto personalmente ad opera della dirigente scolastica, come documenta una sua conforme dichiarazione.
Ha puntualizzato che il provvedimento di sospensione in parola non sanzionava il mancato adempimento di un obbligo vaccinale, “ all'epoca dei fatti neppure era in vigore per il personale scolastico”, potendo essere rilasciato il green pass anche documentando l'esito negativo mediante un semplice tampone nasale antigenico funzionale al rilevamento del virus
SarsCov2. Di trattava di uno strumento di controllo minimamente invasivo, poco costoso che non esponeva il soggetto ad un pericolo abnorme o intollerabile per la salute né tantomeno una limitazione della libertà contrastante con i precetti costituzionali.
Ha richiamato sul tema quanto argomentato dal giudice amministrativo, sia pur in sede cautelare (Cons. Stato sez. III, 11/11/2021, n.6097) e pronuncia di merito (Trib. Mantova, sez. lav., 17/02/2022, n. 30).
Anche volendo accedere alla tesi del ricorrente circa la natura coercitiva di tale metodologia finalizzata ad imporre indirettamente la vaccinazione,
“larga parte delle questioni di diritto (anche sotto il profilo costituzionale) sollevate da parte ricorrente per contestare l'obbligatorietà del vaccino anti covid e i conseguenti effetti dell'inadempimento sono state puntualmente affrontate dal Consiglio di Stato nell'articolata pronuncia
20/10/2021, n.7045 (sia pur riferita all'obbligo vaccinale per il personale pag. 6/26 sanitario)”. Ha richiamati, quindi, i fondamentali passaggi argomentativi di tale ultima pronuncia. Come pure ha richiamato altro arresto del giudice amministrativo (Cons. Stato sez. III, 28/01/2022, n.416) riferito, nello specifico, al personale scolastico.
Infine, ha rilevato che l'obbligo vaccinale in parola non sottoponeva l'obbligato a rischi abnormi e intollerabili per la propria salute, essendo previsto l'esonero in presenza di condizioni di salute ostative che, nel caso di specie, il ricorrente aveva dimostrato essere sussistenti. Ha concluso il proprio ragionamento osservando “che eventuali rischi di eventi avversi per coloro che si sottopongano alla vaccinazione vanno in ogni caso bilanciati con i benefici per l'intera collettività conseguenti alla vaccinazione stessa”, soprattutto in termini di riduzione della pericolosità della malattia, come si ricava dai dati messi a disposizione dalla comunità scientifica e ricavabili anche dal portale dell'Istituto Superiore di Sanità.
2) L'appello è articolato sulla base dei seguenti motivi.
Col primo motivo lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per non aver il giudice di prime cure verificato se sussisteva o meno il fondamento giuridico di rango primario della delibera del 31.01.2020 che deliberava lo stato di emergenza costituente la base per l'imposizione del green pass sia mediante documentazione del tampone negativo, sia mediante assolvimento dell'obbligo vaccinale, con il conseguente venir meno del presupposto giustificativo della deroga ai diritti fondamentali tra cui il diritto alla retribuzione e al lavoro. Richiama in tale prospettiva, in particolare, un precedente di merito (Trib. Pisa Sentenza n.1842 del 2022): lo stato emergenziale Sars Covid 2 è stato disposto con delibera del pag. 7/26 31.01.2020 in forza del combinato disposto dell'art. 7, comma 1, lettera c, e dell'art. 24, comma 1, del D.Lvo. 2 gennaio 2018 n. 1 (c.d. Codice della
Protezione Civile). La predetta normativa prevede che il governo possa deliberare lo stato di emergenza di rilievo nazionale connesso con eventi calamitosi di origine naturale (terremoti, maremoti, alluvioni) o derivanti dall'attività dell'uomo (incendi) con il preciso obiettivo di fronteggiare situazioni che richiedono intervento immediato e che vanno affrontate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti limiti di tempo ai sensi dell'art. 24. Assume in forza del richiamo giurisprudenziale che l'emergenza da pandemia Sars Covid 2 non rientra in queste ipotesi e non rientra nei rischi igienico sanitari, che sono di competenza delle Regioni e che attengono rischi chimico biologici.
Col secondo motivo deduce l'erroneità della sentenza per non aver ritenuto che il potesse procedere alla disapplicazione Controparte_1
dell'art. 1, comma 6 d.l. 6/8/2021, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 24/9/2021, n. 133, che inserisce nel d.l. 22/4/2021, n. 52, convertito, con modificazioni dalla l. 17/6/2021, n. 87, l'art. 9 ter, in conflitto con la normativa europea ai sensi dell'art. 11 e art. 117, comma 1 cost..
Richiama l'art. 36 del Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 e la risoluzione n. 2361, vieta ogni forma diretta o indiretta di discriminazione di persone che non sono vaccinate o perché non hanno avuto modo di farlo oppure perché hanno liberamente scelto di non vaccinarsi.
Col terzo motivo lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per non aver ravvisato il giudice il fondamento dei dubbi di legittimità costituzionale pag. 8/26 dell'art. 1, comma 6 d.l. 6/8/2021, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 24/9/2021, n. 133, che inserisce nel d.l. 22/4/2021, n. 52, convertito, con modificazioni dalla l. 17/6/2021, n. 87, l'art. 9 ter, alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n. 307 del 1990, n. 258 del 1994 e n. 5 del 2018. A tale fine richiama intervento dottrinale. In funzione di tale deduzione, insiste per l'esibizione da parte del Ministero della Salute di tutti verbali del CTS e/o dei provvedimenti sottostanti alla proroga della validità del green pass ed in particolare quelli di febbraio, marzo e aprile
2020 e 2021. Evidenza che alcuni dei suddetti verbale sono stati secretati
“impedendo di fatto la procedura di accesso agli atti e rendendo impossibile la tutela giurisdizionale.”.
Col quarto motivo reputa errata la sentenza per non avere riconosciuto il giudice il diritto a percepire un assegno alimentare in quanto la normativa che imponeva il green pass base o rafforzato può essere considerata emanata in violazione dell'art. 36, cost., e dell'art. 7, co. 4, l. 300/1970.
Col quinto motivo reputa errata la sentenza per aver il giudice di prime cure omesso di valutare l'entrata in vigore dell'art. 8, comma 3, sub art. 4ter 2, comma 3, del d.l. n. 24 del 24.03.2022, convertito in legge n.52 del 19 maggio 2022, in vigore dal 25.03.2022 (g.u. n. 70 del 24.03.2022) che impone al dirigente scolastico di reintegrare il docente inadempiente in attività scolastiche non a contatto con gli alunni e di ritenere che la revoca della sospensione disposta dal legislatore avesse efficacia retroattiva ovvero fosse motivo ulteriore per individuare un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa che imponeva il green pass base o rafforzato.
pag. 9/26 Col sesto motivo giudica erronea la sentenza per mancata compensazione delle spese legali ex art. 92, comma 2, c.p.c., per assoluta novita' della questione trattata.
3) L'appello non merita accoglimento.
Quanto al primo motivo l'appellante sostiene che sarebbe illegittima la deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri in data 31.01.2020 e, per l'effetto, anche le successive norme che hanno imposto prima l'obbligo di green pass e poi l'obbligo vaccinale dovrebbero ritenersi illegittime per mancanza del presupposto giustificativo della deroga a diritti fondamentali quali quello al lavoro e alla retribuzione.
Il motivo poggia su erronei presupposti. Le disposizioni normative che in questa sede vengono in rilievo (in primis l'art. 4 d.l. n. 44/2021) sono state introdotte con decreto legge, poi convertito dalle Camere, la cui legittimità va valutata in relazione alla Carta costituzionale e non può dipendere da un atto amministrativo quale la deliberazione dello stato di emergenza.
Tale deliberazione è del tutto coerente con le previsioni di legge che la giustificano. L'art. 24, co. 1 d.l.vo n. 1/2018 stabilisce che “Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal
Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, […], delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale”. Tali requisiti sono riportati all'art. 7, co. 1, lett. c) del d.lgs. n.
1/2018 laddove si fa riferimento a “emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività
pag. 10/26 dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24”.
La diffusione su scala mondiale della pandemia da Covid 19, la conseguente dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del
30 gennaio 2020 (richiamata nel preambolo della deliberazione) e le conseguenze anche esiziali derivanti dalla diffusione del contagio, giustificano al ricorrenza dei requisiti dell'evento calamitoso di origine naturale indicati nell'art. 7, co. 1, lett. c).
Il secondo motivo d'appello è pure infondato.
Non è pertinente, invero, il richiamo alla normativa nazionale con quella comunitaria e, in particolare, con il regolamento UE 953 del 2021 che introduce un certificato verde digitale a tutela della libera circolazione dei cittadini dell'Unione durante la pandemia da COVID 19 e riguarda una misura diversa da quella decisa dal legislatore statale, finalizzata com'è la prima a facilitare la circolazione tra gli Stati superando eventuali misure restrittive transfrontaliere introdotte dalle legislazioni emergenze emergenziali nazionali.
Più in generale va chiarito che la materia degli obblighi vaccinali non costituisce oggetto della disciplina dell'Unione, sicché rispetto ad essa ciascuno Stato mantiene integre le rispettive potestà regolatrice. Non si pone, pertanto, in modo radicale questione di disapplicazione del diritto interno a mente dell'articolo 5 del TUE ( “l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei pag. 11/26 trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri”). Valga in questa prospettiva il richiamo alla giurisprudenza di legittimità in base alla quale “Ai fini dell'applicabilità dei diritti fondamentali dell'Unione europea, una norma nazionale, per rientrare nella nozione di "attuazione del diritto dell'unione", ai sensi dell'articolo 51, § 1, della Carta di Nizza, deve avere un collegamento di una certa consistenza con il diritto europeo che vada al di là dell'affinità tra le materie prese in considerazione o dell'influenza esercitata da una materia sull'altra, occorrendo verificare se essa risponda allo scopo di attuare una disposizione del diritto dell'Unione, quale sia il suo carattere, e se persegua obiettivi diversi da quelli contemplati dal diritto unionale, quand'anche sia in grado di incidere indirettamente su quest'ultimo, nonché se esista una normativa unionale che disciplini specificamente la materia o che possa incidere sulla stessa”
(Cass. n. 23272 del 27/09/2018).
Ai sensi degli artt. 3 e 4 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione
Europea la materia della salute non rientra tra le competenze esclusive né concorrenti dell'Unione Europea. In materia di sanità pubblica l'Unione interviene, nell'ambito delle azioni di sostegno di cui all'articolo 6, unicamente come misure “intese a sostenere, coordinare, completare l'azione degli Stati membri” e sotto il profilo della competenza concorrente disciplinata dall'articolo 5 solamente nei casi in cui l'intervento dell'Unione rappresenta un valore aggiunto rispetto all'azione degli Stati membri.
Anche in ragione di tale presupposto in diritto, del tutto trascurato dal motivo d'appello, la Corte di Giustizia UE, proprio nel pronunciarsi sul rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Padova (richiamato pag. 12/26 dall'appellante, in cui il giudice del rinvio ha chiesto se il regolamento
2021/953, in combinato disposto con i principi di proporzionalità e di non discriminazione, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che impone un obbligo vaccinale contro la COVID-19 agli esercenti le professioni sanitarie laddove, da un lato, consente a una categoria di professionisti che ne sono esentati per ragioni mediche di continuare ad esercitare le loro attività rispettando i presidi di sicurezza previsti da tale normativa, senza tuttavia dare ai professionisti che non intendono assumere il vaccino la stessa possibilità, e, dall'altro, essa può parimenti applicarsi ai cittadini di altri Stati membri che esercitano un'attività lavorativa in Italia) ha dichiarato irricevibile la questione ed ha affermato: “per quanto riguarda i principi di proporzionalità e di non discriminazione menzionati dal giudice del rinvio, occorre rilevare che risulta dai considerando da 12 a 14 e dall'articolo 1 del regolamento
2021/953 che, benché detto regolamento intenda attuare tali principi, ciò avviene allo scopo di agevolare l'esercizio del diritto alla libera circolazione da parte dei titolari dello stesso diritto istituendo un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19. 51
Pertanto, tale regolamento non mira segnatamente, in applicazione di detti principi, a definire criteri che consentano di valutare la fondatezza delle misure sanitarie adottate dagli Stati membri per far fronte alla pandemia di
COVID-19 qualora esse siano tali da limitare la libera circolazione, come l'obbligo vaccinale previsto all'articolo 4 del decreto legge n. 44/2021 di cui al procedimento principale, né ad agevolarne o incoraggiarne l'adozione, dato che il considerando 36 del medesimo regolamento precisa pag. 13/26 che quest'ultimo «non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati” (Corte Giustizia UE sez. II,
13/07/2023, n.765 in C-765/21).
Esito conforme ai precedenti motivi ha il terzo.
Il motivo va disatteso sia perché inammissibile sia perché infondato. Al riguardo va richiamato arresto di questa Corte (sentenza n.540 del 2025) ai sensi dell'art.118 disp att. c.p.c.:“3 – Il quinto motivo d'appello è infondato e presenta anche profili di inammissibilità. Gli appellanti sostengono la falsità di tutti i dati divulgati dall'Istituto superiore di sanità a conforto dell'asserita diffusione della pandemia, con la conseguenza che sarebbero falsi, a cascata, i dati del numero più elevato di ricoveri dei non vaccinati negli ospedali e nelle terapie intensive, per poi giungere all'affermazione – invero contraria al dato empirico in ordine al carattere globale e diffusivo dell'emergenza sanitaria a livello globale – che non si sarebbe verificata alcuna pandemia da covid19. In buona sostanza, le modalità di effettuazione dei test antigenici sarebbero state inidonee a fornire una chiara e veritiera rappresentazione del numero dei soggetti positivi al Sars-
Cov2 e l'Istituto superiore di sanità avrebbe erroneamente fatto rientrare tra i casi confermati di Covid19 anche le mere positività al virus rilevate da test antigenici o molecolari, in assenza di riscontri sulla presenza di sintomi, la cui sussistenza sarebbe necessaria per poter parlare di un caso Contro confermato di Covid19 in base alle più recenti linee guida dell e dell'ECDC. Sulla base di tali presupposti, gli appellanti sostengono che i provvedimenti di sospensione sarebbero illegittimi perché violerebbero il diritto di uguaglianza e di proporzionalità, oltre che i principi espressi dalla Corte costituzionale (il richiamo è alla sentenza n. 5/2018) inerenti pag. 14/26 alla sostenibilità dell'obbligo vaccinale “selettivo”. 3.1 – Come anticipato, il motivo risulta inammissibile perché in esso si formulano delle doglianze non prospettate nel ricorso introduttivo di primo grado. Solamente nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza di discussione (in primo grado) sono stati introdotti questi argomenti (concernenti l'asserita Par falsità dei dati epidemiologici pubblicati dall' ) dando ingresso tardivamente ad un ulteriore motivo di doglianza, rispetto ai contestati provvedimenti di sospensione, non prospettato nel ricorso introduttivo. 3.2
– Ad ogni modo, il motivo è anche infondato. Il dato di partenza, Contro ineludibile e ricordato anche da Corte cost. n. 15/2023, è che l' con la dichiarazione del 30 gennaio 2020, ha valutato l'epidemia da COVID-
19 come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, con la dichiarazione dell'11 marzo 2020, ha valutato la situazione sanitaria come «pandemia». L'OMS, la Commissione europea ed altri organismi internazionali si sono, quindi, impegnati da subito per il coordinamento della ricerca scientifica e la successiva somministrazione del vaccino. Proprio per effetto dell'intervento pubblico e del sostegno dato alla ricerca scientifica, sono stati approntati dei vaccini in tempi particolarmente rapidi. Una volta che questi sono divenuti disponibili, si è quindi proceduto alla predisposizione di uno specifico piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da
SARS-CoV-2 (decreti del Ministro della salute 2 gennaio e 12 marzo 2021, adottati ai sensi dell'art. 1, comma 457, della legge n. 178 del 2020) e, solo nell'aprile del 2021, è stato introdotto l'obbligo vaccinale qui in discussione. La pandemia, quindi, si è verificata e la vaccinazione è stata pag. 15/26 indicata come la misura più efficace per limitarne gli effetti nefasti. Come ricordato dalla Consulta “Il fatto che il legislatore abbia operato le proprie scelte sulla base di valutazioni e di dati di natura medico- scientifica, tuttavia, non vale a sottrarre quelle scelte al sindacato di questa Corte, ma comporta che lo stesso dovrà avere ad oggetto l'accertamento della non irragionevolezza e della proporzionalità della disciplina rispetto al dato scientifico posto a disposizione”. L'articolata pronuncia prosegue poi affermando: “Contrariamente all'assunto del Par giudice rimettente, gli stessi dati esposti nei rapporti dell' menzionati nell'ordinanza di rimessione, lungi dall'evidenziare la inutilità dei vaccini, dimostrano come, soprattutto nella fase iniziale della campagna di vaccinazione, l'efficacia del vaccino – intesa quale riduzione percentuale del rischio rispetto ai non vaccinati – sia stata altamente significativa tanto nel prevenire l'infezione da SARS-CoV-2, quanto nell'evitare casi di malattia severa;
e come tale efficacia sia aumentata in rapporto al completamento del ciclo vaccinale. «[I]n presenza di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque (sentenza n. 127 del 2022)», la decisione del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale in esame (nei limiti soggettivi e temporali di cui si è detto) non può, dunque, reputarsi irragionevole, in quanto è sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che tale vaccinazione era destinata ad affrontare. La scelta si è rivelata, altresì, ragionevolmente correlata al fine perseguito di ridurre la circolazione del virus attraverso la somministrazione dei vaccini […] Come osservato Par dall' , «anche se l'efficacia vaccinale non è pari al 100 per cento (come pag. 16/26 del resto per tutti gli altri vaccini), l'elevata circolazione del virus SARS
CoV-2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile mediante la somministrazione dei vaccini» (sul punto, e più in generale sui dati medico-scientifici a disposizione del legislatore, si veda anche la sentenza n. 14 del 2023, punti 10 e seguenti). In base a tali considerazioni,
l'imposizione di un obbligo vaccinale selettivo, come condizione di idoneità per l'espletamento di attività che espongono gli operatori ad un potenziale rischio di contagio, e dunque a tutela della salute dei terzi e della collettività, si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico”. Sotto altro profilo, come correttamente e condivisibilmente affermato da Corte App. Milano, sez. lav., 10.12.2024, n.
1146 (proprio rigettando il motivo d'appello avanzato dalla stessa difesa degli odierni appellanti in un giudizio omologo), “tanto meno le asserite criticità nella raccolta dei dati inficiano le evidenze scientifiche in punto di efficacia e sicurezza dei vaccini, accertata dalle autorità sanitarie Contro nazionali e internazionali (tra cui EMA, …, AIFA e …) all'esito di sperimentazioni, di studi validati dalla comunità scientifica e dell'iter di autorizzazione all'immissione in commercio. Non si vede, pertanto, come le lamentate criticità possano riverberarsi sulla normativa inerente agli obblighi vaccinali, minandone ragionevolezza e legittimità. Come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 14/2023, ciò che occorre vagliare al riguardo è se “il legislatore – utilizzando il dato medico-scientifico posto a disposizione dalle autorità di settore – si sia mantenuto in un'area di “attendibilità scientifica” e se abbia assunto una decisione non irragionevole nonché idonea e non sproporzionata rispetto alla finalità perseguita”. I dati scientifici forniti dalle autorità di settore –
pag. 17/26 precisa la Consulta - non possono “essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a “esperti” del settore” ed è proprio sui dati forniti dalle autorità di settore “che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a “esperti” non è dato vedere con quali criteri scelti”. La Corte costituzionale ha, infatti, esaminato le evidenze scientifiche sulle quali si è basata la scelta legislativa contestata dagli appellanti e le ha valutate tali da giustificare, alla luce del parametro della ragionevolezza, la scelta legislativa indicando, anzi, il dovere, per il legislatore, in un contesto sanitario emergenziale, di basare le proprie scelte sui dati emergenti da fonti ufficiali non essendovi, specie nel momento apicale dell'emergenza, serie alternative. Sul punto giova, altresì richiamare, in quanto pienamente condivisibile e coerente con le argomentazioni sinora svolte, la motivazione espressa da Corte App. Bari,
n. 713/2025 sempre in replica alla stessa doglianza espressa dalla difesa degli odierni appellanti in altro omologo contenzioso: “Le criticità denunciate sembrano suggerire, in sintesi, una sostanziale inaffidabilità dei dati relativi alla diffusione del virus e della malattia Covid-19, anche perché raccolti da soggetti privati e recepiti acriticamente dagli organismi sanitari pubblici senza il preventivo vaglio di un'autorità indipendente;
esse, tuttavia, non individuano, né dimostrano, elementi specifici e puntuali idonei a falsificare tali dati. Tanto meno le asserite criticità nella raccolta dei dati inficiano le evidenze scientifiche in punto di efficacia e sicurezza dei vaccini, accertata dalle autorità sanitarie nazionali e internazionali
Contro
Par (tra cui EMA, , AIFA e Ministero della Salute) all'esito di sperimentazioni, di studi validati dalla comunità scientifica e dell'iter di pag. 18/26 autorizzazione all'immissione in commercio. Non si vede, pertanto, come le lamentate criticità possano riverberarsi sulla normativa inerente agli obblighi vaccinali, minandone ragionevolezza, proporzionalità e legittimità. Come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
14/2023, ciò che occorre vagliare al riguardo è se <>. I dati scientifici forniti dalle autorità di settore – precisa la Consulta - non possono essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a
“esperti” del settore” ed è proprio sui dati forniti dalle autorità di settore”.
Sotto un diverso versante va osservato che nessun vaccino elimina mai del tutto né la possibilità di contrarre il virus, né la possibilità di sviluppare la malattia e perciò tale condizione non può ragionevolmente ergersi quale presupposto per la legittimità dell'obbligo vaccinale.
In questo senso si esprime anche la pronuncia della Corte costituzionale n.
15/2023: “La stessa circostanza, evidenziata dal rimettente, che il
Ministero della salute abbia dichiarato «tassativamente falsa l'affermazione secondo cui se ho fatto il vaccino
contro
SARS-CoV-2 e anche il richiamo con la terza dose non posso ammalarmi di Covid-19 e non posso trasmettere l'infezione agli altri», non vale ad inficiare la scelta operata dal legislatore di prescrivere, per le diverse categorie degli operatori sanitari, l'obbligo vaccinale, ma solo a rendere consapevoli i soggetti vaccinati della inevitabile impossibilità di restare del tutto immuni dalla malattia e, ancora prima, dal contagio. Invero, l'affermazione che un vaccino sia efficace solo se esso produca una immunizzazione pari al 100 per cento delle somministrazioni, da un lato, non può ritenersi sorretta da un'adeguata dimostrazione scientifica;
dall'altro, non esclude affatto che, in una situazione caratterizzata da una rapidissima circolazione del virus, i pag. 19/26 vaccini fossero idonei a determinare una significativa riduzione di quella circolazione, con ricadute tanto più apprezzabili in ambienti o in luoghi destinati ad ospitare persone fragili o, comunque, bisognose di assistenza”.
Nella stessa pronuncia la Consulta ha poi precisato: “11.1.–
Contrariamente all'assunto del giudice rimettente, gli stessi dati esposti nei Par rapporti dell' menzionati nell'ordinanza di rimessione, lungi dall'evidenziare la inutilità dei vaccini, dimostrano come, soprattutto nella fase iniziale della campagna di vaccinazione, l'efficacia del vaccino – intesa quale riduzione percentuale del rischio rispetto ai non vaccinati – sia stata altamente significativa tanto nel prevenire l'infezione da SARS-
CoV-2, quanto nell'evitare casi di malattia severa;
e come tale efficacia sia aumentata in rapporto al completamento del ciclo vaccinale. «[I]n presenza di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque (sentenza n. 127 del 2022)», la decisione del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale in esame (nei limiti soggettivi e temporali di cui si è detto) non può, dunque, reputarsi irragionevole, in quanto è sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che tale vaccinazione era destinata ad affrontare. La scelta si è rivelata, altresì, ragionevolmente correlata al fine perseguito di ridurre la circolazione del virus attraverso la somministrazione dei vaccini.”.
Con riguardo alla conseguente sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per chi – per sua libera scelta – si sia sottratto all'obbligo vaccinale, la
Corte Costituzionale nella sentenza n. 15/2023 ha avuto modo di osservare
(pur se con riferimento agli esercenti professioni sanitarie, ma con considerazione estensibile al caso in esame): “la situazione di temporanea pag. 20/26 impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all'obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto. Parimenti, poiché il datore di lavoro può eccepire l'inosservanza dell'obbligo di sicurezza da parte del lavoratore e pertanto rifiutarsi di ricevere la sua prestazione fino a quando questi non provveda a vaccinarsi, neppure egli è stato costretto dal legislatore ad adeguare la propria organizzazione per assegnare al dipendente mansioni che non comportassero il rischio di contagio da
SARS-CoV-2; ciò tanto più comprensibilmente nel contesto di quegli specifici comparti normativamente selezionati per la particolare incidenza del fine di tutela della salute pubblica e del mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione dei rispettivi servizi, svolti a contatto con soggetti in situazione di fragilità. Per effetto del d.l. n. 172 del
2021, come convertito, che ha fatto venir meno il dovere datoriale di repêchage a mansioni disponibili non comportanti un rischio di contagio
(se non per i soggetti esentati dalla vaccinazione per motivi di salute), il pag. 21/26 datore di lavoro che rifiuta la prestazione del lavoratore non versa, pertanto, in mora credendi, essendo, piuttosto, tale rifiuto implicato dalla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa. 13.6.– Il bilanciamento dei principi sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost., realizzato dal legislatore nella individuazione dei tempi e dei modi della vaccinazione, risulta perciò esercitato negli artt. 4, comma 7, e 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, in modo non irragionevole”.
Nessuna ingiustificata disparità di trattamento risulta enucleabile, quindi, indipendentemente dal richiamo ai principi eurounitari.
Va respinto anche il quarto motivo d'appello con cui si prospetta l'incostituzionalità della disciplina emergenziale per non aver previsto la corresponsione dell'assegno alimentare, previsto per le ipotesi di sospensioni nell'ambito di procedimenti disciplinari (ipotesi qui non ricorrenti atteso che la sospensione per l'inadempienza dell'obbligo vaccinale non ha riflessi disciplinari). Non si può parlare di una irragionevole disparità di trattamento perché nelle ipotesi di sospensione disciplinare si impone ed è ragionevole una garanzia alimentare tenuto conto che il procedimento disciplinare ben potrebbe concludersi anche con l'archiviazione e la sospensione è comunque indipendente dalla volontà del lavoratore che la subisce.
Nel caso di specie, al contrario, è il volontario inadempimento all'obbligo vaccinale che ha determinato, come effetto previsto dalla legge, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per l'assenza di un requisito essenziale per l'esercizio della professione. Tale argomento trova avallo anche nella sentenza n. 15/2023 della Consulta: “La disciplina dell'assegno pag. 22/26 alimentare invocata nelle ordinanze di rimessione, quale fattispecie cui raffrontare le norme censurate per verificarne la ragionevolezza, configura la sospensione come misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e piuttosto disposta cautelarmente nell'interesse pubblico (ordinanze n. 541
e n. 258 del 1988), destinata ad essere travolta dall'esaurimento dei paralleli procedimenti, il che rende improponibile la comparazione. Invero, la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata. Se, quindi, in tali casi, il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile”.
Tali conclusioni - ha chiarito la Consulta - non vengono intaccate pur aderendo alla tesi della natura assistenziale, e non retributiva, dell'assegno alimentare, in quanto comunque non può considerarsi soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro, in chiave solidaristica, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti connessi al rapporto di lavoro, in favore del lavoratore che non abbia inteso pag. 23/26 vaccinarsi e che sia per ciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa (Corte cost. n. 188/2024).
Neppure il quinto motivo è fondato
A tale riguardo va rammentato che solo col d.l. n. 24/2022 è stato previsto fino al 15 giugno 2022 l'obbligatorietà della vaccinazione per il personale scolastico e indicando la vaccinazione quale requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati.
Quindi, solo con l'entrata in vigore di tale legislazione non è più prevista la sospensione obbligatoria dal servizio per il personale scolastico inadempiente all'obbligo vaccinale.
Si deve escludere – in base ad una piana interpretazione del dato normativo
– che l'art. 4 ter introdotto dal d.l. n. 24/2022 abbia efficacia retroattiva atteso che la norma ha disposto solo per l'avvenire, cioè per il periodo a partire dalla sua entrata in vigore. Il D.L. n. 24/2022, infatti, si inserisce nell'ambito dei provvedimenti di volta in volta adottati, nel corso dell'emergenza pandemica, al fine di meglio fronteggiare l'evolversi dell'emergenza stessa, ed è stato emesso, come peraltro indicato nelle sue
“Premesse”, proprio in considerazione dell'“evolversi della situazione epidemiologica”, dell'“esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria”, delle persistenti “esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da COVID-19” e della “necessità di aggiornamento e revisione delle modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-
2 nel sistema educativo, scolastico e formativo”.
pag. 24/26 Sul punto si è espressa di recente anche la Suprema Corte affermando: “È poi vero che il co. 1 del menzionato art.
4-ter2 fissava l'obbligo vaccinale per il personale scolastico dal 15.12.2021 al 15.6.2022, ma ciò non significa che si sia intervenuti con efficacia retroattiva sull'assetto dei rapporti riguardanti il personale scolastico. Fino all'intervenire del D.L. n.
24 del 2022, infatti, l'art.
4-ter del D.L. n. 44 del 2021, stabiliva l'obbligo di vaccinazione per il personale scolastico, dal 15.12.2021, senza prevedere, salvo che il personale c.d. esentato, alcun repêchage in mansioni di supporto. È del resto evidente che la normativa emergenziale disciplinava di tempo in tempo le misure ritenute adeguate ad affrontare l'epidemia e dunque non vi è ragione, anche al di là del normale effetto solo per il futuro delle nuove norme (art. 11 delle c.d. preleggi), perché essa disponesse con portata retroattiva, alterando l'assetto dei rapporti quale regolato dalla disciplina preesistente” (Cass. sez. lav., 05/12/2024, n.
31216).
Infine, non vi sono ragioni di accogliere il sesto motivo relativo alle spese tenuto conto del consolidarsi degli orientamenti giurisprudenziali, in buona parte già formatisi nel corso del giudizio di primo grado, ovvero inerenti a questioni relative ad interpretazione della disciplina prive di un chiaro addentellato argomentativo (così per il secondo e quinto motivo che hanno legittimato la decisione del primo giudice).
4) Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano, secondo il valore di cause dichiarato, nel minimo attesa la serialità del contenzioso e tenuto conto della sostanziale sovrapponibilità dele posizione degli appellati, liquidate in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 2023.
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p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore dell'appellato liquidate in €.3.966,00.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 26 giugno 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
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