Versione
24 ottobre 1942
24 ottobre 1942
Art. 103. Norma particolare per il computo della pena.
Quando la legge determina la pena in ragione del peso del genere di monopolio la frazione di quintale o di chilogramma e' calcolata per quintale o chilogramma intero.
Quando la legge determina la pena in ragione del peso del genere di monopolio la frazione di quintale o di chilogramma e' calcolata per quintale o chilogramma intero.
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., ordinanza 24/11/1976, n. 232Provvedimento: N. 232 ORDINANZA 12 NOVEMBRE 1976 Deposito in cancelleria: 24 novembre 1976. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 321 del 1 dicembre 1976. Pres. ROSSI - Rel. TRIMARCHI LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. LO ROSSI, Presidente - Dott. UI GI - Avv. CO OC - Prof. NZ AP - Prof. VINCNZ EL TRIMARCHI - Prof. IO FU - Dott. NI EA - Avv. NE EI - Dott. UL RI - Prof. DO VO - Prof. UI UT - Dott. EL OS - Prof. TO DE EF - Prof. DO ELIA, Giudici, ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale delle leggi 17 luglio 1942, n. 907 (legge sul monopolio del sale e dei tabacchi) e 3 gennaio 1951, n. 27 (modificazione alla legge 17 luglio …Leggi di più...
- restituzione degli atti al giudice a quo.·
- necessita' di una nuova valutazione della rilevanza·
- norme sul monopolio di stato su sale e tabacchi ed in materia doganale·
- preteso contrasto con gli artt. 41 e 43 cost.·
- assunta violazione degli artt. 32, 41 e 43 cost.·
- d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 34, 282, 292 e 301·
- dogana·
- ord. 232/76. monopoli