Art. 103. Norma particolare per il computo della pena.
Quando la legge determina la pena in ragione del peso del genere di monopolio la frazione di quintale o di chilogramma e' calcolata per quintale o chilogramma intero.
Quando la legge determina la pena in ragione del peso del genere di monopolio la frazione di quintale o di chilogramma e' calcolata per quintale o chilogramma intero.