Articolo 103 della Legge 17 luglio 1942, n. 907
Articolo 102Articolo 104
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24 ottobre 1942
Art. 103. Norma particolare per il computo della pena.

Quando la legge determina la pena in ragione del peso del genere di monopolio la frazione di quintale o di chilogramma e' calcolata per quintale o chilogramma intero.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1942
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