CASS
Ordinanza 28 marzo 2025
Ordinanza 28 marzo 2025
Massime • 1
In base alla disciplina ex art. 1, comma 132, della l. n. 208 del 2015, l'effetto del raddoppio del termine di esercizio del potere impositivo è raggiunto in forza dell'inoltro della denuncia all'autorità giudiziaria penale anteriormente alla scadenza del termine originario, cosicché non vi è spazio per una valutazione del giudice tributario circa la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia e circa la sua strumentalità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 28/03/2025, n. 8181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8181 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2574/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liata in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; – ricorrente – contro ZEUS IMMOBILIARE S.U.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’Avv. Francescopaolo Ranieri (PEC: avvfpranieri@pec.giuffre.it) elettivamente domiciliata presso lo stu- dio dell’Avv. Astolfo Pellegrini in Roma, via Nomentana n.175; – controricorrente – Oggetto: raddoppio ter- mini - l. n.208/15 – ac- certamento strumentalità Civile Ord. Sez. 5 Num. 8181 Anno 2025 Presidente: FEDERICI FRANCESCO Relatore: GORI PIERPAOLO Data pubblicazione: 28/03/2025 2 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Pu- glia n. 1833/2/2019, depositata il 10.6.2019 e non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 gennaio 2025 dal consigliere Pierpaolo Gori. FATTI DI CAUSA Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1833/2/2019, depositata il 10.6.2019, veniva accolto l’appello pro- posto dalla Zeus Immobiliare S.u.r.l. avverso la sentenza della Com- missione tributaria provinciale di Bari n. 2411/1/2017, la quale aveva rigettato il ricorso della contribuente avente ad oggetto l’av- viso di accertamento per II.DD. e IVA 2009. Il giudice di prime cure riteneva che l’Amministrazione finanziaria non fosse decaduta dal potere di accertamento in ragione del rad- doppio dei termini per l’accertamento, a fronte della denuncia inol- trata alla Procura della Repubblica per il reato di fatture inesistenti emesse dalla contribuente in favore di NI SU per pretese prestazioni di elaborazione dati contabili. Il giudice d’appello osservava che la notizia di reato era stata inol- trata l’ultimo giorno utile (30.12.2014) in relazione al periodo d’im- posta 2009 e tale dato, unitamente al previo accertamento ricono- sciuto dall’Agenzia di costi sostenuti dalla società per l’attività di ela- borazione dati contabili, erano ritenuti idonei ad escludere nel caso concreto l’obbligo di presentare la denuncia penale e, comunque, ad attestare la strumentalità della presentazione, intervenuta allo spi- rare del termine, con conseguente decadenza dal potere accertativo. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia deducendo un unico motivo, cui replica la contribuente con controricorso. 3 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con un unico motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 43, comma 3, del d.P.R. n.600/1973, nel testo applicabile ratione temporis da parte del giudice d’appello, in relazione all’art.331 c.p.p. Non sarebbe condivisibile il controllo eseguito dal giudice sull’uso pretestuoso e strumentale della previsione del rad- doppio del termine nel caso di specie: anziché limitare il sindacato al riscontro dei presupposti dell’obbligo di denuncia penale, avrebbe effettuato una valutazione discrezionale e ingiustificata dei fatti di causa, in particolare quanto alla valorizzazione di un precedente ac- certamento emesso dall’Agenzia nei confronti di diverso consulente contabile per diverso periodo di imposta. 2. Il motivo è fondato. 2.1. Va premesso che, fino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 128/2015, e dunque in base alla previgente disciplina, i termini per l’accertamento della pretesa impositiva previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA erano raddoppiati esclusivamente sulla base dell’astratta sussistenza dei presupposti in presenza dei quali si configura in capo al pubblico ufficiale l’obbligo della denuncia penale, a mente dell’art. 331, c.p.p., secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte co- stituzionale n. 247 del 2011. 2.2. Sulla disciplina del raddoppio dei termini, sia quelli stabiliti in materia d’imposte dirette, di cui all’art. 43, d.P.R. n. 600/1973, sia di quelli stabiliti in materia di IVA, dall’art. 57, d.p.r. n. 633/1972, sono intervenuti prima il d.lgs. n. 128/2015 e, successivamente, la legge 28 dicembre 2015 n.208. Il d.lgs. n. 128/2015 ha dettato una disciplina transitoria, facendo salva la previgente disciplina per gli accertamenti notificati entro la data di entrata in vigore della disposizione stessa, ossia il 2 settem- bre 2015. 4 2.3. La legge 28 dicembre 2015, n.208 ha quindi espunto definitiva- mente la previsione del raddoppio dei termini per il futuro, e all’art.1 comma 132, ha previsto che la novella si applica «agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata pre- sentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe do- vuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la viola- zione;
il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Am- ministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo.». 2.4. È stata così introdotta una seconda disciplina transitoria in base alla quale la nuova disciplina, incentrata sulla previsione di un ter- mine più lungo e specifico per le ipotesi di reato, non ha efficacia retroattiva bensì si applica a decorrere dai periodi di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016. Per i periodi impositivi precedenti, la norma da ultimo citata ha disposto che il raddoppio dei termini si applica nei soli casi in cui la denuncia penale sia stata inviata entro e non oltre la scadenza del termine ordinario non raddoppiato. La norma transitoria, contenuta nell’art. 1, comma 132, della l. n. 208/2015, non ha innovato rispetto alla applicabilità della prece- dente norma transitoria di cui all’art.2 comma 3 del d.lgs. n.128 del 2015, la quale fa salvi, a prescindere dalla data di presentazione della denuncia, gli effetti degli avvisi già̀ notificati alla data di entrata 5 in vigore del decreto legislativo (v. Cass. n.16728/2016; Cass. n.33793/2019). 3. Sulla base di quanto precede, si individua una prima decisiva di- varicazione: per gli avvisi di accertamento relativi a periodi d'impo- sta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 non ancora notificati si applica la disciplina dettata dal comma 132 dell'art. 1 l. n. 208/15 e, di conseguenza, il termine per l’esercizio del potere di accertamento dev’essere ragguagliato alla data di co- municazione della notitia criminis, per cui ove la stessa non venga effettuata nei termini suddetti non trova applicazione il raddoppio dei termini. Per gli avvisi di accertamento anteriori già notificati, si applica invece la disciplina dettata dall'art. 2 del d.lgs. 128/15 e così si deve far riferimento alla pregressa disciplina, per cui il termine viene raddoppiato indipendentemente dalla formale notizia di reato. Nel caso di specie ci si colloca nella prima ipotesi, dal momento che l’avviso di accertamento, si legge in sentenza, è stato notificato il 30.8.2016 per l’anno di imposta 2009 e, quindi, rileva ed è suffi- ciente il fatto che la notitia criminis è stata tempestivamente comu- nicata il 30.12.2014. 4. Alla luce di quanto precede, nella vigenza della novella recata dal comma 132 dell'art. 1, l. n. 208/15, che dà rilevanza al momento di presentazione della notizia di reato, è incongrua la motivazione adot- tata dal giudice che ha statuito nel senso dell’assenza di presupposti per la stessa e circa la sua strumentalità. Il sindacato sui presupposti era stato fissato dalla Corte costituzio- nale in riferimento alla disciplina anteriore alla precedente la legge 208/2015, con la sentenza n.247/2011, sul presupposto che, nel quadro normativo allora vigente, il raddoppio operava in presenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia: «Il giudice tributario (…) dovrà controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la sus- sistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, compiendo al ri- guardo una valutazione ora per allora (cosiddetta “prognosi po- 6 stuma”) circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l’Ammini- strazione finanziaria abbia agito con imparzialità od abbia, invece, fatto un uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accer- tamento.». Nel quadro normativo applicabile nella vigenza della norma transito- ria di cui al comma 132 dell'art. 1, l. n. 208/15, tale accertamento non rientra nei poteri del giudice tributario, dal momento che per espressa previsione di legge l’effetto del raddoppio del termine di esercizio del potere impositivo è raggiunto per effetto dell’inoltro della denuncia al giudice penale anteriormente alla scadenza del ter- mine originario, così che non vi è spazio in capo al giudice tributario per il controllo della sussistenza dei presupposti dell’obbligo di de- nuncia. Nessuna valutazione di strumentalità poteva essere dunque operata. 6. La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la
contro
- versia va rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per l’esame delle ulteriori que- stioni rimaste assorbite, e per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, a quelli ri- masti assorbiti, e per la liquidazione delle spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.1.2025
il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Am- ministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo.». 2.4. È stata così introdotta una seconda disciplina transitoria in base alla quale la nuova disciplina, incentrata sulla previsione di un ter- mine più lungo e specifico per le ipotesi di reato, non ha efficacia retroattiva bensì si applica a decorrere dai periodi di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016. Per i periodi impositivi precedenti, la norma da ultimo citata ha disposto che il raddoppio dei termini si applica nei soli casi in cui la denuncia penale sia stata inviata entro e non oltre la scadenza del termine ordinario non raddoppiato. La norma transitoria, contenuta nell’art. 1, comma 132, della l. n. 208/2015, non ha innovato rispetto alla applicabilità della prece- dente norma transitoria di cui all’art.2 comma 3 del d.lgs. n.128 del 2015, la quale fa salvi, a prescindere dalla data di presentazione della denuncia, gli effetti degli avvisi già̀ notificati alla data di entrata 5 in vigore del decreto legislativo (v. Cass. n.16728/2016; Cass. n.33793/2019). 3. Sulla base di quanto precede, si individua una prima decisiva di- varicazione: per gli avvisi di accertamento relativi a periodi d'impo- sta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 non ancora notificati si applica la disciplina dettata dal comma 132 dell'art. 1 l. n. 208/15 e, di conseguenza, il termine per l’esercizio del potere di accertamento dev’essere ragguagliato alla data di co- municazione della notitia criminis, per cui ove la stessa non venga effettuata nei termini suddetti non trova applicazione il raddoppio dei termini. Per gli avvisi di accertamento anteriori già notificati, si applica invece la disciplina dettata dall'art. 2 del d.lgs. 128/15 e così si deve far riferimento alla pregressa disciplina, per cui il termine viene raddoppiato indipendentemente dalla formale notizia di reato. Nel caso di specie ci si colloca nella prima ipotesi, dal momento che l’avviso di accertamento, si legge in sentenza, è stato notificato il 30.8.2016 per l’anno di imposta 2009 e, quindi, rileva ed è suffi- ciente il fatto che la notitia criminis è stata tempestivamente comu- nicata il 30.12.2014. 4. Alla luce di quanto precede, nella vigenza della novella recata dal comma 132 dell'art. 1, l. n. 208/15, che dà rilevanza al momento di presentazione della notizia di reato, è incongrua la motivazione adot- tata dal giudice che ha statuito nel senso dell’assenza di presupposti per la stessa e circa la sua strumentalità. Il sindacato sui presupposti era stato fissato dalla Corte costituzio- nale in riferimento alla disciplina anteriore alla precedente la legge 208/2015, con la sentenza n.247/2011, sul presupposto che, nel quadro normativo allora vigente, il raddoppio operava in presenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia: «Il giudice tributario (…) dovrà controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la sus- sistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, compiendo al ri- guardo una valutazione ora per allora (cosiddetta “prognosi po- 6 stuma”) circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l’Ammini- strazione finanziaria abbia agito con imparzialità od abbia, invece, fatto un uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accer- tamento.». Nel quadro normativo applicabile nella vigenza della norma transito- ria di cui al comma 132 dell'art. 1, l. n. 208/15, tale accertamento non rientra nei poteri del giudice tributario, dal momento che per espressa previsione di legge l’effetto del raddoppio del termine di esercizio del potere impositivo è raggiunto per effetto dell’inoltro della denuncia al giudice penale anteriormente alla scadenza del ter- mine originario, così che non vi è spazio in capo al giudice tributario per il controllo della sussistenza dei presupposti dell’obbligo di de- nuncia. Nessuna valutazione di strumentalità poteva essere dunque operata. 6. La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la
contro
- versia va rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per l’esame delle ulteriori que- stioni rimaste assorbite, e per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, a quelli ri- masti assorbiti, e per la liquidazione delle spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.1.2025