Sentenza 29 dicembre 2021
Parere definitivo 27 dicembre 2022
Ordinanza collegiale 11 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 11 febbraio 2025
Improcedibile
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 04/07/2025, n. 5792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5792 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05792/2025REG.PROV.COLL.
N. 01247/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1247 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casamicciola, non costituito in giudizio;
Comune di Casamicciola Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Mazzella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 03970/2021, resa tra le parti, annullamento ordinanza del 4.5.2016 n.12
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Casamicciola Terme;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 luglio 2025 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
1. Con ricorso presentato avanti al Tar per la Campania i sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno impugnato l’ordinanza di demolizione n. 12 del 4 maggio 2016 emessa dal Comune di Casamicciola Terme in relazione ad alcuni manufatti realizzati in assenza di permesso di costruire, così descritti nel provvedimento: “ 1. Ampliamento sul lato ovest del fabbricato di mq. 5,50 x 4.20 (parte del salone) ed altezza media di mt. 3,20 con copertura a spiovente costituita da solaio con sovrastante tegole. Interamente, il soffitto era rivestito con doghe in legno. 2. Tettoia in legno aventi l’ingresso di mq 7,02 (3,90 x 3.60). 3. Ampliamento sul lato est di mq 1,20 x 4,10 costituito da una scala con sottoscala ripostiglio e locale w.c. di mq 1,20 x 2,00. 4. Ampliamento abitazione sul lato est di mq 3,40 x 3,60 ed altezza mt. 2,90. 5. Terrazza sul lato nord di mq 4,00 x 3,40 + 6,70 x 8,30 +6,60 x 4,80/2 dotata di pavimento e parapetto. 6. Inoltre, nelle adiacenze, seminterrata, al di sotto di parte del terrazzo di pertinenza dell’abitazione sopra descritto, lato est, era stata realizzata una unità abitativa, allo stato completa ed arredata. Detta unità era interrata per il lato sud ed in parte per i lati est ed ovest. Risultava libero il solo lato frontale da cui si accede. La stessa era costituita da un soggiorno con angolo cottura di mq 6.60 x 4,95 con altezza mt. 2,85 nella cui superficie è compreso un w.c. di mq 2,90 x 1,35; una stanza da letto di mq 4,40 x 3,50 ed altezza di mt. 2.85. Tra i due locali vi è uno scalino di cm. 15. Tutte le opere riscontrate erano ultimate e completate ”.
2. Con sentenza n. 3970 del 14 giugno 2021 il Tar per la Campania ha respinto il ricorso sulla scorta dei seguenti rilievi.
2.1. In primo luogo, il Tribunale ha osservato che i ricorrenti non hanno fornito adeguata dimostrazione dell’asserita pendenza della domanda di condono che sarebbe stata presentata nell’anno 1993 in relazione alle opere 1-5. In particolare, essi non avrebbero assolto all’elementare onere probatorio di depositare copia della domanda di condono in giudizio. Inoltre, dalla documentazione in atti prodotta dall’Amministrazione emergerebbe in senso opposto che le opere sanzionate risalgono ad epoca posteriore al 1996, come tali non possibile oggetto di una istanza di sanatoria del 1993.
2.2. In secondo luogo il Tar, con riguardo all’opera di cui al n. 6, ha affermato che i ricorrenti non avrebbero nemmeno dimostrato la risalenza del manufatto in data anteriore al 1958. Di contro l’Amministrazione ha affermato che l’unità abitativa di cui si discute “ non risultava rappresentata in una fotografia aerea ripresa il 25 marzo 2001 ”.
2.3. In terzo luogo, il giudice di prime cure ha escluso qualsivoglia vizio di motivazione del provvedimento demolitorio, tenuto conto della natura vincolata di quest’ultimo, acuita dall’esistenza di un vincolo paesaggistico sull’area di realizzazione delle opere.
2.4. In quarto luogo, è stato escluso il dedotto vizio di omessa comunicazione di avvio del procedimento, stante il disposto dell’art. 21-octies L. 241/90.
3. Avverso l’indicata sentenza i ricorrenti hanno interposto tempestivamente appello con atto ritualmente notificato il 14 gennaio 2022 e depositato il successivo 12 febbraio, proponendo cinque motivi di appello. Il Comune non si costituiva in giudizio.
4. Con ordinanza 1121 del 2025 è stata disposta istruttoria al fine di acquisire dal Comune “una dettagliata relazione chiarificatrice in merito alla pendenza della domanda di condono (asseritamente presentata in data 1 marzo 1993, prot. n. 2961, ex lege n. 724/94) relativa al medesimo immobile in questione e la coincidenza, o meno, delle opere oggetto di demolizione e quelle oggetto di domanda di condono”.
5. Il Comune di Casamicciola Termine si è costituito in giudizio, con adempimento dell’ordinanza istruttoria e chiedendo il rigetto dell’appello.
6. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 2 luglio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. In via preliminare, emerge che da ultimo, con la dichiarazione depositata in data 26 giugno 2025 da parte appellante, è stata affermata la sopravvenuta carenza di interesse,
8. Di conseguenza, sussistono i presupposti di improcedibilità.
9. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO