Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 06/02/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5280/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 29/1/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 20/11/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
FRANCESCA SERAFINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Pietrasanta
(LU), via Garibaldi n. 97, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato SERENA Parte_2 C.F._2
ALESSANDRINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via
P.E. Barsanti n. 44, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. In ordine all'affidamento condiviso.
I figli saranno affidati ad entrambi i genitori che avranno pari obblighi di accudirli ed educarli, creando per loro le condizioni migliori per una serena e proficua crescita. Inoltre gli stessi, in qualità di genitori affidatari continueranno ad essere titolari della responsabilità genitoriale e ad esercitarla. I genitori adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle stesse specificando che in esse rientrano: le scelte religiose;
l'indirizzo scolastico;
le scelte del medico cui rivolgersi;
la partecipazione ad attività educative e formative extra scolastiche inclusi i viaggi di istruzione;
la
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• i figli saranno collocati prevalentemente presso la madre nell'abitazione familiare – ove sono già residenti – in Pietrasanta (LU), Via Casone n. 81;
• In considerazione del fatto che il sig. si è trasferito per motivi lavorativi a Parma, lo stesso Pt_1 vedrà i figli durante il fine settimana nella giornata di sabato e domenica a fine settimana alternati, in considerazione del fatto che lo stesso è impegnato nell'attività lavorativa almeno due sabati al mese;
• Nei periodi in cui il padre si trova a Parma, la madre si impegna ad effettuare una videochiamata, tra le sette e le otto di ogni sera, o comunque in orario consono alle esigenze dei bambini, per permettere ai predetti di salutare il padre prima di coricarsi e garantire così uno stabilite contatto padre – figli, anche nei periodi di assenza;
la stessa cosa farà il padre, sempre ogni sera, quando durante i week end di sua spettanza i bambini si troveranno con lui;
• Le feste saranno trascorse dai figli presso ciascun genitore, secondo la regola dell'alternanza, salvo diverso accordo dei genitori e tenuto conto delle esigenze dei figli di volta in volta individuate dalla coppia;
• Vacanze estive. I genitori, date le esigenze particolari di e data la tenera età di Persona_1 Per_2 concorderanno di volta in volta, nel superiore interesse dei minori, la durata e le modalità delle vacanze, prevedendo comunque già da ora la possibilità di passare tre giorni consecutivi con i figli.
2. In ordine al mantenimento dei figli
Il sig. a titolo di mantenimento dei figli, si impegna ed obbliga al pagamento del Parte_1 canone di locazione dell'immobile dove vivono i figli con la RA , con versamento Parte_2 diretto al proprietario entro la scadenza prevista, anche in forza del fatto che il contratto di locazione
è allo stesso intestato.
Qualora invece il contratto di locazione venisse intestato alla RA la somma di € 550 Pt_2 mensili verrà versata direttamente alla stessa entro la scadenza del 20 di ogni mese.
Il mobilio presente nell'abitazione, acquistato con piccolo prestito al consumo dal sig. , Pt_1 rimarrà in uso esclusivo della RA dei figli, rinunciando il primo ad ogni pretesa o Pt_2 rimborso
Inoltre il sig. , che fino ad oggi aveva percepito assegno unico parti attualmente ad E 518,00 Pt_1 vi rinuncia, impegnandosi a sottoscrivere la documentazione necessaria affinché tale somma sia riscossa direttamente dalla RA . Parte_2
Fino a quando l'assegno unico sarà percepito dal sig. questi si impegna a versarlo alla Pt_1 RA su conto alla stessa intestato, non appena lo stesso viene percepito, generalmente Pt_2 entro il 20 di ogni mese;
Inoltre a titolo di mantenimento dei figli lo stesso verserà l'ulteriore somma di E 50,00 mensili mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla RA entro il 20 di ogni Parte_2 mese.
Qualora l'importo dell'assegno unico dovesse aumentare o diminuire le parti si impegnano sin da ora a rivedere gli accordi economici.
Tale somma sarà soggetta alla rivalutazione istat di legge;
Si precisa che il sig. sta versando per l'acquisto del veicolo allo stesso intestato, la somma Pt_1
2 di E 250,00 mensili di finanziamento;
3. in ordine alle spese.
• Le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori come da protocollo di intesa del
Tribunale di Lucca che qui espressamente si richiama;
Inoltre, i Ricorrenti dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altro e viceversa per ogni rapporto economico intervenuto tra gli stessi fino a questo momento. Infine, le parti reciprocamente prestano il loro assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto per maggiorenni».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di e di , nati fuori dal matrimonio (rispettivamente il 2/3/2015 e il 10/8/2023) - Persona_1 Per_2 hanno congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 29/1/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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