Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/03/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Giuseppina
Valestra, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 18.3.2025, la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile R.G. 2672/2024 avente ad oggetto “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”, vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Salvia, con studio in Parte_1
Potenza, ed ivi elettivamente domiciliata, come in atti;
RICORRENTE ed
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvana Mariotti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 17.9.2024, inutilmente esperiti i Parte_1 rimedi amministrativi, conveniva in giudizio per l'accertamento del suo diritto a CP_1 percepire l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, con decorrenza 1.12.2022, data immediatamente successiva rispetto alla cessazione dell'attività, questa del 30.11.2022; la medesima parte domandava la condanna della parte resistente al pagamento della prestazione con accessori di legge e vittoria delle spese di lite, da versare al procuratore costituito, per fattone anticipo.
Si costituiva in giudizio domandando il rigetto della domanda attorea che, invece, è CP_1
fondata e meritevole di accoglimento.
In diritto, i requisiti necessari per fruire del beneficio oggetto di domanda, previsto in origine dal D.Lg.s207/1996 e, di fatto, divenuto misura permanente e strutturale con la L.145/2018, sono: età de beneficiario superiore a 57 anni ( la ricorrente è nata nel 1964); iscrizione alla apposita gestione pensionistica per almeno 5 anni ( la ricorrente ha provato CP_1
1
La Corte di Cassazione, quanto alla decorrenza dell'indennizzo, ha altresì sostenuto che esso spetta dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda ( il giorno
6.12.2022), ma il diritto è condizionato alla cancellazione, con la conseguenza che esso, in caso di posteriorità della cancellazione rispetto alla domanda amministrativa (nel caso di specie la cessazione è del 30.11.2022) la decorrenza della prestazione è differita. ( cfr. Cass.
n. 847/2012)
Se, pertanto, sussistono tutti i requisiti, come innanzi elencati, è irrilevante che la ricorrente abbia cessato l'attività ( maturando il requisito contributivo) prima del 2021, anno di chiusura dell'esercizio.
Ed allora, la domanda della ricorrente è integralmente accoglibile, ed va condannato al CP_1
pagamento della prestazione con decorrenza 1.12.2022, con interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse sono liquidate in € 2.200,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA, in base alla natura ed al valore della causa, alle attività processuali in concreto svolte e facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022; ne va disposto il pagamento in favore del procuratore costituito, per fattone anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , ogni altra domanda, Parte_1 CP_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e condanna al pagamento, in favore della ricorrente, CP_1 dell'indennizzo di cui in parte motiva con decorrenza 1.12.2022, con interessi legali, dal dovuto al saldo;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.200,00 oltre spese CP_1
forfettarie IVA e CPA, disponendone il pagamento in favore del procuratore costituito, per fattone anticipo
Potenza 18.3.2025
Il giudice
Dott.ssa Giuseppina Valestra
2