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15 maggio 2005
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27 marzo 2019
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Art. 225. Diritti di concessione e di mantenimento 1. Per le domande presentate al Ministero ((dello sviluppo economico)) al fine dell'ottenimento di titoli di proprieta' industriale, per le concessioni, le opposizioni, ((le decadenze e nullita',)) le trascrizioni, il rinnovo e' dovuto il pagamento dell'imposta di bollo, nonche' delle tasse di concessione governativa e dei diritti la cui determinazione, in relazione a ciascun titolo o domanda ed all'intervallo di tempo al quale si riferiscono, viene effettuata con apposito decreto dal Ministro ((dello sviluppo economico)) , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. La tassa individuale di designazione dell'Italia nella domanda di registrazione internazionale di marchio, nella designazione posteriore o nell'istanza di rinnovo applicabile ai marchi internazionali esteri che chiedono la protezione sul territorio italiano tramite l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale di Ginevra, ai sensi del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169 , e' fissata nella misura del novanta per cento dei diritti previsti per il deposito della concessione di un marchio nazionale ovvero della rinnovazione.
2. La tassa individuale di designazione dell'Italia nella domanda di registrazione internazionale di marchio, nella designazione posteriore o nell'istanza di rinnovo applicabile ai marchi internazionali esteri che chiedono la protezione sul territorio italiano tramite l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale di Ginevra, ai sensi del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169 , e' fissata nella misura del novanta per cento dei diritti previsti per il deposito della concessione di un marchio nazionale ovvero della rinnovazione.
Commentari • 3
- 1. Marchi di impresa: in Gazzetta il decreto attuativo della Direttiva UeAccesso limitatoLeonardo Serra · https://www.altalex.com/ · 26 marzo 2019 · 1.7872659
Giurisprudenza • 5
- 1. Trib. Roma, sentenza 28/07/2022, n. 5421Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA sez. II^ lavoro Il Giudice del lavoro, dr. UC ID, ha pronunciato e pubblicato, previa trattazione scritta, mediante deposito telematico del dispositivo in data 8/06/22 la seguente SENTENZA nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 918 del RG dell'anno 2019 promossa da: Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. R. Lopa in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore; RICORRENTE Contro Controparte_1 in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avv. C. Conti – CP_2 in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione in …Leggi di più...
- differenze retributive·
- interessi legali·
- art. 2094 c.c.·
- contumacia·
- spese di lite·
- rivalutazione monetaria·
- art. 36 Cost.·
- condanna in solido