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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/10/2025, n. 6229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6229 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 1738/2020 All'udienza collegiale del giorno 28/10/2025 ore 10:45
Presidente Dott. LB LO Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa Appellante/i
IN PROP N Q EREDE Parte_1
Avv. CRUCIANI STEFANO avv Coccia pres in sost.
IN PROP N Q EREDE Parte_2
Avv. CRUCIANI STEFANO
IN PROP N Q EREDE Parte_3
Avv. CRUCIANI STEFANO
IN PROP N Q EREDE Parte_4
Avv. CRUCIANI STEFANO
Appellato/i
CP_1
Avv. CLEMENTE MICHELE avv Spagnolo pres in sost.
Parte_5
Avv. La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
LB LO RI AB IN Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. LB LO - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 28.10.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1738/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ), in proprio quale erede (fratello) di;
Parte_1 C.F._1 Persona_1
(C.F. ), in proprio quale erede (nipote) di;
Parte_2 C.F._2 Persona_1
(C.F. ), in proprio quale erede (nipote) di Parte_3 C.F._3 Persona_1
; (C.F. ), in proprio quale erede (nipote) di
[...] Parte_4 C.F._4 Persona_1
, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Bu Meliana n. 12 presso lo studio dell'Avv. Stefano
[...]
UC (C.F. che li rappresenta e difende giusta delega in atti C.F._5
- APPELLANTI–
E con sede legale corrente in Milano, Piazza Tre Torri n. 3, P.I. n. Controparte_1 P.IVA_1
e C.F. n. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. P.IVA_2 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Clemente (C.F. ), giusta delega in atti C.F._6
-APPELLATA-
E
Parte_5
-APPELLATA CONTUMACE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in proprio e quali eredi di hanno proposto appello avverso la Parte_4 Persona_1 sentenza del Tribunale di Roma, n. 17441/2019, pubblicata in data 16.09.2019 resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione ritualmente notificato, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, rispettivamente fratello e nipoti di , convenivano in giudizio, dinanzi
[...] Persona_1 all'intestato Tribunale, la ed , al fine di sentirle Controparte_1 Parte_5 condannare, in solido o alternativamente tra loro, al risarcimento “sia ire proprio che iure hereditatis, di tutti i danni subiti quali biologici, patrimoniali e non patrimoniali (siano questi morali, biologici o esistenziali), alla vita di relazione, esistenziali, alla vita privata, al rapporto familiare, alla perdita di chances oltre al risarcimento delle spese mediche sostenute e da sostenersi in futuro, alle spese funerarie sostenute, in breve nessun danno escluso od eccettuato anche se qui non espressamente richiamato”, danni quantificati complessivamente in euro 832.630,00, oltre al danno da ritardo da liquidarsi sotto forma degli interessi, la rivalutazione monetaria ed interessi successivi.
A sostegno della propria domanda gli attori esponevano che il 6.5.2015, alle ore 9,00 circa, in Roma,
percorreva Via Giulio TO, in direzione Via Cristoforo Colombo, alla guida Persona_1 del proprio motociclo Yamaha Majesty, quando, giunto all'altezza dell'incrocio con Via del Fosso del Confine, era stato travolto dalla Fiat 500 condotta dalla proprietaria Parte_5
, assicurata per la RCAuto con la la quale, nel percorrere la Via
[...] Controparte_1
TO nell'opposto senso di marcia rispetto al motociclo, giunta all'intersezione con Via del Fosso di Confine, aveva effettuato una manovra di svolta a sinistra per immettersi su detta via, senza avvedersi del motociclo che sopraggiungeva, omettendo di concedergli la dovuta precedenza. Si costituiva in giudizio la Compagnia convenuta chiedendo, preliminarmente, di ritenersi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva degli attori;
nel merito, rigettarsi la domanda;
in via subordinata, ritenersi e dichiararsi il concorrente apporto causale di nella determinazione del Persona_1 sinistro e delle sue conseguenze e, per l'effetto, ridursi proporzionalmente il risarcimento eventualmente riconosciuto. In via gradata, ritenersi e dichiararsi comunque congrua la somma già liquidata dalla di euro 24.240,00 (di cui euro 2.500,00 per onorari) in favore di Controparte_1
e, per l'effetto, rigettare ogni ulteriore richiesta;
in ogni caso, rigettarsi il cumulo Parte_1 di rivalutazione ed interessi, con vittoria delle spese del giudizio. Espletata prova per interpello della convenuta e per testi, la causa è stata trattenuta in decisione”. Pt_5
La sentenza ha così deciso: “dichiara responsabile dell'incidente per Parte_5 cui è causa;
rigetta ogni voce di danno pretesa dagli attori;
compensa integralmente tra le parti costituite le spese di lite”.
Avverso la sentenza , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 in proprio e quale eredi di hanno proposto appello svolgendo le seguenti Persona_1 conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decidere: in via preliminare / pregiudiziale: esaminate le motivazioni del presente appello, così come dedotte ed articolate, ritenere lo stesso ammissibile ex art. 348 bis cpc sussistendo delle ragionevoli probabilità di accoglimento del gravame proposto;
ancora in via preliminare: in accoglimento della istanza provvisionale: concedere a favore delle parti istanti una somma, ex art.
5 L. 102/2006, compresa tra un minimo di €. 249.789,00 ed massimo di €. 416.315,00 da dividere tra le parti istanti sulla base delle rispettive spettanze (pari alla % tra il 30 ed 50 del totale, come previsto dall'art. 5 L. 102/2006), o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a carico di tutte le parti convenute in solido tra loro, previo accertamento di ogni presupposto di legge per l'ottenimento del provvedimento;
in via principale: riformare parzialmente la sentenza impugnata come dedotto con le motivazioni del presente atto di appello e per l'effetto accogliere integralmente la domanda così come articolata in primo grado e, quindi: a) accogliere integralmente le domande degli esponenti;
b) confermare la sentenza di 1 grado nella parte in cui accerta e dichiara che l'incidente stradale di cui è causa ebbe a verificarsi per fatto e colpa esclusiva della conducente della Fiat 500 tg. EG500JR, sig.ra ; c) condannare, per l'effetto, la Parte_5 Controparte_3
e la sig.ra , in solido o alternativamente tra loro, al
[...] Parte_5 risarcimento in favore degli esponenti, sia iure proprio che iure ereditatis, di tutti i danni subiti quali biologici, patrimoniali e non patrimoniali (siano questi morali, biologici o esistenziali), alla vita di relazione, esistenziali, alla vita privata, al rapporto familiare, alla perdita di chances oltre che al risarcimento delle spese mediche sostenute e da sostenersi in futuro, delle spese funerarie sostenute, in breve nessun danno escluso od eccettuato anche se qui non espressamente richiamato, danni che si quantificano nella misura come sopra indicato, da suddividere tra gli esponenti in proporzione alle quote di rispettiva spettanza, o nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta secondo giustizia, comunque con riferimento alle tabelle di riferimento del Tribunale di Roma vigenti alla data di pubblicazione della sentenza, personalizzate come sopra al caso concreto;
d) in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave, condannare le medesime parti convenute tutte, o tra loro chi di ragione, al risarcimento in favore degli esponenti dei danni punitivi da responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia;
e) il tutto, in ogni caso, oltre al danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi, da determinarsi nella misura percentuale sopra argomentata e/o che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento al saldo essendo le parti istanti abituali risparmiatori che reinvestono il proprio denaro secondo le più attuali e convenienti forme di investimento ed oltre alla rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici istat dall'evento al saldo ed interessi successivi;
f) con vittoria di spese, diritti ed onorari sia della fase stragiudiziale che del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario ex art. 14 T.F., Iva e
Cpa. in via subordinata: g) in caso di rigetto del presente appello si chiede procedersi alla integrale compensazione delle spese”.
Si è costituita in giudizio a quale ha così concluso: “Voglia 1'Ecc.ma Corte Controparte_1
d'Appello adita, contrariis reiectis: A) Preliminarmente, ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alla rifusione delle spese di giudizio.
B) In subordine, rigettare la provvisionale richiesta, per le motivazioni addotte in narrativa e, comunque, poiché non sussistono le condizioni minime di ammissibilità. C) In via principale, rigettare l'appello per i motivi esposti in narrativa e, comunque, perché infondato in fatto ed in diritto
e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza. D) In via gradata, ritenere e dichiarare comunque congrua la somma già liquidata dalla di € 26.240,00 in favore di Controparte_1 Parte_1
e, per l'effetto, rigettare ogni ulteriore richiesta ovvero in via subordinata detrarla dal maggiore importo. E) In ogni caso, rigettare il richiesto cumulo di interessi e rivalutazione, poiché non dovuto per i motivi addotti in narrativa. F) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Dichiarata la contumacia di scioglimento della riserva assunta in data Parte_5
16.02.2022, la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di provvisionale avanzata dagli appellanti e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello proposto da , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 in proprio e quali eredi di è articolato in quattro motivi. Persona_1
Con il primo motivo di appello, rubricato “Ingiusto diniego al risarcimento dei prossimi (fratello e nipoti) congiunti”, gli appellanti lamentano il mancato riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni in favore dei prossimi congiunti del de cuius asseriscono di aver Persona_1 documentato il legame di parentela con mediante dichiarazioni sostitutive di atto Persona_1 notorio e di aver provato l'importante legame affettivo intercorso tra loro.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Quantum debeatur” gli appellanti asseriscono che, contrariamente a quanto rilevato dal giudice di prime cure di essere titolari del diritto al risarcimento del danno sia iure proprio che iure hereditatis. Affermano che, alla luce della prova della responsabilità nell'evento e del gravissimo danno subito dai congiunti per la morte del proprio familiare, il giudice avrebbe dovuto accogliere integralmente la domanda attorea sulla base della documentazione versata in atti e delle prove testimoniali escusse e, conseguentemente liquidare il danno da morte sulla base delle tabelle in vigore. A tal proposito, precisano che il de cuius non era deceduto immediatamente ma dopo un apprezzabile lasso di tempo.
Con il terzo motivo di appello, rubricato “errata interpretazione della documentazione prodotta in giudizio e delle risultanze istruttorie- assolvimento dell'onere probatorio di parte attrice/appellante”, si lamenta l'erronea interpretazione dei documenti e delle risultanze istruttorie. Sostengono gli appellanti che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, gli stessi avrebbero provato sia il rapporto parentale esistente con il de cuius, sia il forte vincolo affettivo tra gli stessi;
vincolo che legittimerebbe la richiesta di risarcimento avanzata.
Con il quarto motivo di appello, rubricato “violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”, si contesta la compensazione delle spese di lite, in quanto contraddittoria alla luce della dichiarazione di responsabilità riconosciuta in capo ad per il sinistro oggetto di causa. Parte_5
La sentenza impugnata è così motivata: “Ritiene il Giudice che la domanda sia fondata, in ordine all'an debeatur. Ed infatti, certamente la convenuta non concesse la dovuta precedenza al Pt_5 motociclo condotto da , avendo iniziato la manovra pur potendo sopraggiungere Persona_1 lo scooter, che, come accertato in sede di perizia disposta dal P.M. in sede penale, viaggiava alla velocità di 40 km/h a fronte del limite massimo di 50 km/h, in area di incrocio non segnalata e poco visibile da parte del de cuius, mentre l'urto avvenne nella corsia di pertinenza del il quale Per_1 pertanto nulla avrebbe potuto fare per evitare l'impatto, viaggiando ad una velocità consentita e con scarsa visibilità dell'autoveicolo che effettuava l'improvvisa manovra di svolta a sinistra. Deve, pertanto, ritenersi che la condotta dell' sia stata, per se sola, sufficiente a determinare il Pt_5 sinistro per cui è causa, mentre nessuna responsabilità appare ascrivibile al la cui Per_1 condotta di guida appare conforme alle regole della circolazione. Alla luce di quanto precede, la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. intervenuta in sede penale risulta valutabile quale elemento di prova nei confronti dell' in una con le ulteriori risultanze istruttorie. Passando, Pt_5 tuttavia, alla determinazione delle voci di danno pretese dagli attori, nessuna somma è riconoscibile agli stessi iure hereditatis poiché gli stessi non hanno provato la qualità di eredi del defunto: infatti: dallo stesso doc. 27 prodotto dagli attori risulta che il de cuius era spostato con e CP_4 dalla deposizione di , figlia dei nipoti di , egli aveva dei figli, sicché Tes_1 Persona_1 gli attori non possono vantare la qualità di eredi del de cuius;
solo per estrema completezza, non potrebbe riconoscersi il per danno “da perdita della vita” asseritamente subito dal in Per_1 conseguenza dell'incidente per cui è causa, non essendo decorso un apprezzabile lasso di tempo
(almeno 24 ore: cfr. Cass. ord.
5.7.2019 n. 18056) tra l'incidente e la morte del de cuius. Quanto al danno parentale, la Giurisprudenza ha precisato che nella liquidazione di tale danno è necessario vigilare in concreto quale sia stata da un lato, la sofferenza patita (anche non transeunte ma apprezzata nella sua prosecuzione nel tempo) e dall'altra, la compromissione della sfera affettiva familiare da ciò derivata;
il tutto alla luce della allegazione e della prova – di cui è onerata parte attrice – in ordine alle condizioni soggettive di vittima e congiunto, del grado di parentela, delle rispettive età, dell'eventuale convivenza e di ogni altro indice che la parte interessata abbia inteso sottoporre all'attenzione del giudicante;
al contrario, “un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale (cd danno da rottura del rapporto parentale) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare;
tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche”. (cfr.
Cass. Civi. Sez. III, n. 21060 del 2016). Orbene, le dichiarazioni di , contraddittorie Tes_1 rispetto anche ai documenti prodotti attestanti la qualità di coniugato del defunto, appaiono estremamente generiche e la stessa, a specifica domanda sull'ultima frequentazione di campeggi insieme a lui, ha risposto che la stessa risaliva “a quando la Roma ha vinto lo scudetto”, vale a dire
a distanza di circa 14 anni dalla sua morte. Anche il fratello di , peraltro non con Persona_1 lui convivente, non ha fornito alcuna prova dei legami affettivi che lo avrebbero legato al congiunto Per
luce di quanto precede, non si può ritenere provata l'effettiva sofferenza patita dai parenti del de cuius in conseguenza della sua morte, sicché nulla può essere liquidato a titolo di ristoro di tale voce di danno. Le domande degli attori in ordine alle voci di danno richieste non possono dunque essere accolte. Sussistono giusti motivi, in considerazione della responsabilità esclusiva di
[...]
in ordine alla verificazione dell'incidente per cui è causa, per compensare Parte_5 integralmente tra le parti costituite le spese di lite”.
I primi tre motivi di appello vanno esaminati congiuntamente per essere tra loro connessi.
In primis va rilevato come il Tribunale abbia constatato che gli attori non hanno provato la loro qualità di eredi di . Infatti il Tribunale ha rilevato che dal doc. 27 prodotto dagli attori Persona_1 medesimi era risultato che il de cuius era sposato con e, dalla deposizione di CP_4 Tes_1
madre dei nipoti di , era altresì emerso che egli aveva dei figli (cfr. il verbale
[...] Persona_1
d'udienza dell'8.11.17 in cui la teste, sul capitolo 13 articolato da parte attrice, risponde: “… i miei figli sono cresciuti insieme alle figlie di ed al figlio , che è più Persona_1 Persona_3 grande delle gemelle …”); il primo giudice accertava, peraltro condivisibilmente, che gli attori non potessero vantare la qualità di eredi del de cuius.
Ma ciò che più rileva è che, non contenendo l'appello alcuna deduzione o critica alla motivazione della sentenza gravata in ordine al mancato riconoscimento del danno patito iure successionis dagli appellanti, lo stesso non può che considerarsi sul punto e per ciò solo inammissibile ex art. 342 c.p.c.
Va invece e nei limiti di cui appresso accolto il motivo di doglianza in relazione al mancato riconoscimento del danno parentale sofferto da Parte_1
Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione (cfr Cass n. 7748/2020) il pregiudizio legato alla perdita di un congiunto e legato alla privazione esistenziale che la recisione del legame provoca nel superstite, può essere dimostrato per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto.
In particolare, nel giudizio risarcitorio intrapreso dagli eredi nonché prossimi congiunti ( coniuge, figli, fratelli, genitori) la prova del danno non patrimoniale da sofferenza interiore per la perdita del familiare può essere fornita mediante presunzione fondata sull'esistenza dello stretto legame di parentela riconducibile all'interno della famiglia nucleare, superabile dalla prova contraria, gravante sul danneggiante che non può essere sic et simpliciter imperniata sull'assenza di convivenza (che, in tali casi, può rilevare al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione), bensì sull'assenza di legame affettivo tra i superstiti e la vittima nonostante il rapporto di parentela (cfr Cass n. 29784/2018).
Pertanto, in presenza dello strettissimo legame parentale tra il de cuius ed il fratello il danno Pt_1 risulta presuntivamente provato e spettava al danneggiante la prova contraria imperniata non sulla mera mancanza di convivenza bensì sull'assenza di legame affettivo tra i superstiti e la vittima nonostante lo strettissimo rapporto di parentela esistente (fratelli); tuttavia, tale prova da parte della danneggiante non è stata data.
Nella specie, in definitiva, se l'attore non ha provato alcuna convivenza la Parte_1 convenuta dal suo canto, a fronte dello strettissimo legame familiare esistente tra la vittima ed il detto attore avrebbe dovuto per lo meno dedurre e provare che tra fratelli vi fosse Parte_1 indifferenza o addirittura rapporti di odio, deduzione e prova alquanto mancanti nella specie.
Venendo ora al rapporto tra ed i nipoti ex frate va rilevato quanto segue. Persona_1
Per essi non posso valere le medesima considerazione che sono state svolte in relazione al legame parentale strettissimo esistente tra fratelli.
Ed in vero nel caso di legami familiari diversi da quelli strettissimi esistenti con coniuge, figli, fratelli e genitori, è necessario dare la prova che tra la vittima ed il superstite esistesse un effettivo rapporto di intimità, tale da rendere evidente l'esistenza del danno sofferto per la perdita del parente.
Orbene, l'istruttoria non ha concretamente dimostrato l'esistenza di aspetti pur se diversi dalla convivenza che fossero sintomatici dell'intimità, pregnanza, intensità della relazione parentale in senso bidirezionale.
La prova svolta a tal fine non ha fatto emergere la sussistenza di fatti precisi e specifici del caso concreto né si sono potute dedurre, dalla deposizione testimoniale di , situazioni Tes_1 circostanziate, essendosi anzi risolta la detta deposizione in mere enunciazioni di carattere generico e astratto circa le abitudini di vita dei propri figli (nipoti del de cuius) tra l'altro neppure contestualizzate nel tempo.
In sostanza, va rilevata l'inconferenza della deposizione resa all'udienza dell'8.11.17, poiché estremamente generica e non circostanziata. Peraltro, allorquando il Giudice ha chiesto alla teste di contestualizzare, almeno temporalmente, i fatti narrati, la ha dichiarato che l'ultima volta in Tes_1 cui i figli erano stati in campeggio con lo zio “è stata quando la Roma ha vinto lo scudetto”, ovvero nella stagione 2000-2001, 14 anni prima del decesso di . Persona_1
Va dunque riconosciuto soltanto il danno da perdita del rapporto parentale al fratello della vittima essendo pacifico il rapporto parentale tra ed il de cuius per essere il primo Parte_1 fratello del secondo mentre non è stata fornita la prova in relazione agli altri parenti della vittima
(nipoti).
Applicando quindi le tabelle del Tribunale di Milano 2024 per la liquidazione del danno da lesione della relazione parentale alla luce dei dati anagrafici e status familiare in base al quale è risultato che il congiunto aveva 74 anni ed era il fratello della vittima e non era convivente mentre la vittima aveva 63 anni al momento del decesso;
rilevato altresì che nel nucleo familiare primario del danneggiato l'istruttoria ha evidenziato la presenza di più di 3 familiari esso va liquidato come segue:
Tabella di riferimento Milano 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 8
Punti in base all'età della vittima: 10
Punti totali riconosciuti: 18
L'importo del risarcimento è pertanto pari ad € 30.564,00 all'attualità.
Nulla deve essergli riconosciuto a titolo di interessi compensativi.
Invero, «l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd. "compensativi", la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti» (Cass. 8-11-2016, n. 22607). «Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi» (Cass. 13-7-2018, n. 18564; anche Cass. n. 19063/2023). «Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo» (Cass. 20-1-2020, n. 1111). Nella specie, l'attore/appellante non ha assolto gli oneri di allegazione e prova a suo carico.
In ogni caso va considerato che all'udienza del 8.11.2017 parte attrice dava atto di Parte_1 avere ricevuto dall'assicurazione la somma di € 26.240; sicché, pacifico il pagamento, rivalutando la detta somma all'attualità si ottiene la cifra di €31.697,92. Da ciò, si ricava, altresì, che nulla deve essere ulteriormente liquidato in favore di . Parte_1
Le ragioni della decisione che ha visto riconoscersi al solo il danno subito Parte_1 giustificherebbe nei suoi confronti la rivisitazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio con l'assorbimento del terzo motivo di appello;
tuttavia, alla luce del pacifico comportamento della compagnia di assicurazione convenuta che erogava in suo favore una somma rivelatasi essere del tutto esaustiva delle ragioni creditorie vantate, la Corte reputa che va confermata la decisione di compensare le spese di primo grado dichiarata la compensazione anche in secondo grado.
In riferimento agli altri appellati rimasti soccombenti va rilevato che la indiscussa responsabilità della danneggiante nella determinazione dell'evento ontologicamente grave avendo esso cagionato la scomparsa di una persona comunque appartenente alla cerchia familiare degli appellanti giustifica ex art. 92 c.p.c. la compensazione delle spese anche per il secondo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
, e , in proprio e quali eredi di , in
[...] Parte_3 Parte_4 Persona_1 parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Roma, n. 17441/2019, pubblicata in data 16.09.2019 che per il resto conferma, così provvede: accerta che il danno liquidato in favore di all'attualità è pari ad €31.697,92 e che Parte_1 la somma già ricevuta dallo stesso in corso di giudizio risulta essere del tutto esaustiva;
rigetta l'appello per il resto;
compensa le spese di lite di primo e secondo grado tra e la parte l'appellata; Parte_1 compensa le spese di lite del secondo grado tra gli appellanti , , Parte_1 Parte_2
e , in proprio e quali eredi di e l'appellata. Parte_3 Parte_4 Persona_1
Così deciso in Roma il 28 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Domenica Capezzera- -LB LO-