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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 27/02/2026, n. 3018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 3018 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3018/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI RUBERTO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 99/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401506197 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401506197 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401506197 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2004/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso d'accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente sopra specificato (di seguito, per brevità, tassa sui rifiuti); con l'atto citato il Dipartimento delle Risorse Economiche – Direzione Entrate Tributarie di Roma Capitale ha provveduto a richiedere le somme seguenti: a) quanto ad € 371,83 a titolo di tassa rifiuti (TA.RI.), per gli anni dal 2018 al
2020; b) quanto ad € 18,60 a titolo di tributo esercizio funzioni ambientali (TEFA), per gli anni dal 2018 al
2020; oltre interessi e sanzioni.
Il Comune di Roma Capitale non si è costituito.
Il Giudice esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio è estinto.
Il Ricorrente ha fatto presente che, per il periodo 2018 – 2020, è stato cointestatario del contratto di locazione stipulato in data 30.3.2018, e registrato con modalità telematiche all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia di Roma
3 – Settebagni in data 10.4.2018 al n.005775 - serie 3T; il contratto di locazione de quo era anche cointestato, quale parte conduttrice, con la Sig.ra Nominativo_1.
Ha partecipato anche che l'iscrizione alla “Tari”, con riferimento all'immobile di Indirizzo_1, è stata effettuata dalla Sig.ra Nominativo_1, che ha quindi provveduto a versare in toto la tassa sui rifiuti per il periodo accertato. Ha allegato la relativa documentazione con cui ha dimostrato che proprio la
Sig.ra Nominativo_1 era intestataria, per l'immobile de quo, dell'utenza “ Tari” codice n. 0002654005, contratto n. 0002936658, con iscrizione decorrente dal 15.4.2018 e cessata in data 1.3.2020.
Inoltre, ha fatto presente di aver comunicato a mezzo P.E.C., già a far data dal 15.11.2024, l'iscrizione della
Sig.ra Nominativo_1 e tutti i pagamenti effettuati dalla stessa.
Per tale ragione l'iscrizione d'ufficio a nome del Ricorrente, al quale è stato assegnato il codice utente n.
0012075528, risulta essere infondata.
Sta di fatto che il Comune di Roma in data 15.1.2026 ha annullato l'atto opposto, ma non lo ha comunicato al Collegio. La Parte ricorrente si è manifestata diligente e ne ha depositato copia in data 19.2.2026.
Di talché si estingue il giudizio. Segue la soccombenza delle spese di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna il Comune di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 250, oltre oneri accessori di legge se dovuti, ed oltre
CU.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI RUBERTO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 99/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401506197 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401506197 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401506197 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2004/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso d'accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente sopra specificato (di seguito, per brevità, tassa sui rifiuti); con l'atto citato il Dipartimento delle Risorse Economiche – Direzione Entrate Tributarie di Roma Capitale ha provveduto a richiedere le somme seguenti: a) quanto ad € 371,83 a titolo di tassa rifiuti (TA.RI.), per gli anni dal 2018 al
2020; b) quanto ad € 18,60 a titolo di tributo esercizio funzioni ambientali (TEFA), per gli anni dal 2018 al
2020; oltre interessi e sanzioni.
Il Comune di Roma Capitale non si è costituito.
Il Giudice esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio è estinto.
Il Ricorrente ha fatto presente che, per il periodo 2018 – 2020, è stato cointestatario del contratto di locazione stipulato in data 30.3.2018, e registrato con modalità telematiche all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia di Roma
3 – Settebagni in data 10.4.2018 al n.005775 - serie 3T; il contratto di locazione de quo era anche cointestato, quale parte conduttrice, con la Sig.ra Nominativo_1.
Ha partecipato anche che l'iscrizione alla “Tari”, con riferimento all'immobile di Indirizzo_1, è stata effettuata dalla Sig.ra Nominativo_1, che ha quindi provveduto a versare in toto la tassa sui rifiuti per il periodo accertato. Ha allegato la relativa documentazione con cui ha dimostrato che proprio la
Sig.ra Nominativo_1 era intestataria, per l'immobile de quo, dell'utenza “ Tari” codice n. 0002654005, contratto n. 0002936658, con iscrizione decorrente dal 15.4.2018 e cessata in data 1.3.2020.
Inoltre, ha fatto presente di aver comunicato a mezzo P.E.C., già a far data dal 15.11.2024, l'iscrizione della
Sig.ra Nominativo_1 e tutti i pagamenti effettuati dalla stessa.
Per tale ragione l'iscrizione d'ufficio a nome del Ricorrente, al quale è stato assegnato il codice utente n.
0012075528, risulta essere infondata.
Sta di fatto che il Comune di Roma in data 15.1.2026 ha annullato l'atto opposto, ma non lo ha comunicato al Collegio. La Parte ricorrente si è manifestata diligente e ne ha depositato copia in data 19.2.2026.
Di talché si estingue il giudizio. Segue la soccombenza delle spese di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna il Comune di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 250, oltre oneri accessori di legge se dovuti, ed oltre
CU.