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Ordinanza 11 marzo 2025
Ordinanza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, ordinanza 11/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
5492-1/2023 R.G.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
VII sezione civile in persona dei magistrati:
- dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO - Presidente
- dr. MICHELE MAGLIULO - Consigliere
-dr.ssa MARIELDA MONTEFUSCO - Consigliere est.
visto il decreto con il quale è stata disposta, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., introdotto con D.lgs.149/2022, in vigore dal 1^ gennaio 2023, la sostituzione della udienza del 6.03.2025 non richiedente la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni;
lette le note scritte depositate da entrambe le parti;
rilevato che l' appellante ha reiterato ex art. 283 comma 2 c.p.c. istanza per la sospensione della efficacia esecutiva e dell'esecuzione della sentenza con la quale il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, rigettava l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo con il quale Parte_1
era stato ad essa ingiunto il pagamento in favore di della Parte_2
somma di € 55.000,00, oltre interessi, ed accoglieva la domanda riconvenzionale dichiarando che “l'importo pari ad € 64.206,44 versato dall'opponente in favore della BMS (…) rappresenta un indebito oggettivo”; rilevato che, dopo il primo rigetto della istanza di sospensiva (giusta ordinanza del 1.07.2024) alla udienza del 6.03.2025 l'appellante depositava note nel termine assegnato (giorno dell'udienza già fissato 6.03.2025) e insisteva nella richiesta di sospensiva formulata in atto di appello e poi rigettata da questa
Corte; rilevato che con istanza depositata in 30.12.2024 l'appellante ha rappresentato che “la sentenza (titolo esecutivo) ha confermato un decreto ingiuntivo che ordinava di pagare un saldo del libretto di deposito (il medesimo trasferito al
. Non vi è alcuna alterità, neanche meramente formale, tra il titolo CP_1
Contr e il saldo trasferito al La Corte vorrà quindi interrompere tale paradossale
catena di eventi in danno della , che si trova oggi ad avere un danno Pt_3
Contr duplicato ( € 55.000 li ha mandati al e 55.080 oltre due decimi sono stati
Par consegnati all' e verranno assegnati) (…)”, in tale modo facendo riferimento ad una circostanza solo ipotetica ovvero che il Capitano potrebbe richiedere il saldo del libretto estinto presso avendone facoltà ex lege;
CP_1
rilevato che la riproposizione dell'istanza di sospensione è consentita dall'art 283
c.p.c. se “nel corso del giudizio di appello se si verificano mutamenti nelle circostanze che devono essere specificamente indicati nel ricorso, a pena di inammissibilità”; considerato che nel caso di specie le deduzioni svolte dall' appellante non sono idonee a integrare mutamenti nelle circostanze in quanto sul piano del fumus il quadro assertivo è rimasto inalterato ( in disparte la considerazione che il titolo della pretesa di non è il libretto di deposito, bensì il titolo Parte_2
esecutivo giudiziale) e sul piano del periculum viene rappresentato “come fatto nuovo intervenuto”, che “l'esecuzione è stata oggi intrapresa con precetto del
22.7.2024 e pignoramento eseguito in data 13.12.2024: data in cui la ha Pt_3
ritenuto di volere consegnare ex art. 494 co.3 c.p.c. assegno nelle mani dell'
UG aumentato di due decimi riservandosi di riproporre opposizione
all'esecuzione e/o agli atti esecutivi”; ritenuto pertanto che l'istanza si appalesa inammissibile:
P. Q. M.
dichiara inammissibile l'istanza.
Si comunichi.
Napoli, 10.03.2025.
IL PRESIDENTE
dr.ssa Aurelia D'Ambrosio