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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/04/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1462/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice rel. ed est. dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1462/2010, avente ad oggetto “Divorzio contenzioso”, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. PAOLO GRIMALDI e presso lo studio Parte_1 ultimo del quale è elettivamente domiciliato alla via A. Barbarulo n. 50, NOCERA INFERIORE (Sa) come da mandato conferito a margine del Ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ricorrente
e
, rappresentata e difesa dall'avv. TULLIA PISANO e presso lo studio Controparte_1 ultimo del quale è elettivamente domiciliata alla via L. Guercio n.197, SALERNO, come da mandato a margine della memoria di costituzione, in sostituzione dell'Avv. DI PESO, del
10.11.2015, nonché dall'Avv. CARRARA BONAVENTURA, costituitosi, in aggiunta al precedente difensore, con comparsa del 28.11.2013; resistente
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege pagina 1 di 10 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23.03.2010 si è rivolto al Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore affinché fosse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in AMALFI il 19.07.1984 e, per l'effetto: Controparte_1
- stabilire l'affidamento congiunto dei figli E Per_1 Per_2
- determinare in euro 1.000,00 il contributo al mantenimento per i figli, da corrispondere in maniera diretta alla prole;
- prevedere che la resistente sostenesse tutte le spese straordinarie per i figli.
A tale riguardo, ha dedotto che:
- dall'unione matrimoniale sono venuti alla luce due figli (nato il [...]) e Per_1
(nato il [...]); Per_2
- intervenuta crisi familiare, con sentenza n. 473/2014 il Tribunale di Nocera Inferiore aveva dichiarato la separazione dei coniugi;
- non era stata più ripresa la convivenza e, dunque, sussistevano, i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- le condizioni economiche dei coniugi erano mutate avendo esso ricorrente subito un decremento e la resistente un aumento della propria redditività; con vittoria di spese.
Con memoria difensiva depositata in data 31.5.2010, si costituiva in giudizio CP_1
chiedendo:
[...]
- disporsi in suo favore un assegno divorzile pari ad euro 3.000,00 mensili;
- disporsi l'aumento ad euro 2.400,00 del contributo al mantenimento disposto a carico del padre a favore dei figli;
- prevedere in suo favore l'assegnazione della casa coniugale quale genitrice collocataria dei figli;
- disporre che il padre provvedesse integralmente alle spese straordinarie da assumersi nell'interesse della prole, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
A sostegno delle proprie pretese riferiva:
- di essersi dedicata, all'indomani della intervenuta separazione, alla cura della prole atteso che il padre aveva partecipato a tale compito solo mediante il versamento del quantum
pagina 2 di 10 previsto a titolo di contributo al mantenimento;
- di aver cercato di reinserirsi nel modo del lavoro, atteso che precedentemente aveva sempre lavorato nella farmacia del marito senza che le fossero versati i contributi;
- che il figlio aveva conseguito la laurea triennale in Economia Aziendale ed era Per_1 iscritto al corso di Laurea Specialistica presso la Luiss di Roma, mentre era Per_2 iscritto al corso di Laurea in Farmacia presso la Federico II di Napoli;
- di essere soggetta a una forte esposizione debitoria nel mentre il ricorrente era un facoltoso farmacista anche titolare di una casa di prodotti farmaceutici;
- che, a seguito della sottoscrizione di un accordo con il coniuge, che si riservava di impugnare, la sua situazione, a seguito di una serie di rinunce ivi formulate, era ancora peggiorata;
- che aveva lasciato in virtù di detto accordo anche l'abitazione coniugale, trasferendosi con i figli in un appartamento di proprietà dei genitori;
- che pendeva innanzi al Tribunale adito pure procedimento, da lei incardinato, per l'aumento del contributo al mantenimento dei figli da parte del padre.
All'esito della fase presidenziale, il Presidente ha confermato le condizioni di cui alla separazione consensuale tra le parti;
ha previsto, altresì un contributo al mantenimento della coniuge pari ad euro 500,00 mensili.
Con provvedimento del 21.04.2011 il precedente Giudice Istruttore ha revocato detto assegno in favore della coniuge e ha assegnato i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
Con successivo provvedimento del 21.09.2012, a seguito di missiva inviata al Giudice della
Separazione dal figlio il quale lamentava di essere stato allontanato da casa Persona_3 dalla madre che non le corrispondeva nemmeno la quota parte del mantenimento previsto in suo favore ed a carico del padre, il G.I. ha previsto che l'importo venisse versato direttamente nelle mani del figlio.
Il procedimento ha subito cambio di Giudicante e, all'udienza del 30.09.2019, è stato rimesso al
Collegio per la decisione.
pagina 3 di 10 Con ordinanza del 02.12.2020, il Collegio ha rimesso la causa sul ruolo rilevato come, alla luce di un più approfondito esame degli atti di causa, occorresse sollevare il contraddittorio processuale in ordine al contenuto dell'ordinanza resa il 20.02.2018, avuto riguardo, in particolare, alla necessità che venissero disposte indagini di polizia tributaria, con detta ordinanza ritenute superflue.
Venivano, pertanto, esperite indagini a mezzo della Polizia Tributaria e revocato, con provvedimento del 01.02.2023, l'assegno di mantenimento in favore dei figli divenuti autosufficienti.
All'udienza del 5.10.2023, precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e, previa ulteriore rimessione per deposito di documentazione, il procedimento è pervenuto alla successiva udienza del 18.12.2024, ove la causa è stata trattenuta in decisione, senza termini giusta rinuncia delle parti.
In corso di causa veniva, altresì, anche proposto dalla istanza ex art. 669 terdecies CP_1
c.p.c., dichiarata inammissibile e istanza per sequestro conservativo, poi estinta per cessata materia del contendere stante la dedotta carenza di interesse da parte della istante.
Tanto premesso occorre passare all'esame del merito.
Preliminarmente, va rilevato che nel corso del giudizio i figli nati dall'unione sono divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti sicché si conferma, anche in via definitiva il provvedimento del 01.02.2023, nulla disponendo per tali ragioni in ordine alla eventuale assegnazione della casa coniugale;
essendo, peraltro, ciò emerso anche in seguito alle disposte indagini tributarie.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e va sicuramente accolta.
Ed invero, ricorre il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto all'art. 3,
n. 2, lettera b), l. n. 898/1970, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al
Presidente del Tribunale per la separazione, (pronunciata dall'intestato Tribunale, in diversa pagina 4 di 10 composizione collegiale, con sentenza n.474/2004, depositata in data 16.04.04, munita di relativa attestazione), è abbondantemente trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento.
Invero, nessuna delle parti ha allegato che tale stato sia stato interrotto, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili, avanzata da parte ricorrente;
anzi, l'eleva conflittualità, oggi, induce senz'altro il Tribunale ad accogliere la richiesta di cessazione degli effetti civili, tenuto conto, a ben vedere, di come detta conflittualità si sia trasfusa anche nelle difese processuali, avuto riguardo ai procedimenti urgenti, poi conclusisi come sopra.
Sull'assegno divorzile
Con riguardo alla richiesta di assegno divorzile formulata vicendevolmente dalle parti – sul punto, si precisa come anche la domanda di assegno di mantenimento del , difatti, deve Pt_1 riqualificarsi in tal senso – va rilevato come lo stesso sia una prestazione sia di carattere assistenziale che perequativo/compensativa, come si evince dalla stessa lettura dell'art. 5, comma 6 della legge n. 898 del 1970, prestazione che mira a sostenere il coniuge più “debole” impossibilitato a procurarsi adeguati mezzi per ragioni obiettive, alla luce, peraltro, del copioso avvicendamento giurisprudenziale formatosi nel corso del tempo.
L'accertamento del diritto all'assegno divorzile, difatti, prima dell'arresto delle Sezioni Unite, si articolava in due fasi: nella prima occorreva valutare se sussistesse il diritto in astratto, ovvero se vi fosse effettivamente l'inadeguatezza dei mezzi;
nella seconda fase, ove la prima avesse avuto esito positivo, si sarebbe dovuto procedere alla determinazione in concreto dell'ammontare dell'assegno in base ai criteri dettati dalla stessa norma, ovvero il reddito dei coniugi, le ragioni della decisione (cd. criterio risarcitorio), il contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (cd. criterio compensativo), il tutto in relazione alla durata dell'effettiva convivenza ed attribuendo valore meramente indicativo all'assegno riconosciuto per il mantenimento durante la separazione.
Come precisato da ultimo in sede di legittimità, il giudice del divorzio nel valutare l'an debeatur avrebbe dovuto verificare se la domanda dell'ex coniuge richiedente rispettasse le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in pagina 5 di 10 costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all' “indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” - salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie - del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione (v. Cass. civ. Sez. I, 10-05-2017, n. 11504).
Nella fase della quantificazione dell'assegno, poi, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile. A dirimere il contrasto formatosi, sul punto, in giurisprudenza - avuto riguardo all'efficacia preclusiva dell'autosufficienza del coniuge con riguardo all'an debeatur dell'assegno divorzile - sono intervenute le S.U. della Corte di Cassazione, le quali, con la sentenza n. 18287/2018, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto", sostanzialmente riconducendo “l'autosufficienza economica” non più a parametro di valutazione dell'an quanto piuttosto del quantum debeatur e valorizzando nuovamente e cumulativamente i criteri previsti dall'art. 5 c. 6 prima parte, L. 898/1970 da sempre utilizzati per la determinazione e quantificazione dell'assegno divorzile.
Tale orientamento, peraltro, è stato altresì ulteriormente confermato da Cass. Civ. n.
11168/2019, la quale ha stabilito come “…l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite di questa
Corte, la cui recente sentenza dell' 11 luglio 2018 , n. 18287, può essere condensata nelle seguenti
pagina 6 di 10 asserzioni: a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita (cfr. Cass., SU, n. 11490 del 1990), dall'altro il criterio dell'autosufficienza (cfr. Cass. n. 11504 del 2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi;
c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell'assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa); d) equiordinazione dei criteri previsti dalla
L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6; e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio "adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi" a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale;
f) necessità della valutazione dell'intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell'avente diritto all'assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio;
g) importanza del profilo perequativo-compensativo dell'assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale”.
Muovendo da tali presupposti, dunque, le Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice:
a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.
pagina 7 di 10 Pertanto, applicando i principi giurisprudenziali richiamati, il Tribunale non ritiene sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile né in favore di né, invero, di , con conseguente rigetto delle Controparte_1 Parte_1 domande formulate.
Sulla scia dei principi enucleati, difatti, si deve ricordare che il dato reddituale, da solo, non è affatto sufficiente a costituire presupposto per il riconoscimento dell'assegno.
In particolare, l' non ha fornito alcun elemento probatorio, in ordine al contributo CP_1 offerto alla comunione familiare, all'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio – atteso, peraltro, che ella svolgeva in costanza di matrimonio la professione per la quale aveva studiato – e, infine, in ordine all'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge.
In altri termini:
è incontestato che ella abbia lavorato nella società riconducibile al marito ma è altrettanto vero che la durata del matrimonio (circa dieci anni), l'età della resistente all'epoca dell'insorgere della crisi coniugale (circa trentaquattro anni), la liquidazione della partecipazione agli utili dell'azienda del coniuge così come riconosciuta dalla Corte di Appello Di Salerno (materiale giurisprudenziale acquisibile) e la carriera professionale che ha intrapreso dal 1998 – e che allo stato le garantisce un livello retributivo adeguato – escludono il profilo compensativo/perequativo in virtù del quale riconoscerle l'assegno divorzile.
Né può senza dubbio assumersi che gli acquisti immobiliari e le obbligazioni, contratte in epoca successiva alla separazione, siano riconducibili al contributo della coniuge, atteso che dal ricorso introduttivo di lite – risalente all'anno1994 – alla pronuncia di separazione – giunta nel 2004 – sono trascorsi dieci anni e tali operazioni, è incontestato, siano state effettuate dal ricorrente direttamente o per tramite della società immobiliare di cui è titolare dal 2006 in poi.
Analogamente si rigetta la domanda avanzata dal resistente considerato non solo che Pt_1 non si registra un divario reddituale a suo sfavore – tenuto conto dei redditi così come accertati dalla Guardia di Finanza con relazione depositata in atti – ma che anche in questo caso manca la prova in ordine al contributo offerto alla formazione del patrimonio familiare e reddituale del coniuge.
pagina 8 di 10 In ordine alle spese di lite, stante la reciproca soccombenza processuale (della resistente con riferimento alla richiesta di assegno divorzile, all'inammissibilità del subprocedimento di reclamo e all'estinzione di quello di sequestro;
del ricorrente in ordine al rigetto della domanda di assegno divorzile, oltre che di quella proposta ex art. 96 c.p.c.), possono essere integralmente compensate, anche, pertanto, con riferimento sai sub-procedimenti cautelari come azionati in corso di causa.
Non ricorrono, infine, i presupposti per riconoscere l'applicazione dell'art. 96 c. I e III c.p.c. e, per l'effetto, le condanne ivi previste a carico di , non essendovi prova, in Controparte_1 atti, non solo del danno asseritamente subito da (di cui, peraltro, Parte_1 nemmeno si fornisce prova costituenda) nel presente processo, ma nemmeno della malafede della ricorrente, come dal ricorrente dedotta, avendo utilizzato lo strumento processuale – per quello che è emerso – al precipuo scopo di far valere le proprie ragioni e tenuto conto, invero, del rigetto della domanda anche per;
ciò, Parte_1 peraltro, anche avuto riguardo ai sub-procedimenti come azionati.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da:
nato a [...] il [...] Parte_1
e
nata a [...] il [...] Controparte_1 in AMALFI (SA) il 19.07.1984 (come da estratto in atti)
-autorizza, definitivamente, i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del luogo di celebrazione del matrimonio (Amalfi), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63, DPR n. 369/2000);
pagina 9 di 10
- rigetta la domanda di assegno divorzile in favore della per le ragioni di cui in CP_1 parte motiva;
- rigetta la domanda di assegno divorzile in favore del , per le ragioni di cui in parte Pt_1 motiva;
- rigetta le domande di mantenimento della prole, per le ragioni di cui in parte motiva;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c., proposta da , per le ragioni di cui in Parte_2 parte motiva;
- compensa integralmente le spese di lite, ivi comprese quelle dei sub-procedimenti introdotti in corso di causa.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, nella camera di consiglio del 17.04.2025
Il Giudice relatore ed estensore,
Dott. Simone Iannone
La Presidente
Dott.ssa Enrica De Sire
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice rel. ed est. dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1462/2010, avente ad oggetto “Divorzio contenzioso”, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. PAOLO GRIMALDI e presso lo studio Parte_1 ultimo del quale è elettivamente domiciliato alla via A. Barbarulo n. 50, NOCERA INFERIORE (Sa) come da mandato conferito a margine del Ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ricorrente
e
, rappresentata e difesa dall'avv. TULLIA PISANO e presso lo studio Controparte_1 ultimo del quale è elettivamente domiciliata alla via L. Guercio n.197, SALERNO, come da mandato a margine della memoria di costituzione, in sostituzione dell'Avv. DI PESO, del
10.11.2015, nonché dall'Avv. CARRARA BONAVENTURA, costituitosi, in aggiunta al precedente difensore, con comparsa del 28.11.2013; resistente
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege pagina 1 di 10 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23.03.2010 si è rivolto al Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore affinché fosse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in AMALFI il 19.07.1984 e, per l'effetto: Controparte_1
- stabilire l'affidamento congiunto dei figli E Per_1 Per_2
- determinare in euro 1.000,00 il contributo al mantenimento per i figli, da corrispondere in maniera diretta alla prole;
- prevedere che la resistente sostenesse tutte le spese straordinarie per i figli.
A tale riguardo, ha dedotto che:
- dall'unione matrimoniale sono venuti alla luce due figli (nato il [...]) e Per_1
(nato il [...]); Per_2
- intervenuta crisi familiare, con sentenza n. 473/2014 il Tribunale di Nocera Inferiore aveva dichiarato la separazione dei coniugi;
- non era stata più ripresa la convivenza e, dunque, sussistevano, i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- le condizioni economiche dei coniugi erano mutate avendo esso ricorrente subito un decremento e la resistente un aumento della propria redditività; con vittoria di spese.
Con memoria difensiva depositata in data 31.5.2010, si costituiva in giudizio CP_1
chiedendo:
[...]
- disporsi in suo favore un assegno divorzile pari ad euro 3.000,00 mensili;
- disporsi l'aumento ad euro 2.400,00 del contributo al mantenimento disposto a carico del padre a favore dei figli;
- prevedere in suo favore l'assegnazione della casa coniugale quale genitrice collocataria dei figli;
- disporre che il padre provvedesse integralmente alle spese straordinarie da assumersi nell'interesse della prole, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
A sostegno delle proprie pretese riferiva:
- di essersi dedicata, all'indomani della intervenuta separazione, alla cura della prole atteso che il padre aveva partecipato a tale compito solo mediante il versamento del quantum
pagina 2 di 10 previsto a titolo di contributo al mantenimento;
- di aver cercato di reinserirsi nel modo del lavoro, atteso che precedentemente aveva sempre lavorato nella farmacia del marito senza che le fossero versati i contributi;
- che il figlio aveva conseguito la laurea triennale in Economia Aziendale ed era Per_1 iscritto al corso di Laurea Specialistica presso la Luiss di Roma, mentre era Per_2 iscritto al corso di Laurea in Farmacia presso la Federico II di Napoli;
- di essere soggetta a una forte esposizione debitoria nel mentre il ricorrente era un facoltoso farmacista anche titolare di una casa di prodotti farmaceutici;
- che, a seguito della sottoscrizione di un accordo con il coniuge, che si riservava di impugnare, la sua situazione, a seguito di una serie di rinunce ivi formulate, era ancora peggiorata;
- che aveva lasciato in virtù di detto accordo anche l'abitazione coniugale, trasferendosi con i figli in un appartamento di proprietà dei genitori;
- che pendeva innanzi al Tribunale adito pure procedimento, da lei incardinato, per l'aumento del contributo al mantenimento dei figli da parte del padre.
All'esito della fase presidenziale, il Presidente ha confermato le condizioni di cui alla separazione consensuale tra le parti;
ha previsto, altresì un contributo al mantenimento della coniuge pari ad euro 500,00 mensili.
Con provvedimento del 21.04.2011 il precedente Giudice Istruttore ha revocato detto assegno in favore della coniuge e ha assegnato i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
Con successivo provvedimento del 21.09.2012, a seguito di missiva inviata al Giudice della
Separazione dal figlio il quale lamentava di essere stato allontanato da casa Persona_3 dalla madre che non le corrispondeva nemmeno la quota parte del mantenimento previsto in suo favore ed a carico del padre, il G.I. ha previsto che l'importo venisse versato direttamente nelle mani del figlio.
Il procedimento ha subito cambio di Giudicante e, all'udienza del 30.09.2019, è stato rimesso al
Collegio per la decisione.
pagina 3 di 10 Con ordinanza del 02.12.2020, il Collegio ha rimesso la causa sul ruolo rilevato come, alla luce di un più approfondito esame degli atti di causa, occorresse sollevare il contraddittorio processuale in ordine al contenuto dell'ordinanza resa il 20.02.2018, avuto riguardo, in particolare, alla necessità che venissero disposte indagini di polizia tributaria, con detta ordinanza ritenute superflue.
Venivano, pertanto, esperite indagini a mezzo della Polizia Tributaria e revocato, con provvedimento del 01.02.2023, l'assegno di mantenimento in favore dei figli divenuti autosufficienti.
All'udienza del 5.10.2023, precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e, previa ulteriore rimessione per deposito di documentazione, il procedimento è pervenuto alla successiva udienza del 18.12.2024, ove la causa è stata trattenuta in decisione, senza termini giusta rinuncia delle parti.
In corso di causa veniva, altresì, anche proposto dalla istanza ex art. 669 terdecies CP_1
c.p.c., dichiarata inammissibile e istanza per sequestro conservativo, poi estinta per cessata materia del contendere stante la dedotta carenza di interesse da parte della istante.
Tanto premesso occorre passare all'esame del merito.
Preliminarmente, va rilevato che nel corso del giudizio i figli nati dall'unione sono divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti sicché si conferma, anche in via definitiva il provvedimento del 01.02.2023, nulla disponendo per tali ragioni in ordine alla eventuale assegnazione della casa coniugale;
essendo, peraltro, ciò emerso anche in seguito alle disposte indagini tributarie.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e va sicuramente accolta.
Ed invero, ricorre il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto all'art. 3,
n. 2, lettera b), l. n. 898/1970, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al
Presidente del Tribunale per la separazione, (pronunciata dall'intestato Tribunale, in diversa pagina 4 di 10 composizione collegiale, con sentenza n.474/2004, depositata in data 16.04.04, munita di relativa attestazione), è abbondantemente trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento.
Invero, nessuna delle parti ha allegato che tale stato sia stato interrotto, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili, avanzata da parte ricorrente;
anzi, l'eleva conflittualità, oggi, induce senz'altro il Tribunale ad accogliere la richiesta di cessazione degli effetti civili, tenuto conto, a ben vedere, di come detta conflittualità si sia trasfusa anche nelle difese processuali, avuto riguardo ai procedimenti urgenti, poi conclusisi come sopra.
Sull'assegno divorzile
Con riguardo alla richiesta di assegno divorzile formulata vicendevolmente dalle parti – sul punto, si precisa come anche la domanda di assegno di mantenimento del , difatti, deve Pt_1 riqualificarsi in tal senso – va rilevato come lo stesso sia una prestazione sia di carattere assistenziale che perequativo/compensativa, come si evince dalla stessa lettura dell'art. 5, comma 6 della legge n. 898 del 1970, prestazione che mira a sostenere il coniuge più “debole” impossibilitato a procurarsi adeguati mezzi per ragioni obiettive, alla luce, peraltro, del copioso avvicendamento giurisprudenziale formatosi nel corso del tempo.
L'accertamento del diritto all'assegno divorzile, difatti, prima dell'arresto delle Sezioni Unite, si articolava in due fasi: nella prima occorreva valutare se sussistesse il diritto in astratto, ovvero se vi fosse effettivamente l'inadeguatezza dei mezzi;
nella seconda fase, ove la prima avesse avuto esito positivo, si sarebbe dovuto procedere alla determinazione in concreto dell'ammontare dell'assegno in base ai criteri dettati dalla stessa norma, ovvero il reddito dei coniugi, le ragioni della decisione (cd. criterio risarcitorio), il contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (cd. criterio compensativo), il tutto in relazione alla durata dell'effettiva convivenza ed attribuendo valore meramente indicativo all'assegno riconosciuto per il mantenimento durante la separazione.
Come precisato da ultimo in sede di legittimità, il giudice del divorzio nel valutare l'an debeatur avrebbe dovuto verificare se la domanda dell'ex coniuge richiedente rispettasse le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in pagina 5 di 10 costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all' “indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” - salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie - del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione (v. Cass. civ. Sez. I, 10-05-2017, n. 11504).
Nella fase della quantificazione dell'assegno, poi, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile. A dirimere il contrasto formatosi, sul punto, in giurisprudenza - avuto riguardo all'efficacia preclusiva dell'autosufficienza del coniuge con riguardo all'an debeatur dell'assegno divorzile - sono intervenute le S.U. della Corte di Cassazione, le quali, con la sentenza n. 18287/2018, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto", sostanzialmente riconducendo “l'autosufficienza economica” non più a parametro di valutazione dell'an quanto piuttosto del quantum debeatur e valorizzando nuovamente e cumulativamente i criteri previsti dall'art. 5 c. 6 prima parte, L. 898/1970 da sempre utilizzati per la determinazione e quantificazione dell'assegno divorzile.
Tale orientamento, peraltro, è stato altresì ulteriormente confermato da Cass. Civ. n.
11168/2019, la quale ha stabilito come “…l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite di questa
Corte, la cui recente sentenza dell' 11 luglio 2018 , n. 18287, può essere condensata nelle seguenti
pagina 6 di 10 asserzioni: a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita (cfr. Cass., SU, n. 11490 del 1990), dall'altro il criterio dell'autosufficienza (cfr. Cass. n. 11504 del 2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi;
c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell'assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa); d) equiordinazione dei criteri previsti dalla
L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6; e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio "adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi" a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale;
f) necessità della valutazione dell'intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell'avente diritto all'assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio;
g) importanza del profilo perequativo-compensativo dell'assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale”.
Muovendo da tali presupposti, dunque, le Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice:
a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.
pagina 7 di 10 Pertanto, applicando i principi giurisprudenziali richiamati, il Tribunale non ritiene sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile né in favore di né, invero, di , con conseguente rigetto delle Controparte_1 Parte_1 domande formulate.
Sulla scia dei principi enucleati, difatti, si deve ricordare che il dato reddituale, da solo, non è affatto sufficiente a costituire presupposto per il riconoscimento dell'assegno.
In particolare, l' non ha fornito alcun elemento probatorio, in ordine al contributo CP_1 offerto alla comunione familiare, all'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio – atteso, peraltro, che ella svolgeva in costanza di matrimonio la professione per la quale aveva studiato – e, infine, in ordine all'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge.
In altri termini:
è incontestato che ella abbia lavorato nella società riconducibile al marito ma è altrettanto vero che la durata del matrimonio (circa dieci anni), l'età della resistente all'epoca dell'insorgere della crisi coniugale (circa trentaquattro anni), la liquidazione della partecipazione agli utili dell'azienda del coniuge così come riconosciuta dalla Corte di Appello Di Salerno (materiale giurisprudenziale acquisibile) e la carriera professionale che ha intrapreso dal 1998 – e che allo stato le garantisce un livello retributivo adeguato – escludono il profilo compensativo/perequativo in virtù del quale riconoscerle l'assegno divorzile.
Né può senza dubbio assumersi che gli acquisti immobiliari e le obbligazioni, contratte in epoca successiva alla separazione, siano riconducibili al contributo della coniuge, atteso che dal ricorso introduttivo di lite – risalente all'anno1994 – alla pronuncia di separazione – giunta nel 2004 – sono trascorsi dieci anni e tali operazioni, è incontestato, siano state effettuate dal ricorrente direttamente o per tramite della società immobiliare di cui è titolare dal 2006 in poi.
Analogamente si rigetta la domanda avanzata dal resistente considerato non solo che Pt_1 non si registra un divario reddituale a suo sfavore – tenuto conto dei redditi così come accertati dalla Guardia di Finanza con relazione depositata in atti – ma che anche in questo caso manca la prova in ordine al contributo offerto alla formazione del patrimonio familiare e reddituale del coniuge.
pagina 8 di 10 In ordine alle spese di lite, stante la reciproca soccombenza processuale (della resistente con riferimento alla richiesta di assegno divorzile, all'inammissibilità del subprocedimento di reclamo e all'estinzione di quello di sequestro;
del ricorrente in ordine al rigetto della domanda di assegno divorzile, oltre che di quella proposta ex art. 96 c.p.c.), possono essere integralmente compensate, anche, pertanto, con riferimento sai sub-procedimenti cautelari come azionati in corso di causa.
Non ricorrono, infine, i presupposti per riconoscere l'applicazione dell'art. 96 c. I e III c.p.c. e, per l'effetto, le condanne ivi previste a carico di , non essendovi prova, in Controparte_1 atti, non solo del danno asseritamente subito da (di cui, peraltro, Parte_1 nemmeno si fornisce prova costituenda) nel presente processo, ma nemmeno della malafede della ricorrente, come dal ricorrente dedotta, avendo utilizzato lo strumento processuale – per quello che è emerso – al precipuo scopo di far valere le proprie ragioni e tenuto conto, invero, del rigetto della domanda anche per;
ciò, Parte_1 peraltro, anche avuto riguardo ai sub-procedimenti come azionati.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da:
nato a [...] il [...] Parte_1
e
nata a [...] il [...] Controparte_1 in AMALFI (SA) il 19.07.1984 (come da estratto in atti)
-autorizza, definitivamente, i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del luogo di celebrazione del matrimonio (Amalfi), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63, DPR n. 369/2000);
pagina 9 di 10
- rigetta la domanda di assegno divorzile in favore della per le ragioni di cui in CP_1 parte motiva;
- rigetta la domanda di assegno divorzile in favore del , per le ragioni di cui in parte Pt_1 motiva;
- rigetta le domande di mantenimento della prole, per le ragioni di cui in parte motiva;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c., proposta da , per le ragioni di cui in Parte_2 parte motiva;
- compensa integralmente le spese di lite, ivi comprese quelle dei sub-procedimenti introdotti in corso di causa.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, nella camera di consiglio del 17.04.2025
Il Giudice relatore ed estensore,
Dott. Simone Iannone
La Presidente
Dott.ssa Enrica De Sire
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