Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 08/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 4156/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4156/2021 promossa da:
(C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. MARZOCCHI Parte_1 C.F._1
CLAUDIO ATTORE contro
(C.F.: ), contumace Controparte_1 C.F._2
(C.F.: , contumace CP_2 C.F._3
(C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. MAZZA Controparte_3 P.IVA_1
FRANCO CONVENUTI
* Conclusioni delle parti All'udienza del 17.10.2024, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno precisato le conclusioni come da rispettive note scritte. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
ha convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_1 CP_2
e sponendo:
[...] Controparte_3
- che il giorno 5.09.2019, alle ore 19:15 circa, mentre percorreva Via Beucci a Scandiano (RE) alla guida del proprio motociclo Honda 600 CBR targato CX43618, giunto all'incrocio con Via Palazzina, è stato violentemente travolto dall'autovettura Fiat QU targata ER544AS, in proprietà di , assicurata con e condotta da Controparte_1 Controparte_3
, che si immetteva da quella strada sulla via Beucci, senza fermarsi e CP_2 omettendo di dargli la precedenza;
- che i Carabinieri di Scandiano hanno sanzionato per la violazione CP_2 dell'obbligo di dare la precedenza previsto dall'art. 145 co. 4 e 10 del C.d.S.;
- di essere stato a sua volta sanzionato per la violazione delle seguenti norme del Codice della Strada: 1) art. 145, commi 1 e 10, per non aver usato la massima prudenza al fine di evitare incidenti nell'approssimarsi ad una intersezione;
2) art. 116, commi 15 e 17, per avere guidato senza patente;
3) art. 190, commi 1 e 7, per non avere portato con sé la carta di circolazione;
4)
1
5) art. 187, per avere circolato in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti;
- di avere impugnato dinanzi al Giudice di Pace la prima delle contestazioni, essendo le altre legittime, benché ininfluenti nella dinamica del fatto;
- di avere riportato, a causa del sinistro, gravi lesioni per le quali si è reso necessario il trasporto d'urgenza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Baggiovara (MO), ove gli è stato diagnosticato un “trauma contusivo rachideo cervicale con fratture cervicali multiple e contusione midollare con deficit sensitivo - motorio prevalente agli arti inferiori. Trauma toracico chiuso con infrazione sterno”;
- che il successivo, travagliato iter clinico è stato caratterizzato da: un intervento chirurgico in data 6.09.2019, riabilitazione, visite mediche, esami strumentali e lunghi periodi di ricovero presso l'Ospedale di Baggiovara, la struttura riabilitativa di Montecatone (BO) e l'Ospedale di Reggio Emilia, dal quale è stato dimesso solo il 9.03.2020;
- che i postumi permanenti sono di eccezionale gravità: esiti di mielolesione con tetraplegia C5 con paraparesi spastica degli arti inferiori prevalente all'arto inferiore sinistro con tutore, disturbi del controllo sfinterico, paresi dell'arto superiore sinistro e dismorfismo del busto, oltre ad esiti di frattura del corpo sternale;
- che essi hanno inciso pesantemente sulla sua vita quotidiana poiché attualmente è in grado di utilizzare solo limitatamente la gamba destra, necessita di un tutore, ha difficoltà a muovere il lato sinistro del corpo (spasticità dell'arto inferiore e incapacità funzionali nell'arto superiore, poiché può afferrare solo piccoli oggetti), non riesce a coordinare i passi, fatica nella deambulazione, ha gravi difficoltà a scendere e salire le scale, ha problemi di defecazione, non ha erezioni notturne, ha perso 14 Kg dal giorno dell'incidente;
- che attualmente egli necessita di assistenza da parte di terzi per circa 4 ore al giorno;
- che fino al giorno dell'incidente ha svolto attività lavorativa come operaio metalmeccanico;
- che il danno biologico permanente va determinato nella misura dell'80%, con compromissione totale della sua capacità lavorativa specifica;
- che i pregiudizi subiti devono essere così quantificati:
• € 850.000,00 per danno biologico permanente, oltre a quello temporaneo;
• € 150.000,00 per danno morale;
• € 440.000,00 per danno da perdita della capacità lavorativa specifica;
• € 500.000,00 per spese di assistenza futura;
• € 2.440,00 per spese mediche documentate già sostenute;
oltre a una somma da liquidarsi in via equitativa per danno da perdita di chance e al rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale. Tanto premesso, e deducendo l'esclusiva responsabilità di nella CP_2 causazione del sinistro, l'attore ha chiesto la condanna delle parti convenute, in solido, al risarcimento di tutti i danni sopra indicati.
e , benché regolarmente notificati, non si Controparte_1 CP_2 sono costituiti e, pertanto, ne deve essere dichiarata la contumacia. Si è costituita invece ontestando prima di tutto la dinamica Controparte_3 del sinistro così come prospettata dall'attore e deducendo l'esclusiva responsabilità di
2 quest'ultimo in quanto, in primo luogo, procedeva a velocità elevata e ben superiore al limite di 30 km/h vigente in quel tratto, senza rallentare in prossimità del dosso posto all'intersezione, come risulta dalla registrazione estrapolata dalla scatola nera della Fiat QU – secondo la quale il guidatore al momento dell'impatto era fermo -, dalle dichiarazioni del teste oculare
[...]
e dai rilievi fotografici che mostrano la presenza di tracce gommose di frenata Tes_1 impresse dalle ruote anteriori sulla segnaletica orizzontale. In secondo luogo, si trovava alla guida del mezzo in stato di alterazione Pt_1 psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, essendo risultato positivo all'assunzione di cannabinoidi, metadone e cocaina, oltre ad avere commesso una pluralità di ulteriori violazioni di norme del Codice della Strada, tra cui la guida senza patente, per le quali è stato correttamente sanzionato;
egli inoltre indossava un casco non omologato e non regolarmente allacciato. Secondo la prospettazione della convenuta, quindi, la condotta dell'attore ha assunto efficacia causale esclusiva nella verificazione dell'incidente, poiché questo non si sarebbe verificato se questi avesse improntato il suo comportamento di guida all'ordinaria diligenza e alla comune prudenza, rispettando le norme in materia di circolazione stradale e viaggiando a velocità adeguata. La Compagnia ha poi eccepito l'insussistenza del diritto al risarcimento in quanto egli aveva posto in circolazione un veicolo privo di copertura assicurativa. Quindi, ha contestato la domanda risarcitoria nell'an e nel quantum e ha insistito per il suo rigetto, eccependo in ogni caso la necessità di detrarre la somma già versata di € 230.000,00 - da ritenersi comunque pienamente satisfattiva delle ragioni dell'attore – e gli importi corrisposti dall' CP_4
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., la causa è stata assegnata al sottoscritto magistrato;
quindi, è stata istruita in via documentale, nonché attraverso prove testimoniali e 2 Consulenze Tecniche d'Ufficio (una cinematica e l'altra medico-legale) ed è stata rinviata all'udienza del 17.10.2024 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, con concessione di termini abbreviati per il deposito degli atti conclusivi. 2. Partendo dalla dinamica del sinistro, i Carabinieri intervenuti sul posto nell'immediatezza del fatto, sulla base dei rilievi fotoplanimetrici concernenti l'area interessata dal sinistro, dei segni di frenata sull'asfalto, nonché sulla base delle dichiarazioni spontanee rese da CP_2
e dalla teste oculare hanno concluso che “il sinistro è riconducibile alla
[...] Testimone_2 sostenuta velocità del motoveicolo ed ad una disattenzione di che, nonostante il segnale di “dare CP_2 precedenza” imposto, non è riuscito ad arrestare la mancia del veicolo tempestivamente”, ricostruendo il sinistro come segue (cfr. doc.1 allegato alla citazione): “In particolare provenendo da CP_2 via Palazzina (ove era presente il segnale di dare precedenza), ha impattato con il motoveicolo condotto da che proveniva dalla perpendicolare via Beucci. I segni della frenata posta in essere dalla Pt_1 CP_5 sono impressi in corrispondenza della segnaletica orizzontale del “dare la precedenza” mentre quelli del
[...] motoveicolo in corrispondenza delle strisce pedonali collocate in via Beucci. A seguito dell'impatto, balzato dal motoveicolo da lui condotto, urtando violentemente Pt_1 contro un marciapiede di via Palazzina. Il suo veicolo è stato scaraventato contro uno in sosta (…). Dalle
3 dichiarazioni rese dalla testimone individuata, nonché dallo stesso s'è appreso che CP_2 ndossava il casco di protezione, che s'è però sfilato durante la violenta caduta. Per_1
Si dà atto che il veicolo FIAT QU era stato spostato prima del nostro arrivo da CP_2 il quale s'è avvicinato al punto ove è caduto il motociclista per soccorrerlo prontamente. Si sconosce il punto preciso s'impatto.
su esplicita richiesta degli operanti, ha rifiutato eventuali cure mediche, riferendo di CP_2 non averne bisogno. In loco non sono stati individuati impianti di videosorveglianza o telecamere di sicurezza che avrebbero potuto riprendere l'incidente occorso. Sono state elevate sanzioni al C.d.S. nei confronti di per non aver ottemperato al CP_2 segnale di “dare la precedenza”, e nei confronti di per le violazioni rilevate. Parte_1
Con atti a parte s'è proceduto al sequestro amministrativo (art. 100 e 193 C.d.S.) del motociclo coinvolto, nonché al sequestro penale della relativa targa in quanto la condotta di alterazione della targa consistita nell'apposizione di nastro adesivo di colore nero, è penalmente rilevante. Non è stato possibile notificare alcun atto a poiché trasportato all'ospedale di Baggiovara (MO) poco dopo il nostro arrivo. Pt_1
Si fa presente inoltre che le condizioni atmosferiche, all'atto del sinistro, erano serene e che la superficie stradale dell'area interessata era asciutta e pulita (…)”. Ciò premesso, le parti costituite controvertono prima di tutto su chi, tra l'automobilista il motociclista sia stato l'esclusivo responsabile del sinistro: CP_2 Pt_1
- l'attore sostiene infatti che l'incidente sia attribuibile al che ha omesso di CP_2 dargli la precedenza e lo ha travolto;
- afferma invece che il fatto è stato causato dall'attore che procedeva a CP_3 velocità eccessiva, senza patente e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, mentre il conducente della vettura era fermo all'incrocio. Si osserva:
- l'art. 2054, comma 2 c.c. prevede testualmente “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”;
- la norma pone quindi una presunzione di corresponsabilità nella causazione del sinistro in capo ai conducenti di entrambi i veicoli coinvolti nello scontro, che può essere superata solamente attraverso l'accertamento della colpa esclusiva di uno di essi e della regolare condotta di guida dell'altro;
- la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata afferma che, a tal fine, non è sufficiente la prova dell'avvenuta infrazione al codice della strada da parte di uno dei 2, essendo necessaria anche “la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile” (C. 8311/23);
- questa prova liberatoria, che consente sia il superamento della presunzione di corresponsabilità, come pure di evitare l'indagine sulla condotta del conducente la cui condotta non sia oggetto di palese censura, può essere fornita anche indirettamente, mediante l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro (C. 13672/19);
4 - va tuttavia evidenziato, sotto questo profilo, che, nell'ipotesi in cui sia accertato che il conducente di uno dei veicoli coinvolti versasse, al momento del fatto, in una condizione di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di alcool – ma il principio è applicabile anche all'assunzione di sostanze stupefacenti - la stessa Corte di Cassazione ha affermato che questo costituisce, a sua volta, “una presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità nella causazione dell'evento, che può essere superata attraverso la prova concreta che il sinistro non sia stato causato dallo stato di ebbrezza del conducente o quando il sinistro si sia verificato per colpa esclusiva dell'altro conducente che abbia omesso di dare la precedenza”(C. 22238/14);
- questa presunzione si pone dunque in rapporto di specialità rispetto a quella generale prevista dall'art. 2054, comma 2 c.c., sicché deve ritenersi che, in caso di scontro fra due veicoli, la responsabilità del sinistro vada attribuita al conducente in stato di alterazione psicofisica, a meno che non vi sia la prova che la sua condotta non abbia avuto alcuna rilevanza sul piano causale, ossia che il sinistro si sia verificato per colpa esclusiva dell'altro, o comunque per diversa causa non imputabile al primo;
- ora, nel caso di specie, dagli esami tossicologici effettuati nell'immediatezza del fatto è emerso che era positivo a metadone, cocaina e altre sostanze psicotrope, Parte_1 ragione per la quale gli è stata contestata la violazione degli artt. 186-187 C.d.S. e irrogata la relativa sanzione, non contestata da parte attrice;
- la circostanza è del tutto pacifica e comunque risulta anche confermata dalla teste Tes_3
medico tossicologo presso il , la quale ha confermato che nel 2019
[...] CP_6 Pt_1 era un consumatore di “eroina e cocaina per via inalatoria” e in particolare a settembre di quell'anno assumeva metadone;
- pertanto, applicando i principi sopra richiamati, va presunta la responsabilità di quest'ultimo nella causazione dell'incidente e occorre quindi verificare se sia stata o meno fornita la prova liberatoria;
- come anticipato in premessa, egli ha sostenuto che il sinistro sarebbe stato provocato dalla condotta negligente e imprudente del il quale ha omesso di fermarsi CP_2 all'incrocio e di dargli la precedenza, sicché il suo stato di alterazione psicofisica non avrebbe avuto alcuna incidenza sul piano causale, posto che il fatto si sarebbe verificato ugualmente anche laddove egli non si fosse trovato in quella condizione;
- ora, il punto preciso in cui è avvenuto l'impatto è rimasto sconosciuto, essendo del tutto pacifico che, al momento dell'intervento delle Forze dell'Ordine, la Fiat QU condotta dal ra già stata spostata;
CP_2
- i Carabinieri hanno però rilevato la presenza sull'asfalto di tracce di frenata “in corrispondenza della segnaletica orizzontale del dare la precedenza” su Via Palazzina, all'incrocio con via Beucci, riconducibili agli pneumatici della Fiat QU;
- sulla base di ciò, hanno ritenuto che il vesse violato l'obbligo di concedere CP_2 la precedenza e gli hanno contestato la relativa infrazione;
- anche il TU incaricato di ricostruire la dinamica del sinistro, esaminando i rilievi fotoplanimetrici, ha concluso che “dall'esame dei rilievi risulta un'evidenza tecnica che l'autovettura abbia oltrepassato la segnaletica di dar precedenza”;
- ha sostenuto che al momento dell'impatto fosse fermo e, a CP_3 CP_2 supporto, ha allegato il report della scatola nera presente sulla Fiat QU che, nella parte
5 relativa alla “rilevazione della velocità del veicolo”, indica “Km/h 0” al 20° secondo precedente al crush, al momento del crush e al 20° secondo successivo;
- l'attore ha disconosciuto, ai sensi dell'art. 2719 c.c., la conformità all'originale del report prodotto in copia fotostatica;
- va però rilevato che: il disconoscimento è del tutto generico e quindi inefficace (cfr. C. 16557/19: “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni”); anche laddove non fosse inefficace, esso comunque non renderebbe inutilizzabile il documento, in quanto la sua conformità all'originale potrebbe essere desunta in via presuntiva da altre circostanze;
in ogni caso, le risultanze del dispositivo costituiscono quantomeno un elemento indiziario che, unitamente ad altri dati, può essere valutato al fine di ricostruire la più probabile dinamica del sinistro;
- a prescindere da ciò, i dati indicati nel report non dimostrano affatto che il conducente della Fiat QU non abbia superato la segnaletica del dare la precedenza e, quindi, non smentiscono le conclusioni dei Carabinieri e del TU in parte qua: è infatti del tutto plausibile (e, anzi, verosimile) che il appena partito con l'auto di CP_2 Controparte_1 posteggiata in Via Palazzina, si fosse fermato all'incrocio con Via Beucci, poi abbia iniziato l'attraversamento, quindi, avvedendosi della presenza di che sopraggiungeva da Pt_1 sinistra, abbia repentinamente frenato: sicché, se anche si dà per certo che egli fosse fermo sia al momento dell'impatto sia 20 secondi prima, ciò non significa che abbia rispettato l'obbligo di dare la precedenza;
- peraltro, la teste oculare ha dichiarato “ricordo di avere visto l'impatto tra una Testimone_2 macchina blu elettrico che occupava l'incrocio e la moto condotta dal Pochi istanti prima dell'impatto CP_7 entrambi i veicoli erano in movimento e poi ho visto il volare e impattare contro il muretto per poi cadere CP_7 sul marciapiede… io ricordo che la macchina attraversava l'incrocio mentre la moto passava. Ricordo che l'autista dell'auto si è fermato li dove era ed era sotto choc”;
- la deposizione riportata deve ritenersi particolarmente attendibile in quanto resa da una persona presente sul posto, che ha assistito alla sequenza fattuale (di nessun rilievo è, invece, la testimonianza di , richiamata in più occasioni dalla difesa della Compagnia Testimone_1
Assicurativa, poiché costui pacificamente non ha visto l'impatto);
- quel che rileva, quindi, è il dato oggettivo che abbia superato o stesse CP_2 superando la segnaletica orizzontale del dare la precedenza, invadendo così la Via Beucci, e tanto è sufficiente per ritenere che vi sia stata da parte sua la violazione del predetto obbligo (oltre che per ritenere superata la questione – sulla quale le parti hanno reciprocamente e pervicacemente dibattuto, anche nella fase conclusiva – relativa all'alterazione materiale delle planimetrie prodotte da parte attrice con l'atto di citazione, questione sulla quale non occorre soffermarsi in quanto irrilevante alla luce di tutto quanto detto sopra e tenuto conto che la difesa di n corso di causa ha rinunciato ad avvalersi di tali documenti); Pt_1
- cionondimeno, la responsabilità del sinistro non può essere a lui attribuita in via esclusiva, liberando così l'attore da ogni addebito;
6 - è, infatti, documentato che il contatto fra l'autovettura e il motociclo è, in realtà, avvenuto solamente “di striscio” tra la parte anteriore sinistra della prima e la fiancata destra del CP_ secondo: le fotografie prodotte in giudizio evidenziano che la QU non ha riportato introflessioni o rientranze nella carrozzeria, ma solamente degli strisci sulla superficie, e questo è un dato di fatto;
- da ciò si desume che l'impatto, in sé e per sé, sia stato di modesta entità: l'autovettura non si trovava nel mezzo dell'intersezione, ma la occupava in misura solo minima, tant'è che la moto non ha impattato contro la sua fiancata sinistra, ma ha strisciato contro il paraurti;
- questo non solo conferma che la Fiat QU si fosse già fermata (e comunque che prima di fermarsi stesse incedendo a una velocità estremamente ridotta), ma fa ritenere che il motociclista, usando l'ordinaria diligenza e prudenza, avrebbe potuto evitare lo scontro, o mettere in atto delle manovre di emergenza tali da attenuarne le conseguenze;
- in tema di circolazione stradale, infatti, il generale principio dell'affidamento, in virtù del quale ciascun utente della strada può confidare nel rispetto del generale obbligo di prudenza previsto dal C.d.S., è temperato dal principio opposto secondo cui egli è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità, pertanto ciascuno è tenuto a prestare attenzione alla presenza di eventuali ostacoli e a usare la massima prudenza per arrestarsi tempestivamente ed evitare possibili incidenti;
- pertanto, a prescindere dalla velocità tenuta da altra questione sulla quale Pt_1 le parti hanno ampiamente dibattuto, ma che alla luce di ciò non rileva), deve presumersi che lo stato di alterazione psicofisica in cui pacificamente versava in quel momento gli abbia impedito o comunque reso più difficoltoso sia percepire la situazione di pericolo, costituita dall'autovettura in fase di (lento) attraversamento, sia reagire tempestivamente al pericolo stesso (tenuto conto che, come documentato dai Carabinieri di Scandiano, le condizioni atmosferiche erano serene e la superficie stradale asciutta e pulita);
- è sotto questo profilo irrilevante il doc. 30 allegato dall'attore, consistente nella richiesta di archiviazione presentata dalla Procura della Repubblica in relazione al procedimento penale a suo carico per vari reati tra cui quello previsto dall'art. 187 D.Lgs. 285/92 (“Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”) e fondata sulla considerazione che l'analisi delle urine “non assicura l'assunzione recente della sostanza stupefacente e, quindi, dello stato di alterazione psico-fisica al momento della guida”: fermo restando che si tratta, appunto, della sola richiesta del Pubblico Ministero (mentre non è stato prodotto il provvedimento di archiviazione del GIP), in ogni caso essa, di per sé e in assenza di altri elementi, è priva di rilevanza probatoria nel presente giudizio, in quanto non dimostra, in positivo, la condizione di lucidità di comunque non costituisce quella prova liberatoria richiesta dalla giurisprudenza Pt_1 di legittimità per escludere la responsabilità (o, quantomeno, la corresponsabilità) della vittima nella causazione del sinistro;
- a ciò aggiungasi che costui era sprovvisto di patente di guida, per non averla mai conseguita, il ché depone ulteriormente per un suo considerevole contributo causale nella determinazione dell'incidente, essendosi improvvidamente messo alla guida di un mezzo senza averne le capacità e il titolo;
- la circostanza che il non gli abbia concesso la dovuta precedenza è quindi CP_2 senz'altro rilevante sul piano eziologico, ma di certo non consente di ritenere che l'assunzione
7 di stupefacenti non abbia avuto alcuna efficienza causale e, quindi, che il sinistro si sarebbe verificato ugualmente anche laddove la vittima fosse certamente stata lucida;
- risulta, infine, superfluo, alla luce di tutto quanto sopra, ogni accertamento in ordine al casco indossato da (omologato o meno, correttamente allacciato o meno) posto Pt_1 che non vi è prova del fatto che il regolare utilizzo di un casco idoneo avrebbe attenuato le conseguenze del sinistro;
- la valutazione complessiva di tutte le circostanze sopra evidenziate conduce ad attribuire ad entrambi i conducenti la responsabilità nella causazione del sinistro, nella misura maggioritaria del 70% quanto a minoritaria del 30% quanto a Pt_1 CP_2
3. Passando ora ai profili risarcitori, occorre rifarsi alle conclusioni della TU medico legale svolta nel corso dell'istruttoria e che appare opportuno riportare testualmente:
“* nell'incidente stradale del 5 Settembre 2019 il sig. ha riportato "trauma cranico non Parte_1 commotivo, trauma contusivo-distorsivo del rachide cervicale con fratture C4-C5-C6 e con contusione midollare livello C5-C6 con conseguente tetraplegia incompleta, trauma toracico chiuso con infrazione dello sterno ". Tali lesioni sono in nesso di causa con l'evento traumatico dell'incidente stradale quale riportato in atti. A seguito delle suddette lesioni il periziando veniva trasportato a mezzo di elisoccorso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile Baggiovara ove si provvedeva a numerosi accertamenti clinico-strumentali con successivo ricovero presso il Dipartimento Area Critica Unità Operativa Anestesia, ove era sottoposto, il giorno successivo, ad intervento neurochirurgico di microdisectomia C5-C6, di posizionamento di Cage e di artrodesi anteriore di C5-C6 con placca. Dopo i dovuti accertamenti di controllo e dopo terapia intensiva, in data 13 Settembre veniva trasferito presso il reparto di Riabilitazione dello stesso nosocomio ove rimaneva degente fino all'11 Novembre per essere trasferito presso l'Unità Spinale dell'Istituto rimaneva ivi degente Controparte_8 fino al 20 Gennaio 2020 quando veniva trasferito presso la Struttura Complessa di Medicina Fisica e Riabilitativa dell'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia ove rimaneva degente, sempre per terapia fisica riabilitativa , fino al 24 Febbraio 2020. Seguiva ulteriore ricovero presso il reparto di Lungodegenza dell' dal 26 Febbraio Parte_2
2020 al 09 Marzo 2020 per ulteriore terapia riabilitativa . Dopo quest'ultima dimissione il periziando effettuava soltanto una visita Urologica-Andrologica.
* a causa delle suddette lesioni del 5 Settembre 2019 il sig. è stato ininterrottamente Parte_1 ricoverato in ambiente ospedaliero fino al 9 Marzo 2020 per cui è da valutarsi una invalidità temporanea totale di giorni 186 (centottansei). Sono residuati postumi di natura permanente, consistenti in esiti di fratture multiple vertebrali cervicali a necessità di stabilizzazione neurochirurgica con emiplegia spastica a sinistra, con minimi deficit agli arti di destra, con turbe del controllo sfinterico e con apparente deficit della funzione sessuale, postumi che incidono sulla integrità psico-fisica della persona (cosiddetto danno biologico), nella misura del 75% (settantacinque percento). Gli stessi postumi annullano completamente la capacità lavorativa specifica di operaio metalmeccanico, 100% (cento percento). La capacità attitudinale con riferimento al grado di istruzione e alle condizioni cliniche attuali, pur avendo avuto il sig. una storia lavorativa piuttosto breve e discontinua, può essere quantificata nella Pt_1 misura del 75% (settantacinque percento).
* a distanza di circa 4 anni dall'evento traumatico le lesioni in oggetto possono considerarsi ampiamente
8 stabilizzate.
* negli atti di causa non risultano documentate spese di assistenza sostenute, per cui non risulta provato ad oggi un danno patrimoniale;
vengono soltanto richieste spese di assistenza futura. In base alla situazione clinica attuale ed in base alla valutazione effettuata presso l'Unità Spinale dell' già nel 2020, si può affermare che il periziando presenti Parte_3 attività di vita quotidiana (ADL: mobilità, bagno o doccia, vestizione, nutrizione, igiene) pressochè nella norma (0-1/6), mentre nelle attività quotidiane strumentali (IADL: uso telefono, fare acquisti, cucinare, faccende domestiche, lavare biancheria, mezzi di trasporto, gestione farmaci e gestione denaro) ha necessità maggiore di assistenza da parte di terzi (2-3/8). Tale assistenza non può in concreto essere fornita dalle strutture pubbliche (Assistenza Sociale), perchè ben più gravi debbono essere le condizioni psico-fisiche per usufruire del loro intervento, che ad oggi non risulta essere stato mai richiesto. Il periziando non appare in condizioni psico-fisiche tali da soddisfare il diritto alla indennità di accompagnamento, ma soltanto il diritto ad una invalidità civile superiore al 75%, sia per l'entità dei postumi permanenti attualmente emergenti, sia per la dubbia posizione amministrativa, in quanto trattasi di soggetto in possesso soltanto di permesso di soggiorno, a scadenza al 29.09.2024, in qualità di cittadino straniero non in attività lavorativa. Non esiste il diritto all'assegno o alla pensione di invalidità, fino ad oggi non richiesti come peraltro l'invalidità civile, per mancanza del diritto amministrativo consistente nei versamenti dei contributi pensionistici di tre anni negli ultimi cinque. Al momento ha diritto alla sola assistenza sanitaria da parte del SSN. La "assistenza" appare oggi fornita da un amico col quale ha dichiarato di vivere e col quale non è ben chiaro quali rapporti e quali accordi economici mantenga. Dopo le suddette premesse, in sostanza, a nostro parere, trattasi di una assistenza relativa, cioè soprattutto di un supporto e di un aiuto fornito nei momenti di necessità, non tanto nelle attività di vita quotidiana, ove il periziando appare pressoché autonomo , quanto piuttosto nelle attività quotidiane strumentali (fare acquisti, cucinare, faccende domestiche). Riteniamo pertanto che sia praticamente impossibile quantificare con precisione l'entità delle spese di "assistenza" per rispondere al quesito posto dal sig. Giudice, potendosi al massimo riconoscere indicativamente un impegno temporale, per la persona che assume tale incombenza, di almeno 10 ore settimanali.
* è presente in atti un'unica spesa medica congrua dell'importo di Euro 2.440,00 come da fattura n° 176/2020 a data 07.07.2020 del dott. per relazione medico-legale” Persona_2
Non vi sono motivi per discostarsi dalle conclusioni del TU, che il Tribunale condivide e fa proprie, in quanto esito di un'analisi approfondita degli atti e dei documenti di causa, immune da vizi logici (gli unici rilevabili dal giudicante), esaustiva e condotta nel contraddittorio delle parti. Va evidenziato che entrambi i Consulenti di Parte non hanno svolto alcuna osservazione in merito, manifestando così espressa condivisione. 3.1 Partendo quindi dai danni non patrimoniali, per la liquidazione occorre fare riferimento alle Tabelle di Milano attualmente vigenti, tenendo conto che all'epoca dei fatti la vittima aveva 28 anni di età e individuando il punto base in 144 (media fra il minimo di 115 e il massimo di 173). In base ai suddetti parametri, il danno non patrimoniale patito da a Parte_1 seguito del sinistro per cui è causa, va così determinato:
- danno biologico permanente:75%;
9 - danno biologico temporaneo al 100%: giorni 186. L'entità delle lesioni subite, le rilevanti limitazioni che ne sono derivate – tra l'altro – sul piano deambulatorio (“deambula faticosamente con il rollator”), fisiologico (“per quanto riguarda la diuresi riesce ad urinare con l'ausilio delle mani massaggiandosi il pene, mentre per l'evacuazione dell'alvo si serve di microclismi quotidiani”) e sessuale (“riferisce mancanza di erezione per cui ha rinunciato a qualsiasi tentativo di rapporti sessuali anche con l'uso di terapia endocavernosa”), nonché i plurimi e prolungati ricoveri subiti anche presso strutture riabilitative destinate al trattamento di gravi lesioni (es. Ospedale di Montecatone) giustificano un incremento per sofferenza soggettiva che può essere equitativamente determinato nel 50% del danno biologico permanente. Ciò in quanto il danno morale, benché non sussista in re ipsa ma configuri una voce autonoma che deve essere specificamente accertata, può essere pacificamente dimostrato anche attraverso presunzioni e, nel caso di specie, tutti gli elementi evidenziati, in assenza di circostanze di segno contrario (che non ha dedotto) fanno presumere, secondo CP_3
l'id quod plerumque accidit, un rilevante livello di sofferenza. Nulla può essere, invece, riconosciuto a titolo di personalizzazione posto che, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, il relativo incremento si giustifica solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, non essendo sufficienti, a tal fine, quelle derivanti da lesioni dello stesso grado subite da persone della stessa età: nel caso di specie, i pur significativi pregiudizi patiti da non Pt_1 presentano alcun profilo di eccezionalità rispetto a quelli che, sempre in base all'id quod plerumque accidit, avrebbe sofferto un altro 28enne nelle medesime circostanze e sono già stati adeguatamente valorizzati nella determinazione delle percentuali sopra indicate, sicché l'eventuale riconoscimento della personalizzazione richiesta dall'attore si risolverebbe in una inammissibile duplicazione risarcitoria. Pertanto, il danno biologico temporaneo va quantificato in € 26.784,00; tale somma va devalutata alla data del fatto, ossia 5.09.2019 (€ 22.853,24) e su di essa vanno riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria alla data del 4.08.2020 – data a cui risale la quietanza relativa alla somma di € 230.000,00 versata da e così per € 22.918,63. CP_3
Il danno biologico permanente va quantificato in € 898.157,00, ossia € 598.771,00, aumentato del 50% in ragione della riconosciuta sofferenza soggettiva;
tale somma va devalutata alla data in cui è cessata la invalidità temporanea (secondo il principio giurisprudenziale ormai consolidato per cui la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso: cfr. C. 5680/96), ossia il giorno 09.03.2020 (€ 767.000,00) e su di essa vanno riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sino al 4.08.2020, e così per € 766.388,35. Pertanto, il complessivo danno non patrimoniale – temporaneo e permanente - sofferto dall'attore, al 4.08.2020, ammontava complessivamente ad € 789.306,98. 3.2 Passando al danno patrimoniale, il TU ha ritenuto documentate, congrue e pertinenti spese mediche già sostenute per complessivi € 2.440,00 (compenso per la perizia medico-legale di parte come da fattura del 7.07.2020 prodotta dall'attore sub doc. 17).
10 Manca invece la prova della necessità di sostenere futuri ulteriori esborsi per cure mediche, tenuto conto del fatto che i postumi ormai risultano stabilizzati. Quanto alle spese di assistenza futura, si osserva:
- la TU medico legale ha accertato che l'attore, a causa delle lesioni permanenti riportate, ha bisogno di essere coadiuvato nelle attività strumentali quotidiane, quali le faccende domestiche, l'utilizzo dei mezzi di trasporto, la gestione del denaro e dei farmaci, l'utilizzo del telefono;
- il livello di tale necessità è comunque di modesta entità, avendo il TU ha ipotizzato un supporto di circa 10 ore settimanali, che quindi non è tale da permettergli di usufruire dell'assistenza sociale;
- inoltre, la sua posizione di cittadino straniero non lavoratore, con permesso di soggiorno in scadenza, non gli hanno consentito sino ad ora di accedere all'indennità di accompagnamento e alla pensione di invalidità;
- nel corso dell'istruttoria è stata assunta la testimonianza di amico di Testimone_4 lunga data dell'attore, il quale ha dichiarato di ospitare quest'ultimo sin dalle dimissioni dall'ospedale avvenute oltre 4 anni or sono, di aiutarlo quotidianamente ad alzarsi dal letto, fare la doccia, preparare i pasti, scaldare i muscoli, vestirsi e infilarsi le scarpe, uscire di casa (cfr. verbale udienza 20.02.2024);
- sul quale gravava il relativo onere, non ha dimostrato di sostenere degli Pt_1 esborsi con questa finalità e, anzi, su questo specifico punto il teste ha dichiarato che “al momento non ricevo nulla, lo faccio per amicizia. Non ho mai pensato di ricevere qualcosa, se lui mi vorrà dare qualcosa, ben venga”;
- l'attore ha invero prodotto un preventivo predisposto dal Patronato (cfr. doc. 16) CP_9 relativamente ai costi per l'assistenza da parte di un collaboratore non convivente;
- il preventivo è stato contestato, benché genericamente, da e, di per sé, non CP_3 può ovviamente essere sufficiente a dimostrare esborsi che, ad oggi, non sono mai stati sostenuti;
- va però evidenziato da un lato che la necessità di assistenza è stata comunque accertata nell'an dal TU e quantificata in 10 ore settimanali e, dall'altro lato, che la scelta di Pt_1 di avvalersi dell'aiuto “gratuito” di un amico non esclude la risarcibilità della voce in esame;
- il preventivo prodotto, quindi, costituisce un valido e plausibile parametro di riferimento per quantificare le future e necessarie spese di assistenza, indipendentemente dal fatto che l'attore, per il prosieguo, ritenga di continuare ad appoggiarsi all'amico, oppure di avvalersi di un supporto qualificato;
- il documento riporta un costo orario di € 7,84, non specificamente contestato da CP_3
- considerando 10 ore settimanali per 52 settimane l'anno per 47 anni (tenuto conto che oggi a 34 anni d'età e l'aspettativa di vita degli uomini è, in base ai report ISTAT, Pt_1 determinabile in circa 81 anni), le spese di assistenza future vanno determinate in complessivi € 186.721,60. Quanto alle spese per la negoziazione assistita, esperita successivamente al versamento, da parte di dell'acconto, esse non costituiscono una voce risarcitoria a se stante, ma CP_3
11 seguono il regime delle spese legali. L'attore ha prodotto inoltre, sub doc. 19, una nota proforma di € 30.000,00 emessa nei suoi confronti da Infortunistica Veneta, relativa ad attività prestata con riferimento al sinistro per cui è causa: il documento è tuttavia, di per sé, privo di valenza probatoria e nulla può essere riconosciuto a tale titolo atteso che, a fronte della specifica contestazione da parte di la difesa di non ha dedotto in corsa sarebbe consistita l'attività in CP_3 Pt_1 questione, non ne ha dimostrato lo svolgimento né, tantomeno, il relativo pagamento.
ha chiesto poi il risarcimento del danno patrimoniale da perdita della Parte_1 capacità lavorativa specifica, quantificandolo nella somma di € 440.000,00. Come si è visto sopra, il TU ha accertato che i postumi derivanti dal sinistro per cui è causa hanno determinato la perdita totale (del 100%) della capacità lavorativa specifica di operaio metalmeccanico, nonché la perdita nella misura del 75% della capacità generica (tenuto conto del grado di istruzione e delle condizioni cliniche attuali e benché la sua storia lavorativa sia stata piuttosto breve e discontinua). Al riguardo si osserva:
- la lesione all'integrità psicofisica può determinare, oltre al danno biologico in sé, anche un danno alla capacità lavorativa, precludendo o rendendo più gravoso, per la vittima, svolgere la propria occupazione;
- per capacità lavorativa si intende la astratta idoneità di un soggetto a produrre reddito e generalmente si distingue in “generica”, ossia la possibilità di svolgere qualsiasi lavoro, anche diverso dal proprio ma confacente con le proprie attitudini, e “specifica”, ossia l'idoneità a svolgere la propria attuale occupazione;
- entrambe le tipologie vengono generalmente inquadrate nella categoria del danno patrimoniale da lucro cessante;
- con particolare riferimento alla capacità lavorativa specifica, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti su di essa “non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva - più nello specifico, sotto il profilo dell'onere probatorio gravante sulla vittima, sempre la Suprema Corte ha chiarito che “Il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura – non necessariamente in modo proporzionale – qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l”an” dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito” (C. 21988/19);
- il danno da perdita della capacità di lavoro va liquidato stabilendo la quota del reddito perduta dalla vittima in conseguenza dell'invalidità causata dall'illecito e applicando un meccanismo di capitalizzazione che tenga conto dell'età della vittima stessa e della durata della vita lavorativa residua;
12 - come affermato anche di recente dalla Suprema Corte “In tema di danni alla persona, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'art. 1223 c.c., il danno da perdita della capacità lavorativa specifica deve essere liquidato - ferma restando l'esigenza di tener conto anche della persistente, benché ridotta, capacità di reperire e mantenere altra occupazione retribuita - in base al reddito che il danneggiato avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività lavorativa perduta a causa dell'illecito o dell'inadempimento, sia nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in atto al tempo dell'evento dannoso, sia in quella di stato di disoccupazione, purché questa sia involontaria e incolpevole, nonché temporanea e contingente, e sussista ragionevole certezza o positiva dimostrazione che lo stesso danneggiato, se rimasto sano, avrebbe intrapreso un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività o altra confacente al proprio profilo professionale” (cfr. C. 4289/24);
- con specifico riferimento alla condizione di disoccupazione della vittima, sempre la Corte di Cassazione ha precisato che “Il danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa di un soggetto adulto che, al momento dell'infortunio, non svolgeva alcun lavoro remunerato va liquidato (con equo apprezzamento delle circostanze del caso ai sensi dell'art. 2056 c.c.) stabilendo: a) se possa ritenersi che la vittima, qualora fosse rimasta sana, avrebbe cercato e trovato un lavoro confacente al proprio profilo professionale;
b) se i postumi residuati all'infortunio consentano o meno lo svolgimento di un lavoro confacente al profilo professionale del danneggiato” (C. 9682/20);
- in generale, comunque, “il giudice, oltre ad accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica …, deve anche accertare se ed in quale misura in tale soggetto persista o residui…una capacità generica ad attendere ad altri lavori, confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte (Cass. 30 dicembre 1993, n. 13013). Solo se dall'esame di questi elementi risulterà provata una riduzione della capacità di guadagno, il danno conseguente … sarà risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. La dimostrazione di detto danno grava, …sul soggetto che invoca il risarcimento, potendo essere anche di tipo presuntivo (e non automatico), purché, tuttavia, sia certa la riduzione della capacità di guadagno” (C. 26041/14);
- quanto poi al meccanismo di capitalizzazione, occorre fare riferimento ai coefficienti stabiliti nelle Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano e oggi vigenti;
- ciò premesso e venendo al caso di caso di specie, è documentato che l'attore, al momento del fatto, fosse occupato, quale operaio di 2° livello, alle dipendenze di Working Steel S.r.l.s., con mansioni di saldatore tubista, con contratto di somministrazione a tempo determinato per 20 ore settimanali;
- la retribuzione non è indicata e l'attore non ha depositato le proprie dichiarazioni dei redditi, pur avendone fatto menzione in citazione (il doc. 15 non risulta infatti prodotto nel fascicolo telematico);
- in assenza quindi di redditi precedenti a cui parametrare il calcolo, va assunto quale riferimento il triplo della pensione sociale, in analogia con quanto previsto dall'art. 137, comma 3, Cod. Ass. Priv.;
- la pensione sociale, per l'anno 2024, è stata fissata dall' in € 6.947,33 (cfr. circolare CP_4
n. 1/24), e quindi il triplo è pari a € 20.841,99;
- va però tenuto conto di quanto segue: l'estratto prodotto sub doc. 14 inerente al percorso lavorativo di videnzia che costui ha lavorato con discontinuità dal 2007 Pt_1 al 2010, mentre dal 2010 al dicembre 2017 (epoca a cui risale l'estratto stesso) non è stata
13 registrata alcuna attività; risulta poi avere lavorato nel 2018 per un breve periodo e, successivamente, nel 2019 presso la Working Steel S.r.l.s.; dalla documentazione medica in atti e dalla testimonianza resa da risulta inoltre che costui sia stato in cura presso il Testimone_3
SERT per problematiche di dipendenza da oppiacei e cannabinoidi sin dal 2008 e che nel 2019 (nel periodo in cui si è verificato il sinistro), benché fosse “in una fase di remissione a cocaina e oppiacei” (cfr. dichiarazioni teste , provenisse da un lungo arco temporale di alternanza di Tes_3 positività e negatività alle varie sostanze;
- alla luce di tali elementi, nonché del fatto che il contratto lavorativo vigente al momento del sinistro prevedeva un part time di 20 ore settimanali e l'attore non ha allegato (né tantomeno provato) eventuali circostanze che lasciassero prevedere una stabilizzazione del rapporto o un aumento dell'orario, e tenuto altresì conto che egli è venuto meno all'onere di documentare la propria retribuzione e i propri redditi, occorre procedere a una riduzione del risarcimento che in via equitativa può determinarsi in 2/3;
- il parametro di riferimento è quindi la somma di € 6.947,33 (ossia 1/3 del triplo della pensione sociale);
- in base alle istruzioni fornite dall'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Milano, va considerato l'arco temporale fino all'età pensionabile di 67 anni che, quindi, nel caso di specie, considerato che il sinistro si è verificato quanto veva 28 anni, è pari a Pt_1
39 anni;
- in base alla tabella di capitalizzazione relativa al genere maschile, il coefficiente individuato incrociando età della vittima e vita lavorativa residua è 45,84, che va moltiplicato per la somma di € 6.947,33;
- si ottiene così l'importo di € 318.465,61, coincidente con il complessivo danno da perdita della capacità lavorativa specifica patito da Pt_1
ha chiesto poi la condanna delle parti convenute al pagamento di una Parte_1 somma da quantificarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance ma la relativa domanda, oltre a essere inammissibile di per sé, in quanto formulata in modo del tutto generico, è rimasta completamente indimostrata e, nella sostanza, non è più stata coltivata dall'attore (che neppure l'ha menzionata nella comparsa conclusionale e nessuna argomentazione ha speso sul punto a pag. 12 della memoria di replica). 3.4 In definitiva, quindi, i danni patiti dall'attore a seguito del sinistro per cui è causa sono i seguenti:
- danno non patrimoniale (comprensivo di danno biologico permanente e temporaneo, nonché di danno da sofferenza soggettiva): € 789.306,98 al 4.08.2020;
- danno patrimoniale per spese mediche: € 2.440,00 al 7.07.2020;
- danno patrimoniale per spese di assistenza futura: € 186.721,60;
- danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica: € 318.465,61, per un totale di € 1.296.934,19.
Considerato che
, alla luce di quanto sopra detto, la percentuale di responsabilità attribuibile alla vittima nella causazione dell'incidente è del 70%, essa ha diritto al rimanente 30% pari dunque a € 389.080,26. Da tale importo va detratto l'acconto di € 230.000,00 già versato dalla Compagnia
14 Assicurativa (che è sostanzialmente andato a coprire il 30% del complessivo danno non patrimoniale), mentre è documentato che nessun emolumento o indennizzo è stato corrisposto da e , espressamente interrogati sul punto nel corso dell'istruttoria. CP_4 CP_10
4. L'obbligo risarcitorio grava sul conducente della Fiat QU OR , sul CP_2 proprietario della vettura a titolo di responsabilità oggettiva ex art. Controparte_1
2054, comma 3 c.c. (posto che quest'ultimo, rimanendo contumace, non ha dimostrato che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà) e su Controparte_3 convenuta in via diretta ex art. 144 Cod. Ass. Priv. Concludendo, quindi, i 3 convenuti vanno condannati in solido al pagamento della somma di € 159.080,26 in favore di , quale residuo risarcimento dei danni Parte_1 derivanti dal sinistro per cui è causa, oltre interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, comma 1 c.c. dalla data odierna al saldo. 5. Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22, applicabile ratione temporis), tenendo conto del decisum, dell'attività svolta e della complessità delle questioni affrontate. In base al principio della soccombenza, benché le parti convenute vengano comunque condannate a pagare all'attore una somma a titolo risarcitorio, il rilevante contributo causale riconosciuto in capo a quest'ultimo e l'accoglimento delle sue domande in misura sensibilmente inferiore rispetto a quella domandata giustificano la parziale compensazione delle spese di lite per la quota di 1/2. Va peraltro evidenziato che gli esborsi sostenuti dall'attore per il compenso dei propri consulenti di parte non possono essere refusi in quanto quest'ultimo ha allegato solamente delle note pro forma, ma non la prova dei relativi pagamenti. Quanto alle spese di negoziazione assistita, esse vengono liquidate sulla base dei parametri di cui sopra e seguono il medesimo regime. Sempre in base al criterio della soccombenza reciproca, le spese relative alle 2 Consulenze Tecniche d'Ufficio svolte nel corso dell'istruttoria, già liquidate durante il giudizio, vanno poste in via definitiva a carico solidale delle parti, e nei rapporti interni nella quota di 1/4 quanto all'attore e di 3/4 quanto alle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, DICHIARA la contumacia di e di;
CP_2 Controparte_1
CONDANNA i convenuti, in solido, a pagare all'attore, a titolo di risarcimento dei danni – meglio specificati in motivazione - derivati dal sinistro per cui è causa, al netto degli acconti già corrisposti, la somma di € 159.080,26, oltre interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, comma 1 c.c. dalla data odierna al saldo;
CONDANNA i convenuti, in solido, a pagare all'attore le spese di lite nella misura di 1/2, che liquida (già nella quota di 1/2), in € 328,63, € 6.500,00 per compensi (comprensivi anche della fase di attivazione della negoziazione assistita), oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
compensato il rimanente 1/2;
15 PONE le spese relative alle 2 Consulenze Tecniche d'Ufficio in via definitiva a carico solidale delle parti, e nei rapporti interni nella quota di 1/4 quanto all'attore e di 3/4 quanto alle parti convenute. Così deciso a Reggio Emilia l'8/01/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
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