Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 10/06/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 00235/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00097/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di PE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 97 del 2025, proposto da
PA VA, rappresentata e difesa dall'avvocato Quirino Mescia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di PE, in funzione di giudice del lavoro, n. 516/2024 depositata in data 23.10.2024 nel giudizio avente numero di R.G. 637/2024, notificata in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c. come novellato dal D. L.vo n. 150/2022 il 25.10.2024 presso la sede legale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, divenuta cosa giudicata, con la quale il Tribunale di PE ha accolto la domanda della Prof.ssa PA OV, accertando il suo diritto ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui alla domanda per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del Ministero a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando alla ricorrente l’importo di cui alla domanda (per €. 1.000,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 516/2024, il Tribunale di PE, in accoglimento del ricorso presentato dalla Prof.ssa PA OV nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha accertato il diritto di parte ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui alla domanda per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del Ministero a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando alla ricorrente l’importo di cui alla domanda (per € 1.000,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
La predetta sentenza veniva notificata in data 25.10.2024 al Ministero dell’Istruzione e del Merito in forma esecutiva, come per espressa previsione dell’art. 475 c.p.c. come novellato dal D. L.vo n. 150/2022.
La sentenza del Tribunale di PE è divenuta cosa giudicata in quanto il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha proposto appello nei termini di legge.
La sentenza è stata peraltro comunicata al competente ufficio ministeriale all’indirizzo di posta elettronica indicato dal dicastero ai fini di una più celere attribuzione del bonus in ossequio alla prassi introdotta dal Ministero per l’attribuzione a seguito di sentenza favorevole.
Tuttavia, alla data odierna, l’Amministrazione intimata non ha ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto in forza del titolo esecutivo innanzi richiamato, nonostante siano decorsi più di 120 giorni dalla notifica dello stesso con formula esecutiva.
2. Con il presente ricorso parte ricorrente lamenta l’inottemperanza del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO e chiede l’esecuzione della predetta sentenza, per un importo complessivo di € 1.000,00, con conseguente condanna del Ministero resistente a mettere a disposizione della parte detta carta docente secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
La parte ricorrente chiede in conseguenza:
- che siano dichiarati nulli eventuali atti adottati in violazione o elusione del giudicato;
- che, previa eventuale assegnazione all’Amministrazione resistente di un termine perentorio per l’adempimento, venga nominato un commissario ad acta che, in sostituzione dell’inadempiente adotti tutti gli atti ed i provvedimenti necessari a dare completa esecuzione alla sentenza di cui innanzi, disponendo il pagamento in favore della ricorrente delle somme di denaro ad essa dovute;
- che l’Amministrazione intimata venga condannata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.;
- che l’Amministrazione resistente venga condannata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre alla refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente che si dichiara antistatario.
3. L’Amministrazione si è costituita in giudizio depositando una relazione difensiva a firma del Dirigente dell’Ufficio Scolastico per l’Abruzzo nella quale si rappresenta l’indisponibilità di strumenti per poter dare esecuzione alla sentenza predetta, atteso che la gestione della carta elettronica del docente fa capo attualmente al Ministero dell’Istruzione e del Merito - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione.
4. Alla camera di consiglio del 23 maggio 2025, la causa è stata riservata per la decisione.
5. Il Collegio ritiene il presente ricorso ammissibile, essendo spirato il termine di 120 giorni dalla notifica all’Amministrazione del titolo in forma esecutiva, come previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 conv. in L. n. 30/1997.
Non risulta che l’Amministrazione abbia adottato alcun concreto atto volto a dare attuazione al dictum consacrato nella suddetta sentenza.
6. Il ricorso in esame va, dunque, accolto e deve pertanto essere sancito l’obbligo del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO di dare integrale esecuzione al titolo esecutivo riportato in epigrafe con condanna a conformarsi al giudicato mediante l’adozione degli atti dovuti e necessari.
In conclusione, è assegnato al MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO il termine di giorni novanta (90) dalla notificazione o se anteriore dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, affinché siano soddisfatte le ragioni creditorie della ricorrente.
Per il caso di ulteriore inadempimento, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta, il Prefetto di PE, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi e, comunque, tutti gli adempimenti necessari a soddisfare le ragioni della parte ricorrente, entro l’ulteriore termine di sessanta (60) giorni.
La nomina del Commissario assicura il pieno soddisfacimento della pretesa azionata nel presente giudizio, di talché non viene fissata alcuna somma a titolo di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a..
7. Le spese del presente giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo e vanno poste a carico dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di PE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
1. Ordina al MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO di dare piena esecuzione al titolo esecutivo meglio indicato in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore della ricorrente dell’importo complessivo di € 1.000,00 (mille/00), con conseguente condanna del Ministero resistente a mettere a disposizione della parte detta carta docente secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, entro e non oltre novanta (90) giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
2. Nomina fin d’ora, per il caso di ulteriore inadempimento, quale Commissario ad acta, il Prefetto di PE, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi entro l’ulteriore termine di sessanta (60) giorni.
3. Condanna il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), più accessori come per legge, oltre alla refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PE nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente FF
Silvio Lomazzi, Consigliere
Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giardino | Massimiliano Balloriani |
IL SEGRETARIO