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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/11/2025, n. 4432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4432 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo in data 14.02.2018 al numero 1426/2018 R.G., avente ad oggetto: nullità compravendita;
TRA
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Napoli;
Parte_1 C.F._1
ATTRICE
E
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Aurelio Controparte_1 CodiceFiscale_2
Mammone;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. in atti che qui devono intendersi come richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 9.2.2018 la signora ha convenuto in giudizio il sig. Parte_1 CP_1
per l'udienza del 23.5.2018 per sentire dichiarare la nullità ex art. 1418 co. 1 c.c. dell'atto
[...] di trust per notaio , Repertorio n. 24458, Raccolta n. 9656 del 27 aprile 2015 Persona_1 stipulato da e , poiché in contrasto con la norma imperativa di Parte_1 Controparte_1 cui all'art. 643 c.p..
Nell'atto introduttivo assumeva che con atto notarile per notaio , Repertorio n. Persona_1
24458, Raccolta n. 9656 del 27 aprile 2015, la sig.ra aveva stipulato un contratto Parte_1 irrevocabile di “trust liberale a favore dei discendenti”. Con il citato rogito, nel quale erano costituiti, oltre alla signora il beneficiario del trust , la signora Pt_1 Controparte_1 costituiva un trust nel quale confluivano la totalità dei suoi beni;
Per effetto di tale Parte_1 contratto, il sig. , cugino dell'attrice, separato con due figlie a carico, assumeva, Controparte_1
1 in qualità di trustee, la gestione ordinaria e straordinaria di tutto il patrimonio dell'odierna attrice, costituito da:
- due appartamenti siti in GN FA (Sa), uno al Corso Europa n. 97, già n. 127, posto al 4° piano della scala
“A” distinto con il numero di interno 23, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di GN FA, foglio 7, mappale 8, sub 39, Corso Europa n. 127, piano T-4, cat. A2, classe 3, vani 4 con rendita di € 309, 87 e l'altro alla via
Sicilia n. 23 (già corso Italia)., posto al secondo piano distinto con il numero di interno 10, con annessa cantina pertinenziale posta al piano terra distinta con il numero di interno 10. Il tutto censito nel Catasto Fabbricati del Comune di GN FA, foglio 7, mappale 813, sub 20, Via Italia, piano 2, cat. A2, classe 4, vani 4,5 con rendita di €
418, 33;
- conto corrente bancario n. 633055.48 presso la banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Salerno, dove viene accreditata la sua pensione;
- di libretto postale n. 000011110536 presso l'ufficio postale n. 57158 di GN FA (Sa) dove viene accreditata la pensione di reversibilità ed il cui saldo al momento del rogito ammontava ad € 2.010,78;
- n. 14 buoni postali infruttiferi accesi presso come di seguito specificati: n. 10 di euro 5.000,00 ciascuno, CP_2 emessi il 26.1.2007; n. 1 di lire 500.000 emesso il 2.11.1989; n. 1 di lire 5.000.000 emesso il 29.4.1996
n. 1 di lire 5.000.000 emesso il 10.3.1994; n. 1 di lire 1.000.000 emesso il 10.3.1994
- i diritti di ½ di n. 5 buoni postali infruttiferi di euro 5.000,00 ciascuno emessi il 24.3.2015 presso l'ufficio di
GN FA.
Nel rogito si stabiliva che la nuda proprietà degli immobili veniva trasferita al sig. CP_1
al quale venivano conferiti poteri pressoché totali sui beni oggetto del trust.
[...]
In particolare, veniva espressamente previsto: - che il , trustee, avrebbe avuto poteri di CP_1 amministrazione e gestione di tutti i beni della sig.ra - la destinazione al trust del 70% Pt_1 della pensione percepita dalla accreditata sul conto corrente e sul libretto di deposito Pt_1 sopra richiamati, con espressa autorizzazione al trustee a “prelevare l'importo pari al 70% di dette pensioni da detti conto corrente e libretto di risparmio e a versarli su apposito conto corrente intestato al trustee ( ) del trust i cui redditi saranno destinati ai Controparte_1 Parte_1 beneficiari qui di seguito individuati” e, segnatamente, lo stesso e le sue due figlie e la CP_1 LA;
- il trust veniva istituito come irrevocabile, con la possibilità per le disponente di modificare le disposizioni del trust, salva quelle riguardanti la disposizione del trustee (il sig. ) e i CP_1 suoi poteri e la designazione del beneficiario;
che rimanevano a carico del trust: le spese di gestione e amministrazione e i compensi pagati a professionisti incaricati dal trustee;
- che il trustee era tenuto indenne dalle obbligazioni contratte e dalle spese sostenute e che potesse prelevare dal trust direttamente i fondi, anche alienando i beni del trust;
- che i poteri del trustee fossero illimitati: poteva disporre, alienare ed ipotecare i beni del trust, compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, avesse capacità e legittimazione processuale attiva e passiva, senza dovere renderne conto;
che al trustee fosse attribuito un compenso mensile di euro 250,00 oltre IVA
e Cassa, con diritto di prelevare direttamente dette somme;
- che i beneficiari iniziali e finali del
2 trust vengono individuati nelle persone, oltre che di di (lo Parte_1 Controparte_1 stesso trustee) nonché i signori , , (tutti Parte_2 CP_1 Parte_3 Controparte_3 parenti prossimi del ). Controparte_1
Per effetto del trust l'attrice risultava, completamente spogliata di ogni avere, anche la pensione, la cui gestione risultava affidata al sig. , il quale assumeva il pieno controllo di Controparte_1 tutto il suo patrimonio.
Il tutto sarebbe avvenuto speculando su di un momento di smarrimento e di malessere esistenziale dell'attrice dovuto alla perdita di una persona cara. Il suddetto contratto sarebbe nullo, ai sensi dell'art. 1418, comma 1 c.c., in quanto in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 643 c.p., essendo frutto di circonvenzione d'incapace, per esser stato posto in essere mentre la sig.ra versava in condizioni di deficienza psichica e di debolezza ed in quanto vittima di Pt_1 circonvenzione da parte del congiunto. Della vicenda veniva attenzionata la procura della
Repubblica, che esercitava l'azione penale all'esito della quale il sig. veniva Controparte_1 condannato dal Tribunale di Salerno alla pena di anni uno di reclusione ed euro 200 di multa per il reato di circonvenzione di incapaci ex art. 643 c.p.
Tanto premesso e dedotto, chiedeva a questo Tribunale quanto segue: dichiarare la nullità ex art. 1418 co. 1 c.c. dell'atto di trust per notaio , Repertorio n. 24458, Persona_1
Raccolta n. 9656 del 27 aprile 2015 stipulato da e , poiché in contrasto con la Parte_1 Controparte_1 norma imperativa di cui all'art. 643 c.p., essendo frutto di circonvenzione di incapace e, per l'effetto: - disporre ed autorizzare la restituzione e la reintestazione in favore dell'attrice di tutto quanto conferito nel trust, ivi compresi i frutti ed i redditi prodotti dai beni ed eventuali beni e diritti acquisiti dal trustee nell'esercizio delle sue funzioni;
- condannare il sig. alla restituzione in favore dell'attrice di tutti i compensi mensili dallo stesso Controparte_1 percepiti, nella sua qualità di trustee, dalla data dell'atto di trust alla restituzione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- ordinarsi all'Agenzia delle Entrate - Servizio Pubblicità Immobiliari - la trascrizione della emananda sentenza con esonero di responsabilità per il dirigente. Con vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre al rimborso spese nella misura del 15%, IVA e Cassa.
Con comparsa depositata in data 2.05.2018 si costituiva il sig. il quale Controparte_1 deduceva l'infondatezza e quindi il rigetto della domanda di nullità del Trust formulata ai sensi dell'art. 1418 comma I in combinato disposto con l'art. 643 c.p. Evidenziava che la domanda attorea trovava il proprio fondamento esclusivamente sui contenuti della sentenza penale n.
212/2017 resa dal GUP del Tribunale penale di Salerno e della consulenza che nel corso del suddetto giudizio era stata espletata, opinabili nei contenuti.
Nel corso del giudizio, depositate dalle parti le memorie previste dall'art. 183 c.p.c., il Giudice, con ordinanza del 13.12.2019, rigettava le richieste istruttorie articolate dalle parti e, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
9.3.2020. Seguivano rinvii per il carico del ruolo.
3 Nelle more, essendo state depositate le sentenze in grado di appello e di legittimità inerenti alla vicenda oggetto del giudizio, parte attrice depositava la Sentenza della Corte di Appello di Salerno
n. 1175/2020 di conferma della sentenza di primo grado del Tribunale di Salerno n. 212/2017 nonché la sentenza n. 20677/2022 della Corte Suprema di Cassazione depositata il 27.5.2022 di rigetto del ricorso in proposto dal convenuto . CP_1
Ritenute irrilevanti le prove orali richieste dalle parti, il giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. La causa proseguiva con una serie di rinvii per il carico del ruolo. Con provvedimento del 29.04.2025 tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. SULLA TEMPESTIVITA' DEL DEPOSITO DELLE SENTENZE DELLA CORTE
D'APPELLO DI SALERNO E DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Occorre premettere che con la sentenza del n. 212/2017 il Tribunale di Salerno ha condannato il convenuto per il reato di cui all'art 643 c.p. poiché “per procurare a sé un Controparte_1 profitto, abusando dello Stato di infermità della cugina , versante in grave stato di Parte_1 depressione a seguito del decesso della madre, , avvenuto in data 1.02.2015, la Controparte_4 induceva a firmare innanzi al notaio un “trust liberale a favore dei discendenti” Persona_1 con il quale assumeva la gestione ordinaria e straordinaria di tutto il patrimonio della CP_1 che, altresì, pretendeva che il 70% della pensione della campione, assieme alla Pt_1 reversibilità, affluisse mensilmente in un diverso conto corrente intestato a , così CP_1 facendole compiere, in definitiva, un atto comportante effetti giuridici per costei dannosi. In
Salerno il 27.04.2015”.
E' evidente, pertanto, che nel procedimento penale su richiamato sono stati accertati i medesimi fatti oggetto del presente giudizio. La sentenza di condanna del Tribunale di Salerno, depositata da parte attrice unitamente all'atto di citazione, è divenuta irrevocabile, essendo stata confermata in grado di Appello e in Cassazione.
Le sentenze della Corte d'Appello e della Corte di Cassazione sono venute alla luce successivamente al 27.7.2018, quanto sono spirati termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Sul punto si richiama il principio espresso dalla Corte di Cassazione la quale ha affermato che la produzione di un documento formato dopo la scadenza del termine per il deposito delle memorie istruttorie non incorre nella decadenza di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6 (stante l'impossibilità di produrlo nell'anzidetto termine) e non richiede – in difetto di una maturata decadenza – alcuna preventiva istanza di rimessione in termini” (cfr. Cass. n.15879/2019).
4 Nel caso di specie, la sentenza di Corte d'Appello n. 1175/2020, che ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Salerno n. 212/2017, è stata pubblicata in data l'8.2.2021 ed è stata depositata nel presente giudizio con le note ex art. 127-ter cpc in data 30.09.2021, cioè con il primo atto o con le prime difese successive alla venuta ad esistenza dell'atto. La sentenza n. 20677/2022 della Corte Suprema di Cassazione, depositata il 27.5.2022, di rigetto del ricorso in proposto dal convenuto , è stata depositata nel presente giudizio con le note ex art. 127-ter cpc in data CP_1
10.11.2022, cioè con il primo atto o con le prime difese successive alla venuta ad esistenza dell'atto.
Con le note del 10.11.2022 parte attrice ha depositato, altresì, la sentenza della Corte di Appello con l'attestazione di irrevocabilità. Deve ritenersi, pertanto, che parte attrice abbia correttamente e legittimamente operato quanto al deposito degli atti del procedimento penale nel corso del quale sono stati accertati i fatti oggetto del presente giudizio e, all'esito del quale il convenuto CP_1
è stato condannato in via definitiva per il reato di cui all'art 643 c.p..
[...]
2. SULLA EFFICACIA DI GIUDICATO DELLA SENTENZA PENALE DI CONDANNA
NEL GIUDIZIO CIVILE
Quanto all'efficacia di giudicato della sentenza penale di condanna nel giudizio civile va richiamato l'art. 651 c.p.p., secondo cui “
1. La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzione e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato”. La Sentenza del Tribunale penale di Salerno n. 1175/2020 RG Sent., oltre ad accertare l'esistenza del fatto, ha altresì condannato la convenuta al risarcimento del danno alla costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio civile.
Una corretta lettura della norma impone di riferire l'espressione “fatto” al nucleo dell'imputazione e, dunque, alla condotta materiale, al nesso di causalità tra condotta ed evento e all'evento stesso: in sostanza va preso in considerazione il fatto nella sua realtà oggettiva e fenomenica, così come esso
è stato assunto quale presupposto logico-giuridico della pronuncia a carico dell'imputata. E', appunto, rispetto agli elementi sopra menzionati che il Giudice civile deve adeguarsi all'accertamento penale, non potendo assumere statuizioni con esso contrastanti: ne deriva che gli accertamenti effettuati in sede penale, “fanno stato” nel presente giudizio in relazione alla ricostruzione storica dei fatti, che sono i medesimi oggetto del presente giudizio. Alla luce delle considerazioni che precedono, non è ammissibile l'istruttoria orale richiesta dalla parte convenuta
5 volta a contrastare le circostanze di fatto incontrovertibilmente acquisite, pena la violazione dei principi giuridici esposti.
Tali accertamenti, pacificamente definitivi in seguito al passaggio in giudicato della Sentenza del
Tribunale di Salerno, hanno cristallizzato una ricostruzione storica dei fatti non contestabile nel presente giudizio.
In tal senso si è di recente espressa la Suprema Corte, affermando, in tema di impugnazione di testamento, che “la sentenza penale pronunciata in seguito a giudizio nel procedimento per il delitto di circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.) ha efficacia vincolante, rispetto alle stesse persone che abbiano partecipato al procedimento stesso, nel successivo giudizio civile in tema di nullità […], siccome contenente l'accertamento sullo stato di capacità della parte lesa, che rileva in termini di fatto materiale, trattandosi di dato suscettibile di rilievo e verifica con gli appositi strumenti, mediante un'operazione mentale non dissimile, salva la complessità e difficoltà, da ogni altra diretta ad acquisire nozione concreta della realtà esterna. Ancor più tale efficacia va affermata nel caso in cui, come nella vicenda in esame, la nullità negoziale o testamentaria sia diretta conseguenza della commissione del reato di cui all'art. 643 c.p., così che, una volta avvenuto tale accertamento con efficacia di giudicato, le parti che hanno preso parte al relativo giudizio non possono contestarne la rilevanza ai fini civili” (Cass., 6 febbraio 2023, n. 3523).
3. SULLA NULLITA' DEL TRUST EX ART. 1418 C.C.
L'art. 1418 c.c. disciplina le cause di nullità del contratto. In particolare, il primo comma della disposizione statuisce la nullità c.d. virtuale derivante dalla contrarietà a norme imperative. Nel caso di specie la violazione dell'art. 643 c.p. da parte della convenuta, integra l'ipotesi normativa, data la natura pubblicistica ed imperativa della disposizione penale. La fattispecie incriminatrice della circonvenzione d'incapace, prevista all'art. 643 c.p. (il cui scopo va ravvisato, più che nella tutela dell'incapacità in sé e per sé considerata, nella tutela dell'autonomia privata e della libera esplicazione dell'attività negoziale delle persone in stato di menomazione psichica) deve annoverarsi, infatti, tra le norme imperative la cui violazione comporta, ai sensi dell'art. 1418 c.c., oltre alla sanzione penale, la nullità del contratto concluso in spregio della medesima (cfr. Cass. civile 3523/23 secondo la quale: “Il contratto stipulato per effetto diretto del reato di circonvenzione d'incapace è nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze
d'interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sull'annullabilità dei contratti (nella specie, è stata dichiarata la nullità delle schede testamentarie stante l'avvenuto accertamento della commissione del reato di circonvenzione di incapace posto in essere proprio in occasione della
6 redazione di tali atti)”; Cass. civile 1427/2004 secondo la quale: “la fattispecie incriminatrice della circonvenzione d'incapace prevista all'art. 643 c.p., (il cui scopo va ravvisato, più che nella tutela dell'incapacità in sé e per sé considerata, nella tutela dell'autonomia privata e della libera esplicazione dell'attività negoziale delle persone in stato di menomazione psichica) deve annoverarsi tra le norme imperative la cui violazione comporta, ai sensi dell'art. 1418 c.c., oltre alla sanzione penale, la nullità del contratto concluso in spregio della medesima”). Sulla base dei richiamati arresti di legittimità deve ritenersi che nell'ipotesi di stipulazione di un negozio giuridico che costituisca effetto diretto della consumazione del reato di circonvenzione di incapace, trattandosi di palese violazione di una norma di ordine pubblico, l'atto deve essere considerato radicalmente nullo per violazione di norme imperative.
Pertanto, il contratto di trust per notaio del 27 aprile 2015 (Rep. n. 24458, Racc. Persona_1
n. 9656) risulta in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 643 c.p., essendo frutto di circonvenzione d'incapace, per esser stato posto in essere mentre la sig.ra versava in Pt_1 condizioni di deficienza psichica e di debolezza ed in quanto vittima di circonvenzione da parte del congiunto, così come accertato in sede penale con sentenza n. 212/2017 del Tribunale di Salerno depositata il 30 giugno 2017, laddove il giudice ha affermato che “che dalle risultanze processuali acquisite emerga la prova della colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ascritto in rubrica…Ed invero emerge dagli atti, che , al fine di procurare a sé un profitto, Controparte_1 abbia abusato dello stato di infermità temporanea della cugina , derivante da un Parte_1 forte stato depressivo, a seguito della perdita della madre , avvenuta in data Parte_4
1/02/2015, inducendola a firmare, alla presenza del notaio , un trust liberale a favore Per_1 dei discendenti (rep N.24458, racc n. 9656). Con tale atto, , assumeva la gestione CP_1 ordinaria e straordinaria dell'intero patrimonio della costituito da due appartamenti, un Pt_1 conto corrente bancario, un libretto postale, buoni della posta;
inoltre, il trust prevedeva che il
70% della pensione della assieme a quella di reversibilità, confluisse mensilmente in un Pt_1 diverso fondo intestato al ”. CP_1
Il giudice penale, nelle motivazioni della sentenza di primo grado, all'esito dell'istruttoria ivi svolta, descrive il comportamento posto in essere dal come quello di un soggetto che abbia CP_1 abusato dello stato di deficienza psichica della vittima, nel caso di specie Secondo Parte_1 la giurisprudenza della Cassazione penale (vedi ex plurimus Cass. penale 39133/2013) ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale del delitto di circonvenzione di incapace, devono concorrere: (a) la minorata condizione di autodeterminazione del soggetto passivo in ordine ai suoi interessi patrimoniali: (b) l'induzione a compiere un atto che comporti, per il soggetto passivo e/o per terzi, effetti giuridici dannosi di qualsiasi natura, che deve consistere in un'apprezzabile attività
7 di pressione morale e persuasione che si ponga, in relazione all'atto dispositivo compiuto, in rapporto di causa ad effetto;
(c) l'abuso dello stato di vulnerabilità del soggetto passivo, che si verifica quando l'agente, ben conscio della vulnerabilità del soggetto passivo, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il fine di procurare a sé o ad altri un profitto.
Può ritenersi, sulla base della documentazione in atti e delle risultanze del celebrato procedimento penale, che sono risultati accertati: a) lo stato di fragilità psico-fisica e, dunque, di circonvenibilità dell'attrice al momento della effettiva costituzione del Trust;
b) l'induzione, nei confronti della da parte del , a compiere atti comportanti, per la prima, effetti giuridici Pt_1 CP_1 estremamente dannosi, mediante un'apprezzabile attività di pressione morale e persuasione posta, in relazione gli atti dispositivi compiuti, e segnatamente alla costituzione del trust in favore proprio e dei propri familiari;
in rapporto di causa ad effetto perché unica possibile causa giustificatrice dei medesimi;
c) l'approfittamento e, quindi, l'abuso dello stato di vulnerabilità della Pt_1 essendo ben conscio il della sua estrema debolezza, sfruttata al fine di assicurare CP_1 vantaggi economici a sé e ai suoi familiari.
Quanto al primo requisito, va osservato che il delitto di circonvenzione di incapace non postula che la vittima versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente che sia affetta da infermità psichica o da deficienza psichica, ovvero da un'alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave dell'incapacità, risulti idoneo a porlo in uno stato di minorata capacità intellettiva, volitiva od affettiva, che ne affievolisca le capacità critiche (Cass. penale sent.
23283/23).
L'induzione a compiere un atto che comporti, per il soggetto passivo e/o per terzi, effetti giuridici dannosi di qualsiasi natura deve consistere in un'apprezzabile attività di pressione morale e persuasione che si ponga, in relazione all'atto dispositivo compiuto, in rapporto di causa ad effetto.
Nel corso del processo penale è risultato che la sig.ra mostrava incondizionata adesione Pt_1 alle richieste , nei confronti del quale riponeva una fiducia illimitata, cagionata da uno CP_1 stato di deficienza psichica. Elementi di risconto decisivi, in tal senso, si rinvengono nella consulenza tecnica a firma del Dott. versata in atti da parte attrice. Persona_2
A tale riguardo è necessario evidenziare come la consulenza espletata nel processo penale, così come, più in generale le prove ivi raccolte, possono essere intese, nella presente sede, alla stregua di prove atipice e, in quanto tali, liberamente e autonomamente valutabili dal presente giudicante.
In tema di prova atipica, appare opportuno rilevare come si possano definire prove atipiche quelle che non si trovano ricomprese nel catalogo dei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge.
Va in proposito osservato che nell'ordinamento civilistico manca una norma generale, quale quella prevista dall'art. 189 c.p.p. nel processo penale, che legittima espressamente l'ammissibilità delle
8 prove non disciplinate dalla legge. Tuttavia, l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza (tra le tante: Cass. n. 1593/2017, Cass. n. 10825/2016, Cass. n. 3425/2016, Cass. n.
17392/2015, Cass. n. 840/2015, Cass. n. 12577/2014, Cass. n. 9099/2012, Cass. n. 5440/2010, Cass.
n. 5965/2004, Cass. n. 4666/2003, Cass. n. 1954/2003, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 1223/1990) ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, e a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche. L'ingresso delle prove atipiche nel processo civile deve avvenire nel pieno rispetto del contraddittorio delle parti, tenuto conto che esso non può che essere effettuato con lo strumento della produzione documentale, e deve conseguentemente soggiacere ai limiti temporali posti a pena di decadenza ed alla possibilità ex adverso di replicare, interloquire e controdedurre, ciò che è peraltro confermato dalla giurisprudenza richiedendo la produzione del documento integrante la prova atipica, nel rispetto delle preclusioni istruttorie (Cfr. Cass. n. 5440/2010, Cass. n.
7518/2001, Cass. n. 12422/2000, Cass. n. 2616/1995, Cass. n. 623/1995, Cass. n. 12091/1990, Cass.
n. 5792/1990). Detto quindi che non si dubita dell'ammissibilità delle prove atipiche e della loro parificazione alle prove documentali per l'ingresso nel processo, la questione realmente rilevante è quella relativa alla loro efficacia probatoria, che è comunemente indicata come relativa a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova (cfr. Cass. n. 18131/2004, Cass. n.
12763/2000, Cass. n. 8/2000, Cass. n. 4821/1999, Cass. n. 11077/1998, Cass. n. 4667/1998, Cass. n.
1670/1998, Cass. n. 624/1998, Cass. n. 4925/1987, Cass. n. 4767/1984, Cass. n. 3322/1983).
Venendo all'elencazione delle prove atipiche, va segnalato come sia sostanzialmente impossibile ricondurre concettualmente ad unità le categorie. Infatti, alcune di tali prove si caratterizzano per il fatto che l'atipicità dipende dalla circostanza che la prova, pur se astrattamente tipica, è stata raccolta in una sede diversa da quella ove viene adoperata;
altre sono connotate dall'utilizzo di mezzi probatori tipici con una finalità diversa da quella che tradizionalmente è loro riservata (si pensi ai chiarimenti resi dalle parti al CTU ed alle informazioni da lui assunte presso i terzi); in altre ancora, l'atipicità dipende dalla stessa fonte probatoria, e cioè dalla modalità con cui la prova viene acquisita al giudizio (si pensi alle dichiarazioni scritte provenienti da persone che potrebbero essere assunte come testi, od alle valutazioni tecniche delle perizie stragiudiziali che potrebbero essere effettuate in sede di CTU).
Nel processo civile, l'unica norma di riferimento è quella specificamente posta dall'art. 310 comma
3 c.p.c. con riferimento al valore indiziario delle prove raccolte in un processo estinto. Tuttavia, sulla base di tale disposizione, è stato enucleato un principio generale per il quale i verbali di prove
9 espletate in altri giudizi civili, in giudizi penali od amministrativi, compresi gli accertamenti di natura tecnica-peritale, hanno valore di mero indizio, prescindendo dalla circostanza che la prova sia stata raccolta in un processo tra le stesse od altre parti (cfr. Cass. n. 16893/2019, Cass. n.
10825/2016, Cass. n. 9242/2016, Cass. n. 8035/2016, Cass. n. 23516/2015, Cass. n. 840/2015, Cass.
n. 569/2015, Cass. n. 26676/2014, Cass. n. 9843/2014, Cass. n. 900/2014) e possono essere vagliate dal Giudice senza che egli sia vincolato dalla valutazione fatta dal Giudice della causa precedente
(Cfr. Cass. n. 12164/2021, Cass. n. 16893/2019, Cass. n. 8035/2016, Cass. n. 23516/2015). In particolare, la Corte di cassazione ha esplicitamente statuito che “La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo” (Cass., sez. III, n. 8496 del 24/03/2023).
Ciò posto, va evidenziato che il CTU ha affermato che dalla “…immaturità della vita affettiva, la difficoltà a stabilire un legame con l'altro, sentimenti esasperati di vergogna, di pudore e di imbarazzo con il sesso opposto, ha comportato ed alimentato nel tempo la persistenza di turbamento interiore, di grave vulnerabilità e la ricerca di legami affettivi sostitutivi, dapprima in seguito alla perdita prematura del consorte, poi, e direi soprattutto, al decesso della madre della periziata con la quale si era instaurato un vero e proprio legame simbiotico sia sul piano meramente assistenziale, sia su quello emotivo-affettivo. Ciò ha reso il soggetto particolarmente sensibile alla suggestione e alle influenze, soprattutto se mediate da significati affettivi, come verificatosi in maniera ambigua, ma strategica dal presunto autore di reato…”. E ancora che “…il pressante desiderio di gratificazione affettiva, in uno con la disperazione esistenziale correlata alla perdita dell'unico oggetto d'amore e relazionale rimasto, ha determinato una disposizione della sig.ra alla dipendenza ed una forte influenzabilità che, soprattutto di fronte a pressioni Pt_1 emotive più intense, hanno reso il soggetto estremamente vulnerabile nella sua capacità decisionale fino a poter inficiare, seppur, momentaneamente, la stessa adesione all'esame di realtà e conducendo alla totale incapacità di valutazione del comportamento nelle sue implicazioni sul piano concreto e della realtà…”.
Il consulente, quindi, mediante l'esame clinico, i dati anamnestici e le indagini psicodiagnostiche effettuate, è giunto alla conclusione che “…è affetta da un grave Disturbo di Parte_1
Personalità, con condotta di evitamento secondo i manuali diagnostici internazionali tale da esporre il soggetto a grave pregiudizio economico…” e versa in un'anomalia personologica
10 “…caratterizzata … da un pattern duraturo di esperienza interiore o di comportamento che si discosta notevolmente dalle aspettative della cultura cui l'individuo appartiene e conduce ad una condizione di disagio personale e sociale … ossia un tratto temperamentale di intensità e valenza tale da annullare costantemente gli altri tratti pur sussistenti in quell'individuo…”. Tutto ciò determina “…una modalità di percezione della realtà e di esperienza interiore che si discosta in maniera significativa dalle aspettative ambientali culturali cui l'individuo appartiene, per una rigidità dei tratti ed una segnata compromissione del funzionamento socio-lavorativo e delle relazioni interpersonali del soggetto. L'aspetto della costanza, immutabilità, invariabilità e fissità insita al disturbo di personalità, qualunque esso sia, comporta, pertanto, la non modificabilità e la non reversibilità dell'infermità personologica, come nel caso in esame…”.
Il Consulente giunge ad affermare che “…ciò ha prodotto un'incapacità di comprendere e di valutare criticamente ciò che si andava sottoscrivendo da parte dell'esaminata, proprio perché
“psichicamente costretta” a dipendere totalmente dall'altro, annullando i propri desideri, incapace di determinarsi in modo autonomo, scegliendo non secondo i motivi che apparivano a lei più ragionevoli, ma secondo la volontà dell'altro. Vale la pena ricordare che il disturbo dipendente di personalità è contrassegnato da modalità di comportamento improntata alla passività, alla sottomissione ed all'asservità. In preda all'angoscia di essere abbandonati, per evitare il temuto abbandono e le conseguenti insostenibili dinamiche di solitudine e di frustrazione, i soggetti affetti da tale disturbo possono tollerare maltrattamenti, umiliazioni, dirsi d'accordo con le persone anche quando pensano stiano sbagliando ed uniformarsi strettamente ai desideri degli affetti più cari e/o di figure autorevoli, anche quando tali desideri vengono considerati irragionevoli dagli altri…”.
In considerazione di questa premessa il consulente giunge alla conclusione che “…non vi è, dunque, alcun dubbio sulla circostanza che la sig.ra non sia stata in grado all'epoca della Parte_1 stipula dell'atto incriminato, come soggetto passivo, di riconoscere ed indirizzare adeguatamente le sue scelte motivazionali, di intendere adeguatamente il valore morale, di opporre valide difese e soprattutto di distinguere adeguatamente il proprio interesse in termini di piacere e di congruità dell'atto con le proprie convinzioni morali e con il quadro complessivo della propria personalità, per una condizione di circonvenibilità per transitoria deficienza psichica…”.
Sulla base delle risultanze della consulenza del dott. può ritenersi accertata la Persona_2 sussistenza dell'incapacità naturale nella disponente, da intendersi in termini di deficienza psichica e di grandissima debolezza che la rendeva particolarmente fragile ed esposta non soltanto rispetto agli eventi della vita, ma anche nei confronti dell'azione di terzi.
11 Quanto al requisito dell'abuso dello stato di minorata difesa del soggetto passivo, seppur non interdetto o inabilitato, lo stesso si verifica quando l'agente, ben conscio della vulnerabilità del soggetto passivo, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il fine di procurare a se' o ad altri un profitto (vedi sul punto Cass. penale 4444/17). L'abuso presuppone la consapevolezza, da parte del soggetto agente, dello stato di deficienza psichica della vittima. Nel caso di specie, la circostanza che il avesse consapevolezza dello stato di minorata difesa della emerge, CP_1 Pt_1 anche in questo caso, dagli atti del giudizio penale. In tal senso depongono le dichiarazioni raccolte nel corso delle indagini preliminari, versate in atti da parte attrice, che possono essere adoperate quali elementi indiziari di prova (vedi in tal senso Cass. 24976/2017), sempre nel quadro delle prove atipiche precedentemente delineato.
assunta a s.i.t. nel procedimento penale in data 6.2.2016, riferisce che: “…dopo la Per_3 morte della madre, nel parlare con me, mi è sembrata sempre assente sempre molto giù di Pt_1 morale, fino a quando non mi informò che suo cugino aveva deciso di recarsi a casa sua CP_1 la sera, dormendo lì, per prendersi cura di lei. Inizialmente ero contenta di ciò, anche perché lei aveva bisogno dell'affetto dei cari. Purtroppo, col passare del tempo tale interesse del cugino iniziava a non piacermi. Dapprima, credo verso il mese di maggio 2015, mi informava che Pt_1 suo cugino l'aveva portata da un notaio, infatti lei ripeteva, sempre con il suo atteggiamento assente, che non aveva capito cosa erano andati a fare lì…”. Il dott. , medico di Persona_4 base della assunta a s.i.t. nel procedimento penale in data 16.4.2016, dichiarava: “…in Pt_1 relazione alle condizioni psicofisiche della mia paziente posso dirvi che per lungo Parte_1 tempo la stessa, nei mesi successivi alla morte della madre, non usciva di casa, si trascurava nell'igiene, mangiava in modo irregolare ed inappropriato visto che è diabetica, soffriva di insonnia;
infatti mi risulta che la sua amica, vicina di casa, anche lei mia paziente, tale Per_5
, l'aiutava nella spesa e nel farle compagnia. In questo quadro clinico di sindrome
[...] depressivo-ansiosa, le ho somministrato degli antidepressivi ed ansiolitici e l'ho invitata a rivolgersi anche ad uno psichiatra, cosa che lei ha fatto più di una volta ma non so chi sia il medico…”. La dottoressa , assunta a s.i.t. nel procedimento penale in data Controparte_5
27.4.2016, porta a conoscenza del fatto che “...dopo la morte della madre, avvenuta nel 2015, ha continuato a sottoporsi ai trattamenti sempre con la stessa cadenza, ma ho notato Pt_1 subito che una persona spenta e non dialogava con me durante il trattamento a differenza di altre sedute. Anzi ricordo che stava muta e si limitava a dire, più di una volta, <<mi scusi ma non riesco < i>
a parlare>>...”. L'amica e vicina di casa, sig.ra , assunta a s.i.t. nel procedimento Persona_5 penale in data 19.4.2016, fornisce riferisce che: “…la morte del marito per fu Parte_1 psicologicamente devastante…ricordo che il giorno1.2.2015 è deceduta la madre, da quel giorno
12 era totalmente assente…aveva lo sguardo perso nel vuoto e non rispondeva agli stimoli. Per Pt_1 alcune notti ha dormito presso la mia abitazione perché era sola…questo è durato per circa venti giorni. Siccome ho una figlia che vive a Roma sono dovuta partire per recarmi a trovarla, lasciando di fatto da sola presso la sua abitazione. Trascorsi circa dieci giorni ho fatto Pt_1 ritorno presso la mia abitazione e mi riferì che di notte le faceva compagnia il Parte_1 cugino, figlio di un fratello della madre, tale e quindi non sarebbe più venuta a Controparte_1 pranzare e dormire presso la mia abitazione;
comunque, la trovai peggiorata infatti nonostante la invitassi ad uscire in mia compagnia lei si rifiutava. Siccome sono presidente di un'associazione per anziani solo dietro mie ripetute insistenze, sono riuscita a portarla presso detto centro, qui non parlava con nessuno stava seduta da sola ed in silenzio;
praticamente con la presenza del cugino
sembrava isolarsi ancora di più. Siccome vedevo che con la presenza del CP_1 Parte_1 cugino si isolava sempre di più, nel mese di maggio incontrai casualmente al Controparte_1 portone di ingresso condominiale, lo fermai e gli dissi come dovevamo fare per aiutare Pt_1 perché la vedevo peggiorare sempre più ed era assente. Lui non batté ciglio dicendomi solo “Piano piano” e si allontanò…”. La sig.ra , assunta a s.i.t. nel procedimento penale Parte_5 in data 29.4.2016, amica della sig.ra dichiarava “…era diventata triste…ricordo che Pt_1 dopo circa quindici giorni dalla perdita della madre mi sono recata presso la sua abitazione a farle visita, in tale contesto incontrai un uomo in casa e mi disse che era il cugino che le Pt_1 faceva compagnia spontaneamente in quanto era rimasta sola ed anche perché lui era separato.
Trascorsi circa tre mesi l'ho incontrata casualmente per strada, se non erro, era fine maggio 2015, la salutai ma lei mi sembrò assente, camminava a passetti corti, era un po' ricurva e non si fermò neanche a parlare, cosa che solitamente facevamo ad ogni incontro…”.
Sulle base di tali dichiarazioni può ritenersi accertato, lo stato depressivo che, dopo la morte del marito, prima, e della madre, poi, affliggeva la sig.ra ma anche l'approfittamento del Pt_1
, ossessivamente presente nella sua vita, che, a seguito di plurime azioni, ha raggiunto la CP_1 finalità di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale a sé e ai suoi congiunti, cioè le figlie
[...]
ed e la LA , anch'esse beneficiarie del trust. Parte_6 CP_3 Parte_2
Dalla documentazione in atti si desume il compimento di una serie di operazioni, elencate anche nella sentenza della Corte di Appello di Salerno, che sembrano non avere altra finalità che quella di avvantaggiare i beneficiari del Trust, ovvero terzi ad essi legati da rapporti di parentela. Va considerato, infatti, che all'epoca della costituzione del Trust la sig.ra aveva solo 65 anni Pt_1
e, pertanto, non un'età tale da non potersi prefigurare un futuro durante il quale godere dei suoi averi. Gli atti di disposizione e, segnatamente, la costituzione del Trust si spiegano solo in ragione
13 dello stato di prostrazione psico/fisico momentaneo della e dell'approfittamento del Pt_1
. CP_1
Ad esempio, in data 24.03.2015 il accompagna l'attrice presso l'ufficio postale di CP_1
GN e la induceva a prelevare la somma di €27.000,00 dal proprio libretto postale e ad utilizzare tale denaro per stipulare n.5 buoni fruttiferi postali cointestati ad entrambi, fatti confluire nel Trust. Nel mese di giugno del 2015 il induceva la a chiedere un CP_1 Pt_1 finanziamento di €15.000,00 da ripagare in rate da €237,00 mensili, somma necessaria, a dire del
, per pagare l'onorario del notaio, onorario che, per quanto riferito dal Notaio stesso alla CP_1 nel mese di ottobre, ammontava solo ad €8.500. Peraltro, il prestito non era, in ogni caso, Pt_1 giustificato atteso che, a quell'epoca (giugno 2015), la aveva ancora una liquidità di Pt_1
€40.000,00 che avrebbe potuto utilizzare per pagare il Notaio e che, invece, venne prosciugata il 24 luglio 2015 allorquando la procedette ad effettuare un bonifico di €4.000,00 in favore di Pt_1
, fratello del convenuto, e di €34.000,00 verso il Trust, senza considerare che il Parte_7 convenuto era già autorizzato a prelevare mensilmente dal conto della cugina, dove venivano accreditate le sue pensioni, il 70% delle somme asseritamente al fine di fornire liquidità per la gestione del Trust.
Pertanto, come chiosato dalla Corte di Appello, la sig.ra fino al 1° febbraio 2015 Pt_1 disponeva di una pensione personale, oltre alla reversibilità del marito, di due appartamenti, di una somma di €70.000,00 (€30.000,00 su libretto postale ed €40.000,00 su conto acceso presso MPS).
Nei pochi mesi successivi alla morte della madre della sig.ra avvenuta il 1°.2.2015, il Pt_1
, insinuandosi nella vita della cugina ed approfittando della sua fortissima prostrazione, si CP_1 era impossessato praticamente di tutto, lasciandole il 30% della pensione, con cui la donna doveva vivere e pagare la rata di 237 euro alla Findomestic. Il , invece, non soltanto percepiva la CP_1 somma di 250,00 euro a carico del trust, ma era anche beneficiario dei beni costituenti il patrimonio insieme alle figlie e alla LA, con espressa clausola di irrevocabilità della designazione e con possibilità di disporne anche alienandoli.
Dunque, alla luce di tutto quanto esposto, appare evidente, nel caso di specie, che il contratto di
Trust per notaio , Repertorio n. 24458, Raccolta n. 9656 del 27 aprile 2015, sia in Persona_1 contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 643 c.p., essendo frutto di circonvenzione d'incapace, per esser stato posto in essere mentre la sig.ra versava in condizioni di Pt_1 deficienza psichica e di debolezza ed in quanto vittima di circonvenzione da parte del congiunto.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, va dichiarata la nullità ex art. 1418 co. 1 c.c. dell'atto di trust per notaio , Repertorio n. 24458, Raccolta n. 9656 del 27 aprile Persona_1
2015 stipulato da e , poiché in contrasto con la norma Parte_1 Controparte_1
14 imperativa di cui all'art. 643 c.p. e ordinata la restituzione e la reintestazione in favore dell'attrice di tutto quanto conferito nel trust.
Quanto alla richiesta di condanna del sig. alla restituzione in favore dell'attrice Controparte_1 di tutti i compensi mensili dallo stesso percepiti, considerato che il ha percepito CP_1 mensilmente, dal 2015, la somma di €250,00, ipotizzando che verosimilmente una quota di tale somma sia stata effettivamente impiegata per la gestione del Trust e dei beni che ne fanno parte, si ritiene equo determinare in €15.000,00, oltre i soli interessi legali dal deposito della presente sentenza sino al soddisfo, la somma che è tenuto a versare a a Controparte_1 Parte_1 tale titolo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio
2543/2017 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie, per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara la nullità ex art. 1418 co. 1 c.c. dell'atto di trust per notaio , Repertorio n. 24458, Raccolta n. 9656 Persona_1 del 27 aprile 2015 stipulato da e , poiché in contrasto con la Parte_1 Controparte_1 norma imperativa di cui all'art. 643 c.p.;
2) ordina la restituzione e la reintestazione in favore dell'attrice di tutto quanto conferito nel trust, ivi compresi i frutti ed i redditi prodotti dai beni ed eventuali beni e diritti acquisiti dal trustee nell'esercizio delle sue funzioni;
3) condanna il sig. al pagamento in favore dell'attrice della somma di Controparte_1
€15.000,00 oltre interessi come indicato in motivazione a titolo di restituzione dei compensi mensili dallo stesso percepiti, nella sua qualità di trustee;
4) ordina all'Agenzia delle Entrate - Servizio Pubblicità Immobiliari - la trascrizione della sentenza con esonero di responsabilità per il dirigente.
5) condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite, che si liquidano in
€14.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e
CA se dovute come per legge.
Salerno, 4.11.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo in data 14.02.2018 al numero 1426/2018 R.G., avente ad oggetto: nullità compravendita;
TRA
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Napoli;
Parte_1 C.F._1
ATTRICE
E
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Aurelio Controparte_1 CodiceFiscale_2
Mammone;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. in atti che qui devono intendersi come richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 9.2.2018 la signora ha convenuto in giudizio il sig. Parte_1 CP_1
per l'udienza del 23.5.2018 per sentire dichiarare la nullità ex art. 1418 co. 1 c.c. dell'atto
[...] di trust per notaio , Repertorio n. 24458, Raccolta n. 9656 del 27 aprile 2015 Persona_1 stipulato da e , poiché in contrasto con la norma imperativa di Parte_1 Controparte_1 cui all'art. 643 c.p..
Nell'atto introduttivo assumeva che con atto notarile per notaio , Repertorio n. Persona_1
24458, Raccolta n. 9656 del 27 aprile 2015, la sig.ra aveva stipulato un contratto Parte_1 irrevocabile di “trust liberale a favore dei discendenti”. Con il citato rogito, nel quale erano costituiti, oltre alla signora il beneficiario del trust , la signora Pt_1 Controparte_1 costituiva un trust nel quale confluivano la totalità dei suoi beni;
Per effetto di tale Parte_1 contratto, il sig. , cugino dell'attrice, separato con due figlie a carico, assumeva, Controparte_1
1 in qualità di trustee, la gestione ordinaria e straordinaria di tutto il patrimonio dell'odierna attrice, costituito da:
- due appartamenti siti in GN FA (Sa), uno al Corso Europa n. 97, già n. 127, posto al 4° piano della scala
“A” distinto con il numero di interno 23, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di GN FA, foglio 7, mappale 8, sub 39, Corso Europa n. 127, piano T-4, cat. A2, classe 3, vani 4 con rendita di € 309, 87 e l'altro alla via
Sicilia n. 23 (già corso Italia)., posto al secondo piano distinto con il numero di interno 10, con annessa cantina pertinenziale posta al piano terra distinta con il numero di interno 10. Il tutto censito nel Catasto Fabbricati del Comune di GN FA, foglio 7, mappale 813, sub 20, Via Italia, piano 2, cat. A2, classe 4, vani 4,5 con rendita di €
418, 33;
- conto corrente bancario n. 633055.48 presso la banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Salerno, dove viene accreditata la sua pensione;
- di libretto postale n. 000011110536 presso l'ufficio postale n. 57158 di GN FA (Sa) dove viene accreditata la pensione di reversibilità ed il cui saldo al momento del rogito ammontava ad € 2.010,78;
- n. 14 buoni postali infruttiferi accesi presso come di seguito specificati: n. 10 di euro 5.000,00 ciascuno, CP_2 emessi il 26.1.2007; n. 1 di lire 500.000 emesso il 2.11.1989; n. 1 di lire 5.000.000 emesso il 29.4.1996
n. 1 di lire 5.000.000 emesso il 10.3.1994; n. 1 di lire 1.000.000 emesso il 10.3.1994
- i diritti di ½ di n. 5 buoni postali infruttiferi di euro 5.000,00 ciascuno emessi il 24.3.2015 presso l'ufficio di
GN FA.
Nel rogito si stabiliva che la nuda proprietà degli immobili veniva trasferita al sig. CP_1
al quale venivano conferiti poteri pressoché totali sui beni oggetto del trust.
[...]
In particolare, veniva espressamente previsto: - che il , trustee, avrebbe avuto poteri di CP_1 amministrazione e gestione di tutti i beni della sig.ra - la destinazione al trust del 70% Pt_1 della pensione percepita dalla accreditata sul conto corrente e sul libretto di deposito Pt_1 sopra richiamati, con espressa autorizzazione al trustee a “prelevare l'importo pari al 70% di dette pensioni da detti conto corrente e libretto di risparmio e a versarli su apposito conto corrente intestato al trustee ( ) del trust i cui redditi saranno destinati ai Controparte_1 Parte_1 beneficiari qui di seguito individuati” e, segnatamente, lo stesso e le sue due figlie e la CP_1 LA;
- il trust veniva istituito come irrevocabile, con la possibilità per le disponente di modificare le disposizioni del trust, salva quelle riguardanti la disposizione del trustee (il sig. ) e i CP_1 suoi poteri e la designazione del beneficiario;
che rimanevano a carico del trust: le spese di gestione e amministrazione e i compensi pagati a professionisti incaricati dal trustee;
- che il trustee era tenuto indenne dalle obbligazioni contratte e dalle spese sostenute e che potesse prelevare dal trust direttamente i fondi, anche alienando i beni del trust;
- che i poteri del trustee fossero illimitati: poteva disporre, alienare ed ipotecare i beni del trust, compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, avesse capacità e legittimazione processuale attiva e passiva, senza dovere renderne conto;
che al trustee fosse attribuito un compenso mensile di euro 250,00 oltre IVA
e Cassa, con diritto di prelevare direttamente dette somme;
- che i beneficiari iniziali e finali del
2 trust vengono individuati nelle persone, oltre che di di (lo Parte_1 Controparte_1 stesso trustee) nonché i signori , , (tutti Parte_2 CP_1 Parte_3 Controparte_3 parenti prossimi del ). Controparte_1
Per effetto del trust l'attrice risultava, completamente spogliata di ogni avere, anche la pensione, la cui gestione risultava affidata al sig. , il quale assumeva il pieno controllo di Controparte_1 tutto il suo patrimonio.
Il tutto sarebbe avvenuto speculando su di un momento di smarrimento e di malessere esistenziale dell'attrice dovuto alla perdita di una persona cara. Il suddetto contratto sarebbe nullo, ai sensi dell'art. 1418, comma 1 c.c., in quanto in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 643 c.p., essendo frutto di circonvenzione d'incapace, per esser stato posto in essere mentre la sig.ra versava in condizioni di deficienza psichica e di debolezza ed in quanto vittima di Pt_1 circonvenzione da parte del congiunto. Della vicenda veniva attenzionata la procura della
Repubblica, che esercitava l'azione penale all'esito della quale il sig. veniva Controparte_1 condannato dal Tribunale di Salerno alla pena di anni uno di reclusione ed euro 200 di multa per il reato di circonvenzione di incapaci ex art. 643 c.p.
Tanto premesso e dedotto, chiedeva a questo Tribunale quanto segue: dichiarare la nullità ex art. 1418 co. 1 c.c. dell'atto di trust per notaio , Repertorio n. 24458, Persona_1
Raccolta n. 9656 del 27 aprile 2015 stipulato da e , poiché in contrasto con la Parte_1 Controparte_1 norma imperativa di cui all'art. 643 c.p., essendo frutto di circonvenzione di incapace e, per l'effetto: - disporre ed autorizzare la restituzione e la reintestazione in favore dell'attrice di tutto quanto conferito nel trust, ivi compresi i frutti ed i redditi prodotti dai beni ed eventuali beni e diritti acquisiti dal trustee nell'esercizio delle sue funzioni;
- condannare il sig. alla restituzione in favore dell'attrice di tutti i compensi mensili dallo stesso Controparte_1 percepiti, nella sua qualità di trustee, dalla data dell'atto di trust alla restituzione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- ordinarsi all'Agenzia delle Entrate - Servizio Pubblicità Immobiliari - la trascrizione della emananda sentenza con esonero di responsabilità per il dirigente. Con vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre al rimborso spese nella misura del 15%, IVA e Cassa.
Con comparsa depositata in data 2.05.2018 si costituiva il sig. il quale Controparte_1 deduceva l'infondatezza e quindi il rigetto della domanda di nullità del Trust formulata ai sensi dell'art. 1418 comma I in combinato disposto con l'art. 643 c.p. Evidenziava che la domanda attorea trovava il proprio fondamento esclusivamente sui contenuti della sentenza penale n.
212/2017 resa dal GUP del Tribunale penale di Salerno e della consulenza che nel corso del suddetto giudizio era stata espletata, opinabili nei contenuti.
Nel corso del giudizio, depositate dalle parti le memorie previste dall'art. 183 c.p.c., il Giudice, con ordinanza del 13.12.2019, rigettava le richieste istruttorie articolate dalle parti e, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
9.3.2020. Seguivano rinvii per il carico del ruolo.
3 Nelle more, essendo state depositate le sentenze in grado di appello e di legittimità inerenti alla vicenda oggetto del giudizio, parte attrice depositava la Sentenza della Corte di Appello di Salerno
n. 1175/2020 di conferma della sentenza di primo grado del Tribunale di Salerno n. 212/2017 nonché la sentenza n. 20677/2022 della Corte Suprema di Cassazione depositata il 27.5.2022 di rigetto del ricorso in proposto dal convenuto . CP_1
Ritenute irrilevanti le prove orali richieste dalle parti, il giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. La causa proseguiva con una serie di rinvii per il carico del ruolo. Con provvedimento del 29.04.2025 tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. SULLA TEMPESTIVITA' DEL DEPOSITO DELLE SENTENZE DELLA CORTE
D'APPELLO DI SALERNO E DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Occorre premettere che con la sentenza del n. 212/2017 il Tribunale di Salerno ha condannato il convenuto per il reato di cui all'art 643 c.p. poiché “per procurare a sé un Controparte_1 profitto, abusando dello Stato di infermità della cugina , versante in grave stato di Parte_1 depressione a seguito del decesso della madre, , avvenuto in data 1.02.2015, la Controparte_4 induceva a firmare innanzi al notaio un “trust liberale a favore dei discendenti” Persona_1 con il quale assumeva la gestione ordinaria e straordinaria di tutto il patrimonio della CP_1 che, altresì, pretendeva che il 70% della pensione della campione, assieme alla Pt_1 reversibilità, affluisse mensilmente in un diverso conto corrente intestato a , così CP_1 facendole compiere, in definitiva, un atto comportante effetti giuridici per costei dannosi. In
Salerno il 27.04.2015”.
E' evidente, pertanto, che nel procedimento penale su richiamato sono stati accertati i medesimi fatti oggetto del presente giudizio. La sentenza di condanna del Tribunale di Salerno, depositata da parte attrice unitamente all'atto di citazione, è divenuta irrevocabile, essendo stata confermata in grado di Appello e in Cassazione.
Le sentenze della Corte d'Appello e della Corte di Cassazione sono venute alla luce successivamente al 27.7.2018, quanto sono spirati termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Sul punto si richiama il principio espresso dalla Corte di Cassazione la quale ha affermato che la produzione di un documento formato dopo la scadenza del termine per il deposito delle memorie istruttorie non incorre nella decadenza di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6 (stante l'impossibilità di produrlo nell'anzidetto termine) e non richiede – in difetto di una maturata decadenza – alcuna preventiva istanza di rimessione in termini” (cfr. Cass. n.15879/2019).
4 Nel caso di specie, la sentenza di Corte d'Appello n. 1175/2020, che ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Salerno n. 212/2017, è stata pubblicata in data l'8.2.2021 ed è stata depositata nel presente giudizio con le note ex art. 127-ter cpc in data 30.09.2021, cioè con il primo atto o con le prime difese successive alla venuta ad esistenza dell'atto. La sentenza n. 20677/2022 della Corte Suprema di Cassazione, depositata il 27.5.2022, di rigetto del ricorso in proposto dal convenuto , è stata depositata nel presente giudizio con le note ex art. 127-ter cpc in data CP_1
10.11.2022, cioè con il primo atto o con le prime difese successive alla venuta ad esistenza dell'atto.
Con le note del 10.11.2022 parte attrice ha depositato, altresì, la sentenza della Corte di Appello con l'attestazione di irrevocabilità. Deve ritenersi, pertanto, che parte attrice abbia correttamente e legittimamente operato quanto al deposito degli atti del procedimento penale nel corso del quale sono stati accertati i fatti oggetto del presente giudizio e, all'esito del quale il convenuto CP_1
è stato condannato in via definitiva per il reato di cui all'art 643 c.p..
[...]
2. SULLA EFFICACIA DI GIUDICATO DELLA SENTENZA PENALE DI CONDANNA
NEL GIUDIZIO CIVILE
Quanto all'efficacia di giudicato della sentenza penale di condanna nel giudizio civile va richiamato l'art. 651 c.p.p., secondo cui “
1. La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzione e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato”. La Sentenza del Tribunale penale di Salerno n. 1175/2020 RG Sent., oltre ad accertare l'esistenza del fatto, ha altresì condannato la convenuta al risarcimento del danno alla costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio civile.
Una corretta lettura della norma impone di riferire l'espressione “fatto” al nucleo dell'imputazione e, dunque, alla condotta materiale, al nesso di causalità tra condotta ed evento e all'evento stesso: in sostanza va preso in considerazione il fatto nella sua realtà oggettiva e fenomenica, così come esso
è stato assunto quale presupposto logico-giuridico della pronuncia a carico dell'imputata. E', appunto, rispetto agli elementi sopra menzionati che il Giudice civile deve adeguarsi all'accertamento penale, non potendo assumere statuizioni con esso contrastanti: ne deriva che gli accertamenti effettuati in sede penale, “fanno stato” nel presente giudizio in relazione alla ricostruzione storica dei fatti, che sono i medesimi oggetto del presente giudizio. Alla luce delle considerazioni che precedono, non è ammissibile l'istruttoria orale richiesta dalla parte convenuta
5 volta a contrastare le circostanze di fatto incontrovertibilmente acquisite, pena la violazione dei principi giuridici esposti.
Tali accertamenti, pacificamente definitivi in seguito al passaggio in giudicato della Sentenza del
Tribunale di Salerno, hanno cristallizzato una ricostruzione storica dei fatti non contestabile nel presente giudizio.
In tal senso si è di recente espressa la Suprema Corte, affermando, in tema di impugnazione di testamento, che “la sentenza penale pronunciata in seguito a giudizio nel procedimento per il delitto di circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.) ha efficacia vincolante, rispetto alle stesse persone che abbiano partecipato al procedimento stesso, nel successivo giudizio civile in tema di nullità […], siccome contenente l'accertamento sullo stato di capacità della parte lesa, che rileva in termini di fatto materiale, trattandosi di dato suscettibile di rilievo e verifica con gli appositi strumenti, mediante un'operazione mentale non dissimile, salva la complessità e difficoltà, da ogni altra diretta ad acquisire nozione concreta della realtà esterna. Ancor più tale efficacia va affermata nel caso in cui, come nella vicenda in esame, la nullità negoziale o testamentaria sia diretta conseguenza della commissione del reato di cui all'art. 643 c.p., così che, una volta avvenuto tale accertamento con efficacia di giudicato, le parti che hanno preso parte al relativo giudizio non possono contestarne la rilevanza ai fini civili” (Cass., 6 febbraio 2023, n. 3523).
3. SULLA NULLITA' DEL TRUST EX ART. 1418 C.C.
L'art. 1418 c.c. disciplina le cause di nullità del contratto. In particolare, il primo comma della disposizione statuisce la nullità c.d. virtuale derivante dalla contrarietà a norme imperative. Nel caso di specie la violazione dell'art. 643 c.p. da parte della convenuta, integra l'ipotesi normativa, data la natura pubblicistica ed imperativa della disposizione penale. La fattispecie incriminatrice della circonvenzione d'incapace, prevista all'art. 643 c.p. (il cui scopo va ravvisato, più che nella tutela dell'incapacità in sé e per sé considerata, nella tutela dell'autonomia privata e della libera esplicazione dell'attività negoziale delle persone in stato di menomazione psichica) deve annoverarsi, infatti, tra le norme imperative la cui violazione comporta, ai sensi dell'art. 1418 c.c., oltre alla sanzione penale, la nullità del contratto concluso in spregio della medesima (cfr. Cass. civile 3523/23 secondo la quale: “Il contratto stipulato per effetto diretto del reato di circonvenzione d'incapace è nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze
d'interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sull'annullabilità dei contratti (nella specie, è stata dichiarata la nullità delle schede testamentarie stante l'avvenuto accertamento della commissione del reato di circonvenzione di incapace posto in essere proprio in occasione della
6 redazione di tali atti)”; Cass. civile 1427/2004 secondo la quale: “la fattispecie incriminatrice della circonvenzione d'incapace prevista all'art. 643 c.p., (il cui scopo va ravvisato, più che nella tutela dell'incapacità in sé e per sé considerata, nella tutela dell'autonomia privata e della libera esplicazione dell'attività negoziale delle persone in stato di menomazione psichica) deve annoverarsi tra le norme imperative la cui violazione comporta, ai sensi dell'art. 1418 c.c., oltre alla sanzione penale, la nullità del contratto concluso in spregio della medesima”). Sulla base dei richiamati arresti di legittimità deve ritenersi che nell'ipotesi di stipulazione di un negozio giuridico che costituisca effetto diretto della consumazione del reato di circonvenzione di incapace, trattandosi di palese violazione di una norma di ordine pubblico, l'atto deve essere considerato radicalmente nullo per violazione di norme imperative.
Pertanto, il contratto di trust per notaio del 27 aprile 2015 (Rep. n. 24458, Racc. Persona_1
n. 9656) risulta in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 643 c.p., essendo frutto di circonvenzione d'incapace, per esser stato posto in essere mentre la sig.ra versava in Pt_1 condizioni di deficienza psichica e di debolezza ed in quanto vittima di circonvenzione da parte del congiunto, così come accertato in sede penale con sentenza n. 212/2017 del Tribunale di Salerno depositata il 30 giugno 2017, laddove il giudice ha affermato che “che dalle risultanze processuali acquisite emerga la prova della colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ascritto in rubrica…Ed invero emerge dagli atti, che , al fine di procurare a sé un profitto, Controparte_1 abbia abusato dello stato di infermità temporanea della cugina , derivante da un Parte_1 forte stato depressivo, a seguito della perdita della madre , avvenuta in data Parte_4
1/02/2015, inducendola a firmare, alla presenza del notaio , un trust liberale a favore Per_1 dei discendenti (rep N.24458, racc n. 9656). Con tale atto, , assumeva la gestione CP_1 ordinaria e straordinaria dell'intero patrimonio della costituito da due appartamenti, un Pt_1 conto corrente bancario, un libretto postale, buoni della posta;
inoltre, il trust prevedeva che il
70% della pensione della assieme a quella di reversibilità, confluisse mensilmente in un Pt_1 diverso fondo intestato al ”. CP_1
Il giudice penale, nelle motivazioni della sentenza di primo grado, all'esito dell'istruttoria ivi svolta, descrive il comportamento posto in essere dal come quello di un soggetto che abbia CP_1 abusato dello stato di deficienza psichica della vittima, nel caso di specie Secondo Parte_1 la giurisprudenza della Cassazione penale (vedi ex plurimus Cass. penale 39133/2013) ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale del delitto di circonvenzione di incapace, devono concorrere: (a) la minorata condizione di autodeterminazione del soggetto passivo in ordine ai suoi interessi patrimoniali: (b) l'induzione a compiere un atto che comporti, per il soggetto passivo e/o per terzi, effetti giuridici dannosi di qualsiasi natura, che deve consistere in un'apprezzabile attività
7 di pressione morale e persuasione che si ponga, in relazione all'atto dispositivo compiuto, in rapporto di causa ad effetto;
(c) l'abuso dello stato di vulnerabilità del soggetto passivo, che si verifica quando l'agente, ben conscio della vulnerabilità del soggetto passivo, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il fine di procurare a sé o ad altri un profitto.
Può ritenersi, sulla base della documentazione in atti e delle risultanze del celebrato procedimento penale, che sono risultati accertati: a) lo stato di fragilità psico-fisica e, dunque, di circonvenibilità dell'attrice al momento della effettiva costituzione del Trust;
b) l'induzione, nei confronti della da parte del , a compiere atti comportanti, per la prima, effetti giuridici Pt_1 CP_1 estremamente dannosi, mediante un'apprezzabile attività di pressione morale e persuasione posta, in relazione gli atti dispositivi compiuti, e segnatamente alla costituzione del trust in favore proprio e dei propri familiari;
in rapporto di causa ad effetto perché unica possibile causa giustificatrice dei medesimi;
c) l'approfittamento e, quindi, l'abuso dello stato di vulnerabilità della Pt_1 essendo ben conscio il della sua estrema debolezza, sfruttata al fine di assicurare CP_1 vantaggi economici a sé e ai suoi familiari.
Quanto al primo requisito, va osservato che il delitto di circonvenzione di incapace non postula che la vittima versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente che sia affetta da infermità psichica o da deficienza psichica, ovvero da un'alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave dell'incapacità, risulti idoneo a porlo in uno stato di minorata capacità intellettiva, volitiva od affettiva, che ne affievolisca le capacità critiche (Cass. penale sent.
23283/23).
L'induzione a compiere un atto che comporti, per il soggetto passivo e/o per terzi, effetti giuridici dannosi di qualsiasi natura deve consistere in un'apprezzabile attività di pressione morale e persuasione che si ponga, in relazione all'atto dispositivo compiuto, in rapporto di causa ad effetto.
Nel corso del processo penale è risultato che la sig.ra mostrava incondizionata adesione Pt_1 alle richieste , nei confronti del quale riponeva una fiducia illimitata, cagionata da uno CP_1 stato di deficienza psichica. Elementi di risconto decisivi, in tal senso, si rinvengono nella consulenza tecnica a firma del Dott. versata in atti da parte attrice. Persona_2
A tale riguardo è necessario evidenziare come la consulenza espletata nel processo penale, così come, più in generale le prove ivi raccolte, possono essere intese, nella presente sede, alla stregua di prove atipice e, in quanto tali, liberamente e autonomamente valutabili dal presente giudicante.
In tema di prova atipica, appare opportuno rilevare come si possano definire prove atipiche quelle che non si trovano ricomprese nel catalogo dei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge.
Va in proposito osservato che nell'ordinamento civilistico manca una norma generale, quale quella prevista dall'art. 189 c.p.p. nel processo penale, che legittima espressamente l'ammissibilità delle
8 prove non disciplinate dalla legge. Tuttavia, l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza (tra le tante: Cass. n. 1593/2017, Cass. n. 10825/2016, Cass. n. 3425/2016, Cass. n.
17392/2015, Cass. n. 840/2015, Cass. n. 12577/2014, Cass. n. 9099/2012, Cass. n. 5440/2010, Cass.
n. 5965/2004, Cass. n. 4666/2003, Cass. n. 1954/2003, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 1223/1990) ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, e a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche. L'ingresso delle prove atipiche nel processo civile deve avvenire nel pieno rispetto del contraddittorio delle parti, tenuto conto che esso non può che essere effettuato con lo strumento della produzione documentale, e deve conseguentemente soggiacere ai limiti temporali posti a pena di decadenza ed alla possibilità ex adverso di replicare, interloquire e controdedurre, ciò che è peraltro confermato dalla giurisprudenza richiedendo la produzione del documento integrante la prova atipica, nel rispetto delle preclusioni istruttorie (Cfr. Cass. n. 5440/2010, Cass. n.
7518/2001, Cass. n. 12422/2000, Cass. n. 2616/1995, Cass. n. 623/1995, Cass. n. 12091/1990, Cass.
n. 5792/1990). Detto quindi che non si dubita dell'ammissibilità delle prove atipiche e della loro parificazione alle prove documentali per l'ingresso nel processo, la questione realmente rilevante è quella relativa alla loro efficacia probatoria, che è comunemente indicata come relativa a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova (cfr. Cass. n. 18131/2004, Cass. n.
12763/2000, Cass. n. 8/2000, Cass. n. 4821/1999, Cass. n. 11077/1998, Cass. n. 4667/1998, Cass. n.
1670/1998, Cass. n. 624/1998, Cass. n. 4925/1987, Cass. n. 4767/1984, Cass. n. 3322/1983).
Venendo all'elencazione delle prove atipiche, va segnalato come sia sostanzialmente impossibile ricondurre concettualmente ad unità le categorie. Infatti, alcune di tali prove si caratterizzano per il fatto che l'atipicità dipende dalla circostanza che la prova, pur se astrattamente tipica, è stata raccolta in una sede diversa da quella ove viene adoperata;
altre sono connotate dall'utilizzo di mezzi probatori tipici con una finalità diversa da quella che tradizionalmente è loro riservata (si pensi ai chiarimenti resi dalle parti al CTU ed alle informazioni da lui assunte presso i terzi); in altre ancora, l'atipicità dipende dalla stessa fonte probatoria, e cioè dalla modalità con cui la prova viene acquisita al giudizio (si pensi alle dichiarazioni scritte provenienti da persone che potrebbero essere assunte come testi, od alle valutazioni tecniche delle perizie stragiudiziali che potrebbero essere effettuate in sede di CTU).
Nel processo civile, l'unica norma di riferimento è quella specificamente posta dall'art. 310 comma
3 c.p.c. con riferimento al valore indiziario delle prove raccolte in un processo estinto. Tuttavia, sulla base di tale disposizione, è stato enucleato un principio generale per il quale i verbali di prove
9 espletate in altri giudizi civili, in giudizi penali od amministrativi, compresi gli accertamenti di natura tecnica-peritale, hanno valore di mero indizio, prescindendo dalla circostanza che la prova sia stata raccolta in un processo tra le stesse od altre parti (cfr. Cass. n. 16893/2019, Cass. n.
10825/2016, Cass. n. 9242/2016, Cass. n. 8035/2016, Cass. n. 23516/2015, Cass. n. 840/2015, Cass.
n. 569/2015, Cass. n. 26676/2014, Cass. n. 9843/2014, Cass. n. 900/2014) e possono essere vagliate dal Giudice senza che egli sia vincolato dalla valutazione fatta dal Giudice della causa precedente
(Cfr. Cass. n. 12164/2021, Cass. n. 16893/2019, Cass. n. 8035/2016, Cass. n. 23516/2015). In particolare, la Corte di cassazione ha esplicitamente statuito che “La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo” (Cass., sez. III, n. 8496 del 24/03/2023).
Ciò posto, va evidenziato che il CTU ha affermato che dalla “…immaturità della vita affettiva, la difficoltà a stabilire un legame con l'altro, sentimenti esasperati di vergogna, di pudore e di imbarazzo con il sesso opposto, ha comportato ed alimentato nel tempo la persistenza di turbamento interiore, di grave vulnerabilità e la ricerca di legami affettivi sostitutivi, dapprima in seguito alla perdita prematura del consorte, poi, e direi soprattutto, al decesso della madre della periziata con la quale si era instaurato un vero e proprio legame simbiotico sia sul piano meramente assistenziale, sia su quello emotivo-affettivo. Ciò ha reso il soggetto particolarmente sensibile alla suggestione e alle influenze, soprattutto se mediate da significati affettivi, come verificatosi in maniera ambigua, ma strategica dal presunto autore di reato…”. E ancora che “…il pressante desiderio di gratificazione affettiva, in uno con la disperazione esistenziale correlata alla perdita dell'unico oggetto d'amore e relazionale rimasto, ha determinato una disposizione della sig.ra alla dipendenza ed una forte influenzabilità che, soprattutto di fronte a pressioni Pt_1 emotive più intense, hanno reso il soggetto estremamente vulnerabile nella sua capacità decisionale fino a poter inficiare, seppur, momentaneamente, la stessa adesione all'esame di realtà e conducendo alla totale incapacità di valutazione del comportamento nelle sue implicazioni sul piano concreto e della realtà…”.
Il consulente, quindi, mediante l'esame clinico, i dati anamnestici e le indagini psicodiagnostiche effettuate, è giunto alla conclusione che “…è affetta da un grave Disturbo di Parte_1
Personalità, con condotta di evitamento secondo i manuali diagnostici internazionali tale da esporre il soggetto a grave pregiudizio economico…” e versa in un'anomalia personologica
10 “…caratterizzata … da un pattern duraturo di esperienza interiore o di comportamento che si discosta notevolmente dalle aspettative della cultura cui l'individuo appartiene e conduce ad una condizione di disagio personale e sociale … ossia un tratto temperamentale di intensità e valenza tale da annullare costantemente gli altri tratti pur sussistenti in quell'individuo…”. Tutto ciò determina “…una modalità di percezione della realtà e di esperienza interiore che si discosta in maniera significativa dalle aspettative ambientali culturali cui l'individuo appartiene, per una rigidità dei tratti ed una segnata compromissione del funzionamento socio-lavorativo e delle relazioni interpersonali del soggetto. L'aspetto della costanza, immutabilità, invariabilità e fissità insita al disturbo di personalità, qualunque esso sia, comporta, pertanto, la non modificabilità e la non reversibilità dell'infermità personologica, come nel caso in esame…”.
Il Consulente giunge ad affermare che “…ciò ha prodotto un'incapacità di comprendere e di valutare criticamente ciò che si andava sottoscrivendo da parte dell'esaminata, proprio perché
“psichicamente costretta” a dipendere totalmente dall'altro, annullando i propri desideri, incapace di determinarsi in modo autonomo, scegliendo non secondo i motivi che apparivano a lei più ragionevoli, ma secondo la volontà dell'altro. Vale la pena ricordare che il disturbo dipendente di personalità è contrassegnato da modalità di comportamento improntata alla passività, alla sottomissione ed all'asservità. In preda all'angoscia di essere abbandonati, per evitare il temuto abbandono e le conseguenti insostenibili dinamiche di solitudine e di frustrazione, i soggetti affetti da tale disturbo possono tollerare maltrattamenti, umiliazioni, dirsi d'accordo con le persone anche quando pensano stiano sbagliando ed uniformarsi strettamente ai desideri degli affetti più cari e/o di figure autorevoli, anche quando tali desideri vengono considerati irragionevoli dagli altri…”.
In considerazione di questa premessa il consulente giunge alla conclusione che “…non vi è, dunque, alcun dubbio sulla circostanza che la sig.ra non sia stata in grado all'epoca della Parte_1 stipula dell'atto incriminato, come soggetto passivo, di riconoscere ed indirizzare adeguatamente le sue scelte motivazionali, di intendere adeguatamente il valore morale, di opporre valide difese e soprattutto di distinguere adeguatamente il proprio interesse in termini di piacere e di congruità dell'atto con le proprie convinzioni morali e con il quadro complessivo della propria personalità, per una condizione di circonvenibilità per transitoria deficienza psichica…”.
Sulla base delle risultanze della consulenza del dott. può ritenersi accertata la Persona_2 sussistenza dell'incapacità naturale nella disponente, da intendersi in termini di deficienza psichica e di grandissima debolezza che la rendeva particolarmente fragile ed esposta non soltanto rispetto agli eventi della vita, ma anche nei confronti dell'azione di terzi.
11 Quanto al requisito dell'abuso dello stato di minorata difesa del soggetto passivo, seppur non interdetto o inabilitato, lo stesso si verifica quando l'agente, ben conscio della vulnerabilità del soggetto passivo, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il fine di procurare a se' o ad altri un profitto (vedi sul punto Cass. penale 4444/17). L'abuso presuppone la consapevolezza, da parte del soggetto agente, dello stato di deficienza psichica della vittima. Nel caso di specie, la circostanza che il avesse consapevolezza dello stato di minorata difesa della emerge, CP_1 Pt_1 anche in questo caso, dagli atti del giudizio penale. In tal senso depongono le dichiarazioni raccolte nel corso delle indagini preliminari, versate in atti da parte attrice, che possono essere adoperate quali elementi indiziari di prova (vedi in tal senso Cass. 24976/2017), sempre nel quadro delle prove atipiche precedentemente delineato.
assunta a s.i.t. nel procedimento penale in data 6.2.2016, riferisce che: “…dopo la Per_3 morte della madre, nel parlare con me, mi è sembrata sempre assente sempre molto giù di Pt_1 morale, fino a quando non mi informò che suo cugino aveva deciso di recarsi a casa sua CP_1 la sera, dormendo lì, per prendersi cura di lei. Inizialmente ero contenta di ciò, anche perché lei aveva bisogno dell'affetto dei cari. Purtroppo, col passare del tempo tale interesse del cugino iniziava a non piacermi. Dapprima, credo verso il mese di maggio 2015, mi informava che Pt_1 suo cugino l'aveva portata da un notaio, infatti lei ripeteva, sempre con il suo atteggiamento assente, che non aveva capito cosa erano andati a fare lì…”. Il dott. , medico di Persona_4 base della assunta a s.i.t. nel procedimento penale in data 16.4.2016, dichiarava: “…in Pt_1 relazione alle condizioni psicofisiche della mia paziente posso dirvi che per lungo Parte_1 tempo la stessa, nei mesi successivi alla morte della madre, non usciva di casa, si trascurava nell'igiene, mangiava in modo irregolare ed inappropriato visto che è diabetica, soffriva di insonnia;
infatti mi risulta che la sua amica, vicina di casa, anche lei mia paziente, tale Per_5
, l'aiutava nella spesa e nel farle compagnia. In questo quadro clinico di sindrome
[...] depressivo-ansiosa, le ho somministrato degli antidepressivi ed ansiolitici e l'ho invitata a rivolgersi anche ad uno psichiatra, cosa che lei ha fatto più di una volta ma non so chi sia il medico…”. La dottoressa , assunta a s.i.t. nel procedimento penale in data Controparte_5
27.4.2016, porta a conoscenza del fatto che “...dopo la morte della madre, avvenuta nel 2015, ha continuato a sottoporsi ai trattamenti sempre con la stessa cadenza, ma ho notato Pt_1 subito che una persona spenta e non dialogava con me durante il trattamento a differenza di altre sedute. Anzi ricordo che stava muta e si limitava a dire, più di una volta, <<mi scusi ma non riesco < i>
a parlare>>...”. L'amica e vicina di casa, sig.ra , assunta a s.i.t. nel procedimento Persona_5 penale in data 19.4.2016, fornisce riferisce che: “…la morte del marito per fu Parte_1 psicologicamente devastante…ricordo che il giorno1.2.2015 è deceduta la madre, da quel giorno
12 era totalmente assente…aveva lo sguardo perso nel vuoto e non rispondeva agli stimoli. Per Pt_1 alcune notti ha dormito presso la mia abitazione perché era sola…questo è durato per circa venti giorni. Siccome ho una figlia che vive a Roma sono dovuta partire per recarmi a trovarla, lasciando di fatto da sola presso la sua abitazione. Trascorsi circa dieci giorni ho fatto Pt_1 ritorno presso la mia abitazione e mi riferì che di notte le faceva compagnia il Parte_1 cugino, figlio di un fratello della madre, tale e quindi non sarebbe più venuta a Controparte_1 pranzare e dormire presso la mia abitazione;
comunque, la trovai peggiorata infatti nonostante la invitassi ad uscire in mia compagnia lei si rifiutava. Siccome sono presidente di un'associazione per anziani solo dietro mie ripetute insistenze, sono riuscita a portarla presso detto centro, qui non parlava con nessuno stava seduta da sola ed in silenzio;
praticamente con la presenza del cugino
sembrava isolarsi ancora di più. Siccome vedevo che con la presenza del CP_1 Parte_1 cugino si isolava sempre di più, nel mese di maggio incontrai casualmente al Controparte_1 portone di ingresso condominiale, lo fermai e gli dissi come dovevamo fare per aiutare Pt_1 perché la vedevo peggiorare sempre più ed era assente. Lui non batté ciglio dicendomi solo “Piano piano” e si allontanò…”. La sig.ra , assunta a s.i.t. nel procedimento penale Parte_5 in data 29.4.2016, amica della sig.ra dichiarava “…era diventata triste…ricordo che Pt_1 dopo circa quindici giorni dalla perdita della madre mi sono recata presso la sua abitazione a farle visita, in tale contesto incontrai un uomo in casa e mi disse che era il cugino che le Pt_1 faceva compagnia spontaneamente in quanto era rimasta sola ed anche perché lui era separato.
Trascorsi circa tre mesi l'ho incontrata casualmente per strada, se non erro, era fine maggio 2015, la salutai ma lei mi sembrò assente, camminava a passetti corti, era un po' ricurva e non si fermò neanche a parlare, cosa che solitamente facevamo ad ogni incontro…”.
Sulle base di tali dichiarazioni può ritenersi accertato, lo stato depressivo che, dopo la morte del marito, prima, e della madre, poi, affliggeva la sig.ra ma anche l'approfittamento del Pt_1
, ossessivamente presente nella sua vita, che, a seguito di plurime azioni, ha raggiunto la CP_1 finalità di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale a sé e ai suoi congiunti, cioè le figlie
[...]
ed e la LA , anch'esse beneficiarie del trust. Parte_6 CP_3 Parte_2
Dalla documentazione in atti si desume il compimento di una serie di operazioni, elencate anche nella sentenza della Corte di Appello di Salerno, che sembrano non avere altra finalità che quella di avvantaggiare i beneficiari del Trust, ovvero terzi ad essi legati da rapporti di parentela. Va considerato, infatti, che all'epoca della costituzione del Trust la sig.ra aveva solo 65 anni Pt_1
e, pertanto, non un'età tale da non potersi prefigurare un futuro durante il quale godere dei suoi averi. Gli atti di disposizione e, segnatamente, la costituzione del Trust si spiegano solo in ragione
13 dello stato di prostrazione psico/fisico momentaneo della e dell'approfittamento del Pt_1
. CP_1
Ad esempio, in data 24.03.2015 il accompagna l'attrice presso l'ufficio postale di CP_1
GN e la induceva a prelevare la somma di €27.000,00 dal proprio libretto postale e ad utilizzare tale denaro per stipulare n.5 buoni fruttiferi postali cointestati ad entrambi, fatti confluire nel Trust. Nel mese di giugno del 2015 il induceva la a chiedere un CP_1 Pt_1 finanziamento di €15.000,00 da ripagare in rate da €237,00 mensili, somma necessaria, a dire del
, per pagare l'onorario del notaio, onorario che, per quanto riferito dal Notaio stesso alla CP_1 nel mese di ottobre, ammontava solo ad €8.500. Peraltro, il prestito non era, in ogni caso, Pt_1 giustificato atteso che, a quell'epoca (giugno 2015), la aveva ancora una liquidità di Pt_1
€40.000,00 che avrebbe potuto utilizzare per pagare il Notaio e che, invece, venne prosciugata il 24 luglio 2015 allorquando la procedette ad effettuare un bonifico di €4.000,00 in favore di Pt_1
, fratello del convenuto, e di €34.000,00 verso il Trust, senza considerare che il Parte_7 convenuto era già autorizzato a prelevare mensilmente dal conto della cugina, dove venivano accreditate le sue pensioni, il 70% delle somme asseritamente al fine di fornire liquidità per la gestione del Trust.
Pertanto, come chiosato dalla Corte di Appello, la sig.ra fino al 1° febbraio 2015 Pt_1 disponeva di una pensione personale, oltre alla reversibilità del marito, di due appartamenti, di una somma di €70.000,00 (€30.000,00 su libretto postale ed €40.000,00 su conto acceso presso MPS).
Nei pochi mesi successivi alla morte della madre della sig.ra avvenuta il 1°.2.2015, il Pt_1
, insinuandosi nella vita della cugina ed approfittando della sua fortissima prostrazione, si CP_1 era impossessato praticamente di tutto, lasciandole il 30% della pensione, con cui la donna doveva vivere e pagare la rata di 237 euro alla Findomestic. Il , invece, non soltanto percepiva la CP_1 somma di 250,00 euro a carico del trust, ma era anche beneficiario dei beni costituenti il patrimonio insieme alle figlie e alla LA, con espressa clausola di irrevocabilità della designazione e con possibilità di disporne anche alienandoli.
Dunque, alla luce di tutto quanto esposto, appare evidente, nel caso di specie, che il contratto di
Trust per notaio , Repertorio n. 24458, Raccolta n. 9656 del 27 aprile 2015, sia in Persona_1 contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 643 c.p., essendo frutto di circonvenzione d'incapace, per esser stato posto in essere mentre la sig.ra versava in condizioni di Pt_1 deficienza psichica e di debolezza ed in quanto vittima di circonvenzione da parte del congiunto.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, va dichiarata la nullità ex art. 1418 co. 1 c.c. dell'atto di trust per notaio , Repertorio n. 24458, Raccolta n. 9656 del 27 aprile Persona_1
2015 stipulato da e , poiché in contrasto con la norma Parte_1 Controparte_1
14 imperativa di cui all'art. 643 c.p. e ordinata la restituzione e la reintestazione in favore dell'attrice di tutto quanto conferito nel trust.
Quanto alla richiesta di condanna del sig. alla restituzione in favore dell'attrice Controparte_1 di tutti i compensi mensili dallo stesso percepiti, considerato che il ha percepito CP_1 mensilmente, dal 2015, la somma di €250,00, ipotizzando che verosimilmente una quota di tale somma sia stata effettivamente impiegata per la gestione del Trust e dei beni che ne fanno parte, si ritiene equo determinare in €15.000,00, oltre i soli interessi legali dal deposito della presente sentenza sino al soddisfo, la somma che è tenuto a versare a a Controparte_1 Parte_1 tale titolo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio
2543/2017 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie, per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara la nullità ex art. 1418 co. 1 c.c. dell'atto di trust per notaio , Repertorio n. 24458, Raccolta n. 9656 Persona_1 del 27 aprile 2015 stipulato da e , poiché in contrasto con la Parte_1 Controparte_1 norma imperativa di cui all'art. 643 c.p.;
2) ordina la restituzione e la reintestazione in favore dell'attrice di tutto quanto conferito nel trust, ivi compresi i frutti ed i redditi prodotti dai beni ed eventuali beni e diritti acquisiti dal trustee nell'esercizio delle sue funzioni;
3) condanna il sig. al pagamento in favore dell'attrice della somma di Controparte_1
€15.000,00 oltre interessi come indicato in motivazione a titolo di restituzione dei compensi mensili dallo stesso percepiti, nella sua qualità di trustee;
4) ordina all'Agenzia delle Entrate - Servizio Pubblicità Immobiliari - la trascrizione della sentenza con esonero di responsabilità per il dirigente.
5) condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite, che si liquidano in
€14.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e
CA se dovute come per legge.
Salerno, 4.11.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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