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Sentenza 17 gennaio 2024
Sentenza 17 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/01/2024, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile
Nella causa N. 6112 / 2023 R.G.
VERBALE DELLA CAUSA N. 6112 DELL'ANNO 2023
Oggi 17.1.24 innanzi al dott. Andrea Balba, sono comparsi:
Per la parte attrice l'avv. Guidorzi in sostituzione dell'avv. PEZZINI ALBERTO TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile
Per parte convenuta: l'avv. Scovero Passadore in sostituzione dell'avv. CEVASCO
PAOLO la quale rileva che solo nelle conclusioni depositate in data di ieri si precisa previa verifica ex art. 106 tub. che contesta non essendo mai stata fatta fino ad oggi alcuna questione sulla legittimazione attiva della banca convenuta e che in ogni caso sub doc. 12 vi è visura di con le autorizzazioni all'attività di recupero crediti. Insiste Pt_1
come in atti rilevando come il comportamento rileva ex art. 96 c.p.c. fa rilevare anche presso il Tribunale di Imperia è stata respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione.
Deposita relativo provvedimento del 15.12.23
i Procuratori delle parti discutono la causa e si riportano ai rispettivi atti e conclusioni.
Il Giudice;
si ritira in camera di consiglio alle ore 11,45 alle ore 12,17 rientrato in udienza nessuna parte presente decide la causa dando lettura della motivazione e del dispositivo che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile
Tribunale di Genova
settima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Andrea Balba ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6112/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_2 C.F._1
PEZZINI ALBERTO
ATTORE
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio degli avv. CEVASCO CP_1 P.IVA_1
PAOLO e DEGOLA PAOLO ) C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come sopra precisate
FATTO E DIRITTO
Con provvedimento cautelare del luglio 2023 veniva respinta la domanda di sospensione nei seguenti termini:
“Il Giudice, a scioglimento della riserva e letti gli atti;
premesso che:
- con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. il sig. ha proposto opposizione avverso Parte_2
l'atto di precetto notificatogli da in data 05.06.2023, previa sospensione dell'efficacia CP_1
esecutiva; TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile
- l'opponente ha lamentato la nullità del titolo esecutivo per indebita duplicazione dello stesso, in quanto l'atto di precetto si fonda su di un titolo che odiernamente non è un mutuo ordinario bensì un mutuo fondiario, come sostenuto dalla stessa creditrice in sede di opposizione al precetto precedentemente notificato;
inoltre, ha sostenuto l'impossibilità per di procedere ad esecuzione forzata, CP_1
lamentando un abuso del processo per frazionamento del credito;
- si è costituita nel presente procedimento il creditore domandando il rigetto Controparte_1
dell'istanza di sospensiva in quanto infondata;
osserva quanto segue.
Il precetto oggi opposto costituisce rinnovazione di un altro precedentemente notificato dalla convenuta in data 24.03.2023 la cui efficacia esecutiva, in virtù di opposizione promossa dal debitore ex art. 615 co.
1 c.p.c., è stata sospesa dal giudice in quanto non preceduto dalla notifica del mutuo, costituente titolo esecutivo, e ritenuti sussistenti dubbi sulla sua natura fondiaria che ne avrebbe consentito l'omissione.
A seguito di detta sospensione, disposta con ordinanza dell'11.05.2023 nel procedimento dinnanzi al
Tribunale di Genova r.g. 3603/2023, l'atto di pignoramento notificato in conseguenza del primo atto di precetto non è stato iscritto al ruolo, ed è quindi divenuto inefficace.
Il debitore ha eccepito l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata giacché l'atto di precetto si fonda su di un titolo non costituito da un mutuo ordinario, bensì da un mutuo fondiario: detta motivazione non appare fondata, posto che il diritto ad eseguire si configura in capo al creditore in entrambe le ipotesi, richiedendo nel caso del mutuo ordinario il rispetto delle condizioni di cui agli artt.
479 e 480 co. 2 c.p.c. TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile
Come correttamente evidenziato da parte convenuta nella propria difesa, con il provvedimento dell'11.05.2023 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo quale mutuo fondiario e con le modalità
esecutive speciali e non del titolo in quanto mutuo.
Titolo non contestato in punto validità del titolo. Appare dunque legittima la condotta della creditrice che, osservando le norme ordinarie e quindi notificando il titolo esecutivo come mutuo ordinario, ha proceduto a nuovo atto di precetto, a nulla rilevando che la stessa abbia precedentemente sostenuto la natura fondiaria del mutuo in esame, poiché, come costantemente affermato in giurisprudenza, il nomen iuris attribuito dalle parti non è vincolante per il giudice ed è comunque sempre superabile sulla base del dato oggettivo.
Inoltre, l'opponente ha sostenuto che sarebbe nulla la procedura esecutiva, essendo stata incardinata per una seconda volta in virtù di uno stesso titolo, mentre la prima sia ancora pendente: tale prospettazione non appare attinente al caso di specie, in cui non vi è ancora alcuna procedura esecutiva, avendo il pignoramento relativo al primo precetto perso efficacia, circostanza della quale la convenuta ha dato atto nello stesso atto di precetto (par. 8, pag. 3).
L'attore ha lamentato in ogni caso la nullità del secondo precetto, dal momento che esso costituirebbe abuso del diritto/del processo non avendo la convenuta indicato alcun specifico e concreto interesse ad agire nei confronti del debitore, frazionando il credito avente il medesimo titolo: va evidenziato che, da una lettura sommaria degli atti e in particolare del precetto opposto, non risulta che la creditrice abbia frazionato il credito, ma che quest'ultimo sia stato nuovamente richiesto per l'intero.
La rinnovazione del precetto, secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (Cassazione civile, sez. III, sentenza 29/08/2013 n° 19876), è ammessa in quanto il creditore ha diritto di iniziare e TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile proseguire il processo esecutivo sino all'intera soddisfazione del credito e pertanto può validamente notificare al debitore il precetto per l'esecuzione di un titolo esecutivo in virtù del quale abbia già
promosso azione esecutiva, seppure essa sia ancora pendente nel momento della notifica del successivo precetto.
L'unica condizione al cui rispetto la Corte di Cassazione subordina la legittimità del precetto rinnovato è
che esso non contenga la richiesta delle spese e delle competenze già dedotte nei precedenti atti di intimazione, richiesta che nel precetto oggi opposto non è stata formulata.
Da quanto sopra discende l'assenza di fumus boni iuris dell'opposizione, pertanto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto non può essere accolta.
P.Q.M.
Rigetta l'istanza di sospensione formulata dall'opponente.
Spese al merito”
Null'altro è emerso nel corso del processo chiuso senza istruttoria.
La domanda, quindi, deve essere respinta
Spese al soccombente come per legge.
P.Q.M.
Respinge la domanda
Condanna a rifondere a , le spese di lite Parte_2 CP_1
che liquida in € 3.000,00 oltre spese generali ed accessori
Genova, 17.1.24
Il Giudice Andrea Balba
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile
Nella causa N. 6112 / 2023 R.G.
VERBALE DELLA CAUSA N. 6112 DELL'ANNO 2023
Oggi 17.1.24 innanzi al dott. Andrea Balba, sono comparsi:
Per la parte attrice l'avv. Guidorzi in sostituzione dell'avv. PEZZINI ALBERTO TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile
Per parte convenuta: l'avv. Scovero Passadore in sostituzione dell'avv. CEVASCO
PAOLO la quale rileva che solo nelle conclusioni depositate in data di ieri si precisa previa verifica ex art. 106 tub. che contesta non essendo mai stata fatta fino ad oggi alcuna questione sulla legittimazione attiva della banca convenuta e che in ogni caso sub doc. 12 vi è visura di con le autorizzazioni all'attività di recupero crediti. Insiste Pt_1
come in atti rilevando come il comportamento rileva ex art. 96 c.p.c. fa rilevare anche presso il Tribunale di Imperia è stata respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione.
Deposita relativo provvedimento del 15.12.23
i Procuratori delle parti discutono la causa e si riportano ai rispettivi atti e conclusioni.
Il Giudice;
si ritira in camera di consiglio alle ore 11,45 alle ore 12,17 rientrato in udienza nessuna parte presente decide la causa dando lettura della motivazione e del dispositivo che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile
Tribunale di Genova
settima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Andrea Balba ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6112/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_2 C.F._1
PEZZINI ALBERTO
ATTORE
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio degli avv. CEVASCO CP_1 P.IVA_1
PAOLO e DEGOLA PAOLO ) C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come sopra precisate
FATTO E DIRITTO
Con provvedimento cautelare del luglio 2023 veniva respinta la domanda di sospensione nei seguenti termini:
“Il Giudice, a scioglimento della riserva e letti gli atti;
premesso che:
- con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. il sig. ha proposto opposizione avverso Parte_2
l'atto di precetto notificatogli da in data 05.06.2023, previa sospensione dell'efficacia CP_1
esecutiva; TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile
- l'opponente ha lamentato la nullità del titolo esecutivo per indebita duplicazione dello stesso, in quanto l'atto di precetto si fonda su di un titolo che odiernamente non è un mutuo ordinario bensì un mutuo fondiario, come sostenuto dalla stessa creditrice in sede di opposizione al precetto precedentemente notificato;
inoltre, ha sostenuto l'impossibilità per di procedere ad esecuzione forzata, CP_1
lamentando un abuso del processo per frazionamento del credito;
- si è costituita nel presente procedimento il creditore domandando il rigetto Controparte_1
dell'istanza di sospensiva in quanto infondata;
osserva quanto segue.
Il precetto oggi opposto costituisce rinnovazione di un altro precedentemente notificato dalla convenuta in data 24.03.2023 la cui efficacia esecutiva, in virtù di opposizione promossa dal debitore ex art. 615 co.
1 c.p.c., è stata sospesa dal giudice in quanto non preceduto dalla notifica del mutuo, costituente titolo esecutivo, e ritenuti sussistenti dubbi sulla sua natura fondiaria che ne avrebbe consentito l'omissione.
A seguito di detta sospensione, disposta con ordinanza dell'11.05.2023 nel procedimento dinnanzi al
Tribunale di Genova r.g. 3603/2023, l'atto di pignoramento notificato in conseguenza del primo atto di precetto non è stato iscritto al ruolo, ed è quindi divenuto inefficace.
Il debitore ha eccepito l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata giacché l'atto di precetto si fonda su di un titolo non costituito da un mutuo ordinario, bensì da un mutuo fondiario: detta motivazione non appare fondata, posto che il diritto ad eseguire si configura in capo al creditore in entrambe le ipotesi, richiedendo nel caso del mutuo ordinario il rispetto delle condizioni di cui agli artt.
479 e 480 co. 2 c.p.c. TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile
Come correttamente evidenziato da parte convenuta nella propria difesa, con il provvedimento dell'11.05.2023 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo quale mutuo fondiario e con le modalità
esecutive speciali e non del titolo in quanto mutuo.
Titolo non contestato in punto validità del titolo. Appare dunque legittima la condotta della creditrice che, osservando le norme ordinarie e quindi notificando il titolo esecutivo come mutuo ordinario, ha proceduto a nuovo atto di precetto, a nulla rilevando che la stessa abbia precedentemente sostenuto la natura fondiaria del mutuo in esame, poiché, come costantemente affermato in giurisprudenza, il nomen iuris attribuito dalle parti non è vincolante per il giudice ed è comunque sempre superabile sulla base del dato oggettivo.
Inoltre, l'opponente ha sostenuto che sarebbe nulla la procedura esecutiva, essendo stata incardinata per una seconda volta in virtù di uno stesso titolo, mentre la prima sia ancora pendente: tale prospettazione non appare attinente al caso di specie, in cui non vi è ancora alcuna procedura esecutiva, avendo il pignoramento relativo al primo precetto perso efficacia, circostanza della quale la convenuta ha dato atto nello stesso atto di precetto (par. 8, pag. 3).
L'attore ha lamentato in ogni caso la nullità del secondo precetto, dal momento che esso costituirebbe abuso del diritto/del processo non avendo la convenuta indicato alcun specifico e concreto interesse ad agire nei confronti del debitore, frazionando il credito avente il medesimo titolo: va evidenziato che, da una lettura sommaria degli atti e in particolare del precetto opposto, non risulta che la creditrice abbia frazionato il credito, ma che quest'ultimo sia stato nuovamente richiesto per l'intero.
La rinnovazione del precetto, secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (Cassazione civile, sez. III, sentenza 29/08/2013 n° 19876), è ammessa in quanto il creditore ha diritto di iniziare e TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile proseguire il processo esecutivo sino all'intera soddisfazione del credito e pertanto può validamente notificare al debitore il precetto per l'esecuzione di un titolo esecutivo in virtù del quale abbia già
promosso azione esecutiva, seppure essa sia ancora pendente nel momento della notifica del successivo precetto.
L'unica condizione al cui rispetto la Corte di Cassazione subordina la legittimità del precetto rinnovato è
che esso non contenga la richiesta delle spese e delle competenze già dedotte nei precedenti atti di intimazione, richiesta che nel precetto oggi opposto non è stata formulata.
Da quanto sopra discende l'assenza di fumus boni iuris dell'opposizione, pertanto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto non può essere accolta.
P.Q.M.
Rigetta l'istanza di sospensione formulata dall'opponente.
Spese al merito”
Null'altro è emerso nel corso del processo chiuso senza istruttoria.
La domanda, quindi, deve essere respinta
Spese al soccombente come per legge.
P.Q.M.
Respinge la domanda
Condanna a rifondere a , le spese di lite Parte_2 CP_1
che liquida in € 3.000,00 oltre spese generali ed accessori
Genova, 17.1.24
Il Giudice Andrea Balba
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile