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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/02/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1628 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Grande, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Sarah Masato, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile. CONCLUSIONI
All'udienza celebrata il 29 gennaio 2025 i procuratori delle parti hanno dedotto che sono in corso trattative tra le parti per un componimento bonario della lite ed hanno chiesto l'emissione di una sentenza parziale di divorzio. Il Giudice, preso atto, ha riservato al Collegio la decisione sullo status ed ha rinviato la causa al
23.04.2025 disponendo la trattazione cartolare dell'udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08.07.2024, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza, ha Parte_1
dedotto:
- che ha contratto matrimonio in Roma il 07.09.1998 con , CP_1
registrato agli atti dello Stato Civile del Comune all'anno 1998, atto n. 01830, parte
1, serie 02;
- che dalla loro unione è nata la figlia (23.02.1997); Persona_1
- che l'intestato Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 830/23 pubblicata il 27.07.2023;
- che la separazione si è protratta ininterrottamente senza una riconciliazione tra i coniugi e sono decorsi i termini di legge ai fini della domanda di divorzio.
Tanto dedotto, il ricorrente ha chiesto al Tribunale la pronuncia di scioglimento del matrimonio, con ogni conseguente statuizione.
Il Giudice relatore, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 22.
Con memoria difensiva del 27.12.2024 si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha aderito alla domanda di divorzio, ha contestato gli avversi assunti ed ha
2 formulato le proprie richieste.
All'udienza tenutasi il 29.01.2025 i procuratori delle parti hanno chiesto l'emissione di una sentenza parziale di divorzio ed il rinvio della causa per consentire di depositare conclusioni congiunte.
Il Giudice, preso atto della richiesta, ha rinviato la causa a successiva udienza ed ha riservato al Collegio la pronuncia sullo status.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Roma il 07.09.1998, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al
Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio, che deve essere rimesso sul ruolo istruttorio del Giudice delegato alla trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1628/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Roma il
07.09.1998 tra nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...], registrato agli atti dello Stato Civile del
[...]
Comune all'anno 1998, atto n. 01830, parte 1, serie 02;
manda al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese al definitivo.
3 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, in Civitavecchia il 04.02.2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1628 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Grande, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Sarah Masato, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile. CONCLUSIONI
All'udienza celebrata il 29 gennaio 2025 i procuratori delle parti hanno dedotto che sono in corso trattative tra le parti per un componimento bonario della lite ed hanno chiesto l'emissione di una sentenza parziale di divorzio. Il Giudice, preso atto, ha riservato al Collegio la decisione sullo status ed ha rinviato la causa al
23.04.2025 disponendo la trattazione cartolare dell'udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08.07.2024, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza, ha Parte_1
dedotto:
- che ha contratto matrimonio in Roma il 07.09.1998 con , CP_1
registrato agli atti dello Stato Civile del Comune all'anno 1998, atto n. 01830, parte
1, serie 02;
- che dalla loro unione è nata la figlia (23.02.1997); Persona_1
- che l'intestato Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 830/23 pubblicata il 27.07.2023;
- che la separazione si è protratta ininterrottamente senza una riconciliazione tra i coniugi e sono decorsi i termini di legge ai fini della domanda di divorzio.
Tanto dedotto, il ricorrente ha chiesto al Tribunale la pronuncia di scioglimento del matrimonio, con ogni conseguente statuizione.
Il Giudice relatore, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 22.
Con memoria difensiva del 27.12.2024 si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha aderito alla domanda di divorzio, ha contestato gli avversi assunti ed ha
2 formulato le proprie richieste.
All'udienza tenutasi il 29.01.2025 i procuratori delle parti hanno chiesto l'emissione di una sentenza parziale di divorzio ed il rinvio della causa per consentire di depositare conclusioni congiunte.
Il Giudice, preso atto della richiesta, ha rinviato la causa a successiva udienza ed ha riservato al Collegio la pronuncia sullo status.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Roma il 07.09.1998, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al
Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio, che deve essere rimesso sul ruolo istruttorio del Giudice delegato alla trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1628/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Roma il
07.09.1998 tra nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...], registrato agli atti dello Stato Civile del
[...]
Comune all'anno 1998, atto n. 01830, parte 1, serie 02;
manda al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese al definitivo.
3 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, in Civitavecchia il 04.02.2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
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