Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 20/03/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO SEZIONE CIVILE
Il giorno 20 marzo 2025, nell'aula civile del Tribunale di Lagonegro, all'udienza del Giudice Raffaele Russillo, è chiamata la causa TRA
Il (C.F. ) rappresentato dall'Avv. Filomena Carmela Iannotta, sostituita Parte_1 P.IVA_1
p le Ald Attore opponente
E entata e difesa, c ntamente, dagli avvocati Corrado Controparte_1
) e Bruno Pelosi ); è presente l'avv. Pelosi Bruno. C.F._1 C.F._2
Convenuto opposto
E
(C.F. ), rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. CO Panetta, sostituito Controparte_2 P.IVA_2 per delega dall'avv. Raffaele Boninfante. Terzo chiamato
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti chiedendone l'integrale accoglimento.
Il Giudice preso atto delle note conclusive depositate dai difensori costituiti per l'odierna udienza, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
Il Giudice, Raffaele Russillo, pronunzia la seguente SENTENZA definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n.397/2020 r.g.a.c. tra
e P.I. , rappresentata e difesa, congiuntamente C.F._4 P.IVA_3 gli avvocati Corrado Cerbino ) e Bruno Pelosi C.F._1
), domiciliata presso lo studio del pri Z) alla Via Siris n. 3, C.F._2 come da mandato allegato al ricorso per d.i. datato 29.10.2019. Opposto E
(C.F. , in persona del Presidente della Giunta Regionale e legale Controparte_2 P.IVA_2
Dott rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. CO Panetta (C.F. CP_3
, fax n.0971/668173, p.e.c. , giusta mandato in calce C.F._5 Email_1
u atto separato, elettivam a Via V. Verrastro, n.4, presso la sede dell'Ufficio Legale dell'Ente ed al seguente domicilio digitale: Email_1
Terzo Conclusioni: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA Con atto di citazione notificato in data 11.03.2020, il proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 28/2020 (R.G. 1418/201 unale di Lagonegro e notificato in data 28.01.2020, emesso in favore della per la somma di € 9.950,00, oltre interessi legali Controparte_1 dalla notificazione del ricorso e del decreto, nonché spese del procedimento monitorio. Il decreto ingiuntivo veniva emesso per il mancato pagamento della fattura n. 2/PA del 25.07.2016 relativa a lavori effettuati. L' nveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Lagonegro, per l'udienza del 23.06.2020, la al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo, Tribunale adito, Controparte_1 contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti della presente idere e provvedere: 1) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del in merito al pagamento rich Parte_1 ria e, per l'effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo e con rare che nulla è dovuto dal Parte_1 all'ingiungente convenuta per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del prese
[...] zazione alla chiamata in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio) della n Controparte_2 persona del legale rapp mpore, con sede NZA, Via : 85100), Codice Fiscale e Partita IVA: , condannare quest'ultima al pagamento di tutte le P.IVA_2 P.IVA_4 somme pretese in giudizi di spese e compe ". In particolare, qua gittimazione passiva, l'opponente riteneva sussistere la legittimazione passiva della sola atteso che i lavori di somma urgenza, effettuati al fine di evitare Controparte_2 pericoli per la pubblica incolumità, avev rdato aree di proprietà della per cui la Controparte_2 relativa spesa doveva gravare sulla stessa CP_2
L'opponente, infine, eccepiva la nullità del contratto stipulato con la ditta opposta stante la carenza della forma scritta e l'assenza della relativa copertura finanziaria che doveva essere attestata dal responsabile del servizio finanziario. Si costituiva la con comparsa, con la quale impugnava e contestava il contenuto Controparte_1 dell'atto introdu tegrale rigetto. In particolare, la Ditta opposta rappresentava di aver realizzato i lavori per la regimentazione idraulica dell'alveo del torrente Serrapotamo alla località Stretto di Ruscino, nell'agro del Comune di , in Pt_1 ottemperanza al Verbale di Somma Urgenza del 31.01.2015, emanato ai sensi dell'art. 176 del . n.
. 20 d munale, sottoscritto dal responsabile del Settore Tecnico del rch. Precisava, poi, che i lavori eseguiti dall'odierna opposta erano Parte_1 Persona_1 ltima ettati dal Committente, il quale ne aveva tratto beneficio, per cui non avendo avuto alcun rapporto con la nessuna somma poteva richiedere alla Controparte_2 stessa, con la conseguenza che doveva essere rig i carenza di legittimazione passiva. Quanto, poi, alla eccezione dell'assenza di atto convenzionale sottoscritto tra le parti, per la carenza di forma scritta, l'opposto evidenziava che il Verbale di Somma Urgenza del 31.01.2015 riveste natura di contratto tra le parti, in quanto sottoscritto dal Responsabile del procedimento (R.U.P. del Comune di
) e l'affidatario dei lavori, Pt_1 Controparte_1 di citazione per chiam o alla 01.2021, il Controparte_2 [...] conveniva in giudizio, su autorizzazione del Tri che si cost Parte_1 Controparte_2 eccepiva, in via preliminare, di non essere il soggetto legittimato passivo nel giudizio, né di essere il titolare dell'obbligo ento delle somme ingiunte dalla Ditta individuale RE CO all'amministrazione comunale di . Precisava, poi, che i lavori oggetto del giudizio non erano stati mai previamente Pt_1 autorizzati dalla così come prescritto dall'art. 3 della Legge Regionale 23 novembre 1978, Controparte_2
n.51. Chiedeva, quindi, l'estromissione dal giudizio ed in via gradata, nel caso in cui venga ta l'opposizione al decreto ingiuntivo, chiedeva che venisse dichiarata l'amministrazione comunale di unica obbligata Pt_1 al pagamento delle somme ingiunte in favore della Ditta individuale RE CO. Ciò posto, non risulta contestato dalle parti che la vicenda che ci occupa sia riconducibile nell'ambito della previsione di cui all'art. 176 del D.P.R. n.207/2010, in vigore al tempo dell'ordinazione dei lavori di che trattasi. Orbene, rileva questo giudicante che i lavori oggetto della pretesa monitoria sono costituiti dalle opere realizzate a seguito del Verbale di Somma Urgenza del 31.01.2015, sottoscritto dal responsabile del Settore Tecnico del rch. Parte_1 Persona_1
Il tecnico d ale h luogo nei pressi asserella posta sul torrente Serrapotamo alla località Stretto di Ruscino, nell'agro del Comune di , verificando ed attestando Pt_1
l'effettiva necessità dei lavori di pulizia dell'alveo e regimentazione delle acque ed il “carattere di urgenza” degli stessi, considerato il rischio concreto, per la circolazione stradale, per i fabbricati esistenti e le coltivazioni agricole che fiancheggiano il torrente, in caso di esondazione del torrente (cfr. ordinanza contingibile e urgente e verbale di somma urgenza). Ora, nel caso di specie, i lavori realizzati dalla (non vi è contestazione in ordine all'effettiva CP_1 realizzazione dei lavori di pulizia dell'alveo e re delle acque) rivestivano carattere di “urgenza”, come esplicitamente attestato dal tecnico designato dallo stesso ente nei verbali sopra richiamati, considerato il rischio concreto per l'incolumità della popolazione dovuto al rischio di esondazione del torrente. Pertanto, nella fattispecie in esame devono trovare applicazione gli artt. 175 e 176 del d.p.r. 207/2010 (Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici), che così dispongono: art. 175 “Lavori d'urgenza”
“1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico competente per territorio o dal tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.” art. 176 “Provvedimenti in caso di somma urgenza”
“1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 175 la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 163, comma 5.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.”. Nel caso di specie, la comprovata esistenza di circostanze di somma urgenza, attestata nelle ordinanze contingibili e urgenti e nel verbale di somma urgenza, redatto dal tecnico incaricato dall'ente, giustifica l'affidamento diretto dei lavori entro il limite di euro 200.000,00. Inoltre, a norma dell'art. 176 co. 5 sopra citato, il carattere di urgenza impone la liquidazione della spesa relativa ai lavori realizzati, pur in mancanza di una preventiva approvazione della stazione appaltante. In proposito, giova ricordare che non vi è stata alcuna contestazione in ordine all'effettiva realizzazione dei lavori di pulizia dell'alveo e regimentazione delle acque, così come descritti nel verbale di somma urgenza, né vi è stata contestazione con riferimento al loro ammontare. Da quanto sin qui esposto discende il rigetto dell'opposizione. Quanto alla richiesta di condanna della avanzata dal essa si fonda Controparte_2 Parte_1 sostanzialmente sulla circostanza che gl ei loro afflu proprietà del dello Stato ai sensi dell'art. 822 c.c. e la relativa gestione e manutenzione è demandata alla
[...]
, così come previsto dal D.P.R. 14 aprile 1993. Ne conseguirebbe, secondo la ricos CP_2 dell'opponente, che dell'alveo del torrente, effettuata dal comune di , ha Pt_1 rappresentato per la un illecito arricchimento, in danno dello stesso ente loca ene, Controparte_2 dagli atti di causa ris razione regionale non ha mai autorizzato l'ente locale ad effettuare i detti lavori. Nel caso in esame, dunque, l'arricchimento - se tale lo si definisce - è stato indubbiamente un arricchimento non voluto;
il che esclude ogni indennizzo (cfr. S.U. 26 maggio 2015 n. 10798: "Il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicchè il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di "arricchimento imposto"). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia (Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale, Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000, Fase Compenso Fase di studio della controversia, valore minimo:
€ 460,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00, Fase decisionale, valore minimo: € 851,00, Compenso tabellare (valori minimi) € 1.700,00, PROSPETTO FINALE, Compenso tabellare € 1.700,00, Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 255,00, Cassa Avvocati ( 4% ) € 78,20, totale € 2.033,20).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1)- rigetta l'opp tto, dichiara defini ngiuntivo opposto;
2)- condanna il a rimborsare alla n persona dell'omonimo Parte_1 Controparte_1 titolare, le spese dano in € 1.700,0 i.v.a., c.p.a. e spese generali;
3)- condanna il a rimborsare alla in persona in persona del Presidente Parte_1 Controparte_2 della Giunta Regionale e legale rappresentante p.t., le spese di lite, che si liquidano in € 1.700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali. Così deciso in Lagonegro il 20 marzo 2025 Il giudice Raffaele Russillo