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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/02/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza orale ex art. 127-ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1120/2023
TRA
(CF ) rapp.ta e difeso dall' dall'avv. Parte_1 C.F._1
Angela Garofalo;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Controparte_1
, alla Via degli Imbimbo, n. 10/12, CF ; CP_1 P.IVA_1
CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.04.2023, la Sig.ra riferiva Parte_1
di essere stata dipendente dell' fino al 01.08.2022, data Controparte_1
del suo pensionamento, con mansioni d'infermeria, assunta con contratto a tempo indeterminato e inquadrata al livello D6, ruolo 01.
La ricorrente evidenziava, altresì, che negli ultimi tre anni di servizio svolgeva la propria attività lavorativa presso il Presidio Ospedaliero di Sant'Angelo dei Lombardi e che, nonostante i turni effettivamente prestati, non le veniva corrisposta l'indennità prevista dall'art. 86, commi 3 e 4, del CCNL di riferimento per le seguenti mensilità: 11.2018,
12.2018, 02.2019, 03.2019, 04.2019, 07.2019, 08.2019, 09.2019, 10.2019, 11.2019, 12.2019,
01.2020, 02.2020, 03.2020, 04.2020. Infine, la lavoratrice riferiva di aver formalmente
1 invitato la parte convenuta, in data 18.11.2022, all'avvio del procedimento di negoziazione assistita, senza ricevere alcun riscontro.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, non si costituiva in giudizio parte resistente e, pertanto, accertata la regolarità delle notifiche, ne veniva dichiarata la contumacia.
A seguito dell'udienza ex art 127 ter cpc, previo deposito di note in sostituzione, la causa veniva decisa come da presente sentenza.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente, sulla contumacia si rileva che deve essere escluso che la contumacia della parte datoriale possa essere equiparata ad una ficta confessio e che possa applicarsi il principio di non contestazione sancito dall'art. 115 c.p.c., sia sulla base del dato letterale della norma, che si riferisce alla sola “parte costituita”, sia per consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. n.
24885/14; Cass. 14623/2009).
Nel processo del lavoro, in caso di contumacia della parte convenuta, opera, al contrario, la ficta contestatio dei fatti dedotti dalla parte ricorrente, per cui si finge che la parte che non si costituisce in giudizio abbia contestato lo stesso i fatti dedotti dal ricorrente.
Successivamente, in data 06.02.2024, mediante il deposito della comparsa di nuovo difensore,
la parte ricorrente nominava l'Avv. Angela Garofolo in sostituzione del precedente difensore,
Avv. Elisa Pinchera.
In diritto, l'art. 86 comma 3, del CCLN comparto sanità prevede un'indennità per particolari condizioni di lavoro, spettante al personale dei ruoli sanitari e tecnici appartenenti alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni. Tale indennità, pari a euro 4,49 al giorno, è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese, si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovvero sia almeno pari al 20% rispetto al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente.
Inoltre, il 4 comma dell'articolo citato riconosce un'ulteriore indennità giornaliera pari a 2,07 euro per tutti gli operatori appartenenti alle categorie da A a D, addetti agli impianti e servizi attivati in base alla programmazione dell'Azienda o dell'Ente per almeno dodici ore giornaliere ed effettivamente operanti su due turni per la ottimale utilizzazione degli impianti stessi ovvero che siano operanti su due turni in corsia o in struttura protetta anche territoriale 2 o in servizi diagnostici. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale su due turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina e pomeriggio, ovverosia almeno pari al 30% nell'arco del mese.
In vero dalla documentazione allegata, in modo particolare dalle buste paga e dagli estratti delle rilevazioni del tesserino, prodotte dalla parte ricorrente, emerge prova scritta dei turni di lavoro effettivamente svolti e della costante e periodica rotazione dei medesimi.
Tanto considerato, per i periodi supra indicati, risulta spettante alla lavoratrice il diritto all'indennità di cui all'art. 86, comma 3, del CCNL di riferimento.
Tale diritto, come dimostrato da parte ricorrente con la riproduzione delle buste paga, non risulta goduto. Pertanto, questo Giudicante ritiene di condividere le risultanze effettuate dal dott. , consulente di parte, il quale riconosce il diritto della ricorrente a percepire la Per_1
somma complessiva di euro 601,28 imponibili IRPEF, corrispondenti ad un imponibile previdenziale di euro 659,69.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE il ricorso e per lo effetto condanna pagamento della suddetta somma in favore della ricorrente, ovvero euro 659,69, oltre interessi dalla maturazione al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 600,00 per Controparte_2
compensi oltre accessori di legge con attribuzione.
Così deciso in Avellino, il 19.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr.Monica d'Agostino
3
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza orale ex art. 127-ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1120/2023
TRA
(CF ) rapp.ta e difeso dall' dall'avv. Parte_1 C.F._1
Angela Garofalo;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Controparte_1
, alla Via degli Imbimbo, n. 10/12, CF ; CP_1 P.IVA_1
CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.04.2023, la Sig.ra riferiva Parte_1
di essere stata dipendente dell' fino al 01.08.2022, data Controparte_1
del suo pensionamento, con mansioni d'infermeria, assunta con contratto a tempo indeterminato e inquadrata al livello D6, ruolo 01.
La ricorrente evidenziava, altresì, che negli ultimi tre anni di servizio svolgeva la propria attività lavorativa presso il Presidio Ospedaliero di Sant'Angelo dei Lombardi e che, nonostante i turni effettivamente prestati, non le veniva corrisposta l'indennità prevista dall'art. 86, commi 3 e 4, del CCNL di riferimento per le seguenti mensilità: 11.2018,
12.2018, 02.2019, 03.2019, 04.2019, 07.2019, 08.2019, 09.2019, 10.2019, 11.2019, 12.2019,
01.2020, 02.2020, 03.2020, 04.2020. Infine, la lavoratrice riferiva di aver formalmente
1 invitato la parte convenuta, in data 18.11.2022, all'avvio del procedimento di negoziazione assistita, senza ricevere alcun riscontro.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, non si costituiva in giudizio parte resistente e, pertanto, accertata la regolarità delle notifiche, ne veniva dichiarata la contumacia.
A seguito dell'udienza ex art 127 ter cpc, previo deposito di note in sostituzione, la causa veniva decisa come da presente sentenza.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente, sulla contumacia si rileva che deve essere escluso che la contumacia della parte datoriale possa essere equiparata ad una ficta confessio e che possa applicarsi il principio di non contestazione sancito dall'art. 115 c.p.c., sia sulla base del dato letterale della norma, che si riferisce alla sola “parte costituita”, sia per consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. n.
24885/14; Cass. 14623/2009).
Nel processo del lavoro, in caso di contumacia della parte convenuta, opera, al contrario, la ficta contestatio dei fatti dedotti dalla parte ricorrente, per cui si finge che la parte che non si costituisce in giudizio abbia contestato lo stesso i fatti dedotti dal ricorrente.
Successivamente, in data 06.02.2024, mediante il deposito della comparsa di nuovo difensore,
la parte ricorrente nominava l'Avv. Angela Garofolo in sostituzione del precedente difensore,
Avv. Elisa Pinchera.
In diritto, l'art. 86 comma 3, del CCLN comparto sanità prevede un'indennità per particolari condizioni di lavoro, spettante al personale dei ruoli sanitari e tecnici appartenenti alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni. Tale indennità, pari a euro 4,49 al giorno, è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese, si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovvero sia almeno pari al 20% rispetto al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente.
Inoltre, il 4 comma dell'articolo citato riconosce un'ulteriore indennità giornaliera pari a 2,07 euro per tutti gli operatori appartenenti alle categorie da A a D, addetti agli impianti e servizi attivati in base alla programmazione dell'Azienda o dell'Ente per almeno dodici ore giornaliere ed effettivamente operanti su due turni per la ottimale utilizzazione degli impianti stessi ovvero che siano operanti su due turni in corsia o in struttura protetta anche territoriale 2 o in servizi diagnostici. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale su due turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina e pomeriggio, ovverosia almeno pari al 30% nell'arco del mese.
In vero dalla documentazione allegata, in modo particolare dalle buste paga e dagli estratti delle rilevazioni del tesserino, prodotte dalla parte ricorrente, emerge prova scritta dei turni di lavoro effettivamente svolti e della costante e periodica rotazione dei medesimi.
Tanto considerato, per i periodi supra indicati, risulta spettante alla lavoratrice il diritto all'indennità di cui all'art. 86, comma 3, del CCNL di riferimento.
Tale diritto, come dimostrato da parte ricorrente con la riproduzione delle buste paga, non risulta goduto. Pertanto, questo Giudicante ritiene di condividere le risultanze effettuate dal dott. , consulente di parte, il quale riconosce il diritto della ricorrente a percepire la Per_1
somma complessiva di euro 601,28 imponibili IRPEF, corrispondenti ad un imponibile previdenziale di euro 659,69.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE il ricorso e per lo effetto condanna pagamento della suddetta somma in favore della ricorrente, ovvero euro 659,69, oltre interessi dalla maturazione al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 600,00 per Controparte_2
compensi oltre accessori di legge con attribuzione.
Così deciso in Avellino, il 19.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr.Monica d'Agostino
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