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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/06/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 950/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 950/2025 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 23/6/2025; promossa congiuntamente da:
, (C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliato a Pachino, Corso Nunzio Costa n.
180, presso lo studio dell'avv. Orlando Walter, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Portopalo di Capo Passero, Via Roma n. 53, elettivamente domiciliata a Floridia, Via Papa Paolo VI
n. 67, presso lo studio dell'avv. Vassallo Sebastiana, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27/03/2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il giorno
26/10/2002 (Anno 2002, Numero 16, Parte II, Serie A, Ufficio 1).
Esponevano in particolare i coniugi:
-di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Portopalo di Capo Passero, il giorno
26/10/2002;
pagina1 di 3 -che dalla loro unione sono nati i figli, (a Modica, il 02/11/2003) ad oggi Persona_1
maggiorenne ed economicamente indipendente e (a Modica, il 25/09/2006) ad Persona_2
oggi maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
-di essersi separati consensualmente con verbale omologato con decreto n. 390/2021 del 17/6/2021
(v. documenti in atti) così come modificato con decreto del 23/12/2021.
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 15/4/2025, il Presidente fissava udienza del 23/6/2025 per la comparizione dei coniugi.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separatamente, con obbligo del mutuo e vicendevole rispetto e potranno fissare la propria residenza ove vorranno, con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente l'eventuale mutamento della stessa a mezzo di raccomandata A/R fino al raggiungimento della completa autosufficienza economica della figlia;
Per_2
2. Il figlio maggiorenne , economicamente autosufficiente, continuerà a vivere con il Per_1
padre, libero di incontrare la madre quando lo vorrà.
La figlia GI , non ancora economicamente autosufficiente, vivrà presso Per_2
l'abitazione del padre, il quale provvederà alle relative esigenze e al mantenimento diretto della figlia, precisando tuttavia che in caso di iscrizione della figlia ad un percorso di studi Per_2
universitari, la madre a titolo di contributo al mantenimento di verserà direttamente alla Per_2 stessa, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, la somma mensile di € 150,00
pagina2 di 3 (centocinquanta/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di
Gennaio di ogni anno, con bonifico da effettuarsi entro il 5 di ogni mese.
3. I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi emolumento a titolo di assegno di divorzio ovvero
a titolo alimentare.
4. Ambedue i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
5. I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro avendo definitivamente tacitato ogni rispettiva pretesa.
6. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della figlia Per_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, nonché dalla misura e dal modo con cui i genitori contribuiranno al mantenimento, alla cura e all'istruzione della figlia.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
, in Portopalo di Capo Passero, il giorno 26/10/2002 (Anno 2002, Numero 16, Parte II, Serie
[...]
A, Ufficio 1), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di PORTOPALO DI CAPO PASSERO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 27/06/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 950/2025 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 23/6/2025; promossa congiuntamente da:
, (C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliato a Pachino, Corso Nunzio Costa n.
180, presso lo studio dell'avv. Orlando Walter, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Portopalo di Capo Passero, Via Roma n. 53, elettivamente domiciliata a Floridia, Via Papa Paolo VI
n. 67, presso lo studio dell'avv. Vassallo Sebastiana, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27/03/2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il giorno
26/10/2002 (Anno 2002, Numero 16, Parte II, Serie A, Ufficio 1).
Esponevano in particolare i coniugi:
-di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Portopalo di Capo Passero, il giorno
26/10/2002;
pagina1 di 3 -che dalla loro unione sono nati i figli, (a Modica, il 02/11/2003) ad oggi Persona_1
maggiorenne ed economicamente indipendente e (a Modica, il 25/09/2006) ad Persona_2
oggi maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
-di essersi separati consensualmente con verbale omologato con decreto n. 390/2021 del 17/6/2021
(v. documenti in atti) così come modificato con decreto del 23/12/2021.
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 15/4/2025, il Presidente fissava udienza del 23/6/2025 per la comparizione dei coniugi.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separatamente, con obbligo del mutuo e vicendevole rispetto e potranno fissare la propria residenza ove vorranno, con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente l'eventuale mutamento della stessa a mezzo di raccomandata A/R fino al raggiungimento della completa autosufficienza economica della figlia;
Per_2
2. Il figlio maggiorenne , economicamente autosufficiente, continuerà a vivere con il Per_1
padre, libero di incontrare la madre quando lo vorrà.
La figlia GI , non ancora economicamente autosufficiente, vivrà presso Per_2
l'abitazione del padre, il quale provvederà alle relative esigenze e al mantenimento diretto della figlia, precisando tuttavia che in caso di iscrizione della figlia ad un percorso di studi Per_2
universitari, la madre a titolo di contributo al mantenimento di verserà direttamente alla Per_2 stessa, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, la somma mensile di € 150,00
pagina2 di 3 (centocinquanta/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di
Gennaio di ogni anno, con bonifico da effettuarsi entro il 5 di ogni mese.
3. I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi emolumento a titolo di assegno di divorzio ovvero
a titolo alimentare.
4. Ambedue i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
5. I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro avendo definitivamente tacitato ogni rispettiva pretesa.
6. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della figlia Per_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, nonché dalla misura e dal modo con cui i genitori contribuiranno al mantenimento, alla cura e all'istruzione della figlia.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
, in Portopalo di Capo Passero, il giorno 26/10/2002 (Anno 2002, Numero 16, Parte II, Serie
[...]
A, Ufficio 1), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di PORTOPALO DI CAPO PASSERO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 27/06/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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