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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 07/03/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI SAVONA
In composizione monocratica in persona del dott. Stefano Poggio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG 1355/2024 tra
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, corrente in Bareggio (MI), Via Perosi n. 15, nonché della (P. Parte_2
IVA ), in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede legale in Cuggiono P.IVA_2
(MI), alla Via Rossetti n. 8, entrambe rappresentate, assistite e difese dall'Avv. Francesco Ambrosio del Foro di Milano (C.F. in virtù di mandato in atti. C.F._1
- PARTE ATTRICE OPPONENTE
, sedente in Ceriale – Via Aurelia 142 (codice fiscale e P. IVA Controparte_1
), in persona dell'amministratore unico – leg. rapp.te , codice fiscale P.IVA_3 CP_2
, nonché dell'Ing. nato ad [...] il [...] (codice CodiceFiscale_2 CP_3 fiscale e ), rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluigi Bruzzone (CF: C.F._3 [...]
), in virtù di mandato in atti C.F._4
- PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l'comma c.p.c.)
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte_3
Voglia il GU Ill.mo adìto, contrariis rejectis,
Nel merito:
° accertati e dichiarati la carenza di legittimazione attiva degli opposti a procedere ad esecuzione forzata e l'inesistenza del diritto riconosciuto nel titolo esecutivo su cui si fonda l'atto di precetto notificato il 17/06/2024,
° accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di e ing. a Controparte_1 CP_3 procedere all'esecuzione per consegna e rilascio dell'immobile sito in Loano, via Aurelia 16, detenuto da Imm.re San Marco Srl;
° accertare e dichiarare 'illegittimità ed inefficacia dell'atto di precetto opposto, notificato il 17/06/2024;
° con il favore delle spese e dei compensi di lite.
Controparte_4
“Piaccia all'On.le Tribunale di Savona, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare tutte le domande avversarie siccome inammissibili nonché comunque infondate nel merito, stante il diritto di e dell'Ing. riconosciuto nel titolo esecutivo su cui si Controparte_1 CP_3 fonda l'atto di precetto notificato il 17/06/2024, a procedere all'esecuzione per consegna e rilascio l'unità
1 immobiliare -appartamento- sito in Loano – Via Aurelia 416, nel complesso immobiliare “I Delfini” (appartamento casa “A” –piano primo – interno 6, al NCEU al Foglio 16 particella 3000 sub. 12), comunque e in ogni caso condannando le società opponenti (P. IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, e la società P.IVA_1 Parte_2
(P. IVA ), in persona del legale rappresentate pro tempore, a rilasciare detto
[...] P.IVA_2 immobile stesso;
con il favore delle spese processuali, oltre oneri fiscali – previdenziali ed altri accessori di legge”.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. In data 14/10/20217 prometteva di vendere ad Controparte_1 Parte_1 l'immobile sito nel comune di Loano, Via Aurelia n. 16 a fronte del pagamento di un prezzo da pagarsi ratealmente in buona parte prima della stipula del rogito, da concludersi entro la data del
30.6.2018, pattuendo la risoluzione di diritto del contratto e la decadenza dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento anche di una sola rata.
Con Assumendo il mancato pagamento delle rate agiva per ottenere la risoluzione del contratto.
Il conseguente giudizio veniva definitivo con un accordo transattivo che prevedeva l'impegno di
– con la garanzia fornita dalla - a Parte_1 Parte_2 corrispondere a l'importo complessivo di € 240.000,00 mediante pagamento di Controparte_1 n. 60 rate mensili di cui n. 55 di importo pari ad € 2.556,36 ciascuna scadenti il1° di ogni mese (escluso giugno) a decorrere da dicembre 2023, e n. 5 “maxirate” scadenti il 15/06/2024, 15/06/2025, 15/06/2026, 15/06/2027, 15/06/2028, di importo pari ad € 20.000,00 ciascuna.
Le parti convenivano inoltre che:
- il mancato pagamento di tre rate consecutive pari ad € 2.556,236 ciascuna del piano di rientro avrebbe comportato il riconoscimento alla del diritto/potere di Controparte_1 agire per l'immediato rilascio dell'immobile in forza del titolo esecutivo rappresentato dall'accordo giudiziale;
- quanto alle n. 5 rate annuali di € 20.000,00 scadenti a giugno di ciascun anno, la decadenza dal beneficio del termine concesso alle odierne opponenti sarebbe maturata in caso di mancato pagamento entro 60 giorni dalle singole scadenze.
Ad avviso della anche detto secondo accordo sarebbe stato inadempiuto tanto che la CP_1 prima intimava alla promissaria acquirente un atto di precetto per ottenere il rilascio dell'immobile. Il precetto è stato intimato anche per conto dell'Ing. nella qualità di socio CP_3 assegnatario dell'immobile oggetto per cui è causa.
Avverso l'atto di precetto ha interposto opposizione l'intimata adducendo articolati motivi di doglianza:
1. Carenza di legittimazione attiva degli intimanti a procedere ad esecuzione forzata in quanto l'immobile oggetto del contratto preliminare “risulta essere stato assegnato al socio CP_3
nelle more del giudizio n. RG.1205/2023, ed esattamente il 27/07/2023, e pertanto in
[...] data ampiamente antecedente alla definizione del giudizio con la firma dell'accordo di conciliazione sub doc. 2). Tale circostanza veniva appresa dall'esponente consultando le visure catastali eseguite sul predetto immobile in data 19.06.2024 (doc. 5). Ne consegue che al momento della stipula dell'accordo conciliativo non era già più Controparte_1 proprietaria dell'immobile compromesso, sicchè il titolo si è formato a beneficio di un soggetto non legittimato ad esercitare i diritti in esso sanciti, per avere egli perso la
2 proprietà del bene prima della sottoscrizione dell'accordo con il quale si impegnava a cederne la proprietà all'esponente a fronte del pagamento rateizzato del prezzo.
[...]
pertanto, non è titolare dei diritti riconosciuti nel titolo e non è legittimata a Controparte_1 pretenderne l'esecuzione. Quanto alla legittimazione attiva del sig. , essa va CP_3 esclusa in quanto egli non era parte dell'accordo e quindi soggetto estraneo alla formazione del titolo.”.
2. Inesistenza del titolo esecutivo per difetto dei requisiti richiesti dall'art. 474 c.p.c in quanto l'accordo conciliativo sottoscritto inter partes “non contiene un diritto certo e non controverso nella sua esistenza, bensì un diritto la cui insorgenza ed esistenza presuppone il previo accertamento giudiziale di un evento previsto nell'accordo ma la cui verificazione è ad essa estranea (l'inadempimento a tre ratei esecutivi del piano di rientro convenuto).
3. La mancata verificazione dell'evento posto come condizione dell'insorgenza del diritto suscettibile di esecuzione forzata. L'atto di precetto opposto infatti “è totalmente generico nell'indicazione dei tre ratei consecutivi che sarebbero rimasti inadempiuti, non avendo l'intimante specificato a quali mensilità egli abbia inteso riferirsi. Tale vizio è di per se' sufficiente a rendere il precetto nullo ed inefficace. Nel merito si osserva che, come si evince dai documenti che si producono, ha sempre corrisposto, seppure Parte_1 con leggeri ritardi sempre tollerati, gli importi concordati nel verbale di conciliazione (doc.
6). In particolare, prima della notifica del precetto opposto ed Parte_1 esattamente il 6.6.2024 ha corrisposto tramite il Sig. (legale Parte_4 rappresentante dell'accollante il rateo di marzo 2024 (doc. 7), e Parte_5 tale pagamento è stato accettato ed incassato senza eccezioni né riserve, con l'effetto di contenere l'inadempimento a soli due ratei del piano convenuto (aprile e maggio 2024) ... Se ne deduce che alla data della diffida del 13/06/2024 con la quale Controparte_1 intimava a Imm.re San Marco Srl il rilascio dell'immobile, le opponenti risultavano inadempienti limitatamente alle sole mensilità di aprile e maggio 2024, e quindi relativamente a sole n. due mensilità, e pertanto non risultava essersi verificato l'evento assurto dalle parti a condizione di risoluzione dell'accordo”.
Si è costituita la in uno col sig. in proprio contestando gli argomenti CP_1 CP_3 avversari.
In particolare, quanto all'eccezione di carenza di legittimazione attiva, invocava l'art. 111 c.p.c. prevede testualmente che “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”. Vale a dire quanto esattamente accaduto nel nostro caso: il giudizio civile è proseguito e si è concluso col verbale conciliativo di cui trattasi a favore di parte originaria del processo”. Controparte_1
Quanto alla pretesa mancanza dei requisiti di cui all'art. 474 cpc contestava la necessità di un accertamento giudiziale del mancato pagamento delle tre rate, posto che “ragionando come controparte, nessun contratto pubblico di mutuo potrebbe costituire valido titolo esecutivo.
Laddove, inoltre, il titolo esecutivo che ci occupa è costituito da un verbale conciliativo davanti a
Questo stesso Tribunale, proposto dallo stesso Giudice della causa civile n. 1205/2023 RG davanti al Tribunale di Savona, che trova ragione anche nella deflazione del contenzioso di cognizione: subordinarne l'efficacia esecutiva a una ulteriore causa civile (la cui sentenza definitiva, inevitabilmente, sostituirebbe il verbale quale titolo) risulta illogico e contro la ratio legis, oltre che giuridicamente infondato. In realtà il contenuto del verbale conciliativo è inequivoco (“in ipotesi di mancato pagamento nei termini prefissati di cui al paragrafo 2 sopra pattuiti, il presente verbale costituirà titolo esecutivo”) e l'accertamento giudiziale del mancato pagamento delle tre rate costituisce oggetto dell'opposizione a precetto instata ex adverso (tale mancato pagamento risulta dalle stesse produzioni avversarie)”.
3 Contestava infine l'asserita genericità dell'atto di precetto, rimarcando comunque come “per stessa confessione giudiziale avversaria si dimostra che alla data del 6-6-2024 risultavano impagate le rate scadute in data 1-3-2024, 1-4-2024, 1-5-2024”.
*****
B. In relazione all'eccezione preliminare dell'opponente pare a chi scrive che la questione - pur dottamente argomentata - non sia stata correttamente impostata in considerazione delle peculiarità della presente fattispecie.
Tra ed immobiliare , infatti, è intercorso nulla più che un contratto di CP_1 Parte_1 natura preliminare, al quale è legittimato non solo l'effettivo titolare del bene alienando, ma anche colui che tale bene attualmente non possiede: in casi siffatti si ammette pacificamente che l'obbligazione di trasferimento possa essere adempiuta semplicemente procurando l'acquisto a favore del promissario acquirente direttamente da parte del terzo proprietario.
Le stesse Sezioni Unite della Corte di legittimità (n. 1624/2006) hanno invero affermato che l'oggetto del negozio preliminare è non solo e non tanto un facere, ma anche e soprattutto un, sia pure futuro, dare: la trasmissione della proprietà. Nell'ipotesi di alienità del bene, l'obbligazione (di facere), consistente nel manifestare successivamente una volontà, rimane distinta (anche soggettivamente) dall'obbligazione (di dare) consistente nel trasmettere la proprietà. In altri termini, il risultato pratico avuto di mira dai contraenti può essere raggiunto anche mediante il trasferimento diretto della cosa dal terzo proprietario a monte all'acquirente a valle.
Quanto detto è stato sostenuto in relazione al c.d contratto preliminare di cosa altrui, contraddistinto dalla originaria carenza di titolarità del bene in capo al disponente. Non pare, peraltro, che vi sia motivo di negare ingresso al medesimo principio al caso in cui il promittente alienante si sia spogliato del bene successivamente alla stipula del preliminare, non potendosi escludere che l'acquirente manifesterà il consenso al trasferimento al momento opportuno.
Né il promissario acquirente potrebbe chiedere la risoluzione della pattuizione preliminare per il solo fatto dell'avvenuta cessione a terzi: le Sezioni Unite citate (n. 11624) hanno infatti affermato che l'altruità della cosa non esclude, almeno fino al momento della scadenza del termine per la stipula del definitivo, che il promittente possa comunque adempiere alla sua obbligazione, procurando l'acquisto del bene. È pertanto escluso che il promissario, dopo la stipula del preliminare e nonostante la scoperta dell'altruità della cosa, possa chiedere risoluzione del preliminare per inadempimento ex art 1479 c.c. e ciò quantomeno sino al momento della scadenza del termine per il rogito definitivo.
Le superiori argomentazioni inducono a ritenere che l'assegnazione dell'immobile al socio CP_3
non abbia comportato il trasferimento in capo a questi anche della qualità di parte del
[...] negozio preliminare: l'attributo di promittente venditrice era ed è rimasto in capo alla
[...]
la quale era del tutto legittimata a transigere una lite che involgeva azioni contrattuali CP_1 connesse a detta qualità.
In sintesi, l'assegnazione del bene all' Ing. non tocca il tema sotteso all'art. 111 cpc in quanto CP_3 l'assegnatario mai avrebbe potuto esperire un'azione contrattuale relativa ad un negozio al quale era del tutto estraneo.
Anche a prescindere dalle superiori considerazioni, ritiene chi scrive che in ogni caso la tesi difensiva non possa essere accolta in quanto contraddetta dal condivisibile principio espresso a suo tempo da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2280 del 09/08/1973: “nel caso di trasferimento (per atto tra vivi ed a titolo particolare) del diritto controverso nel corso del processo, l'alienante, che rimane in causa quale sostituto processuale, può validamente rinunziare all'Azione e determinare la
4 cessazione della materia del contendere, con effetti anche nei confronti del sostituito, sempre che quest'ultimo non sia intervenuto nel processo, e salva l'eventuale Azione separata dello stesso sostituito per i danni conseguenti”.
Nel senso tracciato da tale ultima pronuncia sono orientate anche recenti riforme legislative le quali, sia pure settoriali, tuttavia confermano il cennato indirizzo.
La riforma del diritto societario (D.lgs. n. 6/2003) ha infatti inserito nel codice civile, tra le altre, una previsione – che riproduce per buona parte il vecchio art. 129 T.U.I.F. – che sembra attribuire al sostituto processuale il potere di transigere la controversia con effetti per il sostituito.
Secondo l'art. 2393-bis c.c. i soci di minoranza di una società per azioni che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale (salva diversa indicazione dello statuto) possono promuovere l'azione sociale di responsabilità: in tal caso dovranno estendere il contraddittorio alla società e notificare l'atto introduttivo del giudizio «anche in persona del presidente del collegio sindacale». Più interessante, ai nostri fini, è il sesto comma della disposizione, secondo cui: «i soci che hanno agito possono rinunciare all'azione o transigerla: ogni corrispettivo per la rinuncia o la transazione deve andare a vantaggio della società».
È ben ferma, in dottrina e giurisprudenza, l'opinione secondo cui i soci di minoranza esercitano un'azione di accertamento e condanna riferita a un credito della società e assumono perciò, nel giudizio, la qualità di sostituti processuali/legittimati straordinari in litisconsorzio necessario con la società (sostituita) che sarà dunque sempre parte del processo;
non mi sembra possibile ricavare una contraria indicazione negli autori che inquadrano l'istituto nell'azione surrogatoria, poiché quest'ultima costituisce una species del genus legittimazione straordinaria/sostituzione processuale, la quale si limita a dettare speciali condizioni per il suo esercizio (come l'inerzia del titolare) la cui ricorrenza nel caso dell'azione della minoranza è discussa.
La legge regola così – in modo espresso – un potere del sostituto avente per contenuto la rinuncia e/o la transazione dell'azione già esercitata, limitandosi a prescrivere l'attribuzione al patrimonio della società – e non dei singoli soci – dei conseguenti (eventuali) vantaggi economici.
*****
C. In sede di conciliazione giudiziale le parti hanno convenuto che:
“in ipotesi di mancato pagamento nei termini di cui al § 2 sopra pattuiti, il presente verbale costituirà diretto titolo esecutivo per l'immediato rilascio dell'immobile ... in favore della Società
in tale ipotesi, quest'ultima società corrisponderà in restituzione la parte di Controparte_1 prezzo corrispettivo fino ad allora versato da al netto della caparra Parte_1 confirmatoria versata di € 10.000,00, nonché al netto di euro 800,00 mensili a titolo di indennità di occupazione sino all'effettivo rilascio, da computarsi a decorrere dal giorno 1 (uno) luglio 2018”.
Tale pattuizione integra gli estremi di una clausola risolutiva espressa, disciplinata dall'art. 1456 cc:
“I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite”.
Trattasi di un negozio giuridico che attribuisce al creditore deluso un potere potestativo di risoluzione, da esercitarsi mediante una dichiarazione unilaterale di volontà diretta all'inadempiente.
Ove poi sorgano contrasti tra le parti circa uno degli elementi costitutivi della fattispecie (ad esempio circa l'adempimento o meno, ovvero in ordine alla colpevolezza della parte), questi vengono demandati alla cognizione del giudice che decide con una sentenza accertativa e non costitutiva: cosicché l'effetto risolutivo non si connette alla pronuncia del giudice, la quale si limita ad eliminare una situazione di incertezza, ma pur sempre alla dichiarazione unilaterale dell'interessato.
5 Dopo il momento in cui la dichiarazione ex art. 1456 è pervenuta a conoscenza dell'inadempiente, a questi non può più assolutamente essere data la possibilità di adempiere — onde il giudice non potrebbe affatto ritenere per buona l'esecuzione compiuta dopo tale momento — non tanto perché qui non è più il giudice che opera la risoluzione, dovendo egli limitarsi a dichiarare la risoluzione già avvenuta, ma perché da quel momento il contratto è ormai risolto.
Ne segue che il creditore è autorizzato a rifiutare adempimenti successivi all'effetto risolutivo.
Per contro, Cass. civ. n. 4911/1995 ha statuito che “la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa (art. 1456, comma 2, c.c.) può essere resa, senza necessità di formule rituali, anche in maniera implicita, purché inequivocabile, pure nell'atto di citazione in giudizio per la risoluzione del contratto o in atti giudiziari equipollenti, ma non può, in nessun, caso, avere effetto se la controparte ha già adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali, anche se ciò è avvenuto oltre i termini previsti nel contratto per l'adempimento, atteso che fino a quando il creditore non dichiari di volersi avvalere della detta clausola il debitore può adempiere, seppure tardivamente, la sua obbligazione”.
Quanto appena esposto assume un particolare rilievo nel caso in esame posto che la prima comunicazione di recesso inviata alla debitrice – peraltro senza specifica indicazione delle rate omesse - è datata 13.6.2024 (doc. 8 dell'opponente), cui ha fatto seguito in data 17.6.2024 la notifica dell'atto di precetto oggi opposto, parimenti privo di indicazioni precise in merito all'individuazione dei pagamenti non effettuati (doc. 1 di parte opponente: “B) E' avvenuto che ha omesso il pagamento delle tre rate rilevanti ex art. 4 del verbale Parte_1 conciliativo ridetto, e che le richieste di rilascio spontaneo, dapprima tramite i rispettivi difensori, quindi mediante PEC ricevuta dalla debitrice in data 13.6.2024, hanno avuto esito negativo. Con l'omesso pagamento di tre rate il verbale di conciliazione è diventato diretto titolo esecutivo per l'immediato rilascio”).
Dette comunicazioni sono tuttavia state precedute da uno scambio di corrispondenza tra i difensori, dal quale è possibile identificare le rate ritenute non pagate con quelle scadenti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2024.1
L'opponente ha tuttavia prodotto la copia bancaria di un bonifico istantaneo effettuato il giorno 6 giugno 2024 – e dunque prima di ricevere la dichiarazione unilaterale di risoluzione - a soddisfazione del rateo di marzo (doc. 7 di parte opponente).
In applicazione del principio giurisprudenziale sopra richiamato il creditore - che a quel momento ancora non aveva attivato la clausola risolutiva - non poteva rifiutare, come invece ha fatto, tale adempimento, con la conseguenza che la successiva dichiarazione del 13.6.2024 non ha prodotto
6 l'effetto desiderato, mancando il presupposto contrattuale del mancato pagamento di almeno tre rate.
Giova aggiungere che nessun rilievo ai fini che qui interessano può essere assegnato alla comunicazione che il 3 giugno 2024 il difensore di in modo del tutto informale CP_1 inviava al collega (cfr. nota 2), sia in ragione della natura recettizia della dichiarazione ex art. 1456 cc, sia in virtù della regola pacifica per cui “è improduttiva di effetti giuridici la dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta in un contratto, se tale dichiarazione non promani dalla parte interessata o da persona all'uopo investita da mandato speciale” (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 1275 del 11/05/1973).
*****
Quanto sin qui esposto non è peraltro sufficiente all'accoglimento dell'opposizione, essendo risultato pacifico nel corso dell'istruttoria processuale successiva alla fase cautelare svoltasi in corso di giudizio, che la debitrice è rimasta inadempiente anche in relazione ai ratei successivi alla mensilità di giugno 2024.
Nella comparsa di risposta del 23.9.2024, infatti, riferisce – senza che ciò trovi CP_1 contestazione nelle successive difese dell'opponente - che “alla data odierna risultano impagate le sette rate scadute l'1.3.2024, 1.4.2024, 1.5.2024, 15.6.2024 di euro 20.000,00, 1.7.2024, 1.8.2024, 1.9.2024”.
Tali inadempimenti non sono indifferenti ai fini della presente decisione giusto l'insegnamento di
Cassazione civile, Sez. II, Ordinanza 10/05/2022, n. 14705, che impone di al giudice di prendere in considerazione anche le vicende del credito successive alla notificazione dell'atto di precetto:
"Poiché l'opposizione al precetto costituisce giudizio di cognizione, tutte le vicende relative al credito portato in esecuzione, ancorché successive alla data di notificazione del predetto atto, devono essere considerate dal giudice dell'opposizione, il quale è tenuto a procedere a una verifica dell'esistenza del credito stesso, e del suo esatto ammontare, con riferimento alla data della decisione del predetto giudizio di opposizione. Ne consegue che il creditore opposto, ove non abbia specificato nel precetto la fonte del suo credito, è legittimato a fornire detta specificazione nel corso del giudizio di opposizione al precetto, documentando l'esistenza e l'importo attuale del credito stesso".
L'effetto risolutivo non verificatosi il 13 giugno 2024 si è dunque certamente prodotto nel corso del giudizio, quando la creditrice nell'atto di costituzione ha reiterato il richiamo alla clausola risolutiva espressa anche in ragione delle inadempienze ulteriori (cfr. la già citata Cass. civ. n. 4911/1995: “La dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa (art. 1456, comma 2, c.c.) può essere resa, senza necessità di formule rituali, anche in maniera implicita, purché inequivocabile, pure nell'atto di citazione in giudizio per la risoluzione del contratto o in atti giudiziari equipollenti
...”).
Alla data odierna non può dunque negarsi la sussistenza dei presupposti della risoluzione ex art. 4 del negozio transattivo con la precisazione che la previsione pattizia, per univoca giurisprudenza, non consente al giudice di valutare la gravità dell'inadempimento, non potendo egli sostituire una valutazione operata a monte dalle parti nel dispiegamento della loro libertà contrattuale (cfr. Cass. civ. n. 23879/2021: “La stipulazione di una clausola risolutiva espressa non implica che il contratto possa essere risolto solo nei casi espressamente previsti dalle parti, rimanendo fermo il principio per cui ogni inadempimento di non scarsa rilevanza può giustificare la risoluzione del contratto, con l'unica differenza che, per i casi già previsti dalle parti nella clausola risolutiva espressa, la gravità dell'inadempimento non deve essere valutata dal giudice”; Cass. civ. n. 17603/2018: “La clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di
7 ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza. Essa non ha carattere vessatorio, atteso che non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1341, co. 2, c.c., neanche in relazione all'eventuale aggravamento delle condizioni di uno dei contraenti derivante dalla limitazione della facoltà di proporre eccezioni, in quanto la possibilità di chiedere la risoluzione è connessa alla stessa posizione di parte del contratto e la clausola risolutiva si limita soltanto a rafforzarla”).
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Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate in dispositivo ex DM
147/22 previa parziale compensazione in ragione del 50% in considerazione del fatto che ex ante l'opposizione non poteva ritenersi infondata.
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PQM
Il Tribunale di Savona definitivamente pronunciando nel procedimento RG 1355/2024 così decide:
1. Respinge l'opposizione di e di nei Parte_1 Pt_2 Parte_3 confronti dell'atto di precetto notificato a cura di e del Controparte_1 CP_3
17.6.2024.
2. Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti che liquida, già operata la parziale compensazione, in € 2.500,00 per competenze professionali del difensore oltre accessori di legge ed oltre refusione del CU di legge.
Savona, 7.3.2025
Il Giudice
Stefano Poggio
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 (Doc. 1 della convenuta): com>3 giugno 2024 alle ore 10:38 Controparte_5 A: Francesco Ambrosio > Email_1 Ti ringrazio della comunicazione ma, ad oggi, mi risulta che le rate impagate siano quattro (1/3/24, 1/4/24, 1/5/24, 1/6/24), laddove la risoluzione automatica con obbligo di rilascio immediato è stata pattuita a fronte del mancato pagamento di tre rate.
(Doc. 2 della convenuta) om>7 giugno 2024 alle ore 17:14 Email_2 A: Francesco Ambrosio > Email_1 Riscontro le Tue comunicazioni del 4 e del 6 c.m. dopo avere ricevuto la parte da me assistita, onde comunicare che, purtroppo, non è possibile accettare quanto richiesto dalla Tua cliente. intende infatti confermare di avvalersi della risoluzione espressa prevista Controparte_1 contrattualmente, giacché in ogni caso è pacifico l'inadempimento di , per quanto la Parte_1 rata di giugno scada effettivamente il 15 e non il giorno 1.