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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/04/2025, n. 2560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2560 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1601/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, nelle persone dei magistrati: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G. 1601 dell'anno 2022 trattenuto in decisione con decreto del 30 maggio 2024, depositato il 17 giugno 2024, con cui sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA nato in [...] il [...] Parte_1
domiciliato in Roma, via B. Tortolini 30, presso C.F._1
l , avv. Alessandro FERRARA, che lo rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegato al ricorso in revocazione
APPELLANTE in REVOCAZIONE
E
in persona del ministro pro tempore non Controparte_1 rappresentato né difeso
APPELLATO in REVOCAZIONE CONTUMACE
E con la partecipazione del Procuratore Generale
1 OGGETTO: impugnazione per revocazione dell'ordinanza n° 486/22 della Corte d'Appello di Roma, depositata il 15 febbraio 2022, resa a definizione del procedimento n° 5844/21 R.G.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito del rigetto da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma della sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione alla proposizione del ricorso per cassazione, presentava identica domanda di Parte_1
ammissione alla Corte d'Appello di Roma.
Avverso la pronuncia della Corte d'Appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta, ha proposto opposizione ai sensi dell'art. Parte_1
170 del D.P.R. n° 115/02, opposizione che è stata dichiarata inammissibile << … non essendo l'ordinanza sub iudice emessa, come nel caso di specie, ex art. 15, ultimo comma d.lgs. 150/11, autonomamente appellabile, per non instaurare un terzo giudizio di merito …>> dalla medesima
Corte d'Appello di Roma, con l'ordinanza n° 5435/19, depositata il 15 luglio 2019.
Con ordinanza n° 25586/21 la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto da cassava l'impugnata ordinanza n° 5435/19 e rinviava Parte_1
alla Corte d'Appello di Roma <… in persona di diverso magistrato …>>.
Con ordinanza n° 486/22, depositata il 15 febbraio 2022, la Corte d'Appello di Roma decidendo ex art. 392 c.p.c. sul ricorso in riassunzione proposto da Parte_1
ammetteva quest'ultimo al gratuito patrocinio a spese dello Stato e liquidava in
[...]
favore del suo procuratore la somma di euro 423,00 per esborsi e quella di euro 2.000,00 per compensi professionali - oltre rimborso spese generali al 15 %, IVA e CPA come per legge – per il giudizio di cassazione R.G. n° 27357/19 relativo alla sola impugnazione dell'ordinanza n° 5435/19 e la somma di euro 174,00 per esborsi e quella di euro 1.000,00 per compensi professionali - oltre rimborso spese generali al 15 %, IVA e CPA come per legge – per il giudizio di riassunzione.
2 Avverso tale provvedimento ha proposto impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395 n° 4 con ricorso depositato il 17 marzo 2022 e Parte_1
notificato a mezzo pec al il 18 maggio 2022 che, con un Controparte_1
unico motivo, lamenta l'erroneità dell'impugnata ordinanza che risulterebbe affetta più che da un errore di diritto da <… un errore revocatorio di fatto, che trova presumibilmente fondamento nell'erronea percezione degli atti e documenti del processo, non potendosi dubitare della consapevolezza dell'intestata Corte d'Appello circa la non applicazione al caso di specie dell'istituto del Patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di spese processuali da regolamentare secondo il principio della soccombenza ex art.
91 e ss. c.p.c., come implicitamente desumibile dal richiamo all'ordinanza nr. 25696/21, conclusiva del ricorso iscritto al nr. R.G. 27357/19, contenuto nel testo della prefata decisione.>> (così testualmente a pag. 4 del ricorso per revocazione). Chiedeva pertanto che in accoglimento del suo ricorso venisse revocata ovvero corretta ai sensi dell'art. 287 e segg. c.p.c. l'impugnata ordinanza n° 486/22 e, previa conferma della statuizione relativa alla sua ammissione al gratuito patrocinio, venissero liquidate <… ex novo secondo il principio della soccombenza le spese processuali per la fase di legittimità nel ricorso iscritto al nr. 27357/19, deciso con ordinanza nr.
25696/21, nonché per la fase di riassunzione conclusasi con l'ordinanza oggetto del presente giudizio di revocazione, con distrazione delle spese in favore dell'avv. Alessandro Ferrara …>> (così testualmente le conclusioni a pag. 5 del ricorso introduttivo).
Il , seppur ritualmente citato, non si è costituito e, con Controparte_1
ordinanza del 17 aprile 2023, depositata il 27 aprile 2023, è stato dichiarato contumace.
Con atto del 5 settembre 2022, depositato in pari data, il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso per revocazione.
Con decreto presidenziale del 17 aprile 2024, depositato in pari data, è stato disposto che l'udienza del 30 maggio 2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; nelle note scritte a tal fine depositate il procuratore di parte appellante si è riportato alle proprie conclusioni;
con decreto emesso il 30 maggio 2024, depositato il 17 giugno 2024 sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie conclusionali ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per revocazione proposto da va Parte_1
dichiarato inammissibile. Osserva innanzitutto questa Corte che, come noto, il 1° comma dell'art. 395 c.p.c. stabilisce espressamente che possono essere impugnate per revocazione le sole “… sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado…”; ratio di tale previsione è che a poter essere impugnato per revocazione è esclusivamente un atto giurisdizionale decisorio non appellabile. Ne consegue che l'impugnazione per revocazione non è mai ammissibile contro una sentenza di primo grado quando sia pendente l'appello – anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo abbia un oggetto differente da quello del giudizio per revocazione – giacché con tale tipo di impugnazione si denunziano vizi nella formazione della volontà del giudice che, per essere fatti valere, presuppongono che tale volontà si sia definitivamente espressa sia perché si è ormai completata la fase del riesame con la pronunzia della sentenza di appello sia per essere ormai scaduti i termini per proporre l'appello (così Cass. n° 3104/01; vedi altresì in tal senso Cass. n° 16202/05). Con riferimento al caso di specie osserva innanzitutto questo collegio che il provvedimento impugnato per revocazione – pur avendo un contenuto decisorio che va a incidere sui diritti soggettivi del ricorrente - non è una sentenza né uno dei provvedimenti a essa equiparati (come è a es. il decreto ingiuntivo non opposto o il provvedimento di convalida emesso a conclusione del relativo giudizio). Ciò premesso, osserva in ogni caso questo
Collegio che, l'errore di fatto previsto dal n° 4 dell'art. 395 c.p.c. si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale ha portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo, che in nessun modo coinvolge l'attività valutativa del giudice, riguardo situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (così
Cass. n° 8180/09 e Cass. n° 23856/08 che hanno precisato che non è configurabile l'errore
4 revocatorio per vizi della sentenza che investono direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico;
vedi altresì sempre in tal senso Cass. n° 10040/22). Si è inoltre precisato che l'errore di fatto, idoneo a determinare la revocabilità delle sentenze, deve avere anche carattere decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronunzia impugnata per revocazione (così Cass. n° 24334/14, Cass. n° 25376/06 e Cass.
n° 9396/06), sì che esso costituisce il fondamento della decisione revocanda ovvero rappresenti l'imprescindibile oltre che esclusiva premessa logica di tale decisione, con la conseguenza che tra il fatto erroneamente percepito (o non percepito) e la statuizione adottata deve intercorrere un legame di necessità logica e giuridica tale da determinare, in ipotesi di percezione corretta, una decisione diversa (così Cass. S.U. n° 1666/09). La giurisprudenza ha altresì sottolineato che integra gli estremi dell'errore di fatto – motivo di ricorso per revocazione ai sensi del n° 4 dell'art. 395 c.p.c. e non di ricorso per cassazione – l'affermazione contenuta nella sentenza circa l'inesistenza nei fascicoli processuali (d'ufficio o di parte) di un documento che, invece, risulti esservi incontestabilmente inserito: ciò in quanto tale errore non si concreta in un errore di giudizio bensì in una mera svista di carattere materiale (così Cass. n° 11196/07). Si è ancora sottolineato che il rimedio della revocazione è utilizzabile non contro criteri di estimazione del fatto bensì contro l'errore di fatto propriamente detto, ovverosia nell'ipotesi in cui il giudice non ha conosciuto né potuto esaminare gli elementi costitutivi del fatto, tanto da non statuire sul vero fatto controverso: di conseguenza quando il giudice ha deciso in un determinato modo non perché non conoscesse i fatti o i documenti ma perché li ha erroneamente interpretati, a es. confondendoli tra loro, si è in presenza di un errore di interpretazione del fatto che deve essere oggetto di ricorso per cassazione e non di impugnazione per revocazione (così Cass. S.U. n° 1094/98; cfr. altresì in tal senso, tra le molteplici, Cass. n° 3760/18 e Cass. S.U. n° 31032/19). E proprio un'ipotesi del genere ricorre nella fattispecie in esame, nella quale lamenta che Parte_1
l'impugnato provvedimento sia frutto della <… erronea percezione degli atti e documenti del processo …>> come testualmente afferma nell'unico motivo di revocazione proposto
(peraltro senza neppure indicare quali atti e documenti sarebbero stati oggetto di erronea percezione), rendendo in tal modo evidente che trattasi di doglianza riguardante la corretta
5 interpretazione di atti e documenti e dunque, al più, di un errore di interpretazione e valutazione degli atti e non di un vizio revocatorio di percezione ai sensi del n° 4 dell'art. 395 c.p.c., essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali (così ancora la citata Cass. n° 10040/22; vedi altresì in tal senso Cass. n° 20635/17). Ne deriva l'inammissibilità del ricorso per revocazione così come proposto da
[...]
. Parte_1
Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio per non essersi costituito il . Controparte_1
Sussistono infine i presupposti, in ragione della soccombenza, per porre a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge 24/12/2012 numero 228, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione proposto da
[...]
nei confronti del , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Procuratore Generale, così provvede:
dichiara l'inammissibilità del ricorso per revocazione proposto da Parte_1
avverso l'impugnata ordinanza n° 486/22 della Corte d'Appello di Roma,
[...]
depositata il 15 febbraio 2022 a definizione del procedimento n° RG 5844 dell'anno 2021;
nulla per le spese;
dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del reclamante dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione; manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione il 6 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, nelle persone dei magistrati: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G. 1601 dell'anno 2022 trattenuto in decisione con decreto del 30 maggio 2024, depositato il 17 giugno 2024, con cui sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA nato in [...] il [...] Parte_1
domiciliato in Roma, via B. Tortolini 30, presso C.F._1
l , avv. Alessandro FERRARA, che lo rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegato al ricorso in revocazione
APPELLANTE in REVOCAZIONE
E
in persona del ministro pro tempore non Controparte_1 rappresentato né difeso
APPELLATO in REVOCAZIONE CONTUMACE
E con la partecipazione del Procuratore Generale
1 OGGETTO: impugnazione per revocazione dell'ordinanza n° 486/22 della Corte d'Appello di Roma, depositata il 15 febbraio 2022, resa a definizione del procedimento n° 5844/21 R.G.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito del rigetto da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma della sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione alla proposizione del ricorso per cassazione, presentava identica domanda di Parte_1
ammissione alla Corte d'Appello di Roma.
Avverso la pronuncia della Corte d'Appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta, ha proposto opposizione ai sensi dell'art. Parte_1
170 del D.P.R. n° 115/02, opposizione che è stata dichiarata inammissibile << … non essendo l'ordinanza sub iudice emessa, come nel caso di specie, ex art. 15, ultimo comma d.lgs. 150/11, autonomamente appellabile, per non instaurare un terzo giudizio di merito …>> dalla medesima
Corte d'Appello di Roma, con l'ordinanza n° 5435/19, depositata il 15 luglio 2019.
Con ordinanza n° 25586/21 la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto da cassava l'impugnata ordinanza n° 5435/19 e rinviava Parte_1
alla Corte d'Appello di Roma <… in persona di diverso magistrato …>>.
Con ordinanza n° 486/22, depositata il 15 febbraio 2022, la Corte d'Appello di Roma decidendo ex art. 392 c.p.c. sul ricorso in riassunzione proposto da Parte_1
ammetteva quest'ultimo al gratuito patrocinio a spese dello Stato e liquidava in
[...]
favore del suo procuratore la somma di euro 423,00 per esborsi e quella di euro 2.000,00 per compensi professionali - oltre rimborso spese generali al 15 %, IVA e CPA come per legge – per il giudizio di cassazione R.G. n° 27357/19 relativo alla sola impugnazione dell'ordinanza n° 5435/19 e la somma di euro 174,00 per esborsi e quella di euro 1.000,00 per compensi professionali - oltre rimborso spese generali al 15 %, IVA e CPA come per legge – per il giudizio di riassunzione.
2 Avverso tale provvedimento ha proposto impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395 n° 4 con ricorso depositato il 17 marzo 2022 e Parte_1
notificato a mezzo pec al il 18 maggio 2022 che, con un Controparte_1
unico motivo, lamenta l'erroneità dell'impugnata ordinanza che risulterebbe affetta più che da un errore di diritto da <… un errore revocatorio di fatto, che trova presumibilmente fondamento nell'erronea percezione degli atti e documenti del processo, non potendosi dubitare della consapevolezza dell'intestata Corte d'Appello circa la non applicazione al caso di specie dell'istituto del Patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di spese processuali da regolamentare secondo il principio della soccombenza ex art.
91 e ss. c.p.c., come implicitamente desumibile dal richiamo all'ordinanza nr. 25696/21, conclusiva del ricorso iscritto al nr. R.G. 27357/19, contenuto nel testo della prefata decisione.>> (così testualmente a pag. 4 del ricorso per revocazione). Chiedeva pertanto che in accoglimento del suo ricorso venisse revocata ovvero corretta ai sensi dell'art. 287 e segg. c.p.c. l'impugnata ordinanza n° 486/22 e, previa conferma della statuizione relativa alla sua ammissione al gratuito patrocinio, venissero liquidate <… ex novo secondo il principio della soccombenza le spese processuali per la fase di legittimità nel ricorso iscritto al nr. 27357/19, deciso con ordinanza nr.
25696/21, nonché per la fase di riassunzione conclusasi con l'ordinanza oggetto del presente giudizio di revocazione, con distrazione delle spese in favore dell'avv. Alessandro Ferrara …>> (così testualmente le conclusioni a pag. 5 del ricorso introduttivo).
Il , seppur ritualmente citato, non si è costituito e, con Controparte_1
ordinanza del 17 aprile 2023, depositata il 27 aprile 2023, è stato dichiarato contumace.
Con atto del 5 settembre 2022, depositato in pari data, il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso per revocazione.
Con decreto presidenziale del 17 aprile 2024, depositato in pari data, è stato disposto che l'udienza del 30 maggio 2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; nelle note scritte a tal fine depositate il procuratore di parte appellante si è riportato alle proprie conclusioni;
con decreto emesso il 30 maggio 2024, depositato il 17 giugno 2024 sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie conclusionali ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per revocazione proposto da va Parte_1
dichiarato inammissibile. Osserva innanzitutto questa Corte che, come noto, il 1° comma dell'art. 395 c.p.c. stabilisce espressamente che possono essere impugnate per revocazione le sole “… sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado…”; ratio di tale previsione è che a poter essere impugnato per revocazione è esclusivamente un atto giurisdizionale decisorio non appellabile. Ne consegue che l'impugnazione per revocazione non è mai ammissibile contro una sentenza di primo grado quando sia pendente l'appello – anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo abbia un oggetto differente da quello del giudizio per revocazione – giacché con tale tipo di impugnazione si denunziano vizi nella formazione della volontà del giudice che, per essere fatti valere, presuppongono che tale volontà si sia definitivamente espressa sia perché si è ormai completata la fase del riesame con la pronunzia della sentenza di appello sia per essere ormai scaduti i termini per proporre l'appello (così Cass. n° 3104/01; vedi altresì in tal senso Cass. n° 16202/05). Con riferimento al caso di specie osserva innanzitutto questo collegio che il provvedimento impugnato per revocazione – pur avendo un contenuto decisorio che va a incidere sui diritti soggettivi del ricorrente - non è una sentenza né uno dei provvedimenti a essa equiparati (come è a es. il decreto ingiuntivo non opposto o il provvedimento di convalida emesso a conclusione del relativo giudizio). Ciò premesso, osserva in ogni caso questo
Collegio che, l'errore di fatto previsto dal n° 4 dell'art. 395 c.p.c. si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale ha portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo, che in nessun modo coinvolge l'attività valutativa del giudice, riguardo situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (così
Cass. n° 8180/09 e Cass. n° 23856/08 che hanno precisato che non è configurabile l'errore
4 revocatorio per vizi della sentenza che investono direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico;
vedi altresì sempre in tal senso Cass. n° 10040/22). Si è inoltre precisato che l'errore di fatto, idoneo a determinare la revocabilità delle sentenze, deve avere anche carattere decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronunzia impugnata per revocazione (così Cass. n° 24334/14, Cass. n° 25376/06 e Cass.
n° 9396/06), sì che esso costituisce il fondamento della decisione revocanda ovvero rappresenti l'imprescindibile oltre che esclusiva premessa logica di tale decisione, con la conseguenza che tra il fatto erroneamente percepito (o non percepito) e la statuizione adottata deve intercorrere un legame di necessità logica e giuridica tale da determinare, in ipotesi di percezione corretta, una decisione diversa (così Cass. S.U. n° 1666/09). La giurisprudenza ha altresì sottolineato che integra gli estremi dell'errore di fatto – motivo di ricorso per revocazione ai sensi del n° 4 dell'art. 395 c.p.c. e non di ricorso per cassazione – l'affermazione contenuta nella sentenza circa l'inesistenza nei fascicoli processuali (d'ufficio o di parte) di un documento che, invece, risulti esservi incontestabilmente inserito: ciò in quanto tale errore non si concreta in un errore di giudizio bensì in una mera svista di carattere materiale (così Cass. n° 11196/07). Si è ancora sottolineato che il rimedio della revocazione è utilizzabile non contro criteri di estimazione del fatto bensì contro l'errore di fatto propriamente detto, ovverosia nell'ipotesi in cui il giudice non ha conosciuto né potuto esaminare gli elementi costitutivi del fatto, tanto da non statuire sul vero fatto controverso: di conseguenza quando il giudice ha deciso in un determinato modo non perché non conoscesse i fatti o i documenti ma perché li ha erroneamente interpretati, a es. confondendoli tra loro, si è in presenza di un errore di interpretazione del fatto che deve essere oggetto di ricorso per cassazione e non di impugnazione per revocazione (così Cass. S.U. n° 1094/98; cfr. altresì in tal senso, tra le molteplici, Cass. n° 3760/18 e Cass. S.U. n° 31032/19). E proprio un'ipotesi del genere ricorre nella fattispecie in esame, nella quale lamenta che Parte_1
l'impugnato provvedimento sia frutto della <… erronea percezione degli atti e documenti del processo …>> come testualmente afferma nell'unico motivo di revocazione proposto
(peraltro senza neppure indicare quali atti e documenti sarebbero stati oggetto di erronea percezione), rendendo in tal modo evidente che trattasi di doglianza riguardante la corretta
5 interpretazione di atti e documenti e dunque, al più, di un errore di interpretazione e valutazione degli atti e non di un vizio revocatorio di percezione ai sensi del n° 4 dell'art. 395 c.p.c., essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali (così ancora la citata Cass. n° 10040/22; vedi altresì in tal senso Cass. n° 20635/17). Ne deriva l'inammissibilità del ricorso per revocazione così come proposto da
[...]
. Parte_1
Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio per non essersi costituito il . Controparte_1
Sussistono infine i presupposti, in ragione della soccombenza, per porre a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge 24/12/2012 numero 228, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione proposto da
[...]
nei confronti del , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Procuratore Generale, così provvede:
dichiara l'inammissibilità del ricorso per revocazione proposto da Parte_1
avverso l'impugnata ordinanza n° 486/22 della Corte d'Appello di Roma,
[...]
depositata il 15 febbraio 2022 a definizione del procedimento n° RG 5844 dell'anno 2021;
nulla per le spese;
dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del reclamante dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione; manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione il 6 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
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