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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 28/02/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 280 del R.G.A.C. dell'anno 2018, vertente
TRA
nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Giovanni Maria Piscopo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in
Altamura (BA), alla via Adamello, n. 3/C;
ATTORE
E
, nata il [...], quale titolare della ditta individuale Controparte_1
“Agri Commercio di Pugliese Antonia” (P.I. ), rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Vittorio Quercia;
CONVENUTA
NONCHÉ
(P.I. ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_2 procuratore Dr. , rappresentato e difeso dall'Avv. C. Damiano Libonati;
CP_3
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha convenuto in giudizio , quale titolare della ditta Parte_1 Controparte_1
individuale Agri Commercio di e Controparte_1 Controparte_2
1 esponendo che in data 21.01.2012, alle ore 8.15 circa, mentre era intento a chiudere le molle laterali del proprio autocarro (in Isola di Capo Rizzuto, alla via Capo Rizzuto), veniva investito dall'autocarro Fiat Iveco Tg. MO689852 di proprietà di , Controparte_1 condotto nell'occasione da , il quale nell'eseguire una manovra di Persona_1 retromarcia non si avvedeva della sua presenza;
che l' accortosi dell'urto, effettuava Per_1
una brusca frenata, a causa della quale diversi di sacchi di mangime (per un peso totale di quattro quintali) cadevano dall'autocarro colpendo l'attore e provocandogli lesioni personali.
Assumendo l'esclusiva responsabilità di nella verificazione del sinistro Persona_1 per non aver prestato la dovuta attenzione nell'eseguire la manovra di retromarcia, ha concluso chiedendo: “a) rigettare l'eccezione preliminare di prescrizione nei confronti della Agri Commercio di perché infondata in fatto ed in diritto e per Controparte_1
l'effetto dichiarare la legittimazione passiva della medesima;
b) rigettare l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa per essere avvenuto il sinistro in luogo privato perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare la validità della chiamata in causa della;
c) rigettare tutte le eccezioni preliminari e di Controparte_2
merito sollevate dalle controparti perché infondate in fatto ed in diritto;
d) accertare e dichiarare che il sinistro de quo è avvenuto per esclusiva responsabilità del Sig.
[...]
, conducente dell'autocarro targato MO689852M di proprietà della Agri Per_1
Commercio di e per l'effetto condannare la , Controparte_1 Controparte_2
in qualità di obbligata per il risarcimento dei danni da circolazione stradale, al pagamento della complessiva somma di € 458.513,53 ovvero quella maggiore o minore che la SV riterrà equa, per tutti i danni subiti e subendi, nessuno escluso, sofferti dall'attore, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
e) condannare la , in qualità di obbligata Controparte_2
per il risarcimento dei danni da circolazione stradale, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi anticipatario e distrattario”. ha resistito alle avverse deduzioni, chiedendo: “A) Preliminarmente Controparte_1 accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dell'attore che non ha mai inviato a alcuna richiesta risarcitoria dalla data dell'evento fino al Controparte_1
momento della notifica della citazione;
B) Sempre preliminarmente dichiarare
2 l'improcedibilità del giudizio per omesso invito alla negoziazione assistita;
C) Nel merito e in subordine rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e perché priva di qualunque supporto probatorio, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese;
D) In ulteriore subordine e nel caso di accoglimento della domanda attorea, ridurre
l'importo risarcitorio richiesto nei limiti di giustizia, tenendo conto del fatto: - che l'attore al momento dell'evento era coperto da garanzia INAIL;
- che l'INAIL avrebbe dovuto effettuare una rivalsa nei confronti dei responsabili civili per ciò che ha versato al proprio assicurato;
- che l'importo versato dall'INAIL va decurtato dalla richiesta risarcitoria avanzata dall'attore, al quale spetta solo il risarcimento del danno residuale;
- che il nesso eziologico tra le gravi lesioni lamentate (soprattutto per ciò che concerne la frattura vertebrale) e l'incidente de quo sembra poco probabile, visto che subito dopo l'evento
l'attore è risalito sul proprio camion e ha continuato il proprio giro lavorativo, recandosi
a Cutro, prima di rivolgersi all'ospedale di Crotone;
- che gli esiti asseritamente reliquati appaiono eccessivi;
- che la monetizzazione del danno appare anch'essa eccessiva e presenta inammissibili locupletazioni di voce di danno (come il danno morale per €
90.000,00 non più previsto dalle Tabelle Milanesi come voce autonoma di danno, essendo esso già compreso nella monetizzazione tabellare del Danno Non Patrimoniale); - che il danno da “perdita di chances” non risulta assolutamente provato, così come non risulta provata alcuna delle voci di danno patrimoniale richieste;
E) In caso di accoglimento, totale o parziale, della domanda attorea, condannare , quale Controparte_2
Impresa assicuratrice che è subentrata a “ ”, a tenere indenne Controparte_4
, nella sua citata qualità, da ogni tenutezza nei confronti di Controparte_1 Parte_1
condannando la medesima Compagnia assicuratrice a pagare direttamente il
[...]
risarcimento nei confronti del danneggiato, ex D. Lgs. 209/2005; F) Sia nel caso di accoglimento, totale o parziale, della domanda attorea che di rigetto della medesima, condannare alla rifusione delle spese in favore di questa parte che, a causa CP_2 dell'evidente violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale perpetrata dalla Compagnia assicuratrice (che non ha mai fornito alcuna informazione in ordine all'istruzione del sinistro, né ha inteso assumere la gestione della causa, in ottemperanza al patto contenuto nel contratto, né ha inteso rispondere alla P.E.C. del 27.02.2018) si è dovuta costituire direttamente, con espressa richiesta di distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
3 Anche ha resistito alle avverse deduzioni ed ha chiesto Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A. Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' per le motivazioni addotte in narrativa, con la Controparte_5
conseguenziale estromissione dal giudizio e la condanna alle spese per chiamata ingiustificata. B. Assenza di indennizzabile dalla convenuta compagnia assicurativa in relazione al combinato disposto dell'artt. 1 e 18 della l. 990/69 poiché non sussiste
l'ipotesi della circolazione stradale atteso che l'evento si è verificato su strada privata, per come addotto in narrativa. II. IN VIA PRINCIPALE: Rigettare la domanda proposta dall'attore perché infondata in fatto e in diritto per come esposto in narrativa con condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc.; II. IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi che la domanda venga accolta, ridurre proporzionalmente e secondo equità l'importo del risarcimento del danno richiesto;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
Tanto premesso, si osserva anzitutto che la domanda è procedibile, avendo l'attore inoltrato l'invito alla negoziazione assistita in data 09.06.2018.
Inoltre, deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta CP_1
[...]
L'attore – il quale ha agito in questa sede al fine di ottenere il risarcimento del danno da sinistro stradale – ha prodotto diverse richieste di risarcimento inoltrate in via stragiudiziale alla Compagnia di Assicurazioni (prima e Controparte_6
successivamente in data 13.02.2012, 14.03.2014 e 20.01.2016. Controparte_7
Come noto, venendo in rilievo una responsabilità solidale, trova applicazione l'art. 1310
c.c., ai sensi del quale gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori.
Ciò posto, nel merito si osserva quanto segue.
Preliminarmente si osserva che, come già accennato, l'attore ha espressamente proposto domanda di risarcimento danni da sinistro stradale.
Tanto si evince anzitutto dal contenuto dell'atto di citazione, ed in particolare dalla descrizione della dinamica del sinistro (nella quale riferisce di essere stato investito dall'autocarro condotto da , il quale nell'eseguire una manovra di Persona_1
4 retromarcia non si avvedeva della sua presenza e successivamente effettuava una brusca frenata, provocando la caduta dei sacchi di mangime), nonché dalle conclusioni rassegnate dall'attore, che ha formulato domanda diretta nei confronti dell'assicuratore, chiedendo condannarsi la “in qualità di obbligata per il risarcimento dei Controparte_2 danni da circolazione stradale”.
Peraltro, occorre precisare che – come chiaramente evincibile dall'esame delle conclusioni rassegnate in atti – la domanda di condanna al risarcimento dei danni è stata proposta dall'attore esclusivamente nei confronti dell'assicuratore e non anche nei confronti dell'assicurata. Elemento, anche questo, che denota l'esplicita volontà del danneggiato di agire ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private.
Ancora, l'attore ha precisato la domanda nella prima memoria ex art. 183, comma sesto,
c.p.c., chiarendo che trattasi di azione di risarcimento danni da sinistro stradale e nel corso del procedimento le parti hanno abbondantemente interloquito in merito all'utilizzo pubblico del piazzale ove si è verificato il sinistro, quale presupposto per l'accoglimento della domanda risarcitoria da sinistro stradale.
Tanto chiarito, deve osservarsi come all'esito dell'istruttoria non abbia effettivamente trovato riscontro la circostanza che il sinistro rientri nella fattispecie di cui all'art. 2054
c.c..
Anzitutto la dinamica del sinistro è stata descritta nell'atto di citazione in termini piuttosto generici, atteso che l'attore si è limitato ad affermare che mentre si trovava “intento a chiudere le molle laterali del proprio autotreno”, “veniva investito dall'autocarro” condotto da , il quale “nell'effettuare una manovra di retromarcia non si Persona_1 avvedeva della presenza dell'odierno istante”; ha aggiunto che a seguito di ciò il conducente “accortosi dell'urto, prontamente effettuava una brusca frenata a causa della quale una serie di sacchi di mangime per un totale di circa 4 quintali cadevano dal predetto autocarro colpendo il sig. che era per terra”. Parte_1
L'attore non ha fornito alcuna indicazione circa la propria posizione rispetto ai veicoli o il punto d'urto tra sé ed il mezzo investitore, né ha specificato in quali parti del proprio corpo
è stato colpito dai sacchi di mangime caduti dall'autocarro.
Maggiori indicazioni circa la dinamica del sinistro non sono state fornite nella prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c., né sono emerse nel corso dell'istruttoria orale espletata. L'unico teste chiamato a riferire sulla dinamica del sinistro ( ) ha Testimone_1
5 dichiarato di non aver assistito personalmente all'evento, in quanto si trovava altrove, e di aver appreso del sinistro tramite il racconto dello stesso attore, a lui rivoltosi nell'immediatezza dei fatti per chiedergli aiuto. È evidente che sul punto la deposizione è priva di valore probatorio, trattandosi di circostanza apprese de relato actoris. L'altro teste
( ) indicato dall'attore nella seconda memoria ex art. 183, comma sesto, Testimone_2
c.p.c. sulle medesime circostanze, non è stato sentito avendovi il procuratore espressamente rinunciato all'udienza del 15.01.2020. Pers Quanto alle dichiarazioni confessorie contenute nel modulo sottoscritto da
[...]
e versato in atti, si evidenzia che in tema di assicurazione obbligatoria per la Per_1
responsabilità civile autoveicoli, nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore sussiste litisconsorzio necessario soltanto nei confronti del proprietario del veicolo assicurato e non anche nei confronti del conducente (Cass. n. 2665/2006); ne consegue che la confessione resa dal conducente non proprietario – come nel caso di specie
– fa piena prova nei soli confronti del confitente medesimo, ai sensi degli artt. 2733, 2734 e 2735 c.c., mentre è oggetto di libera valutazione nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del mezzo (cfr. Cass. n. 3875/2014; Cass. n. 8214/2013;
Cass. n. 10304/2012; Cass. S.U. 10311/2006).
Da quanto sopra esposto, in mancanza di riscontri precisi circa la dinamica del sinistro descritta nel modello Cai, non può ritenersi che il danno patito dall'attore sia stato effettivamente provocato dalla circolazione del veicolo.
Non è emersa infatti la prova dell'“urto” tra la persona dell'attore ed il veicolo di proprietà della convenuta, né la prova che la caduta dei sacchi di mangime sia derivata effettivamente dalla brusca frenata del mezzo.
Questo giudice non disconosce l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità (da ultimo ribadito da Cass. n. 30723/2022) in forza del quale “il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 c.c. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade”; principio da cui consegue che per l'operatività della garanzia per R.C.A. “è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini
6 concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo”.
(Cass., Sez. Un., n. 8620/2015; v. anche Cass. n. 9948/2022).
Nella specie tuttavia, in disparte le carenze assertive già evidenziate, si ribadisce che non è emersa la prova né dell'urto, né della frenata del veicolo, con la conseguenza che la generica dinamica del sinistro descritta in citazione non può considerarsi riscontrata all'esito dell'istruttoria.
Per tutto quanto sopra esposto, la domanda deve essere rigettata.
Ogni altra questione è assorbita.
Considerata la particolarità della vicenda sostanziale, visto il tenore delle dichiarazioni contenute nel modello Cai e considerata anche la circostanza che la polizza assicurativa copre, nella specie, anche i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa (v. art. 9 delle Condizioni generali di assicurazione) – sebbene trattasi di copertura non azionata in questa sede – si ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Le spese di Ctu, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
- pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell'attore.
Così deciso in Crotone, li 28.02.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
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