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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 21/10/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 644 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nato a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. MANES VITTORIO;
matrimonio celebrato in AURONZO DI CADORE il 05/01/2016 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
che il p.m. è stato posto in condizioni di intervenire1; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
Casa coniugale: la casa coniugale di proprietà della IG.ra (di cui Parte_1 la stessa è comproprietaria con il nonno ed il fratello), posta in Comune di Forlì, via Decio Raggi n. 280; resterà alla medesima dove risiederanno anche i figli minori;
Il IG. ha già reperito abitazione presso Via Gervasi n. 37 – Forlì (FC); CP_1
In relazione al regime di affidamento e collocamento dei figli minori le parti hanno concordato quanto segue: i figli vengono affidati ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, con collocamento paritario presso entrambi i genitori secondo il principio dell'alternanza come segue:
1° settimana: da lunedì pomeriggio ore 14,00 (o dall'orario di uscita da scuola) a mercoledì pomeriggio ore 14,00 (o dall'orario di uscita da scuola), i figli saranno affidati alla madre;
da mercoledì pomeriggio ore 14,00 (o dall'orario di uscita da scuola) a sabato mattina ore 9,00 (o dall'orario di ingresso a scuola), i figli saranno affidati al padre;
da sabato mattina ore 9,00 (o dall'orario di ingresso a scuola) a lunedì pomeriggio ore 14,00 (o dall'orario di uscita da scuola), i figli saranno affidati alla madre;
2° settimana: da lunedì pomeriggio ore 14,00 (o dall'orario di uscita da scuola) a mercoledì pomeriggio ore 14,00 (o dall'orario di uscita da scuola), i figli saranno affidati al padre;
da mercoledì pomeriggio ore 14,00 (o dall'orario di uscita da scuola) a sabato mattina ore 9,00 (o dall'orario di ingresso a scuola), i figli saranno affidati alla madre;
da sabato mattina ore 9,00 (o dall'orario di ingresso a scuola) a lunedì pomeriggio ore 14,00 (o dall'orario di uscita da scuola), i figli saranno affidati al padre.
comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 –
01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio 1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
2 I minori, in occasione delle festività Pasquali, trascorreranno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con ciascun genitore ad anni alterni, precisando che per l'anno 2025 i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre, ed il Lunedì dell'Angelo con la madre;
mentre durante le festività natalizie trascorreranno ad anni alterni, con un genitore la giornata di Natale e con l'altro la giornata di Santo Stefano, precisando che per l'anno 2025 i figli trascorreranno il giorno di Natale con la madre, ed il giorno di S. Stefano con il padre;
i figli trascorreranno ad anni alterni con il padre o la madre anche i giorni del 31 dicembre e del primo gennaio, precisando che il 31 dicembre 2025 i figli staranno con il padre, mentre l'1.01.2026 saranno con la madre.
Durante le vacanze scolastiche estive i figli trascorreranno un periodo di almeno 2 settimane, non consecutive con ciascun genitore, ciò compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e con gli impegni dei minori;
ognuno dei genitori consentirà all'altro, durante tale periodo, di avere contatti telefonici con i figli.
Il periodo delle vacanze estive verrà concordato tra le parti entro il 15 giugno di ogni anno;
I genitori di comune accordo e con congruo preavviso, sempre tenendo conto della volontà dei figli e dei loro impegni, potranno modificare giorni ed orari di permanenza dei minori con gli stessi, qualora ciò si rendesse necessario.
Nel caso in cui i genitori siano impegnati ed eccezionalmente non possano tenere con sé i figli minori, sin d'ora le parti concordano che questi ultimi siano affidati a persone di fiducia, previa comunicazione all'altro genitore del nominativo del soggetto a cui vengono affidati. contributo al mantenimento dei figli minori: Ognuno dei coniugi provvederà al mantenimento diretto dei figli minori. rimborso delle spese straordinarie: i genitori contribuiranno alle spese straordinarie necessarie per i figli, ciascuno in misura del 50%; di seguito vengono precisate quali siano da intendersi le spese straordinarie secondo i criteri stabiliti dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Forlì:
1) spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
- visite specialistiche per trattamenti sanitari (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
- cure dentistiche/specialistiche entro € 75,00 a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;
3 - tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante, e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche;
2) spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
- cure dentistiche oltre € 75,00 a prestazione, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
- visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e interventi chirurgici in libera professione;
- cure non convenzionali.
3) spese scolastiche da documentare, che non richiedono il preventivo accordo:
- tasse scolastiche e oneri imposti da istituti pubblici per scuole d'infanzia e di istruzione di primo e di secondo grado;
- tasse ed oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
- libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di primo e secondo grado e per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
- mensa scolastica e universitaria (quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede per un costo medio di euro 12,00 al giorno);
- alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista dal corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalla Province di Forlì-Cesena, Bologna, Ravenna, Rimini, non raggiungibile quindi agevolmente con il trasposto pubblico, ovvero in regione per comprovate necessità oggettive;
- pre/dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori.
4) spese scolastiche e parascolastiche che richiedono il preventivo accordo
- rette scolastiche imposte da istituti privati;
- corsi di specializzazione;
4 - rette universitarie in istituti privati;
- alloggio presso le sedi universitarie non rientranti nella regione di residenza;
- baby sitter (se necessaria per la cura del minore);
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private.
- centri estivi e campi scuola.
- spese per il conseguimento della patente di guida.
- acquisto di ciclomotori o di autoveicoli.
- acquisto di cellulari, computers o altri strumenti elettronici.
5) spese ludico/sportive/ricreative:
- non sono da concordare le spese sportive comprensive dell'abbigliamento (divisa/attrezzatura), dell'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività sportiva per ogni figlio, se compatibili con le capacità economiche dei genitori, e comunque una attività che comporti una spesa entro €.400,00 l'anno.
- la frequentazione di ulteriori attività sportive, ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico del genitore che ha provveduto all'iscrizione del figlio.
Con riferimento alle spese effettuate per i figli, le parti concordano che le stesse dovranno essere rimborsate al genitore anticipatario, previa esibizione di adeguata documentazione, tempestivamente e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, in ipotesi di spese per le quali non è necessario il preventivo accordo. Nel caso di spese da concordare, a fronte della richiesta (che potrà essere rivolta via e - mail, o whatsapp) di un genitore, l'altro dovrà manifestare tempestivamente e comunque entro quindici giorni dalla stessa, il proprio eventuale dissenso espresso e motivato (anche via e- mail, o whatsapp), in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta, ed il conseguente rimborso al genitore anticipatario dovrà essere effettuato, previa esibizione di adeguata documentazione, entro il termine di giorni 15 dalla richiesta.
- L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla IG.ra . Parte_1
Nessun assegno di mantenimento viene previsto in quanto i coniugi sono economicamente autosufficienti. Detrazioni fiscali come per legge.
Gli effetti del presente accordo decorreranno dalla data di sottoscrizione del presente ricorso congiunto. 5 Ciascuna parte si farà carico delle spese del difensore, con esonero dell'obbligo della solidarietà.
- I coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche per i propri figli minori;
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AURONZO DI CADORE (atto n. 2 P. 2 S. C, anno 2016).
Forlì, 21/10/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Comunicazione in data 20.3.2025 - Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano
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Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nato a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. MANES VITTORIO;
matrimonio celebrato in AURONZO DI CADORE il 05/01/2016 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
che il p.m. è stato posto in condizioni di intervenire1; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
Casa coniugale: la casa coniugale di proprietà della IG.ra (di cui Parte_1 la stessa è comproprietaria con il nonno ed il fratello), posta in Comune di Forlì, via Decio Raggi n. 280; resterà alla medesima dove risiederanno anche i figli minori;
Il IG. ha già reperito abitazione presso Via Gervasi n. 37 – Forlì (FC); CP_1
In relazione al regime di affidamento e collocamento dei figli minori le parti hanno concordato quanto segue: i figli vengono affidati ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, con collocamento paritario presso entrambi i genitori secondo il principio dell'alternanza come segue:
1° settimana: da lunedì pomeriggio ore 14,00 (o dall'orario di uscita da scuola) a mercoledì pomeriggio ore 14,00 (o dall'orario di uscita da scuola), i figli saranno affidati alla madre;
da mercoledì pomeriggio ore 14,00 (o dall'orario di uscita da scuola) a sabato mattina ore 9,00 (o dall'orario di ingresso a scuola), i figli saranno affidati al padre;
da sabato mattina ore 9,00 (o dall'orario di ingresso a scuola) a lunedì pomeriggio ore 14,00 (o dall'orario di uscita da scuola), i figli saranno affidati alla madre;
2° settimana: da lunedì pomeriggio ore 14,00 (o dall'orario di uscita da scuola) a mercoledì pomeriggio ore 14,00 (o dall'orario di uscita da scuola), i figli saranno affidati al padre;
da mercoledì pomeriggio ore 14,00 (o dall'orario di uscita da scuola) a sabato mattina ore 9,00 (o dall'orario di ingresso a scuola), i figli saranno affidati alla madre;
da sabato mattina ore 9,00 (o dall'orario di ingresso a scuola) a lunedì pomeriggio ore 14,00 (o dall'orario di uscita da scuola), i figli saranno affidati al padre.
comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 –
01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio 1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
2 I minori, in occasione delle festività Pasquali, trascorreranno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con ciascun genitore ad anni alterni, precisando che per l'anno 2025 i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre, ed il Lunedì dell'Angelo con la madre;
mentre durante le festività natalizie trascorreranno ad anni alterni, con un genitore la giornata di Natale e con l'altro la giornata di Santo Stefano, precisando che per l'anno 2025 i figli trascorreranno il giorno di Natale con la madre, ed il giorno di S. Stefano con il padre;
i figli trascorreranno ad anni alterni con il padre o la madre anche i giorni del 31 dicembre e del primo gennaio, precisando che il 31 dicembre 2025 i figli staranno con il padre, mentre l'1.01.2026 saranno con la madre.
Durante le vacanze scolastiche estive i figli trascorreranno un periodo di almeno 2 settimane, non consecutive con ciascun genitore, ciò compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e con gli impegni dei minori;
ognuno dei genitori consentirà all'altro, durante tale periodo, di avere contatti telefonici con i figli.
Il periodo delle vacanze estive verrà concordato tra le parti entro il 15 giugno di ogni anno;
I genitori di comune accordo e con congruo preavviso, sempre tenendo conto della volontà dei figli e dei loro impegni, potranno modificare giorni ed orari di permanenza dei minori con gli stessi, qualora ciò si rendesse necessario.
Nel caso in cui i genitori siano impegnati ed eccezionalmente non possano tenere con sé i figli minori, sin d'ora le parti concordano che questi ultimi siano affidati a persone di fiducia, previa comunicazione all'altro genitore del nominativo del soggetto a cui vengono affidati. contributo al mantenimento dei figli minori: Ognuno dei coniugi provvederà al mantenimento diretto dei figli minori. rimborso delle spese straordinarie: i genitori contribuiranno alle spese straordinarie necessarie per i figli, ciascuno in misura del 50%; di seguito vengono precisate quali siano da intendersi le spese straordinarie secondo i criteri stabiliti dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Forlì:
1) spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
- visite specialistiche per trattamenti sanitari (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
- cure dentistiche/specialistiche entro € 75,00 a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;
3 - tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante, e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche;
2) spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
- cure dentistiche oltre € 75,00 a prestazione, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
- visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e interventi chirurgici in libera professione;
- cure non convenzionali.
3) spese scolastiche da documentare, che non richiedono il preventivo accordo:
- tasse scolastiche e oneri imposti da istituti pubblici per scuole d'infanzia e di istruzione di primo e di secondo grado;
- tasse ed oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
- libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di primo e secondo grado e per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
- mensa scolastica e universitaria (quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede per un costo medio di euro 12,00 al giorno);
- alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista dal corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalla Province di Forlì-Cesena, Bologna, Ravenna, Rimini, non raggiungibile quindi agevolmente con il trasposto pubblico, ovvero in regione per comprovate necessità oggettive;
- pre/dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori.
4) spese scolastiche e parascolastiche che richiedono il preventivo accordo
- rette scolastiche imposte da istituti privati;
- corsi di specializzazione;
4 - rette universitarie in istituti privati;
- alloggio presso le sedi universitarie non rientranti nella regione di residenza;
- baby sitter (se necessaria per la cura del minore);
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private.
- centri estivi e campi scuola.
- spese per il conseguimento della patente di guida.
- acquisto di ciclomotori o di autoveicoli.
- acquisto di cellulari, computers o altri strumenti elettronici.
5) spese ludico/sportive/ricreative:
- non sono da concordare le spese sportive comprensive dell'abbigliamento (divisa/attrezzatura), dell'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività sportiva per ogni figlio, se compatibili con le capacità economiche dei genitori, e comunque una attività che comporti una spesa entro €.400,00 l'anno.
- la frequentazione di ulteriori attività sportive, ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico del genitore che ha provveduto all'iscrizione del figlio.
Con riferimento alle spese effettuate per i figli, le parti concordano che le stesse dovranno essere rimborsate al genitore anticipatario, previa esibizione di adeguata documentazione, tempestivamente e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, in ipotesi di spese per le quali non è necessario il preventivo accordo. Nel caso di spese da concordare, a fronte della richiesta (che potrà essere rivolta via e - mail, o whatsapp) di un genitore, l'altro dovrà manifestare tempestivamente e comunque entro quindici giorni dalla stessa, il proprio eventuale dissenso espresso e motivato (anche via e- mail, o whatsapp), in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta, ed il conseguente rimborso al genitore anticipatario dovrà essere effettuato, previa esibizione di adeguata documentazione, entro il termine di giorni 15 dalla richiesta.
- L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla IG.ra . Parte_1
Nessun assegno di mantenimento viene previsto in quanto i coniugi sono economicamente autosufficienti. Detrazioni fiscali come per legge.
Gli effetti del presente accordo decorreranno dalla data di sottoscrizione del presente ricorso congiunto. 5 Ciascuna parte si farà carico delle spese del difensore, con esonero dell'obbligo della solidarietà.
- I coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche per i propri figli minori;
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AURONZO DI CADORE (atto n. 2 P. 2 S. C, anno 2016).
Forlì, 21/10/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Comunicazione in data 20.3.2025 - Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano
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