Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/06/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Brindisi n. 1781 del 14.11.2023 Oggetto: cancellazione elenchi braccianti agricoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Mattia Pt_1
Appellante
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Simona De Angelis-Sammarco Controparte_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato in data 10.01.2019, -premesso di aver lavorato, nell'anno Parte_2
2016, alle dipendenze della azienda agricola per 102 giornate, occupandosi della Controparte_2
piantagione e raccolta di carciofi, pomodori e meloni, presso terreni ubicati in agro di Brindisi, alle contrade Restinco, Palmarini e Apani, e di essere stata successivamente cancellata dagli elenchi dei braccianti agricoli in relazione alle giornate già accreditate nel suddetto anno- adiva il Tribunale di
Brindisi perché fosse riconosciuto il diritto ad essere iscritta negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per il numero di giornate suddette, con conseguente annullamento di qualsivoglia provvedimento finalizzato alla restituzione di prestazioni previdenziali, emesso in conseguenza del disconoscimento disposto dall' . CP_3
Si costitutiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti e chiedeva il rigetto Pt_1
del ricorso, richiamando le conclusioni rassegnate dagli ispettori nel verbale di accertamento n.
1
Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di Brindisi accoglieva la domanda, disponendo l'iscrizione della ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli per 102 giornate nell'anno 2016 e condannando l' al pagamento delle spese di lite. In particolare, il Tribunale reputava che le Pt_1 valutazioni svolte dagli ispettori dell' non fossero sufficienti a ritenere l'insussistenza del Pt_1 rapporto di lavoro dedotto in giudizio ed evidenziava, per contro, l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni, che avevano confermato le allegazioni attoree.
L' ha proposto appello avverso tale sentenza, censurandola nella parte in cui il Tribunale, Pt_1
accogliendo la domanda attorea, non aveva tenuto nella dovuta considerazione il fatto che lo stesso
, titolare dell'azienda agricola, aveva ammesso, in presenza dei funzionari, di aver proceduto CP_2 ad assunzioni fittizie nell'anno 2017 (come da elenco dal medesimo predisposto), che questi non aveva mai presentato i modelli F24 ed era debitore di contributi calcolati in € 528.418,21. Ha aggiunto che nel corso dell'attività ispettiva aveva esibito ben 17 modelli di dichiarazione sostitutiva CP_2
di certificazione (compilati in date comprese tra il maggio 2012 ed il gennaio 2016) nei quali dava atto di essere stato informato dalla Confederazione Agricoltori di Brindisi dell'eccedenza di manodopera rispetto al fabbisogno colturale dei terreni, molti dei quali non erano risultati nella sua disponibilità. Ha inoltre evidenziato alcune incongruenze presenti nell'atto di ricorso e nelle dichiarazioni rese dalla teste Ha concluso per il rigetto della domanda. Tes_1
si è costituita nel presente giudizio contestando gli avversi argomenti, deducendo di Parte_2 aver fornito ampia prova dell'effettività del lavoro prestato alle dipendenze di , che pure aveva CP_2
nella propria disponibilità dei terreni. Ha concluso per il rigetto dell'appello.
All'udienza del 21.05.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Deve preliminarmente rilevarsi che questa Corte, con sentenza n. 371/2024, ha avuto modo di pronunciarsi sul rapporto di lavoro intercorso tra l'odierna appellata e negli anni Controparte_2
2014 e 2015, accertandone la sussistenza.
Ebbene, deve rilevarsi che l'accertamento posto in essere nel presente giudizio conduce ai medesimi risultati, in parte sulla scorta delle motivazioni già esposte nella richiamata decisione (che, per quanto di rilievo, si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c.), in parte sulla scorta delle risultanze istruttorie acquisite nel presente procedimento.
2 Come è noto, laddove il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli venga disconosciuto dall' , grava sul lavoratore l'onere di dimostrare in giudizio la sussistenza del Pt_1
rapporto di lavoro (Cass. n.13877/2012, n.28716/2011).
Occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 2700 c.c., il contenuto del verbale degli ispettori degli enti previdenziali o assistenziali fa piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti.
Tale portata probatoria non può riconoscersi, invece, a quelle parti dei verbali ispettivi che non si limitano ad attestare specifici fatti, ma contengono valutazioni derivanti da collegamenti tra elementi logici e dati riscontrati, e che quindi restano suscettibili di verifica giudiziale. Tale verifica va eseguita caso per caso, tenendo conto delle allegazioni fattuali contenute in ricorso e degli elementi di prova forniti in giudizio. Pertanto, non può attribuirsi rilievo decisivo, in un senso o in un altro, al mero esito di altri giudizi riguardanti altri lavoratori della stessa azienda agricola, o riguardanti la stessa lavoratrice o lo stesso lavoratore per anni differenti.
Nel caso di specie nel corso dell'ispezione, con riferimento al periodo che qui interessa, è stato rilevato: - che la ditta individuale di si è iscritta presso la Camera di Commercio Controparte_2
Industria Agricoltura e Artigianato di Brindisi per lo svolgimento di attività di coltivazione di ortaggi solo il 3.10.2013, dichiarando, come inizio dell'attività, la data del 4.9.2013; - che dal 2012 al 2017 le giornate di lavoro agricolo dipendente denunziate da all' superavano, anno Controparte_2 Pt_1
per anno, di diverse migliaia il fabbisogno derivante dalle denunzie aziendali del medesimo;
CP_2
-che in particolare nel 2014, a fronte di un fabbisogno aziendale di 10.000 giornate di lavoro, sono stati dichiarati rapporti di lavoro per 11.476 giornate e nel 2015, a fronte di un fabbisogno di 2.200 giornate, ne sono state dichiarare 7953; -che l'azienda praticava la coltura dei carciofi;
-che non era stato effettuato alcun versamento di contributi previdenziali per i dipendenti formalmente assunti;
- che nella dichiarazione scritta di riepilogo delle giornate di lavoro del 2017, consegnata agli ispettori
(ma non allegata al verbale prodotto in giudizio), il aveva ammesso che di aver erroneamente CP_2 denunciato all' lavoratori che tuttavia non avevano prestato attività lavorativa. Pt_1
Se, da un lato, è emerso che gran parte dei rapporti di lavoro sono fittizi, avendo essi avuto solo una esistenza formale finalizzata a far acquisire benefici previdenziali agli asseriti dipendenti, da altro lato, tuttavia, occorre osservare che nello stesso verbale di accertamento del 6.6.2018 (a pag.8) è stata comunque riconosciuta una effettiva attività aziendale di coltivazione di carciofi in una certa misura: gli ispettori hanno infatti osservato che “si può ragionevolmente ritenere che la ditta Controparte_2
di fatto, abbia svolto solo un minimo di attività agricola circoscrivibile, per ciascun anno, ai terreni indicati nella tabella sotto riportata, che sviluppano un fabbisogno di giornate bracciantili annue notevolmente
3 inferiore rispetto al numero delle giornate denunciate all' . In particolare, nella tabella di pag.9 del Pt_1 verbale, per il 2016 l' ha calcolato un fabbisogno di 928 giornate di lavoro. Pt_1
Ne consegue che, a differenza di quanto sostiene l'appellante, non può escludersi in maniera totale e aprioristica la sussistenza di rapporti di lavoro bracciantile effettivi, almeno in tali limiti e per tali anni, sulla base del solo verbale ispettivo e della prova testimoniale resa da uno degli ispettori.
In altri termini il verbale ispettivo, nei profili segnalati dall' nell'atto di appello (perdite Pt_1 economiche dell'azienda; mancato pagamento di contributi previdenziali;
esubero del personale rispetto alla superficie agricola disponibile per l'azienda), pur essendo idoneo a far dubitare della veridicità delle denunzie di manodopera provenienti dall'azienda, tuttavia non comporta necessariamente l'inesistenza dello specifico rapporto di lavoro instaurato tra quest'ultima e l'appellante.
***
Tanto premesso, all'esito della valutazione degli elementi di prova acquisiti al giudizio e, in particolare, dal tenore delle deposizioni dei testi escussi in giudizio, sono emersi elementi ragionevolmente certi per ritenere la sussistenza del rapporto di lavoro di alle Parte_2 dipendenze della azienda agricola di nell'anno 2016. Controparte_2
In particolare, -anch'ella dipendente di nell'anno 2016, ed escussa Tes_2 Controparte_2
in qualità di teste nel giudizio di primo grado- ha confermato la prestazione di attività lavorativa dell'appellata alle dipendenze di nei mesi compresi da giugno a ottobre dell'anno 2016 (per CP_2
come risultanti anche dalle buste paga in atti) e la adibizione della stessa alla raccolta dei carciofi presso i terreni ubicati in contrada Villanova e Santa Lucia. Circa i terreni su cui è stata espletata l'attività lavorativa, si rileva che quelli indicati dalla teste sono gli stessi riportati nei capitoli di prova dedotti nel ricorso di primo grado, sicché appare un mero refuso l'indicazione, alla prima pagana del suddetto ricorso, di diverse località (contrade Restinco, Palmarini e Apani).
Le dichiarazioni rese dalla testimone -che, peraltro, hanno trovato conferma anche nelle Tes_1
dichiarazioni rese dalla teste appaiono particolarmente attendibili ove si consideri Testimone_3
che la stessa ha ottenuto la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per l'anno 2016 con sentenza n. 429/2023, emessa dal Tribunale di Brindisi (depositata in atti), che non risulta essere stata fatta oggetto di impugnazione.
Le suesposte emergenze istruttorie -valutate unitamente al fatto che anche per gli anni 2015 e 2016
l'appellata ha ottenuto il riconoscimento della sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze di forniscono prova ragionevolmente certa della sussistenza del rapporto di lavoro Controparte_2
4 dedotto in giudizio e non appaiono inficiate dagli esiti dell'accertamento ispettivo, da cui emergono, al contrario, elementi a sostegno della prospettazione di parte appellata, considerato che, per come già rilevato, gli ispettori hanno riconosciuto che ha avuto la disponibilità di fondi Controparte_2 per la coltivazione dei carciofi nell'anno 2016.
D'altra parte, a fronte di siffatto univoco quadro probatorio, le rilevate anomalie gestionali addebitate alla azienda agricola di non consentono di dubitare della genuinità del rapporto di Controparte_2
lavoro di Parte_2
Per tutte le ragioni suddette, quindi, la sentenza deve essere confermata nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio e il diritto dell'appellata alla iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per le giornate lavorate.
L'appello deve essere quindi rigettato.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 14/05/2024 da nei confronti di avverso la sentenza del 14.11.2023 n. 1781 del Pt_1 Controparte_1
Tribunale di Brindisi, così provvede:
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 1.984,00, ex D.M. n. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione in favore dell'avv. DEANGELIS-SAMMARCO SIMONA.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 21/05/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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