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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 18/03/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Udienza del 18/03/2025 RGN 1367 /2024
E' comparso:
l'avv. G. Lasalvia in sostituzione dell'avv. Giordano
Il difensore si riporta ai precedenti scritti difensivi e verbali di causa.
E' altresì presente l'avv. V. Montemurro per l' che si riporta ai precedenti scritti CP_1
difensivi e chiede la decisione.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, decide come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Sabino Digregorio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al NRG. 1367/2024 vertente
TRA nato a [...] il [...] ed ivi residente (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Giordano in virtù C.F._1
di procura in atti;
-RICORRENTE -
E in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Savastano giusta procura generale alle liti in atti;
-RESISTENTE -
OGGETTO: Post Atp – assegno ex l. 118/1971.
FATTO E DIRITTO
I - Parte ricorrente indicata in epigrafe ha proposto ricorso, tempestivamente depositato il 26 novembre 2024 ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., avverso il giudizio espresso dal CTU nel procedimento per ATP, conclusosi con il riconoscimento della insussistenza dei presupposti sanitari legittimanti l'ottenimento dell'assegno mensile di assistenza (conclusioni della parte: “1) ACCERTARE E DICHIARARE a mezzo di espletanda CTU., il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere una invalidita' superiore al 75% e,per l'effetto, in virtu' della presenza dei requisiti sanitari previsti dalla legge, vedersi riconoscere il diritto all'assegno mensile di assistenza, tanto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, o dalla diversa decorrenza che risulterà in corso di causa.
2) VITTORIA di spese, e compensi di giudizio, ivi comprese quelle della fase di A.T.P. da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, anticipatario”).
Con memoria depositata il 28 gennaio 2025 si è costituito l' il quale ha rassegnato CP_1
le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito dichiarare l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, rigettarlo per tutti i motivi innanzi esposti, con vittoria di spese”.
Con ordinanza del 4 febbraio 2025 veniva rigettata l'istanza di rinnovo della C.T.U.
All'odierna udienza il Tribunale ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
II - In via preliminare va dichiarata la tempestività dell'atto di dissenso alle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
Ciò posto, tuttavia, il ricorso non può essere accolto.
Infatti, deve essere preliminarmente osservato che l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno
1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
Con riferimento più specifico all'oggetto della presente fase i commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7.
La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel caso di specie, secondo la CTU medico–legale espletata nella precedente fase di giudizio, il ricorrente non si trova nelle condizioni sanitarie legittimanti l'ottenimento dell'assegno ex L. 118/1971.
Parte opponente nell'introdurre - a seguito di dichiarazione di dissenso – la presente fase di giudizio ha contestato le risultanze della perizia limitandosi in buona sostanza a dedurre che “Nella valutazione medico legale, viene valutata, se pur erroneamente, esclusivamente la problematica aortica e quella delle apnee notturne, nulla si dice in merito all'accertato diabete mellito, nonche' all'obesita”.
Orbene, tale prospettazione (generica) non appare meritevole di pregio proprio sulla base di quanto già condivisibilmente motivato dal C.T.U. in sede di ATP: “4.Visita medica Anamnesi: Diabete mellito in buon compenso metabolico, ipertensione arteriosa, dislipidemia, cisti da echinococco al VI segmento epatico, ulcere duodenali, sindrome di OR Weiss.
Esame obiettivo: Facies composita. Sensorio integro. Decubito indifferente. Soggetto pletorico in sufficiente stato di nutrizione e sanguificazione. Cute, annessi e sistema linfoghiandolare esenti da patologie. Mucose visibili nella norma. Capo, Torace e addome normo-conformati. Arti superiori e inferiori con tono e trofismo muscolare conservati. Cicatrice chirurgica sternale ben consolidata. Cicatrici chirurgiche addominali lineari per asportazione di cisti da echinococco epatico. Assenza di dispnea, di edemi declivi e di cianosi. Vigile, collaborante, orientato nel tempo e nello spazio, risponde prontamente alle domande poste. Passaggi posturali e deambulazione svolti in autonomia.
5.Diagnosi
Miocardiopatia o valvulopatia con insufficienza cardiaca moderata (II classe
NYHA) cod. 6442 = 45%.
Sindrome delle apnee ostruttive notturne per analogia Asma Intrinseco cod. 6004 =
35%.
CALCOLO RIDUZIONISTICO:
0,45 + 0,35 – (0,45 x 0.35) = 0.65
INVALIDTA' TOTALE = 65%
6.Risposta ai quesiti del mandato
La miocardiopatia valvolare aortica protesizzata patita dal ricorrente provoca un'insufficienza cardiaca moderata, ascrivibile alla II classe NYHA dei deficit cardiovascolari. Infatti, la malattia determina una lieve limitazione dell'attività fisica ordinaria ed il soggetto può svolgere una attività fisica di lieve entità. La Sindrome delle apnee ostruttive notturne è stata valutata per analogia con l'asma intrinseco per le similitudini esistenti tra le due patologie che colpiscono l'apparato respiratorio ed in quanto esse si manifestano entrambe durante le ore notturne”. III - In virtù di tanto le contestazioni riproposte dalla parte opponente nella presente sede evidenziano, dunque, la mera non condivisione della valutazione medico- legale effettuata dal CTU non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti (di ordine fattuale o di ordine scientifico e formulate non in termini di mera ipoteticità) tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Le conclusioni cui il C.T.U. è giunto devono essere di conseguenza reputate attendibili sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
IV - In virtù della disciplina di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. parte ricorrente ha diritto all'esenzione dalla condanna alle spese (ivi comprese le spese di
C.T.U.). Invero, l'onere delle spese di consulenza tecnica d'ufficio non si sottrae alla comune disciplina delle spese processuali e pertanto le stesse, a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non possono gravare sul soccombente nei confronti del quale sussistano le condizioni per l'esonero previste dalla richiamata disposizione (Cass. n. 17644 del
2016, n. 4481 del 08/04/2000, n. 4589 del 06/05/1998, n. 2540 del 17/04/1980; da ultimo ancora Cass. Civ. Sez. VI, 24 agosto 2021, n. 23376, in De jure).
Le spese della C.T.U., quindi, così come liquidate con separato decreto (fase di a.t.p.), vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Sabino Digregorio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso di;
Parte_1
2) dichiara che parte ricorrente non è tenuta a pagare le spese di lite;
pone le spese di
C.T.U. così come liquidate con separato decreto, a carico dell CP_1
Matera, lì 18 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Sabino Digregorio